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	<title>FUTUROSCUOLA &#187; unico</title>
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		<title>ASSEMBLEA SCUOLE BOLOGNA Sintesi assemblea del 17 aprile.</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ASSEMBLEA SCUOLE BOLOGNA
Sintesi assemblea del 17 aprile.

ORGANICI

Da molte scuole abbiamo avuto notizie del taglio di organico operato sulla scuola elementare: la situazione è pesante, la media è un taglio di circa 2 insegnanti per Istitito Comprensivo o Circolo (tranne i pochissimi con solo tempo pieno e non modulo).
Nei prossimi giorni tutte le scuole avranno dati ufficiali.
Ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2529" title="bologna_torri-garisenda-asinelli1" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/04/bologna_torri-garisenda-asinelli1-100x100.jpg" alt="bologna_torri-garisenda-asinelli1" width="100" height="100" />ASSEMBLEA SCUOLE BOLOGNA</strong></p>
<p style="text-align: center;">Sintesi assemblea del 17 aprile.</p>
<ul type="disc">
<li><strong>ORGANICI</strong></li>
</ul>
<p>Da molte scuole abbiamo avuto notizie del taglio di organico operato sulla scuola elementare: la situazione è pesante, la media è un taglio di circa 2 insegnanti per Istitito Comprensivo o Circolo (tranne i pochissimi con solo tempo pieno e non modulo).</p>
<p><strong>Nei prossimi giorni tutte le scuole avranno dati ufficiali.</strong></p>
<p>Ci è sembrato che le assegnazioni, secondo le indicazioni della circolare sugli organici, abbiano avuto più o meno questi criteri</p>
<p>2 insegnanti per classe sui tempi pieni storici-già esistenti (dalla prima alla quinta) &#8211; con l&#8217;incognita dell&#8217;utilizzo delle compresenze,</p>
<p>insegnanti per circa 30 ore ai moduli dalla seconda alla quinta (contro le richieste di 33 ore),</p>
<p>e insegnanti per circa 27 ore a tutte le prime, sia se richieste a modulo, che a tempo pieno se di nuova formazione (contro le richieste a 30 ore del modulo e le richieste di tempo pieno nuove).</p>
<p>Le assegnazioni di organico NON hanno garantito il tempo scuola richiesto dai genitori.</p>
<p><span id="more-2530"></span></p>
<p>In alcune scuole i Dirigenti già cercano collaborazione per trovare soluzioni orarie e organizzative, in quella situazione di organico insufficiente.</p>
<p>La posizione condivisa dall&#8217;assemblea può essere così sintetizzata:</p>
<p>dove è stato assegnato un organico tagliato, rispetto alle richieste dei genitori e delle scuole, <span style="text-decoration: underline;">qualsiasi aggiustamento porterà un grosso danno</span>, nel modulo per la forzata riduzione del tempo scuola, e nel tempo pieno per la eventuale sparizione delle compresenze;</p>
<p>è necessario continuare a difendere le compresenze del tempo pieno contro le ipotesi di utilizzarle per garantire il tempo scuola richiesto nei tempi pieni nuovi o nei moduli, perchè questo porterebbe immediatamente alla <span style="text-decoration: underline;">scomparsa del modello di scuola a tempo pieno:</span></p>
<p>le scuole si trovano in una situazione comunque insostenibile: <span style="text-decoration: underline;">non può essere accettabile nessuna soluzione di aggiustamento e accettazione del taglio</span> ed è quindi indispensabile che alle scuole venga restituito l&#8217;organico tagliato.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">E&#8217; necessario che nelle scuole si organizzino iniziative finalizzate alla richiesta di ritiro del taglio:</span></p>
<p><strong>a partire da</strong></p>
<p>- assemblee o altre iniziative per informare genitori ed insegnanti del taglio e delle sue conseguenze distruttive,</p>
<p>- discussioni nelle riunioni degli organi collegiali (collegi docenti, consigli di istituto/circolo, altre&#8230;), fino a produrre mozioni/delibere per NON adottare nessuna delle soluzioni orarie e organizzative possibili, perchè comunque distruttive e di divisione, MA per organizzare azioni volte alla richiesta dell&#8217;organico mancante,</p>
<p><strong>per arrivare a</strong></p>
<p>- scrivere lettere all&#8217;Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, come genitori, insegnanti e genitori, Consigli di Istituti/Circolo, Collegi Docenti</p>
<p>- organizzare delegazioni di genitori/insegnanti/consigli di Istituto-Circolo &#8230; presso l&#8217;Ufficio Scolastico Provinciale scuola per scuola, in modo da mettere in atto nel mese di maggio una vera a propria staffetta di scuole, che non accettando il taglio pretendono l&#8217;organico mancante</p>
<p>- rivendicare con tutte le modalità possibili la volontà delle famiglie, ribadita anche con la campagna dei modelli integrativi</p>
<p>- mantenere l&#8217;unità fra genitori ed insegnanti delle classi avviate e di quelle di nuova formazione (che per funzionare con l&#8217;orario richiesto dalle famiglie dovrebbero drenare risorse dalle altre classi), rifiutandosi di fare ricadere all&#8217;interno delle singole istituzioni scolastiche le contraddizioni generate dai tagli agli organici, accettando e subendo soluzioni distruttive per gli uni o per gli altri</p>
<p><strong>e infine</strong></p>
<p>in una prossima assemblea delle scuole di tutta la provincia (ipoteticamente ven. 8 maggio??) si dovrà pensare coMe unificare le lotte delle singole scuole in una iniziativa comune che dia forza a tutte.</p>
<p>In questa fase è importante sapere ed informare soprattutto i Dirigenti Scolastici</p>
<p>- che la Conferenza Metropolitana dei Sindaci del territorio bolognese volta a chiedere al Ministero tutti gli insegnanti mancanti nel nostro territorio (vedi allegata piattaforma);</p>
<p>- che  sono stati depositati ricorsi legali, sia da parte di genitori ed insegnanti, sia di sindacati, sia di Regioni, contro la circolare sulle iscrizioni, volti ad ottenere presso i Tar la sospensiva dei provvedimenti illeggittimamente attuati</p>
<p>- esiste ancora, pur se ampiamente decurtato, un &#8220;organico di fatto&#8221; al quale attingere per ottenere integrazioni ed occorre che tutte le realtà che hanno subito tagli insistano per avere l&#8217;integrazione di quanto non ottenuto, proprio per tentare di ottenere in organico di fatto quanto mancante in organico di diritto (occorre che  le richieste siano &#8220;a tappeto&#8221;) per costringere il Ministero ad annullare nella pratica i tagli.</p>
<p>Ancora, come Assemblea della Scuole, abbiamo scritto una lettera alla ASABO, l&#8217;associazione dei Dirigenti Scolastici Bolognesi, per chiedere loro un incontro, finalizzato ad unire le forze nella richieste di ritiro dei tagli, nel tentativo di dissuaderli dall&#8217;adottare rapidamente soluzioni di aggiustamento (allegata).</p>
<p>NOTA. Possiamo mettere a disposizione di chi organizza assemblee informative, alcune copie del video &#8220;La scuola coi fiocchi&#8221;: contattare Stefano Mazza  <a href="mailto:12stefano@gmail.com">12stefano@gmail.com</a>.</p>
<ul type="disc">
<li><strong>A LIVELLO NAZIONALE</strong></li>
</ul>
<p>In tante altre città italiane, genitori ed insegnanti si trovano confrontati con lo stesso colpo del taglio di organico, non in tutte le zone è stato tagliato in ugual misura, comunque ovunque si ragiona sulle iniziative da mettere in campo ora, circa allo stesso modo che da noi.</p>
<p>Le pressioni che si faranno prima scuola per scuola, poi insieme come scuole della stessa provincia, dovrebbero infine confluire in una grossa iniziativa nazionale a Roma.</p>
<p>I comitati della capitale stanno ragionando sulla possibilità di organizzare un evento spettacolare in una piazza romana, chiamando poi tutte le scuole delle altre città ad unirvisi. Siamo in attesa di una conferma della possibilità e della data, per organizzare la partecipazione delle scuole bolognesi.</p>
<ul type="disc">
<li><strong>ADOZIONE LIBRI DI TESTO</strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; ormai urgente confrontarsi con questo passaggio.</p>
<p>La Circolare &#8230; impone che l&#8217;adozione del libro di testo resti immutata per quella stessa classe per 5 anni alla scuola elementare, per 6 anni alla scuola media (dove però le adozioni sono già state fatte, poichè scadevano nei giorni scorsi) indipendentemente dal fatto che sarà utilizzato di anno in anno da insegnanti diversi. Questo è un evidente attacco alla libertà di insegnamento, pertanto in molte scuole si ragiona sulle varie possibilità di opposizione (vedi mozione IC 7 allegata).</p>
<p>Ne abbiamo parlato un poco all&#8217;ultima assemblea, e sono emerse queste proposte concrete di opposizione.</p>
<p>L&#8217;ADOZIONE ALTERNATIVA offre la possibilità di adottare testi solo per un anno, perchè fa capo ad altra normativa che la regola. Già alcuni collegi (primo quello IC &#8230; all&#8217;unanimità, l&#8217;IC Croce di Casalecchio) si sono espressi per questa soluzione.</p>
<p>L&#8217;adozione alternativa &#8220;classica&#8221; prevede che si scelga di acquistare diversi testi di narrativa per l&#8217;infanzia, al posto del libro di lettura uguale per tutti, o monografie tematiche su argomenti vari di varie discipline, anziche adottare un sussidiario uguale per tutti.</p>
<p>Ma oltre questa possibilità, accordandosi con i rappresentanti delle case editrici, è possibile acquistare da loro un libro di lettura e un sussidiario uguale per tutti gli alunni, ma presentando al collegio la proposta come adozione alternativa.</p>
<p>Chiedo agli insegnanti che hanno a disposizione già &#8220;delibere tipo&#8221; da utilizzare per le adozioni alternative di inviarmele, in modo che io possa farle girare come esempi.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Attenzione: nota di carattere normativo.</span></strong></p>
<p>Quasi sempre gli esempi di adozione alternativa che si trovano &#8220;in archivio&#8221; sono sorretti da poderosi &#8220;progetti&#8221;: questo perché fino al 1999 l&#8217;adozione alternativa era sì possibile (ai sensi dell&#8217;art. 7 del Dl 297/94, &#8220;Testo unico&#8221;), ma  solo sotto forma di &#8220;sperimentazione&#8221; e dunque solo dopo aver seguito una complessa procedura preventiva e autorizzativa ed anche, a posteriori, &#8220;rendicontiva&#8221; (articoli  276-277-278 dello stesso Dl 297/94).</p>
<p>Il Dpr 275 dell&#8217;8 marzo 1999 (cioè il &#8220;Regolamento sull&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche&#8221;, che dà attuazione a quanto già di principio stabilito dal Dl 297/94, cioè l&#8217;autonomia didattica ed organizzativa degli istituti scolastici) da un lato conferma la possibilità dell&#8217;adozione alternativa (art. 4 comma 5), dall&#8217;altro la libera di quelle complesse procedure (abrogandole seccamente con l&#8217;art.17).</p>
<p>Riassumendo: l&#8217;adozione alternativa da parte del &#8220;team&#8221;, se non contrasta con il Pof, è possibile e va motivata semplicemente ed il Collegio Docenti è sovrano nell&#8217;approvarla o meno, sulla base dell&#8217;art 4 comma 5 del DL 275 del 99, &#8220;Regolamento sull&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche&#8221;.</p>
<p>Elena.</p>
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		<title>Definitivi i Regolamenti Gelmini. Devastanti gli effetti</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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Con la firma del Presidente della Repubblica si conclude l’iter procedurale dei primi due Regolamenti attuativi dell’art. 64 della legge 133 che diventano pertanto definitivi. Com’è noto i Regolamenti approvati riguardano la riorganizzazione della rete scolastica, l’utilizzo delle risorse umane, la revisione dell’assetto ordinamentale della scuola dell’infanzia e del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2480" title="y1pkijrw4ke54nd9jejkjdosxdqx-uw-_jazeftfaz7cw-8ocz2ldqhdqy-hyfbl3rk1wtjcat3flw" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/y1pkijrw4ke54nd9jejkjdosxdqx-uw-_jazeftfaz7cw-8ocz2ldqhdqy-hyfbl3rk1wtjcat3flw-100x100.gif" alt="y1pkijrw4ke54nd9jejkjdosxdqx-uw-_jazeftfaz7cw-8ocz2ldqhdqy-hyfbl3rk1wtjcat3flw" width="100" height="100" />Definitivi i Regolamenti Gelmini. Devastanti gli effetti</strong></span></p>
<p>Con la firma del Presidente della Repubblica si conclude l’iter procedurale dei primi due Regolamenti attuativi dell’art. 64 della legge 133 che diventano pertanto definitivi. Com’è noto i Regolamenti approvati riguardano la riorganizzazione della rete scolastica, l’utilizzo delle risorse umane, la revisione dell’assetto ordinamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione. Con la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i due Regolamenti potranno entrare immediatamente in vigore e, tra l&#8217;altro, consentire il varo del decreto interministeriale sugli organici atteso, con la relativa circolare, nei prossimi giorni. Vediamo, a questo punto, di riepilogare in sintesi quali sono gli effetti sulla scuola pubblica.</p>
<p><strong>La riduzione del tempo scuola e dell’offerta formativa</strong><br />
Innanzi tutto con i nuovi regolamenti per la prima volta nella scuola dell’obbligo il tempo scuola arretra e si riduce anche l’offerta formativa rivolta agli adulti . Già dal prossimo anno scolastico la riduzione degli organici e delle compresenze impedirà a molte classi della scuola primaria di mantenere l’offerta formativa di trenta ore settimanali e/o di confermare i rientri pomeridiani perché non ci saranno le disponibilità di personale docente e ausiliario per coprire la mensa scolastica.<br />
Anche <strong>nella scuola secondaria di primo grado il tempo scuola arretra</strong>, tutti i modelli di tempo normale con orari superiori alle 30 ore settimanali non</p>
<p><span id="more-2479"></span>saranno più possibili e il tempo prolungato sarà pesantemente ridotto a causa dei nuovi vincoli da rispettare per autorizzarlo (garantire il funzionamento di un corso intero ed esistenza di strutture e servizi per almeno due o tre rientri pomeridiani).<br />
Nell’istruzione degli adulti per il prossimo anno scolastico si prevede un taglio di 1500 insegnanti ed una conseguente riduzione dei moduli e dei corsi la cui attivazione dovrà far riferimento non più agli iscritti ma alla serie storica degli studenti scrutinati e che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi previsti per l’obbligo di istruzione.<br />
<strong>Nella scuola primaria il disegno del governo di riduzione del tempo scuola è assai più radicale</strong> e punta a far diventare “tempo normale” l’articolazione oraria di 24 ore settimanali (la più coerente con il modello del maestro unico), ma dopo gli scioperi e le manifestazioni dello scorso autunno ha dovuto limitarsi a proporla e a sponsorizzarla. Con scarso successo visto che solo il 3% dei genitori ha scelto questo modello nelle iscrizioni.<br />
La riduzione del tempo scuola nella scuola di base non risponde alle esigenze di offrire a tutti maggiori opportunità di successo scolastico né alle esigenze familiari e sociali.<br />
In questi anni la diffusione del tempo pieno e prolungato e in generali di modelli scolastici con tempi lunghi e distesi ha ridotto la dispersione nella scuola di base e ha potenziato le capacità di decondizionamento sociale della scuola.</p>
<p><strong>L’imposizione del modello del maestro unico nella scuola primaria</strong><br />
Il regolamento del primo ciclo impone alla scuola primaria il modello maestro unico o prevalente a partire dalle prime classi del prossimo anno scolastico, mentre il tempo pieno (25% delle attuali classi) continuerà ad avere due docenti per classe e si potrà attivare nei limiti dell’organico assegnato (rimane confermato il numero dei posti attivati complessivamente per l’a.s. 2008/09).<br />
Le compresenze sono cancellate in tutte le classi della scuola primaria che, in questo modo, perde la principale risorsa per realizzare attività essenziali: recupero, percorsi individualizzati, attività di arricchimento, laboratori, uscite didattiche.<br />
Inoltre, la decisione di imporre il modello del maestro unico attraverso una norma generale rappresenta una palese invasione di campo dell’autonomia scolastica sulla base della quale (vedi Dpr 275/99) le decisioni circa le modalità di organizzazione didattica sono di competenza delle scuole.<br />
Vengono in questo modo eliminati tutti gli aspetti qualitativi che hanno fino ad oggi permesso alla scuola primaria italiana di conseguire risultati positivi riconosciuti in tutte le indagini internazionali: gruppo docente corresponsabile, specializzazione degli insegnanti per ambiti disciplinari, programmazione unitaria, tempi distesi, compresenze per individualizzare i percorsi e arricchire i curricoli.</p>
<p><strong>L’insegnamento solo frontale</strong><br />
Con l’eliminazione di tutte le compresenze dei docenti nella scuola primaria e la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado, nel primo ciclo dell’istruzione saranno possibili solo modalità di insegnamento di tipo frontale.<br />
In questo modo sparisce ogni traccia di funzionalità dell’organico dei docenti all’autonomia scolastica. L’autonomia didattica e organizzativa attribuita alle istituzioni scolastiche è una prerogativa esercitabile in presenza di una quota di risorse sufficiente a rendere più flessibile l’offerta formativa. Un monte orario delle risorse professionali assegnate in modo corrispondente al monte orario delle lezioni da impartire agli alunni riduce praticamente a zero le opportunità di flessibilità di organizzazione didattica (gruppi di recupero, classi aperte, laboratori, …) e con esse la principale potenzialità dell’autonomia scolastica per garantire il successo formativo a tutti gli studenti.<br />
L’azzeramento della contemporaneità docente e di ogni altra disponibilità oraria dei docenti comporta anche difficoltà nell’organizzazione del servizio mensa, nella realizzazione delle uscite didattiche, nella copertura delle supplenze brevi, nell’alfabetizzazione linguistica e nell’integrazione degli alunni stranieri, nelle attività alternative per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica.</p>
<p><strong>L’indebolimento dell’insegnamento della lingua straniera</strong><br />
L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sarà affidato solo agli insegnanti di classe specializzati, attualmente questo insegnamento è assicurato a tutte le classi grazie a 11.200 specialisti di lingua straniera. Gli insegnanti specialisti saranno eliminati in tre anni, 2000 dal prossimo anno scolastico, mentre gli insegnanti di classe necessari a sostituirli dovrebbero essere formati con non meglio precisati corsi triennali di formazione linguistica, di cui fino a d oggi non si sa nulla. Il regolamento per la razionalizzazione prevede però che in caso di necessita gli insegnanti di classe possano anche essere utilizzati anche solo dopo un anno di formazione. Non ci si può attendere nulla di buono per la qualità dell’insegnamento della lingua straniera da questa fretta e improvvisazione, già dal prossimo settembre gli insegnanti di classe che sostituiranno gli specialisti tagliati difficilmente avranno acquisto la competenza linguistica necessaria.<br />
Nella scuola secondaria di primo grado si prevede la possibilità che le famiglie optino per l’inglese potenziato di 5 ore settimanali a scapito della seconda lingua straniera. Una decisione non in linea con quanto accade nel resto d’Europa dove invece si punta al plurilinguismo, destinata a rendere i nostri giovani più deboli culturalmente rispetto ai loro coetanei europei e che condanna il nostro Paese ad una subalternità linguistica che non ha eguali in Europa.</p>
<p><strong>L’aumento del numero di alunni per classe</strong><br />
Aumenta il numero massimo e minimo di alunni per classe e quindi ci saranno meno classi e più affollate. Nella scuola dell’infanzia il minimo diventa di 18 e il massimo 26 elevabile a 29 in caso di iscrizioni in eccedenza, nella scuola primaria minimo 15 e massimo 26 elevabile a 27 in caso di resti, nella scuola secondaria di primo grado minimo 18 e massimo 27 elevabile a 28 in caso di resti, nella scuola secondaria superiore 27 è il numero minimo per la costituzione delle prime classi elevabile a 30 in caso di resti nella secondaria.<br />
In presenza di alunni disabili secondo il regolamento le classi non possono avere, di norma, più di 20 alunni, affermazione che, a parte l’ambiguità burocratica del “di norma”, viene ancora più affievolita dal comma successivo che sostiene che le stesse classi possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dei 20 alunni per classe.<br />
Non è difficile immaginare le conseguenze dell’aumento del numero di alunni in classi sempre più eterogenee e multiculturali: crescita dell’insuccesso scolastico e della selezione, accentuazione dei problemi comportamentali e disciplinari. Meno insegnanti in classi più problematiche senza strumenti quali le compresenze per interventi individualizzati creano il terreno favorevole per il ritorno a forme di segregazione scolastica, le classi ponte della Lega o il ritorno delle classi differenziali.<br />
La situazione può diventare preoccupante anche sotto il profilo della sicurezza a causa delle pessime condizioni della nostra edilizia scolastica, tanto che lo stesso regolamento prevede il rinvio di un anno dell’applicazione dei nuovi parametri nelle scuole che saranno comprese in un piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica definito dal Ministero.</p>
<p><strong>La riorganizzazione della rete scolastica e la programmazione territoriale</strong><br />
Regioni ed Enti locali, intanto, hanno imposto al Governo un netto arretramento sul terreno delle competenze in merito alla rete scolastica ed alla programmazione dell’offerta formativa. Il Governo dopo aver fatto marcia indietro sul commissariamento per decreto delle Regioni, ora, nell’ultima versione del decreto, rinuncia definitivamente ad imporre loro criteri e parametri. Ogni decisione in materia è rinviata ad una intesa in Conferenza Stato Regioni da raggiungere entro il prossimo 15 giugno. Il Governo conferma l’obiettivo di conseguire dalla riorganizzazione della rete scolastica risparmi pari a 85 milioni di euro, ma l’ultima parola spetterà inevitabilmente alle Regioni, cui l’art. 117 della Costituzione attribuisce le competenze a decidere su questa materia. L’ultimo colpo ai tentativi del Governo di ingerire nelle prerogative delle Regioni è stato inferto dal pur cauto Consiglio di Stato, che ha sì dato parere favorevole, ma ha anche costretto il Governo a cambiare il testo, rilevando l’impossibilità di affidare ai dirigenti regionali dell’amministrazione statale la ripartizione degli organici (sulla materia si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2004). Si tratta di cambiamenti importanti, soprattutto perché evidenziano la possibilità di una via alla razionalizzazione alternativa ai tagli imposti dall’alto. Regioni ed Enti Locali, una volta in possesso delle leve della programmazione dell’offerta formativa, sono infatti i soggetti più idonei e motivati a mettere in atto interventi per riorganizzare rete e risorse e per reinvestire nel sistema scolastico. Se, invece, le Regioni nell’intesa con il Governo accettassero criteri e parametri che il Governo ha tentato di imporre loro nelle precedenti versioni del regolamento verrebbero chiuse oltre 1000 piccole scuole in particolare nei comuni minori.</p>
<p><strong>Dall’approvazione all’attuazione</strong></p>
<p>L’attuazione di questi due regolamenti disastrosi per la scuola pubblica sarà tutt’altro che semplice. Già in passato (vedi ad es. riforma Moratti) si è verificato uno scarto tra l&#8217;approvazione delle norme e la loro concreta attuazione. Occorre tener presente che i provvedimenti Gelmini incontrano notevoli resistenze nel mondo della scuola, tra i genitori e gli insegnanti, e in buona parte dell&#8217;opposizione politica e delle organizzazioni sindacali. Come non ricordare inoltre che il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione si è espresso negativamente o che i genitori hanno scelto compattamente nelle iscrizioni i modelli scolastici che il Ministro intende eliminare?<br />
Non solo, ma Regioni ed Enti Locali hanno espresso parere sfavorevole sul regolamento sulla scuola dell’infanzia e il primo ciclo ed hanno difeso le loro prerogative sulla rete scolastica. Per questo diciamo che non sarà facile, né indolore sul piano del consenso politico, portare a termine un&#8217;operazione di attacco alla scuola pubblica e di riduzione della sua offerta formativa così pesante.</p>
<p>Come se niente fosse intanto la Gelmini continua imperterrita a sostenere che le richieste delle famiglie sono state accolte e che il tempo pieno avrà un’espansione (addirittura!) del 30% rispetto alle classi esistenti (vedi le recenti dichiarazioni a Porta a porta). I tagli previsti smentiscono clamorosamente queste affermazioni. Non solo non si verifica alcuna espansione del tempo pieno nel Meridione, ove pure ce ne sarebbe bisogno, ma perfino in Lombardia si prospetta una riduzione delle classi a TP. Ad ogni modo, come abbiamo sempre sostenuto, la questione si chiarirà definitivamente e senza ombra di dubbio allorché saranno assegnati gli organici docenti alle scuole. Questa continua a rimanere la vera cartina di tornasole della “riforma” (o controriforma) in atto.<br />
La difesa delle risorse professionali necessarie a garantire una scuola di qualità continua a rimanere la linea del Piave sulla quale attestarsi, per il movimento dei genitori e insegnanti e le forze politiche e sociali di opposizione.</p>
<p>Fabrizio Dacrema e Gianni Gandola</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.scuolaoggi.org/index.php?action=detail&amp;artid=4285" target="_blank">scuolaoggi</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Longhena: ufficiale la contestazione dell&#8217;USP nei confronti dei docenti</title>
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		<comments>http://www.futuroscuola.org/longhena-alcune-riflessioni-di-un-genitore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 17:10:41 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Riflessioni: ancora sull’ispezione
In data 28 marzo 2009, i 27 insegnanti di Longhena che sono stati sottoposti ad ispezione da parte del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca), diretta dal Dott. Lelli, hanno ricevuto una lettera riguardante le contestazioni che l’USP (Ufficio Scolastico Provinciale) muove agli insegnanti, riguardo i criteri di valutazione utilizzati nelle pagelle del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2446" title="semplicemente-longhena" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/semplicemente-longhena.bmp" alt="semplicemente-longhena" width="209" height="38" />Riflessioni: ancora sull’ispezione</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>In data 28 marzo 2009, i 27 insegnanti di Longhena</strong></span> che sono stati sottoposti ad ispezione da parte del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca), diretta dal Dott. Lelli, <span style="font-size: medium;"><strong>hanno ricevuto una lettera riguardante le contestazioni che l’USP</strong></span> (Ufficio Scolastico Provinciale) muove agli insegnanti, <span style="font-size: medium;"><strong>riguardo i criteri di valutazione utilizzati nelle pagelle del primo quadrimestre.</strong></span><br />
Di seguito alcune riflessioni, che sottopongo al CGSL, pur sottolineando il carattere puramente informale delle mie considerazioni, non avendo alcuna competenza giuridica per valutare lo stato dei fatti, anzi rimandando a chi di dovere aspetti tecnici e valutazioni competenti.<br />
Ritengo ancora una volta necessario evidenziare due questioni fondamentali.<br />
Una, riguardante la solidarietà, in altre occasioni espressa, verso il corpo docente tutto della scuola, in special modo verso gli insegnanti che non si sono sentiti in scienza e coscienza di applicare il criterio della valutazione numerica, in virtù dell’assenza di specifiche competenze verso tale criterio. E questo, ovvio, non per incapacità, bensì per mancanza di informazioni e tempi per operare una valutazione così delicata e importante, che, quella sì, avrebbe creato confusione e disagio,</p>
<p><span id="more-2445"></span> sia nei bambini, che nelle famiglie. Ritengo, ancora una volta, che la procedura utilizzata nella valutazione degli alunni per il primo quadrimestre sia coerente con le modalità di insegnamento, sia stata chiaramente esplicitata alle famiglie, le quali hanno pienamente compreso le motivazioni ed accettato, firmandole, le pagelle consegnate dagli insegnanti. Proprio basandomi sulla conoscenza degli insegnanti, conoscenza diretta delle maestre di mia figlia, conoscenza indiretta degli insegnanti durante le riunioni di interclasse degli ultimi quattro anni, in occasione dell’organizzazione della festa di fine a.s. dello scorso anno, in occasione della serata del 15 ottobre 2008 (una notte per la scuola). Posso, in tutta sincerità, affermare che sono validissimi insegnanti, che si prendono estrema cura dei lori piccoli alunni, dando loro tempo e spazio per esprimere emozioni, oltre che insegnare con gioia e serenità ambiti disciplinari di cui sono estremamente competenti. Vorrei solo fare un piccolo esempio di una recente verifica che mia figlia mi ha raccontato. La verifica riguardava le scienze, in specifico gli anfibi. Mia figlia ha costruito una storia tra la mamma rana e il suo piccolo. Nei dialoghi tra i due ha spiegato le caratteristiche fisiche e biologiche, l’ambiente in cui vivono, come si riproducono gli infibi. Insomma, con l’utilizzo di strumenti letterali ha esposto le sue competenze scientifiche. E, ne sono certa, mia figlia non è un’eccezione. Questo esempio, ma potremmo tutti farne mille altri, per sottolineare che si può (si dovrebbe) imparare divertendosi, sviluppando tecniche diverse dalle “ministeriali”. E’ un po’ il contrario di quello che accadeva ai miei tempi, quando mi sentivo dire che ero “andata fuori tema”, magari semplicemente perché avevo affrontato l’argomento in modo insolito. Penso che questo sia accaduto a tanti di noi, quarantenni (e anche un po’ oltre), che hanno avuto il “piacere” di conoscere il maestro unico, con tempi e qualità di scuola estremamante ridotti.<br />
L’altra questione è duplice, legata alla figura del Dirigente Scolastico. Ritengo, anche per esperienza professionale, che un buon dirigente debba sempre sostenere i suoli collaboratori verso l’esterno. Se non altro per coerenza professionale. Attribuire alla scuola Longhena appellativi di “anarchia”, “carnevalismo”, solo per citarne alcuni, mi sembra sostenere l’incompleta capacità dirigenziale.<br />
Per quanto riguarda il rapporto dirigenza-genitori, sono ancora una volta a sottolineare l’aticipità della situazione. Come genitori siamo impossibilitati a stabilire un confronto con la dirigente, che ha fin’ora respinto ogni richiesta d’incontro da parte nostra, volta a consentire un corretto rapporto tra dirigente e genitori. Questo è estremamente grave, in quanto lesivo della democrazia e del rapporto di partecipazione scuola-famiglia, oltre ad andare in direzione opposta con quanto asserito sia nel regolamento d’istituto che nella proposta formativa della scuola. Dal punto di vista puramente formale anche questo è segno di aberrazione e di discutibile conduzione dirigenziale.<br />
Dal punto di vista sostanziale la dirigente, oltre a negarsi nelle richieste d’incontro avanzate dai genitori, ha offeso pubblicamente i genitori, con le dichiarazione rilasciate a vari quotidiani.<br />
Per questo motivo ritengo necessario, da parte dei genitori tutti, esprimere il pieno dissenso verso la gestione fin qui condotta da parte della dirigente, la quale ha creato un clima di incertezza e ansia nei genitori, oltre che negli insegnanti, in contrasto con il clima di partecipazione e sintonia generale che ha sempre caratterizzato la vita della scuola. In ultimo, ritengo necessario, da parte dei genitori tutti, la richiesta di scuse formali che la dirigente deve ai genitori, per averli apostrofati come anarchici, carnevaleschi, incompetenti, irresponsabili, che affidano i propri figli ad insegnanti non qualificati. Io non mi sento nulla di tutto questo. Al contrario, sono estremamente orgogliosa, come persona e come genitore, di far parte della scuola Longhena, di avere l’onore di poter affidare i miei figli agli insegnanti della scuola Longhena, certa che, con il loro aiuto, diventeranno cittadini consapevoli di un paese che forse non li meriterà.</p>
<p>Anna Maria Angradi</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.scuolalonghena.org/semplicemente/">SemplicementeLonghena</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Valanghe di ricorsi al TAR contro la riforma Gelmini</title>
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		<comments>http://www.futuroscuola.org/valanghe-di-ricorsi-al-tar-contro-la-riforma-gelmini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:51:21 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare le richieste degli italiani (genitori, insegnanti, alunni, CNPI, regioni&#8230;), in molti hanno deciso di adire per vie legali.
