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	<title>FUTUROSCUOLA &#187; personale</title>
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		<title>SCUOLA: UIL, SU CONTRATTO MOBILITA&#8217; NON SI FIRMA</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 17:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATO]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>&#8220;In 126 pagine, 52 articoli, 298 commi, 4 allegati del contratto sulla mobilità – spiega Massimo Di Menna - non si è trovato il modo introdurre quattro righe per tutelare in concreto le persone che si troveranno in sovrannumero&#8221;. </p> <p>La Uil ha fatto due proposte di buon senso:</p> <p>1. Mantenimento della titolarità: mantenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff9900;">&#8220;In 126 pagine, 52  articoli, 298 commi, 4 allegati del contratto sulla mobilità</span></strong> – spiega  Massimo Di Menna -<strong><span style="color: #ff0000;"> non si è trovato il modo introdurre quattro righe per  tutelare in concreto le persone che si troveranno in sovrannumero&#8221;. </span></strong></p>
<p>La Uil ha fatto d<a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2010/12/Contratto.jpg" rel="lightbox[2713]"><img class="size-medium wp-image-2714 alignleft" title="Contratto" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2010/12/Contratto-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>ue proposte di buon senso:</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">1. Mantenimento</span></strong><strong><span style="color: #008000;"> della titolarità:  mantenere tutti titolari nelle scuole salvo spostare solo quegli  insegnanti per i quali, a settembr</span></strong><strong><span style="color: #008000;">e, ci sono posti effettivamente  disponibili.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #008000;">2. dare la precedenza a chi si sposta,  non per scelta, ma perché non ha più il suo posto di lavoro.  Se un  insegnante, a seguito del</span></strong><strong><span style="color: #008000;">la riduzione di ore, si trovasse ad essere  ‘soprannumerario’ nella sua scuola – spiega il segretario generale della  Uil Scuola, Massimo Di Menna – avrebbe potuto “mantenere la  ‘titolarità” nella sua scuola e poi, solo a settembre, event</span></strong><strong><span style="color: #008000;">ualmente  essere trasferito in un’altra scuola oppure rimanere nel suo istituto. </span></strong></p>
<p><span id="more-2713"></span>Il testo così come sottoscritto, invece, non dà le tutele necessarie e  possibili, e – osserva Di Menna &#8211; d<strong><span style="color: #ff0000;">eterminerà la perdita di titolarità e  il trasferimento d’ufficio per migliaia di docenti </span></strong>che dovranno  produrre, come hanno già fatto lo scorso anno,  montagne di moduli e  domande per cercare il rientro e/o una nuova utilizzazione. E questo,  anche se, a settembre, rientra nella stessa scuola come<strong><span style="color: #0000ff;"> ‘utilizzato’.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Per la scuola siamo al terzo anno consecutivo di contrazione di  			organico.</span></strong> Già lo scorso anno la metà (circa 13 mila) dei tagli  			previsti (25.600) ha riguardato soprattutto il personale delle  			scuole secondarie di secondo grado. Questo anno la riduzione  			prevista è di 19.700 posti.</p>
<p>Una situazione di emergenza – continua il segretario generale della  			Uil Scuola &#8211; non poteva e non doveva essere trattata con metodi  			tradizionali ma con procedure di garanzia più innovative rispetto al  			passato.<span style="color: #333399;"><strong> C’erano tutte le condizioni per conseguire l’obiettivo di  			dare maggiori tutele e più garanzie al personale in soprannumero.</strong></span></p>
<p>Come Uil Scuola abbiamo trattato pensando sempre a quegli insegnanti  			che a seguito alla contrazione di organico, riduzione di cattedre e  			orario, saranno in esubero nella loro scuola e alla esigenza di  			favorire la continuità didattica e nel posto di lavoro.</p>
<p><strong><span style="color: #993300;">Le proposte Uil verranno sottoposte agli insegnanti, che sono i  			diretti interessati, per una raccolta firme di condivisione e  			sostegno.</span></strong></p>
<p>E&#8217; quanto si legge nel comunicato diffuso da Uil Scuola.</p>
<p><a href="http://www.uil.it/uilscuola/web/notizie/comunicati_sta/2010/161210.htm">Uil</a><br />
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		<title>D.M 42 aggiornamento graduatorie ad esaurimento</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/dm-42-aggiornamento-graduatorie-ad-esaurimento/</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[Aprile]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
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		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">D.M 42 aggiornamento graduatorie ad esaurimento Avviso di pubblicazione: Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. D.M. 42 del 8 aprile 2009.</p> <p style="text-align: center;">Le domande di aggiornamento/permanenza e nuovo inserimento debbono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong><a href="http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot4958_09.shtml" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2503" title="ministero-pubblica-istruzione" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/04/ministero-pubblica-istruzione-100x100.jpg" alt="ministero-pubblica-istruzione" width="100" height="100" />D.M 42 aggiornamento graduatorie ad esaurimento</a></strong></span><br />
Avviso di pubblicazione: Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. D.M. 42 del 8 aprile 2009.</p>
<p style="text-align: center;">Le domande di aggiornamento/permanenza e nuovo inserimento debbono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 10 aprile 2009, data di pubblicazione dell’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto entro l’11 maggio 2009</p>
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<p>ASSEMBLEA SCUOLE BOLOGNA<br />
Sintesi assemblea del 17 aprile.</p>
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<p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 ,&#8230;</p>
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<p>Maturità, verso uno slittamento della norma Gelmini su ammissioni<br />
QUEST&#8217;ANNO si potrà sostenere la maturità anche con qualche 5. Ma dal 2010&#8230;</p>
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<p>Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare&#8230;</p>
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<p>Definitivi i Regolamenti Gelmini. Devastanti gli effetti</p>
<p>Con la firma del Presidente della Repubblica si conclude l’iter procedurale dei&#8230;</p>
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<p>PENSIONI 2009<br />
Temine per la presentazione delle domande: 26 gennaio</p>
<p>Fissato dal DM 2/2009 al 26 gennaio il termine ultimo per la presentazione&#8230;</p>
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<p>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti  della P.A .  Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25&#8230;</p>
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<p>Le novità del decreto legge 180 sulle università</p>
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		<title>Definitivi i Regolamenti Gelmini. Devastanti gli effetti</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:33:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">Definitivi i Regolamenti Gelmini. Devastanti gli effetti</p> <p>Con la firma del Presidente della Repubblica si conclude l’iter procedurale dei primi due Regolamenti attuativi dell’art. 64 della legge 133 che diventano pertanto definitivi. Com’è noto i Regolamenti approvati riguardano la riorganizzazione della rete scolastica, l’utilizzo delle risorse umane, la revisione dell’assetto ordinamentale della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2480" title="y1pkijrw4ke54nd9jejkjdosxdqx-uw-_jazeftfaz7cw-8ocz2ldqhdqy-hyfbl3rk1wtjcat3flw" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/y1pkijrw4ke54nd9jejkjdosxdqx-uw-_jazeftfaz7cw-8ocz2ldqhdqy-hyfbl3rk1wtjcat3flw-100x100.gif" alt="y1pkijrw4ke54nd9jejkjdosxdqx-uw-_jazeftfaz7cw-8ocz2ldqhdqy-hyfbl3rk1wtjcat3flw" width="100" height="100" />Definitivi i Regolamenti Gelmini. Devastanti gli effetti</strong></span></p>
<p>Con la firma del Presidente della Repubblica si conclude l’iter procedurale dei primi due Regolamenti attuativi dell’art. 64 della legge 133 che diventano pertanto definitivi. Com’è noto i Regolamenti approvati riguardano la riorganizzazione della rete scolastica, l’utilizzo delle risorse umane, la revisione dell’assetto ordinamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione. Con la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i due Regolamenti potranno entrare immediatamente in vigore e, tra l&#8217;altro, consentire il varo del decreto interministeriale sugli organici atteso, con la relativa circolare, nei prossimi giorni. Vediamo, a questo punto, di riepilogare in sintesi quali sono gli effetti sulla scuola pubblica.</p>
<p><strong>La riduzione del tempo scuola e dell’offerta formativa</strong><br />
Innanzi tutto con i nuovi regolamenti per la prima volta nella scuola dell’obbligo il tempo scuola arretra e si riduce anche l’offerta formativa rivolta agli adulti . Già dal prossimo anno scolastico la riduzione degli organici e delle compresenze impedirà a molte classi della scuola primaria di mantenere l’offerta formativa di trenta ore settimanali e/o di confermare i rientri pomeridiani perché non ci saranno le disponibilità di personale docente e ausiliario per coprire la mensa scolastica.<br />
Anche <strong>nella scuola secondaria di primo grado il tempo scuola arretra</strong>, tutti i modelli di tempo normale con orari superiori alle 30 ore settimanali non</p>
<p><span id="more-2479"></span>saranno più possibili e il tempo prolungato sarà pesantemente ridotto a causa dei nuovi vincoli da rispettare per autorizzarlo (garantire il funzionamento di un corso intero ed esistenza di strutture e servizi per almeno due o tre rientri pomeridiani).<br />
Nell’istruzione degli adulti per il prossimo anno scolastico si prevede un taglio di 1500 insegnanti ed una conseguente riduzione dei moduli e dei corsi la cui attivazione dovrà far riferimento non più agli iscritti ma alla serie storica degli studenti scrutinati e che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi previsti per l’obbligo di istruzione.<br />
<strong>Nella scuola primaria il disegno del governo di riduzione del tempo scuola è assai più radicale</strong> e punta a far diventare “tempo normale” l’articolazione oraria di 24 ore settimanali (la più coerente con il modello del maestro unico), ma dopo gli scioperi e le manifestazioni dello scorso autunno ha dovuto limitarsi a proporla e a sponsorizzarla. Con scarso successo visto che solo il 3% dei genitori ha scelto questo modello nelle iscrizioni.<br />
La riduzione del tempo scuola nella scuola di base non risponde alle esigenze di offrire a tutti maggiori opportunità di successo scolastico né alle esigenze familiari e sociali.<br />
In questi anni la diffusione del tempo pieno e prolungato e in generali di modelli scolastici con tempi lunghi e distesi ha ridotto la dispersione nella scuola di base e ha potenziato le capacità di decondizionamento sociale della scuola.</p>
<p><strong>L’imposizione del modello del maestro unico nella scuola primaria</strong><br />
Il regolamento del primo ciclo impone alla scuola primaria il modello maestro unico o prevalente a partire dalle prime classi del prossimo anno scolastico, mentre il tempo pieno (25% delle attuali classi) continuerà ad avere due docenti per classe e si potrà attivare nei limiti dell’organico assegnato (rimane confermato il numero dei posti attivati complessivamente per l’a.s. 2008/09).<br />
Le compresenze sono cancellate in tutte le classi della scuola primaria che, in questo modo, perde la principale risorsa per realizzare attività essenziali: recupero, percorsi individualizzati, attività di arricchimento, laboratori, uscite didattiche.<br />
Inoltre, la decisione di imporre il modello del maestro unico attraverso una norma generale rappresenta una palese invasione di campo dell’autonomia scolastica sulla base della quale (vedi Dpr 275/99) le decisioni circa le modalità di organizzazione didattica sono di competenza delle scuole.<br />
Vengono in questo modo eliminati tutti gli aspetti qualitativi che hanno fino ad oggi permesso alla scuola primaria italiana di conseguire risultati positivi riconosciuti in tutte le indagini internazionali: gruppo docente corresponsabile, specializzazione degli insegnanti per ambiti disciplinari, programmazione unitaria, tempi distesi, compresenze per individualizzare i percorsi e arricchire i curricoli.</p>
<p><strong>L’insegnamento solo frontale</strong><br />
Con l’eliminazione di tutte le compresenze dei docenti nella scuola primaria e la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado, nel primo ciclo dell’istruzione saranno possibili solo modalità di insegnamento di tipo frontale.<br />
In questo modo sparisce ogni traccia di funzionalità dell’organico dei docenti all’autonomia scolastica. L’autonomia didattica e organizzativa attribuita alle istituzioni scolastiche è una prerogativa esercitabile in presenza di una quota di risorse sufficiente a rendere più flessibile l’offerta formativa. Un monte orario delle risorse professionali assegnate in modo corrispondente al monte orario delle lezioni da impartire agli alunni riduce praticamente a zero le opportunità di flessibilità di organizzazione didattica (gruppi di recupero, classi aperte, laboratori, …) e con esse la principale potenzialità dell’autonomia scolastica per garantire il successo formativo a tutti gli studenti.<br />
L’azzeramento della contemporaneità docente e di ogni altra disponibilità oraria dei docenti comporta anche difficoltà nell’organizzazione del servizio mensa, nella realizzazione delle uscite didattiche, nella copertura delle supplenze brevi, nell’alfabetizzazione linguistica e nell’integrazione degli alunni stranieri, nelle attività alternative per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica.</p>
<p><strong>L’indebolimento dell’insegnamento della lingua straniera</strong><br />
L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sarà affidato solo agli insegnanti di classe specializzati, attualmente questo insegnamento è assicurato a tutte le classi grazie a 11.200 specialisti di lingua straniera. Gli insegnanti specialisti saranno eliminati in tre anni, 2000 dal prossimo anno scolastico, mentre gli insegnanti di classe necessari a sostituirli dovrebbero essere formati con non meglio precisati corsi triennali di formazione linguistica, di cui fino a d oggi non si sa nulla. Il regolamento per la razionalizzazione prevede però che in caso di necessita gli insegnanti di classe possano anche essere utilizzati anche solo dopo un anno di formazione. Non ci si può attendere nulla di buono per la qualità dell’insegnamento della lingua straniera da questa fretta e improvvisazione, già dal prossimo settembre gli insegnanti di classe che sostituiranno gli specialisti tagliati difficilmente avranno acquisto la competenza linguistica necessaria.<br />
Nella scuola secondaria di primo grado si prevede la possibilità che le famiglie optino per l’inglese potenziato di 5 ore settimanali a scapito della seconda lingua straniera. Una decisione non in linea con quanto accade nel resto d’Europa dove invece si punta al plurilinguismo, destinata a rendere i nostri giovani più deboli culturalmente rispetto ai loro coetanei europei e che condanna il nostro Paese ad una subalternità linguistica che non ha eguali in Europa.</p>
<p><strong>L’aumento del numero di alunni per classe</strong><br />
Aumenta il numero massimo e minimo di alunni per classe e quindi ci saranno meno classi e più affollate. Nella scuola dell’infanzia il minimo diventa di 18 e il massimo 26 elevabile a 29 in caso di iscrizioni in eccedenza, nella scuola primaria minimo 15 e massimo 26 elevabile a 27 in caso di resti, nella scuola secondaria di primo grado minimo 18 e massimo 27 elevabile a 28 in caso di resti, nella scuola secondaria superiore 27 è il numero minimo per la costituzione delle prime classi elevabile a 30 in caso di resti nella secondaria.<br />
In presenza di alunni disabili secondo il regolamento le classi non possono avere, di norma, più di 20 alunni, affermazione che, a parte l’ambiguità burocratica del “di norma”, viene ancora più affievolita dal comma successivo che sostiene che le stesse classi possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dei 20 alunni per classe.<br />
Non è difficile immaginare le conseguenze dell’aumento del numero di alunni in classi sempre più eterogenee e multiculturali: crescita dell’insuccesso scolastico e della selezione, accentuazione dei problemi comportamentali e disciplinari. Meno insegnanti in classi più problematiche senza strumenti quali le compresenze per interventi individualizzati creano il terreno favorevole per il ritorno a forme di segregazione scolastica, le classi ponte della Lega o il ritorno delle classi differenziali.<br />
La situazione può diventare preoccupante anche sotto il profilo della sicurezza a causa delle pessime condizioni della nostra edilizia scolastica, tanto che lo stesso regolamento prevede il rinvio di un anno dell’applicazione dei nuovi parametri nelle scuole che saranno comprese in un piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica definito dal Ministero.</p>
<p><strong>La riorganizzazione della rete scolastica e la programmazione territoriale</strong><br />
Regioni ed Enti locali, intanto, hanno imposto al Governo un netto arretramento sul terreno delle competenze in merito alla rete scolastica ed alla programmazione dell’offerta formativa. Il Governo dopo aver fatto marcia indietro sul commissariamento per decreto delle Regioni, ora, nell’ultima versione del decreto, rinuncia definitivamente ad imporre loro criteri e parametri. Ogni decisione in materia è rinviata ad una intesa in Conferenza Stato Regioni da raggiungere entro il prossimo 15 giugno. Il Governo conferma l’obiettivo di conseguire dalla riorganizzazione della rete scolastica risparmi pari a 85 milioni di euro, ma l’ultima parola spetterà inevitabilmente alle Regioni, cui l’art. 117 della Costituzione attribuisce le competenze a decidere su questa materia. L’ultimo colpo ai tentativi del Governo di ingerire nelle prerogative delle Regioni è stato inferto dal pur cauto Consiglio di Stato, che ha sì dato parere favorevole, ma ha anche costretto il Governo a cambiare il testo, rilevando l’impossibilità di affidare ai dirigenti regionali dell’amministrazione statale la ripartizione degli organici (sulla materia si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2004). Si tratta di cambiamenti importanti, soprattutto perché evidenziano la possibilità di una via alla razionalizzazione alternativa ai tagli imposti dall’alto. Regioni ed Enti Locali, una volta in possesso delle leve della programmazione dell’offerta formativa, sono infatti i soggetti più idonei e motivati a mettere in atto interventi per riorganizzare rete e risorse e per reinvestire nel sistema scolastico. Se, invece, le Regioni nell’intesa con il Governo accettassero criteri e parametri che il Governo ha tentato di imporre loro nelle precedenti versioni del regolamento verrebbero chiuse oltre 1000 piccole scuole in particolare nei comuni minori.</p>
<p><strong>Dall’approvazione all’attuazione</strong></p>
<p>L’attuazione di questi due regolamenti disastrosi per la scuola pubblica sarà tutt’altro che semplice. Già in passato (vedi ad es. riforma Moratti) si è verificato uno scarto tra l&#8217;approvazione delle norme e la loro concreta attuazione. Occorre tener presente che i provvedimenti Gelmini incontrano notevoli resistenze nel mondo della scuola, tra i genitori e gli insegnanti, e in buona parte dell&#8217;opposizione politica e delle organizzazioni sindacali. Come non ricordare inoltre che il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione si è espresso negativamente o che i genitori hanno scelto compattamente nelle iscrizioni i modelli scolastici che il Ministro intende eliminare?<br />
Non solo, ma Regioni ed Enti Locali hanno espresso parere sfavorevole sul regolamento sulla scuola dell’infanzia e il primo ciclo ed hanno difeso le loro prerogative sulla rete scolastica. Per questo diciamo che non sarà facile, né indolore sul piano del consenso politico, portare a termine un&#8217;operazione di attacco alla scuola pubblica e di riduzione della sua offerta formativa così pesante.</p>
<p>Come se niente fosse intanto la Gelmini continua imperterrita a sostenere che le richieste delle famiglie sono state accolte e che il tempo pieno avrà un’espansione (addirittura!) del 30% rispetto alle classi esistenti (vedi le recenti dichiarazioni a Porta a porta). I tagli previsti smentiscono clamorosamente queste affermazioni. Non solo non si verifica alcuna espansione del tempo pieno nel Meridione, ove pure ce ne sarebbe bisogno, ma perfino in Lombardia si prospetta una riduzione delle classi a TP. Ad ogni modo, come abbiamo sempre sostenuto, la questione si chiarirà definitivamente e senza ombra di dubbio allorché saranno assegnati gli organici docenti alle scuole. Questa continua a rimanere la vera cartina di tornasole della “riforma” (o controriforma) in atto.<br />
La difesa delle risorse professionali necessarie a garantire una scuola di qualità continua a rimanere la linea del Piave sulla quale attestarsi, per il movimento dei genitori e insegnanti e le forze politiche e sociali di opposizione.</p>
<p>Fabrizio Dacrema e Gianni Gandola</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.scuolaoggi.org/index.php?action=detail&amp;artid=4285" target="_blank">scuolaoggi</a><br />
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<p>Scuola, studenti in piazza contro la Gelmini<br />
I manifestanti chiedono referendum sulla riforma</p>
<p>ROMA (10 ottobre) &#8211; Migliaia di studenti sono&#8230;</p>
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<p>Piano programmatico riguardante gli interventi sulla scuola predisposto dal MIUR  di concerto con il MEF<br />
(Attuazione dell&#8217;art. 64 del DL n 112&#8230;</p>
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<p>BOLOGNA, 15 OTTOBRE,<br />
LA NOTTE PER LA SCUOLA PUBBLICA, IL GIORNO DOPO</p>
<p>Ciao a tutti.<br />
ERAVAMO 14.235!!</p>
<p>Ringraziamo Elena e Giovanni per il&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Scuola, proteste e cortei in tutta Italia<br />
Assedio al Senato, gli studenti: siamo 10mila</p>
<p>Manifestante fermato e identificato davanti a palazzo&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>La cattiva informazione della signora Gelmini </p>
<p>Sono ormai diversi mesi che il Ministro Gelmini, insieme ad altri suoi colleghi del governo&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l’istruzione<br />
Schema di piano programmatico del Ministero&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>SE GLI INSEGNANTI VI SEMBRAN TROPPI…</p>
<p>Alcuni giorni fa è venuta trovarmi a Roma la mia amica Mariangela che da molti anni insegna nelle&#8230;</p>
</p></div>
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<p>FACCIAMO IL PUNTO (N. 1)</p>
<p>Come gruppo di lavoro dell’Assemblea genitori ed insegnanti delle scuole di Bologna e provincia abbiamo predisposto&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>La protesta di migliaia di ragazzi, 300mila secondo l&#8217;Uds. Numerose manifestazioni<br />
contro il ministro Gelmini. Lo slogan: &#8220;Non è che&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>19:29  Nuoro, giornata di mobilitazione il 30 ottobre<br />
Dopo lo sciopero generale del 17, Nuoro si prepara alla mobilitazione del 30 ottobre&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/definitivi-i-regolamenti-gelmini-devastanti-gli-effetti/" target="_blank"><img src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="condividi su facebook" title="condividi su facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/definitivi-i-regolamenti-gelmini-devastanti-gli-effetti/" target="_blank" title="condividi su facebook">condividi su facebook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Indennità ordinaria disoccupazione requisiti ridotti: scade 31 marzo</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/indennita-ordinaria-disoccupazione-requisiti-ridotti-scade-31-marzo/</link>
		<comments>http://www.futuroscuola.org/indennita-ordinaria-disoccupazione-requisiti-ridotti-scade-31-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma Scuola]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Guida a&#8230;: INDENNITA&#8217; ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI: SCADENZA 31 MARZO</p> <p>Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. Termine ultimo di presentazione della domanda: 31 marzo 2009 </p> <p>Il personale precario della scuola (docente ed ATA) può presentare &#8211; entro martedì 31 marzo 2009 &#8211; alle competenti sedi territoriali dell&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&amp;file=categories&amp;op=newindex&amp;catid=44" target="_blank">Guida a&#8230;</a>: INDENNITA&#8217; ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI: SCADENZA 31 MARZO</strong></p>
<p><strong>Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. Termine ultimo di presentazione della domanda: 31 marzo 2009 </strong></p>
<p>Il personale precario della scuola (docente ed ATA) può presentare &#8211; <strong>entro martedì 31 marzo 2009</strong> &#8211; alle competenti sedi territoriali dell&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) la domanda per ottenere l&#8217;<em>&#8220;indennità di disoccupazione <span style="text-decoration: underline;">con requisiti ridotti</span>&#8220;</em>.</p>
<p>Consulta e <em>&#8220;scarica&#8221;</em> dai sottoevidenziati <em>&#8220;links&#8221;</em> (a cura della Segreteria Nazionale della CISL Scuola):</p>
<ul type="disc">
<li>una <a href="http://www.cislscuola.it/files/CS_IndDisocReqRid_11mar_09.pdf" target="_blank">scheda</a> relativa alla      suddetta indennità di disoccupazione;</li>
</ul>
<ul type="disc">
<li>un&#8217;analoga <a href="http://www.cislscuola.it/files/CS_IndDisocOrd_11mar_09.pdf" target="_blank">scheda</a> relativa all&#8217;<em>&#8220;indennità      di disoccupazione <span style="text-decoration: underline;">con requisiti ordinari</span>&#8220;</em> (pubblicata, per      completezza d&#8217;informazione). La domanda concernente quest&#8217;ultima indennità      può essere presentata dagli interessati, sempre all&#8217;INPS, entro 68 giorni      dal licenziamento o dalla cessazione del rapporto di lavoro.</li>
</ul>
<p><span id="more-2407"></span></p>
<p><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/zen/IMPOST%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" alt="http://www.futuroscuola.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" width="1" height="1" /></p>
<p>Per l&#8217;espletamento della pratica (e per ogni dubbio/chiarimento in materia), rivolgiti alla <a href="http://www.cislscuola.it/DoveSiamo" target="_blank">sede territoriale della CISL Scuola</a> a te più vicina.</p>
<p>Per informazioni istituzionali e la <em>&#8220;modulistica&#8221;</em> (che, ad ogni buon conto, si riporta anche di seguito) vai al &#8212;&gt; <a href="http://www.inps.it/home/default.asp" target="_blank">sito web dell&#8217;INPS</a></p>
<p><strong>Modulistica necessaria per la domanda di <em>&#8220;<span style="text-decoration: underline;">indennità di disoccupazione con requisiti ridotti</span>&#8220;</em></strong>:</p>
<ul type="disc">
<li>Modello <em>&#8220;<a href="http://www.cislscuola.it/files/SR17_DS21_DomReqRid.pdf" target="_blank">DS 21</a>&#8220;</em>: il <em>&#8220;modello      domanda&#8221;</em>, a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica);</li>
</ul>
<ul type="disc">
<li>Modello <em>&#8220;<a href="http://www.cislscuola.it/files/SR18_DL86_88bis_DichDatore.pdf" target="_blank">DL 86/88 bis</a>&#8220;</em>:      dichiarazione, a cura del datore di lavoro (anche su copia);</li>
</ul>
<ul type="disc">
<li>Modello <em>&#8220;<a href="http://www.cislscuola.it/files/SR32_ANF.pdf" target="_blank">ANF/PREST</a>&#8220;</em>: modello per la      fruizione dell&#8217;assegno per il nucleo familiare (da compilare se ricorrono      le condizioni);</li>
</ul>
<ul type="disc">
<li>Modello <em>&#8220;<a href="http://www.cislscuola.it/files/MV10_DETRAZIONI.pdf" target="_blank">DETRAZIONI</a>&#8220;</em>: modello concernente il      diritto alle detrazioni di imposta (da compilare se ricorrono le      condizioni).</li>
</ul>
<p><strong>Modulistica necessaria per la domanda di <em>&#8220;<span style="text-decoration: underline;">indennità di disoccupazione con requisiti ordinari</span>&#8220;</em></strong>:</p>
<ul type="disc">
<li>Modello <em>&#8220;<a href="http://www.cislscuola.it/files/SR05_DS21_Dom.pdf" target="_blank">DS 21</a>&#8220;</em>: il <em>&#8220;modello      domanda&#8221;</em>, a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica);</li>
</ul>
<ul type="disc">
<li>Modello <em>&#8220;<a href="http://www.cislscuola.it/files/SR37_DS22_DichDatore.pdf" target="_blank">DS 22</a>&#8220;</em>:      dichiarazione, a cura del datore di lavoro (anche su copia). In      alternativa, è possibile presentare una <em>&#8220;dichiarazione      sostitutiva&#8221;</em> con la quale autocertificare le informazioni      relative all&#8217;ultimo rapporto di lavoro (su apposito <em>modello<strong> </strong>&#8220;<a href="http://www.cislscuola.it/files/SR58_AutocertUltRappLavoro.pdf" target="_blank">autocertif.DSO</a>&#8220;</em>);</li>
</ul>
<ul type="disc">
<li>Modello <em>&#8220;<a href="http://www.cislscuola.it/files/SR32_ANF_PREST.pdf" target="_blank">ANF/PREST</a>&#8220;</em>: modello di fruizione      dell&#8217;assegno per il nucleo familiare (da compilare se ricorrono le      condizioni);</li>
</ul>
<ul type="disc">
<li>Modello <em>&#8220;<a href="http://www.cislscuola.it/files/MV10_DETRAZIONI_0.pdf" target="_blank">DETRAZIONI</a>&#8220;</em>: modello concernente il      diritto alle detrazioni di imposta (da compilare se ricorrono le      condizioni).</li>
</ul>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Allegato</td>
<td>Dimensione</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/CS_IndDisocReqRid_11mar_09.pdf" target="_blank">CS_IndDisocReqRid_11mar_09.pdf</a></td>
<td>38.34 KB</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/CS_IndDisocOrd_11mar_09.pdf" target="_blank">CS_IndDisocOrd_11mar_09.pdf</a></td>
<td>38.83 KB</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/SR17_DS21_DomReqRid.pdf" target="_blank">SR17_DS21_DomReqRid.pdf</a></td>
<td>228.31 KB</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/SR18_DL86_88bis_DichDatore.pdf" target="_blank">SR18_DL86_88bis_DichDatore.pdf</a></td>
<td>410.72 KB</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/SR32_ANF.pdf" target="_blank">SR32_ANF.pdf</a></td>