clicca su link per conoscerne alcune: RICORSI GELMINI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
RICORSO
 
omissis -dati sensibili-
tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare le richieste degli italiani (genitori, insegnanti, alunni, CNPI, regioni&#8230;), in molti hanno deciso di adire per vie legali.</p>
<p>clicca su link per conoscerne alcune: <a href="http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/ricorsi_Gelmini/indice.htm" target="_blank">RICORSI GELMINI</a></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2361" title="giustizia_e_questione_morale" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/giustizia_e_questione_morale-100x100.jpg" alt="giustizia_e_questione_morale" width="100" height="100" />TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">DEL LAZIO</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">RICORSO</span></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>omissis -dati sensibili-</em></p>
<p>tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Avv. Corrado Mauceri, Avv. Sofia Cavini, Avv. Marianna Gorpia, Avv. Luca Marchi, Avv. Francesca Scatolini, Avv. Angela Nozzi, Avv. Chiara Lombardo, Avv. Paolo Solimeno, Avv. Flora Di Giorgio, Avv. Roberto Passini, Avv. Andrea Frosali, Avv. Patrizia Dal Monte, Avv. Lucio Seconnino, Avv. Gabriella Zampieri, Avv. Domenico Fata, Avv. Gabriele Dalle Luche, Avv. Daniele Giannini, Avv. I. Tiribilli, Avv. A. Corallo, Avv. G. Raffaelli, Avv. C. Bolelli, Avv. Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, V.le Angelico n. 45, come da mandato in calce al presente atto propongono ricorso</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Contro</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </span></strong>(da ora MIUR), nella persona del Ministro pro-tempore in carica;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</span></strong>, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">CONSIGLIO DEI MINISTRI</span></strong><strong>, </strong>nella persona del Presidente pro-tempore in carica</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">per l&#8217;annullamento</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">previa sospensione</span></strong></p>
<p>della CM n. 4 MIUR prot. n. 381/R.U.U 04 del 15 gennaio 2009 non pubblicata formalmente avente ad oggetto &#8220;<em>Iscrizioni alle scuole dell&#8217;infanzia e alle scuole di ogni</em></p>
<p><em> <span id="more-2356"></span>ordine e grado, riguardanti l&#8217;anno scolastico 2009/2010</em>&#8220;, nella parte relativa alle iscrizioni nella scuola dell&#8217;infanzia e del I ciclo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti</p>
<p align="center"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">e per quanto occorrer possa</span></em></strong></p>
<p>dello schema di Piano Programmatico predisposto dal Ministero dell&#8217;Istruzione Università e Ricerca (da ora MIUR) di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ed a tutt&#8217;oggi formalmente non adottato.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">FATTO</span></strong></p>
<p>L&#8217;art. 64 del DL 112/08 convertito con modifiche nella L. 133/08 stabilisce: 1. <em>Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l&#8217;anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.</em></p>
<p><em>2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione </em>delle dotazioni organiche del personale <em>amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l&#8217;anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</em></p>
<p><em>3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell&#8217;utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.</em></p>
<p><em>4. Per l&#8217;attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell&#8217;attuale assetto</em> <em>ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:</em></p>
<p><em>a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell&#8217;impiego dei docenti;</em></p>
<p><em>b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso  la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari,  con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;</em></p>
<p><em>c. revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia di formazione delle classi; </em></p>
<p><em>d. rimodulazione dell&#8217;attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;</em></p>
<p><em>e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;</em></p>
<p><em>f. ridefinizione dell&#8217;assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;</em></p>
<p><em>f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l&#8217;articolazione dell&#8217;azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell&#8217;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l&#8217;attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell&#8217;offerta formativa;</em></p>
<p><em>f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.</em></p>
<p><em>4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell&#8217;ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l&#8217;obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all&#8217;articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L&#8217;obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo» (omissis).</em></p>
<p>La normativa di legge sopra riportata prevede la predisposizione da parte del MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze di un &#8220;Piano programmatico&#8221; di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico; il comma 4, in attuazione di detto piano ed in relazione agli interventi ed alle misure annuali ivi individuati, prevede l&#8217;adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con i quali si dovrebbe provvedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico.</p>
<p>Con D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni in L. n. 169 del 30/10/2008 all&#8217;art. 4 è stato previsto: <em>&#8220;Nell&#8217;ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all&#8217;articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e&#8217; ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola&#8221;</em>.</p>
<p>In data 3.09.2008, il MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha predisposto <strong><span style="text-decoration: underline;">lo schema di piano programmatico di interventi</span></strong> &#8220;<em>volti ad una maggiore razionalizzazione dell&#8217;utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico</em>&#8220;; detto schema è stato inoltrato per i prescritti pareri sia alle competenti Commissioni Parlamentari sia alla Conferenza Unificata ex art. 8 Dl.vo n. 281/97. In data 27/11/2008 la VII Commissione della Camera dei Deputati ed in data 03/12/2008 la VII Commissione del Senato hanno espresso i previsti pareri, che, peraltro, contengono numerose condizioni alle quali il MIUR si sarebbe dovuto attenere nell&#8217;adozione formale di detto Piano.</p>
<p>A seguito di detti pareri con osservazioni il MIUR di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze avrebbe dovuto valutare le osservazioni contenute nei pareri e provvedere successivamente alla formale adozione del  Piano.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">A  tutt&#8217;oggi, però, detto Piano non è stato formalmente adottato.</span></strong></p>
<p>Sulla base del &#8220;Piano programmatico&#8221;, regolarmente adottato dopo l&#8217;acquisizione dei prescritti pareri, il Governo avrebbe dovuto emanare i regolamenti di cui all&#8217;art. 17, comma 2 della L. n. 400/88, osservando il seguente percorso:</p>
<p>a) proposta del MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e Finanze.</p>
<p>b) Acquisizione del parere della Conferenza Unificata ex D.Lvo n. 281/97.</p>
<p>c) Parere del Consiglio di Stato.</p>
<p>d) Deliberazione del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>Nelle more di tale procedimento il MIUR, <strong><span style="text-decoration: underline;">sulla base di uno schema di regolamento</span></strong>, con l&#8217;impugnata C.M. ha impartito le istruzioni per le iscrizioni degli alunni per l&#8217;a.s. 2009/2010; tali istruzioni però anticipano una normativa ancora in fieri e sono in contrasto con la normativa attualmente vigente e con tutta l&#8217;organizzazione didattica adottata nelle istituzioni scolastiche ed in particolare con il POF di ciascuna scuola che, come è noto, si deve adottare prima dell&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico.</p>
<p>Si deve peraltro rilevare che, in data 28.01.2009 la Conferenza Unificata ex art. 8 Dl.vo n. 281/97 ha formulato il prescritto parere sullo schema di regolamento; da detto parere si evince in modo inequivocabile che la maggioranza delle Regioni e l&#8217;ANCI hanno espresso parere negativo sia con riferimento allo schema di piano programmatico, sia per i tagli degli organici e delle compresenze, sia per l&#8217;integrazione scolastica.</p>
<p>Inoltre, in data del 12/02/2009 il Consiglio Nazionale della P.I. ha espresso <strong><span style="text-decoration: underline;">all&#8217;unanimità</span></strong> un parere negativo sullo schema di regolamento, affermando nelle conclusioni: <em>&#8220;che le criticità evidenziate compongono un quadro formativo che:</em></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <em>Compromette l&#8217;efficacia dell&#8217;offerta formativa nelle scuole dell&#8217;infanzia e nel primo ciclo di istruzione;</em></li>
<li> <em>Lede la dignità dell&#8217;istruzione pubblica;</em></li>
<li> <em>Non garantisce pari opportunità di offerta e di scelta nell&#8217;intero territorio nazionale&#8221;.</em></li>
</ul>
<p>Il MIUR, nonostante tali pareri negativi ha mantenuto l&#8217;impugnata CM che, in palese violazione della normativa vigente, impartisce disposizioni vincolanti come se il regolamento, ancora in fieri, fosse già in vigore; peraltro, così come lo schema di regolamento, anche la CM contrasta anche con lo schema di Piano Programmatico.</p>
<p>In particolare per quanto riguarda la <strong><span style="text-decoration: underline;">scuola dell&#8217;infanzia</span></strong> la CM de qua prevede l&#8217;apertura delle iscrizioni, nelle scuole statali e paritarie, per i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2009 e, in presenza di particolari condizioni (disponibilità di posti, accertamento dell&#8217;avvenuto esaurimento di eventuali liste d&#8217;attesa), anche ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2010. Le ore settimanali previste sono 40 (8 ore giornaliere). A richiesta e in base alle disponibilità si potrà arrivare fino a un massimo di 50 ore. Prosegue inoltre l&#8217;esperienza delle &#8216;<em>sezioni primavera&#8217;</em> per i bambini dai 2 ai 3 anni.</p>
<p>Con riferimento alla <strong><span style="text-decoration: underline;">scuola primaria</span></strong> i genitori sono obbligati ad iscrivere le bambine ed i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2009. Possono iscriversi anticipatamente anche i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2010. Per le prime classi sarà introdotto l&#8217;insegnante unico di riferimento che avrà la responsabilità formativa globale dell&#8217;alunno. La CM impugnata prevede che al momento delle iscrizioni i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale esprimano, in ordine di priorità, le preferenze rispetto all&#8217;articolazione dell&#8217;orario settimanale: 24 o 27 ore che sono i due modelli di base; le famiglie potranno scegliere anche il modello classi a 30 ore (con attività opzionali) e quello a 40 ore (tempo pieno). La medesima CM prevede però anche l&#8217;abolizione delle compresenze. Per le classi successive alle prime continuano i modelli orari in atto.</p>
<p>Per la scuola <strong><span style="text-decoration: underline;">secondaria di primo grado</span></strong>, la CM prevede che i genitori all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione esprimano la scelta tra i modelli orari di 30 ore o di tempo prolungato di 36 ore (prolungabile fino a 40 ore). Nel modello a 30 ore, 29 saranno di insegnamento curriculare e di potenziamento della lingua italiana. Con riferimento all&#8217;insegnamento della lingua straniera, nella CM si legge che le famiglie da quest&#8217;anno possono, in sede di iscrizione e con vincolo di non variare tale scelta per l&#8217;intero corso della secondaria di primo grado, possono chiedere l&#8217;inglese potenziato: 5 ore di inglese, anziché 3 di inglese più 2 di una seconda lingua comunitaria. Le famiglie dunque potranno decidere di impiegare le 2 ore della seconda lingua comunitaria per l&#8217;insegnamento dell&#8217;inglese.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra sommariamente esposto è evidente che il Ministero con la C.M. impugnata non si sia limitato ad informare le famiglie dei provvedimenti in corso di approvazione che potrebbero modificare l&#8217;assetto del sistema scolastico, ma ha dato indicazioni operative come se detti provvedimenti fossero stati già adottati e fossero già vincolanti; difatti ha allegato i modelli delle domande di iscrizione redatti in base alla normativa  ancora in corso di adozione.</p>
<p>I ricorrenti sono genitori di bambini che nell&#8217;a.s. 2009/2010 dovranno frequentare la scuola dell&#8217;infanzia e/o scuola primaria e docenti della scuola dell&#8217;infanzia e primaria, tutti interessati al mantenimento dell&#8217;attuale assetto organizzativo della scuola dell&#8217;infanzia e primaria sia per quanto concerne l&#8217;efficacia didattica, sia anche per le concrete esigenze familiari e lavorative.</p>
<p>La contrazione del tempo scuola, l&#8217;abolizione delle compresenze, l&#8217;introduzione dell&#8217;insegnante prevalente sono alcuni degli interventi previsti che incidono in modo fortemente negativo sull&#8217;efficacia didattica e sull&#8217;organizzazione scolastica con conseguente contrazione anche degli organici del personale della scuola.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">DIRITTO</span></strong></p>
<p>Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">MOTIVI</span></strong></p>
<p><strong>1) <span style="text-decoration: underline;">VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E SEGNATAMENTE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34 COST.</span></strong></p>
<p>L&#8217;art. 3, 2 comma della Costituzione afferma un principio cardine della democrazia del nostro ordinamento costituzionale: il principio di uguaglianza sostanziale: <em>&#8220;E&#8217; compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l&#8217;uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese&#8221;</em>.</p>
<p>L&#8217;illustre giurista ed anche membro dell&#8217;Assemblea Costituente, Piero Calamandrei, scriveva nel 1946 (&#8220;Il Ponte&#8221; n. 1, gennaio 1946 p. 3 &#8211; 14): <em>&#8220;Il problema della democrazia si pone dunque, prima di tutto come un problema di istruzione&#8221;</em> e precisava: <em>&#8220;E&#8217; perciò evidente che non si ha vera democrazia la dove l&#8217;accesso all&#8217;istruzione non è  garantita in misura pari a tutti i cittadini: perchè, importando necessariamente la diversa cultura una diversa possibilità di partecipazione alla vita politica, il privilegio dell&#8217;istruzione si risolve necessariamente in privilegio politico&#8221;</em>.</p>
<p>In considerazione di tale funzione &#8220;costituzionale&#8221; della scuola (come affermava Calamandrei) la Costituzione agli artt. 33 e 34 afferma  che <em>&#8220;la Repubblica &#8230; &#8220;istituisce scuole per tutti gli ordini e gradi&#8221;</em> e che <em>&#8220;la scuola è aperta a tutti&#8221;</em> ed infine che &#8220;<em>l&#8217;istruzione inferiore, impartita per almeno otto  anni,  è  obbligatoria  e  gratuita&#8221;</em>.</p>
<p>La Costituzione prevede quindi in materia di istruzione scolastica un  nucleo di norme precettive che impongono allo Stato l&#8217;obbligo di organizzare l&#8217;offerta di istruzione pubblica non solo in modo corrispondente alla domanda sociale, ma tale da poter effettivamente eliminare tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che possono precludere il diritto di tutti ed un&#8217;istruzione uguale e qualificata.</p>
<p>L&#8217;istruzione scolastica non è quindi nel nostro ordinamento costituzionale un servizio pubblico a disposizione dell&#8217;utenza, ma è una funzione istituzionale volta a realizzare quell&#8217;uguaglianza sostanziale che è la precondizione  della  democrazia  di  un  Paese.</p>
<p>La spesa statale per l&#8217;istruzione scolastica ha quindi un carattere assolutamente prioritario e non può condizionare l&#8217;offerta formativa statale; la spesa per la scuola statale deve essere, certamente razionale ed efficace, evitando ogni eventuale spreco, ma deve essere comunque adeguata all&#8217;effettiva domanda sociale al fine di consentire a tutti l&#8217;acquisizione di un&#8217;istruzione qualificata. Razionalizzazione della spesa per la scuola significa quindi realizzare una scuola statale e qualificata per tutti.</p>
<p>L&#8217;art. 64 della L. n. 133/08 e l&#8217;art. 4 della L. n. 169/08 prevedono invece una riduzione della spesa per la scuola statale pari a circa otto miliardi nel triennio 2009/2011 senza alcuna giustificazione logica; si riduce il tempo scuola, si riducono drasticamente gli organici e si modifica l&#8217;organizzazione didattica al solo scopo di ridurre la spesa senza alcuna considerazione degli effetti negativi che ne possono derivare; si sono cioè adeguate l&#8217;offerta formativa e l&#8217;organizzazione didattica all&#8217;esigenza, decisa aprioristicamente, di ridurre di circa 8 miliardi  la spesa per la scuola; difatti l&#8217;art. 64 della L. n. 133/08 quantifica l&#8217;importo della riduzione della spesa nel triennio, limitandosi ad indicare soltanto alcuni settori di intervento: aumento del rapporto docenti/studenti ed all&#8217;art. 4 del D.L. n. 137/08 l&#8217;introduzione del cd maestro unico demandando l&#8217;individuazione di tutti gli altri settori di intervento ai successivi provvedimenti regolamentari.</p>
<p>Il legislatore quindi non ha previsto una riduzione della spesa per eliminare determinate spese superflue, ma ha deciso a priori la riduzione nel triennio della spesa di circa 8 miliardi per esigenze di contenimento della spesa pubblica a prescindere dell&#8217;effettivo fabbisogno della scuola e quindi anche con una possibile contrazione dell&#8217;offerta formativa e soprattutto con un sacrificio della qualità di tale offerta.</p>
<p>Si deve inoltre rilevare che il settore del sistema scolastico individuato con l&#8217;impugnata CM (la scuola primaria) è quello più qualificato e più importante per la funzione determinante che la formazione primaria ha nel processo formativo.</p>
<p>Con l&#8217;art. 4 della L. n. 169/08 si prevede una trasformazione del modello didattico in vigore nella scuola primaria (il cd modulo di cui all&#8217;art. 121 del D.Lgs. n. 297/94) con il modello del cd insegnante unico; anche tale ripristino di un modello didattico, ormai superato, è stato disposto non sulla base di una valutazione adeguata degli aspetti didattici e pedagogici ritenuti più idonei, ma soltanto sulla base dell&#8217;esigenza di ridurre la spesa, senza alcuna considerazione sulla conseguente dequalificazione dell&#8217;attività didattica.</p>
<p>Come si è già prima rilevato, <strong><span style="text-decoration: underline;">il CNPI</span></strong> che è l&#8217;organo che ha una specifica competenza di consulenza tecnica e professionale per il Ministro (art. 23 Dlvo n. 297/94) <strong><span style="text-decoration: underline;">con un voto unanime ha giudicato tali innovazioni lesive dell&#8217;efficacia didattica e della dignità formativa</span></strong>.</p>
<p>La normativa di legge su cui si fonda l&#8217;impugnata CM è pertanto palesemente illegittima perchè, comportando pesanti ed ingiustificati tagli alla spesa per la scuola statale, comprome la funzione istituzionale dell&#8217;istruzione pubblica, così come strutturata dal combinato disposto degli artt. 3, 33 e 34; tale funzione per la sua rilevanza costituzionale non può difatti essere compressa con logiche finanziarie, ma deve essere garantita nel massimo delle potenzialità.</p>
<p><strong>2)</strong> <strong><span style="text-decoration: underline;">VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 64 DEL 25.6.2008 N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 E VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST.</span></strong></p>
<p>Come si è prima rilevato l&#8217;art. 64 ha previsto un procedimento complesso che presuppone anzitutto l&#8217;adozione di un Piano Programmatico di interventi; a tale fine il MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia predispone detto Piano, <strong><span style="text-decoration: underline;">sentita</span></strong> la Conferenza Unificata di cui all&#8217;art. 8 del D.Lgs. n. 281/97 <strong><span style="text-decoration: underline;">e previo parere</span></strong> della Commissione Parlamentare; quindi l&#8217;iter previsto dal legislatore era il seguente:</p>
<p>a) Definizione di uno schema di piano da sottoporre all&#8217;esame della Conferenza Unificata ed alle Commissioni parlamentari;</p>
<p>b) parere della Conferenza Unificata ex art. 8 DL.gs n. 281/97;</p>
<p>c) parere delle Commissioni parlamentari;</p>
<p>d) adozione formale del piano programmatico.</p>
<p>Difatti, dopo avere <strong><span style="text-decoration: underline;">sentito</span></strong> la Conferenza Unificata e dopo avere acquisito il <strong><span style="text-decoration: underline;">previo parere</span></strong> delle Commissioni Parlamentari il MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia avrebbe dovuto predisporre il piano.</p>
<p>Quindi è chiaro che il Piano Programmatico si sarebbe dovuto adottare <strong><span style="text-decoration: underline;">dopo</span></strong> l&#8217;acquisizione dei pareri; del resto se il legislatore ha richiesto l&#8217;acquisizione di detti pareri, è logico che il Piano avrebbe dovuto anzitutto considerare detti pareri e che quindi doveva essere adottato successivamente a tali pareri.</p>
<p>E&#8217; pure evidente che per acquisire i pareri il MIUR avrebbe dovuto predisporre uno schema o  una bozza di piano; e difatti ciò è stato fatto; sia la Conferenza Unificata che le Commissioni parlamentari hanno esaminato lo schema di piano ed hanno formulato il prescritto parere con numerose osservazioni.</p>
<p>I pareri erano senza dubbio consultivi e non vincolanti; quindi il MIUR non era tenuto ad uniformarsi a tali pareri, ma era tenuto ad esaminarli e ad emanare il Piano dopo averli esaminati.</p>
<p>Dagli atti che si conoscono allo stato attuale non risulta però che dopo l&#8217;acquisizione dei pareri sia stato adottato di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia il Piano Programmatico; di conseguenza l&#8217;impugnata CM che anticipa i regolamenti è illegittima anche perchè <strong><span style="text-decoration: underline;">il MIUR non ha mai adottato di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia il Piano Programmatico degli interventi</span></strong> che è il necessario presupposto dei regolamenti.</p>
<p>Nè lo schema presentato alle Commissioni Parlamentari ed alla Conferenza Unificata può essere considerato il piano previsto dell&#8217;art. 64 citato, anche perchè il piano programmatico doveva essere adottato ovviamente <strong><span style="text-decoration: underline;">dopo l&#8217;acquisizione dei pareri</span></strong>; peraltro detti pareri sono stati formulati con molte osservazioni; quindi il MIUR, pur non essendo vincolato ad uniformarsi, avrebbe dovuto prendere in esame anche tali osservazioni.</p>
<p>Per compiutezza di difesa si deve ipotizzare che per il MIUR lo schema di Piano presentato alle Commissioni Parlamentari ed alla Conferenza Unificata sia da considerarsi il Piano Programmatico previsto dall&#8217;art. 64 citato; in tale caso però è evidente che tale Piano è stato predisposto prima dell&#8217;acquisizione dei prescritti pareri e quindi senza  tenerne conto; di conseguenza è palesemente illegittimo.</p>
<p>Si deve infine ipotizzare che il MIUR abbia ritenuto di adottare, dopo l&#8217;acquisizione dei prescritti pareri, lo schema già predisposto, senza fare alcuna modificazione; in tale caso però il Piano Programmatico, eventualmente adottato in tale modo, si deve ritenere pur sempre illegittimo perchè manca il concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e comunque non è stato in alcun modo formalmente adottato; essendo un atto presupposto rispetto ai regolamenti era ovviamente necessaria la formale adozione del Piano con l&#8217;espresso riferimento ai pareri acquisiti.</p>
<p><strong>3) <span style="text-decoration: underline;">VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST. ED ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA&#8217; ED INGIUSTIZIA.</span></strong></p>
<p>La stessa normativa è palesemente illegittima per manifesta irragionevolezza; difatti detta normativa si propone la razionalizzazione della spesa per l&#8217;istruzione e nello stesso tempo prevede interventi che, come ha affermato il CNPI (che è l&#8217;organo tecnico che meglio di ogni altro organo può valutare la coerenza e l&#8217;incidenza positiva o negativa degli interventi), inficiano l&#8217;efficacia didattica del sistema scolastico ed in particolare delle scuola primaria riconosciuta anche a  livello internazionale il settore dell&#8217;istruzione più efficace; non realizza quindi il fine dichiarato, ma il risultato opposto: la dequalificazione della scuola pubblica.</p>
<p>Detta normativa, come si è prima rilevato, è stata introdotta per effetto di due Decreti Legge, convertiti in legge con voto di fiducia e quindi senza un&#8217;adeguata discussione in Parlamento, ma soprattutto senza un&#8217;adeguata indagine da parte del Governo, Ministero e Parlamento sulla validità, sotto il profilo dell&#8217;efficacia didattica, delle innovazioni previste.</p>
<p>Il Consiglio Nazionale P.I., sentito con riferimento allo schema di regolamento applicativo per la scuola dell&#8217;infanzia e per il I ciclo, come si è  prima rilevato, ha espresso un parere fortemente e totalmente negativo non solo sullo schema di regolamento, ma anche sulla normativa di legge che ne è il presupposto.</p>
<p>Non c&#8217;è dubbio pertanto che la normativa dell&#8217;art. 64 L. n. 137/08 e dell&#8217;art. 4 della L. n. 169/08 sia censurabile anche per manifesta illogicità e contraddittorietà tra le finalità che il legislatore si propone (la razionalizzazione della spesa dell&#8217;istruzione) e l&#8217;efficacia concreta di tali interventi che invece dequalificano il sistema scolastico e quindi per violazione dell&#8217;art. 97 Cost. con conseguente illegittimità dell&#8217;impugnata CM.</p>
<p><strong>4) <span style="text-decoration: underline;">ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL&#8217;ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 E DELL&#8217;ART. 4 DL 01/09/2008 N. 137, C.TO IN L. 30/10/2008, N. 169 PER VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 77 E 97 DELLA COSTITUZIONE</span>.</strong></p>
<p>Il secondo comma dell&#8217;art. 77 della Costituzione testualmente recita &#8220;<em>Quando, in casi straordinari di necessità e d&#8217;urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni&#8221;</em>.</p>
<p>Presupposto dell&#8217;esercizio del potere legislativo da parte del Governo a mezzo della decretazione d&#8217;urgenza è la sussistenza di una situazione oggettiva e straordinaria che renda necessaria ed urgente l&#8217;adozione di un decreto avente forza di legge; per la decretazione di urgenza da parte del Governo occorre quindi il concorso di tre necessarie condizioni:</p>
<p>a)      la straordinarietà della circostanza e cioè la non prevedibilità di essa;</p>
<p>b)      la necessarietà dell&#8217;intervento;</p>
<p>c)      l&#8217;urgenza.</p>
<p>Nel caso in esame l&#8217;art. 64 ha previsto una riduzione della spesa per la scuola per complessivi 8 miliardi nel triennio; tale intervento prevede un percorso articolato prima con un piano programmatico e dopo con l&#8217;adozione di uno o più regolamenti nell&#8217;arco di dodici mesi con un&#8217;indicazione generica dei relativi settori di intervento.</p>
<p>A parte le considerazioni, prima svolte sull&#8217;inopportunità di tale intervento, è fuor di dubbio che nel caso in esame le tre necessarie condizioni per la decretazione di urgenza non sussistevano. E&#8217; sufficiente rilevare che si tratta di interventi previsti nel giugno 2008, che ancora a tutt&#8217;oggi sono in corso di perfezionamento; quindi il ricorso alla decretazione di urgenza era privo di alcun fondamento ed è palesemente irragionevole, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento.</p>
<p>E&#8217; vero che entrambi i Decreti legge n.112/08 e 137/08 sono stati convertiti in legge, ma la conversione in legge per le sue stesse modalità procedimentali, non può sanare l&#8217;uso arbitrario da parte del Governo di un potere che non aveva.</p>
<p>Sotto tale profilo la Corte Costituzionale con sentenza n. 128/2008 ha chiaramente evidenziato che &#8220;<em>Questa Corte, con recente pronuncia (sentenza n. 171 del 2007), nel dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale di un decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei requisiti di cui </em><a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009859&amp;">all&#8217;art. 77, comma secondo, della Costituzione</a><em>, ha affermato, richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l&#8217;urgenza di provvedere tramite l&#8217;utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell&#8217;adozione del predetto atto, di modo che l&#8217;eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell&#8217;ambito applicativo costituzionalmente previsto&#8221;. </em>La sentenza prosegue nell&#8217;affermare che &#8220;<em>tale difetto di presupposti, «una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge» ed ha escluso, con ciò, l&#8217;eventuale efficacia sanante di quest&#8217;ultima, dal momento che «affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie&#8221;.</em></p>
<p>Alla luce anche dell&#8217;orientamento ormai pacifico della giurisprudenza i due decreti legge sui quali si fondano gli impugnati atti sono illegittimi per violazione dell&#8217;art. 77 Cost. con conseguente illegittimità di tutti gli atti conseguenti.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">5) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 3, 33 E 34 COST. CONCERNENTE IL PRINCIPIO DELL&#8217;AUTOSUFFICIENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO STATALE.</span></strong></p>
<p>La CM n. 4/09 <strong><span style="text-decoration: underline;">per la scuola dell&#8217;infanzia</span></strong> prevede tra l&#8217;altro: <em>&#8220;l&#8217;offerta formativa per la scuola dell&#8217;infanzia è assicurata da Stato, Comuni e scuole paritarie&#8221;</em>; la CM muove dal presupposto che anche le scuole private paritarie concorrono all&#8217;offerta formativa statale e che quindi sia previsto, almeno per le scuole dell&#8217;infanzia, un sistema integrato tra scuole statali e scuole private paritarie; di conseguenza esclude a priori l&#8217;adeguamento dell&#8217;offerta della scuola dell&#8217;infanzia statale alla complessiva domanda sociale; la scuola dell&#8217;infanzia privata non sarà liberamente scelta, ma in talune realtà sarà l&#8217;unica offerta perchè non ci sarà una scuola statale per tutti.</p>
<p>Una tale ipotesi contrasta però in modo palese con l&#8217;art. 33 Cost. sotto tre profili:</p>
<p>1) il secondo comma dell&#8217;art. 33 impone alla Repubblica l&#8217;obbligo di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi e quindi anche le scuole dell&#8217;infanzia; afferma cioè il principio dell&#8217;autosufficienza del sistema scolastico statale;</p>
<p>2) l&#8217;art. 34 afferma il principio secondo cui la scuola statale deve essere aperta a tutti e quindi l&#8217;offerta della scuola statale deve essere corrispondente alla domanda sociale.</p>
<p>3) Lo Stato deve garantire a tutti l&#8217;accesso alla scuola dell&#8217;infanzia statale al fine di garantire a tutti il diritto di accedere ad un insegnamento pluralista e non confessionale, e quindi alternativo all&#8217;insegnamento della scuola privata paritaria che può essere confessionale.</p>
<p>Si deve difatti rilevare che l&#8217;art. 33 Cost. al 4 comma, laddove prevede la parità scolastica stabilisce che <em>&#8220;la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse <span style="text-decoration: underline;">piena libertà </span> &#8230;&#8221;</em>, cioè deve garantire alle scuole private la libertà di scegliere di essere scuole cd di tendenza e quindi anche di orientamento confessionale.</p>
<p>Di conseguenza le scuole dell&#8217;infanzia private paritarie, potendo legittimamente prevedere un progetto educativo orientato in senso confessionale (di qualsiasi confessione), non sono tenute a garantire la libertà di insegnamento ed il pluralismo culturale; gli insegnanti difatti per contratto collettivo devono impegnarsi a realizzare <em>&#8220;l&#8217;indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l&#8217;istituzione&#8221;</em> e la Corte Costituzionale in una nota sentenza (n. 195/1972) ha affermato che la libertà di istituire scuole di tendenza prevale sulla libertà di insegnamento, nel senso che gli insegnanti di una scuola privata devono concorrere alla realizzazione del progetto educativo della scuola, anche se di orientamento confessionale.</p>
<p>Scuole statali e scuole private paritarie non possono quindi garantire lo stesso insegnamento; la frequenza di una scuola statale o di una scuola privata non può essere determinata dalla carenza di scuole statali; la scelta di una scuola privata che può essere di tendenza, deve essere assolutamente libera.</p>
<p>Si deve inoltre rilevare che la frequenza della scuola dell&#8217;infanzia privata comporta l&#8217;onere di una retta e quindi comporta un&#8217;ulteriore discriminazione; non tutti difatti possono accedere anche per motivi economici alle scuole dell&#8217;infanzia private; di conseguenza, in mancanza di un&#8217;offerta pubblica corrispondente alla domanda sociale, molti bambini sarebbero ingiustamente esclusi.</p>
<p>Le scuole private non possono quindi concorrere a formare l&#8217;offerta scolastica complessiva; tale offerta deve essere garantita, come afferma la Costituzione, dallo Stato e deve essere garantita a tutti al fine di evitare ogni possibile discriminazione tra gli alunni; tutti i bambini hanno difatti diritto di potere frequentare la scuola dell&#8217;infanzia statale che garantisce una formazione pluralista e non confessionale.</p>
<p>Il sistema integrato tra pubblico e privato, previsto dalla CM n. 4/09 oltre a contrastare con il principio dell&#8217;autosufficienza del sistema scolastico statale (art. 33 e 34 Cost.) comporterebbe una palese ed inammissibile discriminazione in quanto alcuni alunni, in violazione anche dell&#8217;art. 3 Cost., sarebbero ingiustamente esclusi dalle scuole statali e costretti a frequentare le scuole private che possono essere di orientamento confessionale.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">6) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL&#8217;AUTONOMIA SCOLASTICA DI CUI AGLI ARTT. 33, 1 COMMA E 117, 2 COMMA COST. E DELL&#8217;ART. 3 DPR N. 275/1999.</span></strong></p>
<p>Come si è già rilevato, l&#8217;art. 33 al primo comma afferma il principio della libertà di insegnamento che comporta l&#8217;autonomia del sistema scolastico statale; l&#8217;art. 33 della Costituzione coniuga quindi il principio generale della libertà di insegnamento (<em>&#8220;la scienza e l&#8217;arte sono libere e libero ne è l&#8217;insegnamento&#8221;</em>) con l&#8217;esigenza delle norme generali dell&#8217;istruzione (<em>&#8220;la Repubblica detta la norme generali dell&#8217;istruzione&#8221;</em>).</p>
<p>La giusta esigenza di un progetto culturale e didattico nazionale deve quindi nel nostro ordinamento conciliarsi con il principio democratico del pluralismo culturale e quindi della libertà di insegnamento (cioè didattica e metodologica).</p>
<p>La giusta istituzionalizzazione dell&#8217;istruzione scolastica non deve però comportare la statalizzazione della didattica e della cultura; è quindi necessario un giusto equilibrio tra le finalità generali dell&#8217;istruzione scolastica che lo Stato deve definire con le norme generali sull&#8217;istruzione ed i contenuti e metodi specifici che devono essere demandati al mondo della scuola.</p>
<p>La libertà di insegnamento esclude quindi la cd didattica e/o pedagogia di Stato che è la caratteristica dei regimi totalitari e che caratterizzava il regime fascista che con il Ministero della Cultura Popolare stabiliva gli indirizzi culturali e didattici della scuola del regime.</p>
<p>La libertà di insegnamento di ciascun insegnante nel nostro ordinamento costituzionale è vista quindi nell&#8217;ambito di un sistema nazionale in cui ciascun insegnante concorre con il proprio contributo a formare il progetto culturale nazionale; non quindi una libertà <strong><span style="text-decoration: underline;">da</span></strong> un progetto nazionale, ma libertà <strong><span style="text-decoration: underline;">in</span></strong> un progetto condiviso e partecipato.</p>
<p>Deve esserci una sintesi tra libertà di insegnamento e le norme generali sull&#8217;istruzione; a tale fine è però necessario che le norme nazionali che attengono alle scelte culturali, metodologiche, didattiche e pedagogiche non siano etereimposte, ma siano partecipate e condivise e soprattutto rispettose degli ambiti che, nel progetto unitario a livello nazionale, devono essere demandate all&#8217;autonomia scolastica.</p>
<p>A tale fine l&#8217;art. 117, 2 comma della Costituzione prevede  espressamente che la legislazione statale e regionale in materia di istruzione devono salvaguardare l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche; la Corte Costituzionale nella sentenza n. 13/2004 ha a tale proposito precisato &#8220;<em>è assorbente il rilievo che tale autonomia non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell&#8217;esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare&#8221;.</em></p>
<p>Sulla base dei suesposti principi è evidente che il legislatore nella definizione delle norme generali sull&#8217;istruzione e di un progetto culturale nazionale non può nè imporre modelli didattici rigidi nè, tanto meno, intervenire con provvedimenti restrittivi che vanificano i progetti definiti dalle istituzioni scolastiche.</p>
<p>A tale proposito si deve rilevare che l&#8217;art. 3 del DPR n. 275/99 (Regolamento sull&#8217;autonomia scolastica) stabilisce: &#8220;<em>(Piano dell&#8217;offerta formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell&#8217;offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell&#8217;identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell&#8217;ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell&#8217;offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell&#8217;articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell&#8217;offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il Piano dell&#8217;offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell&#8217;offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione.</em>&#8221;</p>
<p>La CM impugnata prevedendo i moduli orari, l&#8217;esclusione delle compresenze e l&#8217;organizzazione didattica ha, però, illegittimamente invaso la sfera riservata all&#8217;autonomia scolastica proponendo addirittura una pedagogia governativa che mal si addice ad una società democratica.</p>
<p>Peraltro, l&#8217;art. 3 del DPR 275/99 citato, prevede, all&#8217;ultimo comma che <em>&#8220;il POF (Piano dell&#8217;offerta formativa) è consegnato agli alunni e alle famiglie all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione&#8221;</em>.</p>
<p>E&#8217; di tutta evidenza, quindi, che le iscrizioni debbano essere fatte sulla base dei modelli didattici adottati nel POF di ciascuna scuola sulla base della normativa vigente e non sulla base di una CM adottata, peraltro, sulla base di regolamenti ancora inesistenti.</p>
<p>Nè si può sostenere che l&#8217;art. 4 del DL n. 133/08, c.to in L. n. 169/08 ha introdotto per la scuola primaria un modello didattico nuovo rispetto a quello previsto in precedenza e che pertanto detta CM trova fondamento nella normativa di legge, pur in assenza del regolamento applicativo.</p>
<p>La normativa dell&#8217;art. 4 della citata legge per la sua genericità non è immediatamente applicativa senza un puntuale regolamento, che difatti lo stesso art. 4 prevede espressamente.</p>
<p>La CM si fonda su una normativa di legge generica e di dubbia legittimità costituzionale e di per sè inidonea ad abrogare la normativa precedente e pertanto allo stato è inapplicabile.</p>
<p>Non c&#8217;è dubbio pertanto che tale circolare sia illegittima per violazione del principio dell&#8217;autonomia scolastica e per violazione dell&#8217;art. 3 DPR n. 275/99.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">7) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 4 D.L. N. 133/08, C.TO IN L. 169/08 E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL&#8217;ART. 3 COST. E DEL DIRITTO ALL&#8217;ISTRUZIONE DI CUI AGLI ARTT. 33 E 34.</span></strong></p>
<p>Con la CM n. 04/2009 il Ministro per la scuola primaria propone ai genitori quattro modelli didattici, stabilendo che successivamente i modelli didattici di ciascuna istituzione scolastica saranno definiti sulla base delle dotazioni organiche che saranno assegnate.</p>
<p>L&#8217;art. 4 del DL n. 133/08, c.to in L. 169/08 stabilisce però: <em>&#8220;Nei regolamenti si tiene <strong><span style="text-decoration: underline;">comunque</span></strong> conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola&#8221;.</em></p>
<p>Di conseguenza la scelta del tempo scuola da parte delle famiglie non può essere subordinata alla dotazione degli organici; al contrario le dotazioni degli organici devono essere correlate alle scelte della famiglia.</p>
<p>Peraltro la prospettata subordinazione delle scelte delle famiglie alla consistenza degli organici comporterebbe che in talune scuole le esigenze possono essere soddisfatte ed in altre invece possono non essere soddisfatte per effetto degli organici inadeguati con conseguente ingiusta discriminazione.</p>
<p>La CM è pertanto illegittima perchè stravolge la stessa norma dell&#8217;art. 4 e comunque viola il principio della parità di trattamento per quanto attiene il diritto all&#8217;istruzione.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> <img src='http://www.futuroscuola.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL&#8217;ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. 6.8.2008 N. 133 E DELL&#8217;ART. 4 DL N. 137/08 C.TO IN L. 169/08 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 70 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA&#8217; DERIVATA.</span></strong></p>
<p>Il comma 4 dell&#8217;art. 64 del DL. 112/08 convertito nella legge 133/08, per l&#8217;attuazione del Piano programmatico e dell&#8217;art. 4 del DL n. 133/08 c.to in L. n. 169/08 saranno emanati regolamenti ex art. 17 comma 2 della L. 400/88 che possono avere contenuto modificativo delle disposizioni legislative vigenti (cd &#8220;delegificazione&#8221;).</p>
<p>Tale previsione, tuttavia, viola i principi dell&#8217;ordinamento in materia di gerarchia delle fonti, nonché la stessa norma richiamata con l&#8217;art. 17, comma 2 della legge 23.8.1988 n. 400, sotto due profili:</p>
<p>a) violazione del principio della riserva di legge;</p>
<p>b) violazione del principio della predeterminazione per legge dei criteri generali.</p>
<p>a) Per quanto attiene alla violazione del principio della riserva di legge, lo stesso art. 17, comma 2 della L. n. 400/88, esclude la potestà regolamentare delegata per le materie per le quali è prevista una riserva di legge assoluta; tali potestà regolamentare sarebbe  invece  possibile  per  materie  coperte  da  riserva relativa.</p>
<p>La Costituzione invero non prevede tale distinzione anche perchè per la verità non prevede nemmeno l&#8217;ipotesi di una delega del legislatore al potere regolamentare e cioè della cd &#8220;delegificazione&#8221;; la Costituzione difatti afferma il rigoroso principio della gerarchia delle fonti secondo cui gli atti del Governo che hanno forza di legge e che quindi possono modificare e/o abrogare una precedente legge sono: i decreti legge ed i decreti legislativi.</p>
<p>Ciò premesso, e dando ormai per acquisito nel nostro ordinamento, il regolamento delegato con efficacia abrogativa delle disposizioni di legge, tale principio deve essere osservato in modo scrupoloso in modo da evitare un pericoloso svuotamento del ruolo del Parlamento.</p>
<p>Si è già rilevato che l&#8217;istruzione scolastica nel nostro ordinamento costituzionale per il ruolo che deve svolgere (creare condizioni di uguaglianza e garantire a tutti una piena cittadinanza) è una funzione essenziale dello Stato e non uno dei tanti servizi pubblici.</p>
<p>Nello stesso tempo l&#8217;istruzione statale in uno Stato democratico non può essere, a differenza dell&#8217;istruzione degli Stati totalitari, espressione della maggioranza al potere; difatti l&#8217;art. 33 al primo comma afferma il principio fondamentale della libertà di insegnamento e quindi del pluralismo culturale.</p>
<p>Come si è già prima precisato, la libertà di insegnamento deve coniugarsi con un progetto culturale, didattico e pedagogico nazionale; in questo senso la Costituzione all&#8217;art. 33, 2 comma ha affermato &#8220;la Repubblica detta le norme generali sull&#8217;istruzione&#8221; nel senso che le norme generali sull&#8217;istruzione non possono essere espressione di una maggioranza governativa, ma devono essere espressione di un percorso condiviso e partecipato che deve avere la sua più alta ed ampia sintesi  nel Parlamento e quindi nella legge.</p>
<p>L&#8217;attribuzione delle norme generali sull&#8217;istruzione alla potestà legislativa del Parlamento è peraltro confermata nell&#8217;art. 117 lett. 2 della Costituzione che riserva espressamente allo Stato tale potestà legislativa.</p>
<p>Si deve infine rilevare che la necessità che le norme generali sull&#8217;istruzione siano espressione di una larga maggioranza parlamentare trova anche il suo fondamento nell&#8217;esigenza di dare una stabilità alle linee fondamentali dell&#8217;ordinamento scolastico.</p>
<p>Tale esigenza per la verità richiederebbe addirittura un procedimento legislativo aggravato o comunque una maggioranza qualificata per impedire o comunque limitare che ogni maggioranza parlamentare possa imporre un proprio progetto culturale con grave disagio per il  mondo della scuola e soprattutto per l&#8217;efficacia del sistema scolastico.</p>
<p>Da quanto sommariamente esposto non può esserci dubbio che le norme generali sull&#8217;istruzione scolastica rientrino nella riserva assoluta di legge.</p>
<p>Nel caso in questione invece non solo con gli art. 64 D.L. n. 112/06 c.to in L. n. 133/08 e con l&#8217;art. 4 DL n. 137/08 c.to in L. 169/08 si è delegato al potere regolamentare del Governo &#8220;la revisione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico&#8221;, ma tale delega è stata addirittura disposta con decreto legge (sia pure convertito successivamente in legge, ma con voto di fiducia); <strong><span style="text-decoration: underline;">il Governo cioè ha delegato se stesso ad emanare regolamenti con efficacia modificatrice delle norme di legge vigenti.</span></strong></p>
<p>E&#8217; evidente pertanto che le citate norme di legge che hanno conferito al potere regolamentare del Governo tale delega siano lesive dei principi costituzionali concernenti la funzione legislativa e segnatamente dell&#8217;art. 33, 70, 97 e 117, 2 comma della Costituzione.</p>
<p>Le citate disposizioni del DL n. 112/08 c.to in L. 133/08 e DL n. 137/08 c.to in L. 169/08 sono pure censurabili per violazione delle suindicate norme costituzionali sotto altri profili perchè il legislatore delegante non solo è lo stesso delegato (!), ma soprattutto perchè ha conferito una delega in bianco.</p>
<p>La norma dell&#8217;art. 17, comma 2 della L. 23/08/1988 n. 400 difatti prevede che nel conferimento della delega il legislatore debba determinare &#8220;le norme generali regolatrici della materia&#8221;; l&#8217;art. 64 del DL n. 112/08, c.to in L. 133/08 ha conferito invece una delega ampia per la &#8220;revisione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico&#8221; limitandosi ad indicare soltanto alcuni &#8220;titoli&#8221;; <strong><span style="text-decoration: underline;">non esiste quindi la necessaria determinazione delle norme generali.</span></strong></p>
<p>La delega è stata conferita pertanto, con evidente illogicità, in palese violazione della stessa norma invocata.</p>
<p>Le stesse considerazioni valgono anche per l&#8217;art. 4 del D.L. n. 137/08 c.to in L. N. 169/08 che, dopo avere reintrodotto il cd &#8220;insegnante unico&#8221; rinvia ai regolamenti per la definizione del tempo scuola senza alcun criterio generale.</p>
<p>L&#8217;impugnata CM è pertanto palesemente illegittima per illegittimità derivata.</p>
<p><strong>9) <span style="text-decoration: underline;">ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL&#8217;ART. 64, 3° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. N. 133/08,</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong>IN RELAZIONE ALL&#8217;ART. 117, 3° E 6° COMMA, COST.</strong></span></p>
<p>La normativa dell&#8217;art. 64 L. n. 112/08, c.to in L. n. 133/08 è anche censurabile per violazione dell&#8217;art. 117, 6° comma, della Costituzione.</p>
<p>La norma costituzionale citata, prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo ed esclusivamente nelle materie di legislazione esclusiva e che in materia di legislazione concorrente tale potestà spetta esclusi­vamente alla Regione.</p>
<p>Orbene, come si è già rilevato il Piano programmatico non è stato adottato, ma lo schema adottato in funzione del successivo regolamento si deve ritenere illegittimo dal momento che la norma costituzionale di cui all&#8217;art. 117, 6° comma, esclude che nelle materie di legislazione concorrente lo Stato abbia potere regolamentare.</p>
<p>Come è noto, infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la materia dell&#8217;istruzione forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma Cost.) ed allo Stato è rimessa la sola competenza esclusiva in materia di <em>&#8220;norme generali sull&#8217;istruzione&#8221;</em> (art. 117, secondo comma, lettera <em>n</em>).</p>
<p>Conseguentemente, in materia di organizzazione scolastica, lo Stato, ai sensi dell&#8217;art. 117, III co. ultimo periodo, può limitarsi a dettare i principi fondamentali, ma non può adottare norme di dettaglio sulla organizzazione scolastica e sulla distribuzione interna del personale scolastico, la cui disciplina è di competenza esclusiva delle Regioni.</p>
<p>La Corte Costituzionale, infatti, ha recentemente affermato che: <em>&#8220;una volta attribuita l&#8217;istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall&#8217;art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, <span style="text-decoration: underline;">compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla com­petenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica</span>, tuttora di com­pe­tenza regionale&#8221; </em>(tra le altre: Corte Cost. 13.1.2004 n. 13).</p>
<p>Lo schema del piano programmatico e l&#8217;impugnata CM che anticipa il regolamento attuativo il Ministro hanno però dettato disposizioni dettagliate sull&#8217;organizzazione didattica invadendo oltre che l&#8217;autonomia scolastica, le potestà legislative e regolamentai delle Regioni.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Domanda di sospensione</span></strong></p>
<p>Il fumus boni juris è di tutta evidenza; la CM è priva di ogni fondamento giuridico.</p>
<p>Il periculum in mora è pure evidente; difatti come risulta dalle notizie di stampa la maggior parte delle famiglie ha richiesto il tempo pieno che in base all&#8217;impugnata CM non solo non è garantito, ma viene proposto senza  compresenze  e  quindi  fortemente  ridimensionato.</p>
<p>Infine si deve rilevare che l&#8217;impugnata CM richiede  alle famiglie una scelta senza alcuna proposta certa.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">P.Q.M.</span></strong></p>
<p>Si chiede, previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale degli art. 64 del DL n. 112 del 2008, c.to in L. n. 133 del 06/10/1908 e dell&#8217;art. 4 del DL n. 137/08 c.to in L. 30/10/2008 n. 169 per violazione degli art. 3, 33, 34, 70, 77, 97, 117 comma 2, 3 e 6, l&#8217;accoglimento del ricorso  con conseguente annullamento degli atti impugnati con ogni conseguenziale effetto di legge e vittoria di spese di giudizio.</p>
<p><strong><em>Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. </em></strong><strong><em>9 e</em></strong><em> <strong>segg. del DPR n. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è INDETERMINATO.</strong></em></p>
<p><strong><em>Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: </em></strong><a href="mailto:lucamarchi@inwind.it">lucamarchi@inwind.it</a></p>
<p>Roma, 12/03/2009</p>
<p align="right">Avv. Corrado Mauceri, Avv. Sofia Cavini, Avv. Marianna Gorpia,</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Luca Marchi, Avv. Francesca Scatolini, Avv. Angela Nozzi,</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Chiara Lombardo, Avv. Paolo Solimeno, Avv. Flora Di Giorgio</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Roberto Passini, Avv. Andrea Frosali, Avv. Patrizia Dal Monte</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Lucio Seconnino, Avv. Gabriella Zampieri, Avv. Domenico Fata</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Gabriele Dalle Luche, Avv. Daniele Giannini, Avv. I. Tiribilli</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. A. Corallo, Avv. G. Raffaelli, Avv. C. Bolelli,</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Fausto Buccellato</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">MANDATO</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio anche disgiuntamente in primo e secondo grado ed in fase esecutiva gli Avv.ti Corrado Mauceri, Cavini Sofia, Gorpia Marianna, Luca Marchi, Francesca Scatolini, Angela Nozzi Avv. Chiara Lombardo, Avv. Paolo Solimeno, Avv. Flora Di Giorgio, Avv. Roberto Passini, Avv. Andrea Frosali, Avv. Patrizia Dal Monte, Avv. Lucio Seconnino, Avv. Gabriella Zampieri, Avv. Domenico Fata, Avv. Gabriele Dalle Luche, Avv. Daniele Giannini, Avv. I. Tiribilli, Avv. A. Corallo, Avv. G. Raffaelli, Avv. C. Bolelli e Fausto Buccellato conferendo loro tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di firmare il ricorso, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare e transigere e rinunciare agli atti ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell&#8217;Avv. Fausto Buccellato in Roma, V.le Angelico n. 45.</p>
<p>Dichiariamo  altresì  di essere stati informati in conformità al disposto del D.L.vo n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modiche e integrazioni ed autorizzo pertanto il trattamento dei dati personali per  le  finalità  connesse  all&#8217;espletamento  del  presente  mandato.</p>
<p>Roma, 12/03/2009</p>
<p>F.to:</p>
<p>Cognome e nome                                                     Firma</p>
<p>______________________________________________________</p>
<p>______________________________________________________</p>
<p>______________________________________________________</p>
<p>A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell&#8217;Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</span></strong>, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani</p>
<p>A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell&#8217;Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZIE</span></strong>, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani</p>
<p>A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell&#8217;Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <strong><span style="text-decoration: underline;">CONSIGLIO DEI MINISTRI</span></strong>, nella persona del Presidente pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/ricorsi_Gelmini/testo_ricorso_colettivo_CM4.htm" target="_blank">IPERBOLE</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Brunetta minaccia: gli studenti dell&#8217;Onda &#8220;sono guerriglieri, li tratteremo come tali&#8221;</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:18:53 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Brunetta minaccia: gli studenti dell&#8217;Onda &#8220;sono guerriglieri, li tratteremo come tali&#8221;
Bersani: parole incommentabili. Donadi: frasi da piccolo duce
Gli studenti: «Non ci fa paura. Noi pacifici, polizia e Stato no»
ROMA (19 marzo) - Gli studenti dell&#8217;Onda sono dei «guerriglieri e verranno trattati come guerriglieri». Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione e l&#8217;Innovazione Renato Brunetta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2325" title="20090319_sapienza" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/20090319_sapienza-100x100.jpg" alt="20090319_sapienza" width="100" height="100" />Brunetta minaccia</strong>: gli studenti dell&#8217;Onda &#8220;sono guerriglieri, li tratteremo come tali&#8221;<br />
<strong>Bersani</strong>: parole incommentabili. Donadi: frasi da piccolo duce<br />
<strong>Gli studenti:</strong> «Non ci fa paura. Noi pacifici, polizia e Stato no»</p>
<p>ROMA (19 marzo) -<strong> Gli studenti dell&#8217;Onda sono dei «guerriglieri e verranno trattati come guerriglieri». Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione e l&#8217;Innovazione Renato Brunetta, al termine di una conferenza stampa a Palazzo Chigi tenuta insieme alla collega della scuola, Mariastella Gelmini.</strong><br />
«Non vedo molta protesta». A chi faceva notare al ministro che nella scuola la protesta sta montando, il ministro ha risposto: «Non vedo molta protesta, vedo ogni tanto delle azioni di guerriglia da parte della associazione Onda. Ma vedo che nelle votazioni degli organi di rappresentanza degli studenti l&#8217;Onda non esiste. Sono un democratico e quindi credo molto più al voto che alle azioni di guerriglia. L&#8217;Onda non l&#8217;ho vista nelle recenti elezioni degli studenti, quindi sono dei guerriglieri e verranno trattati come guerriglieri».<br />
«Sono quattro ragazzotti». Poi, in una successiva intervista, Brunetta ha rincarato la dose: «Anzi, questi non hanno la dignità dei guerriglieri che sono una cosa seria, sono quattro ragazzotti in cerca di sensazioni più o meno violente».</p>
<p><span id="more-2324"></span>Rete studenti: noi pacifisti, polizia e Stato no. «Il nostro è un movimento pacifico &#8211; replica della Rete degli Studenti &#8211; sono il Governo e la Polizia che stanno cercando di creare uno stato di guerriglia». «Già Cossiga lo aveva proposto lo scorso autunno, ma non ci era riuscito, forse lo vogliono fare ora» spiega la Rete. E si chiedono:«Sono guerrigliere le mamme che per i loro figli hanno chiesto più ore e bocciato clamorosamente il maestro unico? Buttarla in caciara (o in guerriglia) è il sogno di un governo immobile e incapace. Un sogno che non gli concederemo di realizzare», conclude la rete.<br />
Chiede invece le dimissioni &#8220;immediate&#8221; e le scuse del ministro Brunetta l&#8217;Unione degli studenti secondo cui un ministro della Repubblica «non dovrebbe mai permettersi di definire dei giovani che esprimono il loro pensiero come dei &#8220;guerriglieri&#8221; da trattare come tali». «Ieri &#8211; afferma l&#8217;Uds &#8211; c&#8217;è stata un&#8217;aggressione di cui gli studenti sono state vittime. Quella di Brunetta è una dichiarazione degna dei peggiori regimi sudamericani, dove gli studenti sono equiparati a terroristi. Già il presidente del Consiglio in autunno aveva provato a usare metodi repressivi, invocando la polizia nelle scuole pur di reprimere la protesta, ma aveva incontrato la netta ostilità della società tutta. Chiediamo le immediate scuse e le dimissioni del ministro Brunetta. Non ci lasceremo intimidire».<br />
Azione studentesca: Brunetta troppo generoso. Di tutt&#8217;altro segno il commento di Azione studentesca secondo la quale «Brunetta è stato troppo generoso. I guerriglieri di solito hanno l&#8217;appoggio della popolazione che li sostiene contro l&#8217;esercito invasore. I collettivi nelle università vorrebbero giocare ai guerriglieri, ma sono solo dei teppistelli ignorati dalla maggioranza della popolazione studentesca».<br />
Gelmini: a volte usa toni provocatori.  Il ministro Brunetta «come tutti sanno, a volte usa toni forti e provocatori» dice il ministro dell&#8217;Istruzione, Mariastella Gelmini, stemperando le dichiarazioni di Brunetta. «Mi auguro vivamente &#8211; ha affermato il ministro Gelmini &#8211; che gli episodi di ieri della Sapienza non si ripetano più. Il diritto di manifestare va sempre rispettato, ma la democratica dimostrazione del dissenso non può mai trascendere nella violenza, che non può mai essere accettata. In questo senso credo &#8211; ha spiegato &#8211; vadano interpretate anche le dichiarazioni del ministro Brunetta».<br />
Bersani: da Brunetta parole sconsiderate. Capanna: neanche i ministri Dc come Brunetta. «Quelle del ministro Renato Brunetta sono parole totalmente sconsiderate, incommentabili» dice il responsabile economico del Pd, Pier Luigi Bersani. Dura anche Mario Capanna, uno leader storici della contestazione del Sessantotto: «Devo dire per verità storica che nemmeno 40 anni fa i ministri democristiani dell&#8217;epoca si permettevano di emettere giudizi così sommari, miopi e pericolosi. Di nuovo Brunetta viene tradito dal suo irrefrenabile esibizionismo. Si definisce democratico e, dunque, dovrebbe sapere che la democrazia non è solo quella rappresentativa, ma anche quella partecipata. Ed è davvero deplorevole che ad un ministro della Repubblica sfugga questa parte della democrazia che ne è l&#8217;anima».<br />
Donadi (Idv): parole da piccolo duce. «Deve esserci stato un corto circuito tra il cervello e la lingua del ministro Brunetta &#8211; attacca il capogruppo dell&#8217;Italia dei Valori alla Camera Massimo Donadi &#8211; Non c&#8217;è altra spiegazione per giustificare le affermazioni nei confronti dei ragazzi dell&#8217;Onda. Parole incendiarie da piccolo duce. Il governo chieda scusa immediatamente». Donadi considera le aprole del ministro «inqualificabili e pericolose, aumentano senza motivo la tensione ed il conflitto. Brunetta non si illuda di infuocare gli animi, gli studenti sono molto più maturi di lui e non cadranno in provocazioni».<br />
Fioroni: Brunetta irresponsabile. Il ministro Gelmini «chieda scusa, per conto del governo, per le parole dissennate pronunciate dal suo collega Brunetta». L&#8217;invito arriva dal responsabile educazione del Pd, Giuseppe Fioroni. «Il ministro Gelmini, che conosco come persona moderata, sa bene &#8211; aggiunge l&#8217;ex titolare di viale Trastevere &#8211; che gli studenti rappresentano il futuro di questo Paese e che ascoltarli e dare risposte anche quando protestano, senza mai giustificare le violenze, è un dovere. Ma additare genericamente come guerriglieri gli studenti, soffiando sul fuoco e fomentando gli animi, è un atteggiamento irresponsabile del quale il ministro Gelmini non può rendersi spettatrice passiva».<br />
Zingaretti: parole irresponsabili. Le dichiarazioni del ministro Brunetta «sono irresponsabili e improprie proprio perché &#8211; spiega il presidente della Provincia Nicola Zingaretti &#8211; fatte da un ministro della Repubblica e sembrano avere come unico obiettivo quello di voler fare alzare la tensione in città».<br />
Ferrero: è un provocatore. «Che il ministro Brunetta sia un provocatore non mi stupisce, ma che ora vesta i panni anche del manganellatore rispetto agli studenti dell&#8217;Onda caricati dalla Polizia ieri a Roma e che lui ritiene &#8220;dei guerriglieri che come tali vanno trattati&#8221;, la dice lunga sull&#8217;idea di democrazia, libertà e rispetto del dissenso di Brunetta e del governo di cui fa parte». Lo afferma Paolo Ferrero, segretario del Prc, che aggiunge: «La verità è che il governo delle destre sta attentando al diritto di manifestare così come attenta al diritto di sciopero, in puro stile anni Cinquanta, e che usa la polizia come la usava allora il ministro degli Interni Scelba, a puro scopo repressivo».<br />
Buontempo: Brunetta ha sbagliato. Anche la Destra è contro il ministro Brunetta. Il presidente de La Destra, Teodoro Buontempo, nell&#8217;esprimere «piena solidarietà alle forze dell&#8217;ordine, costrette a obbedire a un ordine scellerato. Non c&#8217;era un pericolo evidente: i manifestanti non indossavano l&#8217;armamentario tipico dell&#8217;estrema<br />
Sinistra, come caschi, bastoni e fazzoletti per coprire il volto. Le parole del ministro sono irresponsabili e rischiano di alimentare la tensione tra i giovani».<br />
Funzionari di polizia: moderare i termini. Un invito ad abbassare i toni è arrivato dall&#8217;Associazione nazionale dei funzionari di polizia: «Tutti i politici, sia quelli al governo che quelli all&#8217;opposizione, moderino i termini, poiché le loro parole sopra le righe corrono il serio rischio di tradursi inevitabilmente in pietre e molotov contro poliziotti e carabinieri, costretti a gestire situazioni sempre più difficili».</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=51234&amp;sez=HOME_SCUOLA&amp;ssez=UNIVERSITA" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>MANIFESTAZIONE REGIONALE “LA SCUOLA PUBBLICA APPESA A UN FILO” Bologna 20/03/09</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:01:36 +0000</pubDate>
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20 marzo 2009
MANIFESTAZIONE REGIONALE
“LA SCUOLA PUBBLICA APPESA A UN FILO”
Venerdì 20 marzo ore 17,30
Bellissima manifestazione, con tanti bimbi a disegnare e scrivere i loro messaggi per la ministra. Ci ascolterà? Ascolterà chi la scuola la vive con serietà, dedizione, passione, entusiasmo e con la stessa serietà, dedizione, passione, entusiasmo la difende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.scuolalonghena.org/semplicemente/la-scuola-pubblica-appesa-a-un-filo-2/#more-627" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2317" title="bologna-striscione-la-scuola-appesa-filo-manif-scuola-01" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/bologna-striscione-la-scuola-appesa-filo-manif-scuola-01-100x100.jpg" alt="bologna-striscione-la-scuola-appesa-filo-manif-scuola-01" width="100" height="100" /></a><span style="font-size: medium;"><strong>La scuola pubblica ha stoffa!<br />
20 marzo 2009</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>MANIFESTAZIONE REGIONALE<br />
“LA SCUOLA PUBBLICA APPESA A UN FILO”<br />
Venerdì 20 marzo ore 17,30</strong></p>
<p style="text-align: left;">Bellissima manifestazione, con tanti bimbi a disegnare e scrivere i loro messaggi per la ministra. Ci ascolterà? Ascolterà chi la scuola la vive con serietà, dedizione, passione, entusiasmo e con la stessa serietà, dedizione, passione, entusiasmo la difende dagli scellerati che la vorrebbero ridurre ad involucro vuoto, spento, triste ? Leggerà le oltre 23.000 firme che testimoniano, nella sola Bologna e Provincia, la volontà delle famiglie di continuare ad avere il Tempo Pieno di opportunità e di crescita per i propri figli?          <a href="http://www.scuolalonghena.org/semplicemente/la-scuola-pubblica-appesa-a-un-filo-2/#more-627"><span style="font-size: x-small;"><strong>GALLERIA FOTOGRAFICA</strong></span></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.scuolalonghena.org/semplicemente/la-scuola-pubblica-appesa-a-un-filo-2/#more-627" target="_blank">semplicementeLonghena</a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Gli anti-Gelmini tornano in piazza cinquemila invadono via Rizzoli Migliaia di mani srotolano uno striscione di 200 metri</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">Arriva la solidarietà della Bastico. Ma Garagnani parla di “manifestazioni vergognose”</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-2316"></span><br />
DUECENTO metri di tela bianca, con la scritta in arancione e blu: «No ai tagli, difendiamo la scuola pubblica». Sono da poco passate le cinque del pomeriggio quando lo striscione viene srotolato dalle Due Torri al Nettuno: i bambini lo colorano, Cuoghi e Corsello disegnano le loro «oche» simbolo, i writers usano la bomboletta anti-Gelmini, sfilano illustratori e gli artisti del teatro Testoni. Il centro è bloccato. La scuola torna in piazza.<br />
Oltre cinquemila genitori, bambini e maestri contro il taglio dei docenti e delle risorse che «porterà alla cancellazione del tempo pieno e di una scuola pubblica di qualità». Le mani si alzano dopo poco, saltano per aria i pennarelli, lo striscione comincia ad avanzare tenuto da centinaia di mamme, insegnanti, qualche preside. Con i bambini che corrono sotto il telo, la musica della banda Roncati, gli slogan: la scuola è più bella senza Mariastella, la scuola costa, l´ignoranza è gratis, Gelmini taglia i capelli. I ministri contestati diventano tre: «Brunetta-Tremonti &#8211; Gelmini, giù le mani dai nostri bambini». I papà intonano, come allo stadio: «Gelmini bocciaci tutti». E poi i messaggi dei bambini sullo striscione. La piccola Caterina scrive: «La Gelmini mi fa arrabbiare», un bimbo rappresenta il ministro mentre si mangia un´insalata di maestri. Ci sono gli striscioni di Medicina, Pianoro, Rastignano. Per due ore non si passa da via Rizzoli e via Ugo Bassi. Passano loro, quelli dei cortei e della scritta luminosa in piazza Maggiore «Fermatevi» quando la riforma Gelmini è diventata legge. Quelli che ieri hanno annunciato di aver raccolto solo a Bologna e provincia 23mila moduli di iscrizione «alternativi», dove le famiglie hanno chiesto il tempo pieno con due insegnanti compresenti in classe per quattro ore a settimana.<br />
Quello che il ministero non concederà, visto le ultime direttive che costruiscono l´organico, nelle prime elementari, su 27 ore settimanali. Per questo oggi il maestro Mirco Pieralisi e Marina D´Altri, mamma del movimento, saranno a Roma. A consegnare al capo di dipartimento Giuseppe Cosentino gli scatoloni con i moduli &#8211; ribelli (oltre tremila quelli raccolti a Cesena e Parma, 1.500 a Reggio) che arriveranno da tutta Italia. «Dietro ogni modulo c´è l´impegno di tanti genitori. Mostreremo il modello di scuola che le famiglie chiedono. E che non è quello del maestro unico». Ci sono i politici del Pd alla partenza del corteo: il segretario De Maria, la deputata Sandra Zampa. C´è Silvana Mura (Idv), sfila accanto al popolo della scuola l´assessore provinciale Paolo Rebaudengo, che ha appena aperto la vertenza sui tagli. E poi Sandra Soster, segretaria Cgil-Flc, i candidati sindaco Tedde e Monteventi. Flavio Delbono è nelle adesioni alla manifestazione, una lista per la prima volta lunga: dal governatore Errani al neo assessore Sedioli, Milli Virgilio, i presidenti dei quartieri e tanti sindaci e assessori della Provincia. Arriva la solidarietà di Mariangela Bastico, responsabile nazionale scuola del Pd: «Il governo colpisce la qualità delle scuole». Garagnani, deputato Pdl, parla immediatamente di «vergognose manifestazioni». Ma gli insegnanti non replicano. Questo non è &#8211; dicono &#8211; che l´inizio, in un venerdì di gelo, di una calda primavera». Oggi lo striscione bolognese sarà srotolato in viale Trastevere.</p>
<p style="text-align: left;">di ILARIA VENTURI</p>
<p style="text-align: left;">Fonte: <a href="http://www.flcgil.it/notizie/rassegna_stampa/2009/marzo/repubblica_bologna_gli_anti_gelmini_tornano_in_piazza_cinquemila_invadono_via_rizzoli" target="_blank">http://www.flcgil.it/notizie/rassegna_stampa/2009/marzo/repubblica_bologna_gli_anti_gelmini_tornano_in_piazza_cinquemila_invadono_via_rizzoli</a></p>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
]]></content:encoded>
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		<title>PORTIAMO A ROMA I RISULTATI DELLA COMPAGNA ISCRIZIONI</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:41:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[SABATO 21 MARZO 
PORTIAMO AL MINISTERO, A ROMA, I RISULTATI DELLA COMPAGNA ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PUBBLICA DI QUALITA&#8217; 
Chiediamo a tutte e tutti coloro che in tante città e paesi stanno difendendo la scuola pubblica di portare con noi al Ministero della Pubblica Istruzione la voce, le firme, i desideri dei genitori che non hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2260" title="logofuturoscuola-l6" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/logofuturoscuola-l6-100x100.gif" alt="logofuturoscuola-l6" width="100" height="100" />SABATO 21 MARZO </strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>PORTIAMO AL MINISTERO, A ROMA, I RISULTATI DELLA COMPAGNA ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PUBBLICA DI QUALITA&#8217; </strong></p>
<p>Chiediamo a tutte e tutti coloro che in tante città e paesi stanno difendendo la scuola pubblica di portare con noi al Ministero della Pubblica Istruzione la voce, le firme, i desideri dei genitori che non hanno accettano il maestro unico prevalente, che non accettano la riduzione del tempo scuola, non accettano la fine delle compresenze e la conseguente chiusura delle esperienze migliori di integrazione e di recupero degli svantaggi, non accettano la fine delle uscite didattiche e dei laboratori.</p>
<p>Le delegazioni di genitori ed insegnanti che verranno a Roma, chiederanno, dati alla mano, la conferma dei modelli orari e didattici che la legge 169 e la legge finanziaria vogliono distruggere con i loro tagli.</p>
<p><span id="more-2247"></span></p>
<p>Invitiamo tutte e tutti a mandare delegazioni a Roma sabato 21 marzo in modo da rappresentare la grande battaglia per la scuola di tutti e di ciascuno.<br />
Ci attiveremo immediatamente per portare alla ministra i frutti della campagna iscrizione e chiederemo un incontro per quella data. Invitiamo le altre delegazioni a fare altrettanto, in modo che sabato 21 marzo, anche dentro il ministero, si possano sentire le voci e vedere le carte che vengono dalle scuole italiane e si conoscano i dati reali della bocciatura della riforma.<br />
Contemporaneamente, in alcune città italiane, come a Bologna il giorno prima, altre manifestazioni si incontreranno idealmente con le delegazioni che si troveranno in Viale Trastevere. Saremo ancora una volta insieme, per difendere la scuola pubblica di qualità, la scuola della Repubblica nata dalla resistenza.<br />
L&#8217;assemblea genitori insegnanti delle scuole di Bologna e provincia</p>
<p>(Per comunicazioni immediate scrivere a 62elena@tiscali.it o comunicate direttamente nella <a href="http://www.retescuole.net/" target="_blank">home page di retescuole</a> per annunciare la vostra partecipazione.</p>
<p>Seguiranno a breve comunicazioni per dettagli tecnici ed orari )
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>A Bologna modelli raccolti 17.700</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ASSEMBLEA SCUOLE BOLOGNA
Terminato il periodo della iscrizioni risulta evidente come i genitori italiani, praticamente all&#8217;unanimità hanno rifiutato la scuola del tempo breve della Gelmini. Nonostante il grande sforzo mediatico, l’operazione “nostalgia” del maestro unico e dei grembiulini è fallita: tutti hanno capito che si tratta solo di tagli, senza nessun progetto se non quello di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2220" title="bologna_torri-garisenda-asinelli2" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/bologna_torri-garisenda-asinelli2-100x100.jpg" alt="bologna_torri-garisenda-asinelli2" width="100" height="100" />ASSEMBLEA SCUOLE BOLOGNA</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Terminato il periodo della iscrizioni</strong> risulta evidente come <strong>i genitori italiani, praticamente all&#8217;unanimità hanno rifiutato la scuola del tempo breve della Gelmini.</strong> Nonostante il grande sforzo mediatico, l’operazione “nostalgia” del maestro unico e dei grembiulini è fallita: tutti hanno capito che si tratta solo di tagli, senza nessun progetto se non quello di smantellare la scuola pubblica della Costituzione.<br />
Inoltre in tutta Italia decine di migliaia di genitori hanno anche compilato e fatto protocollare alle scuole un modello integrativo di iscrizione e riconferma, esprimendo la forte volontà di mantenere una scuola di qualità: tempo, compresenze, competenze, corresponsabilità degli insegnanti, uscite didattiche, strumenti per affrontare difficoltà e disagi.<br />
A Bologna i modelli raccolti sono ormai 17.700.
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo &#8211; Anno scola­stico 2008-2009, Decreto ministeriale n. 61 del 10 luglio 2008</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/formazione-in-ingresso-per-il-personale-docente-ed-educativo-anno-scola%c2%adstico-2008-2009-decreto-ministeriale-n-61-del-10-luglio-2008/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca
Dipartimento per l&#8217;istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio VI
Prot.n. AOODGPER. 2360
Roma, 23 febbraio 2009
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
All&#8217;Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell&#8217;Autonomia Scolastica Via M. Buonarroti, n.10 50122       FIRENZE
e,p.c.        Ai Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
All&#8217;Intendente Scolastico Italiano Provincia Autonoma di
BOLZANO
All&#8217;Intendente Scolastico Tedesco
BOLZANO
All&#8217;Intendente Scolastico Ladino
BOLZANO
Alla Provincia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2181" title="logofuturoscuola-l2" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/logofuturoscuola-l2-100x100.gif" alt="logofuturoscuola-l2" width="80" height="80" /><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2182" title="logo-ministero-p-i-repubblica-italiana2" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/logo-ministero-p-i-repubblica-italiana2-100x100.jpg" alt="logo-ministero-p-i-repubblica-italiana2" width="80" height="80" /></p>
<p align="center">Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</p>
<p align="center">Dipartimento per l&#8217;istruzione</p>
<p align="center">Direzione generale per il personale scolastico</p>
<p align="center"><em>Ufficio VI</em></p>
<p style="text-align: left;">Prot.n. AOODGPER. 2360</p>
<p style="text-align: left;">Roma, 23 febbraio 2009</p>
<p>Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali</p>
<p>LORO SEDI</p>
<p>All&#8217;Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell&#8217;Autonomia Scolastica Via M. Buonarroti, n.10 50122       FIRENZE</p>
<p>e,p.c.        Ai Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali</p>
<p>LORO SEDI</p>
<p>All&#8217;Intendente Scolastico Italiano Provincia Autonoma di</p>
<p>BOLZANO</p>
<p align="left">All&#8217;Intendente Scolastico Tedesco</p>
<p>BOLZANO</p>
<p align="left">All&#8217;Intendente Scolastico Ladino</p>
<p>BOLZANO</p>
<p>Alla Provincia Autonoma Dipartimento Istruzione</p>
<p align="center">TRENTO</p>
<p>Alla Regione Autonoma della Valle d&#8217;Aosta Assessorato Istruzione e Cultura Direzione Personale Scolastico</p>
<p align="center">AOSTA</p>
<p>Al Capo Dipartimento per l&#8217;Istruzione</p>
<p>Al Direttore Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l&#8217;Autonomia Scolastica</p>
<p>Al Capo dell&#8217;Ufficio Legislativo</p>
<p>Al Capo del Servizio Controllo Interno</p>
<p>LORO SEDI</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Oggetto: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo &#8211; Anno scola­stico 2008-2009</strong></span></p>
<p>Il Decreto ministeriale n. 61 del 10 luglio 2008 evidenzia con le allegate tabelle la ripartizione per ciascuna provincia dei docenti per la scuola dell&#8217;infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per il personale educati­vo, oltre alla ripartizione di posti assegnati a ciascun profilo professionale del perso­nale ATA. Per il predetto personale docente ed educativo (docenti dei diversi ruoli, posti e classi di concorso, previsti dalla tabella allegata al medesimo D.M. 61/2008) occorre avviare nel corrente anno scolastico le procedure per l&#8217;anno di formazione regolate dall&#8217;articolo 440 del Decreto Legislativo n. 297/94.</p>
<p><span id="more-2178"></span></p>
<p>La formazione in ingresso prevista contrattualmente per i neoassunti in ruolo, ai sensi dell&#8217;articolo 68 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola, co­stituisce un obbligo contrattuale e trova rispondenza nel Contratto Collettivo Nazio­nale Integrativo concernente la formazione del personale docente, educativo, ammini­strativo tecnico e ausiliario relativa all&#8217;anno scolastico 2008/2009 (sottoscritto il 4 lu­glio 2008) e nella contrattazione collettiva integrativa a livello regionale.</p>
<p>In tale quadro di riferimento gli Uffici Scolastici Regionali forniranno informa­zioni alle Organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione delle iniziative di formazione in ingresso che organizzeranno per i docenti neoimmessi in ruolo.</p>
<p>Con l&#8217;occasione si rappresenta che questa Direzione Generale ha avviato il confronto con le parti sociali per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo nazionale relativo all&#8217;anno scolastico 2009-2010.</p>
<p>Per il corrente anno scolastico, in continuità con il processo di formazione in atto, questa Direzione Generale ha provveduto a finanziare l&#8217;Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell&#8217;Autonomia Scolastica ex INDIRE coi fondi necessari per proseguire la sua funzione finalizzata, tra l&#8217;altro, a fornire strumenti e servizi per le scuole che accolgono il personale neoimmesso in ruolo nel corrente anno scolastico.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>L&#8217;AMBIENTE DI FORMAZIONE</strong></p>
<p>L&#8217;ambiente di formazione per i docenti neoassunti in ruolo, in coerenza con quanto già realizzato in passato, rappresenta un&#8217;offerta formativa rivolta a tutte le ti­pologie di insegnanti e articolata in modo da stimolare una autonoma riflessione sulle competenze metodologico-didattiche, psico-pedagogiche, disciplinari, relazionali e comunicative attinenti ai profili professionale di riferimento. È proposto come vero e proprio servizio messo a disposizione dei docenti neoassunti, che hanno potuto nei primi mesi del corrente anno scolastico, secondo le proprie esperienze e il vissuto personale, entrare in relazione con i diversi soggetti dai quali sono affiancati in que­sto periodo di crescita professionale (il tutor della scuola, il dirigente scolastico, il Collegio dei docenti, i colleghi), e che si sono dovuti confrontare con le sollecitazioni provenienti dall&#8217;ordinamento vigente.</p>
<p>Le iniziative formative destinate ai docenti neoassunti si inquadrano nella complessiva offerta di opportunità di formazione permanente, e possono essere fatto­re determinante per promuovere modalità attive e consapevoli di esercizio della fun­zione docente, adeguate alle innovazioni della scuola e alle trasformazioni della so­cietà.</p>
<p>L&#8217;intera proposta formativa, a partire da quella in ingresso, è costruita come un &#8220;ambiente integrato&#8221; di apprendimento e rappresenta una opportunità connotata da ampi margini di discrezionalità e di scelta, tale da valorizzare al massimo l&#8217;esperienza professionale e da avviare a una piena autonomia di ricerca culturale, didattica e or­ganizzativa sin dall&#8217;anno di prova.</p>
<p>Tra le opportunità da organizzare a sistema, le iniziative di formazione inizia­le, in ingresso e in servizio, assieme all&#8217;autoaggiornamento, fanno dunque parte di un unico processo di apprendimento che deve durare, con caratteristiche di coerenza e di continuità, per tutto l&#8217;arco della vita lavorativa.</p>
<p>Lo sviluppo della professionalità docente si realizza all&#8217;interno dell&#8217;istituzione scolastica quale sede naturale di confronto e di condivisione delle scelte educative,</p>
<p>didattiche e organizzative che caratterizzano il Piano dell&#8217;Offerta formativa e deter­minano il Patto di corresponsabilità con le famiglie.</p>
<p>Da tempo, per costruire una offerta formativa adeguata al personale neoassunto l&#8217;ambiente e-learning, specie se integrato da fondamentali momenti in presenza, si presenta come modello particolarmente idoneo, in quanto consente interventi forma­tivi di vasta ampiezza, economici, interattivi, personalizzabili, ripetuti e distesi nel tempo, aggiornabili e implementabili in progress. Un sistema di formazione continua funzionale si fonda, infatti, non sulla mera fruizione dei contenuti, ma sull&#8217;apprendimento on the job, in modo che il learning by doing stabilisca una signi­ficativa relazione fra l&#8217;esperienza e la riflessione. Nel campo della scuola questo si­gnifica la valorizzazione delle pratiche della ricerca-azione, ove è caratterizzante l&#8217;intreccio tra momenti di riflessione/approfondimento e momenti di esperien­za/realizzazione, tra apprendimenti di nuove conoscenze e verifica della loro utilità nella pratica operativa.</p>
<p>Il percorso formativo della ricerca-azione consente, inoltre, continui rinvii all&#8217;attività di servizio e fornisce al docente in formazione strumenti e metodi per au-tovalutarsi, aggiornarsi e misurarsi con i bisogni degli alunni e del territorio in uno stile di insegnamento progressivamente rivolto alla costruzione del curricolo, alla sua rimodulazione e alla verifica degli apprendimenti.</p>
<p>A livello di singola istituzione scolastica o di reti di scuole, la formazione terrà conto delle competenze possedute dagli insegnanti, delle domande formative da sod­disfare, ma anche dei bisogni didattico-organizzativi delle scuole.</p>
<p>E&#8217; importante, a tale riguardo, che il contesto organizzativo assuma il valore aggiunto dell&#8217;apprendimento conseguito dal singolo docente in formazione e tenda a favorire l&#8217;opportunità di coniugare l&#8217;agire concreto, legato ai compiti e alle responsa­bilità dell&#8217;insegnante in formazione, con lo sviluppo di un&#8217;attitudine permanente alla riflessività. In questo senso, il tutor di scuola e i colleghi del team di appartenenza del docente in formazione concorreranno a costituire un ambiente laboratoriale di forma­zione, dove è possibile approfondire e sottoporre a verifica i materiali disponibili in piattaforma, mettendo così ancor più in evidenza che l&#8217;attività ordinaria di una scuola costituisce essa stessa un &#8220;laboratorio&#8221; per la formazione.</p>
<p>Per una più puntuale illustrazione dei contenuti dell&#8217;ambiente di apprendimen­to si fa rinvio al piano editoriale prelevabile dalla pagina <a href="http://puntoeduri.indire.it/digiscuola/auth/index.php?action=asklogisc&amp;go=..%2Fdigiscuola%2Fiscrizioni%2F" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">http://puntoeduri.indire.it/digiscuola/auth/index.php?action=asklogisc&amp;go=..%2Fdigiscuola%2Fiscrizioni%2F</span></a><a href="http : //for. indire. it/neoas sunti2009/i scrizioni" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"></span></a></p>
<p align="left">
<p style="text-align: center;"><strong>INDICAZIONI OPERATIVE</strong></p>
<p>Secondo i parametri del modello e-learning integrato è prevista la partecipa­zione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza; questi ultimi sono promossi e organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali con le risorse iscritte nei ri­spettivi capitoli di bilancio e oggetto di contrattazione integrativa regionale.</p>
<p>Complessivamente le attività formative prevedono non meno di 40-50 ore (ar­ticolate in 20-25 ore in presenza e 20-25 ore a distanza), coordinate da un tutor, facili-tatore d&#8217;apprendimento. Ogni incontro in presenza sarà, in via ordinaria, organizzato in classi di non meno di 15 e non più di 30 docenti, provenienti dai due cicli scolasti­ci, purché gravitanti nello stesso ambito territoriale. L&#8217;attività di formazione può pre­vedere anche la costituzione di specifici gruppi di lavoro.</p>
<p>Il coordinamento e la direzione di ciascun corso è affidata a un Dirigente scola­stico, che ha compiti amministrativo-gestionali e ha la responsabilità dell&#8217;attestazione finale delle ore di formazione. La conduzione dei gruppi di docenti in formazione po­trà essere affidata a insegnanti o dirigenti scolastici individuati prioritariamente tra coloro già coinvolti in esperienze pregresse di formazione secondo il modello e-learning integrato.</p>
<p>Ogni Ufficio Scolastico Regionale provvederà ad organizzare i corsi relativi ai docenti neoassunti del territorio di riferimento secondo principi di efficacia ed eco­nomicità. Si allegano, a titolo esemplificativo, due schemi organizzativo-finanziari da tenere presente come riferimento di base, al fine di rendere il più possibile uniformi i costi di gestione. (All.n.1)</p>
<p>Parimenti in allegato (All.n.2) si riporta la scheda relativa alla procedura di i­scrizione per i docenti neoassunti, che dovrà essere curata dalle istituzioni scolastiche &#8211; sedi di servizio &#8211; e che sarà disponibile a partire dal 2 marzo p.v. alla pagina <span style="text-decoration: underline;">http : //for.indire. it/neoassunti2009/i scrizioni</span></p>
<p>Sarà possibile per i tutor di scuola accedere all&#8217;ambiente di lavoro in piattafor­ma per una collaborazione con il tutor on-line.</p>
<p>Si ricorda che l&#8217;ambiente di formazione docenti neoassunti a.s. 2007/2008 ri­marrà aperto solo in consultazione nell&#8217;area formazioni concluse.</p>
<p>L&#8217;attività formativa per i corsisti neoassunti in ruolo nel corrente anno scolasti­co e per coloro che, a vario titolo, non hanno assolto al periodo di formazione in in­gresso avrà inizio il 23 marzo 2009.</p>
<p>Si sottolinea che l&#8217;ambiente di formazione Puntoedu neoassunti costituisce solo un servizio e un&#8217;opportunità assicurata a livello nazionale da mettere a disposizione dei docenti neoimmessi in ruolo, i quali, tuttavia, anche in relazione alla programma­zione formativa avviata a livello regionale e oggetto di contrattazione collettiva integrativa, possono decidere di utilizzare altre opportunità formative promosse a livello territoriale.</p>
<p>Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali far conoscere alla scrivente Direzio­ne generale, per ogni opportuna valorizzazione, eventuali modalità di formazione al­ternative all&#8217;offerta qui disegnata.</p>
<p>Permangono in vigore, per quanto non innovato dalla presente circolare, le in­dicazioni di chiarimento emanate con la nota prot.n. AOODGPER 3699 del 29 feb­braio 2008.</p>
<p align="left">
<p style="text-align: center;"><strong>ITINERARI FORMATIVI PER I DOCENTI NEOASSUNTI</strong></p>
<p>Nell&#8217;ambito delle offerte formative messe a disposizione nella piattaforma A­genzia scuola dell&#8217;Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell&#8217;Autonomia Scolastica ex INDIRE, i docenti, d&#8217;intesa col tutor, possono sempre scegliere di impostare il pro­prio percorso di formazione in modo personalizzato, per stabilire opportune connes­sioni tra i percorsi esistenti in piattaforma e le proprie esperienze e competenze e i propri bisogni formativi specifici.</p>
<p>Una quota parte del monte orario complessivo (orientativamente 5 ore in pre­senza e 5 ore a distanza) è destinata ad offrire un momento formativo di base, omo­geneo nei contenuti e nelle modalità di realizzazione, mirato a diffondere le cono­scenze essenziali sul contesto dell&#8217;autonomia, sulle innovazioni ordinamentali in atto e su approfondimenti generali circa le competenze metodologiche e didattiche relati­ve al segmento scolastico di riferimento.</p>
<p>Ferma restando, come sopra accennato, la possibilità di assolvere all&#8217;obbligo di formazione previsto dall&#8217;anno di prova utilizzando altre opportunità formative pro­mosse a livello territoriale o di singola scuola, in coerenza con i progetti di formazio­ne già in atto e con l&#8217;assetto del modello organizzativo di e-learning integrato, da quest&#8217;anno, in relazione alla disciplina insegnata e al segmento scolastico di apparte­nenza, saranno resi disponibili anche spazi e materiali formativi appositamente enu­cleati nell&#8217;ambito del complesso dei materiali elaborati nei Piani nazionali di forma­zione ISS (Insegnare scienze sperimentali), Mat@bel (Matematica e apprendimenti di base con e-learning) e Poseidon (Piano di formazione per docenti di area linguistico-letteraria) nonché attività formative enucleate dall&#8217;ambiente PuntoEdu Lingue &#8211; Area metodologica &#8211; inerente al piano di formazione per i docenti di scuola primaria sprovvisti dei titoli per insegnare inglese avviato ai sensi della comunicazione di ser­vizio 1446/05.</p>
<p>Le attestazioni dei sopra citati itinerari formativi per i docenti neoassunti, ove documentino una porzione definita del complessivo percorso di riferimento (Mat@bel, Poseidon, eccetera) costituiscono credito formativo.</p>
<p>In particolare, per il corrente anno scolastico, al fine di evitare la frammenta­zione delle iniziative e porre in essere interventi organici e coerenti con i processi in­novativi in atto, si ritiene doveroso offrire a tutti i docenti neoassunti nella scuola primaria che stanno svolgendo il corso linguistico in presenza, di cui alla citata co­municazione di servizio, l&#8217;opportunità di svolgere come parte della formazione in in­gresso il percorso metodologico in e-learning (20 ore in presenza e 20 ore a distanza) proposto originariamente ai docenti di scuola primaria in possesso del livello di com­petenza A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.</p>
<p>Tale opportunità è altresì estesa ai docenti neoassunti nella scuola primaria che, privi dei requisiti per l&#8217;insegnamento della lingua inglese, si sono resi disponibili alla frequenza dei suddetti corsi.</p>
<p>Le attività di formazione metodologica svolte e documentate varranno dunque a tutti gli effetti sia per il superamento del periodo di prova sia per il conseguimento dell&#8217;attestato finale necessario all&#8217;insegnamento della lingua inglese nella scuola pri­maria, previo completamento dell&#8217;intero percorso formativo e superamento dell&#8217;esame per il livello linguistico B1.</p>
<p>L&#8217;offerta formativa presente in Puntoedu lingue-Area Metodologica &#8211; organiz­zata in nuclei tematici con attività laboratoriali e materiali teorici di riferimento, già prevede, del resto, un ampio ventaglio di moduli rivolti a varie tipologie di esigenze e di insegnanti, nonché la possibilità, con la guida dell&#8217; e-tutor, di personalizzare il per­corso di apprendimento e armonizzare gli approfondimenti teorici con la formazione sul lavoro. Ciononostante, al fine di insistere in modo più coerente sulle esigenze specifiche dei docenti neoassunti, saranno segnalati i materiali e le attività laborato-riali che presentino caratteristiche tali da coprire sia le esigenze pedagogico-didattiche generali sia quelle più strettamente correlate all&#8217;insegnamento dell&#8217;inglese.</p>
<p>Come è ovvio qualsiasi opzione formativa sopra indicata dovrà necessariamen­te concludersi entro i termini previsti per la formazione dei neoassunti.</p>
<p align="right">
<p align="right"><strong>f.to IL DIRETTORE GENERALE</strong></p>
<p><strong>Luciano Chiappetta</strong></p>
<p align="right">
<p align="right"><strong>Allegato 1</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Schemi organizzativo-finanziari dei corsi</strong></p>
<p>Ogni Ufficio Scolastico Regionale, nell&#8217;organizzare secondo principi di effica­cia ed economicità i corsi relativi ai docenti neoassunti del territorio potrà tenere pre­sente le seguenti tabelle di costi, con le quali si tende al fine di rendere il più possibile uniforme l&#8217;organizzazione della gestione nell&#8217;ambito delle ore previste, che, si sotto­linea, non possono essere inferiori al programmato ventaglio di 20-25 ore.</p>
<p>MODELLO 25 h presenza</p>
<p>Direzione                                                     129,12</p>
<p>Docenza presenza                                    1033,00</p>
<p>Assistenza on-line (forfettaria)              200,00</p>
<p>Supporto amministrativo                        102,00</p>
<p>Oneri                                                             124,45</p>
<p>Spese                                                               86,42</p>
<p align="right">Totale        1700,00</p>
<p>MODELLO</p>
<p>20 h presenza</p>
<p>Direzione                                                     103,30</p>
<p>Docenza presenza                                      826,40</p>
<p>Assistenza on-line (forfettaria)              200,00</p>
<p>Supporto amministrativo                        102,00</p>
<p>Oneri                                                             104,69</p>
<p>Spese                                                            143,60</p>
<p align="right">Totale        1500,00</p>
<p align="right">
<p align="right"><strong>Allegato 2</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Procedura di iscrizione</strong></p>
<p>Gli Istituti Scolastici statali di ogni ordine e grado, compresi i convitti e gli e­ducandati, utilizzando il codice meccanografico e la password utilizzata per le iscri­zioni alle iniziative di Puntoedu, possono iscrivere i propri docenti e il personale edu­cativo come corsisti ad uno degli ambienti di apprendimento predisposti per i neoas­sunti dall&#8217;Agenzia per lo Sviluppo dell&#8217;Autonomia Scolastica ex INDIRE, prelevan­do i dati anagrafici degli utenti previsti nell&#8217;elenco fornito dal MIUR.</p>
<p>I docenti neoassunti in elenco compaiono con la specifica dell&#8217;istituzione sco­lastica sede di servizio o in alcuni casi con il codice meccanografico della dotazione organica provinciale; anche per il personale educativo è specificato il codice della do­tazione organica provinciale. Le scuole devono anche integrare le iscrizioni per i do­centi assunti negli anni precedenti che non abbiano ancora assolto gli obblighi della formazione.</p>
<p>Le istituzioni scolastiche possono iscrivere i docenti ad una delle seguenti azioni di formazione per neoassunti selezionando la formazione prescelta tra:</p>
<p>-     Puntoedu docenti neoassunti- M@tabel (rivolto ai docenti neoassunti per le</p>
<p align="left">classi di concorso- A047, A048, A049, A059)</p>
<p>-      Puntoedu docenti neoassunti-Poseidon (rivolto ai docenti neoassunti per le classi di concorso A043, A050, A051, A052, A245-246, A345-346, A445-446, A545-546)</p>
<p>-      Puntoedu docenti neoassunti &#8211; ISS (rivolto ai docenti neoassunti per le classi di concorso A012, A013, A038, A049, A054, A057, A059, A060)</p>
<p>-      Puntoedu docenti neoassunti &#8211; Lingua inglese area metodologica (rivolto ai docenti neoassunti di scuola primaria privi dei requisiti per l&#8217;insegnamento del­la lingua inglese)</p>
<p align="center"><strong>-   Puntoedu docenti neoassunti generale (consentito a tutti i docenti neoassunti)</strong></p>
<p>Nel caso di insegnanti che non siano compresi nell&#8217;elenco, le scuole dovranno proce­dere all&#8217;iscrizione attraverso la funzione &#8220;Iscrivi manualmente&#8221; Per gli insegnanti di religione cattolica la materia di insegnamento da indicare è &#8220;rel&#8221; .</p>
<p align="left">N.B. L&#8217;e-mail e il codice fiscale sono campi obbligatori ai fini dell&#8217;iscrizione. Si invita ad indicare l&#8217;indirizzo e-mail personale del corsista.</p>
<p>Gli Uffici Scolastici Regionali, utilizzando i codici di accesso specifici comu­nicati dall&#8217;Agenzia, possono:</p>
<p align="left">-  iscrivere e-tutor e direttori di corso.</p>
<p>-  visionare lo stato delle iscrizioni per i vari ambienti di formazione a livello provin­ciale e organizzare i corsi.</p>
<p>Ad ambiente formativo aperto, l&#8217;e-tutor potrà popolare la classe virtuale asso­ciandosi i nominativi dei corsisti che incontra in presenza. Una volta associati, i cor­sisti hanno accesso completo all&#8217;ambiente formativo.</p>
<p>La comunicazione della password agli utenti è a carico dell&#8217;istituzione che li ha iscritti: la scuola, l&#8217;educandato o il convitto per i corsisti, l&#8217;Ufficio Scolastico Regio­nale per gli altri (e-tutor e direttori di corso).</p>
<p>Ad ambiente aperto sarà comunque disponibile una funzione &#8220;Non hai ricevuto Nome utente e password?&#8221; che permetterà di richiedere i codici che saranno inviati all&#8217;indirizzo di posta elettronica immesso all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione. Dal primo accesso all&#8217;ambiente di formazione l&#8217;utente avrà la possibilità di modificare il proprio profilo e l&#8217;indirizzo di posta elettronica.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Come fare il login</strong></p>
<p>Le istituzioni scolastiche devono utilizzare come codice di accesso il codice meccanografico dell&#8217;istituto e la password utilizzata per le iscrizioni alle iniziative di Puntoedu.</p>
<p>Le scuole che non fossero in possesso della password d&#8217;istituto Puntoedu, pos­sono farne richiesta all&#8217;Agenzia compilando il modulo da scaricare on-line ed invian­dolo via fax al numero 055/2380393.</p>
<p>Gli Uffici Scolastici Regionali devono utilizzare come codici di accesso quelli specifici comunicati dall&#8217;Agenzia ex INDIRE.</p>
<p>In caso di problemi di funzionamento tecnico contattare neo2009-<span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:helpregistrazione@indire.it">helpregistrazione@indire.it</a></span>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Scuola, boom di 5 in condotta</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Scuola, boom di 5 in condotta 
Più insufficienze, soprattutto nelle lingue
I dati del ministero: più indisciplinati al Sud. Risultati più scarsi nei professionali. 