<td>317.89 KB</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/MV10_DETRAZIONI.pdf" target="_blank">MV10_DETRAZIONI.pdf</a></td>
<td>157.88 KB</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/SR05_DS21_Dom.pdf" target="_blank">SR05_DS21_Dom.pdf</a></td>
<td>90.29 KB</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/SR37_DS22_DichDatore.pdf" target="_blank">SR37_DS22_DichDatore.pdf</a></td>
<td>144.84 KB</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/SR58_AutocertUltRappLavoro.pdf" target="_blank">SR58_AutocertUltRappLavoro.pdf</a></td>
<td>86.88 KB</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/SR32_ANF_PREST.pdf" target="_blank">SR32_ANF_PREST.pdf</a></td>
<td>317.89 KB</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cislscuola.it/files/MV10_DETRAZIONI_0.pdf" target="_blank">MV10_DETRAZIONI.pdf</a></td>
<td>157.88 KB</td>
</tr>
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<p>Roma, 4 ottobre 2008</p>
<p>Al Gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione<br />
Ufficio Relazioni Sindacali<br />
Al Capo di Gabinetto del Dipartimento&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Scuola, gli studenti incontrano Gelmini<br />
Il ministro: «Bisogna cambiare, il decreto resta»</p>
<p>In tutta Italia cortei, occupazioni e lezioni in&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>BOLOGNA, 15 OTTOBRE,<br />
LA NOTTE PER LA SCUOLA PUBBLICA, IL GIORNO DOPO</p>
<p>Ciao a tutti.<br />
ERAVAMO 14.235!!</p>
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<li>
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<p>19:29  Nuoro, giornata di mobilitazione il 30 ottobre<br />
Dopo lo sciopero generale del 17, Nuoro si prepara alla mobilitazione del 30 ottobre&#8230;</p>
</p></div>
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<p>1865 foto in piazza: a Bologna i ricercatori si fanno &#8216;calpestare&#8217;</p>
<p> <br />
Milleottocentossessantacinque facce per terra. 1865 foto formato-gigante&#8230;</p>
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<p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 ,&#8230;</p>
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<p>Gelmini: &#8220;Capisco i giovani ma solo cambiando c&#8217;è futuro&#8221;<br />
di LUIGI CONTU e MARIO REGGIO</p>
<p> Il ministro Mariastella Gelmini<br />
ROMA &#8211; Ministro&#8230;</p>
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<p>
Pisa, Firenze, Roma, Siena. E ora blocchi e iniziative si moltiplicano<br />
Da giorni lezioni su Ponte Vecchio. Il rettore Settis: &#8220;Rischio tagli&#8230;</p>
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<p>Il maestro unico…<br />
«I bambini non hanno bisogno di insegnanti specialistici ma di qualcuno che insegni loro a leggere, a scrivere e a fare di&#8230;</p>
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<p>Slittano le iscrizioni per la scuola un mese in più, il 28 febbraio 2009<br />
Sindacati perplessi: così a rischio l&#8217;avvio dell&#8217;anno&#8230;</p>
</p></div>
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</ul>
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		<title>Valanghe di ricorsi al TAR contro la riforma Gelmini</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/valanghe-di-ricorsi-al-tar-contro-la-riforma-gelmini/</link>
		<comments>http://www.futuroscuola.org/valanghe-di-ricorsi-al-tar-contro-la-riforma-gelmini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare le richieste degli italiani (genitori, insegnanti, alunni, CNPI, regioni&#8230;), in molti hanno deciso di adire per vie legali.</p> <p>clicca su link per conoscerne alcune: RICORSI GELMINI</p> <p align="center">TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</p> <p align="center">DEL LAZIO</p> <p align="center">RICORSO</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare le richieste degli italiani (genitori, insegnanti, alunni, CNPI, regioni&#8230;), in molti hanno deciso di adire per vie legali.</p>
<p>clicca su link per conoscerne alcune: <a href="http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/ricorsi_Gelmini/indice.htm" target="_blank">RICORSI GELMINI</a></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2361" title="giustizia_e_questione_morale" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/giustizia_e_questione_morale-100x100.jpg" alt="giustizia_e_questione_morale" width="100" height="100" />TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">DEL LAZIO</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">RICORSO</span></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>omissis -dati sensibili-</em></p>
<p>tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Avv. Corrado Mauceri, Avv. Sofia Cavini, Avv. Marianna Gorpia, Avv. Luca Marchi, Avv. Francesca Scatolini, Avv. Angela Nozzi, Avv. Chiara Lombardo, Avv. Paolo Solimeno, Avv. Flora Di Giorgio, Avv. Roberto Passini, Avv. Andrea Frosali, Avv. Patrizia Dal Monte, Avv. Lucio Seconnino, Avv. Gabriella Zampieri, Avv. Domenico Fata, Avv. Gabriele Dalle Luche, Avv. Daniele Giannini, Avv. I. Tiribilli, Avv. A. Corallo, Avv. G. Raffaelli, Avv. C. Bolelli, Avv. Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, V.le Angelico n. 45, come da mandato in calce al presente atto propongono ricorso</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Contro</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </span></strong>(da ora MIUR), nella persona del Ministro pro-tempore in carica;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</span></strong>, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">CONSIGLIO DEI MINISTRI</span></strong><strong>, </strong>nella persona del Presidente pro-tempore in carica</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">per l&#8217;annullamento</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">previa sospensione</span></strong></p>
<p>della CM n. 4 MIUR prot. n. 381/R.U.U 04 del 15 gennaio 2009 non pubblicata formalmente avente ad oggetto &#8220;<em>Iscrizioni alle scuole dell&#8217;infanzia e alle scuole di ogni</em></p>
<p><em> <span id="more-2356"></span>ordine e grado, riguardanti l&#8217;anno scolastico 2009/2010</em>&#8220;, nella parte relativa alle iscrizioni nella scuola dell&#8217;infanzia e del I ciclo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti</p>
<p align="center"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">e per quanto occorrer possa</span></em></strong></p>
<p>dello schema di Piano Programmatico predisposto dal Ministero dell&#8217;Istruzione Università e Ricerca (da ora MIUR) di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ed a tutt&#8217;oggi formalmente non adottato.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">FATTO</span></strong></p>
<p>L&#8217;art. 64 del DL 112/08 convertito con modifiche nella L. 133/08 stabilisce: 1. <em>Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l&#8217;anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.</em></p>
<p><em>2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione </em>delle dotazioni organiche del personale <em>amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l&#8217;anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</em></p>
<p><em>3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell&#8217;utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.</em></p>
<p><em>4. Per l&#8217;attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell&#8217;attuale assetto</em> <em>ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:</em></p>
<p><em>a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell&#8217;impiego dei docenti;</em></p>
<p><em>b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso  la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari,  con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;</em></p>
<p><em>c. revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia di formazione delle classi; </em></p>
<p><em>d. rimodulazione dell&#8217;attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;</em></p>
<p><em>e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;</em></p>
<p><em>f. ridefinizione dell&#8217;assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;</em></p>
<p><em>f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l&#8217;articolazione dell&#8217;azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell&#8217;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l&#8217;attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell&#8217;offerta formativa;</em></p>
<p><em>f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.</em></p>
<p><em>4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell&#8217;ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l&#8217;obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all&#8217;articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L&#8217;obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo» (omissis).</em></p>
<p>La normativa di legge sopra riportata prevede la predisposizione da parte del MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze di un &#8220;Piano programmatico&#8221; di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico; il comma 4, in attuazione di detto piano ed in relazione agli interventi ed alle misure annuali ivi individuati, prevede l&#8217;adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con i quali si dovrebbe provvedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico.</p>
<p>Con D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni in L. n. 169 del 30/10/2008 all&#8217;art. 4 è stato previsto: <em>&#8220;Nell&#8217;ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all&#8217;articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e&#8217; ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola&#8221;</em>.</p>
<p>In data 3.09.2008, il MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha predisposto <strong><span style="text-decoration: underline;">lo schema di piano programmatico di interventi</span></strong> &#8220;<em>volti ad una maggiore razionalizzazione dell&#8217;utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico</em>&#8220;; detto schema è stato inoltrato per i prescritti pareri sia alle competenti Commissioni Parlamentari sia alla Conferenza Unificata ex art. 8 Dl.vo n. 281/97. In data 27/11/2008 la VII Commissione della Camera dei Deputati ed in data 03/12/2008 la VII Commissione del Senato hanno espresso i previsti pareri, che, peraltro, contengono numerose condizioni alle quali il MIUR si sarebbe dovuto attenere nell&#8217;adozione formale di detto Piano.</p>
<p>A seguito di detti pareri con osservazioni il MIUR di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze avrebbe dovuto valutare le osservazioni contenute nei pareri e provvedere successivamente alla formale adozione del  Piano.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">A  tutt&#8217;oggi, però, detto Piano non è stato formalmente adottato.</span></strong></p>
<p>Sulla base del &#8220;Piano programmatico&#8221;, regolarmente adottato dopo l&#8217;acquisizione dei prescritti pareri, il Governo avrebbe dovuto emanare i regolamenti di cui all&#8217;art. 17, comma 2 della L. n. 400/88, osservando il seguente percorso:</p>
<p>a) proposta del MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e Finanze.</p>
<p>b) Acquisizione del parere della Conferenza Unificata ex D.Lvo n. 281/97.</p>
<p>c) Parere del Consiglio di Stato.</p>
<p>d) Deliberazione del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>Nelle more di tale procedimento il MIUR, <strong><span style="text-decoration: underline;">sulla base di uno schema di regolamento</span></strong>, con l&#8217;impugnata C.M. ha impartito le istruzioni per le iscrizioni degli alunni per l&#8217;a.s. 2009/2010; tali istruzioni però anticipano una normativa ancora in fieri e sono in contrasto con la normativa attualmente vigente e con tutta l&#8217;organizzazione didattica adottata nelle istituzioni scolastiche ed in particolare con il POF di ciascuna scuola che, come è noto, si deve adottare prima dell&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico.</p>
<p>Si deve peraltro rilevare che, in data 28.01.2009 la Conferenza Unificata ex art. 8 Dl.vo n. 281/97 ha formulato il prescritto parere sullo schema di regolamento; da detto parere si evince in modo inequivocabile che la maggioranza delle Regioni e l&#8217;ANCI hanno espresso parere negativo sia con riferimento allo schema di piano programmatico, sia per i tagli degli organici e delle compresenze, sia per l&#8217;integrazione scolastica.</p>
<p>Inoltre, in data del 12/02/2009 il Consiglio Nazionale della P.I. ha espresso <strong><span style="text-decoration: underline;">all&#8217;unanimità</span></strong> un parere negativo sullo schema di regolamento, affermando nelle conclusioni: <em>&#8220;che le criticità evidenziate compongono un quadro formativo che:</em></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <em>Compromette l&#8217;efficacia dell&#8217;offerta formativa nelle scuole dell&#8217;infanzia e nel primo ciclo di istruzione;</em></li>
<li> <em>Lede la dignità dell&#8217;istruzione pubblica;</em></li>
<li> <em>Non garantisce pari opportunità di offerta e di scelta nell&#8217;intero territorio nazionale&#8221;.</em></li>
</ul>
<p>Il MIUR, nonostante tali pareri negativi ha mantenuto l&#8217;impugnata CM che, in palese violazione della normativa vigente, impartisce disposizioni vincolanti come se il regolamento, ancora in fieri, fosse già in vigore; peraltro, così come lo schema di regolamento, anche la CM contrasta anche con lo schema di Piano Programmatico.</p>
<p>In particolare per quanto riguarda la <strong><span style="text-decoration: underline;">scuola dell&#8217;infanzia</span></strong> la CM de qua prevede l&#8217;apertura delle iscrizioni, nelle scuole statali e paritarie, per i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2009 e, in presenza di particolari condizioni (disponibilità di posti, accertamento dell&#8217;avvenuto esaurimento di eventuali liste d&#8217;attesa), anche ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2010. Le ore settimanali previste sono 40 (8 ore giornaliere). A richiesta e in base alle disponibilità si potrà arrivare fino a un massimo di 50 ore. Prosegue inoltre l&#8217;esperienza delle &#8216;<em>sezioni primavera&#8217;</em> per i bambini dai 2 ai 3 anni.</p>
<p>Con riferimento alla <strong><span style="text-decoration: underline;">scuola primaria</span></strong> i genitori sono obbligati ad iscrivere le bambine ed i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2009. Possono iscriversi anticipatamente anche i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2010. Per le prime classi sarà introdotto l&#8217;insegnante unico di riferimento che avrà la responsabilità formativa globale dell&#8217;alunno. La CM impugnata prevede che al momento delle iscrizioni i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale esprimano, in ordine di priorità, le preferenze rispetto all&#8217;articolazione dell&#8217;orario settimanale: 24 o 27 ore che sono i due modelli di base; le famiglie potranno scegliere anche il modello classi a 30 ore (con attività opzionali) e quello a 40 ore (tempo pieno). La medesima CM prevede però anche l&#8217;abolizione delle compresenze. Per le classi successive alle prime continuano i modelli orari in atto.</p>
<p>Per la scuola <strong><span style="text-decoration: underline;">secondaria di primo grado</span></strong>, la CM prevede che i genitori all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione esprimano la scelta tra i modelli orari di 30 ore o di tempo prolungato di 36 ore (prolungabile fino a 40 ore). Nel modello a 30 ore, 29 saranno di insegnamento curriculare e di potenziamento della lingua italiana. Con riferimento all&#8217;insegnamento della lingua straniera, nella CM si legge che le famiglie da quest&#8217;anno possono, in sede di iscrizione e con vincolo di non variare tale scelta per l&#8217;intero corso della secondaria di primo grado, possono chiedere l&#8217;inglese potenziato: 5 ore di inglese, anziché 3 di inglese più 2 di una seconda lingua comunitaria. Le famiglie dunque potranno decidere di impiegare le 2 ore della seconda lingua comunitaria per l&#8217;insegnamento dell&#8217;inglese.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra sommariamente esposto è evidente che il Ministero con la C.M. impugnata non si sia limitato ad informare le famiglie dei provvedimenti in corso di approvazione che potrebbero modificare l&#8217;assetto del sistema scolastico, ma ha dato indicazioni operative come se detti provvedimenti fossero stati già adottati e fossero già vincolanti; difatti ha allegato i modelli delle domande di iscrizione redatti in base alla normativa  ancora in corso di adozione.</p>
<p>I ricorrenti sono genitori di bambini che nell&#8217;a.s. 2009/2010 dovranno frequentare la scuola dell&#8217;infanzia e/o scuola primaria e docenti della scuola dell&#8217;infanzia e primaria, tutti interessati al mantenimento dell&#8217;attuale assetto organizzativo della scuola dell&#8217;infanzia e primaria sia per quanto concerne l&#8217;efficacia didattica, sia anche per le concrete esigenze familiari e lavorative.</p>
<p>La contrazione del tempo scuola, l&#8217;abolizione delle compresenze, l&#8217;introduzione dell&#8217;insegnante prevalente sono alcuni degli interventi previsti che incidono in modo fortemente negativo sull&#8217;efficacia didattica e sull&#8217;organizzazione scolastica con conseguente contrazione anche degli organici del personale della scuola.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">DIRITTO</span></strong></p>
<p>Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">MOTIVI</span></strong></p>
<p><strong>1) <span style="text-decoration: underline;">VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E SEGNATAMENTE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34 COST.</span></strong></p>
<p>L&#8217;art. 3, 2 comma della Costituzione afferma un principio cardine della democrazia del nostro ordinamento costituzionale: il principio di uguaglianza sostanziale: <em>&#8220;E&#8217; compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l&#8217;uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese&#8221;</em>.</p>
<p>L&#8217;illustre giurista ed anche membro dell&#8217;Assemblea Costituente, Piero Calamandrei, scriveva nel 1946 (&#8220;Il Ponte&#8221; n. 1, gennaio 1946 p. 3 &#8211; 14): <em>&#8220;Il problema della democrazia si pone dunque, prima di tutto come un problema di istruzione&#8221;</em> e precisava: <em>&#8220;E&#8217; perciò evidente che non si ha vera democrazia la dove l&#8217;accesso all&#8217;istruzione non è  garantita in misura pari a tutti i cittadini: perchè, importando necessariamente la diversa cultura una diversa possibilità di partecipazione alla vita politica, il privilegio dell&#8217;istruzione si risolve necessariamente in privilegio politico&#8221;</em>.</p>
<p>In considerazione di tale funzione &#8220;costituzionale&#8221; della scuola (come affermava Calamandrei) la Costituzione agli artt. 33 e 34 afferma  che <em>&#8220;la Repubblica &#8230; &#8220;istituisce scuole per tutti gli ordini e gradi&#8221;</em> e che <em>&#8220;la scuola è aperta a tutti&#8221;</em> ed infine che &#8220;<em>l&#8217;istruzione inferiore, impartita per almeno otto  anni,  è  obbligatoria  e  gratuita&#8221;</em>.</p>
<p>La Costituzione prevede quindi in materia di istruzione scolastica un  nucleo di norme precettive che impongono allo Stato l&#8217;obbligo di organizzare l&#8217;offerta di istruzione pubblica non solo in modo corrispondente alla domanda sociale, ma tale da poter effettivamente eliminare tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che possono precludere il diritto di tutti ed un&#8217;istruzione uguale e qualificata.</p>
<p>L&#8217;istruzione scolastica non è quindi nel nostro ordinamento costituzionale un servizio pubblico a disposizione dell&#8217;utenza, ma è una funzione istituzionale volta a realizzare quell&#8217;uguaglianza sostanziale che è la precondizione  della  democrazia  di  un  Paese.</p>
<p>La spesa statale per l&#8217;istruzione scolastica ha quindi un carattere assolutamente prioritario e non può condizionare l&#8217;offerta formativa statale; la spesa per la scuola statale deve essere, certamente razionale ed efficace, evitando ogni eventuale spreco, ma deve essere comunque adeguata all&#8217;effettiva domanda sociale al fine di consentire a tutti l&#8217;acquisizione di un&#8217;istruzione qualificata. Razionalizzazione della spesa per la scuola significa quindi realizzare una scuola statale e qualificata per tutti.</p>
<p>L&#8217;art. 64 della L. n. 133/08 e l&#8217;art. 4 della L. n. 169/08 prevedono invece una riduzione della spesa per la scuola statale pari a circa otto miliardi nel triennio 2009/2011 senza alcuna giustificazione logica; si riduce il tempo scuola, si riducono drasticamente gli organici e si modifica l&#8217;organizzazione didattica al solo scopo di ridurre la spesa senza alcuna considerazione degli effetti negativi che ne possono derivare; si sono cioè adeguate l&#8217;offerta formativa e l&#8217;organizzazione didattica all&#8217;esigenza, decisa aprioristicamente, di ridurre di circa 8 miliardi  la spesa per la scuola; difatti l&#8217;art. 64 della L. n. 133/08 quantifica l&#8217;importo della riduzione della spesa nel triennio, limitandosi ad indicare soltanto alcuni settori di intervento: aumento del rapporto docenti/studenti ed all&#8217;art. 4 del D.L. n. 137/08 l&#8217;introduzione del cd maestro unico demandando l&#8217;individuazione di tutti gli altri settori di intervento ai successivi provvedimenti regolamentari.</p>
<p>Il legislatore quindi non ha previsto una riduzione della spesa per eliminare determinate spese superflue, ma ha deciso a priori la riduzione nel triennio della spesa di circa 8 miliardi per esigenze di contenimento della spesa pubblica a prescindere dell&#8217;effettivo fabbisogno della scuola e quindi anche con una possibile contrazione dell&#8217;offerta formativa e soprattutto con un sacrificio della qualità di tale offerta.</p>
<p>Si deve inoltre rilevare che il settore del sistema scolastico individuato con l&#8217;impugnata CM (la scuola primaria) è quello più qualificato e più importante per la funzione determinante che la formazione primaria ha nel processo formativo.</p>
<p>Con l&#8217;art. 4 della L. n. 169/08 si prevede una trasformazione del modello didattico in vigore nella scuola primaria (il cd modulo di cui all&#8217;art. 121 del D.Lgs. n. 297/94) con il modello del cd insegnante unico; anche tale ripristino di un modello didattico, ormai superato, è stato disposto non sulla base di una valutazione adeguata degli aspetti didattici e pedagogici ritenuti più idonei, ma soltanto sulla base dell&#8217;esigenza di ridurre la spesa, senza alcuna considerazione sulla conseguente dequalificazione dell&#8217;attività didattica.</p>
<p>Come si è già prima rilevato, <strong><span style="text-decoration: underline;">il CNPI</span></strong> che è l&#8217;organo che ha una specifica competenza di consulenza tecnica e professionale per il Ministro (art. 23 Dlvo n. 297/94) <strong><span style="text-decoration: underline;">con un voto unanime ha giudicato tali innovazioni lesive dell&#8217;efficacia didattica e della dignità formativa</span></strong>.</p>
<p>La normativa di legge su cui si fonda l&#8217;impugnata CM è pertanto palesemente illegittima perchè, comportando pesanti ed ingiustificati tagli alla spesa per la scuola statale, comprome la funzione istituzionale dell&#8217;istruzione pubblica, così come strutturata dal combinato disposto degli artt. 3, 33 e 34; tale funzione per la sua rilevanza costituzionale non può difatti essere compressa con logiche finanziarie, ma deve essere garantita nel massimo delle potenzialità.</p>
<p><strong>2)</strong> <strong><span style="text-decoration: underline;">VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 64 DEL 25.6.2008 N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 E VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST.</span></strong></p>
<p>Come si è prima rilevato l&#8217;art. 64 ha previsto un procedimento complesso che presuppone anzitutto l&#8217;adozione di un Piano Programmatico di interventi; a tale fine il MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia predispone detto Piano, <strong><span style="text-decoration: underline;">sentita</span></strong> la Conferenza Unificata di cui all&#8217;art. 8 del D.Lgs. n. 281/97 <strong><span style="text-decoration: underline;">e previo parere</span></strong> della Commissione Parlamentare; quindi l&#8217;iter previsto dal legislatore era il seguente:</p>
<p>a) Definizione di uno schema di piano da sottoporre all&#8217;esame della Conferenza Unificata ed alle Commissioni parlamentari;</p>
<p>b) parere della Conferenza Unificata ex art. 8 DL.gs n. 281/97;</p>
<p>c) parere delle Commissioni parlamentari;</p>
<p>d) adozione formale del piano programmatico.</p>
<p>Difatti, dopo avere <strong><span style="text-decoration: underline;">sentito</span></strong> la Conferenza Unificata e dopo avere acquisito il <strong><span style="text-decoration: underline;">previo parere</span></strong> delle Commissioni Parlamentari il MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia avrebbe dovuto predisporre il piano.</p>
<p>Quindi è chiaro che il Piano Programmatico si sarebbe dovuto adottare <strong><span style="text-decoration: underline;">dopo</span></strong> l&#8217;acquisizione dei pareri; del resto se il legislatore ha richiesto l&#8217;acquisizione di detti pareri, è logico che il Piano avrebbe dovuto anzitutto considerare detti pareri e che quindi doveva essere adottato successivamente a tali pareri.</p>
<p>E&#8217; pure evidente che per acquisire i pareri il MIUR avrebbe dovuto predisporre uno schema o  una bozza di piano; e difatti ciò è stato fatto; sia la Conferenza Unificata che le Commissioni parlamentari hanno esaminato lo schema di piano ed hanno formulato il prescritto parere con numerose osservazioni.</p>
<p>I pareri erano senza dubbio consultivi e non vincolanti; quindi il MIUR non era tenuto ad uniformarsi a tali pareri, ma era tenuto ad esaminarli e ad emanare il Piano dopo averli esaminati.</p>
<p>Dagli atti che si conoscono allo stato attuale non risulta però che dopo l&#8217;acquisizione dei pareri sia stato adottato di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia il Piano Programmatico; di conseguenza l&#8217;impugnata CM che anticipa i regolamenti è illegittima anche perchè <strong><span style="text-decoration: underline;">il MIUR non ha mai adottato di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia il Piano Programmatico degli interventi</span></strong> che è il necessario presupposto dei regolamenti.</p>
<p>Nè lo schema presentato alle Commissioni Parlamentari ed alla Conferenza Unificata può essere considerato il piano previsto dell&#8217;art. 64 citato, anche perchè il piano programmatico doveva essere adottato ovviamente <strong><span style="text-decoration: underline;">dopo l&#8217;acquisizione dei pareri</span></strong>; peraltro detti pareri sono stati formulati con molte osservazioni; quindi il MIUR, pur non essendo vincolato ad uniformarsi, avrebbe dovuto prendere in esame anche tali osservazioni.</p>
<p>Per compiutezza di difesa si deve ipotizzare che per il MIUR lo schema di Piano presentato alle Commissioni Parlamentari ed alla Conferenza Unificata sia da considerarsi il Piano Programmatico previsto dall&#8217;art. 64 citato; in tale caso però è evidente che tale Piano è stato predisposto prima dell&#8217;acquisizione dei prescritti pareri e quindi senza  tenerne conto; di conseguenza è palesemente illegittimo.</p>
<p>Si deve infine ipotizzare che il MIUR abbia ritenuto di adottare, dopo l&#8217;acquisizione dei prescritti pareri, lo schema già predisposto, senza fare alcuna modificazione; in tale caso però il Piano Programmatico, eventualmente adottato in tale modo, si deve ritenere pur sempre illegittimo perchè manca il concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e comunque non è stato in alcun modo formalmente adottato; essendo un atto presupposto rispetto ai regolamenti era ovviamente necessaria la formale adozione del Piano con l&#8217;espresso riferimento ai pareri acquisiti.</p>
<p><strong>3) <span style="text-decoration: underline;">VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST. ED ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA&#8217; ED INGIUSTIZIA.</span></strong></p>
<p>La stessa normativa è palesemente illegittima per manifesta irragionevolezza; difatti detta normativa si propone la razionalizzazione della spesa per l&#8217;istruzione e nello stesso tempo prevede interventi che, come ha affermato il CNPI (che è l&#8217;organo tecnico che meglio di ogni altro organo può valutare la coerenza e l&#8217;incidenza positiva o negativa degli interventi), inficiano l&#8217;efficacia didattica del sistema scolastico ed in particolare delle scuola primaria riconosciuta anche a  livello internazionale il settore dell&#8217;istruzione più efficace; non realizza quindi il fine dichiarato, ma il risultato opposto: la dequalificazione della scuola pubblica.</p>
<p>Detta normativa, come si è prima rilevato, è stata introdotta per effetto di due Decreti Legge, convertiti in legge con voto di fiducia e quindi senza un&#8217;adeguata discussione in Parlamento, ma soprattutto senza un&#8217;adeguata indagine da parte del Governo, Ministero e Parlamento sulla validità, sotto il profilo dell&#8217;efficacia didattica, delle innovazioni previste.</p>
<p>Il Consiglio Nazionale P.I., sentito con riferimento allo schema di regolamento applicativo per la scuola dell&#8217;infanzia e per il I ciclo, come si è  prima rilevato, ha espresso un parere fortemente e totalmente negativo non solo sullo schema di regolamento, ma anche sulla normativa di legge che ne è il presupposto.</p>
<p>Non c&#8217;è dubbio pertanto che la normativa dell&#8217;art. 64 L. n. 137/08 e dell&#8217;art. 4 della L. n. 169/08 sia censurabile anche per manifesta illogicità e contraddittorietà tra le finalità che il legislatore si propone (la razionalizzazione della spesa dell&#8217;istruzione) e l&#8217;efficacia concreta di tali interventi che invece dequalificano il sistema scolastico e quindi per violazione dell&#8217;art. 97 Cost. con conseguente illegittimità dell&#8217;impugnata CM.</p>
<p><strong>4) <span style="text-decoration: underline;">ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL&#8217;ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 E DELL&#8217;ART. 4 DL 01/09/2008 N. 137, C.TO IN L. 30/10/2008, N. 169 PER VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 77 E 97 DELLA COSTITUZIONE</span>.</strong></p>
<p>Il secondo comma dell&#8217;art. 77 della Costituzione testualmente recita &#8220;<em>Quando, in casi straordinari di necessità e d&#8217;urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni&#8221;</em>.</p>