Alle elementari preferite le 30 ore 
Il 5 in condotta ha fatto strage nel primo quadrimestre. E le lingue battono la matematiche nelle insufficienze. Sono i dati del ministero dell&#8217;Istruzione che segnala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2174" title="berlusconi-20081015_berlusconi" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/berlusconi-20081015_berlusconi-100x100.jpg" alt="berlusconi-20081015_berlusconi" width="100" height="100" />Scuola, boom di 5 in condotta </strong></span><br />
<strong>Più insufficienze, soprattutto nelle lingue<br />
I dati del ministero: più indisciplinati al Sud. Risultati più scarsi nei professionali. </strong></p>
<p><strong>Alle elementari preferite le 30 ore </strong></p>
<p>Il 5 in condotta ha fatto strage nel primo quadrimestre. E le lingue battono la matematiche nelle insufficienze. Sono i dati del ministero dell&#8217;Istruzione che segnala come ci siano «più insufficienze rispetto all&#8217;anno scorso: al termine degli scrutini del primo quadrimestre, infatti, nella scuola secondaria di secondo grado, risulta che il 72% degli studenti ha riportato almeno una insufficienza (lo scorso anno erano il 70,3%). Il 28% degli studenti non ha riportato insufficienze. L&#8217;anno scorso erano il 29,7%.</p>
<p>Più insufficienze nei professionali. Maggiori carenze si registrano negli Istituti professionali e nelle regioni del Centro Sud. Sud che ha anche il record dei 5 in condotta. Nei professionali i rendimenti più scarsi con l&#8217;80% dei ragazzi che ha riportato insufficienze (valore identico a quello dello scorso anno). Seguono gli istituti tecnici con il 78,1% (dato peggiore del 76,4% dello scorso anno), i licei artistici e gli istituti d&#8217;arte 77,2% (73,8%), gli ex istituti magistrali con il 70,9% (57,6%), i licei scientifici 64,5% (61,9%), i classici 60,1 (57,6%). Gli studenti «più bravi» sono stati i ragazzi del Liceo Linguistico, in cui il 40,1% è arrivato agli</p>
<p><span id="more-2173"></span>scrutini intermedi senza insufficienze (lo scorso anno il 67,4% aveva avuto voti negativi). Le carenze si riscontrano in modo abbastanza uniforme tra le diverse zone del paese (Nord 70,1%, Centro 74,0%, Sud ed Isole 74,4%). Ma le insufficienze al sud crescono.</p>
<p>Le lingue battono la matematica. Tra le discipline, le lingue straniere superano la matematica e diventano la materia che registra il maggior numero di insufficienze, con il 63,3% (il 62,2% lo scorso anno). La matematica segue con il 61,1% (lo scorso anno era il 62,4%). Per quanto riguarda i 5 in condotta, sono stati 34.311, dei quali 8.151 con la sola insufficienza in comportamento. I più indisciplinati agli istituti professionali, seguono i tecnici. Meno indisciplinati nei licei classici e negli scientifici Nei licei classici e scientifici 3.000 alunni hanno riportato una insufficienza nel comportamento.</p>
<p>Più indisciplinati al Sud. A livello di aree geografiche i ragazzi più indisciplinati sono nel sud, seguono le isole, il centro e poi il nord. Nella scuola media i ragazzi con almeno una insufficienza sono stati il 46%, ma a differenza delle scuole superiori le carenze si distribuiscono in modo abbastanza omogeneo tra le principali discipline: matematica (59,7%), inglese (54%), seconda lingua comunitaria (51,4%), storia (51,1%), scienze (45,7%), geografia (42,8%), italiano (42,6%), tecnologia (38%), arte e immagine (25,7%), musica (24,7%), scienze motorie e sportive (7,4%).</p>
<p>Vincono le 30 ore. Per le iscrizioni alla prima elementare le famiglie hanno scelto le 30 ore. Per lo meno dai primi dati elaborati dal ministero delle Istruzioni. Per tutti gli orari, ricorda viale Trastevere la prima elementare avrà il maestro unico. Il ministero ha eseguito un campione su circa 900 scuole rappresentative e distribuite tra tutto il territorio nazionale. Dai primi dati, che non si possono certo considerare quelli definitivi per cui ci vorranno alcune settimane, risulta che il 3% abbia scelto le 24 ore, il 7% le 27 ore, il 56% le 30 ore, il 34% le 40. L&#8217;anno precedente le richieste non erano state rilevate dal ministero ma si stimano le seguenti tendenze: le 24 e le 27 sono richieste da una famiglia su 10; le 30 ore dunque sono la modalità più richiesta dalle famiglie (6 famiglie su 10 circa); le 40 ore sono sul livello della richiesta dell&#8217;anno scorso con un lieve aumento (3 famiglie su 10). I dati sono quelli arrivati all&#8217;indomani della scadenza delle iscrizioni, che era proprio al 28 febbraio.</p>
<p>Fioroni: bocciato modulo a 24 ore. «I dati del ministero evidenziano come le famiglie italiane abbiano bocciato il maestro unico e il modulo delle 24 ore. Il tempo pieno si rafforza nel nord del paese e il sud continua ad impoverirsi la dove ce ne è più bisogno di una offerta formativa in grado di rispondere ai bisogni del territorio». Lo dichiara Giuseppe Fioroni, responsabile Educazione del Pd. «La maggioranza delle famiglie italiane ha scelto 30 ore per la prima elementare basandosi sul modello precedente che prevedeva mensa e compresenza di docenti. Sorge spontanea una domanda, come farà questo governo con i tagli economico finanziari e le scelte fatte, a garantire gli standard di qualità a cui i genitori italiani erano abituati? Senza mensa e compresenza le 30 ore non daranno gli stessi effetti».</p>
<p>Cgil: ora governo rispetti impegni. Domenico Pantaleo, segretario di Flc Cgil, segnalando che il modello a 30 ore e quello a 40 da soli raccolgono il 90% delle preferenze delle famiglie italiane invita il governo a mantenere l&#8217;impegno preso. «Il vero nodo, infatti, è come tenere fede a quel impegno che il governo aveva assunto: Berlusconi e la Gelmini hanno chiesto alle famiglie di scegliere l&#8217;orario preferito, perchè poi loro avrebbero provveduto. Ora vogliamo vedere quello che faranno. Anche perchè &#8211; ha concluso Pantaleo &#8211; era già evidente la contraddizione tra gli orientamenti e i tagli previsti: era evidente e ora lo è di più».</p>
<p>ROMA (1° marzo) -<br />
Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=48710&amp;sez=HOME_SCUOLA&amp;ssez=SCUOLA" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
]]></content:encoded>
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		<title>I dati delle iscrizioni bocciano il modello Gelmini 2</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/i-dati-delle-iscrizioni-bocciano-il-modello-gelmini-2/</link>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:40:56 +0000</pubDate>
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Roma, 24 feb. &#8211; Boom di richieste per il tempo pieno e scarso entusiasmo per il maestro unico voluto dal governo Berlusconi. Sono questi i primi risultati che emergono dalle iscrizioni alla primaria per l&#8217;anno scolastico 2009 / 2010. Per scegliere la scuola dei sogni e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2170" title="gelmini4_adn-200x1501" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/gelmini4_adn-200x1501-100x100.jpg" alt="gelmini4_adn-200x1501" width="100" height="100" /><span style="font-size: medium;"><strong>Scuola. Iscrizioni boom tempo pieno: Il maestro unico va ko</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">Roma, 24 feb. &#8211; Boom di richieste per il tempo pieno e scarso entusiasmo per il maestro unico voluto dal governo Berlusconi. Sono questi i primi risultati che emergono dalle iscrizioni alla primaria per l&#8217;anno scolastico 2009 / 2010. Per scegliere la scuola dei sogni e i modelli orari preferiti c&#8217;è ancora tempo fino a sabato. Ma i giochi sono praticamente chiusi e, da Nord a Sud, le preferenze dei genitori, spesso più per questioni pratiche che &#8220;ideologiche&#8221;, sono andate al tempo pieno (con due docenti). Le richieste, dicono i presidi sentiti dalla Dire, sono &#8220;in aumento&#8221;. Mentre &#8220;sparuti&#8221; sono stati, almeno nelle grandi città, il &#8220;sì&#8221; al modello di 24 ore introdotto dal ministro Mariastella Gelmini. E chi non ha scelto la mensa per cinque giorni di seguito ha optato, in generale (anche al Sud, dove il tempo pieno va meno forte), per le 30 ore. Vale a dire tre giorni con il pasto a scuola e due giorni no. In questo caso il maestro unico c&#8217;è, ma è affiancato da altri docenti per il completamento dell&#8217;orario. &#8220;Le famiglie hanno chiesto molta scuola &#8211; conferma Adelia Pelosi, preside dell&#8217;istituto comprensivo Marino di Ponticelli, Napoli &#8211; hanno tutti chiesto il modello delle 40 ore per le prime dell&#8217;anno prossimo. Anche alle medie il tempo prolungato è andato per la maggiore&#8221;.</p>
<p>Dalla periferia ovest del capoluogo partenopeo al quartiere bene del Vomero le cose non cambiano. &#8220;La maggior parte delle famiglie ha scelto le 30 ore &#8211; conferma</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-2169"></span>Enzo Spina, capo dell&#8217;istituto comprensivo Maiuri &#8211; anche al Sud, ormai, proporre una scuola da quattro ore al giorno e&#8217; assurdo, le 24 ore non bastano&#8221;. Dal Sud si passa per il Centro: al 75^ circolo didattico di Roma, &#8220;il 99 % delle famiglie ha chiesto le 40 ore per le prime del prossimo anno- spiega la preside Lucia Carletti- una decina hanno chiesto le 30 ore, nessuna le 24. Nella mia zona, il quartiere Eur, ci sono molti figli di lavoratori più che di residenti, è normale che i genitori chiedano certi modelli orari&#8221;. In generale, &#8220;a Roma e nel Lazio &#8211; racconta Paolo Mazzoli, a capo dell&#8217;associazione scuole autonome Lazio &#8211; sta aumentando la richiesta di tempo pieno. Nel mio circolo, il 115° di Roma, abbiamo 4 prime per circa 100 alunni. Abbiamo avuto 140 richieste di iscrizione per il tempo pieno, siamo in esubero. C&#8217;è stata solo una richiesta per le 24 ore, una quindicina per le 30 ore&#8221;.</p>
<p>In Emilia-Romagna, a Bologna, la musica non cambia. La preside Daniela Turci dirige tre scuole primarie per un totale di 9 classi prime. In due scuole (la Cremonini &#8211; Ongaro e la Fatuzzi, 5 prime) le richieste di 40 ore sono state &#8220;il 100 %&#8221;. Nel terzo plesso (Carducci, 4 prime) la preferenza è andata alle 30 ore. &#8220;Nessuno ha chiesto le 24&#8243;. Sempre a Bologna, il preside Stefano Mari (che dirige le scuole XXI Aprile, Bombicci e Armandi-Avogli) conferma: &#8220;Le 40 ore e le 30 sono state scelte a maggioranza&#8221;.In Piemonte, nella provincia di Torino, il quadro che si va delineando è pressochè identico. L&#8217;associazione scuole autonome del Piemonte parla di &#8220;flop delle 24 ore e boom del tempo pieno, anche a scapito del modulo &#8211; spiega la presidente Nunzia Del Vento- chi prima sceglieva questa ultima formula, infatti, per paura che non gli sia garantita ha deviato sull&#8217;opzione delle 40 ore. Nei grandi centri urbani la scelta è questa&#8221;. Nella scuola della preside, la Gabelli, ci saranno 7 prime il prossimo anno. Solo 2 dei nuovi iscritti hanno chiesto le 30 ore, gli altri tutti 40.</p>
<p>Quanto ai moduli di iscrizione proposti, nelle scuole ha regnato il fai &#8211; da &#8211; te. Alcuni plessi hanno scelto quello proposto dal ministero, che elencava tutte le opzioni orarie: 24, 27, 30 e 40 ore. Altre, come la primaria Maffi di Roma, hanno offerto modelli propri con indicata solo l&#8217;opzione delle 40 ore. Altre ancora hanno proposto &#8220;ibridi&#8221; ulteriormente diversi: alla scuola falcone di Palermo il modello fai &#8211; da &#8211; te dell&#8217;istituto offre due curricula, uno a 27, l&#8217;altro a 30 ore.<br />
Fonte: <a href="http://www.diregiovani.it/gw/producer/dettaglio.aspx?id_doc=19145" target="_blank">diregiovani</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>I dati delle iscrizioni  bocciano il modello Gelmini 1</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:34:05 +0000</pubDate>
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Oltre la metà degli alunni iscritta al modello di 30 ore settimanali, cresce la richiesta di tempo pieno, solo il 3% sceglie le 24 ore e il 7% le 27 ore
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			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2166" title="gelmini4_adn-200x150" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/gelmini4_adn-200x150-100x100.jpg" alt="gelmini4_adn-200x150" width="100" height="100" /><span style="font-size: medium;">Ai <strong>genitori </strong>la lezione piace &#8216;lunga&#8217;<br />
<strong>Gelmini</strong>: &#8220;Resta il maestro unico&#8221;<br />
Oltre la metà degli alunni iscritta al modello di 30 ore settimanali, cresce la richiesta di tempo pieno, solo il 3% sceglie le 24 ore e il 7% le 27 ore</span></p>
<p>ROMA , 2 marzo 2009 &#8211; DOPO mesi di polemiche, alla fine le famiglie italiane hanno scelto e a settembre i bambini della prima elementare si troveranno in gran parte (56%) nelle classi a 30 ore, con percentuali minori (3%) per le 24 ore, (7%) per le 27 ore, mentre il tempo pieno (le 40 ore con due maestri) è stato scelto dal 34%, in aumento rispetto allo scorso anno.</p>
<p>Ma è difficile fare paragoni con il passato, a causa della novità del ritorno del maestro unico-prevalente.<br />
I dati sono per ora proiezioni (con una forchetta minima di sforamento, dicono a Viale Trastevere) ma arrivano con grande tempismo, visto che la scadenza per le iscrizioni per l’anno 2009/2010 era il 28 febbraio.</p>
<p><span id="more-2165"></span><br />
«Hanno scelto il quadro orario più adatto per i propri figli», ha detto il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, ricordando che «tutti i modelli orari, 24 &#8211; 27 &#8211; 30 ore, prevedono il maestro unico di riferimento e non solo quello a 24 ore come qualcuno sostiene in maniera imprecisa. Il maestro unico di riferimento sarà una figura indispensabile per la formazione del bambino così come accade nei paesi europei».</p>
<p>NON sono mancate le polemiche: Francesco Scrima (Cisl Scuola) e Giuseppe Fioroni (Pd) hanno parlato di «bocciatura» del maestro unico e del modulo a 24 ore, con precisazione di Viale Trastevere che ha ribadito che «tutti i quadri orari per il nuovo anno della prima elementare prevedono il maestro unico di riferimento».<br />
«È a dir poco distorta la lettura che l’ex ministro Fioroni propone sui dati relativi alle iscrizioni scolastiche», afferma Francesco Pasquali, coordinatore nazionale dei Giovani per la Libertà-Forza Italia. «Sostenere che le famiglie italiane abbiano bocciato il maestro unico è falso. Il Pd dovrebbe arrendersi all’ evidenza. Dopo il flop delle manifestazioni studentesche anti Gelmini oggi le famiglie riconoscono la bontà della riforma».<br />
Replica a Fioroni anche da parte del senatore della Lega, Irene Aderenti: «Non può parlare per slogan».</p>
<p>«AVEVAMO ragione noi: sapevamo che le famiglie volevano il tempo prolungato», commenta Gianluca Gabrielli, del Coordinamento nazionale difesa del tempo pieno. «In molte scuole questi orari non sono previsti, altrimenti la richiesta sarebbe stata anche superiore. Il tempo pieno cresce dove c’è la speranza di ottenerlo e se si lasciasse la possibilità di farlo supererebbe il 60% del totale». «Adesso — conclude Gabrielli — resta da vedere se il ministro ottempererà alle richieste delle famiglie».</p>
<p>Per Domenico Pantaleo (Flc Cgil), il Governo «deve mantenere i suoi impegni e trovare le risorse necessarie» per fare fronte alle richieste delle famiglie. Mentre Massimo di Menna (Uil Scuola) ha chiesto al ministero dell’Istruzione di approvare in settimana due provvedimenti su organici e modello organizzativo per dare la possibilità alle scuole di organizzarsi e dare così certezza alle famiglie.</p>
<p>Fonte: <a href="http://quotidianonet.ilsole24ore.com/2009/03/02/154894-genitori_lezione_piace_lunga.shtml" target="_blank">quotidianonet</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>sciopero del 18 marzo</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:06:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Flc-Cgil, confermato lo sciopero del 18 marzo
ROMA (23 febbraio) &#8211; Flc Cgil hanno confermato lo sciopero del 18 marzo di scuola, università, ricerca e Afam (Alta formazione artistica e musicale) alla luce dei risultati del referendum condotto tra i lavoratori sul contratto della scuola al quale il sindacato guidato da Mimmo Pantaleo non ha apposto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2159" title="oggi-sciopero" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/oggi-sciopero-100x100.gif" alt="oggi-sciopero" width="100" height="100" />Flc-Cgil, confermato lo sciopero del 18 marzo</p>
<p>ROMA (23 febbraio) &#8211; Flc Cgil hanno confermato lo sciopero del 18 marzo di scuola, università, ricerca e Afam (Alta formazione artistica e musicale) alla luce dei risultati del referendum condotto tra i lavoratori sul contratto della scuola al quale il sindacato guidato da Mimmo Pantaleo non ha apposto la sua firma.</p>
<p>Nel referendum &#8211; ha spiegato Pantaleo stamane in una conferenza stampa tenuta assieme al leader della Confederazione Guglielmo Epifani &#8211; sono stati coinvolti quasi 400 mila lavoratori, 250 mila in più rispetto agli iscritti Flc e il 95% dei votanti ha respinto il contratto (l&#8217;84% si è espresso per il no attraverso un parallelo sondaggio condotto on line).</p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>N.D.R. (tutte le normative riguardanti le modalità di sciopero sia <a href="http://www.flcgil.it/content/download/53813/347849/version/2/file/Scheda+FLC+Cgil+Modalit%C3%A0+di+sciopero+dei+Dirigenti+scolastici+e+Presidi+incaricati.pdf" target="_blank">per i Dirigenti scolastici/Presidi incaricati</a> che per il <a href="http://www.flcgil.it/content/download/53812/347843/version/2/file/Scheda+FLC+Cgil+Modalit%C3%A0+di+sciopero+del+personale+della+scuola.pdf" target="_blank">personale Docente/Educativo e ATA</a>).</strong></span></p>
<p><span id="more-2160"></span><br />
Pantaleo parla di intesa «insufficiente a recuperare il potere d&#8217;acquisto dei salari, perché non propone nessuna soluzione al problema del precariato e non risponde alle attese del mondo della scuola sul versante professionale».</p>
<p>Il risultato del referendum per Guglielmo Epifani «è di grandissimo significato: è evidente che i lavoratori della scuola vogliono poter decidere su ciò che li riguarda. E quella dello sciopero &#8211; ha aggiunto &#8211; è una scelta importante e per noi un segnale di grande coerenza».</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=15207&amp;sez=HOME_SCUOLA&amp;npl=&amp;desc_sez=" target="_blank">ilmessaggero</a></p>
<p>Sindacato FLC  18 marzo 2009, sciopero generale di tutti i settori della conoscenza. I lavoratori della scuola, dell&#8217;università e dell&#8217;AFAM, sciopereranno per l&#8217;intera giornata. Negli enti di ricerca e nella formazione professionale l&#8217;astensione dal lavoro sarà di quattro ore. Mercoledì 18 marzo i settori della conoscenza si fermano 03-03-2009 | Sindacato FLC Le lavoratrici e i lavoratori che operano nei settori pubblici e privati della conoscenza si preparano allo sciopero proclamato dalla FLC Cgil per il prossimo 18 marzo. Sono docenti, personale ATA, dirigenti scolastici, ricercatori e tecnologi, tecnici e amministrativi, formatori, lettori e cel, a tempo indeterminato e precari; insomma, tutti coloro che lavorano nella scuole, negli atenei, negli enti di ricerca, nell&#8217;alta formazione e nella formazione professionale.</p>
<p>È la prima volta in Italia che nello stesso giorno sciopererà tutto il mondo della conoscenza. Assistiamo, dunque, ad un evento unico, come non ha precedenti l&#8217;attacco ai diritti dei lavoratori che il Governo sta portando avanti.</p>
<p>Queste le modalità di adesione allo sciopero<br />
I lavoratori della scuola, dell&#8217;università e dell&#8217;alta formazione artistica e musicale sciopereranno per l&#8217;intera giornata o turno di lavoro. Queste le regole e le procedure da seguire nelle scuole: <a href="http://www.flcgil.it/notizie/news/2009/marzo/sciopero_del_18_marzo_le_regole_e_le_procedure_da_seguire_nelle_scuole" target="_blank">leggi la notizia</a>.</p>
<p>Negli enti di ricerca e nella formazione professionale l&#8217;astensione dal lavoro sarà di quattro ore.</p>
<p>L&#8217;informazione sul sito<br />
Nelle prossime ore dedicheremo uno speciale ad illustrare le ragioni e i motivi che ci hanno spinto alla proclamazione dello sciopero. Metteremo a disposizione dei lettori materiale informativo, pagine di approfondimento, schede di lettura e volantini. Siamo, infatti, convinti che insieme alle lavoratrici e ai lavoratori possiamo ancora modificare le gravi decisioni che stanno riducendo i diritti e impoverendo il sistema di istruzione e formazione del nostro Paese.</p>
<p>Roma, 3 marzo 2009</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.flcgil.it/notizie/news/2009/marzo/mercoledi_18_marzo_i_settori_della_conoscenza_si_fermano" target="_blank">CGIL</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Contratto Collettivo Nazionale Integrativo mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. 2009/2010</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:40:42 +0000</pubDate>
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1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 , sottoscritto nell&#8217;anno 2009 il giorno 12 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale
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			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2053" title="logofuturoscuola-l2" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/02/logofuturoscuola-l2-100x100.gif" alt="logofuturoscuola-l2" width="100" height="100" /></p>
<p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 , sottoscritto nell&#8217;anno 2009 il giorno 12 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale</p>
<p>TRA la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n.112 del 18 dicembre 2007.</p>
<p>E i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola</p>
<p>PREMESSO:</p>
<p>- che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art:10);</p>
<p>- che il C.C.N.L. citato, all&#8217;art. 4, comma 2, prevede una cadenza di norma biennale della mobilità compartimentale da attuarsi in presenza di una corrispondente durata di definizione dell&#8217;organico;</p>
<p>- che è necessario assicurare con la massima tempestività l&#8217;avvio delle operazioni propedeutiche all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico 2009/10, anche al fine di procedere tempestivamente alle eventuali assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano triennale contenuto nella finanziaria 2007;</p>
<p>LE PARTI CONCORDANO</p>
<p>ü sulla necessità di orientare il presente contratto agli obiettivi, fissati nell&#8217;Intesa sulla conoscenza, sottoscritta il 27 giugno 2007, della stabilità dell&#8217;organizzazione scolastica e della continuità dell&#8217;azione educativa; obiettivi ribaditi dal CCNL, sottoscritto il 29 novembre 2007, che all&#8217;art. 4 comma 2 lett. A) richiama la garanzia della &#8220;stabilità pluriennale dell&#8217;organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente&#8221;;</p>
<p><span id="more-2052"></span></p>
<p>ü sulla necessità di definire un percorso graduale e progressivo idoneo a raggiungere i predetti</p>
<p>obiettivi anche attraverso l&#8217;attivazione in via sperimentale, a partire dall&#8217;anno scolastico</p>
<p>2009/10 di modelli organizzativi diretti a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad</p>
<p>accrescerne efficienza ed efficacia;</p>
<p>ü sull&#8217;esigenza, nel contesto del predetto percorso, di garantire, prioritariamente, la stabilità</p>
<p>pluriennale dell&#8217;organico e di conseguenza la continuità del servizio dei docenti ed in</p>
<p>particolare per quelli impegnati nell&#8217;attività di sostegno, nelle scuole collocate in aree a</p>
<p>rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti in ospedali;</p>
<p>ü sulla necessità di avviare tempestivamente un calendario di incontri per la realizzazione dei</p>
<p>predetti obiettivi.</p>
<p>In base a tale linee prospettiche di intervento e degli impegni temporali assunti, le parti concordano il</p>
<p>seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,</p>
<p>educativo ed A.T.A. per l&#8217;anno scolastico 2009/10.</p>
<p>2</p>
<p>TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA -</p>
<p>ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO</p>
<p>1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4</p>
<p>comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del</p>
<p>personale della scuola.</p>
<p>2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale</p>
<p>docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l&#8217;anno</p>
<p>scolastico 2009/10.</p>
<p>3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende</p>
<p>avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.</p>
<p>4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, all&#8217;atto della informativa sugli organici</p>
<p>per l&#8217;a.s. 2009/10 per verificare le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai</p>
<p>provvedimenti attuativi, tuttora in fase di emanazione, della legge 133/2008 e per gestire il</p>
<p>soprannumero e l&#8217;esubero del personale docente ed A.T.A. interessato, al fine di ricercare le</p>
<p>opportune forme di tutela in fase di mobilità e di utilizzazione.</p>
<p>5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono</p>
<p>definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell&#8217;art. 462 del D.l.vo n.</p>
<p>297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.</p>
<p>3</p>
<p>- ART. 2 &#8211; MOBILITA&#8217; TERRITORIALE A DOMANDA E D&#8217;UFFICIO &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d&#8217;ufficio, contenute nel</p>
<p>presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo</p>
<p>ed A.T.A con o senza sede definitiva di titolarità.</p>
<p>2. In attuazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale</p>
<p>docente, educativo assunto dopo l&#8217;entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale</p>
<p>o successiva all&#8217;1/9/1999 &#8211; con esclusione del personale di cui all&#8217;art. 7, comma 1, punti I), III)</p>
<p>e V) del presente Contratto &#8211; non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un</p>
<p>triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare</p>
<p>al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla</p>
<p>decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per</p>
<p>l&#8217;a.s. 2009/10 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica</p>
<p>1/9/2007 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica</p>
<p>1/9/2006 o precedente. Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo</p>
<p>indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell&#8217;ambito della</p>
<p>provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto)</p>
<p>contestualmente all&#8217;altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia,</p>
<p>partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo</p>
<p>C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista</p>
<p>la permanenza effettiva, per almeno tre anni, nelle scuole a carattere statale della provincia</p>
<p>stessa, ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.</p>
<p>Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la titolarità della sede ai sensi degli</p>
<p>articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine</p>
<p>di ottenere la sede definitiva nell&#8217;ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase</p>
<p>del movimento ( articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale titolare</p>
<p>nella provincia.</p>
<p>3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento,</p>
<p>soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati</p>
<p>nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a</p>
<p>partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non</p>
<p>ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di</p>
<p>titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di</p>
<p>individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d&#8217;ufficio e</p>
<p>l&#8217;ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente</p>
<p>contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.</p>
<p>4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle</p>
<p>competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento o</p>
<p>l&#8217;utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di</p>
<p>cui al presente contratto.</p>
<p>4</p>
<p>ART. 3 -MOBILITA&#8217; PROFESSIONALE &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si</p>
<p>applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali,</p>
<p>istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione</p>
<p>della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della</p>
<p>specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i</p>
<p>passaggi di cattedra (con le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici</p>
<p>ed agli assistenti di cattedra), della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Si</p>
<p>intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre i</p>
<p>termini ordinari stabiliti dall&#8217;O.M., analogamente a quanto previsto per il personale in</p>
<p>soprannumero, il personale che consegua tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le</p>
<p>sessioni riservate.</p>
<p>In particolare può chiedere il passaggio:</p>
<p>nel ruolo della scuola dell&#8217;infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell&#8217;abilitazione</p>
<p>specifica all&#8217;insegnamento nelle scuole dell&#8217;infanzia:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole primarie;</p>
<p>b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado &#8211; ivi compreso il personale diplomato;</p>
<p>c) il personale educativo;</p>
<p>nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all&#8217;insegnamento</p>
<p>nelle scuole primarie:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole dell&#8217;infanzia;</p>
<p>b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai</p>
<p>ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;</p>
<p>c) il personale educativo;</p>
<p>nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e</p>
<p>della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole dell&#8217;infanzia, primarie e della scuola secondaria di</p>
<p>secondo grado ed artistica;</p>
<p>b) il personale educativo;</p>
<p>nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso</p>
<p>del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è</p>
<p>prevista:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole dell&#8217;infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo</p>
<p>grado;</p>
<p>b) il personale educativo;</p>
<p>c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare</p>
<p>nei ruoli del personale insegnante laureato;</p>
<p>nel ruolo della scuola dell&#8217;infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di</p>
<p>sostegno:</p>
<p>a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto,</p>
<p>possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l&#8217;insegnamento sul corrispondente</p>
<p>posto di sostegno.</p>
<p>Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:</p>
<p>a) insegnanti di scuola dell&#8217;infanzia;</p>
<p>b) insegnanti di scuola primaria;</p>
<p>c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;</p>
<p>d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli</p>
<p>dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;</p>
<p>5</p>
<p>che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della</p>
<p>formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi</p>
<p>quadriennali e quinquennali sperimentali dell&#8217;istituto magistrale conseguiti entro l&#8217;anno</p>
<p>scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3 ).</p>
<p>Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell&#8217;ambito della scuola</p>
<p>secondaria di II grado può essere richiesto da:</p>
<p>a) insegnanti di scuola dell&#8217;infanzia;</p>
<p>b) insegnanti di scuola primaria;</p>
<p>c) personale educativo;</p>
<p>d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;</p>
<p>e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli</p>
<p>dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;</p>
<p>che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C</p>
<p>richiesta.</p>
<p>Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola ( dell&#8217;infanzia, primaria,</p>
<p>scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il</p>
<p>passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più</p>
<p>province. Nell&#8217;ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di</p>
<p>concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di</p>
<p>trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di</p>
<p>ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento</p>
<p>o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.</p>
<p>Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello</p>
<p>Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in</p>
<p>possesso della specifica abilitazione.</p>
<p>Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo</p>
<p>grado può essere richiesto:</p>
<p>- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado,</p>
<p>ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata, che siano in possesso della</p>
<p>prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta;</p>
<p>- dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti</p>
<p>Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella</p>
<p>C richiesta.</p>
<p>2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei</p>
<p>prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della</p>
<p>stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24</p>
<p>luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 29 novembre 2007 ( data di entrata in</p>
<p>vigore del CCNL vigente).</p>
<p>_______________</p>
<p><em>(1) Conservano valore di abilitazione all&#8217;insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio</em></p>
<p><em>conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell&#8217;istituto</em></p>
<p><em>magistrale, entro l&#8217;anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.</em></p>
<p>6</p>
<p>ART.4 &#8211; FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI</p>
<p>1) Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:</p>
<p>I fase: Trasferimenti nell&#8217;ambito del comune;</p>
<p>II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;</p>
<p>III fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.</p>
<p>7</p>
<p>ART. 5 &#8211; RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA</p>
<p>1. Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono precedute dalle</p>
<p>assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che</p>
<p>cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il</p>
<p>personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all&#8217;estero, il</p>
<p>personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell&#8217;art.</p>
<p>1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi</p>
<p>dell&#8217;art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, che, nell&#8217;anno scolastico 2008/2009,</p>
<p>ha perso la propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui all&#8217;art.35, comma 5,</p>
<p>della legge 27.12.2002, n.289 (finanziaria 2003), e il personale docente, vincitore dei concorsi a</p>
<p>cattedra nei licei classici e scientifici presso le scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad</p>
<p>una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di</p>
<p>concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all&#8217;atto del collocamento fuori ruolo.</p>
<p>2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell&#8217;assegnazione della</p>
<p>scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio</p>
<p>entro i termini stabiliti dall&#8217;O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento</p>
<p>fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell&#8217;art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto</p>
<p>all&#8217;assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre</p>
<p>il personale utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al</p>
<p>personale di cui prima, all&#8217;assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel</p>
<p>comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli</p>
<p>elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L&#8217;assegnazione deve essere disposta</p>
<p>dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al C.E.D. delle domande di</p>
<p>mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l&#8217;anno scolastico 2009/10,</p>
<p>garantendo, comunque, all&#8217;interessato di produrre istanza di trasferimento qualora, per</p>
<p>mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste.</p>
<p>Nell&#8217;ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto</p>
<p>come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna</p>
<p>delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima</p>
<p>delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale</p>
<p>interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione</p>
<p>non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato a sede</p>
<p>definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente</p>
<p>rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si</p>
<p>applicano anche al personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all&#8217;INDIRE ed</p>
<p>all&#8217;INVALSI e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.</p>
<p>3. Per il personale docente ed educativo, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto</p>
<p>scuola, il Direttore Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande</p>
<p>prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell&#8217;ultimo dei movimenti previsti dispone la</p>
<p>restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui</p>
<p>posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti</p>
<p>per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al</p>
<p>momento dell&#8217;accesso al ruolo precedente.</p>
<p>4. In attuazione di quanto previsto, all&#8217;art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore</p>
<p>Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni</p>
<p>dalla pubblicazione dell&#8217;ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione alla qualifica di</p>
<p>provenienza nei confronti del personale A.T.A. che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti</p>
<p>e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a</p>
<p>tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento</p>
<p>dell&#8217;accesso nella qualifica di precedente provenienza.</p>
<p>8</p>
<p>ART. 6 -SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA&#8217;</p>
<p>1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d&#8217;ufficio e per quelle</p>
<p>di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall&#8217;inizio dell&#8217;anno</p>
<p>scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato</p>
<p>giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a</p>
<p>cura dell&#8217;ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno</p>
<p>fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.</p>
<p>-</p>
<p>1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e</p>
<p>II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti</p>
<p>per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, ai sensi dell&#8217;art.11,</p>
<p>comma 9, della legge 124/1999. Per la classe di concorso A077 non si effettuano passaggi di</p>
<p>ruolo, in quanto non ancora definiti i relativi titoli di accesso a regime. Sono consentiti</p>
<p>esclusivamente i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra di tutti coloro che sono in</p>
<p>possesso della prescritta abilitazione e sono già inseriti in graduatoria permanente di strumento e</p>
<p>che vi abbiano prestato 360 giorni di servizio.</p>
<p>2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:</p>
<p>a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per</p>
<p>l&#8217;organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);</p>
<p>b) le cattedre ed i posti già vacanti all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico o che si dovessero rendere</p>
<p>vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i</p>
<p>termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;</p>
<p>c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo</p>
<p>indeterminato;</p>
<p>Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso</p>
<p>in servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2.</p>
<p>3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti</p>
<p>in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.</p>
<p>4. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano</p>
<p>l&#8217;equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso</p>
<p>l&#8217;attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali</p>
<p>operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale</p>
<p>provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la</p>
<p>sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di</p>
<p>posto ( comune/sostegno).</p>
<p>5. Le operazioni di mobilità del personale A.T.A. relative alla terza fase si effettuano sul 50%</p>
<p>delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità,</p>
<p>fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.</p>
<p>6. Ai fini della ripartizione dei posti di cui ai precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le</p>
<p>operazioni di mobilità relative alla terza fase l&#8217;eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano</p>
<p>presenti nella provincia domande di mobilità professionale, e che tra le preferenze sia compreso</p>
<p>almeno un codice sintetico di tipo provincia, di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati</p>
<p>nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto.</p>
<p><em>(1) Sono comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti dall&#8217;istituzione di nuovi</em></p>
<p><em>indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell&#8217;organico di diritto dell&#8217;A.S. a cui si</em></p>
<p><em>riferiscono le operazioni di mobilità.</em></p>
<p>9</p>
<p>ART.7 &#8211; SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI</p>
<p>1. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria</p>
<p>e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative</p>
<p>delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di</p>
<p>precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In</p>
<p>caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.</p>
<p>I) DISABILITA&#8217; E GRAVI MOTIVI DI SALUTE</p>
<p>Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune</p>
<p>o dalla provincia di provenienza dell&#8217;interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta,</p>
<p>nell&#8217;ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:</p>
<p>1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991</p>
<p>n.120);</p>
<p>2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).</p>
<p>II) PERSONALE TRASFERITO D&#8217;UFFICIO NELL&#8217;ULTIMO QUINQUENNIO</p>
<p>RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE</p>
<p>TITOLARITA&#8217;</p>
<p>Il personale scolastico trasferito d&#8217;ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa</p>
<p>di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola,</p>
<p>circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra</p>
<p>o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio</p>
<p>successivo al provvedimento suddetto. A partire dall&#8217;a.s. 2000/2001 tale precedenza è</p>
<p>subordinata all&#8217;aver presentato domanda condizionata. (6) (7)</p>
<p>La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è</p>
<p>titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta</p>
<p>precedenza opera esclusivamente nell&#8217;ambito della tipologia di titolarità al momento</p>
<p>dell&#8217;avvenuto trasferimento d&#8217;ufficio ( posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).</p>
<p>Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun</p>
<p>anno del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove</p>
<p>erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o</p>
<p>istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del</p>
<p>modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato</p>
<p>trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa &#8220;dichiarazione di servizio</p>
<p>continuativo&#8221;, facente parte dell&#8217;apposito allegato all&#8217;O.M.. Nel caso di espressione di</p>
<p>preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica</p>
<p>dove l&#8217;interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre</p>
<p>istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel</p>
<p>comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della</p>
<p>precedenza di cui al successivo punto IV).</p>
<p>L&#8217;adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro</p>
<p>nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della</p>
<p>dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile é riportato nell&#8217;apposito allegato</p>
<p>all&#8217;O.M. dei trasferimenti, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si</p>
<p>è stati trasferiti d&#8217;ufficio ed all&#8217;anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora</p>
<p>l&#8217;interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l&#8217;istituto o centro territoriale da cui é stato</p>
<p>trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio, nell&#8217;apposita casella del modulo-domanda, oppure non</p>
<p>alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri</p>
<p>10</p>
<p>per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro</p>
<p>territoriale competente del distretto da cui é stato trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio.</p>
<p>Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame é assegnata al</p>
<p>circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza é stato</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo quinquennio (1). Nella scuola dell&#8217;infanzia la precedenza di cui</p>
<p>al presente comma é parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il</p>
<p>docente beneficiario di detta precedenza é stato trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo quinquennio (2).</p>
<p>L&#8217;utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il</p>
<p>trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del</p>
<p>servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il</p>
<p>trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene</p>
<p>nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio, o rimasto in soprannumero sulla</p>
<p>provincia, ottenga l&#8217;assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora</p>
<p>il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente</p>
<p>titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non</p>
<p>sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio</p>
<p>nel quinquennio è riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto</p>
<p>soprannumerario. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la</p>
<p>formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell&#8217;individuazione del soprannumerario</p>
<p>da trasferire d&#8217;ufficio, sia per l&#8217;attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale</p>
<p>partecipa ai trasferimenti d&#8217;ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base</p>
<p>alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.</p>
<p>La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì</p>
<p>riconosciuta, nel quinquennio, al docente trasferito d&#8217;ufficio dalla predetta scuola o istituto ai</p>
<p>posti della D.O.P. provinciale, qualora l&#8217;interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio</p>
<p>successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.</p>
<p>La continuità didattica o di servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del</p>
<p>personale scolastico trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola</p>
<p>domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.</p>
<p>Il personale, trasferito d&#8217;ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di</p>
<p>attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può</p>
<p>usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma</p>
<p>mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di</p>
<p>trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla</p>
<p>richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente</p>
<p>titolarità.</p>
<p>Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto</p>
<p>al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio</p>
<p>iniziale.</p>
<p>Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver prodotto</p>
<p>domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun</p>
<p>anno del quinquennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l&#8217;aver ottenuto nel corso del</p>
<p>quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la</p>
<p>continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.</p>
<p>III) PERSONALE DISABILE E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI</p>
<p>CURE CONTINUATIVE</p>
<p>11</p>
<p>Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell&#8217;ambito di ciascuna delle tre fasi, viene</p>
<p>riconosciuta la precedenza, nell&#8217;ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti</p>
<p>condizioni:\</p>
<p>1) disabili di cui all&#8217;art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall&#8217;art. 601 del D.L.vo n. 297/94,</p>
<p>con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,</p>
<p>seconda e terza della tabella &#8220;A&#8221; annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;</p>
<p>2) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo</p>
<p>(ad esempio chemioterapia ); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze</p>
<p>espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in</p>
<p>cui esista un centro di cura specializzato;</p>
<p>3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell&#8217;art. 33 della legge n. 104/92,</p>
<p>richiamato dall&#8217;art. 601, del D. L.vo n. 297/94.</p>
<p>Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza</p>
<p>nell&#8217;ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia</p>
<p>espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni</p>
<p>scolastiche comprese in esso.</p>
<p>Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita</p>
<p>certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 &#8211; Documentazione e Certificazioni.</p>
<p>IV) PERSONALE TRASFERITO D&#8217;UFFICIO NELL&#8217;ULTIMO QUINQUENNIO</p>
<p>RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA&#8217;</p>
<p>Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto</p>
<p>di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai</p>
<p>movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti</p>
<p>richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3).</p>
<p>Detta precedenza opera esclusivamente nell&#8217;ambito della tipologia di titolarità al momento</p>
<p>dell&#8217;avvenuto trasferimento d&#8217;ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).</p>
<p>Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell&#8217;apposito riquadro del modulo</p>
<p>domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d&#8217;ufficio o, in assenza di posti ivi</p>
<p>richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato quinquennio</p>
<p>é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato,</p>
<p>con apposita dichiarazione personale, l&#8217;anno del trasferimento d&#8217;ufficio (5) (7).</p>
<p>Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto</p>
<p>soprannumerario nei centri per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta, per il rientro nel</p>
<p>comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto,</p>
<p>dal quale è stato trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre</p>
<p>disponibili nel comune.</p>
<p>Per il personale trasferito d&#8217;ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda</p>
<p>condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per</p>
<p>l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di</p>
<p>precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.</p>
<p>Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano</p>
<p>rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di</p>
<p>precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate.</p>
<p>Il personale, trasferito d&#8217;ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di</p>
<p>attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità,</p>
<p>non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente</p>
<p>titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la</p>
<p>domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale</p>
<p>rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di</p>
<p>precedente titolarità.</p>
<p>12</p>
<p>Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto</p>
<p>al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio</p>
<p>iniziale.</p>
<p>Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver prodotto</p>
<p>domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun</p>
<p>anno del quinquennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l&#8217;aver ottenuto nel corso del</p>
<p>quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la</p>
<p>continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.</p>
<p>V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO DISABILE, OVVERO ASSISTENZA DEL</p>
<p>FIGLIO UNICO AL GENITORE DISABILE</p>
<p>Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all&#8217;art. 33 commi 5 e 7</p>
<p>della L. 104/92, richiamato dall&#8217;art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche</p>
<p>adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al coniuge e al</p>
<p>solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora</p>
<p>entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all&#8217;assistenza del figlio disabile grave</p>
<p>perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di</p>
<p>entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza,</p>
<p>conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.</p>
<p>In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell&#8217;assistenza deriva dalla circostanza,</p>
<p>documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di</p>
<p>effettuare l&#8217;assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente</p>
<p>oggettive, tali da non consentire l&#8217;effettiva e continuativa assistenza. La suddetta</p>
<p>autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l&#8217;unico a</p>
<p>convivere con il soggetto disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata</p>
<p>dall&#8217;interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle</p>
<p>disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato</p>
<p>dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di</p>
<p>famiglia.</p>
<p>Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza</p>
<p>limitatamente ai trasferimenti nell&#8217;ambito e per la provincia o diocesi per gli insegnanti di</p>