<p>Presupposto dell&#8217;esercizio del potere legislativo da parte del Governo a mezzo della decretazione d&#8217;urgenza è la sussistenza di una situazione oggettiva e straordinaria che renda necessaria ed urgente l&#8217;adozione di un decreto avente forza di legge; per la decretazione di urgenza da parte del Governo occorre quindi il concorso di tre necessarie condizioni:</p>
<p>a)      la straordinarietà della circostanza e cioè la non prevedibilità di essa;</p>
<p>b)      la necessarietà dell&#8217;intervento;</p>
<p>c)      l&#8217;urgenza.</p>
<p>Nel caso in esame l&#8217;art. 64 ha previsto una riduzione della spesa per la scuola per complessivi 8 miliardi nel triennio; tale intervento prevede un percorso articolato prima con un piano programmatico e dopo con l&#8217;adozione di uno o più regolamenti nell&#8217;arco di dodici mesi con un&#8217;indicazione generica dei relativi settori di intervento.</p>
<p>A parte le considerazioni, prima svolte sull&#8217;inopportunità di tale intervento, è fuor di dubbio che nel caso in esame le tre necessarie condizioni per la decretazione di urgenza non sussistevano. E&#8217; sufficiente rilevare che si tratta di interventi previsti nel giugno 2008, che ancora a tutt&#8217;oggi sono in corso di perfezionamento; quindi il ricorso alla decretazione di urgenza era privo di alcun fondamento ed è palesemente irragionevole, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento.</p>
<p>E&#8217; vero che entrambi i Decreti legge n.112/08 e 137/08 sono stati convertiti in legge, ma la conversione in legge per le sue stesse modalità procedimentali, non può sanare l&#8217;uso arbitrario da parte del Governo di un potere che non aveva.</p>
<p>Sotto tale profilo la Corte Costituzionale con sentenza n. 128/2008 ha chiaramente evidenziato che &#8220;<em>Questa Corte, con recente pronuncia (sentenza n. 171 del 2007), nel dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale di un decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei requisiti di cui </em><a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009859&amp;">all&#8217;art. 77, comma secondo, della Costituzione</a><em>, ha affermato, richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l&#8217;urgenza di provvedere tramite l&#8217;utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell&#8217;adozione del predetto atto, di modo che l&#8217;eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell&#8217;ambito applicativo costituzionalmente previsto&#8221;. </em>La sentenza prosegue nell&#8217;affermare che &#8220;<em>tale difetto di presupposti, «una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge» ed ha escluso, con ciò, l&#8217;eventuale efficacia sanante di quest&#8217;ultima, dal momento che «affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie&#8221;.</em></p>
<p>Alla luce anche dell&#8217;orientamento ormai pacifico della giurisprudenza i due decreti legge sui quali si fondano gli impugnati atti sono illegittimi per violazione dell&#8217;art. 77 Cost. con conseguente illegittimità di tutti gli atti conseguenti.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">5) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 3, 33 E 34 COST. CONCERNENTE IL PRINCIPIO DELL&#8217;AUTOSUFFICIENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO STATALE.</span></strong></p>
<p>La CM n. 4/09 <strong><span style="text-decoration: underline;">per la scuola dell&#8217;infanzia</span></strong> prevede tra l&#8217;altro: <em>&#8220;l&#8217;offerta formativa per la scuola dell&#8217;infanzia è assicurata da Stato, Comuni e scuole paritarie&#8221;</em>; la CM muove dal presupposto che anche le scuole private paritarie concorrono all&#8217;offerta formativa statale e che quindi sia previsto, almeno per le scuole dell&#8217;infanzia, un sistema integrato tra scuole statali e scuole private paritarie; di conseguenza esclude a priori l&#8217;adeguamento dell&#8217;offerta della scuola dell&#8217;infanzia statale alla complessiva domanda sociale; la scuola dell&#8217;infanzia privata non sarà liberamente scelta, ma in talune realtà sarà l&#8217;unica offerta perchè non ci sarà una scuola statale per tutti.</p>
<p>Una tale ipotesi contrasta però in modo palese con l&#8217;art. 33 Cost. sotto tre profili:</p>
<p>1) il secondo comma dell&#8217;art. 33 impone alla Repubblica l&#8217;obbligo di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi e quindi anche le scuole dell&#8217;infanzia; afferma cioè il principio dell&#8217;autosufficienza del sistema scolastico statale;</p>
<p>2) l&#8217;art. 34 afferma il principio secondo cui la scuola statale deve essere aperta a tutti e quindi l&#8217;offerta della scuola statale deve essere corrispondente alla domanda sociale.</p>
<p>3) Lo Stato deve garantire a tutti l&#8217;accesso alla scuola dell&#8217;infanzia statale al fine di garantire a tutti il diritto di accedere ad un insegnamento pluralista e non confessionale, e quindi alternativo all&#8217;insegnamento della scuola privata paritaria che può essere confessionale.</p>
<p>Si deve difatti rilevare che l&#8217;art. 33 Cost. al 4 comma, laddove prevede la parità scolastica stabilisce che <em>&#8220;la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse <span style="text-decoration: underline;">piena libertà </span> &#8230;&#8221;</em>, cioè deve garantire alle scuole private la libertà di scegliere di essere scuole cd di tendenza e quindi anche di orientamento confessionale.</p>
<p>Di conseguenza le scuole dell&#8217;infanzia private paritarie, potendo legittimamente prevedere un progetto educativo orientato in senso confessionale (di qualsiasi confessione), non sono tenute a garantire la libertà di insegnamento ed il pluralismo culturale; gli insegnanti difatti per contratto collettivo devono impegnarsi a realizzare <em>&#8220;l&#8217;indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l&#8217;istituzione&#8221;</em> e la Corte Costituzionale in una nota sentenza (n. 195/1972) ha affermato che la libertà di istituire scuole di tendenza prevale sulla libertà di insegnamento, nel senso che gli insegnanti di una scuola privata devono concorrere alla realizzazione del progetto educativo della scuola, anche se di orientamento confessionale.</p>
<p>Scuole statali e scuole private paritarie non possono quindi garantire lo stesso insegnamento; la frequenza di una scuola statale o di una scuola privata non può essere determinata dalla carenza di scuole statali; la scelta di una scuola privata che può essere di tendenza, deve essere assolutamente libera.</p>
<p>Si deve inoltre rilevare che la frequenza della scuola dell&#8217;infanzia privata comporta l&#8217;onere di una retta e quindi comporta un&#8217;ulteriore discriminazione; non tutti difatti possono accedere anche per motivi economici alle scuole dell&#8217;infanzia private; di conseguenza, in mancanza di un&#8217;offerta pubblica corrispondente alla domanda sociale, molti bambini sarebbero ingiustamente esclusi.</p>
<p>Le scuole private non possono quindi concorrere a formare l&#8217;offerta scolastica complessiva; tale offerta deve essere garantita, come afferma la Costituzione, dallo Stato e deve essere garantita a tutti al fine di evitare ogni possibile discriminazione tra gli alunni; tutti i bambini hanno difatti diritto di potere frequentare la scuola dell&#8217;infanzia statale che garantisce una formazione pluralista e non confessionale.</p>
<p>Il sistema integrato tra pubblico e privato, previsto dalla CM n. 4/09 oltre a contrastare con il principio dell&#8217;autosufficienza del sistema scolastico statale (art. 33 e 34 Cost.) comporterebbe una palese ed inammissibile discriminazione in quanto alcuni alunni, in violazione anche dell&#8217;art. 3 Cost., sarebbero ingiustamente esclusi dalle scuole statali e costretti a frequentare le scuole private che possono essere di orientamento confessionale.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">6) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL&#8217;AUTONOMIA SCOLASTICA DI CUI AGLI ARTT. 33, 1 COMMA E 117, 2 COMMA COST. E DELL&#8217;ART. 3 DPR N. 275/1999.</span></strong></p>
<p>Come si è già rilevato, l&#8217;art. 33 al primo comma afferma il principio della libertà di insegnamento che comporta l&#8217;autonomia del sistema scolastico statale; l&#8217;art. 33 della Costituzione coniuga quindi il principio generale della libertà di insegnamento (<em>&#8220;la scienza e l&#8217;arte sono libere e libero ne è l&#8217;insegnamento&#8221;</em>) con l&#8217;esigenza delle norme generali dell&#8217;istruzione (<em>&#8220;la Repubblica detta la norme generali dell&#8217;istruzione&#8221;</em>).</p>
<p>La giusta esigenza di un progetto culturale e didattico nazionale deve quindi nel nostro ordinamento conciliarsi con il principio democratico del pluralismo culturale e quindi della libertà di insegnamento (cioè didattica e metodologica).</p>
<p>La giusta istituzionalizzazione dell&#8217;istruzione scolastica non deve però comportare la statalizzazione della didattica e della cultura; è quindi necessario un giusto equilibrio tra le finalità generali dell&#8217;istruzione scolastica che lo Stato deve definire con le norme generali sull&#8217;istruzione ed i contenuti e metodi specifici che devono essere demandati al mondo della scuola.</p>
<p>La libertà di insegnamento esclude quindi la cd didattica e/o pedagogia di Stato che è la caratteristica dei regimi totalitari e che caratterizzava il regime fascista che con il Ministero della Cultura Popolare stabiliva gli indirizzi culturali e didattici della scuola del regime.</p>
<p>La libertà di insegnamento di ciascun insegnante nel nostro ordinamento costituzionale è vista quindi nell&#8217;ambito di un sistema nazionale in cui ciascun insegnante concorre con il proprio contributo a formare il progetto culturale nazionale; non quindi una libertà <strong><span style="text-decoration: underline;">da</span></strong> un progetto nazionale, ma libertà <strong><span style="text-decoration: underline;">in</span></strong> un progetto condiviso e partecipato.</p>
<p>Deve esserci una sintesi tra libertà di insegnamento e le norme generali sull&#8217;istruzione; a tale fine è però necessario che le norme nazionali che attengono alle scelte culturali, metodologiche, didattiche e pedagogiche non siano etereimposte, ma siano partecipate e condivise e soprattutto rispettose degli ambiti che, nel progetto unitario a livello nazionale, devono essere demandate all&#8217;autonomia scolastica.</p>
<p>A tale fine l&#8217;art. 117, 2 comma della Costituzione prevede  espressamente che la legislazione statale e regionale in materia di istruzione devono salvaguardare l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche; la Corte Costituzionale nella sentenza n. 13/2004 ha a tale proposito precisato &#8220;<em>è assorbente il rilievo che tale autonomia non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell&#8217;esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare&#8221;.</em></p>
<p>Sulla base dei suesposti principi è evidente che il legislatore nella definizione delle norme generali sull&#8217;istruzione e di un progetto culturale nazionale non può nè imporre modelli didattici rigidi nè, tanto meno, intervenire con provvedimenti restrittivi che vanificano i progetti definiti dalle istituzioni scolastiche.</p>
<p>A tale proposito si deve rilevare che l&#8217;art. 3 del DPR n. 275/99 (Regolamento sull&#8217;autonomia scolastica) stabilisce: &#8220;<em>(Piano dell&#8217;offerta formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell&#8217;offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell&#8217;identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell&#8217;ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell&#8217;offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell&#8217;articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell&#8217;offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il Piano dell&#8217;offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell&#8217;offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione.</em>&#8221;</p>
<p>La CM impugnata prevedendo i moduli orari, l&#8217;esclusione delle compresenze e l&#8217;organizzazione didattica ha, però, illegittimamente invaso la sfera riservata all&#8217;autonomia scolastica proponendo addirittura una pedagogia governativa che mal si addice ad una società democratica.</p>
<p>Peraltro, l&#8217;art. 3 del DPR 275/99 citato, prevede, all&#8217;ultimo comma che <em>&#8220;il POF (Piano dell&#8217;offerta formativa) è consegnato agli alunni e alle famiglie all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione&#8221;</em>.</p>
<p>E&#8217; di tutta evidenza, quindi, che le iscrizioni debbano essere fatte sulla base dei modelli didattici adottati nel POF di ciascuna scuola sulla base della normativa vigente e non sulla base di una CM adottata, peraltro, sulla base di regolamenti ancora inesistenti.</p>
<p>Nè si può sostenere che l&#8217;art. 4 del DL n. 133/08, c.to in L. n. 169/08 ha introdotto per la scuola primaria un modello didattico nuovo rispetto a quello previsto in precedenza e che pertanto detta CM trova fondamento nella normativa di legge, pur in assenza del regolamento applicativo.</p>
<p>La normativa dell&#8217;art. 4 della citata legge per la sua genericità non è immediatamente applicativa senza un puntuale regolamento, che difatti lo stesso art. 4 prevede espressamente.</p>
<p>La CM si fonda su una normativa di legge generica e di dubbia legittimità costituzionale e di per sè inidonea ad abrogare la normativa precedente e pertanto allo stato è inapplicabile.</p>
<p>Non c&#8217;è dubbio pertanto che tale circolare sia illegittima per violazione del principio dell&#8217;autonomia scolastica e per violazione dell&#8217;art. 3 DPR n. 275/99.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">7) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 4 D.L. N. 133/08, C.TO IN L. 169/08 E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL&#8217;ART. 3 COST. E DEL DIRITTO ALL&#8217;ISTRUZIONE DI CUI AGLI ARTT. 33 E 34.</span></strong></p>
<p>Con la CM n. 04/2009 il Ministro per la scuola primaria propone ai genitori quattro modelli didattici, stabilendo che successivamente i modelli didattici di ciascuna istituzione scolastica saranno definiti sulla base delle dotazioni organiche che saranno assegnate.</p>
<p>L&#8217;art. 4 del DL n. 133/08, c.to in L. 169/08 stabilisce però: <em>&#8220;Nei regolamenti si tiene <strong><span style="text-decoration: underline;">comunque</span></strong> conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola&#8221;.</em></p>
<p>Di conseguenza la scelta del tempo scuola da parte delle famiglie non può essere subordinata alla dotazione degli organici; al contrario le dotazioni degli organici devono essere correlate alle scelte della famiglia.</p>
<p>Peraltro la prospettata subordinazione delle scelte delle famiglie alla consistenza degli organici comporterebbe che in talune scuole le esigenze possono essere soddisfatte ed in altre invece possono non essere soddisfatte per effetto degli organici inadeguati con conseguente ingiusta discriminazione.</p>
<p>La CM è pertanto illegittima perchè stravolge la stessa norma dell&#8217;art. 4 e comunque viola il principio della parità di trattamento per quanto attiene il diritto all&#8217;istruzione.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> <img src='http://www.futuroscuola.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL&#8217;ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. 6.8.2008 N. 133 E DELL&#8217;ART. 4 DL N. 137/08 C.TO IN L. 169/08 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 70 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA&#8217; DERIVATA.</span></strong></p>
<p>Il comma 4 dell&#8217;art. 64 del DL. 112/08 convertito nella legge 133/08, per l&#8217;attuazione del Piano programmatico e dell&#8217;art. 4 del DL n. 133/08 c.to in L. n. 169/08 saranno emanati regolamenti ex art. 17 comma 2 della L. 400/88 che possono avere contenuto modificativo delle disposizioni legislative vigenti (cd &#8220;delegificazione&#8221;).</p>
<p>Tale previsione, tuttavia, viola i principi dell&#8217;ordinamento in materia di gerarchia delle fonti, nonché la stessa norma richiamata con l&#8217;art. 17, comma 2 della legge 23.8.1988 n. 400, sotto due profili:</p>
<p>a) violazione del principio della riserva di legge;</p>
<p>b) violazione del principio della predeterminazione per legge dei criteri generali.</p>
<p>a) Per quanto attiene alla violazione del principio della riserva di legge, lo stesso art. 17, comma 2 della L. n. 400/88, esclude la potestà regolamentare delegata per le materie per le quali è prevista una riserva di legge assoluta; tali potestà regolamentare sarebbe  invece  possibile  per  materie  coperte  da  riserva relativa.</p>
<p>La Costituzione invero non prevede tale distinzione anche perchè per la verità non prevede nemmeno l&#8217;ipotesi di una delega del legislatore al potere regolamentare e cioè della cd &#8220;delegificazione&#8221;; la Costituzione difatti afferma il rigoroso principio della gerarchia delle fonti secondo cui gli atti del Governo che hanno forza di legge e che quindi possono modificare e/o abrogare una precedente legge sono: i decreti legge ed i decreti legislativi.</p>
<p>Ciò premesso, e dando ormai per acquisito nel nostro ordinamento, il regolamento delegato con efficacia abrogativa delle disposizioni di legge, tale principio deve essere osservato in modo scrupoloso in modo da evitare un pericoloso svuotamento del ruolo del Parlamento.</p>
<p>Si è già rilevato che l&#8217;istruzione scolastica nel nostro ordinamento costituzionale per il ruolo che deve svolgere (creare condizioni di uguaglianza e garantire a tutti una piena cittadinanza) è una funzione essenziale dello Stato e non uno dei tanti servizi pubblici.</p>
<p>Nello stesso tempo l&#8217;istruzione statale in uno Stato democratico non può essere, a differenza dell&#8217;istruzione degli Stati totalitari, espressione della maggioranza al potere; difatti l&#8217;art. 33 al primo comma afferma il principio fondamentale della libertà di insegnamento e quindi del pluralismo culturale.</p>
<p>Come si è già prima precisato, la libertà di insegnamento deve coniugarsi con un progetto culturale, didattico e pedagogico nazionale; in questo senso la Costituzione all&#8217;art. 33, 2 comma ha affermato &#8220;la Repubblica detta le norme generali sull&#8217;istruzione&#8221; nel senso che le norme generali sull&#8217;istruzione non possono essere espressione di una maggioranza governativa, ma devono essere espressione di un percorso condiviso e partecipato che deve avere la sua più alta ed ampia sintesi  nel Parlamento e quindi nella legge.</p>
<p>L&#8217;attribuzione delle norme generali sull&#8217;istruzione alla potestà legislativa del Parlamento è peraltro confermata nell&#8217;art. 117 lett. 2 della Costituzione che riserva espressamente allo Stato tale potestà legislativa.</p>
<p>Si deve infine rilevare che la necessità che le norme generali sull&#8217;istruzione siano espressione di una larga maggioranza parlamentare trova anche il suo fondamento nell&#8217;esigenza di dare una stabilità alle linee fondamentali dell&#8217;ordinamento scolastico.</p>
<p>Tale esigenza per la verità richiederebbe addirittura un procedimento legislativo aggravato o comunque una maggioranza qualificata per impedire o comunque limitare che ogni maggioranza parlamentare possa imporre un proprio progetto culturale con grave disagio per il  mondo della scuola e soprattutto per l&#8217;efficacia del sistema scolastico.</p>
<p>Da quanto sommariamente esposto non può esserci dubbio che le norme generali sull&#8217;istruzione scolastica rientrino nella riserva assoluta di legge.</p>
<p>Nel caso in questione invece non solo con gli art. 64 D.L. n. 112/06 c.to in L. n. 133/08 e con l&#8217;art. 4 DL n. 137/08 c.to in L. 169/08 si è delegato al potere regolamentare del Governo &#8220;la revisione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico&#8221;, ma tale delega è stata addirittura disposta con decreto legge (sia pure convertito successivamente in legge, ma con voto di fiducia); <strong><span style="text-decoration: underline;">il Governo cioè ha delegato se stesso ad emanare regolamenti con efficacia modificatrice delle norme di legge vigenti.</span></strong></p>
<p>E&#8217; evidente pertanto che le citate norme di legge che hanno conferito al potere regolamentare del Governo tale delega siano lesive dei principi costituzionali concernenti la funzione legislativa e segnatamente dell&#8217;art. 33, 70, 97 e 117, 2 comma della Costituzione.</p>
<p>Le citate disposizioni del DL n. 112/08 c.to in L. 133/08 e DL n. 137/08 c.to in L. 169/08 sono pure censurabili per violazione delle suindicate norme costituzionali sotto altri profili perchè il legislatore delegante non solo è lo stesso delegato (!), ma soprattutto perchè ha conferito una delega in bianco.</p>
<p>La norma dell&#8217;art. 17, comma 2 della L. 23/08/1988 n. 400 difatti prevede che nel conferimento della delega il legislatore debba determinare &#8220;le norme generali regolatrici della materia&#8221;; l&#8217;art. 64 del DL n. 112/08, c.to in L. 133/08 ha conferito invece una delega ampia per la &#8220;revisione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico&#8221; limitandosi ad indicare soltanto alcuni &#8220;titoli&#8221;; <strong><span style="text-decoration: underline;">non esiste quindi la necessaria determinazione delle norme generali.</span></strong></p>
<p>La delega è stata conferita pertanto, con evidente illogicità, in palese violazione della stessa norma invocata.</p>
<p>Le stesse considerazioni valgono anche per l&#8217;art. 4 del D.L. n. 137/08 c.to in L. N. 169/08 che, dopo avere reintrodotto il cd &#8220;insegnante unico&#8221; rinvia ai regolamenti per la definizione del tempo scuola senza alcun criterio generale.</p>
<p>L&#8217;impugnata CM è pertanto palesemente illegittima per illegittimità derivata.</p>
<p><strong>9) <span style="text-decoration: underline;">ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL&#8217;ART. 64, 3° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. N. 133/08,</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong>IN RELAZIONE ALL&#8217;ART. 117, 3° E 6° COMMA, COST.</strong></span></p>
<p>La normativa dell&#8217;art. 64 L. n. 112/08, c.to in L. n. 133/08 è anche censurabile per violazione dell&#8217;art. 117, 6° comma, della Costituzione.</p>
<p>La norma costituzionale citata, prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo ed esclusivamente nelle materie di legislazione esclusiva e che in materia di legislazione concorrente tale potestà spetta esclusi­vamente alla Regione.</p>
<p>Orbene, come si è già rilevato il Piano programmatico non è stato adottato, ma lo schema adottato in funzione del successivo regolamento si deve ritenere illegittimo dal momento che la norma costituzionale di cui all&#8217;art. 117, 6° comma, esclude che nelle materie di legislazione concorrente lo Stato abbia potere regolamentare.</p>
<p>Come è noto, infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la materia dell&#8217;istruzione forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma Cost.) ed allo Stato è rimessa la sola competenza esclusiva in materia di <em>&#8220;norme generali sull&#8217;istruzione&#8221;</em> (art. 117, secondo comma, lettera <em>n</em>).</p>
<p>Conseguentemente, in materia di organizzazione scolastica, lo Stato, ai sensi dell&#8217;art. 117, III co. ultimo periodo, può limitarsi a dettare i principi fondamentali, ma non può adottare norme di dettaglio sulla organizzazione scolastica e sulla distribuzione interna del personale scolastico, la cui disciplina è di competenza esclusiva delle Regioni.</p>
<p>La Corte Costituzionale, infatti, ha recentemente affermato che: <em>&#8220;una volta attribuita l&#8217;istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall&#8217;art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, <span style="text-decoration: underline;">compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla com­petenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica</span>, tuttora di com­pe­tenza regionale&#8221; </em>(tra le altre: Corte Cost. 13.1.2004 n. 13).</p>
<p>Lo schema del piano programmatico e l&#8217;impugnata CM che anticipa il regolamento attuativo il Ministro hanno però dettato disposizioni dettagliate sull&#8217;organizzazione didattica invadendo oltre che l&#8217;autonomia scolastica, le potestà legislative e regolamentai delle Regioni.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Domanda di sospensione</span></strong></p>
<p>Il fumus boni juris è di tutta evidenza; la CM è priva di ogni fondamento giuridico.</p>
<p>Il periculum in mora è pure evidente; difatti come risulta dalle notizie di stampa la maggior parte delle famiglie ha richiesto il tempo pieno che in base all&#8217;impugnata CM non solo non è garantito, ma viene proposto senza  compresenze  e  quindi  fortemente  ridimensionato.</p>
<p>Infine si deve rilevare che l&#8217;impugnata CM richiede  alle famiglie una scelta senza alcuna proposta certa.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">P.Q.M.</span></strong></p>
<p>Si chiede, previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale degli art. 64 del DL n. 112 del 2008, c.to in L. n. 133 del 06/10/1908 e dell&#8217;art. 4 del DL n. 137/08 c.to in L. 30/10/2008 n. 169 per violazione degli art. 3, 33, 34, 70, 77, 97, 117 comma 2, 3 e 6, l&#8217;accoglimento del ricorso  con conseguente annullamento degli atti impugnati con ogni conseguenziale effetto di legge e vittoria di spese di giudizio.</p>
<p><strong><em>Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. </em></strong><strong><em>9 e</em></strong><em> <strong>segg. del DPR n. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è INDETERMINATO.</strong></em></p>
<p><strong><em>Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: </em></strong><a href="mailto:lucamarchi@inwind.it">lucamarchi@inwind.it</a></p>
<p>Roma, 12/03/2009</p>
<p align="right">Avv. Corrado Mauceri, Avv. Sofia Cavini, Avv. Marianna Gorpia,</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Luca Marchi, Avv. Francesca Scatolini, Avv. Angela Nozzi,</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Chiara Lombardo, Avv. Paolo Solimeno, Avv. Flora Di Giorgio</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Roberto Passini, Avv. Andrea Frosali, Avv. Patrizia Dal Monte</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Lucio Seconnino, Avv. Gabriella Zampieri, Avv. Domenico Fata</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Gabriele Dalle Luche, Avv. Daniele Giannini, Avv. I. Tiribilli</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. A. Corallo, Avv. G. Raffaelli, Avv. C. Bolelli,</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Fausto Buccellato</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">MANDATO</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio anche disgiuntamente in primo e secondo grado ed in fase esecutiva gli Avv.ti Corrado Mauceri, Cavini Sofia, Gorpia Marianna, Luca Marchi, Francesca Scatolini, Angela Nozzi Avv. Chiara Lombardo, Avv. Paolo Solimeno, Avv. Flora Di Giorgio, Avv. Roberto Passini, Avv. Andrea Frosali, Avv. Patrizia Dal Monte, Avv. Lucio Seconnino, Avv. Gabriella Zampieri, Avv. Domenico Fata, Avv. Gabriele Dalle Luche, Avv. Daniele Giannini, Avv. I. Tiribilli, Avv. A. Corallo, Avv. G. Raffaelli, Avv. C. Bolelli e Fausto Buccellato conferendo loro tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di firmare il ricorso, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare e transigere e rinunciare agli atti ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell&#8217;Avv. Fausto Buccellato in Roma, V.le Angelico n. 45.</p>
<p>Dichiariamo  altresì  di essere stati informati in conformità al disposto del D.L.vo n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modiche e integrazioni ed autorizzo pertanto il trattamento dei dati personali per  le  finalità  connesse  all&#8217;espletamento  del  presente  mandato.</p>
<p>Roma, 12/03/2009</p>
<p>F.to:</p>
<p>Cognome e nome                                                     Firma</p>
<p>______________________________________________________</p>
<p>______________________________________________________</p>
<p>______________________________________________________</p>
<p>A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell&#8217;Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</span></strong>, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani</p>
<p>A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell&#8217;Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZIE</span></strong>, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani</p>
<p>A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell&#8217;Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <strong><span style="text-decoration: underline;">CONSIGLIO DEI MINISTRI</span></strong>, nella persona del Presidente pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/ricorsi_Gelmini/testo_ricorso_colettivo_CM4.htm" target="_blank">IPERBOLE</a><br />
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<p>Scuola, gli studenti incontrano Gelmini<br />
Il ministro: «Bisogna cambiare, il decreto resta»</p>
<p>In tutta Italia cortei, occupazioni e lezioni in&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Piano programmatico riguardante gli interventi sulla scuola predisposto dal MIUR  di concerto con il MEF<br />
(Attuazione dell&#8217;art. 64 del DL n 112&#8230;</p>
</p></div>
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<p>SE GLI INSEGNANTI VI SEMBRAN TROPPI…</p>
<p>Alcuni giorni fa è venuta trovarmi a Roma la mia amica Mariangela che da molti anni insegna nelle&#8230;</p>
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<p>incontro e lettera dell&#8217;UDS alla Gelmini<br />
Di Esecutivo nazionale [Uds Nazionale]<br />
24-10-2008, 14:39</p>
<p>Questa mattina il ministro Gelmini ha&#8230;</p>
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<p>Scuola, non si ferma la protesta degli studenti<br />
Bankitalia: è una priorità incentivare gli insegnanti</p>
<p>Prosegue la mobilitazione: in tutta&#8230;</p>
</p></div>
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<p>FACCIAMO IL PUNTO (N. 1)</p>
<p>Come gruppo di lavoro dell’Assemblea genitori ed insegnanti delle scuole di Bologna e provincia abbiamo predisposto&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Gelmini: pochi in piazza, il mio modello è Obama</p>
<p>Scuola: corteo a Roma, occupazioni a Milano<br />
Studenti di destra e sinistra divisi, ma il&#8230;</p>
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<p>24-09-2008 | Dal territorio<br />
Ferma presa di posizione dei Dirigenti scolastici della FLC di Napoli e Caserta<br />
In due importanti documenti i&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>E ora che fare? Calma e gesso<br />
di Dedalus<br />
 <br />
Dopo la conversione in legge del decreto n.137 e le grandi mobilitazioni dei giorni scorsi nel&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>La cattiva informazione della signora Gelmini </p>
<p>Sono ormai diversi mesi che il Ministro Gelmini, insieme ad altri suoi colleghi del governo&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/valanghe-di-ricorsi-al-tar-contro-la-riforma-gelmini/" target="_blank"><img src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="condividi su facebook" title="condividi su facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/valanghe-di-ricorsi-al-tar-contro-la-riforma-gelmini/" target="_blank" title="condividi su facebook">condividi su facebook</a></p>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Mercoledì 25 Marzo 09 CONVEGNO NAZIONALE Roma (esonero dal servizio)</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/mercoledi-25-marzo-09-convegno-nazionale-roma-esonero-dal-servizio/</link>
		<comments>http://www.futuroscuola.org/mercoledi-25-marzo-09-convegno-nazionale-roma-esonero-dal-servizio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma Scuola]]></category>
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		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">CESP</p> <p style="text-align: center;">CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA</p> <p style="text-align: center;">Viale Manzoni 55, 00185 Roma &#8211; Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60</p> <p style="text-align: center;">CONVEGNO NAZIONALE</p> <p style="text-align: center;">(esonero dal servizio personale ispettivo, docente, dirigente, circ. MIUR prot, 406 del 21/02/06)</p> <p style="text-align: center;">Roma &#8211; Mercoledì 25 Marzo 2009</p> <p style="text-align: center;">Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>CESP</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA</strong></span></p>
<p style="text-align: center;">Viale Manzoni 55, 00185 Roma &#8211; Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONVEGNO NAZIONALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>(esonero dal servizio personale ispettivo, docente, dirigente, circ. MIUR prot, 406 del 21/02/06)</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Roma &#8211; Mercoledì 25 Marzo 2009</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Il Piano Gelmini e il Disegno di Legge Aprea</strong></p>
<p>Tra Autonomia scolastica, Nuove Forme di Gerarchizzazione</p>
<p><span id="more-2340"></span></p>
<p>e Precarizzazione degli insegnanti</p>
<p><strong>ore 9.30 &#8211; 15.00 &#8211; ITIS &#8220;G. Galilei&#8221;</strong></p>
<p><strong>Via Conte Verde 51 (Metro A &#8220;Manzoni&#8221;)</strong></p>
<p><strong>Programma corso nazionale di Aggiornamento/Formazione</strong></p>
<p><strong>per il personale, DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO della Scuola pubblica statale:</strong></p>
<p>ore 9,30 <strong><em>Presentazione del programma &#8211; Illustrazione e sintesi del DdL Aprea</em></strong></p>
<p>Anna Grazia Stammati (Presidente Cesp)</p>
<p>ore 10,00 <strong><em>La precarizzazione del lavoro mentale e l&#8217;aziendalizzazione della scuola</em></strong></p>
<p>Piero Bernocchi (portavoce Cobas)</p>
<p>ore 10,30 <strong><em>Lo Stato di Applicazione del Piano Gelmini:</em></strong></p>
<p>Bruna Sferra &#8211; Enrico Bernocchi (esecutivo provinciale Cobas scuola)</p>
<p>ore 11,10 <strong><em>Valutazione, merito, meritocrazia</em></strong></p>
<p>Mario Sanguinetti (SOS scuola)</p>
<p>ore 11,30 <strong><em>Un&#8217;analisi di genere</em></strong></p>
<p>Donatella Artese ( Associazione Archivia &#8211; Casa Internazionale delle Donne)</p>
<p>ore 11,45 <strong><em>Interventi</em></strong></p>
<p>ore 13,00 <strong><em>Pausa pranzo</em></strong></p>
<p><strong><em>Ore 14,00-15,00 &#8211; INCONTRIAMO LA SCUOLA </em></strong><strong>- I Comitati raccontano</strong></p>
<p><strong><em>________________________________________________________________________________</em></strong></p>
<p><strong><em>Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento di tutto il Personale della scuola</em></strong></p>
<p><strong><em>(D.M. 25/07/06 prot.869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06.</em></strong></p>
<p><strong><em>La partecipazione ai Convegni e seminari organizzati dall&#8217;associazione dà diritto, ai sensi</em></strong></p>
<p><strong><em>degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all&#8217; ESONERO DAL SERVIZIO.</em></strong></p>
<p><strong><em>Il Convegno è aperto a tutto il personale, docente, dirigente e ispettivo. Sarà rilasciato</em></strong></p>
<p><strong><em>l&#8217;attestato di partecipazione.</em></strong><br />
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<p>1865 foto in piazza: a Bologna i ricercatori si fanno &#8216;calpestare&#8217;</p>
<p> <br />
Milleottocentossessantacinque facce per terra. 1865 foto formato-gigante&#8230;</p>
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<p>Scuola, corteo contro la riforma Gelmini a Roma<br />
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<p>19:29  Nuoro, giornata di mobilitazione il 30 ottobre<br />
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<p>Riforma Gelmini, il governo pone la fiducia<br />
Insorge l&#8217;opposizione: uno schiaffo alla democrazia</p>
<p>Il ministro dell&#8217;Istruzione: «Fiducia&#8230;</p>
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<p>FACCIAMO IL PUNTO (N. 1)</p>
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;istruzione<br />
Direzione generale per il personale&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>Scuola, quando Tremonti si scontrò con la Gelmini<br />
e sui tagli della Finanziaria volarono parole grosse</p>
<p> di Vasco Pirri Ardizzone</p>
<p>ROMA (1&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Scuola, le proteste non si fermano: via alla settimana di mobilitazione</p>
<p>ROMA (17 novembre) &#8211; E&#8217; iniziata la settimana di mobilitazione&#8230;</p>
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<p>Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
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		<title>Alta l’adesione allo sciopero del 18-03-2009</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:22:36 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Alta l’adesione allo sciopero indetto dalla FLC CGIL, dalle 100 piazze una richiesta su tutte: “si esce dalla crisi investendo nella conoscenza!”. 18-03-2009</p> <p>L’ “Onda” è tornata, ha riempito le 100 piazze dell’Italia che non si rassegna, dell’Italia che vuole contare. Alta l’adesione allo sciopero, molte scuole e sedi universitarie chiuse. Nelle cento piazze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2314" title="logoflc_350x02" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/logoflc_350x02-100x100.gif" alt="logoflc_350x02" width="100" height="100" />Alta l’adesione allo sciopero indetto dalla FLC CGIL, dalle 100 piazze una richiesta su tutte: “si esce dalla crisi investendo nella conoscenza!”.<br />
18-03-2009</p>
<p>L’ “Onda” è tornata, ha riempito le 100 piazze dell’Italia che non si rassegna, dell’Italia che vuole contare. Alta l’adesione allo sciopero, molte scuole e sedi universitarie chiuse.<br />
Nelle cento piazze c’erano migliaia di lavoratori della conoscenza, insieme agli studenti, alle famiglie, ai lavoratori precari e degli altri settori produttivi, alla società civile, a parlamentari e amministratori per opporsi ad un governo che scommette sull’ignoranza, evita il confronto, teme il dissenso.<br />
Nella scuola l’adesione è stata mediamente del 45%, alta soprattutto nella scuola di base, con punte del 60-70%. Molte scuole chiuse anche per la massiccia adesione del personale ATA, fascia di lavoratori più debole e per questo più colpita dai tagli indiscriminati.</p>
<p><span id="more-2313"></span>Alcuni dati sulle adesioni:<br />
a Torino 40%, a Novara 72% &#8211; in Emilia il personale ATA aderisce per il 50%, a Forlì-Cesena per l’80% &#8211; a Pescara, punte del 60-70% &#8211; a Brescia il 72%, a Cremona il 66% &#8211; in Toscana ha scioperato in media il 35%, alta la partecipazione del personale ATA (Grosseto 89%) &#8211; chiuso l’Istituto musicale Pergolesi di Ancona e l’accademia delle belle arti di Urbino – chiusa la facoltà di scienze della formazione di Bologna, 41% all’università di Genova e 60% all’università di Firenze, all’università Statale e al Politecnico di Torino oltre il 50% .</p>
<p>Cresce il dissenso dei lavoratori verso politiche miopi e distruttive nei settori della conoscenza, respingono i contratti beffa, chiedono al governo di fermarsi e di essere ascoltati.</p>
<p>Roma, 18 marzo 2009</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.flcgil.it/notizie/comunicati_stampa/2009/marzo/alta_l_adesione_allo_sciopero_indetto_dalla_flc_cgil_dalle_100_piazze_una_richiesta_su_tutte_si_esce_dalla_crisi_investendo_nella_conoscenza" target="_blank">CGIL</a><br />
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<p>Università, cortei di protesta in tutt&#8217;Italia, Scontri alla stazione Ostiense: un ferito</p>
<p>Questura: nessuna carica. Studenti: «Bloccheremo la&#8230;</p>
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<p>Scuola, un&#8217;altra giornata di proteste in tutta Italia<br />
Università e licei occupati, sit-in davanti al Senato</p>
<p>Mobilitazione negli atenei, gli&#8230;</p>
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<p>Scuola, proteste e cortei in tutta Italia<br />
Assedio al Senato, gli studenti: siamo 10mila</p>
<p>Manifestante fermato e identificato davanti a palazzo&#8230;</p>
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<p>1865 foto in piazza: a Bologna i ricercatori si fanno &#8216;calpestare&#8217;</p>
<p> <br />
Milleottocentossessantacinque facce per terra. 1865 foto formato-gigante&#8230;</p>
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<p>19:29  Nuoro, giornata di mobilitazione il 30 ottobre<br />
Dopo lo sciopero generale del 17, Nuoro si prepara alla mobilitazione del 30 ottobre&#8230;</p>
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<p>Manifestazioni e iniziative territoriali per lo sciopero del 18 marzo 2009</p>
<p>Pubblichiamo di seguito l&#8217;elenco, ancora parziale, delle&#8230;</p>
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<p>Incontro Gelmini-sindacati, è flop<br />
Confermati sciopero e corteo<br />
Il ministro: &#8220;E&#8217; necessario definire proposte prioritarie e compatibili con la&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Lo sciopero generale ferma il 90% delle scuole. Manifestazioni in ogni città<br />
Centinaia di migliaia in piazza oltre al milione che ha invaso&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Tagli all&#8217;università, 40mila in corteo a Firenze<br />
Scontri tra polizia e studenti a Milano: tre feriti</p>
<p>Alla Sapienza occupate quattro facoltà&#8230;.</p>
</p></div>
</li>
</ul>
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		<title>PENSIONI 2009</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:26:18 +0000</pubDate>
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		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroscuola.org/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">PENSIONI 2009</p> <p style="text-align: center;">Temine per la presentazione delle domande: 26 gennaio</p> <p>Fissato dal DM 2/2009 al 26 gennaio il termine ultimo per la presentazione o la revoca delle domande di:</p> <p>-       dimissioni volontarie</p> <p>-       collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile a pensione</p> <p>-       trattenimento in servizio oltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2286" title="logofuturoscuola-l7" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/logofuturoscuola-l7-100x100.gif" alt="logofuturoscuola-l7" width="100" height="100" />PENSIONI 2009</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Temine per la presentazione delle domande: 26 gennaio</strong></p>
<p>Fissato dal DM 2/2009 al 26 gennaio il termine ultimo per la presentazione o la revoca delle domande di:</p>
<p>-       dimissioni volontarie</p>
<p>-       collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile a pensione</p>
<p>-       trattenimento in servizio oltre il 65°  anno di età finalizzata alla maturazione dell&#8217;anzianità minima o massima per il conseguimento della pensione</p>
<p>-       trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico.</p>
<p>E&#8217; stata inoltre pubblicata anche la circolare (CM n. 3/2009) contenente le relative indicazioni operative.</p>
<p><span id="more-2282"></span></p>
<p>Dall&#8217;analisi dei due documenti non si rilevano modifiche sostanziali rispetto alla normativa in vigore in materia di cessazione dal servizio e di diritto alla pensione e alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 98 del 15 novembre 2007.</p>
<p>L&#8217;odierna circolare ricorda, in via preliminare, che per il 2009 per il personale della scuola, i requisiti per l&#8217;accesso al trattamento pensionistico anticipato di anzianità restano almeno 58 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché tali requisiti vengano maturati alla data del 31 dicembre 2009.</p>
<p>Viene inoltre confermato che l&#8217;accertamento del possesso dei requisiti per accedere alla pensione resta di competenza degli uffici scolastici provinciali.</p>
<p>Relativamente alla cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, viene sottolineata l&#8217;opportunità che la domanda di cessazione venga presentata, per i soli motivi organizzativi e ai fini di una tempestiva individuazione dei posti vacanti per le assunzioni, entro il 26 gennaio.</p>
<p>Opportunità, si sottolinea, e non obbligo in quanto restano in vigore le norme contenute negli articoli 27 e ss. del CCNL 11 aprile 2006 che stabiliscono i termini di preavviso entro i quali tale domanda deve essere presentata.</p>
<p>La preannunciata direttiva che deve disciplinare le modalità di attuazione introdotte dell&#8217;articolo 72, commi 7 e 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133 dovrebbe prevedere la non possibilità della permanenza in servizio oltre 65 anni, a meno che non si debba raggiungere l&#8217;anzianità retributiva minima o massima. Per la permanenza in servizio oltre il 40° anno di anzianità entro il 65° anno di età, si prevede la non permanenza in servizio solo se si appartiene a situazioni di esubero.</p>
<p>Si riassumono di seguito le principali sintetiche norme che consentono l&#8217;accesso ai diversi tipi di pensione</p>
<p>CESSAZIONI DAL SERVIZIO &#8211; DM n. 2 del 9.1.2009 &#8211; CM n. 3 del 9.1.2009 ~</p>
<p>Per l&#8217;anno 2009 il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2009 è stato fissato al 26 gennaio 2009. Le istanze, che dovranno essere presentate perentoriamente entro il suddetto termine sono le seguenti:</p>
<p align="left">-  cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;</p>
<p align="left">-  trattenimento in servizio oltre il limite di età;</p>
<p>-  trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione;</p>
<p align="left">-  revoca delle suddette domande, se già presentate.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PENSIONE DI VECCHIAIA</strong></p>
<p>Per il personale della scuola il collocamento a riposo per limiti di età viene disposto d&#8217;ufficio a decorrere dal 1° settembre 2009, quando il compimento dell&#8217;età anagrafica di 65 anni avviene entro il 31 agosto 2009.</p>
<p>Se invece il requisito anagrafico di 65 anni si perfeziona tra il 1° settembre eil 31 dicembre 2009, i dipendenti che intendono andare in pensione il 1° settembre sono tenuti a presentare domanda entro il 26 gennaio 2009, altrimenti saranno collocati in pensione d&#8217;ufficio a decorrere dall&#8217;inizio del successivo anno scolastico (1° settembre 2010). Per le lavoratrici che compiono 60 anni di età nel 2009 (sia entro che dopo il 31 agosto) il collocamento in quiescenza avviene a domanda da presentarsi entro il 26 gennaio.</p>
<p align="center">
<p align="center"><strong>REQUISITI</strong></p>
<p>Età anagrafica                                    Anzianità contributiva minima<br />
Uomini                      65                                                                         20</p>
<p>Donne                       60-65                                                                   20</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PENSIONE DI ANZIANITA&#8217;</strong></p>
<p>La pensione di anzianità si consegue solo a domanda da presentare entro la data del 26 gennaio 2009.</p>
<p>I requisiti di accesso alla pensione di anzianità dal 1° settembre 2009 sono i seguenti:</p>
<ul>
<li> età anagrafica di almeno 58 anni ed anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31/12/2009;</li>
<li> in alternativa almeno 39 anni, 11 mesi e 16 gorni di anzianità contributiva alla stessa data, indipendentemente dall&#8217;età anagrafica;</li>
<li> il personale femminile può accedere al trattamento pensionistico di anzianità anche se ha solo 57 anni e 35 di contribuzione, ma a condizione che opti preventivamente per il sistema di calcolo contributivo.</li>
</ul>
<p><strong>I </strong><br />
dipendenti della scuola che intendono proseguire il rapporto di lavoro oltre l&#8217;età pensionabile devono presentare domanda entro il 26 gennaio.</p>
<p align="left"><strong>II </strong>trattenimento in servizio, non oltre il 70/mo anno di età, può essere richiesto per:</p>
<ul>
<li> raggiungimento dell&#8217;anzianità massima di servizio (40 anni), oppure anche al solo fine di incrementare l&#8217;importo della pensione, a condizione di essere stato in servizio all&#8217;1/10/1974;</li>
<li> raggiungimento del requisito contributivo minimo per la pensione.</li>
</ul>
<p>Resta in ogni caso ferma la facoltà di chiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 67/mo anno di età. L&#8217;accoglimento della domanda è a discrezione dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TEMPO PARZIALE E PENSIONE</strong></p>
<p>Il 26 gennaio è il termine entro il quale deve essere presentata l&#8217;eventuale domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale richiesta della pensione di anzianità.</p>
<p>Nella domanda va anche dichiarato, nell&#8217;ipotesi che non sia possibile la concessione del tempo parziale, se si vuole cessare dal servizio o permanere in servizio a tempo pieno.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>REVOCHE</strong></p>
<p>Il 26 gennaio, infine, è il termine per le eventuali revoche delle domande sopra richiamate, se già presentate.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.uil.it/uilscuola/web/notizie/notizie_2009/pensioni_2009.pdf" target="_blank">UIL</a><br />
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;Istruzione<br />
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema&#8230;</p>
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<p>E ora che fare? Calma e gesso<br />
di Dedalus<br />
 <br />
Dopo la conversione in legge del decreto n.137 e le grandi mobilitazioni dei giorni scorsi nel&#8230;</p>
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<p>ASSEMBLEA SCUOLE BOLOGNA<br />
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<p>Gelmini: pochi in piazza, il mio modello è Obama</p>
<p>Scuola: corteo a Roma, occupazioni a Milano<br />
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</p></div>
</li>
</ul>
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		</item>
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		<title>Scuole rischiano il crack finanziario, tra supplenze e visite fiscali</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/scuole-rischiano-il-crack-finanziario-tra-supplenze-e-visite-fiscali/</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 21:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma Scuola]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Supplenti, presidi in rivolta &#8220;Niente soldi per le sostituzioni&#8221;</p> <p>Scuole in cerca di quattrini. Mancano i soldi per le supplenze, scarseggiano quelli per le visite fiscali e i dirigenti scolastici denunciano il rischio di &#8220;dissesto finanziario&#8221;. Le prime proteste di presidi lombardi e emiliani risalgono allo scorso mese di gennaio. Oggi si aggiungono quelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2279" title="conventosanfrancesco" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/conventosanfrancesco-100x100.jpg" alt="conventosanfrancesco" width="100" height="100" />Supplenti, presidi in rivolta &#8220;Niente soldi per le sostituzioni&#8221;</p>
<p><strong>Scuole in cerca di quattrini. Mancano i soldi per le supplenze, scarseggiano quelli per le visite fiscali e i dirigenti scolastici denunciano il rischio di &#8220;dissesto finanziario&#8221;. Le prime proteste di presidi lombardi e emiliani risalgono allo scorso mese di gennaio. Oggi si aggiungono quelle provenienti da Marche, Sardegna e Sicilia. </strong></p>
<p><strong>Ma per il ministro dell&#8217;Istruzione, Mariastella Gelmini, chiamato in causa da una recente interrogazione parlamentare, non c&#8217;è stata &#8220;una diminuzione delle risorse, al contrario queste sono state accresciute&#8221;. Ma di cosa si lamentano, allora, segretari e capi d&#8217;istituto?</strong><br />
In una lettera indirizzata una settimana fa al ministero, 70 tra capi d&#8217;istituto e direttori dei servizi amministrativi (gli ex segretari) della provincia di Ancona &#8220;segnalano la gravissima situazione di disagio di tutti gli istituti del territorio&#8221;. Le scuole vantano un credito enorme da viale Trastevere e sono state costrette a confezionare bilanci su somme virtuali. L&#8217;Associazione delle scuole autonome della Sicilia (Asas) stima in 1,6 miliardi di euro il corrispettivo che il ministero deve ancora alle scuole. Mentre pochi giorni fa il direttore dell&#8217;Ufficio scolastico regionale della Sardegna, Armando Pietrella, ha scritto al ministero di continue &#8220;segnalazioni provenienti dalle istituzioni scolastiche che evidenziano la grave situazione per la mancanza di fondi destinati alle supplenze&#8221;. Ma di non poterci fare nulla, invitando i capi d&#8217;istituto sardi a nominare lo stesso i supplenti.</p>
<p><span id="more-2277"></span>Il ministero quest&#8217;anno assegnerà agli istituti un budget fisso in relazione alle unità del personale in servizio incrementato al massimo del 50 per cento. Ma le scuole hanno ricevuto soltanto anticipi. Per dare un&#8217;idea del taglio operato negli ultimi 5 anni basta guardare alcune cifre. Per le sole supplenze nel 2004 vennero stanziati 899 milioni, nel 2008 siamo attorno a 323. Maria Rita insegna in una scuola elementare della provincia di Roma. &#8220;Nella mia scuola &#8211; spiega &#8211; non si nominano più supplenti da 15 giorni e siamo nel caos più totale: le classi vengono divise e a farne le spese sono i piccoli scolari, traslocati da una classe all&#8217;altra come pacchi postali&#8221;. Oltre ai tagli le scuole devono fronteggiare gli effetti del decreto-Brunetta contro i fannulloni, che prevede visite fiscali anche per un solo giorno di malattia. Chi le paga? Il servizio sanitario nazionale presenta il conto alle scuole che, però, non ce la fanno più. &#8220;Aiutateci a gestire la scuola nella legalità&#8221; scrivono 17 dirigenti scolastici di Bergamo. I capi d&#8217;istituto sono di fronte ad un bivio: &#8220;destinare pressoché tutti i fondi disponibili al pagamento delle visite fiscali e paralizzare la vita degli istituti, oppure infrangere la legge e disporre solo in minima parte le visite o non pagare le Asl&#8221;. Lo scorso dicembre l&#8217;onorevole di centro destra Daniela Melchiorre chiese al ministro Brunetta chi dovesse pagare le visite fiscali. &#8220;La questione è in via di approfondimento&#8221;, ha risposto il fustigatore di fannulloni.</p>
<p>di SALVO INTRAVAIA<br />
(13 marzo 2009)<br />
Fonte: <a href="http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/scuola_e_universita/servizi/scuola-2009-9/supplenti-niente-soldi/supplenti-niente-soldi.html" target="_blank">repubblica</a><br />
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<p>Le novità del decreto legge 180 sulle università</p>
<p>ROMA (27 novembre) &#8211; In materia di reclutamento di professori il decreto legge&#8230;</p>
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<p>Scuola, proteste e cortei in tutta Italia<br />
Assedio al Senato, gli studenti: siamo 10mila</p>
<p>Manifestante fermato e identificato davanti a palazzo&#8230;</p>
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<p>Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare&#8230;</p>
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;istruzione<br />
Direzione generale per il personale&#8230;</p>
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;Istruzione<br />
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema&#8230;</p>
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<p>I numeri dello sciopero del 30/10/08 città x città<br />
Aiutateci a completare la lista e/o a correggerla, riportando le fonti dalle quali traete&#8230;</p>
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<p>Atenei e scuole, l&#8217;Onda non si ferma<br />
Pdl e Lega: &#8220;Accordo sulla riforma&#8221;<br />
Da Nord al Sud prosegue la contestazione. A Genova in scena il &#8220;minuto&#8230;</p>
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<p>Università, cortei di protesta in tutt&#8217;Italia, Scontri alla stazione Ostiense: un ferito</p>
<p>Questura: nessuna carica. Studenti: «Bloccheremo la&#8230;</p>
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<p>Spunta a sorpresa l&#8217;accorpamento degli istituti con meno di 50 alunni<br />
Colpite le isole e i paesi montani. Mercedes Bresso: &#8220;Solo in Piemonte 816&#8230;</p>
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<p>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l’istruzione<br />
Schema di piano programmatico del Ministero&#8230;</p>
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		<title>&#8220;Abctribe&#8221; nuovo portale mondiale degli studenti</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/abctribe-nuovo-portale-mondiale-degli-studenti/</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Arriva &#8220;Abctribe&#8221; nuovo portale mondiale degli studenti</p> <p>Arriva Abctribe.com, il nuovo portale mondiale degli studenti e della formazione. Abctribe.com, nato da un progetto italiano, evoluzione del portale Studiando.it., è una grande piazza al centro del mondo dove si incontrano gli studenti di tutte le nazioni per aiutarsi reciprocamente, scambiandosi materiali, consigli, informazioni, contenuti attinenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it-it.abctribe.com/usweb/Homepage.asp" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2267" title="abctribe" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/abctribe-100x100.jpg" alt="abctribe" width="100" height="100" /></a>Arriva &#8220;<a href="http://it-it.abctribe.com/usweb/Homepage.asp" target="_blank">Abctribe</a>&#8221; nuovo portale mondiale degli studenti</p>
<p>Arriva Abctribe.com, il nuovo portale mondiale degli studenti e della formazione. Abctribe.com, nato da un progetto italiano, evoluzione del portale Studiando.it., è una grande piazza al centro del mondo dove si incontrano gli studenti di tutte le nazioni per aiutarsi reciprocamente, scambiandosi materiali, consigli, informazioni, contenuti attinenti lo studio, avvalendosi dell’espansione del portale ad ogni lingua e nazione del mondo.</p>
<p>La community di Abctribe è la piattaforma su cui gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi, di arricchire il proprio bagaglio culturale e di crescere non solo dal punto di vista scolastico, ma anche da quello personale. Ben 8.500 università di tutto il mondo sono catalogate in Abctribe.com: in questo modo è più facile scegliere un istituto e vengono incentivati gli scambi interculturali tra Paesi di tutto il pianeta.</p>
<p><span id="more-2266"></span>Inoltre, il portale, in versione beta, è disponibile in diverse lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Francese, Cinese e progressivamente in altre lingue tra cui Russo e Polacco. Un motore di ricerca interno permette di cercare nel contenuto testuale, completo di migliaia di appunti e tesine universitarie e delle scuole superiori, e decine di migliaia di contenuti, sotto forma di guide-articoli di alta qualità, sono fruibili in multilingua.</p>
<p><a href="http://it-it.abctribe.com/usweb/Homepage.asp" target="_blank"><span style="font-size: large;"><strong>Abctribe</strong></span></a></p>
<p><span style="font-size: large;"><strong>Fonte: <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scuola/grubrica.asp?ID_blog=60&amp;ID_articolo=956&amp;ID_sezione=255&amp;sezione=" target="_blank">lastampa</a><br />
</strong></span><br />
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;Istruzione<br />
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema&#8230;</p>
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<p>Gelmini: pochi in piazza, il mio modello è Obama</p>
<p>Scuola: corteo a Roma, occupazioni a Milano<br />
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<p>La Scuola da Berlinguer a Gelmini</p>
<p>di Roberto Renzetti<br />
30 settembre 2008<br />
da http://www.fisicamente.net/</p>
<p>Non sembri irriverente ma quanto&#8230;</p>
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<p>1865 foto in piazza: a Bologna i ricercatori si fanno &#8216;calpestare&#8217;</p>
<p> <br />
Milleottocentossessantacinque facce per terra. 1865 foto formato-gigante&#8230;</p>
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<p>FACCIAMO IL PUNTO (N. 1)</p>
<p>Come gruppo di lavoro dell’Assemblea genitori ed insegnanti delle scuole di Bologna e provincia abbiamo predisposto&#8230;</p>
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<p>Dal maestro unico ai precari<br />
le leggi al centro della protesta<br />
di SALVO INTRAVAIA</p>
<p> Dal maestro unico ai precari degli enti di ricerca: ecco&#8230;</p>
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<p>Scuola, non si ferma la protesta degli studenti<br />
Bankitalia: è una priorità incentivare gli insegnanti</p>
<p>Prosegue la mobilitazione: in tutta&#8230;</p>
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<p>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l’istruzione<br />
Schema di piano programmatico del Ministero&#8230;</p>
</p></div>
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<p>SE GLI INSEGNANTI VI SEMBRAN TROPPI…</p>
<p>Alcuni giorni fa è venuta trovarmi a Roma la mia amica Mariangela che da molti anni insegna nelle&#8230;</p>
</p></div>
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		<title>Formazione ATA 2009 Bologna</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma Scuola]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Formazione ATA, le iscrizioni saranno aperte: * da lunedi&#8217; 16 marzo h 7:30 per il personale a tempo indeterminato * da martedi&#8217; 17 marzo h 12:00 per il personale a tempo determinato</p> <p> ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI Cronogiornata del 24/10/2008</p> <p>19:29  Nuoro, giornata di mobilitazione il 30 ottobre Dopo lo sciopero generale del 17, Nuoro si prepara alla mobilitazione del 30 ottobre&#8230;</p>
</p>