<p>religione cattolica che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a</p>
<p>condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub</p>
<p>comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui,</p>
<p>prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni</p>
<p>scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti,</p>
<p>limitatamente ai comuni con più distretti a condizione che venga richiesta come prima</p>
<p>preferenza una scuola ubicata nel distretto di residenza dell&#8217;assistito diverso da quello di</p>
<p>titolarità.</p>
<p>L&#8217;indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il</p>
<p>distretto scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo</p>
<p>allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata</p>
<p>indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento</p>
<p>da parte dell&#8217;ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta</p>
<p>l&#8217;annullamento dell&#8217;intera domanda. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo</p>
<p>le preferenze analitiche relative al comune o distretto</p>
<p>É riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che,</p>
<p>obbligati all&#8217;assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa</p>
<p>a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p>
<p>La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.</p>
<p>Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore</p>
<p>13</p>
<p>ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni</p>
<p>mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di</p>
<p>handicap.</p>
<p>Per beneficiare della precedenza prevista dall&#8217;art.33, della legge n. 104/92, gli interessati</p>
<p>dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9</p>
<p>- Documentazione e Certificazioni.</p>
<p>La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.</p>
<p>VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA</p>
<p>In base al disposto dell&#8217;art. 1, 5° comma, legge 10.3.1987, n. 100, dell&#8217;art. 10, 2° comma, del</p>
<p>D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell&#8217;art. 17, legge</p>
<p>28.07.1999 n. 266 e dell&#8217;art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge</p>
<p>convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l&#8217;indennità di pubblica</p>
<p>sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell&#8217;ambito della</p>
<p>fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a</p>
<p>condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella</p>
<p>quale é stato trasferito d&#8217;ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all&#8217;atto del</p>
<p>collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune</p>
<p>viciniore. Analoga precedenza é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai</p>
<p>fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell&#8217;ambito di tale</p>
<p>provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla</p>
<p>mobilità professionale.</p>
<p>Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l&#8217;apposita casella del</p>
<p>modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9.</p>
<p>I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d&#8217;ufficio del coniuge, possono</p>
<p>presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in</p>
<p>cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non</p>
<p>possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni</p>
<p>categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall&#8217;O.M. sulla mobilità del personale</p>
<p>scolastico.</p>
<p>Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito,</p>
<p>possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo</p>
<p>anno scolastico.</p>
<p>VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI</p>
<p>DEGLI ENTI LOCALI</p>
<p>Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a</p>
<p>norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l&#8217;esercizio del</p>
<p>mandato, ha titolo, nell&#8217;ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel</p>
<p>trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio</p>
<p>mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, é loro riconosciuta, nella</p>
<p>fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di</p>
<p>espletamento del proprio mandato amministrativo.</p>
<p>Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità</p>
<p>professionale.</p>
<p>Al termine dell&#8217;esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della</p>
<p>precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del</p>
<p>mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.</p>
<p>14</p>
<p>VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL&#8217;ASPETTATIVA</p>
<p>SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998</p>
<p>Il personale che riprende servizio al termine dell&#8217;aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.</p>
<p>sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per</p>
<p>la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.</p>
<p>Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla</p>
<p>mobilità professionale.</p>
<p>Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato</p>
<p>mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni</p>
<p>contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della</p>
<p>legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>
<p>2. I docenti ed il personale A.T.A., con l&#8217;esclusione del direttore dei servizi generali ed</p>
<p>amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:</p>
<p>Punto I) handicap e gravi motivi di salute;</p>
<p>Punto III) personale portatore di handicap;</p>
<p>Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di</p>
<p>prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l&#8217;interessato (nel caso in cui i genitori</p>
<p>non possano provvedere all&#8217;assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di</p>
<p>scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di handicap;</p>
<p>Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti</p>
<p>Locali;</p>
<p>non sono inseriti nella graduatoria d&#8217;istituto per l&#8217;identificazione dei perdenti posto da trasferire</p>
<p>d&#8217;ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario</p>
<p>il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Per gli amministratori degli enti</p>
<p>locali tale esclusione va applicata solo durante l&#8217;esercizio del mandato amministrativo.</p>
<p>Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento</p>
<p>delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l&#8217;ordine di cui sopra.</p>
<p>__________________</p>
<p><em>1) I docenti della scuola primaria che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel</em></p>
<p><em>circolo di precedente titolarità, su un posto dell&#8217;organico del medesimo, devono indicare,</em></p>
<p><em>nell&#8217;apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del plesso sede di</em></p>
<p><em>circolo</em></p>
<p><em>2) I docenti della scuola dell&#8217;infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro</em></p>
<p><em>nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell&#8217;organico del medesimo, devono indicare,</em></p>
<p><em>nell&#8217;apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede</em></p>
<p><em>dell&#8217;organico di scuola dell&#8217;infanzia in cui hanno diritto alla precedenza</em></p>
<p><em>3) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione,</em></p>
<p><em>ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un quinquennio a partire dall&#8217;anno</em></p>
<p><em>scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo</em></p>
<p><em>comune.</em></p>
<p><em>4) Per posto richiedibile si intende l&#8217;esistenza nel comune di una istituzione scolastica</em></p>
<p><em>corrispondente al ruolo di appartenenza dell&#8217;interessato, a prescindere dall&#8217;effettiva vacanza di</em></p>
<p><em>un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.</em></p>
<p><em>5) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l&#8217;ordine di graduatoria</em></p>
<p><em>indipendentemente dall&#8217;anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.</em></p>
<p><em>6) E&#8217; equiparato il personale perdente posto trasferito d&#8217;ufficio senza aver presentato domanda.</em></p>
<p><em>7) L&#8217;obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei</em></p>
<p><em>docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o</em></p>
<p><em>cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.</em></p>
<p>15</p>
<p>ART. 8 &#8211; ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI</p>
<p>Il personale scolastico ( parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi</p>
<p>dell&#8217;art.33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2000/2001 non</p>
<p>è più destinatario di una precedenza nell&#8217;ambito delle operazioni di mobilità; al fine di</p>
<p>realizzare l&#8217;assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di</p>
<p>utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal</p>
<p>CCNI sulla mobilità annuale.</p>
<p>16</p>
<p>- ART. 9 &#8211; DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI</p>
<p>1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:</p>
<p>a) Certificazioni mediche.</p>
<p>Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata</p>
<p>dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all&#8217;art.4, della legge n. 104/92.</p>
<p>Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda,</p>
<p>gli interessati, ai sensi dell&#8217;art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni</p>
<p>dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con</p>
<p>certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso</p>
<p>l&#8217;A.S.L. da cui e&#8217; assistito l&#8217;interessato. La mancata emissione dell&#8217;accertamento definitivo per il</p>
<p>decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento</p>
<p>provvisorio.</p>
<p>Tale accertamento produce effetto fino all&#8217;emissione dell&#8217;accertamento definitivo da parte della</p>
<p>commissione medica di cui all&#8217;art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge</p>
<p>n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E&#8217; fatto obbligo</p>
<p>all&#8217;interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del</p>
<p>relativo atto.</p>
<p>Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all&#8217;art. 21, della legge n.104/92 è</p>
<p>necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il</p>
<p>grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima,</p>
<p>seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.</p>
<p>Tenuto conto che le certificazioni relative all&#8217;invalidità e quelle relative all&#8217;accertamento della</p>
<p>disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:</p>
<p>- per le persone disabili maggiorenni di cui all&#8217;art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni</p>
<p>deve risultare la situazione di gravità della disabilità;</p>
<p>- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la</p>
<p>situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e</p>
<p>permanente, così come previsto dall&#8217;art.3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto</p>
<p>di quanto disposto dall&#8217;art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il</p>
<p>genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello</p>
<p>o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale</p>
<p>n.233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti</p>
<p>specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.</p>
<p>28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003</p>
<p>n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;</p>
<p>- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente</p>
<p>risultare l&#8217;assiduità della terapia e l&#8217;istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le</p>
<p>certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..</p>
<p>Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo</p>
<p>le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del</p>
<p>beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.</p>
<p>b) Documentazione del rapporto di parentela e dell&#8217;assistenza continuativa</p>
<p>Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella</p>
<p>conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi</p>
<p>o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il</p>
<p>soggetto disabile, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7,</p>
<p>dovranno documentare i seguenti &#8220;status e condizioni&#8221; secondo le modalità appresso indicate:</p>
<p>17</p>
<p>- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve</p>
<p>essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi</p>
<p>delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato</p>
<p>dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di</p>
<p>famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.</p>
<p>- l&#8217;attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e</p>
<p>20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la</p>
<p>propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000,</p>
<p>n.445,così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>
<p>L&#8217;assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33,</p>
<p>commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della</p>
<p>domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di</p>
<p>comunicazione al SIDI delle domande. E&#8217; fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale</p>
<p>termine l&#8217;eventuale cessazione dell&#8217;attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente</p>
<p>perdita del diritto alla precedenza.</p>
<p>Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto</p>
<p>disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla</p>
<p>competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai</p>
<p>sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed</p>
<p>integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>
<p>- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il</p>
<p>medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile</p>
<p>perché totalmente inabili ( sentenza della orte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare</p>
<p>la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.</p>
<p>c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10-</p>
<p>comma II &#8211; D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e</p>
<p>dell&#8217;art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 .</p>
<p>Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare</p>
<p>o del personale cui viene corrisposta l&#8217;indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle</p>
<p>condizioni previste dall&#8217;art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II &#8211; D.L. 325/87,</p>
<p>convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell&#8217;art. 2 della legge</p>
<p>29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell&#8217;ufficio ove presti</p>
<p>servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d&#8217;autorità,</p>
<p>nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la</p>
<p>quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.</p>
<p>d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di</p>
<p>famiglia.</p>
<p>Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se viene</p>
<p>allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In</p>
<p>tale documentazione deve essere precisata la decorrenza dell&#8217;iscrizione anagrafica, che deve</p>
<p>essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all&#8217;albo dell&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente dell&#8217;O.M. concernente l&#8217;indicazione dei termini di presentazione</p>
<p>della domanda. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come</p>
<p>modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la residenza può essere</p>
<p>comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall&#8217;interessato, sostitutiva del</p>
<p>certificato medesimo nella quale l&#8217;interessato dichiari che la decorrenza dell&#8217;iscrizione</p>
<p>anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all&#8217;albo</p>
<p>dell&#8217;ufficio territorialmente competente dell&#8217;O.M. concernente l&#8217;indicazione dei termini di</p>
<p>presentazione della domanda.</p>
<p>18</p>
<p>2. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di</p>
<p>trasferimento.</p>
<p>3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni</p>
<p>contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della</p>
<p>legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il</p>
<p>richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.</p>
<p>4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l&#8217;esistenza di un figlio</p>
<p>maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità</p>
<p>permanente ed assoluta a proficuo lavoro.</p>
<p>5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli</p>
<p>organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell&#8217;attribuzione del relativo punteggio.</p>
<p>6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare</p>
<p>destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione</p>
<p>dell&#8217;ordinanza. In tal caso, per l&#8217;attribuzione del punteggio, deve essere presentata una</p>
<p>dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.</p>
<p>7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere</p>
<p>documentato con certificato rilasciato dall&#8217;istituto di cura.</p>
<p>8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato</p>
<p>dalle competenti unità sanitarie locali.</p>
<p>9. Dalla certificazione si deve rilevare se l&#8217;assiduità della terapia sia tale da comportare</p>
<p>necessariamente la residenza nella sede dell&#8217;istituto di cura.</p>
<p>10. L&#8217;interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge</p>
<p>o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento,</p>
<p>in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano</p>
<p>essere assistiti.</p>
<p>11. Nell&#8217;ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti &#8220;al</p>
<p>figlio&#8221; si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in</p>
<p>affidamento.</p>
<p>19</p>
<p>ART. 10 -PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E</p>
<p>TRENTO</p>
<p>1. Per l&#8217;a.s. 2009/2010 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province</p>
<p>autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di</p>
<p>cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni della</p>
<p>contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da:</p>
<p>- D.L.vo 24.07.1996, n.434;</p>
<p>- D.P.R. 15.07.1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni;</p>
<p>e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.</p>
<p>2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel</p>
<p>presente Contratto, con la limitazione prevista al 2° comma, dell&#8217;art. 2, per il personale docente</p>
<p>della Provincia di Trento.</p>
<p>20</p>
<p>ART. 11 &#8211; PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D&#8217;UFFICIO PER</p>
<p>INCOMPATIBILITA&#8217;</p>
<p>Il personale docente ed educativo trasferito d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art.468, del D.L.vo n. 297/94,</p>
<p>per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento o</p>
<p>l&#8217;assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale é stato trasferito.</p>
<p>Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola,</p>
<p>l&#8217;istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno essere annullate.</p>
<p>21</p>
<p>ART. 12 &#8211; CONTENZIOSO</p>
<p>1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall&#8217;autorità/ufficio territoriale</p>
<p>competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l&#8217;attribuzione del punteggio, il</p>
<p>riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del</p>
<p>personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica</p>
<p>dell&#8217;atto, rivolto all&#8217;organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l&#8217;adozione degli</p>
<p>eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni</p>
<p>sui reclami sono atti definitivi.</p>
<p>2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono</p>
<p>lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,</p>
<p>137 e 138 del CCNL 29/11/2007 (1).</p>
<p>______________</p>
<p>(1) Art. 135 &#8211; Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 1 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato</p>
<p>e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto</p>
<p>dall&#8217;art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che</p>
<p>secondo le forme previste dall&#8217;articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto</p>
<p>collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come</p>
<p>integrato dall&#8217;Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003, sulla base di quanto previsto</p>
<p>dai successivi commi del presente articolo.</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di</p>
<p>contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all&#8217;art. 484 del</p>
<p>T.U. n. 297/1994.</p>
<p>3. Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria</p>
<p>per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la</p>
<p>pubblicazione degli atti della procedura.</p>
<p>4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata</p>
<p>presso l&#8217;ufficio del contenzioso dell&#8217;amministrazione competente e presso l&#8217;ufficio territoriale</p>
<p>di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p>Limitatamente alle controversie riguardanti le materie della mobilità e delle assunzioni, sia a</p>
<p>tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di</p>
<p>tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici</p>
<p>giorni dalla pubblicazione o notifica dell&#8217;atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma</p>
<p>restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.</p>
<p>5. La richiesta deve indicare:</p>
<p>- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è</p>
<p>addetto;</p>
<p>- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;</p>
<p>- l&#8217;esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;</p>
<p>- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l&#8217;eventuale delega ad altro</p>
<p>soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte</p>
<p>conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.</p>
<p>6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l&#8217;amministrazione compie un primo</p>
<p>esame sommario che può concludersi con l&#8217;accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso</p>
<p>contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l&#8217;ufficio di segreteria e</p>
<p>la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l&#8217;Amministrazione</p>
<p>individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per</p>
<p>l&#8217;esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell&#8217;ufficio di segreteria di cui al</p>
<p>comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni</p>
<p>dell&#8217;amministrazione. L&#8217;ufficio di segreteria provvederà, all&#8217;atto della comparizione,</p>
<p>22</p>
<p>all&#8217;identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrato nel</p>
<p>verbale di cui ai commi 8 e 9.</p>
<p>7. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle</p>
<p>assunzioni, l&#8217;amministrazione deve pubblicare all&#8217;albo dell&#8217;ufficio di segreteria di cui al comma</p>
<p>2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli</p>
<p>eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire</p>
<p>all&#8217;amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della</p>
<p>notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte</p>
<p>dell&#8217;amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.</p>
<p>8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di</p>
<p>convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale,</p>
<p>predisposto dall&#8217;ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice</p>
<p>del lavoro competente ai sensi dell&#8217;articolo 411 del Codice di procedura civile. Il processo</p>
<p>verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o</p>
<p>di una associazione sindacale, presso la Direzione provinciale del lavoro competente, che</p>
<p>provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell&#8217;articolo 411</p>
<p>del Codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non</p>
<p>riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto</p>
<p>dall&#8217;articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more</p>
<p>dell&#8217;acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà</p>
<p>comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.</p>
<p>9. In caso di mancato accordo tra le parti, l&#8217;ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di</p>
<p>mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di</p>
<p>un&#8217;associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.</p>
<p>10. Qualora l&#8217;amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l&#8217;ufficio di cui al</p>
<p>comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.</p>
<p>Qualora l&#8217;amministrazione non si presenti all&#8217;udienza di trattazione, sarà comunque stilato un</p>
<p>processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà</p>
<p>depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al</p>
<p>precedente comma 8.</p>
<p>11. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del</p>
<p>tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità</p>
<p>amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30</p>
<p>marzo 2001, n. 165.</p>
<p>Art. 136 &#8211; Arbitrato</p>
<p>(art. 2 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>1. Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un</p>
<p>arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all&#8217;art. 5,</p>
<p>comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.</p>
<p>Art. 137 &#8211; Modalità di designazione dell&#8217;arbitro</p>
<p>(art. 3 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>(cfr. nota n. 49 del CCNL 24/7/2003)</p>
<p>1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all&#8217; altra parte</p>
<p>secondo le modalità previste dall&#8217;art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la</p>
<p>controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall&#8217;art. 3 del medesimo</p>
<p>CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata, entro i successivi 10</p>
<p>giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle</p>
<p>categorie previste dall&#8217;art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.</p>
<p>In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e</p>
<p>presso la camera arbitrale competente, all&#8217;estrazione a sorte dell&#8217;arbitro, scelto nell&#8217;ambito della</p>
<p>lista arbitrale regionale prevista dall&#8217;art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.</p>
<p>Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell&#8217;estrazione a sorte degli</p>
<p>arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall&#8217;art. 6, comma 2, del</p>
<p>CCNQ 23-1-2001.</p>
<p>23</p>
<p>2. Ciascuna delle parti può rifiutare l&#8217;arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di</p>
<p>parentela o affinità entro il quarto grado con l&#8217;altra parte, o motivi non sindacabili di</p>
<p>incompatibilità personale.</p>
<p>Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all&#8217;arbitrato, ferma restando la</p>
<p>possibilità di adire l&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p>3. L&#8217;atto di accettazione dell&#8217;incarico da parte dell&#8217;arbitro deve essere depositato, a cura delle</p>
<p>parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell&#8217;art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del</p>
<p>23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del</p>
<p>procedimento.</p>
<p>4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale</p>
<p>regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l&#8217;istituzione cui</p>
<p>appartiene l&#8217;interessato.</p>
<p>5. Si applicano per l&#8217;arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.</p>
<p>Art. 138 &#8211; Norma finale</p>
<p>(art. 4 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data</p>
<p>23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.</p>
<p>24</p>
<p>TITOLO II &#8211; SEZIONE PERSONALE DOCENTE -</p>
<p>ART. 13 &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si</p>
<p>applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi</p>
<p>compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria</p>
<p>e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di</p>
<p>II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di</p>
<p>trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale</p>
<p>insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la</p>
<p>qualifica di insegnante tecnico-pratico.</p>
<p>2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo</p>
<p>che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell&#8217; articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in</p>
<p>ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come</p>
<p>provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell&#8217;ambito</p>
<p>della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle</p>
<p>operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia</p>
<p>di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d&#8217;ufficio con punti zero.</p>
<p>Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede</p>
<p>definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d&#8217;ufficio dei titolari D.O.P., prima</p>
<p>delle operazioni della III fase &#8211; ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale</p>
<p>interprovinciale. A tal fine, seguendo l&#8217;ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al</p>
<p>movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d&#8217;ufficio la prima sede disponibile in ambito</p>
<p>provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di</p>
<p>viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la</p>
<p>prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di</p>
<p>distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la</p>
<p>preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le</p>
<p>preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del</p>
<p>capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti</p>
<p>della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di</p>
<p>primo grado titolari su classe di concorso partecipano d&#8217;ufficio sui posti di istruzione per l&#8217;età</p>
<p>adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri</p>
<p>territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.</p>
<p>25</p>
<p>CAPO I &#8211; DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA&#8217; PER I MOVIMENTI</p>
<p>ART. 14 &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I MOVIMENTI</p>
<p>1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino</p>
<p>vacanti e compresi nella pianta organica relativa all&#8217;organico di diritto dell&#8217;anno scolastico</p>
<p>2009/2010.</p>
<p>Sono posti d&#8217;insegnamento quelli costituiti con:</p>
<p>1) attività di sostegno;</p>
<p>2) corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i Centri Territoriali;</p>
<p>3) dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;</p>
<p>4) posti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera appartenenti all&#8217;organico di circolo della</p>
<p>scuola primaria;</p>
<p>5) posti attivati presso strutture ospedaliere;</p>
<p>6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola primaria, per i</p>
<p>quali esiste il ruolo speciale).</p>
<p>Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti</p>
<p>dell&#8217;organico di circolo stabilito e valido per l&#8217;anno scolastico dal quale decorrono i movimenti</p>
<p>medesimi, ivi compresi i posti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera, i posti di sostegno, i</p>
<p>posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in</p>
<p>scuole speciali, nonché i posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i</p>
<p>centri territoriali.</p>
<p>Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell&#8217;organico,</p>
<p>individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l&#8217;indicazione del codice e</p>
<p>della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l&#8217;insegnamento della lingua</p>
<p>straniera dell&#8217;organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei</p>
<p>titoli richiesti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera (1) I suddetti docenti possono esprimere</p>
<p>l&#8217;ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza di tale indicazione la priorità viene</p>
<p>attribuita al posto di lingua.</p>
<p>L&#8217;organico di scuola dell&#8217;infanzia ed primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile</p>
<p>tramite l&#8217;indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.</p>
<p>Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell&#8217;infanzia sono utilizzabili i posti</p>
<p>dell&#8217;organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le strutture</p>
<p>ospedaliere , ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l&#8217;anno scolastico dal quale</p>
<p>decorrono i movimenti medesimi. I posti dell&#8217;organico, di sostegno e di tipo speciale,</p>
<p>individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l&#8217;indicazione del codice e</p>
<p>della dizione in chiaro del circolo medesimo. L&#8217;organico delle sezioni aggregate a scuole</p>
<p>secondarie di I grado é richiedibile mediante l&#8217;indicazione del codice al quale é assegnato</p>
<p>l&#8217;organico medesimo.</p>
<p>Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di</p>
<p>organico-sede (compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli della dotazione organica</p>
<p>provinciale (D.O.P.) &#8211; con l&#8217;esclusione della scuola dell&#8217;infanzia e primaria &#8211; e a quelli della</p>
<p>D.O.S della scuola secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si</p>
<p>rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito</p>
<p>riportate.</p>
<p>Si può dar luogo alle operazioni della III fase &#8211; trasferimenti da fuori provincia e passaggi &#8211; solo</p>
<p>dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, dei docenti soprannumerari sull&#8217;organico sede provinciale, sulla</p>
<p>dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa</p>
<p>della sede definitiva di titolarità.</p>
<p>2. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei</p>
<p>passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti</p>
<p>fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell&#8217;articolo 5, in relazione all&#8217;eventuale restituzione al</p>
<p>ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si</p>
<p>26</p>
<p>rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all&#8217;inizio delle</p>
<p>operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.</p>
<p>3. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al</p>
<p>sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.</p>
<p>4. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili neppure per le</p>
<p>operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico</p>
<p>successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto é limitato</p>
<p>ad un solo anno scolastico.</p>
<p>____________</p>
<p><em>(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d&#8217;insegnante elementare</em></p>
<p><em>con il superamento anche della prova facoltativa di lingua straniera, ovvero sessioni riservate</em></p>
<p><em>per il conseguimento dell&#8217;idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di</em></p>
<p><em>lingua straniera; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio</em></p>
<p><em>autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o</em></p>
<p><em>di laurea in Lingue straniere valida per l&#8217;insegnamento della specifica lingua straniera nella</em></p>
<p><em>scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un</em></p>
<p><em>periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all&#8217;estero con collocamento fuori ruolo</em></p>
<p><em>relativamente all&#8217;area linguistica della zona in cui é stato svolto il servizio all&#8217;estero.</em></p>
<p>27</p>
<p>ART. 15 &#8211; SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA E PRIMARIA</p>
<p>1. Prima di eseguire la terza fase della mobilità (trasferimenti interprovinciali e passaggi), si</p>
<p>procede alla assegnazione della sede definitiva, anche d&#8217;ufficio, nei confronti di tutti gli</p>
<p>insegnanti comunque già di ruolo nella provincia ed attualmente in attesa di sede.</p>
<p>2. L&#8217;eventuale trasferimento a domanda e d&#8217;ufficio nell&#8217;ambito della provincia da posto di tipo</p>
<p>speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente</p>
<p>alla scuola primaria, da posto di lingua straniera ad altro tipo posto, e viceversa, disposto nel</p>
<p>corso della II fase, pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia,</p>
<p>ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in</p>
<p>attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei</p>
<p>senza sede, che invece risultavano disponibili all&#8217;inizio delle operazioni di mobilità.</p>
<p>3. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti</p>
<p>di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei</p>
<p>bandi di concorso, gli uffici scolastici provinciali possono procedere alla rettifica puntuale dei</p>
<p>singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l&#8217;effettiva disponibilità per</p>
<p>le nomine dei vincitori.</p>
<p>4. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale</p>
<p>perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non</p>
<p>potendo essere trasferite d&#8217;ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra</p>
<p>tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo</p>
<p>comune.</p>
<p>5. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell&#8217;organico di diritto della scuola dell&#8217;infanzia e</p>
<p>primaria, resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es.</p>
<p>comune, speciale, sostegno, lingua straniera nella scuola primaria) eventualmente disposto nel</p>
<p>corso dei movimenti &#8211; compresi quelli della terza fase &#8211; non é utilizzabile per i trasferimenti</p>
<p>interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell&#8217;ambito della provincia medesima, vi siano</p>
<p>docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia o, in</p>
<p>subordine, comunque su posto comune.</p>
<p>28</p>
<p>ART. 16 &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO</p>
<p>1. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di</p>
<p>cattedra e di ruolo, che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascuna classe</p>
<p>di concorso, dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell&#8217;organico di diritto, ivi</p>
<p>compresi quelli attivati presso i Centri Territoriali, quelli delle dotazioni organiche provinciali e</p>
<p>quelli delle D.O.S. della scuola secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti valori:</p>
<p>a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle</p>
<p>dotazioni organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che</p>
<p>otterranno la sede nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;</p>
<p>b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44,della legge 270/1982.</p>
<p>c) numero dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli anni scolastici</p>
<p>precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti o</p>
<p>cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina (1).</p>
<p>2. Nel disporre i trasferimenti nell&#8217;ambito della provincia dalle classi di concorso a posti di</p>
<p>sostegno e viceversa deve essere salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione</p>
<p>del personale di cui ai punti b),c), del comma 1 del presente articolo.</p>
<p>3. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare é utilizzabile anche nel</p>
<p>corso dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.</p>
<p>4. Sui posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di</p>
<p>conseguenza il numero di tali posti non é preso in considerazione ai fini della determinazione</p>
<p>del numero dei passaggi di cattedra.</p>
<p>______________</p>
<p><em>(1) Nel predetto contingente non va più compreso il numero di cattedre e posti accantonati,</em></p>
<p><em>nell&#8217;anno scolastico precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti</em></p>
<p><em>inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali di cui all&#8217;art. 8 bis legge 426/88. Qualora la</em></p>
<p><em>riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza giurisdizionale o D.P.R. di</em></p>
<p><em>accoglimento di ricorso straordinario, i relativi posti verranno individuati nelle disponibilità</em></p>
<p><em>dell&#8217;anno di definizione dei ricorsi medesimi.</em></p>
<p>29</p>
<p>CAPO II &#8211; ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI</p>
<p>ART. 17 &#8211; MODALITA&#8217; DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L&#8217;ISTRUZIONE E LA</p>
<p>FORMAZIONE DELL&#8217;ETA&#8217; ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA SCUOLA</p>
<p>PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO</p>
<p>1. I movimenti a domanda sui posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta nella scuola</p>
<p>elementare e nella secondaria di I grado vengono disposti sui Centri Territoriali soltanto se gli</p>
<p>interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i</p>
<p>relativi codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.</p>
<p>2. L&#8217;assegnazione sui posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i centri</p>
<p>territoriali viene disposta anche d&#8217;ufficio secondo quanto previsto dal presente contratto, fatto</p>
<p>salvo quanto previsto all&#8217;art. 1 comma 4.</p>
<p>30</p>
<p>ART. 18 &#8211; MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI -</p>
<p>CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE</p>
<p>1. I movimenti su cattedre per le quali é previsto il completamento in una o due scuole della</p>
<p>medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta</p>
<p>esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non é differenziabile a livello delle</p>
<p>singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti</p>
<p>che agli ambiti territoriali (1).</p>
<p>Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l&#8217;orario di</p>
<p>insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come</p>
<p>verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito</p>
<p>per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà</p>
<p>intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una</p>
<p>cattedra nella scuola di titolarità, l&#8217;interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.</p>
<p>2. Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima</p>
<p>delle scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà</p>
<p>automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.</p>
<p>3. Tali assorbimenti avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell&#8217;organico, sia priva di</p>
<p>titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente.</p>
<p>4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere</p>
<p>trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.</p>
<p>5. Si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni</p>
<p>scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più</p>
<p>disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti</p>
<p>trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l&#8217;orario d&#8217;obbligo nelle scuole nelle quali il</p>
<p>nuovo organico prevede il completamento d&#8217;orario.</p>
<p>6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle</p>
<p>cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d&#8217;ufficio, sono le seguenti:</p>
<p>1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine</p>
<p>sequenziale:</p>
<p>a) le cattedre interne alle scuole;</p>
<p>b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;</p>
<p>c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;</p>
<p>2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine</p>
<p>sequenziale:</p>
<p>a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica,</p>
<p>secondo l&#8217;ordine del bollettino;</p>
<p>b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o</p>
<p>istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine del bollettino;</p>
<p>c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto</p>
<p>compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine del bollettino.</p>
<p>7. Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in</p>
<p>considerazione solo se l&#8217;interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi,</p>
<p>contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.</p>
<p>31</p>
<p>8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si</p>
<p>procede all&#8217;esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.</p>
<p>POSTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO</p>
<p>9. Nell&#8217;ambito di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il</p>
<p>trasferimento é disposto su cattedre.</p>
<p>10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini</p>
<p>dell&#8217;assegnazione del tipo posto &#8220;cattedre&#8221;, avviene secondo il seguente ordine:</p>
<p>1) cattedre interne alla scuola;</p>
<p>2) cattedre orario esterne stessa sede;</p>
<p>3) cattedre orario esterne fuori sede;</p>
<p>tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più</p>
<p>scuole dello stesso o di diverso comune.</p>
<p>11. All&#8217;interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente viene assegnata la prima scuola in</p>
<p>cui sia disponibile una cattedra secondo l&#8217;ordine risultante dall&#8217;elenco ufficiale.</p>
<p>12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell&#8217;ambito di ognuno dei</p>
<p>predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e</p>
<p>la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta</p>
<p>da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.</p>
<p>CATTEDRE ORARIO, CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO E ORGANICI</p>
<p>DISTINTI NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE</p>
<p>13. Coloro che desiderano il trasferimento, nell&#8217;ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al</p>
<p>corso serale, devono farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso</p>
<p>serale, comprensiva della dizione in chiaro della scuola con l&#8217;indicazione &#8220;serale&#8221; e del codice</p>
<p>corrispondente al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale</p>
<p>al corso diurno, sempre nell&#8217;ambito dello stesso istituto, devono farne specifica richiesta</p>
<p>riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa presente che</p>
<p>tali trasferimenti sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell&#8217;ambito della stessa</p>
<p>sede. Analoga precedenza viene attribuita a coloro che chiedono il trasferimento nell&#8217;ambito</p>
<p>dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e</p>
<p>funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di</p>
<p>concorso, nell&#8217;ambito del comune.</p>
<p>14. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre</p>
<p>orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il</p>
<p>corso serale di ciascun istituto richiesto.</p>
<p>15. Nel caso in cui l&#8217;insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune,</p>
<p>provincia), poichè tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario che funzionano in</p>
<p>corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne</p>
<p>esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le</p>
<p>preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.</p>
<p>16. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente abbia</p>
<p>richiesto anche il corso serale, barrando l&#8217;apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale</p>
<p>tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:</p>
<p>a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine</p>
<p>del bollettino;</p>
<p>32</p>
<p>b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine</p>
<p>del bollettino.</p>
<p>17. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come</p>
<p>cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le</p>
<p>cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi</p>
<p>diurni e corsi serali.</p>
<p>_______________</p>
<p><em>(1) Nel caso in cui l&#8217;aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le caselle</em></p>
<p><em>relative alle due tipologie di cattedre orario, è considerata valida l&#8217;indicazione inerente a</em></p>
<p><em>&#8220;cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi&#8221;,</em></p>
<p><em>in quanto tale preferenza é comprensiva anche dell&#8217;altra indicazione inerente alle sole cattedre</em></p>
<p><em>orario tra istituti dello stesso comune.</em></p>
<p>33</p>
<p>ART. 19 &#8211; SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI</p>
<p>1. Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome.</p>
<p>Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l&#8217;aspirante ne avrà fatta</p>
<p>esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo</p>
<p>delle preferenze non deve essere superiore a 15 (1).</p>
<p>2. I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri</p>
<p>istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.</p>
<p>3. Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei</p>
<p>movimenti, come parte integrante dell&#8217;istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli</p>
<p>elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per</p>
<p>l&#8217;istituto principale.</p>
<p>_____________</p>
<p><em>(1) Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della</em></p>
<p><em>sede principale, nonché quelle associate, anche nell&#8217;ambito dello stesso comune, ad istituti di</em></p>
<p><em>ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento . Le suddette sezioni associate, sia site</em></p>
<p><em>nello stesso comune dell&#8217;istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come</em></p>
<p><em>istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.</em></p>
<p>34</p>
<p>CAPO III &#8211; PERDENTI POSTO</p>
<p>ART.20-INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO</p>
<p>DELLA RETE SCOLASTICA</p>
<p>1. Al fine dell&#8217;individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:</p>
<p>A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.</p>
<p>Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni</p>
<p>di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul</p>
<p>trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:</p>
<p>I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno</p>
<p>luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria ai fini dell&#8217;individuazione dei perdenti posto;</p>
<p>II) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare</p>
<p>un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e</p>
<p>tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in</p>
<p>graduatorie distinte ai fini dell&#8217;individuazione dei perdenti posto.</p>
<p>B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di</p>
<p>organico.</p>
<p>Nella scuola primaria e dell&#8217;infanzia l&#8217;individuazione del perdente posto avviene come segue:</p>
<p>I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei</p>
<p>circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto</p>
<p>comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria, distinta per tipologia, per l&#8217;individuazione del perdente posto;</p>
<p>II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole</p>
<p>dell&#8217;infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel</p>
<p>circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente</p>
<p>scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell&#8217;infanzia medesime possono esprimere, al fine</p>
<p>di garantire la continuità didattica, un&#8217;opzione per l&#8217;acquisizione della titolarità nel circolo e/o</p>
<p>istituto comprensivo di confluenza. L&#8217;ufficio territorialmente competente, sulla base di tale</p>
<p>opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all&#8217;assegnazione di titolarità dei predetti</p>
<p>docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell&#8217;infanzia.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di</p>
<p>arrivo si procede alla formulazione di un&#8217;unica graduatoria comprendente sia i docenti già</p>
<p>facenti parte dell&#8217;organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neotitolari</p>
<p>a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti che hanno</p>
<p>acquisito la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo mediante le modalità</p>
<p>precedentemente illustrate, possono, comunque, produrre domanda di trasferimento.</p>
<p>C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.</p>
<p>Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi</p>
<p>gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e</p>
<p>l&#8217;attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello</p>
<p>stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti</p>
<p>secondo le seguenti modalità.</p>
<p>L&#8217;ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle</p>
<p>35</p>
<p>istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di</p>
<p>dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti</p>
<p>dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla</p>
<p>scuola o dalle scuole di cui é cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto,</p>
<p>verranno assegnati, con priorità nell&#8217;istituto, ivi compresi gli istituti comprensivi, in cui è</p>
<p>confluita la sede di servizio, o la sede in cui prestano il numero prevalente di ore nell&#8217;anno in</p>
<p>corso e, in subordine, sui restanti posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal</p>
<p>dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle</p>
<p>istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola</p>
<p>soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase</p>
<p>di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II)</p>
<p>dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI AL</p>
<p>PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto.</p>
<p>D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni</p>
<p>scolastiche funzionanti nello stesso comune.</p>
<p>Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre</p>
<p>istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il personale</p>
<p>docente dell&#8217;istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell&#8217;istituto di</p>
<p>confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.</p>
<p>L&#8217;ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle</p>