    Studenti in piazza in tutta Italia Cortei a Roma, Milano e in 100 città</p>
<p>La protesta di migliaia di ragazzi, 300mila secondo l&#8217;Uds. Numerose manifestazioni
contro il ministro Gelmini. Lo slogan: &#8220;Non è che&#8230;</p>
</p>




    Scuola, proteste e cortei in tutta Italia Assedio al Senato, gli studenti: siamo 10mila</p>
<p>Scuola, proteste e cortei in tutta Italia
Assedio al Senato, gli studenti: siamo 10mila</p>
<p>Manifestante fermato e identificato davanti a palazzo&#8230;</p>
</p>




    oggi studenti in piazza in tutta Italia 10/10/08</p>
<p>Scuola, studenti in piazza in tutta Italia
contro il decreto Gelmini</p>
<p> ROMA (10 ottobre) &#8211; Oggi studenti in piazza per protestare contro i&#8230;</p>
</p>




    Il mondo facile della politica format 24 settembre 2008</p>
<p> Il mondo facile della politica format</p>
<p> La campagna per il ritorno alla maestra unica, al di là dei propositi contingenti di &#8220;risparmio&#8221;,&#8230;</p>
</p>




    Gli studenti chiedono referendum sulla riforma</p>
<p>Scuola, studenti in piazza contro la Gelmini
I manifestanti chiedono referendum sulla riforma</p>
<p>ROMA (10 ottobre) &#8211; Migliaia di studenti sono&#8230;</p>
</p>




     Primi numeri de &#8220;La notte bianca di Bologna&#8221; 16/10/2008 15000 FANTASMI</p>
<p>BOLOGNA, 15 OTTOBRE,
LA NOTTE PER LA SCUOLA PUBBLICA, IL GIORNO DOPO</p>
<p>Ciao a tutti.
ERAVAMO 14.235!!</p>
<p>Ringraziamo Elena e Giovanni per il&#8230;</p>
</p>




    VERBALE  ASSEMBLEA 3° Circolo Didattico Bologna 02_10_08</p>
<p>Mozione collegio docenti 3° Circolo Didattico Bologna</p>
<p>All&#8217;assessore alla scuola del comune di Bologna
All&#8217;assessore alla scuola della&#8230;</p>
</p>




    Resoconto Collegio docenti 2 ottobre 3° Circolo didattico Bologna</p>
<p>All&#8217;assessore alla scuola del comune di Bologna
All&#8217;assessore alla scuola della provincia di Bologna
All&#8217;assessore alla scuola della regione&#8230;</p>
</p>




    Alta l’adesione allo sciopero del 18-03-2009</p>
<p>Alta l’adesione allo sciopero indetto dalla FLC CGIL, dalle 100 piazze una richiesta su tutte: “si esce dalla crisi investendo nella&#8230;</p>
</p>


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			<content:encoded><![CDATA[<p>Formazione ATA, le iscrizioni saranno aperte:     * da lunedi&#8217; 16 marzo h 7:30 per il personale a tempo indeterminato     * da martedi&#8217; 17 marzo h 12:00 per il personale a tempo determinato</p>
<p><a href="http://www.futuroscuola.org/?file_id=50" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-2309" title="formazione-ata-bologna-20091" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/formazione-ata-bologna-20091-1024x543.jpg" alt="formazione-ata-bologna-20091" width="592" height="275" /></a><br />
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<p>All&#8217;assessore alla scuola del comune di Bologna<br />
All&#8217;assessore alla scuola della provincia di Bologna<br />
All&#8217;assessore alla scuola della regione&#8230;</p>
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<p>All&#8217;Ufficio scolastico provinciale<br />
Ai Dirigenti Scolastici<br />
Al Sindaco di Bologna<br />
All&#8217;assessora alla scuola di Bologna<br />
Al Presidente della&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Scuola, proteste e cortei in tutta Italia<br />
Assedio al Senato, gli studenti: siamo 10mila</p>
<p>Manifestante fermato e identificato davanti a palazzo&#8230;</p>
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<p>Protesta anti-Gelmini alle Longhena<br />
&#8217;10&#8242; politico in pagella per tutti<br />
Il ministro: &#8220;Un danno per le famiglie&#8221;</p>
<p>Cosi’ i docenti delle scuole&#8230;</p>
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<p>BOLOGNA, 15 OTTOBRE,<br />
LA NOTTE PER LA SCUOLA PUBBLICA, IL GIORNO DOPO</p>
<p>Ciao a tutti.<br />
ERAVAMO 14.235!!</p>
<p>Ringraziamo Elena e Giovanni per il&#8230;</p>
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<p>Mazzucco: «Otto università in crisi,<br />
nel 2010 l&#8217;emergenza si estenderà a tutti gli atenei»</p>
<p> <br />
ROMA (13 ottobre) &#8211; Otto università in&#8230;</p>
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<p>1865 foto in piazza: a Bologna i ricercatori si fanno &#8216;calpestare&#8217;</p>
<p> <br />
Milleottocentossessantacinque facce per terra. 1865 foto formato-gigante&#8230;</p>
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		<title>Italia agli ultimi posti in Europa per spesa relativa all&#8217;Istruzione</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/italia-agli-ultimi-posti-in-europa-per-spesa-relativa-allistruzione/</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 00:09:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">Il resoconto sull&#8217;amministrazione pubblica: si spende il 4,7% del Pil Come nove anni fa. Ma ora si aggiungono i tagli decisi dal governo Scuola povera, l&#8217;Istat conferma &#8220;Italia cenerentola d&#8217;Europa&#8221;</p> <p>Italia agli ultimi posti in Europa per spesa relativa all&#8217;Istruzione. Il dato è stato pubblicato due giorni fa dell&#8217;Istat nell&#8217;annuale resoconto sulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2197" title="gelmini-scuola" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/gelmini-scuola-100x100.jpg" alt="gelmini-scuola" width="100" height="100" /><span style="font-size: medium;"><strong>Il resoconto sull&#8217;amministrazione pubblica: si spende il 4,7% del Pil Come nove anni fa. Ma ora si aggiungono i tagli decisi dal governo<br />
Scuola povera, l&#8217;Istat conferma &#8220;Italia cenerentola d&#8217;Europa&#8221;</strong></span></p>
<p><strong>Italia agli ultimi posti in Europa per spesa relativa all&#8217;Istruzione. Il dato è stato pubblicato due giorni fa dell&#8217;Istat nell&#8217;annuale resoconto sulle &#8220;Spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche italiane per funzione&#8221;. Solo in Germania e Grecia la spesa per l&#8217;istruzione è percentualmente più bassa rispetto all&#8217;Italia, tutti gli altri paesi dell&#8217;Ue a 15 stati spendono di più. Il dato è del 2007 e non tiene conto della manovra del governo Berlusconi che taglia impietosamente su scuola e università. Ma è sufficiente a spiegare che dal 2000 ad oggi la spesa per la scuola pubblica è in calo. </strong></p>
<p>In Italia, oltre due terzi della spesa complessiva è assorbita da Sanità, Protezione sociale e Servizi generali. Quest&#8217;ultima è la spesa più consistente in assoluto: oltre 135 miliardi (il 19,4 per cento della spesa totale) di euro nel 2007 per, tra le tantissime attività remunerate, il supporto ad organismi esecutivi e legislativi e &#8220;la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio di programmi di sviluppo economici e sociali globali&#8221;.</p>
<p>E la scuola? Tutte le spese sostenute dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per l&#8217;Istruzione ammontano a più di 71 miliardi. Una cifra che potrebbe sembrare enorme ma così non è. Per la Sanità si spendono 105 miliardi (il 13,6 per cento della spesa complessiva), per la protezione sociale (pensioni di invalidità, assistenza</p>
<p><span id="more-2196"></span> ai disabili, assegni di malattia e pensioni di vecchiaia, solo per citare alcune voci) 281 miliardi (il 37,3 per cento) mentre 12 miliardi vengono destinati ad &#8220;attività ricreative, culturali e di culto&#8221;. Oggi, la spesa per l&#8217;istruzione assorbe il 9,6 per cento della spesa complessiva. Nel 2000 sfiorava il 10 per cento. Se si rapporta la spesa alla ricchezza prodotta (il Pil) siamo al 4,7 per cento, una percentuale sostanzialmente analoga a quella di nove anni fa.</p>
<p>E in Europa? Le cose vanno diversamente. I 15 paesi dell&#8217;Ue dirottano sull&#8217;Istruzione in media il 10,5 per cento della spesa complessiva: una cifra di gran lunga più vicina a quella sostenuta per Sanità (13,3) e per Servizi generali (14,9). E questi dati, per l&#8217;Italia, sembrano destinati a peggiorare. La manovra finanziaria di SALVO INTRAVAIAdell&#8217;esecutivo taglierà nel prossimo triennio quasi 8 miliardi alla scuola (quasi tutti sul personale) e oltre uno e mezzo sull&#8217;università.</p>
<p>(25 febbraio 2009)</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/scuola_e_universita/servizi/scuola-2009-9/spesa-diminuisce/spesa-diminuisce.html" target="_blank">repubblica</a><br />
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<p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 ,&#8230;</p>
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<p>La Scuola da Berlinguer a Gelmini</p>
<p>di Roberto Renzetti<br />
30 settembre 2008<br />
da http://www.fisicamente.net/</p>
<p>Non sembri irriverente ma quanto&#8230;</p>
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<p>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l’istruzione<br />
Schema di piano programmatico del Ministero&#8230;</p>
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<p>Stipendi pubblici, maglia nera alla scuola</p>
<p>Gelmini: «Troppi insegnanti e mal pagati»<br />
 <br />
di Anna Maria Sersale<br />
ROMA (18 novembre) &#8211; Un&#8230;</p>
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<p>La protesta di migliaia di ragazzi, 300mila secondo l&#8217;Uds. Numerose manifestazioni<br />
contro il ministro Gelmini. Lo slogan: &#8220;Non è che&#8230;</p>
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<p>Università, dal Senato via libera al decreto<br />
Il Pd: sbagliato nel metodo e nel merito<br />
 ROMA (28 novembre) &#8211; Il Senato ha dato il primo via&#8230;</p>
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		<title>I dati delle iscrizioni bocciano il modello Gelmini 3</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma Scuola]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Scuola, il 95% sceglie le 30 ore ma i fondi non sono sufficienti</p> <p>Scuola, il 95% sceglie le 30 ore ma i fondi non sono sufficienti LE famiglie italiane sparigliano le carte alla Gelmini. O il governo, per accontentare le richieste di mamme e papà della scuola elementare, dovrà rinunciare alle economie di spesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2192" title="gelmini4_adn-200x1502" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/gelmini4_adn-200x1502-100x100.jpg" alt="gelmini4_adn-200x1502" width="100" height="100" /><span style="font-size: medium;"><strong>Scuola, il 95% sceglie le 30 ore ma i fondi non sono sufficienti</strong></span></p>
<p>Scuola, il 95% sceglie le 30 ore ma i fondi non sono sufficienti<br />
LE famiglie italiane sparigliano le carte alla Gelmini. O il governo, per accontentare le richieste di mamme e papà della scuola elementare, dovrà rinunciare alle economie di spesa previste dalla Finanziaria oppure le famiglie non potranno essere accontentate.</p>
<p>I dati diffusi ieri dal ministero dell&#8217;Istruzione sulle scelte che riguardano la scuola primaria (l&#8217;ex elementare) nascondono una verità: nove famiglie su 10 non potranno avere le 30 ore settimanali richieste all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione. A meno che il governo non modifichi i criteri sulla formazione degli organici del personale della scuola già concordati con il ministero dell&#8217;Economia. Insomma, un bel pasticcio.</p>
<p>Ieri, le famiglie italiane hanno sonoramente bocciato il modello-Gelmini per la scuola elementare. Le 24 e le 27 ore in prima elementare, considerate il modello di riferimento per il futuro, hanno ottenuto soltanto il 10 percento delle preferenze. La stragrande maggioranza ha scelto il modello attuale a 30 ore (il 56 per cento) o quello a tempo pieno di 40 ore (il 34 per cento). Ma in quanti potranno essere accontentati a settembre? Decisamente pochi, visto che il ministero ha già scritto nero su bianco che l&#8217;organico per le prime classi verrà calcolato in base alle 27 ore settimanali.</p>
<p><span id="more-2191"></span><br />
Di conseguenza, le classi a 30 ore che sarà possibile attivare dipenderanno dalle economie realizzate con la formazione delle classi a 24 ore. Secondo una prima stima realizzata da Repubblica, su oltre 20 mila prime classi ne potranno funzionare appena 600 con 24 ore settimanali e altrettante ne dovrebbero essere attivate a 30 ore. Ma la richiesta delle 30 ore da parte dei genitori dei piccoli che fanno il loro ingresso alla scuola primaria è di gran lunga superiore.</p>
<p>In sostanza, attenendosi scrupolosamente ai dati di viale Trastevere, su quasi 294 mila famiglie che hanno richiesto un tempo scuola di 30 ore a settimana potranno essere accontentate meno di 16 mila. Cosa diranno le 278 mila famiglie che si vedranno appioppare un orario diverso da quello richiesto?</p>
<p>E non è neppure detto che potranno essere accontentati coloro che hanno scelto le 24 e le 27 ore. Il perché è presto detto. In Italia ci sono 16 mila plessi di scuola elementare e circa 16 mila sono state le famiglie che hanno optato per le 24 ore: in media un bambino per plesso. Mentre le famiglie che hanno richiesto le 27 ore sono 36 mila: poco più di 2 bambini, a conti fatti, per ogni plesso.</p>
<p>Ma le regole per la formazione delle classi sono tassative: almeno 10 bambini per classe. Anche coloro che hanno dato credito a settembre si ritroveranno in difficoltà: verrà probabilmente proposto loro di cambiare plesso o di accontentarsi di un altro modello orario. A meno che, per accontentare mamme e papà, l&#8217;esecutivo non decida di allargare i cordoni della borsa.</p>
<p>di SALVO INTRAVAIA<br />
(2 marzo 2009)</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/scuola_e_universita/servizi/scuola-2009-9/iscrizioni-primaria/iscrizioni-primaria.html" target="_blank">repubblica</a><br />
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<p>Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Il ministro ha deciso di rinviare l&#8217;applicazione della parte relativa alle scuole superiori<br />
Accolte diverse osservazioni venute in queste&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>Definitivi i Regolamenti Gelmini. Devastanti gli effetti</p>
<p>Con la firma del Presidente della Repubblica si conclude l’iter procedurale dei&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 ,&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/i-dati-delle-iscrizioni-bocciano-il-modello-gelmini-3/" target="_blank"><img src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="condividi su facebook" title="condividi su facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/i-dati-delle-iscrizioni-bocciano-il-modello-gelmini-3/" target="_blank" title="condividi su facebook">condividi su facebook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo &#8211; Anno scola­stico 2008-2009</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/formazione-in-ingresso-per-il-personale-docente-ed-educativo-anno-scola%c2%adstico-2008-2009/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p></p> <p>Procedura di iscrizione</p> <p>Si raccomanda di tener conto delle indicazioni della circolare Prot. n. AOODGPER2360 del 23/2/2009 .</p> <p>Gli Istituti Scolastici statali di ogni ordine e grado, utilizzando il codice meccanografico e la password utilizzata per le iscrizioni alle iniziative di Puntoedu, possono:</p> <p>- iscrivere i propri docenti come corsisti ad uno degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2185" title="logo-edu-docenti" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/logo-edu-docenti.jpg" alt="logo-edu-docenti" width="691" height="70" /></p>
<p><strong>Procedura di iscrizione</strong></p>
<p>Si raccomanda di tener conto delle indicazioni della <a href="http://for.indire.it/neoassunti2009/templates/auth/prot2360_09.pdf" target="_blank">circolare Prot. n. AOODGPER2360 del 23/2/2009 </a><a href="http://www.futuroscuola.org/formazione-in-ingresso-per-il-personale-docente-ed-educativo-anno-scola%c2%adstico-2008-2009-decreto-ministeriale-n-61-del-10-luglio-2008/" target="_blank">.</a></p>
<p>Gli Istituti Scolastici statali di ogni ordine e grado, utilizzando il codice meccanografico e la password utilizzata per le iscrizioni alle iniziative di Puntoedu, possono:</p>
<p>- iscrivere i propri docenti come corsisti ad uno degli itinerari formativi dell&#8217;ambiente di apprendimento predisposto dall&#8217;Agenzia:<br />
- Puntoedu docenti neoassunti- M@tabel,<br />
- Puntoedu docenti neoassunti-Poseidon<br />
- Puntoedu docenti neoassunti &#8211; ISS<br />
- Puntoedu docenti neoassunti &#8211; Lingua inglese area metodologica<br />
- Puntoedu docenti neoassunti generale</p>
<p>Gli istituti scolastici potranno iscrivere i propri docenti prelevando i dati anagrafici degli utenti previsti nell&#8217;elenco fornito dal MIUR. I docenti neoassunti in elenco compaiono senza la specifica della sede di servizio, mentre è specificato il codice della dotazione organica provinciale.</p>
<p><span id="more-2184"></span></p>
<p>Nell&#8217;elenco non sono compresi gli insegnanti neoassunti di religione cattolica che dovranno essere iscritti dalle scuole attraverso la funzione &#8220;Iscrivi manualmente&#8221; (indicare con &#8220;re&#8221; la materia di insegnamento).<br />
Le scuole devono anche integrare le iscrizioni per i docenti assunti negli anni precedenti che non abbiano ancora assolto gli obblighi della formazione.</p>
<p><strong>N.B. L&#8217;e-mail e il codice fiscale sono campi obbligatori ai fini dell&#8217;iscrizione.</strong></p>
<p>Gli USR, utilizzando i codici di accesso specifici comunicati da Indire, possono</p>
<p>- iscrivere e-tutor e direttori di corso;<br />
- visionare le statistiche degli iscritti;<br />
- organizzare i corsi.</p>
<p>Ad ambiente formativo aperto, l&#8217;e-tutor potrà popolare la classe virtuale associandosi i nominativi dei corsisti che incontra in presenza. Una volta associati, i corsisti hanno accesso completo all&#8217;ambiente formativo.</p>
<p>La comunicazione della password agli utenti è a carico dell&#8217;istituzione che li ha iscritti: la scuola per i corsisti, l&#8217;USR per gli altri e-tutor e direttori di corso. Ad ambiente aperto saranno comunque disponibili le funzioni:<br />
<em>&#8220;Non hai ricevuto nome utente e password?&#8221;</em> che permetterà di richiedere i codici che saranno inviati all&#8217;indirizzo di posta elettronica immesso all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione;<br />
<em>&#8220;Hai dimenticato nome utente e password&#8221;</em> che permette di ricevere i codici all&#8217;indirizzo indicato in fase di registrazione alla piattaforma.</p>
<p>Dal primo accesso all&#8217;ambiente di formazione l&#8217;utente avrà la possibilità di modificare il proprio profilo e l&#8217;indirizzo di posta elettronica.<br />
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<p>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l’istruzione<br />
Schema di piano programmatico del Ministero&#8230;</p>
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<p>Alla c. a. del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca<br />
e, p.c. Al consiglio di Circolo del 43° C.D.</p>
<p>Oggetto: Mozione in difesa della&#8230;</p>
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<p>Formazione neo assunti: emanate le istruzioni operative.<br />
Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 2360 del 23 febbraio 2009 con la quale fornisce agli&#8230;</p>
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 <br />
-         il decreto 137 del 1/9/08 del ministro Gelmini che demolisce la scuola&#8230;</p>
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<p>Gli ordinamenti della scuola dell&#8217;infanzia e del primo ciclo nel piano programmatico del Ministro 06-10-2008 | Scuola Si è svolto venerdì 4&#8230;</p>
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<p>Formazione docenti neoassunti 2008-9</p>
<p>IMPORTANTE<br />
Incontro di presentazione dei corsi neoassunti  USP Bologna</p>
<p>Il corsista docente neoassunto&#8230;</p>
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Centinaia di migliaia in piazza oltre al milione che ha invaso&#8230;</p>
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<p>Riforma dei tecnici, orari, materie &#8211; 3<br />
di Claudio Cereda<br />
Dopo averne discusso un po’ in generale proviamo ora ad entrare nel merito concreto&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/formazione-in-ingresso-per-il-personale-docente-ed-educativo-anno-scola%c2%adstico-2008-2009/" target="_blank"><img src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="condividi su facebook" title="condividi su facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/formazione-in-ingresso-per-il-personale-docente-ed-educativo-anno-scola%c2%adstico-2008-2009/" target="_blank" title="condividi su facebook">condividi su facebook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo &#8211; Anno scola­stico 2008-2009, Decreto ministeriale n. 61 del 10 luglio 2008</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/formazione-in-ingresso-per-il-personale-docente-ed-educativo-anno-scola%c2%adstico-2008-2009-decreto-ministeriale-n-61-del-10-luglio-2008/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p></p> <p align="center">Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</p> <p align="center">Dipartimento per l&#8217;istruzione</p> <p align="center">Direzione generale per il personale scolastico</p> <p align="center">Ufficio VI</p> <p style="text-align: left;">Prot.n. AOODGPER. 2360</p> <p style="text-align: left;">Roma, 23 febbraio 2009</p> <p>Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali</p> <p>LORO SEDI</p> <p>All&#8217;Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell&#8217;Autonomia Scolastica Via M. Buonarroti, n.10 50122       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2181" title="logofuturoscuola-l2" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/logofuturoscuola-l2-100x100.gif" alt="logofuturoscuola-l2" width="80" height="80" /><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2182" title="logo-ministero-p-i-repubblica-italiana2" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/logo-ministero-p-i-repubblica-italiana2-100x100.jpg" alt="logo-ministero-p-i-repubblica-italiana2" width="80" height="80" /></p>
<p align="center">Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</p>
<p align="center">Dipartimento per l&#8217;istruzione</p>
<p align="center">Direzione generale per il personale scolastico</p>
<p align="center"><em>Ufficio VI</em></p>
<p style="text-align: left;">Prot.n. AOODGPER. 2360</p>
<p style="text-align: left;">Roma, 23 febbraio 2009</p>
<p>Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali</p>
<p>LORO SEDI</p>
<p>All&#8217;Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell&#8217;Autonomia Scolastica Via M. Buonarroti, n.10 50122       FIRENZE</p>
<p>e,p.c.        Ai Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali</p>
<p>LORO SEDI</p>
<p>All&#8217;Intendente Scolastico Italiano Provincia Autonoma di</p>
<p>BOLZANO</p>
<p align="left">All&#8217;Intendente Scolastico Tedesco</p>
<p>BOLZANO</p>
<p align="left">All&#8217;Intendente Scolastico Ladino</p>
<p>BOLZANO</p>
<p>Alla Provincia Autonoma Dipartimento Istruzione</p>
<p align="center">TRENTO</p>
<p>Alla Regione Autonoma della Valle d&#8217;Aosta Assessorato Istruzione e Cultura Direzione Personale Scolastico</p>
<p align="center">AOSTA</p>
<p>Al Capo Dipartimento per l&#8217;Istruzione</p>
<p>Al Direttore Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l&#8217;Autonomia Scolastica</p>
<p>Al Capo dell&#8217;Ufficio Legislativo</p>
<p>Al Capo del Servizio Controllo Interno</p>
<p>LORO SEDI</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Oggetto: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo &#8211; Anno scola­stico 2008-2009</strong></span></p>
<p>Il Decreto ministeriale n. 61 del 10 luglio 2008 evidenzia con le allegate tabelle la ripartizione per ciascuna provincia dei docenti per la scuola dell&#8217;infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per il personale educati­vo, oltre alla ripartizione di posti assegnati a ciascun profilo professionale del perso­nale ATA. Per il predetto personale docente ed educativo (docenti dei diversi ruoli, posti e classi di concorso, previsti dalla tabella allegata al medesimo D.M. 61/2008) occorre avviare nel corrente anno scolastico le procedure per l&#8217;anno di formazione regolate dall&#8217;articolo 440 del Decreto Legislativo n. 297/94.</p>
<p><span id="more-2178"></span></p>
<p>La formazione in ingresso prevista contrattualmente per i neoassunti in ruolo, ai sensi dell&#8217;articolo 68 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola, co­stituisce un obbligo contrattuale e trova rispondenza nel Contratto Collettivo Nazio­nale Integrativo concernente la formazione del personale docente, educativo, ammini­strativo tecnico e ausiliario relativa all&#8217;anno scolastico 2008/2009 (sottoscritto il 4 lu­glio 2008) e nella contrattazione collettiva integrativa a livello regionale.</p>
<p>In tale quadro di riferimento gli Uffici Scolastici Regionali forniranno informa­zioni alle Organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione delle iniziative di formazione in ingresso che organizzeranno per i docenti neoimmessi in ruolo.</p>
<p>Con l&#8217;occasione si rappresenta che questa Direzione Generale ha avviato il confronto con le parti sociali per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo nazionale relativo all&#8217;anno scolastico 2009-2010.</p>
<p>Per il corrente anno scolastico, in continuità con il processo di formazione in atto, questa Direzione Generale ha provveduto a finanziare l&#8217;Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell&#8217;Autonomia Scolastica ex INDIRE coi fondi necessari per proseguire la sua funzione finalizzata, tra l&#8217;altro, a fornire strumenti e servizi per le scuole che accolgono il personale neoimmesso in ruolo nel corrente anno scolastico.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>L&#8217;AMBIENTE DI FORMAZIONE</strong></p>
<p>L&#8217;ambiente di formazione per i docenti neoassunti in ruolo, in coerenza con quanto già realizzato in passato, rappresenta un&#8217;offerta formativa rivolta a tutte le ti­pologie di insegnanti e articolata in modo da stimolare una autonoma riflessione sulle competenze metodologico-didattiche, psico-pedagogiche, disciplinari, relazionali e comunicative attinenti ai profili professionale di riferimento. È proposto come vero e proprio servizio messo a disposizione dei docenti neoassunti, che hanno potuto nei primi mesi del corrente anno scolastico, secondo le proprie esperienze e il vissuto personale, entrare in relazione con i diversi soggetti dai quali sono affiancati in que­sto periodo di crescita professionale (il tutor della scuola, il dirigente scolastico, il Collegio dei docenti, i colleghi), e che si sono dovuti confrontare con le sollecitazioni provenienti dall&#8217;ordinamento vigente.</p>
<p>Le iniziative formative destinate ai docenti neoassunti si inquadrano nella complessiva offerta di opportunità di formazione permanente, e possono essere fatto­re determinante per promuovere modalità attive e consapevoli di esercizio della fun­zione docente, adeguate alle innovazioni della scuola e alle trasformazioni della so­cietà.</p>
<p>L&#8217;intera proposta formativa, a partire da quella in ingresso, è costruita come un &#8220;ambiente integrato&#8221; di apprendimento e rappresenta una opportunità connotata da ampi margini di discrezionalità e di scelta, tale da valorizzare al massimo l&#8217;esperienza professionale e da avviare a una piena autonomia di ricerca culturale, didattica e or­ganizzativa sin dall&#8217;anno di prova.</p>
<p>Tra le opportunità da organizzare a sistema, le iniziative di formazione inizia­le, in ingresso e in servizio, assieme all&#8217;autoaggiornamento, fanno dunque parte di un unico processo di apprendimento che deve durare, con caratteristiche di coerenza e di continuità, per tutto l&#8217;arco della vita lavorativa.</p>
<p>Lo sviluppo della professionalità docente si realizza all&#8217;interno dell&#8217;istituzione scolastica quale sede naturale di confronto e di condivisione delle scelte educative,</p>
<p>didattiche e organizzative che caratterizzano il Piano dell&#8217;Offerta formativa e deter­minano il Patto di corresponsabilità con le famiglie.</p>
<p>Da tempo, per costruire una offerta formativa adeguata al personale neoassunto l&#8217;ambiente e-learning, specie se integrato da fondamentali momenti in presenza, si presenta come modello particolarmente idoneo, in quanto consente interventi forma­tivi di vasta ampiezza, economici, interattivi, personalizzabili, ripetuti e distesi nel tempo, aggiornabili e implementabili in progress. Un sistema di formazione continua funzionale si fonda, infatti, non sulla mera fruizione dei contenuti, ma sull&#8217;apprendimento on the job, in modo che il learning by doing stabilisca una signi­ficativa relazione fra l&#8217;esperienza e la riflessione. Nel campo della scuola questo si­gnifica la valorizzazione delle pratiche della ricerca-azione, ove è caratterizzante l&#8217;intreccio tra momenti di riflessione/approfondimento e momenti di esperien­za/realizzazione, tra apprendimenti di nuove conoscenze e verifica della loro utilità nella pratica operativa.</p>
<p>Il percorso formativo della ricerca-azione consente, inoltre, continui rinvii all&#8217;attività di servizio e fornisce al docente in formazione strumenti e metodi per au-tovalutarsi, aggiornarsi e misurarsi con i bisogni degli alunni e del territorio in uno stile di insegnamento progressivamente rivolto alla costruzione del curricolo, alla sua rimodulazione e alla verifica degli apprendimenti.</p>
<p>A livello di singola istituzione scolastica o di reti di scuole, la formazione terrà conto delle competenze possedute dagli insegnanti, delle domande formative da sod­disfare, ma anche dei bisogni didattico-organizzativi delle scuole.</p>
<p>E&#8217; importante, a tale riguardo, che il contesto organizzativo assuma il valore aggiunto dell&#8217;apprendimento conseguito dal singolo docente in formazione e tenda a favorire l&#8217;opportunità di coniugare l&#8217;agire concreto, legato ai compiti e alle responsa­bilità dell&#8217;insegnante in formazione, con lo sviluppo di un&#8217;attitudine permanente alla riflessività. In questo senso, il tutor di scuola e i colleghi del team di appartenenza del docente in formazione concorreranno a costituire un ambiente laboratoriale di forma­zione, dove è possibile approfondire e sottoporre a verifica i materiali disponibili in piattaforma, mettendo così ancor più in evidenza che l&#8217;attività ordinaria di una scuola costituisce essa stessa un &#8220;laboratorio&#8221; per la formazione.</p>
<p>Per una più puntuale illustrazione dei contenuti dell&#8217;ambiente di apprendimen­to si fa rinvio al piano editoriale prelevabile dalla pagina <a href="http://puntoeduri.indire.it/digiscuola/auth/index.php?action=asklogisc&amp;go=..%2Fdigiscuola%2Fiscrizioni%2F" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">http://puntoeduri.indire.it/digiscuola/auth/index.php?action=asklogisc&amp;go=..%2Fdigiscuola%2Fiscrizioni%2F</span></a><a href="http : //for. indire. it/neoas sunti2009/i scrizioni" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"></span></a></p>
<p align="left">
<p style="text-align: center;"><strong>INDICAZIONI OPERATIVE</strong></p>
<p>Secondo i parametri del modello e-learning integrato è prevista la partecipa­zione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza; questi ultimi sono promossi e organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali con le risorse iscritte nei ri­spettivi capitoli di bilancio e oggetto di contrattazione integrativa regionale.</p>
<p>Complessivamente le attività formative prevedono non meno di 40-50 ore (ar­ticolate in 20-25 ore in presenza e 20-25 ore a distanza), coordinate da un tutor, facili-tatore d&#8217;apprendimento. Ogni incontro in presenza sarà, in via ordinaria, organizzato in classi di non meno di 15 e non più di 30 docenti, provenienti dai due cicli scolasti­ci, purché gravitanti nello stesso ambito territoriale. L&#8217;attività di formazione può pre­vedere anche la costituzione di specifici gruppi di lavoro.</p>
<p>Il coordinamento e la direzione di ciascun corso è affidata a un Dirigente scola­stico, che ha compiti amministrativo-gestionali e ha la responsabilità dell&#8217;attestazione finale delle ore di formazione. La conduzione dei gruppi di docenti in formazione po­trà essere affidata a insegnanti o dirigenti scolastici individuati prioritariamente tra coloro già coinvolti in esperienze pregresse di formazione secondo il modello e-learning integrato.</p>
<p>Ogni Ufficio Scolastico Regionale provvederà ad organizzare i corsi relativi ai docenti neoassunti del territorio di riferimento secondo principi di efficacia ed eco­nomicità. Si allegano, a titolo esemplificativo, due schemi organizzativo-finanziari da tenere presente come riferimento di base, al fine di rendere il più possibile uniformi i costi di gestione. (All.n.1)</p>
<p>Parimenti in allegato (All.n.2) si riporta la scheda relativa alla procedura di i­scrizione per i docenti neoassunti, che dovrà essere curata dalle istituzioni scolastiche &#8211; sedi di servizio &#8211; e che sarà disponibile a partire dal 2 marzo p.v. alla pagina <span style="text-decoration: underline;">http : //for.indire. it/neoassunti2009/i scrizioni</span></p>
<p>Sarà possibile per i tutor di scuola accedere all&#8217;ambiente di lavoro in piattafor­ma per una collaborazione con il tutor on-line.</p>
<p>Si ricorda che l&#8217;ambiente di formazione docenti neoassunti a.s. 2007/2008 ri­marrà aperto solo in consultazione nell&#8217;area formazioni concluse.</p>
<p>L&#8217;attività formativa per i corsisti neoassunti in ruolo nel corrente anno scolasti­co e per coloro che, a vario titolo, non hanno assolto al periodo di formazione in in­gresso avrà inizio il 23 marzo 2009.</p>
<p>Si sottolinea che l&#8217;ambiente di formazione Puntoedu neoassunti costituisce solo un servizio e un&#8217;opportunità assicurata a livello nazionale da mettere a disposizione dei docenti neoimmessi in ruolo, i quali, tuttavia, anche in relazione alla programma­zione formativa avviata a livello regionale e oggetto di contrattazione collettiva integrativa, possono decidere di utilizzare altre opportunità formative promosse a livello territoriale.</p>
<p>Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali far conoscere alla scrivente Direzio­ne generale, per ogni opportuna valorizzazione, eventuali modalità di formazione al­ternative all&#8217;offerta qui disegnata.</p>
<p>Permangono in vigore, per quanto non innovato dalla presente circolare, le in­dicazioni di chiarimento emanate con la nota prot.n. AOODGPER 3699 del 29 feb­braio 2008.</p>
<p align="left">
<p style="text-align: center;"><strong>ITINERARI FORMATIVI PER I DOCENTI NEOASSUNTI</strong></p>
<p>Nell&#8217;ambito delle offerte formative messe a disposizione nella piattaforma A­genzia scuola dell&#8217;Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell&#8217;Autonomia Scolastica ex INDIRE, i docenti, d&#8217;intesa col tutor, possono sempre scegliere di impostare il pro­prio percorso di formazione in modo personalizzato, per stabilire opportune connes­sioni tra i percorsi esistenti in piattaforma e le proprie esperienze e competenze e i propri bisogni formativi specifici.</p>
<p>Una quota parte del monte orario complessivo (orientativamente 5 ore in pre­senza e 5 ore a distanza) è destinata ad offrire un momento formativo di base, omo­geneo nei contenuti e nelle modalità di realizzazione, mirato a diffondere le cono­scenze essenziali sul contesto dell&#8217;autonomia, sulle innovazioni ordinamentali in atto e su approfondimenti generali circa le competenze metodologiche e didattiche relati­ve al segmento scolastico di riferimento.</p>
<p>Ferma restando, come sopra accennato, la possibilità di assolvere all&#8217;obbligo di formazione previsto dall&#8217;anno di prova utilizzando altre opportunità formative pro­mosse a livello territoriale o di singola scuola, in coerenza con i progetti di formazio­ne già in atto e con l&#8217;assetto del modello organizzativo di e-learning integrato, da quest&#8217;anno, in relazione alla disciplina insegnata e al segmento scolastico di apparte­nenza, saranno resi disponibili anche spazi e materiali formativi appositamente enu­cleati nell&#8217;ambito del complesso dei materiali elaborati nei Piani nazionali di forma­zione ISS (Insegnare scienze sperimentali), Mat@bel (Matematica e apprendimenti di base con e-learning) e Poseidon (Piano di formazione per docenti di area linguistico-letteraria) nonché attività formative enucleate dall&#8217;ambiente PuntoEdu Lingue &#8211; Area metodologica &#8211; inerente al piano di formazione per i docenti di scuola primaria sprovvisti dei titoli per insegnare inglese avviato ai sensi della comunicazione di ser­vizio 1446/05.</p>
<p>Le attestazioni dei sopra citati itinerari formativi per i docenti neoassunti, ove documentino una porzione definita del complessivo percorso di riferimento (Mat@bel, Poseidon, eccetera) costituiscono credito formativo.</p>
<p>In particolare, per il corrente anno scolastico, al fine di evitare la frammenta­zione delle iniziative e porre in essere interventi organici e coerenti con i processi in­novativi in atto, si ritiene doveroso offrire a tutti i docenti neoassunti nella scuola primaria che stanno svolgendo il corso linguistico in presenza, di cui alla citata co­municazione di servizio, l&#8217;opportunità di svolgere come parte della formazione in in­gresso il percorso metodologico in e-learning (20 ore in presenza e 20 ore a distanza) proposto originariamente ai docenti di scuola primaria in possesso del livello di com­petenza A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.</p>
<p>Tale opportunità è altresì estesa ai docenti neoassunti nella scuola primaria che, privi dei requisiti per l&#8217;insegnamento della lingua inglese, si sono resi disponibili alla frequenza dei suddetti corsi.</p>
<p>Le attività di formazione metodologica svolte e documentate varranno dunque a tutti gli effetti sia per il superamento del periodo di prova sia per il conseguimento dell&#8217;attestato finale necessario all&#8217;insegnamento della lingua inglese nella scuola pri­maria, previo completamento dell&#8217;intero percorso formativo e superamento dell&#8217;esame per il livello linguistico B1.</p>
<p>L&#8217;offerta formativa presente in Puntoedu lingue-Area Metodologica &#8211; organiz­zata in nuclei tematici con attività laboratoriali e materiali teorici di riferimento, già prevede, del resto, un ampio ventaglio di moduli rivolti a varie tipologie di esigenze e di insegnanti, nonché la possibilità, con la guida dell&#8217; e-tutor, di personalizzare il per­corso di apprendimento e armonizzare gli approfondimenti teorici con la formazione sul lavoro. Ciononostante, al fine di insistere in modo più coerente sulle esigenze specifiche dei docenti neoassunti, saranno segnalati i materiali e le attività laborato-riali che presentino caratteristiche tali da coprire sia le esigenze pedagogico-didattiche generali sia quelle più strettamente correlate all&#8217;insegnamento dell&#8217;inglese.</p>
<p>Come è ovvio qualsiasi opzione formativa sopra indicata dovrà necessariamen­te concludersi entro i termini previsti per la formazione dei neoassunti.</p>
<p align="right">
<p align="right"><strong>f.to IL DIRETTORE GENERALE</strong></p>
<p><strong>Luciano Chiappetta</strong></p>
<p align="right">
<p align="right"><strong>Allegato 1</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Schemi organizzativo-finanziari dei corsi</strong></p>
<p>Ogni Ufficio Scolastico Regionale, nell&#8217;organizzare secondo principi di effica­cia ed economicità i corsi relativi ai docenti neoassunti del territorio potrà tenere pre­sente le seguenti tabelle di costi, con le quali si tende al fine di rendere il più possibile uniforme l&#8217;organizzazione della gestione nell&#8217;ambito delle ore previste, che, si sotto­linea, non possono essere inferiori al programmato ventaglio di 20-25 ore.</p>
<p>MODELLO 25 h presenza</p>
<p>Direzione                                                     129,12</p>
<p>Docenza presenza                                    1033,00</p>
<p>Assistenza on-line (forfettaria)              200,00</p>
<p>Supporto amministrativo                        102,00</p>
<p>Oneri                                                             124,45</p>
<p>Spese                                                               86,42</p>
<p align="right">Totale        1700,00</p>
<p>MODELLO</p>
<p>20 h presenza</p>
<p>Direzione                                                     103,30</p>
<p>Docenza presenza                                      826,40</p>
<p>Assistenza on-line (forfettaria)              200,00</p>
<p>Supporto amministrativo                        102,00</p>
<p>Oneri                                                             104,69</p>
<p>Spese                                                            143,60</p>
<p align="right">Totale        1500,00</p>
<p align="right">
<p align="right"><strong>Allegato 2</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Procedura di iscrizione</strong></p>
<p>Gli Istituti Scolastici statali di ogni ordine e grado, compresi i convitti e gli e­ducandati, utilizzando il codice meccanografico e la password utilizzata per le iscri­zioni alle iniziative di Puntoedu, possono iscrivere i propri docenti e il personale edu­cativo come corsisti ad uno degli ambienti di apprendimento predisposti per i neoas­sunti dall&#8217;Agenzia per lo Sviluppo dell&#8217;Autonomia Scolastica ex INDIRE, prelevan­do i dati anagrafici degli utenti previsti nell&#8217;elenco fornito dal MIUR.</p>
<p>I docenti neoassunti in elenco compaiono con la specifica dell&#8217;istituzione sco­lastica sede di servizio o in alcuni casi con il codice meccanografico della dotazione organica provinciale; anche per il personale educativo è specificato il codice della do­tazione organica provinciale. Le scuole devono anche integrare le iscrizioni per i do­centi assunti negli anni precedenti che non abbiano ancora assolto gli obblighi della formazione.</p>
<p>Le istituzioni scolastiche possono iscrivere i docenti ad una delle seguenti azioni di formazione per neoassunti selezionando la formazione prescelta tra:</p>
<p>-     Puntoedu docenti neoassunti- M@tabel (rivolto ai docenti neoassunti per le</p>
<p align="left">classi di concorso- A047, A048, A049, A059)</p>
<p>-      Puntoedu docenti neoassunti-Poseidon (rivolto ai docenti neoassunti per le classi di concorso A043, A050, A051, A052, A245-246, A345-346, A445-446, A545-546)</p>
<p>-      Puntoedu docenti neoassunti &#8211; ISS (rivolto ai docenti neoassunti per le classi di concorso A012, A013, A038, A049, A054, A057, A059, A060)</p>
<p>-      Puntoedu docenti neoassunti &#8211; Lingua inglese area metodologica (rivolto ai docenti neoassunti di scuola primaria privi dei requisiti per l&#8217;insegnamento del­la lingua inglese)</p>
<p align="center"><strong>-   Puntoedu docenti neoassunti generale (consentito a tutti i docenti neoassunti)</strong></p>
<p>Nel caso di insegnanti che non siano compresi nell&#8217;elenco, le scuole dovranno proce­dere all&#8217;iscrizione attraverso la funzione &#8220;Iscrivi manualmente&#8221; Per gli insegnanti di religione cattolica la materia di insegnamento da indicare è &#8220;rel&#8221; .</p>
<p align="left">N.B. L&#8217;e-mail e il codice fiscale sono campi obbligatori ai fini dell&#8217;iscrizione. Si invita ad indicare l&#8217;indirizzo e-mail personale del corsista.</p>
<p>Gli Uffici Scolastici Regionali, utilizzando i codici di accesso specifici comu­nicati dall&#8217;Agenzia, possono:</p>
<p align="left">-  iscrivere e-tutor e direttori di corso.</p>
<p>-  visionare lo stato delle iscrizioni per i vari ambienti di formazione a livello provin­ciale e organizzare i corsi.</p>
<p>Ad ambiente formativo aperto, l&#8217;e-tutor potrà popolare la classe virtuale asso­ciandosi i nominativi dei corsisti che incontra in presenza. Una volta associati, i cor­sisti hanno accesso completo all&#8217;ambiente formativo.</p>
<p>La comunicazione della password agli utenti è a carico dell&#8217;istituzione che li ha iscritti: la scuola, l&#8217;educandato o il convitto per i corsisti, l&#8217;Ufficio Scolastico Regio­nale per gli altri (e-tutor e direttori di corso).</p>
<p>Ad ambiente aperto sarà comunque disponibile una funzione &#8220;Non hai ricevuto Nome utente e password?&#8221; che permetterà di richiedere i codici che saranno inviati all&#8217;indirizzo di posta elettronica immesso all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione. Dal primo accesso all&#8217;ambiente di formazione l&#8217;utente avrà la possibilità di modificare il proprio profilo e l&#8217;indirizzo di posta elettronica.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Come fare il login</strong></p>
<p>Le istituzioni scolastiche devono utilizzare come codice di accesso il codice meccanografico dell&#8217;istituto e la password utilizzata per le iscrizioni alle iniziative di Puntoedu.</p>
<p>Le scuole che non fossero in possesso della password d&#8217;istituto Puntoedu, pos­sono farne richiesta all&#8217;Agenzia compilando il modulo da scaricare on-line ed invian­dolo via fax al numero 055/2380393.</p>
<p>Gli Uffici Scolastici Regionali devono utilizzare come codici di accesso quelli specifici comunicati dall&#8217;Agenzia ex INDIRE.</p>
<p>In caso di problemi di funzionamento tecnico contattare neo2009-<span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:helpregistrazione@indire.it">helpregistrazione@indire.it</a></span><br />
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<p>UNA NOTTE PER LA SCUOLA PUBBLICA</p>
<p>bologna, 15 ottobre  08</p>
<p>Sintesi dell’ Assemblea delle scuole del 10 ottobre.</p>
<p>L’Assemblea ha visto&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Gelmini: pochi in piazza, il mio modello è Obama</p>
<p>Scuola: corteo a Roma, occupazioni a Milano<br />
Studenti di destra e sinistra divisi, ma il&#8230;</p>
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<p>Dopo l&#8217;intesa governo-sindacati il ministro parla di piccola correzione di rotta ma di fatto sul maestro unico a decidere saranno genitori e&#8230;</p>
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<p>La cattiva informazione della signora Gelmini </p>
<p>Sono ormai diversi mesi che il Ministro Gelmini, insieme ad altri suoi colleghi del governo&#8230;</p>
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<p>La Scuola da Berlinguer a Gelmini</p>
<p>di Roberto Renzetti<br />
30 settembre 2008<br />
da http://www.fisicamente.net/</p>
<p>Non sembri irriverente ma quanto&#8230;</p>
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<p>Scuola, non si ferma la protesta degli studenti<br />
Bankitalia: è una priorità incentivare gli insegnanti</p>
<p>Prosegue la mobilitazione: in tutta&#8230;</p>
</p></div>
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;Istruzione<br />
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema&#8230;</p>
</p></div>
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<p>ASSEMBLEA SCUOLE BOLOGNA<br />
Sintesi assemblea del 17 aprile.</p>
<p>	ORGANICI</p>
<p>Da molte scuole abbiamo avuto notizie del taglio di organico operato&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Definitivi i Regolamenti Gelmini. Devastanti gli effetti</p>
<p>Con la firma del Presidente della Repubblica si conclude l’iter procedurale dei&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>Piano programmatico riguardante gli interventi sulla scuola predisposto dal MIUR  di concerto con il MEF<br />
(Attuazione dell&#8217;art. 64 del DL n 112&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
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		<title>sciopero del 18 marzo</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/sciopero-del-18-marzo/</link>
		<comments>http://www.futuroscuola.org/sciopero-del-18-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Flc-Cgil, confermato lo sciopero del 18 marzo</p> <p>ROMA (23 febbraio) &#8211; Flc Cgil hanno confermato lo sciopero del 18 marzo di scuola, università, ricerca e Afam (Alta formazione artistica e musicale) alla luce dei risultati del referendum condotto tra i lavoratori sul contratto della scuola al quale il sindacato guidato da Mimmo Pantaleo non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2159" title="oggi-sciopero" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/oggi-sciopero-100x100.gif" alt="oggi-sciopero" width="100" height="100" />Flc-Cgil, confermato lo sciopero del 18 marzo</p>
<p>ROMA (23 febbraio) &#8211; Flc Cgil hanno confermato lo sciopero del 18 marzo di scuola, università, ricerca e Afam (Alta formazione artistica e musicale) alla luce dei risultati del referendum condotto tra i lavoratori sul contratto della scuola al quale il sindacato guidato da Mimmo Pantaleo non ha apposto la sua firma.</p>
<p>Nel referendum &#8211; ha spiegato Pantaleo stamane in una conferenza stampa tenuta assieme al leader della Confederazione Guglielmo Epifani &#8211; sono stati coinvolti quasi 400 mila lavoratori, 250 mila in più rispetto agli iscritti Flc e il 95% dei votanti ha respinto il contratto (l&#8217;84% si è espresso per il no attraverso un parallelo sondaggio condotto on line).</p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>N.D.R. (tutte le normative riguardanti le modalità di sciopero sia <a href="http://www.flcgil.it/content/download/53813/347849/version/2/file/Scheda+FLC+Cgil+Modalit%C3%A0+di+sciopero+dei+Dirigenti+scolastici+e+Presidi+incaricati.pdf" target="_blank">per i Dirigenti scolastici/Presidi incaricati</a> che per il <a href="http://www.flcgil.it/content/download/53812/347843/version/2/file/Scheda+FLC+Cgil+Modalit%C3%A0+di+sciopero+del+personale+della+scuola.pdf" target="_blank">personale Docente/Educativo e ATA</a>).</strong></span></p>
<p><span id="more-2160"></span><br />
Pantaleo parla di intesa «insufficiente a recuperare il potere d&#8217;acquisto dei salari, perché non propone nessuna soluzione al problema del precariato e non risponde alle attese del mondo della scuola sul versante professionale».</p>
<p>Il risultato del referendum per Guglielmo Epifani «è di grandissimo significato: è evidente che i lavoratori della scuola vogliono poter decidere su ciò che li riguarda. E quella dello sciopero &#8211; ha aggiunto &#8211; è una scelta importante e per noi un segnale di grande coerenza».</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=15207&amp;sez=HOME_SCUOLA&amp;npl=&amp;desc_sez=" target="_blank">ilmessaggero</a></p>
<p>Sindacato FLC  18 marzo 2009, sciopero generale di tutti i settori della conoscenza. I lavoratori della scuola, dell&#8217;università e dell&#8217;AFAM, sciopereranno per l&#8217;intera giornata. Negli enti di ricerca e nella formazione professionale l&#8217;astensione dal lavoro sarà di quattro ore. Mercoledì 18 marzo i settori della conoscenza si fermano 03-03-2009 | Sindacato FLC Le lavoratrici e i lavoratori che operano nei settori pubblici e privati della conoscenza si preparano allo sciopero proclamato dalla FLC Cgil per il prossimo 18 marzo. Sono docenti, personale ATA, dirigenti scolastici, ricercatori e tecnologi, tecnici e amministrativi, formatori, lettori e cel, a tempo indeterminato e precari; insomma, tutti coloro che lavorano nella scuole, negli atenei, negli enti di ricerca, nell&#8217;alta formazione e nella formazione professionale.</p>
<p>È la prima volta in Italia che nello stesso giorno sciopererà tutto il mondo della conoscenza. Assistiamo, dunque, ad un evento unico, come non ha precedenti l&#8217;attacco ai diritti dei lavoratori che il Governo sta portando avanti.</p>
<p>Queste le modalità di adesione allo sciopero<br />
I lavoratori della scuola, dell&#8217;università e dell&#8217;alta formazione artistica e musicale sciopereranno per l&#8217;intera giornata o turno di lavoro. Queste le regole e le procedure da seguire nelle scuole: <a href="http://www.flcgil.it/notizie/news/2009/marzo/sciopero_del_18_marzo_le_regole_e_le_procedure_da_seguire_nelle_scuole" target="_blank">leggi la notizia</a>.</p>
<p>Negli enti di ricerca e nella formazione professionale l&#8217;astensione dal lavoro sarà di quattro ore.</p>
<p>L&#8217;informazione sul sito<br />
Nelle prossime ore dedicheremo uno speciale ad illustrare le ragioni e i motivi che ci hanno spinto alla proclamazione dello sciopero. Metteremo a disposizione dei lettori materiale informativo, pagine di approfondimento, schede di lettura e volantini. Siamo, infatti, convinti che insieme alle lavoratrici e ai lavoratori possiamo ancora modificare le gravi decisioni che stanno riducendo i diritti e impoverendo il sistema di istruzione e formazione del nostro Paese.</p>
<p>Roma, 3 marzo 2009</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.flcgil.it/notizie/news/2009/marzo/mercoledi_18_marzo_i_settori_della_conoscenza_si_fermano" target="_blank">CGIL</a><br />
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<p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 ,&#8230;</p>
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<p>1865 foto in piazza: a Bologna i ricercatori si fanno &#8216;calpestare&#8217;</p>
<p> <br />
Milleottocentossessantacinque facce per terra. 1865 foto formato-gigante&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Il ministro ha deciso di rinviare l&#8217;applicazione della parte relativa alle scuole superiori<br />
Accolte diverse osservazioni venute in queste&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Piano programmatico riguardante gli interventi sulla scuola predisposto dal MIUR  di concerto con il MEF<br />
(Attuazione dell&#8217;art. 64 del DL n 112&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Università, i sindacati si spaccano<br />
la Cisl revoca lo sciopero di venerdì</p>
<p>Gli studenti intanto si organizzano: tre i cortei previsti a Roma&#8230;</p>
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<p>Incontro Gelmini-sindacati, è flop<br />
Confermati sciopero e corteo<br />
Il ministro: &#8220;E&#8217; necessario definire proposte prioritarie e compatibili con la&#8230;</p>
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<p>Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare&#8230;</p>
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<p>19:29  Nuoro, giornata di mobilitazione il 30 ottobre<br />
Dopo lo sciopero generale del 17, Nuoro si prepara alla mobilitazione del 30 ottobre&#8230;</p>
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<p>Gelmini: &#8220;Capisco i giovani ma solo cambiando c&#8217;è futuro&#8221;<br />
di LUIGI CONTU e MARIO REGGIO</p>
<p> Il ministro Mariastella Gelmini<br />
ROMA &#8211; Ministro&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
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		<title>VADEMECUM domanda di trasferimento</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/vademecum-domanda-di-trasferimento/</link>
		<comments>http://www.futuroscuola.org/vademecum-domanda-di-trasferimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 23:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