<p>istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti</p>
<p>soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle</p>
<p>istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati con priorità sui</p>
<p>posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una</p>
<p>delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come</p>
<p>soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una</p>
<p>delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.</p>
<p>E) Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D) non si realizzi</p>
<p>un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche di scuola secondaria, le succursali, le</p>
<p>sezioni staccate, e/o i corsi coinvolti continueranno ad essere sede di organico perchè ubicati in</p>
<p>diverso comune o appartenenti a diverso ordine e tipo, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in</p>
<p>graduatorie distinte ai fini dell&#8217;individuazione dei perdenti posto.</p>
<p>Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole</p>
<p>di cui sopra con l&#8217;attribuzione delle relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso comune</p>
<p>il personale docente titolare dell&#8217;istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a</p>
<p>transitare mediante esercizio di opzione nell&#8217;istituto di confluenza secondo l&#8217;ordine di</p>
<p>graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico</p>
<p>della nuova scuola.</p>
<p>I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a</p>
<p>domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell&#8217;istituto di confluenza, come</p>
<p>previsto al punto II) dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI</p>
<p>COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto. A tal fine gli stessi</p>
<p>possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il</p>
<p>codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.</p>
<p>F) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determina la cessazione del</p>
<p>funzionamento di un istituto di scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata, e/o di</p>
<p>corsi senza attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto, i titolari del punto di</p>
<p>erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza di cui al</p>
<p>punto II) dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI AL</p>
<p>PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto, per il rientro, in fase di mobilità</p>
<p>nell&#8217;istituto viciniore a quello di precedente titolarità o, in mancanza di posti richiedibili, nel</p>
<p>36</p>
<p>distretto sub-comunale o comune viciniore a quello di precedente titolarità come previsto al</p>
<p>punto IV) dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI</p>
<p>AL PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto.</p>
<p>A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di</p>
<p>precedente titolarità il codice della scuola prescelta.</p>
<p>2. Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui al precedente comma si applicano i criteri</p>
<p>previsti negli articoli da 21 a 24 del presente CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e dei</p>
<p>servizi Allegato D per le parti riferite ai trasferimenti d&#8217;ufficio e all&#8217;individuazione del</p>
<p>soprannumerario.</p>
<p>37</p>
<p>ART.21 &#8211; INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA E</p>
<p>PRIMARIA</p>
<p>1. L&#8217;individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui</p>
<p>posti dell&#8217;organico di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in</p>
<p>scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per l&#8217;istruzione e la formazione</p>
<p>dell&#8217;età adulta della scuola primaria attivati presso i Centri territoriali. Per l&#8217;individuazione del</p>
<p>soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le</p>
<p>modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.</p>
<p>2. L&#8217;individuazione dei soprannumerari viene effettuata, ad eccezione dei posti dell&#8217;organico di</p>
<p>circolo, distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto, la</p>
<p>contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non é compensata dalla</p>
<p>eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.</p>
<p>3. Nell&#8217;organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle</p>
<p>tipologie di posto che compongono l&#8217;organico stesso (posto comune, lingua inglese, lingua</p>
<p>francese, lingua tedesca, lingua spagnola). Il personale in soprannumero su ognuna delle</p>
<p>tipologie di posto per l&#8217;insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità,</p>
<p>confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono</p>
<p>individuati i docenti perdenti posto sull&#8217;organico dell&#8217;istituto. A tal fine l&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i</p>
<p>termini fissati per l&#8217;inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell&#8217;organico i</p>
<p>docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera.</p>
<p>4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato</p>
<p>dall&#8217;O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione</p>
<p>all&#8217;albo dell&#8217;istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari (1). Allo</p>
<p>scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi</p>
<p>della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio. Ogni</p>
<p>elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita</p>
<p>dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così</p>
<p>come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il dirigente</p>
<p>scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto</p>
<p>i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda</p>
<p>di trasferimento. Ai fini dell&#8217;esclusione dalla graduatoria per l&#8217;identificazione dei perdenti posto</p>
<p>da trasferire d&#8217;ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) e VII)</p>
<p>dell&#8217;art.7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I del presente contratto, debbono essere</p>
<p>prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione</p>
<p>delle domande di trasferimento previsti dall&#8217;O.M. Qualora l&#8217;interessato non abbia provveduto a</p>
<p>dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui</p>
<p>sopra, il dirigente scolastico provvede d&#8217;ufficio all&#8217;attribuzione del punteggio spettante sulla</p>
<p>base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza é determinata in base alla</p>
<p>maggiore età anagrafica.</p>
<p>5. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica, devono notificare per iscritto</p>
<p>immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si</p>
<p>dovrà procedere al trasferimento d&#8217;ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da</p>
<p>considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di</p>
<p>comunicazione dell&#8217;accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel</p>
<p>caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento,</p>
<p>l&#8217;eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella</p>
<p>precedente. La proroga dei termini si estende anche all&#8217;eventuale domanda di passaggio di</p>
<p>ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo</p>
<p>richiesto.</p>
<p>38</p>
<p>6. Ai fini dell&#8217;eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l&#8217;istruzione dell&#8217;età</p>
<p>adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli</p>
<p>insegnanti titolari di tali posti di ciascun Centro Territoriale in base ai punteggi della tabella di</p>
<p>valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura</p>
<p>prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d&#8217;ufficio sulla base del servizio di</p>
<p>ruolo prestato nell&#8217;ambito dei corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta, nel distretto</p>
<p>relativo al centro territoriale di attuale titolarità.</p>
<p>7. La graduatoria degli insegnanti titolari in corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta</p>
<p>attivati presso ciascun centro territoriale é pubblicata all&#8217;albo dell&#8217; istituzione scolastica</p>
<p>competente in data stabilita con apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse</p>
<p>operazioni.</p>
<p>8. I docenti dei corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i Centri</p>
<p>Territoriali individuati come perdenti posto saranno trasferiti d&#8217;ufficio; pertanto, il contingente</p>
<p>dei posti disponibili, da determinare ai fini dei trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine,</p>
<p>viene diminuito in corrispondenza al numero dei predetti docenti perdenti posto; tale</p>
<p>decremento è disposto sulla aliquota dei posti di tipo comune.</p>
<p>9. Per le situazioni di soprannumero relative all&#8217;organico determinato per l&#8217;anno scolastico in cui</p>
<p>sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa</p>
<p>scuola o istituto o posto per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivato presso i centri</p>
<p>territoriali, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, nel seguente ordine:</p>
<p>- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell&#8217;organico o di</p>
<p>quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a</p>
<p>domanda;</p>
<p>- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell&#8217;organico o di</p>
<p>quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero</p>
<p>dal precedente primo settembre per mobilità d&#8217;ufficio o a domanda condizionata (2).</p>
<p>Nell&#8217;ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.</p>
<p><em>_____________</em></p>
<p><em>(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici</em></p>
<p><em>(servizio, famiglia e titoli).</em></p>
<p><em>(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella</em></p>
<p><em>scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici</em></p>
<p><em>precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il personale docente perdente posto</em></p>
<p><em>che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come</em></p>
<p><em>prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.</em></p>
<p>39</p>
<p>ART. 22 &#8211; TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA E</p>
<p>PRIMARIA</p>
<p>1. Il trasferimento d&#8217;ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella</p>
<p>graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al</p>
<p>precedente articolo 21, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente</p>
<p>posto, fermo restando che l&#8217;accoglimento della domanda di trasferimento, anche se</p>
<p>condizionata, prevale sul trasferimento d&#8217;ufficio.</p>
<p>2. I docenti da trasferire d&#8217;ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili</p>
<p>sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla</p>
<p>apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore</p>
<p>età anagrafica.</p>
<p>3. L&#8217;insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal</p>
<p>dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 21,</p>
<p>qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi</p>
<p>commi del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni</p>
<p>interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come</p>
<p>perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di</p>
<p>sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se</p>
<p>si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione</p>
<p>posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a</p>
<p>comunicare tutti i dati di cui sopra all&#8217;ufficio territorialmente competente.</p>
<p>4. L&#8217;ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell&#8217;esattezza delle indicazioni</p>
<p>fornite dall&#8217;insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.</p>
<p>5. L&#8217;insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti</p>
<p>a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente.</p>
<p>Non si procede al trasferimento d&#8217;ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la</p>
<p>domanda di trasferimento, anche se condizionata.</p>
<p>6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al</p>
<p>permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d&#8217;ufficio. In</p>
<p>entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i</p>
<p>trasferimenti a domanda.</p>
<p>7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l&#8217;insegnante si considera a tutti gli effetti</p>
<p>come trasferito d&#8217;ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti</p>
<p>domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel</p>
<p>modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità,</p>
<p>purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all&#8217;intero comune di</p>
<p>titolarità. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di</p>
<p>titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui</p>
<p>al TITOLO I, art. 7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti</p>
<p>nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d&#8217;ufficio senza</p>
<p>aver presentato alcuna domanda.</p>
<p>8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa tipologia di</p>
<p>sostegno, ovvero di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità</p>
<p>dell&#8217;interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata.</p>
<p>9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no),</p>
<p>ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d&#8217;ufficio</p>
<p>nell&#8217;ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine,</p>
<p>40</p>
<p>l&#8217;insegnante viene trasferito d&#8217;ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente</p>
<p>titolarità sempre sulla base dell&#8217;apposita tabella di viciniorietà all&#8217;uopo predisposta e</p>
<p>pubblicizzata prima dell&#8217;effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con</p>
<p>D.M. 3 febbraio 1983. Il trasferimento d&#8217;ufficio dei titolari di posto comune viene disposto su</p>
<p>posti di tipo comune e in subordine sui posti di istruzione per l&#8217;età adulta seguendo la tabella di</p>
<p>viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.</p>
<p>10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente</p>
<p>viene assegnato in soprannumero sull&#8217;organico provinciale.</p>
<p>11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile</p>
<p>riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell&#8217;ordine, nel</p>
<p>comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella</p>
<p>precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.</p>
<p>12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di</p>
<p>posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.</p>
<p>13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari</p>
<p>di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l&#8217;ufficio territorialmente competente</p>
<p>procede al loro trasferimento d&#8217;ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel</p>
<p>corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di</p>
<p>posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l&#8217;interessato possegga il relativo</p>
<p>titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su</p>
<p>posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l&#8217;insegnante è</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio con le modalità e secondo l&#8217;ordine precedentemente indicato ad una delle</p>
<p>scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla</p>
<p>base della citata tabella di viciniorietà e sempre &#8211; all&#8217;interno di ciascun ambito territoriale -</p>
<p>prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso</p>
<p>del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale</p>
<p>possegga il relativo titolo.</p>
<p>14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti</p>
<p>titolari di posto di sostegno, l&#8217;ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento</p>
<p>d&#8217;ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l&#8217;effettuazione dei</p>
<p>trasferimenti a domanda nell&#8217;ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla</p>
<p>medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l&#8217;interessato possegga il relativo</p>
<p>titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su</p>
<p>posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo</p>
<p>titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d&#8217;ufficio con le modalità e secondo</p>
<p>l&#8217;ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal</p>
<p>comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di</p>
<p>viciniorietà e sempre &#8211; all&#8217;interno di ciascun ambito territoriale &#8211; prima su posto di sostegno per</p>
<p>il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo</p>
<p>speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.</p>
<p>15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai</p>
<p>precedenti commi nell&#8217;ambito dell&#8217;intera provincia l&#8217;ufficio territorialmente competente li</p>
<p>assegna definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il</p>
<p>quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune, ivi</p>
<p>compresi, quelli dell&#8217;organico di circolo, secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e</p>
<p>10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità ( art. 7</p>
<p>punti II e IV) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare.</p>
<p>16. L&#8217;eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma</p>
<p>su posto comune, é limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed é utile ai fini del</p>
<p>41</p>
<p>compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l&#8217;anno scolastico successivo,</p>
<p>l&#8217;insegnante sarà considerato perdente posto nell&#8217;ambito della scuola di precedente titolarità per</p>
<p>il tipo di posto di cui era titolare.</p>
<p>17. Quanto previsto dai precedenti commi 13, 14 e 15 si attua qualora durante il movimento non</p>
<p>sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione a</p>
<p>posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo nell&#8217;ambito</p>
<p>del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella</p>
<p>precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà.</p>
<p>Nel caso di cui al comma 15, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso</p>
<p>delle operazioni, ai fini dell&#8217;assegnazione a posto normale nell&#8217;ambito del comune al quale</p>
<p>appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente</p>
<p>assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorità, esclusivamente qualora permanga l&#8217;assenza</p>
<p>di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell&#8217;intero</p>
<p>ambito provinciale.</p>
<p>18. Gli insegnanti titolari su corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i</p>
<p>centri territoriali, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al</p>
<p>permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell&#8217;apposita sezione del modulodomanda,</p>
<p>preferenze relative a scuole o altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per</p>
<p>l&#8217;eventuale applicazione dell&#8217;apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei</p>
<p>predetti docenti, viene considerato quello a cui appartiene la scuola definita sede amministrativa</p>
<p>del centro territoriale medesimo.</p>
<p>19. I docenti in questione, qualora non sia stato possibile trasferirli a domanda, vengono</p>
<p>trasferiti d&#8217;ufficio su posti di tipo comune secondo la tabella di viciniorietà a partire dal comune</p>
<p>in cui ricade la sede amministrativa. Qualora non sia stato possibile trasferirli sui predetti tipi di</p>
<p>posto dell&#8217;intera provincia, vengono trasferiti d&#8217;ufficio su altri posti per l&#8217;istruzione e la</p>
<p>formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i centri territoriali, secondo l&#8217;ordine con cui questi</p>
<p>ultimi compaiono nel B.U. delle scuole primarie o, in subordine, in soprannumero sull&#8217;organico</p>
<p>provinciale.</p>
<p><em>(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima nelle scuole</em></p>
<p><em>comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in quella parte</em></p>
<p><em>di distretto inclusa nel comune di titolarità), e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di</em></p>
<p><em>titolarità.</em></p>
<p>42</p>
<p>ART. 23 &#8211; INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E</p>
<p>II GRADO</p>
<p>A) individuazione dei docenti soprannumerari sull&#8217;organico sede.</p>
<p>1. Non si procede all&#8217;individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia</p>
<p>possibile costituire l&#8217;orario con 18 ore settimanali d&#8217;insegnamento utilizzando spezzoni orari</p>
<p>della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.</p>
<p>Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali &#8211; rispetto all&#8217;organico di diritto</p>
<p>determinato per l&#8217;anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi &#8211; risultano in</p>
<p>soprannumero, si procede al trasferimento d&#8217;ufficio. Ai fini dell&#8217;identificazione dei docenti in</p>
<p>soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione</p>
<p>allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della</p>
<p>scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio. Ovviamente le esigenze di</p>
<p>famiglia di cui alle lettere &#8220;a&#8221; e &#8220;d&#8221; del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione</p>
<p>con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l&#8217;individuazione dei docenti</p>
<p>soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento</p>
<p>indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola</p>
<p>secondaria di I grado con attività di sostegno, l&#8217;individuazione dei docenti soprannumerari sarà</p>
<p>effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati</p>
<p>dell&#8217;udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il</p>
<p>docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in</p>
<p>possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell&#8217;ambito della stessa</p>
<p>scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d&#8217;ufficio con precedenza al trasferimento</p>
<p>su tale posto.</p>
<p>2. Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d&#8217;ufficio di cui al</p>
<p>precedente primo comma, ove non siano stati riassorbiti nell&#8217;organico di diritto relativo all&#8217;anno</p>
<p>scolastico per il quale sono disposti i trasferimenti d&#8217;ufficio, i docenti che nell&#8217;anno scolastico</p>
<p>precedente a tale anno sono stati di fatto individuati come soprannumerari e sono stati quindi di</p>
<p>fatto utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità.</p>
<p>Ai fini dei trasferimenti d&#8217;ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli</p>
<p>interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.</p>
<p>3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di</p>
<p>trasferimento, formulano e affiggono all&#8217;Albo le graduatorie per l&#8217;individuazione dei</p>
<p>soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli</p>
<p>interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai</p>
<p>fini dell&#8217;esclusione dalla graduatoria d&#8217;istituto per l&#8217;identificazione dei perdenti posto da</p>
<p>trasferire d&#8217;ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII)</p>
<p>dell&#8217;art.7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I del presente contratto, debbono essere</p>
<p>prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione</p>
<p>delle domande di trasferimento previsti dall&#8217;O.M. sulla mobilità del personale della scuola.</p>
<p>Qualora l&#8217;interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini</p>
<p>della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d&#8217;ufficio</p>
<p>all&#8217;attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di</p>
<p>punteggio, la precedenza é determinata in base alla maggiore età anagrafica.</p>
<p>4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica, devono notificare per iscritto</p>
<p>immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si</p>
<p>dovrà procedere al trasferimento d&#8217;ufficio.</p>
<p>43</p>
<p>5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del</p>
<p>trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all&#8217;O.M. sulla mobilità, nei termini e</p>
<p>secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.</p>
<p>6. Per l&#8217;individuazione del soprannumerario sui posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età</p>
<p>adulta attivati presso i Centri Territoriali il dirigente scolastico competente formula distinte</p>
<p>graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni</p>
<p>concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti</p>
<p>corsi.</p>
<p>7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti</p>
<p>nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente,</p>
<p>poi, che l&#8217;insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o</p>
<p>istituto di titolarità o nel centro territoriale di titolarità su posti per l&#8217;istruzione e la formazione</p>
<p>dell&#8217;età adulta, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la</p>
<p>sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere</p>
<p>negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.</p>
<p>In tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni</p>
<p>diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il</p>
<p>codice relativo all&#8217;intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative</p>
<p>a comuni diversi da quello di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a</p>
<p>domanda. I docenti, nell&#8217;eventualità che non sia possibile il trasferimento a domanda per le</p>
<p>preferenze espresse, sono trasferiti d&#8217;ufficio a norma delle disposizioni che seguono. Non si dà</p>
<p>corso al trasferimento d&#8217;ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare</p>
<p>nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita</p>
<p>con completamento di altri istituti o sedi.</p>
<p>8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a</p>
<p>domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del</p>
<p>modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa</p>
<p>che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze</p>
<p>espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di</p>
<p>soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d&#8217;ufficio solo qualora il docente non venga</p>
<p>soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare</p>
<p>ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si</p>
<p>precisa, alla luce di quanto previsto dall&#8217;art. 7 punto II, che in tal caso vengono meno sia il</p>
<p>diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della</p>
<p>continuità di servizio.</p>
<p>9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta</p>
<p>attivati presso i Centri Territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata</p>
<p>nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell&#8217;ambito del distretto di attuale titolarità su</p>
<p>posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta.</p>
<p>10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento,</p>
<p>emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche</p>
<p>determinate per l&#8217;anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l&#8217;ufficio territorialmente</p>
<p>competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in</p>
<p>soprannumero secondo la graduatoria formulata sulla base della tabella di valutazione con le</p>
<p>precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio, tenendo presente che devono essere valutati</p>
<p>soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della</p>
<p>domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici formulate le graduatorie, le affiggono</p>
<p>immediatamente all&#8217;albo insieme alla comunicazione dell&#8217;ufficio territorialmente competente</p>
<p>contenente l&#8217;indicazione della nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro</p>
<p>posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno</p>
<p>pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della</p>
<p>44</p>
<p>predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all&#8217;O.M. sulla</p>
<p>mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di</p>
<p>trasferimento e/o di passaggio, l&#8217;eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma,</p>
<p>sostituisce integralmente quella precedente; l&#8217;interessato potrà, altresì, integrare o modificare la</p>
<p>domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la</p>
<p>precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di</p>
<p>passaggio di ruolo é ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità</p>
<p>relative al ruolo richiesto. I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari,</p>
<p>insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.</p>
<p>11. Per le situazioni di soprannumero relative all&#8217;organico determinato per l&#8217;anno scolastico in</p>
<p>cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa</p>
<p>scuola o istituto o posto per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivato presso i centri</p>
<p>territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in</p>
<p>soprannumero, ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, nel seguente ordine:</p>
<p>- docenti di ruolo entrati a far parte dell&#8217;organico dell&#8217;istituto o del centro territoriale con</p>
<p>decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;</p>
<p>- docenti di ruolo entrati a far parte dell&#8217;organico dell&#8217;istituto o del centro territoriale dagli anni</p>
<p>scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per</p>
<p>mobilità d&#8217;ufficio o a domanda condizionata (2).</p>
<p>Nell&#8217;ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.</p>
<p>12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l&#8217;organico</p>
<p>dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero</p>
<p>va individuata con riferimento all&#8217;organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà</p>
<p>si é verificata nei corsi diurni, ovvero all&#8217;organico dei corsi serali se la situazione di</p>
<p>soprannumerarietà si é verificata nei corsi serali. Nel caso di Istituti di Istruzione Superiore che</p>
<p>comprendono diverse tipologie, poiché gli organici sono distinti, la posizione di soprannumero</p>
<p>va individuata con riferimento ai rispettivi organici.</p>
<p>13. Analogamente, nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, sezioni</p>
<p>staccate o scuole coordinate, poiché le sezioni o scuole vanno considerate, ai fini dei</p>
<p>trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va</p>
<p>individuata con riferimento all&#8217;organico della scuola o istituto principale se la situazione di</p>
<p>soprannumerarietà si é verificata nella scuola o istituto principale ovvero all&#8217;organico della</p>
<p>sezione associata, sezione staccata o scuola coordinata in cui si é verificata se la situazione di</p>
<p>soprannumerarietà.</p>
<p>B) PERSONALE IN SOPRANNUMERO SU POSTI DI DOTAZIONI ORGANICHE</p>
<p>PROVINCIALI (D.O.P.)</p>
<p>14. L&#8217;ufficio territorialmente competente formula, distintamente per classe di concorso, una</p>
<p>graduatoria di tutti i docenti della provincia titolari sulle dotazioni organiche provinciali</p>
<p>(D.O.P). Diversamente da quanto indicato al precedente undicesimo comma, lettera A), del</p>
<p>presente articolo, nelle graduatorie dei docenti soprannumerari su dotazioni organiche</p>
<p>provinciali (D.O.P) non saranno differenziati i docenti che sono entrati a far parte di tale</p>
<p>organico con decorrenza dal precedente primo settembre da quelli entrati a far parte del predetto</p>
<p>organico negli anni scolastici antecedenti; essi saranno infatti graduati unicamente sulla base dei</p>
<p>punteggi di cui al successivo capoverso.</p>
<p>15. A tal fine, l&#8217;ufficio territorialmente competente graduerà i docenti predetti in base al</p>
<p>punteggio loro attribuito dal dirigente scolastico dell&#8217;istituto in cui prestano servizio. Il dirigente</p>
<p>scolastico attribuirà il punteggio in base alla tabella A) di valutazione dei titoli per i</p>
<p>trasferimenti tenendo conto esclusivamente delle lettere A), B), A1), B2) del titolo I, delle</p>
<p>45</p>
<p>lettere B), C) del titolo II e del titolo III dell&#8217;ALLEGATO D. A parità di punteggio prevale la</p>
<p>maggiore età anagrafica.</p>
<p>16. Il dirigente scolastico invita, pertanto, gli interessati a compilare e presentare, entro 20</p>
<p>giorni successivi alla data fissata dall&#8217;ufficio territorialmente competente, l&#8217;apposita scheda</p>
<p>allegata all&#8217;O.M. sulla mobilità in cui gli stessi, oltre agli elementi analitici che concorrono alla</p>
<p>formazione del punteggio, dovranno dichiarare anche il comune (o, in caso di comuni</p>
<p>contenenti più distretti, il distretto) da cui intendono essere trasferiti d&#8217;ufficio nell&#8217;ipotesi in cui</p>
<p>si vengano a trovare in posizione di soprannumero alla fine del movimento a domanda.</p>
<p>17. Le voci che danno luogo al punteggio dovranno essere documentate in conformità a quanto</p>
<p>previsto nelle presenti disposizioni.</p>
<p>18. Coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento, possono produrre in fotocopia la</p>
<p>documentazione allegata a tale domanda. Il dirigente scolastico appone su ogni scheda i relativi</p>
<p>punteggi analitici con il totale e dichiara nell&#8217;apposita casella della scheda se l&#8217;interessato ha</p>
<p>prodotto o meno domanda di trasferimento. Invia, quindi, entro la data fissata dall&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente, tutte le schede ripartite per classi di concorso, con plico a parte,</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità del docente.</p>
<p>19. Per i docenti che non compilano la scheda, la stessa viene compilata d&#8217;ufficio dal dirigente</p>
<p>scolastico, attribuendo loro il punteggio in base alla documentazione esistente agli atti della</p>
<p>scuola.</p>
<p>20. L&#8217;ufficio territorialmente competente , formulate le graduatorie (1) per distinte classi di</p>
<p>concorso in base alle predette schede, le affigge all&#8217;albo nei 15 giorni successivi alla data di cui</p>
<p>al comma 16 con l&#8217;indicazione, accanto a ciascun nominativo, anche del comune o distretto</p>
<p>richiesto. Avverso la graduatoria gli interessati potranno produrre entro 10 giorni motivato</p>
<p>reclamo. L&#8217;ufficio territorialmente competente, esaminati i reclami, pubblicherà in via definitiva</p>
<p>la predetta graduatoria nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria</p>
<p>all&#8217;albo. Tale graduatoria sarà utilizzata per i trasferimenti d&#8217;ufficio dei docenti titolari sulle</p>
<p>dotazioni organiche provinciali in soprannumero che non hanno prodotto domanda di</p>
<p>trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti.</p>
<p>21. Sono considerati in soprannumero, distintamente per classi di concorso, i docenti titolari</p>
<p>sulle dotazioni organiche provinciali numericamente eccedenti il numero di posti di dotazione</p>
<p>organica provinciale determinati relativamente all&#8217;anno per il quale sono disposti i trasferimenti.</p>
<p>Ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, sono considerati in posizione di soprannumero i docenti che</p>
<p>nella suesposta graduatoria hanno totalizzato il minor punteggio.</p>
<p>22. Resta ferma la facoltà dei docenti di cui alla presente lettera B) di presentare domanda di</p>
<p>trasferimento o passaggio.</p>
<p><em>_________________</em></p>
<p><em>(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici</em></p>
<p><em>(servizio, famiglia e titoli).</em></p>
<p><em>(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella</em></p>
<p><em>scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici</em></p>
<p><em>precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il personale docente perdente posto</em></p>
<p><em>che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come</em></p>
<p><em>prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.</em></p>
<p>46</p>
<p>ART. 24 &#8211; TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI</p>
<p>I E II GRADO ED ARTISTICA</p>
<p>A) DOCENTI TITOLARI SULL&#8217; ORGANICO SEDE DEGLI ISTITUTI -</p>
<p>1. L&#8217;insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico</p>
<p>sulla base della graduatoria formulata dal capo d&#8217;istituto ai sensi del presente contratto, può</p>
<p>partecipare ai trasferimenti a domanda.</p>
<p>2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della</p>
<p>propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta</p>
<p>nell&#8217;apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare</p>
<p>comunque al movimento.</p>
<p>3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi</p>
<p>previsti per i movimenti a domanda.</p>
<p>4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti</p>
<p>domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel</p>
<p>modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità,</p>
<p>purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all&#8217;intero comune di</p>
<p>titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di</p>
<p>titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui</p>
<p>al TITOLO I, art. 7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti</p>
<p>nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d&#8217;ufficio senza</p>
<p>aver presentato alcuna domanda.</p>
<p>5. Ovviamente, qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell&#8217;istituto di titolarità</p>
<p>dell&#8217;interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento</p>
<p>condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più</p>
<p>soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente</p>
<p>scolastico.</p>
<p>6. In ogni caso non si procede al trasferimento d&#8217;ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia</p>
<p>stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.</p>
<p>7. Qualora il perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero</p>
<p>nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ambito del comune</p>
<p>di titolarità (1) su posto eventualmente disponibile.</p>
<p>8. Ove ciò non sia possibile il docente sarà trasferito d&#8217;ufficio, secondo l&#8217;ordine delle operazioni</p>
<p>di cui in allegato C al presente TITOLO II, sugli altri comuni della provincia seguendo l&#8217;ordine</p>
<p>indicato nell&#8217;apposita tabella di viciniorietà (all&#8217;uopo predisposta e pubblicizzata prima</p>
<p>dell&#8217;effettuazione dei movimenti).</p>
<p>9. Qualora, infine, nell&#8217;intera provincia non fosse disponibile alcun posto, il docente sarà</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio su un posto di D.O.P., anche in soprannumero.</p>
<p>10. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler</p>
<p>partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata</p>
<p>nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze</p>
<p>espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede,</p>
<p>senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda.</p>
<p>47</p>
<p>Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga</p>
<p>la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d&#8217;ufficio secondo le modalità</p>
<p>indicate nei precedenti commi.</p>
<p>11. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d&#8217;ufficio medesimo,</p>
<p>si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della</p>
<p>graduatoria ai sensi del presente contratto.</p>
<p>12. Nella scuola secondaria i trasferimenti d&#8217;ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti</p>
<p>su tutti i posti e le cattedre (comprese, nell&#8217;ambito della scuola secondaria di primo grado, le</p>
<p>cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d&#8217;insegnamento in classi a tempo</p>
<p>prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all&#8217; art. 278 del D.Lvo n. 297/94, per</p>
<p>l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta) e dotazioni organiche provinciali. I trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i</p>
<p>docenti titolari su classi di concorso, atteso che l&#8217;assegnazione &#8220;ex novo&#8221; su detti posti</p>
<p>presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell&#8217;identificazione del</p>
<p>comune da cui procedere per l&#8217;eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza</p>
<p>dei docenti titolari su posti di insegnamento per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta</p>
<p>attivati presso i centri territoriali viene considerato il comune di appartenenza della sede</p>
<p>amministrativa del centro territoriale di titolarità.</p>
<p>I trasferimenti d&#8217;ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:</p>
<p>1) in scuole del comune di titolarità (1);</p>
<p>2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;</p>
<p>3) sui posti di istruzione per l&#8217;età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi</p>
<p>siano sedi amministrative di centri territoriali, limitatamente alla scuola secondaria di I grado;</p>
<p>4) su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo contingente</p>
<p>assegnato;</p>
<p>Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per</p>
<p>ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l&#8217;assegnazione delle cattedre avviene nel seguente</p>
<p>ordine:</p>
<p>1).cattedre interne alla scuola</p>
<p>2) cattedre orario esterne stessa sede</p>
<p>3) cattedre orario esterne fuori sede</p>
<p>Il trasferimento d&#8217;ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella</p>
<p>scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti</p>
<p>disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.</p>
<p>In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il</p>
<p>docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:</p>
<p>1. sostegno per minorati psicofisici;</p>
<p>2. sostegno per minorati dell&#8217;udito;</p>
<p>3. sostegno per minorati della vista.</p>
<p>48</p>
<p>B) DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE</p>
<p>13. I docenti titolari su posto di dotazione organica provinciale che abbiano presentato domanda</p>
<p>di trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a</p>
<p>domanda contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede.</p>
<p>14. Dopo l&#8217;effettuazione dei trasferimenti a domanda nell&#8217;ambito della provincia, qualora</p>
<p>sussistano ancora posizioni di soprannumero sulle D.O.P., si procederà al trasferimento d&#8217;ufficio</p>
<p>degli insegnanti individuati come soprannumerari, prima di dare corso alle operazioni inerenti</p>
<p>alla terza fase dei movimenti.</p>
<p>15. In particolare il docente in soprannumero sulla D.O.P., sempre che non sia già stato</p>
<p>trasferito a domanda (2) verrà trasferito d&#8217;ufficio sulla corrispondente classe di concorso di</p>
<p>organico sede normale nel comune o nel distretto validamente indicati (3) dall&#8217;interessato e</p>
<p>riportati nella graduatoria redatta dall&#8217;ufficio territorialmente competente secondo le relative</p>
<p>disposizioni del presente contratto, ovvero, in mancanza di valida indicazione, nel comune</p>
<p>capoluogo della provincia di titolarità.</p>
<p>16. In mancanza di posti disponibili, il docente viene trasferito sulla corrispondente classe di</p>
<p>concorso su un Centro Territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni</p>
<p>in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.</p>
<p>17. Detti trasferimenti d&#8217;ufficio verranno disposti sulla base del punteggio attribuito agli</p>
<p>interessati nella graduatoria formulata dagli uffici scolastici provinciali ai sensi del presente</p>
<p>contratto. Ovviamente, ove non sia stato possibile, per carenza di posti di organico-sede, operare</p>
<p>il trasferimento d&#8217;ufficio, i predetti docenti eccedenti la dotazione organica provinciale</p>
<p>permangono nello status di docente soprannumerario rispetto alla complessiva dotazione</p>
<p>organica della provincia.</p>
<p>________________________</p>
<p><em>(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima in scuola</em></p>
<p><em>compresa nel distretto di titolarità quindi nei distretti viciniori compresi nello stesso comune di</em></p>
<p><em>titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l&#8217;effettuazione dei trasferimenti in sede.</em></p>
<p><em>Per i distretti anomali (comprendenti cioè una porzione di un comune e comuni limitrofi) il</em></p>
<p><em>trasferimento è disposto prima in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e</em></p>
<p><em>quindi nei distretti viciniori dello stesso comune di titolarità, sulla base delle disponibilità</em></p>
<p><em>risultanti dopo l&#8217;effettuazione dei trasferimenti in sede.</em></p>
<p><em>(2) Il perdente posto titolare di dotazione organica provinciale può presentare solo domanda di</em></p>
<p><em>trasferimento non condizionata. La condizione eventualmente apposta rende nulla l&#8217;intera</em></p>
<p><em>domanda di trasferimento.</em></p>
<p><em>(3)Qualora tale comune comprenda più distretti il trasferimento sarà disposto, sempre sulla</em></p>
<p><em>base della tabella di viciniorietà, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali</em></p>
<p><em>degli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado ed artistica. Nel caso in cui esso</em></p>
<p><em>comprenda una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto anomalo), il</em></p>
<p><em>trasferimento sarà disposto a partire dalla parte di distretto compresa nel grande comune.</em></p>
<p>49</p>
<p>CAPO IV &#8211; SEQUENZA DELLE OPERAZIONI</p>
<p>ART. 25 &#8211; FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI</p>
<p>1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:</p>
<p>I fase comunale dei trasferimenti;</p>
<p>II fase provinciale dei trasferimenti;</p>
<p>III fase della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.</p>
<p>Per i circoli didattici e/o istituti comprensivi che comprendono plessi di scuola primaria o scuole</p>
<p>dell&#8217;infanzia ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l&#8217;individuazione</p>
<p>delle fasi dei trasferimenti é rappresentato dal comune dove ha sede la direzione dell&#8217;istituto.</p>
<p>Per la scuola primaria il movimento tra plessi é consentito solo per i posti di organico delle</p>
<p>scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella scuola dell&#8217;infanzia il</p>
<p>movimento tra le scuole é consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle</p>
<p>scuole attivate presso strutture ospedaliere.</p>
<p>- I fase : trasferimenti dei docenti richiedenti l&#8217;assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o</p>
<p>circolo o plesso o istituto nell&#8217;ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il</p>
<p>personale titolare in altro comune trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio per soppressione di posto,</p>
<p>che chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarità;</p>
<p>nonché il personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I), dell&#8217;art.7 -</p>
<p>TITOLO I. Analogamente, i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi</p>
<p>comuni partecipano a domanda a tale fase per il rientro nel quinquennio nel comune di</p>
<p>precedente titolarità, a decorrere dall&#8217;anno scolastico successivo a quello dell&#8217;entrata in vigore</p>
<p>della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.</p>
<p>- II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l&#8217;assegnazione a comuni diversi da quello di</p>
<p>titolarità ovvero a posti delle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e viceversa, nell&#8217;ambito</p>
<p>della stessa provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell&#8217;ambito</p>
<p>della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i docenti che transitano da posti di</p>
<p>sostegno della scuola dell&#8217;infanzia, primaria e secondaria di I grado e dai posti D.O.S. della</p>
<p>scuola secondaria a posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.</p>
<p>- III fase: passaggi dei docenti richiedenti l&#8217;assegnazione a cattedre o posti della propria</p>
<p>provincia di titolarità, ivi compresi i posti della D.O.P. &#8211; con l&#8217;esclusione della scuola primaria e</p>
<p>dell&#8217;infanzia; trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.</p>
<p>L&#8217;ordine delle operazioni derivante dall&#8217;applicazione del sistema delle precedenze alle predette</p>
<p>fasi dei movimenti è riportato in allegato C al presente TITOLO III.</p>
<p>50</p>
<p>CAPO V &#8211; POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO</p>
<p>DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE</p>
<p>ART. 26 &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p>1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere</p>
<p>assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.</p>
<p>2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento</p>
<p>a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d&#8217;ufficio ai soli</p>
<p>docenti titolari su tali tipi posto.</p>
<p>3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno</p>
<p>comporta la permanenza per almeno un quinquennio. Tale obbligo non si applica nei confronti</p>
<p>dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o</p>
<p>cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale</p>
<p>personale conserva titolo alle precedenze di cui all&#8217;art. 7 punti II) e IV) del presente contratto.</p>
<p>Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole é</p>
<p>considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale</p>
<p>disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato,</p>
<p>alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente</p>
<p>comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel senso della</p>
<p>intercambiabilità nell&#8217;ambito delle tre tipologie di servizio descritte.</p>
<p>4. Ai fini del computo del quinquennio (che include l&#8217;eventuale anno di decorrenza giuridica</p>
<p>derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n.</p>
<p>333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), é calcolato l&#8217;anno scolastico in corso.</p>
<p>5. L&#8217;insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che</p>
<p>non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la</p>
<p>medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad</p>
<p>indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di</p>
<p>specializzazione.</p>
<p>6. L&#8217;insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che</p>
<p>ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni</p>
<p>quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere</p>
<p>ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.</p>
<p>7. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono</p>
<p>partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e</p>
<p>grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l&#8217;obbligo</p>
<p>di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato</p>
<p>il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti</p>
<p>di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.</p>
<p>8. Gli insegnanti delle scuole dell&#8217;infanzia e primarie, in attesa di sede definitiva, immessi in</p>
<p>ruolo per l&#8217;insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico</p>
<p>differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente</p>
<p>a quello per il quale é stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di</p>
<p>sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.</p>
<p>51</p>
<p>9. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado, in attesa di sede definitiva, possono</p>
<p>indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo é stata</p>
<p>disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del</p>
<p>prescritto titolo di specializzazione.</p>
<p>_________________________________</p>
<p><em>(1) La richiesta per tali sedi deve essere espressa puntualmente tra le preferenze del modulo</em></p>
<p><em>domanda.</em></p>
<p>52</p>
<p>ART. 27 &#8211; INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO &#8211; SCUOLA</p>
<p>DELL&#8217;INFANZIA</p>
<p>1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell&#8217;udito,</p>
<p>salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, é richiesto il relativo titolo conseguito al</p>
<p>termine del corso previsto dall&#8217; art. 325, del D.L.vo n. 297/94. (1)</p>
<p>2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti é necessario il titolo di specializzazione per</p>
<p>minorati della vista conseguito presso l&#8217;istituto statale &#8220;Romagnoli&#8221; o in altri istituti autorizzati</p>
<p>dal ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di</p>
<p>specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti</p>
<p>riconosciuti dal ministero.</p>
<p>3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al</p>
<p>termine di corsi istituiti ai sensi dell&#8217;art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di</p>
<p>abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il</p>
<p>metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico</p>
<p>secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato</p>
<p>corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell&#8217; art. 279, del D.L.vo n. 297/94.</p>
<p>4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi</p>
<p>ed ambliopi), per minorati dell&#8217;udito (sordomuti e sordastri) é richiesto: il titolo di</p>
<p>specializzazione per l&#8217;insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e</p>
<p>dell&#8217;udito conseguito al termine del corso previsto dall&#8217;art. 325 del D.Lvo n. 297/94 (1) ovvero</p>
<p>il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione</p>
<p>primaria.</p>
<p>5. L&#8217;interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a</p>
<p>livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di</p>
<p>sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, comune, speciale e di sostegno,</p>
<p>graduando l&#8217;ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando &#8211; nell&#8217;ordine</p>
<p>prescelto &#8211; le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).</p>
<p>6. Qualora l&#8217;aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il</p>
<p>trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.</p>
<p>7. Ove invece l&#8217;aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con</p>
<p>le seguenti modalità:</p>
<p>a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie</p>
<p>tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l&#8217;ordine espresso dal docente;</p>
<p>b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima</p>
<p>tipologia di posto prescelta dall&#8217;aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella</p>
<p>singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono</p>