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Sindacati perplessi: così a rischio l&#8217;avvio dell&#8217;anno&#8230;</p>
</p>




    Gelmini, conferma i tagli al sistema universitario </p>
<p>Università: al CUN interviene la Ministra Gelmini, che conferma i tagli al sistema universitario 19-11-2008 &#124; Università La sintesi dei lavori&#8230;</p>
</p>




    lettera aperta dei Dirigenti Scolastici, cresce la protesta</p>
<p>Crescono le adesioni alla lettera aperta dei Dirigenti Scolastici della FLC Cgil di Verona al Ministro Gelmini 05-11-2008 &#124; Dal territorio Il 23&#8230;</p>
</p>




    Continuano le proteste in attesa dello sciopero generale del 12/12</p>
<p>1865 foto in piazza: a Bologna i ricercatori si fanno &#8216;calpestare&#8217;</p>
<p> 
Milleottocentossessantacinque facce per terra. 1865 foto formato-gigante&#8230;</p>
</p>




    Università, ancora proteste</p>
<p>Università, ancora proteste: il 14 novembre sciopero generale</p>
<p>ROMA (15 ottobre) &#8211; Prosegue la protesta degli studenti universitari contro il&#8230;</p>
</p>




    Solidarietà internazionale alla nostra mobilitazione </p>
<p>Solidarietà internazionale alla nostra mobilitazione in difesa della Conoscenza 05-11-2008 &#124; Europa &#8211; Mondo Molti sindacati europei hanno&#8230;</p>
</p>




    Cronogiornata del 24/10/2008</p>
<p>19:29  Nuoro, giornata di mobilitazione il 30 ottobre
Dopo lo sciopero generale del 17, Nuoro si prepara alla mobilitazione del 30 ottobre&#8230;</p>
</p>




    Gli studenti chiedono referendum sulla riforma</p>
<p>Scuola, studenti in piazza contro la Gelmini
I manifestanti chiedono referendum sulla riforma</p>
<p>ROMA (10 ottobre) &#8211; Migliaia di studenti sono&#8230;</p>
</p>




    sciopero del 18 marzo</p>
<p>Flc-Cgil, confermato lo sciopero del 18 marzo</p>
<p>ROMA (23 febbraio) &#8211; Flc Cgil hanno confermato lo sciopero del 18 marzo di scuola, università,&#8230;</p>
</p>