<p>esaminate le altre tipologie di posto, secondo l&#8217;ordine indicato dall&#8217;aspirante nelle predette</p>
<p>caselle del modulo domanda allegato all&#8217; O.M. sulla mobilità.</p>
<p>8. Nell&#8217;ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell&#8217;ordine espresso nel</p>
<p>modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in</p>
<p>cui l&#8217;interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di</p>
<p>specializzazione. Il trasferimento d&#8217;ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà</p>
<p>disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell&#8217;istituto di titolarità, poi</p>
<p>negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le</p>
<p>apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, l&#8217;eventuale</p>
<p>53</p>
<p>assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del</p>
<p>relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il</p>
<p>seguente ordine :</p>
<p>- sostegno per minorati psicofisici;</p>
<p>- sostegno per minorati dell&#8217;udito;</p>
<p>- sostegno per minorati della vista.</p>
<p>___________________</p>
<p><em>(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli</em></p>
<p><em>insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per</em></p>
<p><em>precedente movimento.</em></p>
<p><em>(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine</em></p>
<p><em>preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella &#8216;2&#8242; senza aver</em></p>
<p><em>contrassegnato la casella &#8216;1&#8242;, etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima</em></p>
<p><em>tipologia di posto di attuale titolarità.</em></p>
<p>54</p>
<p>ART. 28 &#8211; INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO &#8211; SCUOLA PRIMARIA</p>
<p>1. L&#8217;impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o classi differenziali o in classi</p>
<p>con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che</p>
<p>vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.</p>
<p>2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l&#8217;insegnamento nelle scuole primarie</p>
<p>carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di</p>
<p>trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che,</p>
<p>alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da</p>
<p>almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con</p>
<p>legge 3/4/1958, n. 585.</p>
<p>3. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai</p>
<p>ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi), individuati come</p>
<p>perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali</p>
<p>posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune,</p>
<p>nel caso in cui abbiano già soddisfatto l&#8217;impegno quinquennale.</p>
<p>4. Per l&#8217;accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno</p>
<p>é richiesto:</p>
<p>- scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali, titolo di</p>
<p>specializzazione per l&#8217;insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso</p>
<p>previsto dall&#8217; art. 325, del D.l.vo n.297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello</p>
<p>specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;</p>
<p>- scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, titolo di specializzazione per</p>
<p>l&#8217;insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall&#8217; art. 325, del</p>
<p>D.l.vo n.297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in</p>
<p>scienze della formazione primaria;</p>
<p>- scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell&#8217;udito, titolo di specializzazione per</p>
<p>l&#8217;insegnamento ai minorati dell&#8217;udito conseguito al termine del corso previsto dall&#8217;art.325, del</p>
<p>D.l.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in</p>
<p>scienze della formazione primaria;</p>
<p>- classi differenziali presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione</p>
<p>per l&#8217;insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall&#8217; art. 8,</p>
<p>del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di</p>
<p>specializzazione autorizzati dal Ministero della P.I. d&#8217;intesa con quello di Grazia e Giustizia (1);</p>
<p>- scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell&#8217;</p>
<p>art. 365, del D.l.vo n. 297/94.</p>
<p>5. Ai sensi dell&#8217; art. 127 &#8211; 2 comma &#8211; D.L.vo n. 297/94, i posti di sostegno sono istituiti con</p>
<p>riferimento al circolo per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il</p>
<p>funzionamento, possono essere attivati anche in più plessi o, comunque, in un plesso diverso da</p>
<p>quello sede del circolo. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per il</p>
<p>titolare l&#8217;obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la relativa attività si svolge.</p>
<p>6. L&#8217;insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a</p>
<p>livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell&#8217;organico e</p>
<p>di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto dell&#8217;organico, speciale e di</p>
<p>sostegno, graduando l&#8217;ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando -</p>
<p>nell&#8217;ordine prescelto &#8211; le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).</p>
<p>7. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta</p>
<p>di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.</p>
<p>55</p>
<p>8. Ove invece l&#8217;aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con</p>
<p>le seguenti modalità:</p>
<p>a) in caso di preferenza puntuale (3) vengono progressivamente esaminate le varie</p>
<p>tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l&#8217;ordine espresso dal docente nella apposita</p>
<p>sezione del modulo domanda;</p>
<p>b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima</p>
<p>tipologia di posto prescelta dall&#8217;aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella</p>
<p>singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno</p>
<p>esaminate le altre tipologie di posto, secondo l&#8217;ordine indicato dall&#8217;aspirante stesso nella</p>
<p>suddetta sezione del modulo domanda.</p>
<p>9. Nell&#8217;ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell&#8217;ordine espresso nel</p>
<p>modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in</p>
<p>cui l&#8217;interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di</p>
<p>specializzazione. Il trasferimento d&#8217;ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà</p>
<p>disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell&#8217;istituto di titolarità, poi</p>
<p>negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le</p>
<p>apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, l&#8217;eventuale</p>
<p>assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del</p>
<p>relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il</p>
<p>seguente ordine:</p>
<p>- sostegno per minorati psicofisici;</p>
<p>- sostegno per minorati dell&#8217;udito;</p>
<p>- sostegno per minorati della vista.</p>
<p><em>__________________</em></p>
<p><em>(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli</em></p>
<p><em>insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per</em></p>
<p><em>precedente movimento.</em></p>
<p><em>(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine</em></p>
<p><em>preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella &#8216;2&#8242; senza aver</em></p>
<p><em>contrassegnato la casella &#8216;1&#8242;, etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima</em></p>
<p><em>tipologia di posto di attuale titolarità.</em></p>
<p><em>(3) Si ricorda che la preferenza dei posti di sostegno va espressa mediante la trascrizione del</em></p>
<p><em>codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo o dell&#8217;istituto</em></p>
<p><em>comprensivo.</em></p>
<p>56</p>
<p>ART. 29 &#8211; SOSTEGNO &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</p>
<p>1. I posti di sostegno possono essere assegnati nell&#8217;ambito delle tre tipologie solo ai docenti in</p>
<p>possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente</p>
<p>all&#8217;istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l&#8217;ordine espresso</p>
<p>dall&#8217;aspirante. Ove l&#8217;interessato abbia validamente indicato, nell&#8217;apposita sezione del modulo</p>
<p>domanda, il possesso di più titoli validi per l&#8217;accesso a diverse tipologie di sostegno, ciascuna</p>
<p>preferenza verrà esaminata, nell&#8217;ordine espresso dal docente, per tutte le tipologie di sostegno</p>
<p>richiedibili. Per ciascuna preferenza le tipologie di sostegno verranno esaminate graduando</p>
<p>l&#8217;ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando nell&#8217;ordine prescelto le</p>
<p>apposite caselle numerate del modulo domanda.</p>
<p>Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui</p>
<p>l&#8217;interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di</p>
<p>specializzazione.</p>
<p>2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 27 e 28 per gli insegnanti di scuola</p>
<p>dell&#8217;infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di</p>
<p>sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari</p>
<p>di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l&#8217;accesso ai posti di sostegno, potranno</p>
<p>chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno</p>
<p>sia su classi di concorso.</p>
<p>Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel</p>
<p>modulo domanda l&#8217;ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le</p>
<p>apposite caselle numerate. Nell&#8217;ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia</p>
<p>puntuale che sintetica) del modulo domanda.</p>
<p>3. Non é prevista la fase di compensazione nell&#8217;ambito delle tre tipologie di sostegno.</p>
<p>57</p>
<p>ART. 30 &#8211; SOSTEGNO &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO</p>
<p>1. E&#8217; costituito, per l&#8217;istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale di posti di</p>
<p>sostegno per l&#8217;integrazione scolastica di studenti portatori di handicap, in conformità a quanto</p>
<p>prescritto dall&#8217;art. 13, della legge n.104/92.</p>
<p>Il predetto contingente é ripartito in quattro aree disciplinari:</p>
<p>- scientifica-fisica-naturalistica;</p>
<p>- umanistica-linguistica-musicale;</p>
<p>- tecnico-professionale-artistica;</p>
<p>- psicomotoria;</p>
<p>ognuna delle quali raggruppa le varie classi di concorso ad essa attinenti come descritta</p>
<p>nell&#8217;elenco allegato alla specifica O.M. I posti del predetto contingente sono richiedibili per</p>
<p>trasferimento e per passaggio dai docenti forniti del prescritto titolo di specializzazione.</p>
<p>2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo</p>
<p>di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare</p>
<p>al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza</p>
<p>per tale dotazione nell&#8217;apposita sezione del modulo domanda, con l&#8217;indicazione del codice</p>
<p>meccanografico riportato nel B.U. dell&#8217;anagrafe delle scuole ed istituti dell&#8217;istruzione secondaria</p>
<p>di II grado.</p>
<p>3. Il movimento è disposto su posti del contingente provinciale di sostegno corrispondenti</p>
<p>all&#8217;area disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di</p>
<p>trasferimento, ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di</p>
<p>passaggio.</p>
<p>4. I docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all&#8217;obbligatoria</p>
<p>permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il</p>
<p>passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l&#8217;obbligo di</p>
<p>permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati. Ai fini del computo del</p>
<p>quinquennio é calcolato l&#8217;anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce,</p>
<p>comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell&#8217;ambito del sostegno agli alunni handicappati.</p>
<p>In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il</p>
<p>trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia</p>
<p>nell&#8217;ambito della stessa area disciplinare, sia da un&#8217;area all&#8217;altra del sostegno. Gli insegnanti di</p>
<p>sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di</p>
<p>partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo</p>
<p>comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo</p>
<p>quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la</p>
<p>classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di</p>
<p>concorso o per altro ruolo.</p>
<p>5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno sia</p>
<p>nell&#8217;ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili</p>
<p>ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.</p>
<p>58</p>
<p>ART. 31 &#8211; SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE</p>
<p>In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le</p>
<p>strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque</p>
<p>maturato almeno tre anni di esperienza nei predetti corsi, é prevista una priorità per la mobilità</p>
<p>territoriale nella prima, e seconda e terza fase. A tal fine, nell&#8217;articolo 14, comma 1, del presente</p>
<p>contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.</p>
<p>59</p>
<p>ART. 32 &#8211; SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI</p>
<p>1. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, é prevista una priorità per la</p>
<p>mobilità territoriale della seconda fase, ai fini dell&#8217;accesso ai corsi per l&#8217;istruzione e la</p>
<p>formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i centri territoriali ed ai corsi serali, a favore del</p>
<p>personale che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei</p>
<p>corsi per lavoratori, nei corsi per l&#8217;educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.</p>
<p>60</p>
<p>CAPO VI &#8211; DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRIMARIA</p>
<p>ART. 33 &#8211; PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA PRIMARIA</p>
<p>1. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali</p>
<p>(istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5</p>
<p>anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere,</p>
<p>secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali</p>
<p>del personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio</p>
<p>nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo.</p>
<p>Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che</p>
<p>sono disciplinati con le presenti disposizioni.</p>
<p>2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non é richiesto il periodo minimo di servizio di cui al</p>
<p>comma 1.</p>
<p>3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda &#8211; redatta in</p>
<p>conformità all&#8217;apposito modello &#8211; all&#8217;ufficio territorialmente competente della provincia di</p>
<p>titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.</p>
<p>4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo e per una</p>
<p>sola provincia.</p>
<p>5. L&#8217;elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio é pubblicato all&#8217;albo</p>
<p>dell&#8217;ufficio territorialmente competente alla data prevista dall&#8217;O.M. sulla mobilità del personale</p>
<p>della scuola.</p>
<p>Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l&#8217;insegnamento nelle scuole primarie carcerarie,</p>
<p>istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo normale possono</p>
<p>produrre domanda di trasferimento, anche in provincia diversa, a condizione che risultino iscritti</p>
<p>nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, ivi compreso l&#8217;anno scolastico in corso.</p>
<p>6. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario é disposto secondo le modalità del</p>
<p>presente articolo in quanto compatibili.</p>
<p>7. Tale passaggio &#8211; disposto manualmente dagli uffici scolastici provinciali competenti &#8211; deve</p>
<p>essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell&#8217;ambito del ruolo carcerario.</p>
<p>8. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, devono produrre</p>
<p>apposita domanda all&#8217;ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la</p>
<p>presentazione della domanda di trasferimento.</p>
<p>61</p>
<p>CAPO VII &#8211; DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA</p>
<p>ART. 34 &#8211; AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO</p>
<p>1. A seguito del D.M. N. 354 del 10.8.1998, integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998, relativo alla</p>
<p>costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità</p>
<p>professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze</p>
<p>tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti in possesso di</p>
<p>abilitazione per una delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono</p>
<p>partecipare alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo</p>
<p>ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.</p>
<p>2. In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, per le classi di concorso</p>
<p>appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:</p>
<p>Ambito 1</p>
<p>25/A Disegno e storia dell&#8217;arte;</p>
<p>28/A Educazione artistica .</p>
<p>Ambito 2</p>
<p>29/A Educazione fisica II grado;</p>
<p>30/A Educazione fisica I grado.</p>
<p>Ambito 3</p>
<p>31/A Educazione musicale II grado;</p>
<p>32/A Educazione musicale I grado.</p>
<p>Ambito 4</p>
<p>43/A Ital., storia, educ. civica nella media;</p>
<p>50/A Materie letterarie negli istituti II grado.</p>
<p>Ambito 5</p>
<p>45/A Lingua straniera;</p>
<p>46/A Lingue e civiltà straniere.</p>
<p>Ambito 8:</p>
<p>per i docenti in possesso dell&#8217;abilitazione per la classe di concorso 49/A é previsto il passaggio</p>
<p>alle classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30</p>
<p>gennaio 1998, n. 39, il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.</p>
<p>In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza</p>
<p>per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione</p>
<p>professionale. Fino all&#8217;espletamento dei suddetti corsi di riconversione nell&#8217;ambito provinciale</p>
<p>conservano validità, ai soli fini dei passaggi di cattedra, i titoli di studio che danno accesso alle</p>
<p>classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti della tabella C:</p>
<p>Ambito 10</p>
<p>4/C esercitazioni aeronautiche;</p>
<p>8/C esercitazioni di circolazione aerea.</p>
<p>Ambito 11</p>
<p>6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni;</p>
<p>12/C esercitazioni di modellismo;</p>
<p>16/C esercitazioni di tecnologia ceramica;</p>
<p>62</p>
<p>34/C laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica;</p>
<p>40/C laboratorio per le industrie ceramiche.</p>
<p>Ambito 12</p>
<p>5/C esercitazioni agrarie;</p>
<p>14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole.</p>
<p>Ambito 13</p>
<p>7/C esercitazioni di abbigliamento e moda;</p>
<p>10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti;</p>
<p>22/C laboratori di tecnologie tessili e dell&#8217;abbigl..</p>
<p>Ambito 14</p>
<p>17/C eserc. di teoria della nave e costr. Nav.;</p>
<p>23/C lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. Aeron..</p>
<p>Ambito 15</p>
<p>24/C lab. di chimica e chimica industr.;</p>
<p>35/C lab. di tecnica microbiologica.</p>
<p>Ambito 16</p>
<p>26/C lab. di elettronica;</p>
<p>27/C lab. di elettrotecnica.</p>
<p>Ambito 17</p>
<p>28/C lab. di fisica atomica e nucl.;</p>
<p>29/C lab. di fisica e fisica appl..</p>
<p>Ambito 18</p>
<p>30/C lab. di informatica gestionale;</p>
<p>31/C lab. di informatica industriale.</p>
<p>Ambito 19</p>
<p>41/C lab. tecnol. per il marmo, reparti di arch.;</p>
<p>42/C lab. tecnol. per il marmo, rep. scult. smodellat..</p>
<p>Ambito 20</p>
<p>50/C tecnica dei servizi, eserc. pratiche di cucina;</p>
<p>51/C tecnica dei servizi, eserc. prat. di sala e bar;</p>
<p>52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.</p>
<p>Ambito 6:</p>
<p>per i docenti titolari della classe di concorso 75/A &#8220;Datt., stenogr., tratt. testi e dati&#8221; è previsto il</p>
<p>passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A &#8220;Trattamento testi&#8221;. I docenti inseriti nelle</p>
<p>graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla 76/A</p>
<p>possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell&#8217;istituto di precedente titolarità del</p>
<p>titolare della classe 76/A che ha perso posto nel quinquennio precedente.</p>
<p>63</p>
<p>ART. 35 &#8211; PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</p>
<p>1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti</p>
<p>appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari</p>
<p>finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio,</p>
<p>dell&#8217;abilitazione e dell&#8217;anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.</p>
<p>2. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I</p>
<p>grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell&#8217;art. 325, del D.L.vo n.</p>
<p>297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità.</p>
<p>3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi</p>
<p>particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come</p>
<p>perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali</p>
<p>possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra,</p>
<p>nel caso in cui abbiano già soddisfatto l&#8217;impegno quinquennale.</p>
<p>64</p>
<p>ART. 36 &#8211; PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI NELLA SCUOLA</p>
<p>SECONDARIA DI II GRADO</p>
<p>1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il passaggio di</p>
<p>cattedra può essere chiesto, tenuto conto della nuova configurazione delle classi di concorso</p>
<p>introdotta dal D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche, nell&#8217;ambito del ruolo dei docenti</p>
<p>laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica per qualunque classe di</p>
<p>concorso purché l&#8217;aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove richiesta.</p>
<p>Nell&#8217;ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e</p>
<p>artistica, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla</p>
<p>base di quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 34. Il passaggio di cattedra per le classi di</p>
<p>concorso comprese nella tabella D (insegnamenti d&#8217;arte applicata) allegata al D.M. 334/94 (e</p>
<p>successive modifiche) può essere richiesto a condizione che l&#8217;aspirante sia in possesso di uno</p>
<p>dei seguenti requisiti:</p>
<p>- inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli a posti di</p>
<p>insegnante di arte applicata negli istituti d&#8217;arte;</p>
<p>- frequenza di corso di riconversione di cui all&#8217;art. 1 lettera A del D.M. 231/94 conseguente</p>
<p>all&#8217;utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per</p>
<p>passaggio.</p>
<p>2. E&#8217; consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il</p>
<p>passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti é prescritto il possesso anche della</p>
<p>specializzazione conseguita a norma dell&#8217;art.325, del D.L.vo n. 297/94, congiunta</p>
<p>all&#8217;accertamento dei titoli professionali per la classe di concorso cl 73/A &#8211; vita di relazione.</p>
<p>3. E&#8217; consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di</p>
<p>II grado e artistica a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti di cui</p>
<p>alla legge 30/7/1973, n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione</p>
<p>secondaria di II grado per sordomuti é prescritto il possesso anche della specializzazione di cui</p>
<p>al citato art. 325, del D.l.vo n. 297/94.</p>
<p>4. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli</p>
<p>istituti normali é prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo.</p>
<p>5. Tenuto conto che i movimenti relativi agli istituti aventi particolari finalità sono gestiti con</p>
<p>procedure non automatizzate, le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a</p>
<p>istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente della provincia richiesta.</p>
<p>6. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a</p>
<p>istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente della provincia dove l&#8217;aspirante al passaggio é titolare nel</p>
<p>corrente anno scolastico.</p>
<p>65</p>
<p>ART. 37 &#8211; PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNAMENTI DI ARTE</p>
<p>APPLICATA</p>
<p>Il passaggio di ruolo per classi di concorso comprese nella tabella D allegata al D.M. 334/94 e</p>
<p>successive modifiche é condizionato al possesso di uno dei requisiti indicati nell&#8217;art. 36, comma</p>
<p>1, del presente contratto per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.</p>
<p>66</p>
<p>CAPO VIII &#8211; DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA</p>
<p>ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA</p>
<p>1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n.</p>
<p>186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda, secondo quanto previsto dal</p>
<p>presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza</p>
<p>ubicata nella stessa regione di titolarità che per acquisire la titolarità in diversa regione e</p>
<p>conseguente assegnazione al contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in entrambe le</p>
<p>ipotesi, la collocazione dell&#8217;insegnante nel settore formativo di appartenenza.</p>
<p>2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla</p>
<p>mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell&#8217;ambito</p>
<p>dell&#8217;insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra</p>
<p>diocesi, anche ubicata in regione diversa.</p>
<p>3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai</p>
<p>commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato</p>
<p>dall&#8217;ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.</p>
<p>4. Ferma restando l&#8217;assegnazione all&#8217;istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione</p>
<p>cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:</p>
<p>I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione</p>
<p>cattolica della medesima diocesi,</p>
<p>II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,</p>
<p>III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione</p>
<p>cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,</p>
<p>IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,</p>
<p>V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione</p>
<p>cattolica in diocesi di altra regione.</p>
<p>All&#8217;interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di</p>
<p>religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle</p>
<p>utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.</p>
<p>5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti</p>
<p>d&#8217;organico così come definiti dall&#8217;art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186 , tenuto conto dei</p>
<p>posti effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell&#8217;anno di riferimento e fatto salvo</p>
<p>l&#8217;accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione</p>
<p>delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come</p>
<p>per il restante personale docente di cui al presente contratto.</p>
<p>6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere riconosciute per quanto compatibili le</p>
<p>precedenze previste dall&#8217;art. 7 del presente contratto.</p>
<p>Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle</p>
<p>tabelle di valutazione allegate al presente contratto.</p>
<p>67</p>
<p>TITOLO III &#8211; SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO</p>
<p>ART. 38 &#8211; DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p>
<p>1. Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente si</p>
<p>applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.</p>
<p>2. Il trasferimento del personale educativo sia maschile che femminile viene effettuato,</p>
<p>indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a quanto previsto nell&#8217;art. 4 ter</p>
<p>della legge n. 333 del 20 agosto 2001. E&#8217; richiesto il possesso della specializzazione ove</p>
<p>prescritta.</p>
<p>3. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in</p>
<p>base ai criteri previsti negli articoli 3 e 37 del presente contratto.</p>
<p>68</p>
<p>ART. 39 &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i</p>
<p>convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell&#8217;art. 4</p>
<p>ter, della legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre</p>
<p>province oltre a quella di titolarità.</p>
<p>2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più</p>
<p>di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le</p>
<p>province richieste secondo le modalità stabilite dall&#8217;O.M.(Allegato A). Della domanda</p>
<p>riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di</p>
<p>trasferimento ad altra provincia.</p>
<p>3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da</p>
<p>quella di titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l&#8217;ordine di</p>
<p>priorità in cui si desidera il movimento.</p>
<p>4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono</p>
<p>partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.</p>
<p>5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d&#8217;ufficio per incompatibilità ai</p>
<p>sensi dell&#8217;art. 467, del D.Lvo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di</p>
<p>incompatibilità che ha dato luogo all&#8217;applicazione dell&#8217;art.468, del D.Lvo n.297/94. L&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo</p>
<p>conto del parere espresso circa l&#8217;incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio</p>
<p>scolastico provinciale a norma dell&#8217;art.469, del D.Lvo n. 297/94.</p>
<p>69</p>
<p>ART. 40 &#8211; INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO</p>
<p>1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell&#8217;istituto la necessità di</p>
<p>procedere alla soppressione di posto in organico, l&#8217;ufficio territorialmente competente</p>
<p>predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata</p>
<p>comunicazione ai dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli</p>
<p>istitutori titolari nell&#8217;istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all&#8217;albo della</p>
<p>direzione.</p>
<p>2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procede alla individuazione di</p>
<p>eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di un&#8217; unica graduatoria.</p>
<p>3. L&#8217;individuazione degli educatori soprannumerari è effettuata attraverso la graduatoria unica</p>
<p>del personale educativo come previsto dalla legge n. 333/01.</p>
<p>E&#8217; fatta salva la quota parte di educatori dello stesso sesso dei convittori utile a garantire le</p>
<p>attività convittuali scorrendo la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria,</p>
<p>qualora, in applicazione del contratto di scuola, il Dirigente Scolastico ne individui la necessità.</p>
<p>4. Il dirigente scolastico competente, provvede &#8211; entro 10 giorni dalla data di pubblicazione</p>
<p>della tabella organica &#8211; alla formazione e pubblicazione all&#8217;albo della direzione delle graduatorie</p>
<p>relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di</p>
<p>identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella</p>
<p>di valutazione per i trasferimenti d&#8217;ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato</p>
<p>dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle</p>
<p>disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art.</p>
<p>15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il capo d&#8217;istituto formula le predette graduatorie tenendo</p>
<p>presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine</p>
<p>previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell&#8217;esclusione dalla</p>
<p>graduatoria d&#8217;istituto per l&#8217;identificazione dei perdenti posto da trasferire d&#8217;ufficio dei soggetti</p>
<p>beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell&#8217;art. 7 &#8211; sistema delle</p>
<p>precedenze &#8211; del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le</p>
<p>situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di</p>
<p>trasferimento previsti dall&#8217;O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l&#8217;interessato</p>
<p>non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione</p>
<p>della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d&#8217;ufficio all&#8217;attribuzione del</p>
<p>punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è</p>
<p>determinata in base alla maggiore età anagrafica.</p>
<p>5. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori interessati possono presentare, entro 10 giorni</p>
<p>dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al dirigente scolastico.</p>
<p>6. Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente scolastico entro 15 giorni provvede alle rettifiche</p>
<p>delle graduatorie. Queste ultime, così definite, devono essere immediatamente comunicate</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente con le deduzioni in ordine ai reclami.</p>
<p>7. Gli istitutori individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l&#8217;inclusione</p>
<p>nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini</p>
<p>per la presentazione &#8211; entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all&#8217;albo delle graduatorie &#8211; del</p>
<p>modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi</p>
<p>precedenti. Nel caso in cui l&#8217;istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di</p>
<p>trasferimento, l&#8217;eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce</p>
<p>integralmente quella precedente.</p>
<p>70</p>
<p>ART.41 &#8211; DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E</p>
<p>PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE</p>
<p>1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle</p>
<p>dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici provinciali. I posti di cui al presente</p>
<p>comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all&#8217;organico di diritto stabilito l&#8217;a.s.</p>
<p>dal quale decorrono i movimenti medesimi.</p>
<p>Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle</p>
<p>vacanze determinate si a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni,</p>
<p>collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini</p>
<p>fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.</p>
<p>2. Gli uffici scolastici provinciali comunicano, entro la data prevista nell&#8217;O.M., di tali</p>
<p>disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici provinciali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta</p>
<p>e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre province,</p>
<p>ne cura l&#8217;immediata pubblicazione all&#8217;albo, unitamente a quelli relativi alla propria.</p>
<p>3. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al</p>
<p>ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale</p>
<p>educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di</p>
<p>assegnazione definitiva di sede a decorrere dall&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico successivo e pertanto</p>
<p>potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno</p>
<p>scolastico, fatto salvo quanto previsto nell&#8217;articolo 5 comma 3, relativamente al rientro nel ruolo</p>
<p>di provenienza.</p>
<p>4. La graduatoria, distinta per le tre fasi della mobilità territoriale, degli istitutori interessati al</p>
<p>movimento è pubblicata all&#8217;albo dell&#8217;ufficio territorialmente competente in data stabilita con</p>
<p>apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno</p>
<p>la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali</p>
<p>rettifiche.</p>
<p>71</p>
<p>ART. 42 &#8211; PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI</p>
<p>1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo</p>
<p>servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall&#8217;art.</p>
<p>12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo.</p>
<p>Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori</p>
<p>appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di</p>
<p>specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai</p>
<p>ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.</p>
<p>2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al</p>
<p>comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.</p>
<p>3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda &#8211; redatta in</p>
<p>conformità all&#8217;apposito modello allegato all&#8217;O.M. sulla mobilità (allegato B) &#8211; per il tramite</p>
<p>della istituzione di titolarità all&#8217;ufficio scolastico provinciale della provincia per cui si chiede il</p>
<p>movimento (ed anche a quella di titolarità laddove venga richiesto movimento per provincia</p>
<p>diversa) nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.</p>
<p>4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per non più di tre province.</p>
<p>5. L&#8217;elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all&#8217;albo</p>
<p>dell&#8217;ufficio territorialmente competente alla data prevista dall&#8217;O.M..</p>
<p>72</p>
<p>ART. 43 &#8211; MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI</p>
<p>PASSAGGIO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO</p>
<p>1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo (ordinario o</p>
<p>speciale)e per non più di tre province.</p>
<p>2. La domanda, redatta in conformità dell&#8217;apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni</p>
<p>ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente</p>
<p>art. 39 e dall&#8217;apposita O.M. sulla mobilità.</p>
<p>3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi</p>
<p>non vengono prese in considerazione.</p>
<p>4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute</p>
<p>nell&#8217;apposita O.M. sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute</p>
<p>nell&#8217;O.M. per quanto attiene alla documentazione delle domande.</p>
<p>73</p>
<p>TITOLO IV &#8211; SEZIONE PERSONALE A.T.A.</p>
<p>ART. 44 &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente accordo, si applicano al</p>
<p>personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo</p>
<p>indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.</p>
<p>2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con</p>
<p>rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di</p>
<p>titolarità, ivi compreso il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell&#8217;articolo 59 del</p>
<p>CCNL 29 novembre 2007. Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso</p>
<p>delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della</p>
<p>provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d&#8217;ufficio con punti zero. Resta salva la</p>
<p>possibilità di presentare domanda per altra provincia.</p>
<p>Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a sede</p>
<p>definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III</p>
<p>fase &#8211; ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine,</p>
<p>seguendo l&#8217;ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun</p>
<p>aspirante verrà assegnata d&#8217;ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale &#8211; per una</p>
<p>delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal</p>
<p>comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un</p>
<p>grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso,</p>
<p>invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un</p>
<p>Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia</p>
<p>si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora il</p>
<p>personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità verrà assegnato sui Centri</p>
<p>Territoriali della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi</p>
<p>amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida</p>
<p>espressa.</p>
<p>3. Il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già assunto dagli Enti</p>
<p>Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, può a domanda, essere trasferito per l&#8217;a.s.</p>
<p>2009/10 su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo, purchè vi sia la relativa</p>
<p>disponibilità di posto.</p>
<p>4. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che</p>
<p>non siano in possesso del titolo di studio previsto per un&#8217;area professionale continuano a</p>
<p>permanere nell&#8217;istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione</p>
<p>attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall&#8217;art.48 del C.C.N.L. 24.7.2003 e</p>
<p>dell&#8217;art. 50 del presente contratto.</p>
<p>74</p>
<p>CAPO I &#8211; DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E</p>
<p>PASSAGGI</p>
<p>ART. 45 &#8211; POSTI DISPONIBILI</p>
<p>1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili tutti i posti previsti dall&#8217;organico di diritto dell&#8217;anno</p>
<p>scolastico 2009/10 secondo le fattispecie di seguito elencate:</p>
<p>a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, che</p>
<p>devono essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall&#8217;O.M. sui</p>
<p>trasferimenti;</p>
<p>b) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;</p>
<p>c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al</p>
<p>sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;</p>
<p>d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale,</p>
<p>nonché a seguito della mobilità professionale.</p>
<p>2. L&#8217;elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all&#8217;albo dell&#8217;ufficio territorialmente</p>
<p>competente entro il termine previsto dall&#8217;O.M. sui trasferimenti.</p>
<p>3. Per l&#8217;individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire le</p>
<p>eventuali nuove situazioni dei posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo</p>
<p>l&#8217;approvazione da parte dell&#8217;U.S.P. della pianta organica, dovranno comunicare allo stesso</p>
<p>ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di assistente tecnico, indicando i nominativi del</p>
<p>personale a tempo indeterminato assegnato con decorrenza dall&#8217;anno scolastico cui si</p>
<p>riferiscono le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione comporti casi di</p>
<p>soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare agli uffici territorialmente</p>
<p>competenti i nominativi dei soprannumerari.</p>
<p>4. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di</p>
<p>profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dal numero</p>
<p>complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali,</p>
<p>debbono essere detratti :</p>
<p>a) totale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e A.T.A. con</p>
<p>rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede definitiva;</p>
<p>b) personale in soprannumero sull&#8217;organico provinciale;</p>
<p>c) accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto e per la chiamata diretta</p>
<p>(L.68 del 12.3.1999).</p>
<p>5. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei</p>
<p>passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti</p>
<p>interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il</p>
<p>numero di posti necessario per le procedure concorsuali in atto, per la chiamata diretta e per il</p>
<p>personale in soprannumero.</p>
<p>6. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali</p>
<p>in atto sono individuati per area professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla base</p>
<p>delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l&#8217;effettuazione dei</p>
<p>movimenti relativi all&#8217;anno scolastico precedente e residuate dopo le operazioni di assunzioni a</p>
<p>tempo indeterminato relative al medesimo anno.</p>
<p>75</p>
<p>CAPO II &#8211; SEQUENZA DELLE OPERAZIONI</p>
<p>art. 46 &#8211; FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI</p>
<p>1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:</p>
<p>I &#8211; fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l&#8217;assegnazione nell&#8217;ambito del comune</p>
<p>di titolarità;</p>
<p>II &#8211; fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l&#8217;assegnazione a comuni diversi da</p>
<p>quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia;</p>
<p>III &#8211; fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a</p>
<p>province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.</p>
<p>L&#8217;ordine delle operazioni derivante dall&#8217;applicazione del sistema delle precedenze alle predette</p>
<p>fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.</p>
<p>76</p>
<p>CAPO III &#8211; PERDENTI POSTO</p>
<p>ART. 47 &#8211; DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA &#8211; DIRETTORI DEI</p>
<p>SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI &#8211; INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE</p>
<p>SOPRANNUMERARIO</p>
<p>1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni oggetto di</p>
<p>provvedimenti di dimensionamento, devono presentare domanda di trasferimento, compilando</p>
<p>obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la trattazione della casistica di</p>
<p>cui al presente articolo. In particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le tabelle</p>
<p>di valutazione per i trasferimenti, allegato E. Coloro i quali abbiano interesse a permanere in</p>
<p>una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui è coinvolta la propria scuola,</p>
<p>prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere</p>
<p>negativamente al trasferimento incondizionato a domanda (riportata nell&#8217;altra casella della</p>
<p>predetta sezione del modulo domanda già citato nel presente comma).</p>
<p>2. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, di cui al precedente comma 1, titolari di</p>
<p>istituzioni scolastiche coinvolte in un &#8220;singolo dimensionamento&#8221; (1), confluiscono, durante le</p>
<p>operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di &#8220;singolo dimensionamento&#8221; finalizzata alla</p>
<p>eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso</p>
<p>&#8220;singolo dimensionamento&#8221; ovvero per l&#8217;individuazione del personale perdente posto da</p>
<p>trasferire d&#8217;ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Se il provvedimento di</p>
<p>dimensionamento predetto riguarda più istituti e determina il permanere di due o più istituzioni</p>
<p>scolastiche, l&#8217;assegnazione, effettuata secondo i criteri di cui sopra, viene disposta tenendo</p>
<p>conto della precedente titolarità del direttore dei servizi generali ed amministrativi non perdente</p>
<p>posto. Nel caso contrario l&#8217;assegnazione all&#8217;istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento,</p>
<p>avviene secondo l&#8217;ordine del bollettino ufficiale delle scuole, qualora non siano state espresse</p>
<p>preferenze.</p>
<p>3. Le graduatorie sono formulate in base alle precedenze previste dall&#8217;art.7, comma 1, punti I),</p>
<p>III), V) e VII) e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio, allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso</p>
<p>degli interessati e le situazioni che si vengano a verificare entro il termine previsto per la</p>
<p>presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata</p>
<p>dalla maggiore età anagrafica.</p>
<p>4. Il personale coinvolto nel processo di ogni singolo dimensionamento della rete scolastica</p>
<p>viene invitato dall&#8217;ufficio territorialmente competente a presentare domanda entro i termini di</p>
<p>scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento</p>
<p>di dimensionamento, altrimenti, se individuato come perdente posto, è trasferito d&#8217;ufficio.</p>
<p>5. L&#8217;ufficio territorialmente competente acquisite al Sistema Informativo le domande di cui al</p>
<p>comma 1 del presente articolo, comunica ai destinatari la graduatoria del &#8220;singolo</p>
<p>dimensionamento&#8221; che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della</p>
<p>graduatoria, possono presentare domanda all&#8217;ufficio territorialmente competente al fine di</p>
<p>prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami possono essere</p>
<p>presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso ufficio</p>
<p>territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l&#8217;esito del</p>
<p>reclamo.</p>
<p>6. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto ha titolo a</p>
<p>rientrare con precedenza nella istituzione scolastica derivante dall&#8217;unificazione qualora il posto</p>
<p>si renda disponibile nel corso dei movimenti e sempre secondo l&#8217;ordine di graduatoria derivante</p>
<p>dalla tabella dei trasferimenti d&#8217;ufficio allegato E.</p>
<p>__________________</p>
<p><em>(1) Si definisce &#8220;singolo dimensionamento&#8221; l&#8217;insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra</em></p>
<p><em>loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso l&#8217;acquisizione o la cessione di</em></p>
<p><em>istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.</em></p>
<p><em>Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola</em></p>
<p><em>C: le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento.</em></p>
<p>77</p>
<p>ART. 48 &#8211; DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE</p>
<p>DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO</p>
<p>INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO</p>
<p>1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento che</p>
<p>verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d&#8217;ufficio.</p>
<p>2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli</p>
<p>previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l&#8217;avvertenza che detto personale, nel</p>
<p>compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel</p>
<p>caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento</p>
<p>qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della</p>
<p>domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d&#8217;ufficio. Il</p>
<p>personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere</p>
<p>della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze</p>
<p>relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima tra le preferenze, anche il</p>
<p>codice relativo all&#8217;intero comune di titolarità. Le preferenze espresse, anche relative a comuni</p>
<p>diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.</p>
<p>Pertanto, il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; punto II), viene</p>
<p>riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o</p>
<p>d&#8217;ufficio, nell&#8217;ultimo quinquennio.</p>
<p>3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio</p>
<p>con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d&#8217;istituto nell&#8217;apposita casella del modulo</p>
<p>domanda.</p>
<p>4. La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di</p>
<p>soprannumerarietà, comporta in ogni caso il trasferimento d&#8217;ufficio secondo il punteggio</p>
<p>attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente.</p>
<p>5. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di</p>
<p>trasferimento, formulano e affiggono all&#8217;albo le graduatorie per l&#8217;individuazione dei perdenti</p>
<p>posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all&#8217;allegato E al presente accordo con le</p>
<p>precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati</p>
<p>soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della</p>
<p>domanda di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all&#8217;organico determinato</p>
<p>per l&#8217;anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in</p>
<p>soprannumero, ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, nel seguente ordine:</p>
<p>- personale entrato a far parte dell&#8217;organico dell&#8217;istituto con decorrenza dal precedente primo</p>
<p>settembre per mobilità a domanda;</p>
<p>- personale entrato a far parte dell&#8217;organico dell&#8217;istituto, dagli anni scolastici precedenti quello</p>
<p>di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d&#8217;ufficio o a domanda</p>
<p>condizionata (1).</p>
<p>Nell&#8217;ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.</p>
<p>6. Per gli assistenti tecnici l&#8217;individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie</p>
<p>comprendenti il personale appartenente alla stessa area.</p>
<p>7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5</p>
<p>del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla</p>
<p>graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente per il tramite del dirigente scolastico entro 10 giorni dalla</p>
<p>78</p>
<p>pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati</p>
<p>l&#8217;esito del reclamo.</p>
<p>8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati</p>
<p>contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione</p>
<p>alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d&#8217;ufficio insieme a quelli dei</p>
<p>soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso</p>
<p>comune, o, laddove non ci sia disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.</p>
<p>9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale</p>
<p>appartenente alle categorie di cui all&#8217;art.7, comma 1, punti I), III), V) e VII) del presente</p>
<p>accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il</p>
<p>coinvolgimento anche delle predette categorie; in particolare, in caso di unificazione tra scuole,</p>
<p>il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.</p>
<p>10. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni</p>
<p>che si verificano entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento.</p>
<p>11. I trasferimenti d&#8217;ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorietà determinati dagli uffici</p>
<p>territorialmente competenti, sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute</p>
<p>prima dell&#8217;effettuazione del movimento, e, nell&#8217;ambito del singolo comune o distretto (per i</p>
<p>comuni comprendenti più distretti), secondo l&#8217;ordine del bollettino. Le suddette tabelle devono</p>
<p>tener conto delle distanze chilometriche e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi.</p>
<p>Successivamente i trasferimenti d&#8217;ufficio sono disposti sui Centri Territoriali della provincia</p>
<p>secondo la tabella di viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili nell&#8217;intera provincia, il</p>
<p>personale A.T.A. rimanere in soprannumero sull&#8217;organico provinciale.</p>
<p>12. Il trasferimento d&#8217;ufficio degli assistenti tecnici viene effettuato esaminando ciascun ambito</p>
<p>territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e,</p>
<p>successivamente, se non richiesta, per l&#8217;area comprensiva del laboratorio ove l&#8217;assistente tecnico</p>
<p>perdente posto risulta titolare. Nell&#8217;ambito della singola area professionale il laboratorio è</p>
<p>assegnato secondo l&#8217;ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata</p>
<p>alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.</p>
<p>13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di</p>
<p>movimento, il trasferimento d&#8217;ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti</p>
<p>l&#8217;area per la quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari.</p>
<p>14. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicate altresì alle nuove posizioni di</p>
<p>soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l&#8217;anno</p>
<p>scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla base della</p>
<p>nuova tabella organica, notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione</p>
<p>di soprannumero con l&#8217;avvertenza che nei loro confronti viene avviata la procedura prevista per</p>
<p>i trasferimenti d&#8217;ufficio.</p>
<p>15. In tali ipotesi gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti</p>
<p>interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui ai</p>
<p>precedenti commi quinto e sesto.</p>
<p>16. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento,</p>
<p>ma in ogni caso prima dell&#8217;inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di</p>
<p>personale perdente posto gli uffici territorialmente competenti notificano per iscritto</p>
<p>immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare</p>
<p>domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le</p>
<p>eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti.</p>
<p>79</p>
<p>INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO</p>
<p>DELLA RETE SCOLASTICA</p>
<p>17 Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si</p>
<p>realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di</p>
<p>diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo</p>
<p>dimensionamento &#8211; ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi</p>
<p>generali ed amministrativi &#8211; confluisce in un&#8217;unica graduatoria (distinta per profilo) al fine</p>
<p>dell&#8217;individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo.</p>
<p>I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro,</p>
<p>provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.</p>
<p>18. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma</p>
<p>17 del presente articolo, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi</p>
<p>alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla</p>
<p>pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati</p>
<p>l&#8217;esito del reclamo.</p>
<p>19. L&#8217;ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla</p>
<p>graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all&#8217;organico complessivo delle</p>
<p>istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale A.T.A. non</p>
<p>perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti</p>
<p>modalità:</p>
<p>I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche</p>
<p>trasformate in comprensive) di titolarità nell&#8217;anno in corso, nel caso in cui sia accertata la</p>
<p>relativa disponibilità.</p>
<p>II Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto ha diritto</p>
<p>ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell&#8217;istituto diverso da</p>
<p>quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione</p>
<p>staccata) sui posti rimasti disponibili<em>.</em></p>
<p>III Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto &#8211; in base alle</p>
<p>preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica &#8211; sui posti ancora disponibili, nelle</p>
<p>istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.</p>
<p>IV. Infine, l&#8217;ufficio territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente</p>
<p>posto, a presentare domanda di trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei</p>
<p>provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può</p>
<p>comunque presentare domanda di mobilità.</p>
<p>20. Il personale di cui al punto III del comma 19, del presente articolo può chiedere a domanda</p>
<p>di usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità (anche se trasformata in</p>
<p>comprensiva) dell&#8217;anno in corso. Comunque, tale operazione precede il riassorbimento del</p>
<p>personale di cui al punto IV del comma 19 del presente articolo.</p>
<p>21. Il personale di cui al punto IV del comma 19 del presente articolo può chiedere a domanda</p>
<p>di usufruire della precedenza per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo</p>
<p>dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità. Tale precedenza opera in</p>
<p>subordine a quella prevista dal comma 20, del presente articolo.</p>
<p>22. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento,</p>
<p>ma in ogni caso prima dell&#8217;inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di</p>
<p>80</p>
<p>personale perdente posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli uffici territorialmente</p>
<p>competenti, notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di</p>
<p>soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5</p>
<p>giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono</p>
<p>integralmente quelle precedenti.</p>
<p>________________________</p>
<p><em>(1)Il personale trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di</em></p>
<p><em>precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici</em></p>
<p><em>precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il personale perdente posto che, nel</em></p>
<p><em>corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima</em></p>
<p><em>preferenza è soddisfatto per altre preferenze.</em></p>
<p>81</p>
<p>ART. 49 &#8211; PERSONALE SOPRANNUMERARIO SULL&#8217;ORGANICO PROVINCIALE</p>
<p>1. Il personale in soprannumero sull&#8217;organico provinciale è tenuto a presentare domanda di</p>
<p>movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle</p>
<p>preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d&#8217;ufficio.</p>
<p>I soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d&#8217;ufficio, il trasferimento a domanda</p>
<p>o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell&#8217;organico</p>
<p>provinciale, possono rientrare nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti d&#8217;ufficio</p>
<p>nell&#8217;ultimo quinquennio usufruendo della precedenza di cui all&#8217;art.7, comma 1, punti II) e IV).</p>
<p>Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa</p>
<p>al movimento e viene graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella</p>
<p>scuola di precedente titolarità.</p>
<p>2. Il trasferimento d&#8217;ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici</p>
<p>precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase dell&#8217;ordine delle</p>
<p>operazioni (allegato F &#8211; lettera C)</p>
<p>82</p>
<p>CAPO IV &#8211; MOBILITÀ PROFESSIONALE</p>
<p>ART. 50 &#8211; MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE</p>
<p>1. I passaggi da uno all&#8217;altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L.</p>
<p>del 29.11.2007 sono disposti nell&#8217;ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle</p>
<p>disponibilità residuate dopo l&#8217;effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei</p>
<p>passaggi nell&#8217;ambito della stessa provincia relativi a personale soprannumerario appartenente a</p>
<p>profili in esubero.</p>
<p>2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area può essere disposta unicamente</p>
<p>a favore del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo</p>
<p>quanto previsto all&#8217;art. 3 comma 2. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la</p>
<p>partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di</p>
<p>riconversione previsti dall&#8217;art. 48, lettera B, del CCNL del 29 luglio 2007.</p>
<p>Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla</p>
<p>mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale</p>
<p>previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.</p>
<p>3 .Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al</p>
<p>titolo II della tabella in allegato E.</p>
<p>83</p>
<p>ART. 51 &#8211; SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)</p>
<p>1. Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che</p>
<p>trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai</p>
<p>fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in</p>
<p>una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo</p>
<p>domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.</p>
<p>2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in</p>
<p>provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica</p>
<p>ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o</p>
<p>scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale,</p>
<p>anche se non c&#8217;è mutamento di titolarità da una provincia all&#8217;altra.</p>
<p>3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in</p>
<p>cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha</p>
<p>carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di</p>
<p>titolarità da una provincia all&#8217;altra.</p>
<p>84</p>
<p>CAPO V &#8211; ASSISTENTI TECNICI</p>
<p>ART. 52 &#8211; ASSISTENTI TECNICI</p>
<p>1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell&#8217;ambito dell&#8217;area professionale di titolarità può</p>
<p>essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell&#8217;ambito della provincia il trasferimento degli</p>
<p>assistenti tecnici da un&#8217;area professionale ad un&#8217;altra può essere disposto purché sia stato</p>
<p>comunque salvaguardato, relativamente all&#8217;area professionale richiesta, il numero dei posti</p>
<p>necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il</p>
<p>personale in soprannumero compreso quello dell&#8217;art.49. Comunque i trasferimenti da un&#8217;area</p>
<p>professionale all&#8217;altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell&#8217;allegato F, fase I, punti B) e C),</p>
<p>sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell&#8217;ambito della stessa area professionale</p>
<p>come riportato nell&#8217;allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento</p>
<p>degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un&#8217;area ad un&#8217;altra), è disposto nei limiti</p>
<p>delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto</p>
<p>stabilito nell&#8217; art. 6, parte comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da</p>
<p>un&#8217;area ad un&#8217;altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda</p>
<p>relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso</p>
<p>secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il</p>
<p>trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l&#8217;istituto di attuale titolarità;</p>
<p>in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede.</p>
<p>Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono</p>
<p>considerate per la singola preferenza, secondo l&#8217;ordine riportato sulla domanda e, nell&#8217;ambito</p>
<p>della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l&#8217;ordine previsto dalla</p>
<p>tabella di corrispondenza precitata.</p>
<p>2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un&#8217;area professionale all&#8217;altra sono quelli</p>
<p>previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007 oppure quelli previsti dalla tabella B) del</p>
<p>C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto</p>
<p>personale.</p>
<p>3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei</p>
<p>titoli equipollenti a quelli codificati.</p>
<p>4. Devono essere considerati equipollenti:</p>
<p>a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da attestato di</p>
<p>qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge n.</p>
<p>845/78.</p>
<p>Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con</p>
<p>la specificità dell&#8217; attestato. L&#8217;ufficio territorialmente competente valuta l&#8217;esatta corrispondenza</p>
<p>di tale attribuzione. Gli attestati in questione devono essere corredati da idonea certificazione</p>
<p>comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;</p>
<p>b) gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all&#8217;area</p>
<p>professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all&#8217;art. 50 del presente accordo.</p>
<p>5. Ai laboratori &#8220;Conduzione e manutenzione impianti termici&#8221; (codice H07) e &#8220;Termotecnica e</p>
<p>macchine a fluido&#8221; (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono</p>
<p>accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e</p>
<p>di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla</p>
<p>ordinanza ministeriale sulla mobilità.</p>
<p>6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 &#8211; RRG7 &#8211; RRG8 -</p>
<p>RRG9 &#8211; RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell&#8217;area &#8220;Imbarcazioni scuola -</p>
<p>85</p>
<p>impianti elettrici &#8211; conduzione caldaie a vapore&#8221; (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso</p>
<p>del titolo di &#8220;Conduttore di caldaie a vapore&#8221; rilasciato dall&#8217;ispettorato del lavoro (codice</p>
<p>RRGA).</p>
<p>7. Al laboratorio &#8220;Conduzione e manutenzione di autoveicoli&#8221; (codice I32), appartenente all&#8217;area</p>
<p>meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta</p>
<p>patente di guida &#8220;D&#8221;, accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di</p>
<p>almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già</p>
<p>allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale</p>
<p>A.T.A..</p>
<p>86</p>
<p>ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO</p>
<p>ALLEGATO C &#8211; ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI</p>
<p>PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO</p>
<p>ALLEGATO D &#8211; TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI</p>
<p>87</p>
<p>ALLEGATO C &#8211; ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI</p>
<p>PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO</p>
<p>- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE -</p>
<p>1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della</p>
<p>provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell&#8217;ambito del comune</p>
<p>a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.</p>
<p>Prima dell&#8217;effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità,</p>
<p>mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali</p>
<p>autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico</p>
<p>non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto ( educandati, sezioni ospedaliere).</p>
<p>Nell&#8217;ambito di questa fase l&#8217;ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:</p>
<p>A1) trasferimenti a domanda, nell&#8217;ambito della scuola primaria, tra i posti dell&#8217;organico</p>
<p>(comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) del proprio circolo o</p>
<p>istituto comprensivo di titolarità.(0)</p>
<p>A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell&#8217;art.</p>
<p>7 &#8211; TITOLO I del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza;</p>
<p>(sono compresi i trasferimenti interprovinciali)</p>
<p>B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei</p>
<p>docenti trasferiti nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza</p>
<p>di cui al punto II) dell&#8217;art 7 &#8211; TITOLO I del presente contratto; nonché, limitatamente alla</p>
<p>scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari</p>
<p>di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A (2), nonché,</p>
<p>limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come</p>
<p>soprannumerari titolari negli istituti di cui all&#8217;art. 20, lettera C;</p>
<p>C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso</p>
<p>serale nell&#8217;ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell&#8217;ambito dello stesso Istituto di</p>
<p>Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso</p>
<p>comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell&#8217;ambito del</p>
<p>comune.</p>
<p>D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell&#8217;ordine di cui al punto</p>
<p>III)-1)- 2) e 3) dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I del presente contratto;</p>
<p>(0) <em>Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua straniera sono tenuti a garantire per un triennio</em></p>
<p><em>l&#8217;insegnamento della lingua straniera; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto</em></p>
<p><em>comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell&#8217;ambito dell&#8217;operazione</em></p>
<p><em>di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua straniera. Resta ferma la</em></p>
<p><em>possibilità di trasferimenti</em><strong>, </strong><strong><em>sia su posto di lingua straniera che su posto comune</em></strong><strong><em>, </em></strong><em>in altri circoli.</em></p>
<p><strong><em>(1) </em></strong><em>Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella</em></p>
<p><em>apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato</em></p>
<p><em>spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete</em></p>
<p><em>scolastica, la precedenza é riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di</em></p>
<p><em>cui va riportata l&#8217;attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell&#8217;apposita casella del modulo</em></p>
<p><em>domanda.</em></p>
<p><em>(2) </em><em>La precedenza é valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di</em></p>
<p><em>unificazione che ha coinvolto la scuola ove l&#8217;aspirante risulta soprannumerario</em>.</p>
<p>88</p>
<p>D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V)</p>
<p>dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I del presente contratto limitatamente ai comuni con più distretti;</p>
<p>E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all&#8217;art. 31 del</p>
<p>TITOLO II del presente contratto;</p>
<p>E) trasferimenti a domanda in sede (3);</p>
<p>F) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto</p>
<p>soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui al</p>
<p>punto IV) dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I del presente contratto;</p>
<p>G) trasferimenti d&#8217;ufficio, nell&#8217;ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di</p>
<p>posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola</p>
<p>prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda.</p>
<p>2. Per ciascuna delle operazioni l&#8217;ordine di graduatoria degli aspiranti é determinato, per</p>
<p>ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione</p>
<p>dei titoli allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito</p>
<p>nell&#8217;ultimo quinquennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo,</p>
<p>scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle</p>
<p>esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita</p>
<p>alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e</p>
<p>precedenza, la posizione in graduatoria é determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.</p>
<p>(3) <em>In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio</em></p>
<p><em>spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.</em></p>
<p><em>(4) </em><em>In questo stesso punto dell&#8217;ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni</em></p>
<p><em>scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere</em></p>
<p><em>dall&#8217;anno scolastico successivo a quello dell&#8217;entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune</em><em>.</em></p>
<p><em>(5) </em><em>Per i docenti di scuola primaria o dell&#8217;infanzia trasferiti nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, quale</em></p>
<p><em>comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola</em></p>
<p><em>dell&#8217;infanzia di precedente titolarità</em><em>.</em></p>
<p>89</p>
<p>- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -</p>
<p>1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all&#8217;altro della</p>
<p>provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano</p>
<p>anche i titolari di posto per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta. Nell&#8217;ambito di questa</p>
<p>fase l&#8217;ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:</p>
<p>A) trasferimenti d&#8217;ufficio, secondo l&#8217;ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità</p>
<p>stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell&#8217;organico sede che non</p>
<p>abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento</p>
<p>(trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;</p>
<p>B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell&#8217;art.</p>
<p>7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell&#8217;art.</p>
<p>7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI)</p>
<p>dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all&#8217;art. 31 del</p>
<p>TITOLO II del presente contratto;</p>
<p>E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all&#8217;art. 32 del</p>
<p>TITOLO II del presente contratto;</p>
<p>E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII)</p>
<p>dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente</p>
<p>delle D.O.P. ed i docenti privi della sede), che non usufruiscono di alcuna precedenza (1).</p>
<p>Per la scuola dell&#8217;infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell&#8217;ambito delle</p>
<p>operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei</p>
<p>docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre</p>
<p>curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso</p>
<p>comune.</p>
<p>Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1)</p>
<p>E2), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di</p>
<p>sostegno richiesta vi siano &#8211; a livello provinciale &#8211; situazioni di esubero o, comunque, quando il</p>
<p>numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.</p>
<p>G) trasferimenti d&#8217;ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica</p>
<p>provinciale (D.O.P.) che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti</p>
<p>operazioni;</p>
<p>H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune</p>
<p>ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale</p>
<p>nell&#8217;ambito della provincia;</p>
<p>I) trasferimenti d&#8217;ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a</p>
<p>domanda nel corso della precedenti operazioni.</p>
<p>2. Nell&#8217;ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo</p>
<p>l&#8217;ordine di graduatoria. L&#8217;ordine di graduatoria é determinato sulla base di tutti gli elementi</p>
<p>indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d&#8217;ufficio il punteggio</p>
<p>considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d&#8217;ufficio medesimo, é</p>
<p>quello attribuito dai dirigenti scolastici (o, per i titolari su D.O.P., dagli uffici scolastici</p>
<p>provinciali) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative</p>
<p><strong><em>(1) </em></strong><em>In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio</em></p>
<p><em>spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.</em></p>
<p>90</p>
<p>disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L&#8217;ordine in cui</p>
<p>vengono esaminate le richieste é dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza</p>
<p>la posizione in graduatoria é determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.</p>
<p>91</p>
<p>- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -</p>
<p>1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote</p>
<p>paritetiche, di cui al comma 4 dell&#8217; art 6 (parte comune) del presente contratto; qualora il</p>
<p>calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all&#8217;unità</p>
<p>superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni in questione sono</p>
<p>effettuate nell&#8217;ordine sottoindicato:</p>
<p>I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite del 50% delle disponibilità assegnate alla</p>
<p>terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:</p>
<p>a) passaggi di cattedra, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al</p>
<p>punto I) dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto</p>
<p>I) dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>c) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso</p>
<p>soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all&#8217;inizio delle operazioni di</p>
<p>mobilità nel limite del riassorbimento dell&#8217;esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai</p>
<p>ruoli della scuola dell&#8217;infanzia e primaria;</p>
<p>d) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse</p>
<p>o soprannumerarie accertate numericamente come tali all&#8217;inizio delle operazioni di mobilità nel</p>
<p>limite del riassorbimento dell&#8217;esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della</p>
<p>scuola dell&#8217;infanzia e primaria;</p>
<p>e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell&#8217;anno scolastico precedente a</p>
<p>quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso -</p>
<p>diversa da quella di titolarità &#8211; per la quale sono forniti dell&#8217;abilitazione;</p>
<p>f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell&#8217;anno scolastico precedente a quello</p>
<p>cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso &#8211; diversa da</p>
<p>quella di titolarità &#8211; per la quale sono forniti dell&#8217;abilitazione; passaggi di ruolo nella scuola di II</p>
<p>grado degli insegnanti di scuola primaria e di scuola dell&#8217;infanzia della provincia utilizzati nelle</p>
<p>attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano</p>
<p>cessati nell&#8217;ultimo quinquennio dalle predette attività;</p>
<p>g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna</p>
<p>precedenza;</p>
<p>h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.</p>
<p>Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente punto sono effettuate anche</p>
<p>oltre il predetto limite numerico del 50% (aliquota assegnata alla mobilità professionale</p>
<p>nell&#8217;ambito della disponibilità della terza fase). Inoltre alle operazioni di cui al presente punto è</p>
<p>attribuito anche l&#8217;eventuale posto dispari di cui all&#8217;art. 6, comma 6.</p>
<p>II) I trasferimenti interprovinciali sono effettuati sulle disponibilità residuate dopo le operazioni</p>
<p>di cui al precedente punto I, secondo l&#8217;ordine di seguito riportato:</p>
<p>92</p>
<p>i) trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o</p>
<p>soprannumerarie accertate numericamente come tali all&#8217;inizio delle operazioni di mobilità, nel</p>
<p>limite del riassorbimento dell&#8217;esubero;</p>
<p>j) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III)</p>
<p>dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>k) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V)</p>
<p>dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>l) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di</p>
<p>personale che percepisce l&#8217;indennità di pubblica sicurezza ai sensi della L.100/87, beneficiari</p>
<p>della precedenza di cui al punto VI) dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>m) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell&#8217;art.</p>
<p>7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>n) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto</p>
<p>VIII dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>o) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.</p>
<p>III) Le operazioni di mobilità professionale interprovinciale e di mobilità professionale residuale</p>
<p>nella provincia sotto elencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e</p>
<p>disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti punti I) e II) del presente comma, secondo</p>
<p>l&#8217;ordine di seguito riportato:</p>
<p>p) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della</p>
<p>precedenza di cui al punto I), art 7, titolo I);</p>
<p>q) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso</p>
<p>soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all&#8217;inizio delle operazioni di</p>
<p>mobilità nel limite del riassorbimento dell&#8217;esubero; passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra</p>
<p>provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate</p>
<p>numericamente come tali all&#8217;inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento</p>
<p>dell&#8217;esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell&#8217;infanzia e</p>
<p>primaria;</p>
<p>r) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell&#8217;anno scolastico</p>
<p>precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di</p>
<p>concorso &#8211; diversa da quella di titolarità &#8211; per la quale sono forniti dell&#8217;abilitazione;</p>
<p>s) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna</p>
<p>precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle</p>
<p>operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità</p>
<p>di terza fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di</p>
<p>punteggio.</p>
<p>2. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti</p>
<p>interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all&#8217;interno della</p>
<p>secondaria di II grado vanno ad incrementare l&#8217;aliquota assegnata alla mobilità della terza fase</p>
<p>nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo l&#8217;ordine delle operazioni riportate nel</p>
<p>comma precedente e nel rispetto delle relative aliquote (1).-</p>
<p>3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti</p>
<p>provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.</p>
<p>93</p>
<p>4. Nell&#8217;ambito di ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili</p>
<p>vengono disposti secondo l&#8217;ordine di graduatoria. L&#8217;ordine di graduatoria é determinato sulla</p>
<p>base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica</p>
<p>tipologia di movimento. L&#8217;ordine in cui vengono esaminate le richieste é dato dal più alto</p>
<p>punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria é determinata dalla</p>
<p>maggiore anzianità anagrafica.</p>
<p>5. Il passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di primo grado su classi di concorso é disposto</p>
<p>con priorità rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio nei ruoli delle</p>
<p>scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno é disposto manualmente dagli uffici</p>
<p>scolastici provinciali competenti dopo l&#8217;effettuazione delle procedure automatizzate.</p>
<p>6. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro</p>
<p>ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative</p>
<p>allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si</p>
<p>effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.</p>
<p>7. Per la scuola secondaria di primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a</p>
<p>classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle</p>
<p>istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogo esame contestuale viene</p>
<p>effettuato per le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari</p>
<p>sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.</p>
<p><em>(1) Ad esempio, qualora alla disponibilità iniziale della terza fase, determinata in tre posti</em></p>
<p><em>(ripartiti in: 2 posti ai trasferimenti interprovinciali, 1 posto alla mobilità professionale) si</em></p>
<p><em>aggiunga una ulteriore disponibilità, a ciascuna delle operazioni della terza fase vanno</em></p>
<p><em>attribuiti 2 posti</em>.</p>
<p>94</p>
<p>ALLEGATO D &#8211; TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI</p>
<p>A) &#8211; TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A</p>
<p>DOMANDA E D&#8217;UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO</p>
<p>I &#8211; ANZIANITÀ DI SERVIZIO</p>
<p>Tipo di servizio Punteg</p>
<p>gio</p>
<p>A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza</p>
<p>giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) Punti 6</p>
<p>A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di</p>
<p>appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al</p>
<p>punteggio di cui al punto A) Punti 6</p>
<p>B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o</p>
<p>riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro</p>
<p>servizio di ruolo prestato nella scuola dell&#8217;infanzia (4) Punti 3</p>
<p>B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di</p>
<p>servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge 603/66 nella</p>
<p>scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola</p>
<p>secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) Punti 3</p>
<p>B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o</p>
<p>riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro</p>
<p>servizio di ruolo nella scuola dell&#8217;infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o</p>
<p>istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e</p>
<p>B1) Punti 3</p>
<p>B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo</p>
<p>effettivamente prestato come &#8220;specialista&#8221; per l&#8217;insegnamento della lingua straniera</p>
<p>dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di</p>
<p>cui alle lettere B e B2) rispettivamente:</p>
<p>- se il servizio é prestato nell&#8217;ambito del plesso di titolarità</p>
<p>- se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolarità</p>
<p>Punti 0,5</p>
<p>Punti 1</p>
<p>C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni</p>
<p>scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari</p>
<p>di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado</p>
<p>(5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i</p>
<p>trasferimenti d&#8217;ufficio si veda anche la nota 5 bis).</p>
<p>Per ogni ulteriore anno di servizio:</p>
<p>entro il quinquennio</p>
<p>oltre il quinquennio</p>
<p>per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia</p>
<p>Punti 6</p>
<p>Punti 2</p>
<p>Punti 3</p>
<p>C1) per la sola scuola primaria:</p>
<p>per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di</p>
<p>continuità, a partire dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno scolastico 97/98, come</p>
<p>docente &#8220;specializzato&#8221; per l&#8217;insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello</p>
<p>previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)</p>
<p>per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di</p>
<p>continuità, a partire dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno scolastico 97/98, come</p>
<p>docente &#8220;specialista&#8221; per l&#8217;insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello</p>
<p>previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)</p>
<p>Punti 1,5</p>
<p>Punti 3</p>
<p>D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l&#8217;a.s.</p>
<p>2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento</p>
<p>provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l&#8217;abbiano</p>
<p>revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum,</p>
<p>un punteggio aggiuntivo di (5ter) Punti</p>
<p>10</p>
<p>95</p>
<p>II &#8211; ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)</p>
<p>Tipo di esigenza Punteggio</p>
<p>A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge</p>
<p>o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal</p>
<p>tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) Punti 6</p>
<p>B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) Punti 4</p>
<p>C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il</p>
<p>diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti</p>
<p>totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 3</p>
<p>D) per la cura e l&#8217;assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,</p>
<p>tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e</p>
<p>permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel</p>
<p>comune richiesto (9) Punti 6</p>
<p>96</p>
<p>III &#8211; TITOLI GENERALI (15)</p>
<p>Tipo di titolo Punteggio</p>
<p>A) per ogni promozione di merito distinto &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Punti 3</p>
<p>B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per</p>
<p>l&#8217;accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della</p>
<p>domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) Punti 12</p>
<p>C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea</p>
<p>previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90</p>
<p>(artt. 4, 6, <img src='http://www.futuroscuola.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o</p>
<p>libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi</p>
<p>attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano</p>
<p>riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis),</p>
<p>ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell&#8217;ambito</p>
<p>delle scienze dell&#8217;educazione e/o nell&#8217;ambito delle discipline attualmente</p>
<p>insegnate dal docente</p>
<p>- per ogni diploma &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di</p>
<p>corso)</p>
<p>Punti 5</p>
<p>D) per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma</p>
<p>Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di</p>
<p>studio attualmente necessario per l&#8217;accesso al ruolo di appartenenza</p>
<p>(12)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 3</p>
<p>E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13)</p>
<p>previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90</p>
<p>(artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2°</p>
<p>livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari</p>
<p>statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali</p>
<p>o pareggiati nell&#8217;ambito delle scienze dell&#8217;educazione e/o nell&#8217;ambito delle</p>
<p>discipline attualmente insegnate dal docente (14)</p>
<p>- per ogni corso</p>
<p>( è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici )</p>
<p>Punti 1</p>
<p>F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi</p>
<p>compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea</p>
<p>magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di</p>
<p>musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per</p>
<p>l&#8217;accesso al ruolo di appartenenza (12) Punti 5</p>
<p>G) per il conseguimento del titolo di &#8220;dottorato di ricerca&#8221;</p>
<p>(si valuta un solo titolo)</p>
<p>Punti 5</p>
<p>H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamentoformazione</p>
<p>linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal</p>
<p>ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle</p>
<p>istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP</p>
<p>oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell&#8217;università</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 1</p>
<p>I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di</p>
<p>istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R.</p>
<p>23.7.1998 n.323, fino all&#8217;anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente</p>
<p>di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa</p>
<p>l&#8217;attività svolta dal docente di sostegno all&#8217;alunno handicappato che sostiene</p>
<p>l&#8217;esame&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Punti 1</p>
<p>N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,</p>
<p>sono valutati fino ad un massimo di Punti 10</p>
<p>97</p>
<p>B) &#8211; TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA&#8217;</p>
<p>PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO</p>
<p>I &#8211; ANZIANITÀ DI SERVIZIO:</p>
<p>Tipo di servizio Punteggio</p>
<p>A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla</p>
<p>decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) Punti 6</p>
<p>A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel</p>
<p>ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in</p>
<p>aggiunta al punteggio di cui al punto A Punti 6</p>
<p>B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto</p>
<p>o riconoscibile ai fini della carriera per ogni anno di servizio preruolo o di</p>
<p>altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell&#8217;infanzia (4) Punti 3</p>
<p>B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni</p>
<p>anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell&#8217;art. 5 della</p>
<p>legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina</p>
<p>in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al</p>
<p>punto B)</p>
<p>Punti 3</p>
<p>B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto</p>
<p>o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di</p>
<p>altro servizio di ruolo nella scuola dell&#8217;infanzia, effettivamente prestato (2) in</p>
<p>scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di</p>
<p>cui al punto B) e B1) . Punti 3</p>
<p>B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo</p>
<p>effettivamente prestato come &#8220;specialista&#8221; per l&#8217;insegnamento della lingua</p>
<p>straniera dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno scolastico 97/98 (in</p>
<p>aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:</p>
<p>- se il servizio è prestato nell&#8217;ambito del plesso di titolarità</p>
<p>- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità</p>
<p>Punti 0,5</p>
<p>Punti 1</p>
<p>C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi</p>
<p>tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di</p>
<p>servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola</p>
<p>secondaria di secondo grado (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),</p>
<p>A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d&#8217;ufficio si veda anche la</p>
<p>nota 5 bis).</p>
<p>Per ogni ulteriore anno di servizio:</p>
<p>entro il quinquennio</p>
<p>oltre il quinquennio</p>
<p>per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia</p>
<p>Punti 6</p>
<p>Punti 2</p>
<p>Punti 3</p>
<p>C1) per la sola scuola primaria:</p>
<p>per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza</p>
<p>soluzione di continuità, a partire dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno</p>
<p>scolastico 97/98, come docente &#8220;specializzato&#8221; per l&#8217;insegnamento della</p>
<p>lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2),</p>
<p>B3), C)</p>
<p>per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza</p>
<p>soluzione di continuità, a partire dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno</p>
<p>scolastico 97/98, come docente &#8220;specialista&#8221; per l&#8217;insegnamento della lingua</p>
<p>straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)</p>
<p>Punti 1,5</p>
<p>Punti 3</p>
<p>D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per</p>
<p>l&#8217;a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di</p>
<p>trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato</p>
<p>domanda, l&#8217;abbiano revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto dopo il</p>
<p>predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5 ter) Punti 10</p>
<p>98</p>
<p>II &#8211; TITOLI GENERALI (15)</p>
<p>Tipo di titolo Punteggio</p>
<p>A)per ogni promozione di merito distinto Punti 3</p>
<p>B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per</p>
<p>l&#8217;accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della</p>
<p>domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) Punti 12</p>
<p>B1) per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli accesso ai ruoli</p>
<p>di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quello di cui al</p>
<p>punto B), per ogni concorso Punti 6</p>
<p>C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-laurea</p>
<p>prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90</p>
<p>(artt. 4, 6, <img src='http://www.futuroscuola.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> ovvero dal decreto n. 509/99 attivata dalle università statali o</p>
<p>libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi</p>
<p>attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano</p>
<p>riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis),</p>
<p>ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell&#8217;ambito</p>
<p>delle scienze dell&#8217;educazione e/o nell&#8217;ambito delle discipline attualmente</p>
<p>insegnate dal docente</p>
<p>- per ogni diploma</p>
<p>( è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di</p>
<p>corso)</p>
<p>Punti 5</p>
<p>D) per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma</p>
<p>Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di</p>
<p>studio attualmente necessario per l&#8217;accesso al ruolo richiesto (12) Punti 3</p>
<p>E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13)</p>
<p>previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.</p>
<p>341/90 (artt. 4, 6, <img src='http://www.futuroscuola.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di</p>
<p>1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti</p>
<p>universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione</p>
<p>fisica statali o pareggiati, nell&#8217;ambito delle scienze dell&#8217;educazione e/o</p>
<p>nell&#8217;ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)</p>
<p>- per ogni corso</p>
<p>( è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)</p>
<p>Punti 1</p>
<p>F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi</p>
<p>compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea</p>
<p>magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di</p>
<p>musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per</p>
<p>l&#8217;accesso al ruolo richiesto (12)</p>
<p>Punti 5</p>
<p>G) per ogni titolo di &#8220;dottorato di ricerca&#8221; conseguito Punti 5</p>
<p>H) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamentoformazione</p>
<p>linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal</p>
<p>ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici provinciali, delle</p>
<p>istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP, oggi</p>
<p>IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell&#8217;università Punti 1</p>
<p>99</p>
<p>I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di</p>
<p>istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R.</p>
<p>23.7.1998 n.323, fino all&#8217;anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente</p>
<p>di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa</p>
<p>l&#8217;attività svolta dal docente di sostegno all&#8217;alunno handicappato che svolge</p>
<p>l&#8217;esame Punti 1</p>
<p>L) CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per</p>
<p>un periodo non inferiore a 180 gg) prestato in utilizzazione nello stesso posto</p>
<p>o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio Punti 3</p>
<p>100</p>
<p>NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D&#8217;UFFICIO E</p>
<p>DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL&#8217;INFANZIA, PRIMARIA,</p>
<p>SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II</p>
<p>GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO</p>
<p>P R E M E S S A</p>
<p>Ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di</p>
<p>passaggio di ruolo e per l&#8217;individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:</p>
<p>- nell&#8217;anzianità di servizio non si tiene conto dell&#8217;anno scolastico in corso;</p>
<p>- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la</p>
<p>presentazione della domanda;</p>
<p>- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d&#8217;ufficio) è</p>
<p>necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso</p>
<p>dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre</p>
<p>dell&#8217;anno in cui si effettua il trasferimento.</p>
<p>L&#8217;anzianità&#8217; di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata</p>
<p>dall&#8217;interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato</p>
<p>all&#8217;O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.</p>
<p>L&#8217;anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati</p>
<p>successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni</p>
<p>anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato. Per gli istituti e</p>
<p>scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi</p>
<p>effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale</p>
<p>sia possibile il passaggio di cattedra. L&#8217;anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina</p>
<p>nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista</p>
<p>dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato</p>
<p>prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti</p>
<p>quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi</p>
<p>nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico</p>
<p>(scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima</p>
<p>dell&#8217;entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel</p>
<p>quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli</p>
<p>diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è</p>
<p>valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.</p>
<p>L&#8217;anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di</p>
<p>appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di</p>
<p>appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici</p>
<p>nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di</p>
<p>ruolo prestato nella scuola dell&#8217;infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella</p>
<p>scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato</p>
<p>nell&#8217;insegnamento della religione cattolica. L&#8217;anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il</p>
<p>servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al</p>
<p>termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell&#8217;infanzia,</p>
<p>fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile,</p>
<p>nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la</p>
<p>carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in</p>
<p>scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il</p>
<p>sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di</p>
<p>impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 33 del CCNL 24/7/2003 è da valutare</p>
<p>con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto</p>
<p>una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.</p>
<p>101</p>
<p>La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale</p>
<p>proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo</p>
<p>servizio di docente nelle scuole statali.</p>
<p>Per gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso</p>
<p>del diploma rilasciato dall&#8217;I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l&#8217;ordinamento anteriore alla</p>
<p>legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).</p>
<p>La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero,</p>
<p>mentre nella mobilità d&#8217;ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono</p>
<p>valutati per intero &#8211; il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi).</p>
<p>Nel caso della mobilità d&#8217;ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio preruolo,</p>
<p>che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di</p>
<p>5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all&#8217;attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente</p>
<p>calcolo:</p>
<p>primi 4 anni (valutati per intero) Þ 4 anni x 3 punti = 12 punti</p>
<p>rimanenti 2 anni (valutati due terzi) Þ 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti</p>
<p>_______</p>
<p>totale: 12 punti + 4 punti Þ 16 punti.</p>
<p>Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio</p>
<p>di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i</p>
<p>servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio</p>
<p>dell&#8217;anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della</p>
<p>legge n. 251 del 5.6.1985.</p>
<p>Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole</p>
<p>isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza,</p>
<p>puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a</p>
<p>quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire</p>
<p>che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente</p>
<p>esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4</p>
<p>anni di preruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d&#8217;ufficio,</p>
<p>mentre quello derivante da 8 anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella</p>
<p>d&#8217;ufficio.</p>
<p>Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi</p>
<p>di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero,</p>
<p>a condizione che nel relativo anno scolastico l&#8217;interessato abbia prestato un servizio non</p>
<p>inferiore a 180 giorni. In caso contrario l&#8217;anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà</p>
<p>attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto</p>
<p>Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III &#8211; Congedo di maternità, Capo IV &#8211; Congedo di</p>
<p>paternità, Capo V &#8211; Congedo parentale, Capo VII &#8211; Congedi per la malattia del figlio) devono</p>
<p>essere computati nell&#8217;anzianità di servizio a tutti gli effetti.</p>
<p>Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge 13.8.1984, n.</p>
<p>476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio</p>
<p>- a norma dell&#8217;art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 &#8211; da parte di amministrazioni statali, di enti</p>
<p>pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di</p>
<p>durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini</p>
<p>del trasferimento a domanda o d&#8217;ufficio &#8211; lettera A) e lettera B), nella parte relativa al servizio in</p>
<p>altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto</p>
<p>della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai fini della</p>
<p>progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va</p>
<p>102</p>
<p>valutato ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa</p>
<p>scuola.</p>
<p>Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della</p>
<p>ricostruzione di carriera.</p>
<p>N O T E</p>
<p>(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell&#8217;infanzia; b) alla scuola</p>
<p>primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado</p>
<p>e artistica.</p>
<p>Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall&#8217;anno</p>
<p>scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell&#8217;articolo 8</p>
<p>della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.</p>
<p>Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale</p>
<p>durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell&#8217;art. 23 comma 5 del CCNL</p>
<p>sottoscritto il 4/8/1995 e dell&#8217;art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.</p>
<p>Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione,</p>
<p>nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti</p>
<p>di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d&#8217;ufficio sia richiesto</p>
<p>indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a in