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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcgil.it/content/download/65191/420952/version/4/file/Vademecum+FLC+Cgil+sulla+mobilit%C3%A0+del+personale+della+scuola+a.s.+2009-2010.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-2119" title="vademacum-domanda-trasferimento1" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/02/vademacum-domanda-trasferimento1-1024x567.jpg" alt="vademacum-domanda-trasferimento1" width="703" height="390" /></a><br />
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<p>Alta l’adesione allo sciopero indetto dalla FLC CGIL, dalle 100 piazze una richiesta su tutte: “si esce dalla crisi investendo nella&#8230;</p>
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<p>La cattiva informazione della signora Gelmini </p>
<p>Sono ormai diversi mesi che il Ministro Gelmini, insieme ad altri suoi colleghi del governo&#8230;</p>
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<p>Il maestro unico…<br />
«I bambini non hanno bisogno di insegnanti specialistici ma di qualcuno che insegni loro a leggere, a scrivere e a fare di&#8230;</p>
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<p>Crescono le adesioni alla lettera aperta dei Dirigenti Scolastici della FLC Cgil di Verona al Ministro Gelmini 05-11-2008 | Dal territorio Il 23&#8230;</p>
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<p>19:29  Nuoro, giornata di mobilitazione il 30 ottobre<br />
Dopo lo sciopero generale del 17, Nuoro si prepara alla mobilitazione del 30 ottobre&#8230;</p>
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<p>Lo sciopero generale ferma il 90% delle scuole. Manifestazioni in ogni città<br />
Centinaia di migliaia in piazza oltre al milione che ha invaso&#8230;</p>
</p></div>
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</ul>
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		<title>Chiarimenti Trattenimento in servizio oltre i 65 anni.</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/2107/</link>
		<comments>http://www.futuroscuola.org/2107/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2108" title="logofuturoscuola-l" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/02/logofuturoscuola-l-100x100.jpg" alt="logofuturoscuola-l" width="100" height="100" />Trattenimento in servizio oltre i 65 anni. Chiarimenti.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il Miur con nota prot. 2316/bis del 20 febbraio 2009  ha fornito alle direzioni regionali chiarimenti in ordine all&#8217;applicazione prevista nella <a href="http://www.gildains.it/news/2009/1102_direttiva_cessazioni.htm" target="_blank">direttiva 13</a> del 2 febbraio u.s. dei cc. 2 e 3 dell&#8217;art. 509 del D.lvo 297/94.</p>
<p>L&#8217;amministrazione ha precisato che la richiesta di permanenza in servizio oltre i 65 anni di età, ma non oltre i 70, per raggiungere il minimo pensionabile, può essere accolta solo nel caso che, effettivamente, nel corso del periodo di proroga concesso il personale interessato raggiunga l&#8217;anzianità minima prevista dalla normativa (15 anni se era in servizio nel &#8217;92, 19 anni 11 mesi e 16 giorni negli altri casi).</p>
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<p>Diritto di sciopero: adempimenti e procedure.</p>
<p>Da più parti sono state segnalate perplessità e dubbi riguardo al problema degli adempimenti e&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Spunta a sorpresa l&#8217;accorpamento degli istituti con meno di 50 alunni<br />
Colpite le isole e i paesi montani. Mercedes Bresso: &#8220;Solo in Piemonte 816&#8230;</p>
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;Istruzione<br />
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema&#8230;</p>
</p></div>
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<p>PENSIONI 2009<br />
Temine per la presentazione delle domande: 26 gennaio</p>
<p>Fissato dal DM 2/2009 al 26 gennaio il termine ultimo per la presentazione&#8230;</p>
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<p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 ,&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Scuola  Piano programmatico del ministro Gelmini. Ancora nessuna documentazione.<br />
Meno latino e più lingua straniera allo scientifico, gli&#8230;</p>
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<p>Formazione neo assunti: emanate le istruzioni operative.<br />
Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 2360 del 23 febbraio 2009 con la quale fornisce agli&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l’istruzione<br />
Schema di piano programmatico del Ministero&#8230;</p>
</p></div>
</li>
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;istruzione<br />
Direzione generale per il personale&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/2107/" target="_blank"><img src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="condividi su facebook" title="condividi su facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/2107/" target="_blank" title="condividi su facebook">condividi su facebook</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2108" title="logofuturoscuola-l" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/02/logofuturoscuola-l-100x100.jpg" alt="logofuturoscuola-l" width="100" height="100" />Trattenimento in servizio oltre i 65 anni. Chiarimenti.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il Miur con nota prot. 2316/bis del 20 febbraio 2009  ha fornito alle direzioni regionali chiarimenti in ordine all&#8217;applicazione prevista nella <a href="http://www.gildains.it/news/2009/1102_direttiva_cessazioni.htm" target="_blank">direttiva 13</a> del 2 febbraio u.s. dei cc. 2 e 3 dell&#8217;art. 509 del D.lvo 297/94.</p>
<p>L&#8217;amministrazione ha precisato che la richiesta di permanenza in servizio oltre i 65 anni di età, ma non oltre i 70, per raggiungere il minimo pensionabile, può essere accolta solo nel caso che, effettivamente, nel corso del periodo di proroga concesso il personale interessato raggiunga l&#8217;anzianità minima prevista dalla normativa (15 anni se era in servizio nel &#8217;92, 19 anni 11 mesi e 16 giorni negli altri casi).</p>
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<p>Diritto di sciopero: adempimenti e procedure.</p>
<p>Da più parti sono state segnalate perplessità e dubbi riguardo al problema degli adempimenti e&#8230;</p>
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<p>ASSEMBLEA SCUOLE BOLOGNA<br />
Sicuro di interpretare il sentimento comune di solidarietà con le insegnanti della scuola Longhena, in&#8230;</p>
</p></div>
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<p>FACCIAMO IL PUNTO (N. 1)</p>
<p>Come gruppo di lavoro dell’Assemblea genitori ed insegnanti delle scuole di Bologna e provincia abbiamo predisposto&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Scuola  Piano programmatico del ministro Gelmini. Ancora nessuna documentazione.<br />
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<p>Come già annunciato, si è svolto un incontro in relazione ai decreti attuativi del D.L. n. 112, art. 64.<br />
L’incontro ha avuto carattere&#8230;</p>
</p></div>
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;Istruzione<br />
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Piano programmatico riguardante gli interventi sulla scuola predisposto dal MIUR  di concerto con il MEF<br />
(Attuazione dell&#8217;art. 64 del DL n 112&#8230;</p>
</p></div>
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<p>PENSIONI 2009<br />
Temine per la presentazione delle domande: 26 gennaio</p>
<p>Fissato dal DM 2/2009 al 26 gennaio il termine ultimo per la presentazione&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Spunta a sorpresa l&#8217;accorpamento degli istituti con meno di 50 alunni<br />
Colpite le isole e i paesi montani. Mercedes Bresso: &#8220;Solo in Piemonte 816&#8230;</p>
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<p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 ,&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/2107/" target="_blank"><img src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="condividi su facebook" title="condividi su facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/2107/" target="_blank" title="condividi su facebook">condividi su facebook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Formazione neo assunti (inizio il 23 marzo 2009): emanate le istruzioni operative.</title>
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		<comments>http://www.futuroscuola.org/formazione-neo-assunti-inizio-il-23-marzo-2009-emanate-le-istruzioni-operative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Formazione neo assunti: emanate le istruzioni operative. Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 2360 del 23 febbraio 2009 con la quale fornisce agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni e chiarimenti sulle specifiche procedure da attivare per l&#8217;anno di formazione dei docenti neo assunti.</p> <p>Il modello organizzativo e-learning integrato prevederà la partecipazione a momenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2102" title="logofuturoscuola-l3" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/02/logofuturoscuola-l3-100x100.gif" alt="logofuturoscuola-l3" width="100" height="100" />Formazione neo assunti: emanate le istruzioni operative.<br />
</strong>Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 2360 del 23 febbraio 2009 con la quale fornisce agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni e chiarimenti sulle specifiche procedure da attivare per l&#8217;anno di formazione dei docenti neo assunti.</p>
<p>Il modello organizzativo e-learning integrato prevederà la partecipazione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza per non meno di 40-50 ore, articolate in 20-25 ore in presenza e 20-25 ore a distanza. Ogni incontro in presenza sarà, in via ordinaria, organizzato in classi di non meno di 15 e non più di 30 docenti.<br />
L&#8217;attività formativa per i corsisti neoassunti in ruolo nel corrente anno scolastico e per coloro che, a vario titolo, non hanno assolto al periodo di formazione in</p>
<p><span id="more-2101"></span>ingresso avrà inizio il <strong>23 marzo 2009. </strong>La procedura di iscrizione dovrà essere curata dalle istituzioni scolastiche &#8211; sedi di servizio &#8211; e sarà disponibile a partire dal <strong>2 marzo 2009</strong> alla pagina<a href="http://for.indire.it/neoassunti2009/iscrizioni" target="_blank"> http://for.indire.it/neoassunti2009/iscrizioni</a><strong> </strong><br />
Gli spazi e i materiali formativi riguarderanno i &#8220;Piani di formazione ISS&#8221; (Insegnare Scienze Sperimentali), &#8220;Mat@bel&#8221; (matematica e apprendimenti di base con e-learning), &#8220;Poseidon&#8221; (piano di formazione per docenti di area linguistico-letteraria) e &#8220;PuntoEdu Lingue&#8221; (per i docenti di scuola primaria). Ferma restando una quota parte del monte orario complessivo (orientativamente 5 ore in presenza e 5 ore a distanza) destinata ad offrire un momento formativo di base, i corsisti potranno scegliere di impostare il proprio percorso di formazione in modo personalizzato, stabilendo le opportune connessioni tra i percorsi esistenti in piattaforma e le proprie esperienze e competenze e i propri bisogni formativi specifici.<br />
In particolare, per il corrente anno scolastico, i docenti di scuola primaria sprovvisti del titolo di insegnamento della lingua inglese potranno svolgere come parte della formazione in ingresso il percorso metodologico in e-learning (20 ore in presenza e 20 ore a distanza).<br />
Permangono in vigore le indicazioni di chiarimento emanate con la <a href="http://www.gildains.it/normativa/2008/nota3699_290208_periodo_prova.pdf" target="_blank">nota prot. n. 3699</a> del 29 febbraio 2008. In particolare:</p>
<p>- il periodo di servizio prestato come supplente nell&#8217;anno scolastico in corso (anno di retrodatazione giuridica) è valido ai fini della prova, purché svolto per non meno di 180 giorni nello stesso insegnamento o classe di concorso (o nell&#8217;insegnamento di materie affini);<br />
- le attività di formazione in ingresso possono essere svolte nel corso dello stesso anno scolastico. Ciò è consentito anche alle &#8220;lavoratrici-madri&#8221;, pur se assenti dal servizio.</p>
<p>- il personale neo assunto a tempo indeterminato &#8211; che sceglie di fruire dell&#8217;art. 36 del CCNL &#8211; è tenuto a superare il periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso di titolarità. Ciò in quanto a tale personale durante il periodo di supplenza svolto si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato;<br />
- le attività di formazione in ingresso sono effettuate una sola volta nel corso della carriera. Dette attività, pertanto, non devono essere ripetute dal personale docente già a tempo indeterminato e assunto in altro ruolo.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.gildains.it/news/2009/2402_formazione_neoassunti.htm" target="_blank">GILDA</a><br />
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<p>Piano programmatico riguardante gli interventi sulla scuola predisposto dal MIUR  di concerto con il MEF<br />
(Attuazione dell&#8217;art. 64 del DL n 112&#8230;</p>
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;istruzione<br />
Direzione generale per il personale&#8230;</p>
</p></div>
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<p>Alla c. a. del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca<br />
e, p.c. Al consiglio di Circolo del 43° C.D.</p>
<p>Oggetto: Mozione in difesa della&#8230;</p>
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<p>Riforma dei tecnici, orari, materie &#8211; 3<br />
di Claudio Cereda<br />
Dopo averne discusso un po’ in generale proviamo ora ad entrare nel merito concreto&#8230;</p>
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<p>
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l&#8217;Istruzione<br />
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema&#8230;</p>
</p></div>
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<p>24-09-2008 | Dal territorio<br />
Ferma presa di posizione dei Dirigenti scolastici della FLC di Napoli e Caserta<br />
In due importanti documenti i&#8230;</p>
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<p>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />
Dipartimento per l’istruzione<br />
Schema di piano programmatico del Ministero&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/formazione-neo-assunti-inizio-il-23-marzo-2009-emanate-le-istruzioni-operative/" target="_blank"><img src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="condividi su facebook" title="condividi su facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.futuroscuola.org/formazione-neo-assunti-inizio-il-23-marzo-2009-emanate-le-istruzioni-operative/" target="_blank" title="condividi su facebook">condividi su facebook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Contratto Collettivo Nazionale Integrativo mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. 2009/2010</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/contratto-collettivo-nazionale-integrativo-mobilita-personale-docente-educativo-ed-ata-20092010/</link>
		<comments>http://www.futuroscuola.org/contratto-collettivo-nazionale-integrativo-mobilita-personale-docente-educativo-ed-ata-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p></p> <p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 , sottoscritto nell&#8217;anno 2009 il giorno 12 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale</p> <p>TRA la delegazione di parte pubblica costituita con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2053" title="logofuturoscuola-l2" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/02/logofuturoscuola-l2-100x100.gif" alt="logofuturoscuola-l2" width="100" height="100" /></p>
<p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 , sottoscritto nell&#8217;anno 2009 il giorno 12 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale</p>
<p>TRA la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n.112 del 18 dicembre 2007.</p>
<p>E i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola</p>
<p>PREMESSO:</p>
<p>- che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art:10);</p>
<p>- che il C.C.N.L. citato, all&#8217;art. 4, comma 2, prevede una cadenza di norma biennale della mobilità compartimentale da attuarsi in presenza di una corrispondente durata di definizione dell&#8217;organico;</p>
<p>- che è necessario assicurare con la massima tempestività l&#8217;avvio delle operazioni propedeutiche all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico 2009/10, anche al fine di procedere tempestivamente alle eventuali assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano triennale contenuto nella finanziaria 2007;</p>
<p>LE PARTI CONCORDANO</p>
<p>ü sulla necessità di orientare il presente contratto agli obiettivi, fissati nell&#8217;Intesa sulla conoscenza, sottoscritta il 27 giugno 2007, della stabilità dell&#8217;organizzazione scolastica e della continuità dell&#8217;azione educativa; obiettivi ribaditi dal CCNL, sottoscritto il 29 novembre 2007, che all&#8217;art. 4 comma 2 lett. A) richiama la garanzia della &#8220;stabilità pluriennale dell&#8217;organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente&#8221;;</p>
<p><span id="more-2052"></span></p>
<p>ü sulla necessità di definire un percorso graduale e progressivo idoneo a raggiungere i predetti</p>
<p>obiettivi anche attraverso l&#8217;attivazione in via sperimentale, a partire dall&#8217;anno scolastico</p>
<p>2009/10 di modelli organizzativi diretti a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad</p>
<p>accrescerne efficienza ed efficacia;</p>
<p>ü sull&#8217;esigenza, nel contesto del predetto percorso, di garantire, prioritariamente, la stabilità</p>
<p>pluriennale dell&#8217;organico e di conseguenza la continuità del servizio dei docenti ed in</p>
<p>particolare per quelli impegnati nell&#8217;attività di sostegno, nelle scuole collocate in aree a</p>
<p>rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti in ospedali;</p>
<p>ü sulla necessità di avviare tempestivamente un calendario di incontri per la realizzazione dei</p>
<p>predetti obiettivi.</p>
<p>In base a tale linee prospettiche di intervento e degli impegni temporali assunti, le parti concordano il</p>
<p>seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,</p>
<p>educativo ed A.T.A. per l&#8217;anno scolastico 2009/10.</p>
<p>2</p>
<p>TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA -</p>
<p>ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO</p>
<p>1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4</p>
<p>comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del</p>
<p>personale della scuola.</p>
<p>2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale</p>
<p>docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l&#8217;anno</p>
<p>scolastico 2009/10.</p>
<p>3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende</p>
<p>avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.</p>
<p>4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, all&#8217;atto della informativa sugli organici</p>
<p>per l&#8217;a.s. 2009/10 per verificare le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai</p>
<p>provvedimenti attuativi, tuttora in fase di emanazione, della legge 133/2008 e per gestire il</p>
<p>soprannumero e l&#8217;esubero del personale docente ed A.T.A. interessato, al fine di ricercare le</p>
<p>opportune forme di tutela in fase di mobilità e di utilizzazione.</p>
<p>5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono</p>
<p>definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell&#8217;art. 462 del D.l.vo n.</p>
<p>297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.</p>
<p>3</p>
<p>- ART. 2 &#8211; MOBILITA&#8217; TERRITORIALE A DOMANDA E D&#8217;UFFICIO &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d&#8217;ufficio, contenute nel</p>
<p>presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo</p>
<p>ed A.T.A con o senza sede definitiva di titolarità.</p>
<p>2. In attuazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale</p>
<p>docente, educativo assunto dopo l&#8217;entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale</p>
<p>o successiva all&#8217;1/9/1999 &#8211; con esclusione del personale di cui all&#8217;art. 7, comma 1, punti I), III)</p>
<p>e V) del presente Contratto &#8211; non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un</p>
<p>triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare</p>
<p>al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla</p>
<p>decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per</p>
<p>l&#8217;a.s. 2009/10 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica</p>
<p>1/9/2007 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica</p>
<p>1/9/2006 o precedente. Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo</p>
<p>indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell&#8217;ambito della</p>
<p>provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto)</p>
<p>contestualmente all&#8217;altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia,</p>
<p>partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo</p>
<p>C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista</p>
<p>la permanenza effettiva, per almeno tre anni, nelle scuole a carattere statale della provincia</p>
<p>stessa, ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.</p>
<p>Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la titolarità della sede ai sensi degli</p>
<p>articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine</p>
<p>di ottenere la sede definitiva nell&#8217;ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase</p>
<p>del movimento ( articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale titolare</p>
<p>nella provincia.</p>
<p>3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento,</p>
<p>soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati</p>
<p>nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a</p>
<p>partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non</p>
<p>ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di</p>
<p>titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di</p>
<p>individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d&#8217;ufficio e</p>
<p>l&#8217;ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente</p>
<p>contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.</p>
<p>4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle</p>
<p>competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento o</p>
<p>l&#8217;utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di</p>
<p>cui al presente contratto.</p>
<p>4</p>
<p>ART. 3 -MOBILITA&#8217; PROFESSIONALE &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si</p>
<p>applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali,</p>
<p>istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione</p>
<p>della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della</p>
<p>specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i</p>
<p>passaggi di cattedra (con le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici</p>
<p>ed agli assistenti di cattedra), della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Si</p>
<p>intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre i</p>
<p>termini ordinari stabiliti dall&#8217;O.M., analogamente a quanto previsto per il personale in</p>
<p>soprannumero, il personale che consegua tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le</p>
<p>sessioni riservate.</p>
<p>In particolare può chiedere il passaggio:</p>
<p>nel ruolo della scuola dell&#8217;infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell&#8217;abilitazione</p>
<p>specifica all&#8217;insegnamento nelle scuole dell&#8217;infanzia:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole primarie;</p>
<p>b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado &#8211; ivi compreso il personale diplomato;</p>
<p>c) il personale educativo;</p>
<p>nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all&#8217;insegnamento</p>
<p>nelle scuole primarie:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole dell&#8217;infanzia;</p>
<p>b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai</p>
<p>ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;</p>
<p>c) il personale educativo;</p>
<p>nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e</p>
<p>della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole dell&#8217;infanzia, primarie e della scuola secondaria di</p>
<p>secondo grado ed artistica;</p>
<p>b) il personale educativo;</p>
<p>nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso</p>
<p>del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è</p>
<p>prevista:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole dell&#8217;infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo</p>
<p>grado;</p>
<p>b) il personale educativo;</p>
<p>c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare</p>
<p>nei ruoli del personale insegnante laureato;</p>
<p>nel ruolo della scuola dell&#8217;infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di</p>
<p>sostegno:</p>
<p>a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto,</p>
<p>possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l&#8217;insegnamento sul corrispondente</p>
<p>posto di sostegno.</p>
<p>Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:</p>
<p>a) insegnanti di scuola dell&#8217;infanzia;</p>
<p>b) insegnanti di scuola primaria;</p>
<p>c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;</p>
<p>d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli</p>
<p>dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;</p>
<p>5</p>
<p>che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della</p>
<p>formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi</p>
<p>quadriennali e quinquennali sperimentali dell&#8217;istituto magistrale conseguiti entro l&#8217;anno</p>
<p>scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3 ).</p>
<p>Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell&#8217;ambito della scuola</p>
<p>secondaria di II grado può essere richiesto da:</p>
<p>a) insegnanti di scuola dell&#8217;infanzia;</p>
<p>b) insegnanti di scuola primaria;</p>
<p>c) personale educativo;</p>
<p>d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;</p>
<p>e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli</p>
<p>dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;</p>
<p>che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C</p>
<p>richiesta.</p>
<p>Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola ( dell&#8217;infanzia, primaria,</p>
<p>scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il</p>
<p>passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più</p>
<p>province. Nell&#8217;ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di</p>
<p>concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di</p>
<p>trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di</p>
<p>ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento</p>
<p>o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.</p>
<p>Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello</p>
<p>Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in</p>
<p>possesso della specifica abilitazione.</p>
<p>Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo</p>
<p>grado può essere richiesto:</p>
<p>- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado,</p>
<p>ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata, che siano in possesso della</p>
<p>prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta;</p>
<p>- dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti</p>
<p>Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella</p>
<p>C richiesta.</p>
<p>2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei</p>
<p>prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della</p>
<p>stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24</p>
<p>luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 29 novembre 2007 ( data di entrata in</p>
<p>vigore del CCNL vigente).</p>
<p>_______________</p>
<p><em>(1) Conservano valore di abilitazione all&#8217;insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio</em></p>
<p><em>conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell&#8217;istituto</em></p>
<p><em>magistrale, entro l&#8217;anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.</em></p>
<p>6</p>
<p>ART.4 &#8211; FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI</p>
<p>1) Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:</p>
<p>I fase: Trasferimenti nell&#8217;ambito del comune;</p>
<p>II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;</p>
<p>III fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.</p>
<p>7</p>
<p>ART. 5 &#8211; RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA</p>
<p>1. Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono precedute dalle</p>
<p>assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che</p>
<p>cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il</p>
<p>personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all&#8217;estero, il</p>
<p>personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell&#8217;art.</p>
<p>1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi</p>
<p>dell&#8217;art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, che, nell&#8217;anno scolastico 2008/2009,</p>
<p>ha perso la propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui all&#8217;art.35, comma 5,</p>
<p>della legge 27.12.2002, n.289 (finanziaria 2003), e il personale docente, vincitore dei concorsi a</p>
<p>cattedra nei licei classici e scientifici presso le scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad</p>
<p>una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di</p>
<p>concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all&#8217;atto del collocamento fuori ruolo.</p>
<p>2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell&#8217;assegnazione della</p>
<p>scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio</p>
<p>entro i termini stabiliti dall&#8217;O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento</p>
<p>fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell&#8217;art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto</p>
<p>all&#8217;assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre</p>
<p>il personale utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al</p>
<p>personale di cui prima, all&#8217;assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel</p>
<p>comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli</p>
<p>elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L&#8217;assegnazione deve essere disposta</p>
<p>dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al C.E.D. delle domande di</p>
<p>mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l&#8217;anno scolastico 2009/10,</p>
<p>garantendo, comunque, all&#8217;interessato di produrre istanza di trasferimento qualora, per</p>
<p>mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste.</p>
<p>Nell&#8217;ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto</p>
<p>come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna</p>
<p>delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima</p>
<p>delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale</p>
<p>interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione</p>
<p>non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato a sede</p>
<p>definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente</p>
<p>rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si</p>
<p>applicano anche al personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all&#8217;INDIRE ed</p>
<p>all&#8217;INVALSI e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.</p>
<p>3. Per il personale docente ed educativo, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto</p>
<p>scuola, il Direttore Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande</p>
<p>prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell&#8217;ultimo dei movimenti previsti dispone la</p>
<p>restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui</p>
<p>posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti</p>
<p>per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al</p>
<p>momento dell&#8217;accesso al ruolo precedente.</p>
<p>4. In attuazione di quanto previsto, all&#8217;art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore</p>
<p>Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni</p>
<p>dalla pubblicazione dell&#8217;ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione alla qualifica di</p>
<p>provenienza nei confronti del personale A.T.A. che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti</p>
<p>e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a</p>
<p>tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento</p>
<p>dell&#8217;accesso nella qualifica di precedente provenienza.</p>
<p>8</p>
<p>ART. 6 -SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA&#8217;</p>
<p>1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d&#8217;ufficio e per quelle</p>
<p>di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall&#8217;inizio dell&#8217;anno</p>
<p>scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato</p>
<p>giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a</p>
<p>cura dell&#8217;ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno</p>
<p>fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.</p>
<p>-</p>
<p>1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e</p>
<p>II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti</p>
<p>per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, ai sensi dell&#8217;art.11,</p>
<p>comma 9, della legge 124/1999. Per la classe di concorso A077 non si effettuano passaggi di</p>
<p>ruolo, in quanto non ancora definiti i relativi titoli di accesso a regime. Sono consentiti</p>
<p>esclusivamente i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra di tutti coloro che sono in</p>
<p>possesso della prescritta abilitazione e sono già inseriti in graduatoria permanente di strumento e</p>
<p>che vi abbiano prestato 360 giorni di servizio.</p>
<p>2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:</p>
<p>a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per</p>
<p>l&#8217;organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);</p>
<p>b) le cattedre ed i posti già vacanti all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico o che si dovessero rendere</p>
<p>vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i</p>
<p>termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;</p>
<p>c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo</p>
<p>indeterminato;</p>
<p>Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso</p>
<p>in servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2.</p>
<p>3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti</p>
<p>in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.</p>
<p>4. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano</p>
<p>l&#8217;equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso</p>
<p>l&#8217;attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali</p>
<p>operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale</p>
<p>provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la</p>
<p>sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di</p>
<p>posto ( comune/sostegno).</p>
<p>5. Le operazioni di mobilità del personale A.T.A. relative alla terza fase si effettuano sul 50%</p>
<p>delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità,</p>
<p>fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.</p>
<p>6. Ai fini della ripartizione dei posti di cui ai precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le</p>
<p>operazioni di mobilità relative alla terza fase l&#8217;eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano</p>
<p>presenti nella provincia domande di mobilità professionale, e che tra le preferenze sia compreso</p>
<p>almeno un codice sintetico di tipo provincia, di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati</p>
<p>nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto.</p>
<p><em>(1) Sono comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti dall&#8217;istituzione di nuovi</em></p>
<p><em>indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell&#8217;organico di diritto dell&#8217;A.S. a cui si</em></p>
<p><em>riferiscono le operazioni di mobilità.</em></p>
<p>9</p>
<p>ART.7 &#8211; SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI</p>
<p>1. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria</p>
<p>e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative</p>
<p>delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di</p>
<p>precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In</p>
<p>caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.</p>
<p>I) DISABILITA&#8217; E GRAVI MOTIVI DI SALUTE</p>
<p>Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune</p>
<p>o dalla provincia di provenienza dell&#8217;interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta,</p>
<p>nell&#8217;ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:</p>
<p>1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991</p>
<p>n.120);</p>
<p>2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).</p>
<p>II) PERSONALE TRASFERITO D&#8217;UFFICIO NELL&#8217;ULTIMO QUINQUENNIO</p>
<p>RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE</p>
<p>TITOLARITA&#8217;</p>
<p>Il personale scolastico trasferito d&#8217;ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa</p>
<p>di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola,</p>
<p>circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra</p>
<p>o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio</p>
<p>successivo al provvedimento suddetto. A partire dall&#8217;a.s. 2000/2001 tale precedenza è</p>
<p>subordinata all&#8217;aver presentato domanda condizionata. (6) (7)</p>
<p>La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è</p>
<p>titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta</p>
<p>precedenza opera esclusivamente nell&#8217;ambito della tipologia di titolarità al momento</p>
<p>dell&#8217;avvenuto trasferimento d&#8217;ufficio ( posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).</p>
<p>Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun</p>
<p>anno del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove</p>
<p>erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o</p>
<p>istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del</p>
<p>modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato</p>
<p>trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa &#8220;dichiarazione di servizio</p>
<p>continuativo&#8221;, facente parte dell&#8217;apposito allegato all&#8217;O.M.. Nel caso di espressione di</p>
<p>preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica</p>
<p>dove l&#8217;interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre</p>
<p>istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel</p>
<p>comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della</p>
<p>precedenza di cui al successivo punto IV).</p>
<p>L&#8217;adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro</p>
<p>nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della</p>
<p>dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile é riportato nell&#8217;apposito allegato</p>
<p>all&#8217;O.M. dei trasferimenti, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si</p>
<p>è stati trasferiti d&#8217;ufficio ed all&#8217;anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora</p>
<p>l&#8217;interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l&#8217;istituto o centro territoriale da cui é stato</p>
<p>trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio, nell&#8217;apposita casella del modulo-domanda, oppure non</p>
<p>alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri</p>
<p>10</p>
<p>per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro</p>
<p>territoriale competente del distretto da cui é stato trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio.</p>
<p>Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame é assegnata al</p>
<p>circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza é stato</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo quinquennio (1). Nella scuola dell&#8217;infanzia la precedenza di cui</p>
<p>al presente comma é parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il</p>
<p>docente beneficiario di detta precedenza é stato trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo quinquennio (2).</p>
<p>L&#8217;utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il</p>
<p>trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del</p>
<p>servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il</p>
<p>trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene</p>
<p>nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio, o rimasto in soprannumero sulla</p>
<p>provincia, ottenga l&#8217;assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora</p>
<p>il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente</p>
<p>titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non</p>
<p>sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio</p>
<p>nel quinquennio è riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto</p>
<p>soprannumerario. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la</p>
<p>formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell&#8217;individuazione del soprannumerario</p>
<p>da trasferire d&#8217;ufficio, sia per l&#8217;attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale</p>
<p>partecipa ai trasferimenti d&#8217;ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base</p>
<p>alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.</p>
<p>La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì</p>
<p>riconosciuta, nel quinquennio, al docente trasferito d&#8217;ufficio dalla predetta scuola o istituto ai</p>
<p>posti della D.O.P. provinciale, qualora l&#8217;interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio</p>
<p>successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.</p>
<p>La continuità didattica o di servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del</p>
<p>personale scolastico trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola</p>
<p>domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.</p>
<p>Il personale, trasferito d&#8217;ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di</p>
<p>attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può</p>
<p>usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma</p>
<p>mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di</p>
<p>trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla</p>
<p>richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente</p>
<p>titolarità.</p>
<p>Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto</p>
<p>al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio</p>
<p>iniziale.</p>
<p>Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver prodotto</p>
<p>domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun</p>
<p>anno del quinquennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l&#8217;aver ottenuto nel corso del</p>
<p>quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la</p>
<p>continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.</p>
<p>III) PERSONALE DISABILE E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI</p>
<p>CURE CONTINUATIVE</p>
<p>11</p>
<p>Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell&#8217;ambito di ciascuna delle tre fasi, viene</p>
<p>riconosciuta la precedenza, nell&#8217;ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti</p>
<p>condizioni:\</p>
<p>1) disabili di cui all&#8217;art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall&#8217;art. 601 del D.L.vo n. 297/94,</p>
<p>con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,</p>
<p>seconda e terza della tabella &#8220;A&#8221; annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;</p>
<p>2) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo</p>
<p>(ad esempio chemioterapia ); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze</p>
<p>espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in</p>
<p>cui esista un centro di cura specializzato;</p>
<p>3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell&#8217;art. 33 della legge n. 104/92,</p>
<p>richiamato dall&#8217;art. 601, del D. L.vo n. 297/94.</p>
<p>Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza</p>
<p>nell&#8217;ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia</p>
<p>espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni</p>
<p>scolastiche comprese in esso.</p>
<p>Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita</p>
<p>certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 &#8211; Documentazione e Certificazioni.</p>
<p>IV) PERSONALE TRASFERITO D&#8217;UFFICIO NELL&#8217;ULTIMO QUINQUENNIO</p>
<p>RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA&#8217;</p>
<p>Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto</p>
<p>di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai</p>
<p>movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti</p>
<p>richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3).</p>
<p>Detta precedenza opera esclusivamente nell&#8217;ambito della tipologia di titolarità al momento</p>
<p>dell&#8217;avvenuto trasferimento d&#8217;ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).</p>
<p>Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell&#8217;apposito riquadro del modulo</p>
<p>domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d&#8217;ufficio o, in assenza di posti ivi</p>
<p>richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato quinquennio</p>
<p>é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato,</p>
<p>con apposita dichiarazione personale, l&#8217;anno del trasferimento d&#8217;ufficio (5) (7).</p>
<p>Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto</p>
<p>soprannumerario nei centri per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta, per il rientro nel</p>
<p>comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto,</p>
<p>dal quale è stato trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre</p>
<p>disponibili nel comune.</p>
<p>Per il personale trasferito d&#8217;ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda</p>
<p>condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per</p>
<p>l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di</p>
<p>precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.</p>
<p>Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano</p>
<p>rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di</p>
<p>precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate.</p>
<p>Il personale, trasferito d&#8217;ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di</p>
<p>attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità,</p>
<p>non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente</p>
<p>titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la</p>
<p>domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale</p>
<p>rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di</p>
<p>precedente titolarità.</p>
<p>12</p>
<p>Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto</p>
<p>al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio</p>
<p>iniziale.</p>
<p>Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver prodotto</p>
<p>domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun</p>
<p>anno del quinquennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l&#8217;aver ottenuto nel corso del</p>
<p>quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la</p>
<p>continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.</p>
<p>V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO DISABILE, OVVERO ASSISTENZA DEL</p>
<p>FIGLIO UNICO AL GENITORE DISABILE</p>
<p>Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all&#8217;art. 33 commi 5 e 7</p>
<p>della L. 104/92, richiamato dall&#8217;art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche</p>
<p>adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al coniuge e al</p>
<p>solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora</p>
<p>entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all&#8217;assistenza del figlio disabile grave</p>
<p>perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di</p>
<p>entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza,</p>
<p>conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.</p>
<p>In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell&#8217;assistenza deriva dalla circostanza,</p>
<p>documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di</p>
<p>effettuare l&#8217;assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente</p>
<p>oggettive, tali da non consentire l&#8217;effettiva e continuativa assistenza. La suddetta</p>
<p>autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l&#8217;unico a</p>
<p>convivere con il soggetto disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata</p>
<p>dall&#8217;interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle</p>
<p>disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato</p>
<p>dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di</p>
<p>famiglia.</p>
<p>Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza</p>
<p>limitatamente ai trasferimenti nell&#8217;ambito e per la provincia o diocesi per gli insegnanti di</p>
<p>religione cattolica che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a</p>
<p>condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub</p>
<p>comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui,</p>
<p>prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni</p>
<p>scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti,</p>
<p>limitatamente ai comuni con più distretti a condizione che venga richiesta come prima</p>
<p>preferenza una scuola ubicata nel distretto di residenza dell&#8217;assistito diverso da quello di</p>
<p>titolarità.</p>
<p>L&#8217;indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il</p>
<p>distretto scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo</p>
<p>allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata</p>
<p>indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento</p>
<p>da parte dell&#8217;ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta</p>
<p>l&#8217;annullamento dell&#8217;intera domanda. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo</p>
<p>le preferenze analitiche relative al comune o distretto</p>
<p>É riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che,</p>
<p>obbligati all&#8217;assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa</p>
<p>a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p>
<p>La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.</p>
<p>Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore</p>
<p>13</p>
<p>ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni</p>
<p>mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di</p>
<p>handicap.</p>
<p>Per beneficiare della precedenza prevista dall&#8217;art.33, della legge n. 104/92, gli interessati</p>
<p>dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9</p>
<p>- Documentazione e Certificazioni.</p>
<p>La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.</p>
<p>VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA</p>
<p>In base al disposto dell&#8217;art. 1, 5° comma, legge 10.3.1987, n. 100, dell&#8217;art. 10, 2° comma, del</p>
<p>D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell&#8217;art. 17, legge</p>
<p>28.07.1999 n. 266 e dell&#8217;art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge</p>
<p>convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l&#8217;indennità di pubblica</p>
<p>sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell&#8217;ambito della</p>
<p>fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a</p>
<p>condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella</p>
<p>quale é stato trasferito d&#8217;ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all&#8217;atto del</p>
<p>collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune</p>
<p>viciniore. Analoga precedenza é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai</p>
<p>fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell&#8217;ambito di tale</p>
<p>provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla</p>
<p>mobilità professionale.</p>
<p>Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l&#8217;apposita casella del</p>
<p>modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9.</p>
<p>I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d&#8217;ufficio del coniuge, possono</p>
<p>presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in</p>
<p>cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non</p>
<p>possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni</p>
<p>categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall&#8217;O.M. sulla mobilità del personale</p>
<p>scolastico.</p>
<p>Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito,</p>
<p>possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo</p>
<p>anno scolastico.</p>
<p>VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI</p>
<p>DEGLI ENTI LOCALI</p>
<p>Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a</p>
<p>norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l&#8217;esercizio del</p>
<p>mandato, ha titolo, nell&#8217;ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel</p>
<p>trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio</p>
<p>mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, é loro riconosciuta, nella</p>
<p>fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di</p>
<p>espletamento del proprio mandato amministrativo.</p>
<p>Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità</p>
<p>professionale.</p>
<p>Al termine dell&#8217;esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della</p>
<p>precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del</p>
<p>mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.</p>
<p>14</p>
<p>VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL&#8217;ASPETTATIVA</p>
<p>SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998</p>
<p>Il personale che riprende servizio al termine dell&#8217;aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.</p>
<p>sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per</p>
<p>la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.</p>
<p>Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla</p>
<p>mobilità professionale.</p>
<p>Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato</p>
<p>mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni</p>
<p>contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della</p>
<p>legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>
<p>2. I docenti ed il personale A.T.A., con l&#8217;esclusione del direttore dei servizi generali ed</p>
<p>amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:</p>
<p>Punto I) handicap e gravi motivi di salute;</p>
<p>Punto III) personale portatore di handicap;</p>
<p>Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di</p>
<p>prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l&#8217;interessato (nel caso in cui i genitori</p>
<p>non possano provvedere all&#8217;assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di</p>
<p>scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di handicap;</p>
<p>Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti</p>
<p>Locali;</p>
<p>non sono inseriti nella graduatoria d&#8217;istituto per l&#8217;identificazione dei perdenti posto da trasferire</p>
<p>d&#8217;ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario</p>
<p>il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Per gli amministratori degli enti</p>
<p>locali tale esclusione va applicata solo durante l&#8217;esercizio del mandato amministrativo.</p>
<p>Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento</p>
<p>delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l&#8217;ordine di cui sopra.</p>
<p>__________________</p>
<p><em>1) I docenti della scuola primaria che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel</em></p>
<p><em>circolo di precedente titolarità, su un posto dell&#8217;organico del medesimo, devono indicare,</em></p>
<p><em>nell&#8217;apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del plesso sede di</em></p>
<p><em>circolo</em></p>
<p><em>2) I docenti della scuola dell&#8217;infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro</em></p>
<p><em>nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell&#8217;organico del medesimo, devono indicare,</em></p>
<p><em>nell&#8217;apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede</em></p>
<p><em>dell&#8217;organico di scuola dell&#8217;infanzia in cui hanno diritto alla precedenza</em></p>
<p><em>3) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione,</em></p>
<p><em>ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un quinquennio a partire dall&#8217;anno</em></p>
<p><em>scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo</em></p>
<p><em>comune.</em></p>
<p><em>4) Per posto richiedibile si intende l&#8217;esistenza nel comune di una istituzione scolastica</em></p>
<p><em>corrispondente al ruolo di appartenenza dell&#8217;interessato, a prescindere dall&#8217;effettiva vacanza di</em></p>
<p><em>un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.</em></p>
<p><em>5) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l&#8217;ordine di graduatoria</em></p>
<p><em>indipendentemente dall&#8217;anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.</em></p>
<p><em>6) E&#8217; equiparato il personale perdente posto trasferito d&#8217;ufficio senza aver presentato domanda.</em></p>
<p><em>7) L&#8217;obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei</em></p>
<p><em>docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o</em></p>
<p><em>cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.</em></p>
<p>15</p>
<p>ART. 8 &#8211; ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI</p>
<p>Il personale scolastico ( parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi</p>
<p>dell&#8217;art.33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2000/2001 non</p>
<p>è più destinatario di una precedenza nell&#8217;ambito delle operazioni di mobilità; al fine di</p>
<p>realizzare l&#8217;assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di</p>
<p>utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal</p>
<p>CCNI sulla mobilità annuale.</p>
<p>16</p>
<p>- ART. 9 &#8211; DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI</p>
<p>1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:</p>
<p>a) Certificazioni mediche.</p>
<p>Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata</p>
<p>dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all&#8217;art.4, della legge n. 104/92.</p>
<p>Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda,</p>
<p>gli interessati, ai sensi dell&#8217;art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni</p>
<p>dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con</p>
<p>certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso</p>
<p>l&#8217;A.S.L. da cui e&#8217; assistito l&#8217;interessato. La mancata emissione dell&#8217;accertamento definitivo per il</p>
<p>decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento</p>
<p>provvisorio.</p>
<p>Tale accertamento produce effetto fino all&#8217;emissione dell&#8217;accertamento definitivo da parte della</p>
<p>commissione medica di cui all&#8217;art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge</p>
<p>n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E&#8217; fatto obbligo</p>
<p>all&#8217;interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del</p>
<p>relativo atto.</p>
<p>Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all&#8217;art. 21, della legge n.104/92 è</p>
<p>necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il</p>
<p>grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima,</p>
<p>seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.</p>
<p>Tenuto conto che le certificazioni relative all&#8217;invalidità e quelle relative all&#8217;accertamento della</p>
<p>disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:</p>
<p>- per le persone disabili maggiorenni di cui all&#8217;art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni</p>
<p>deve risultare la situazione di gravità della disabilità;</p>
<p>- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la</p>
<p>situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e</p>
<p>permanente, così come previsto dall&#8217;art.3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto</p>
<p>di quanto disposto dall&#8217;art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il</p>
<p>genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello</p>
<p>o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale</p>
<p>n.233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti</p>
<p>specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.</p>
<p>28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003</p>
<p>n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;</p>
<p>- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente</p>
<p>risultare l&#8217;assiduità della terapia e l&#8217;istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le</p>
<p>certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..</p>
<p>Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo</p>
<p>le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del</p>
<p>beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.</p>
<p>b) Documentazione del rapporto di parentela e dell&#8217;assistenza continuativa</p>
<p>Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella</p>
<p>conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi</p>
<p>o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il</p>
<p>soggetto disabile, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7,</p>
<p>dovranno documentare i seguenti &#8220;status e condizioni&#8221; secondo le modalità appresso indicate:</p>
<p>17</p>
<p>- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve</p>
<p>essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi</p>
<p>delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato</p>
<p>dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di</p>
<p>famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.</p>
<p>- l&#8217;attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e</p>
<p>20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la</p>
<p>propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000,</p>
<p>n.445,così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>
<p>L&#8217;assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33,</p>
<p>commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della</p>
<p>domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di</p>
<p>comunicazione al SIDI delle domande. E&#8217; fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale</p>
<p>termine l&#8217;eventuale cessazione dell&#8217;attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente</p>
<p>perdita del diritto alla precedenza.</p>
<p>Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto</p>
<p>disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla</p>
<p>competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai</p>
<p>sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed</p>
<p>integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>
<p>- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il</p>
<p>medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile</p>
<p>perché totalmente inabili ( sentenza della orte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare</p>
<p>la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.</p>
<p>c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10-</p>
<p>comma II &#8211; D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e</p>
<p>dell&#8217;art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 .</p>
<p>Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare</p>
<p>o del personale cui viene corrisposta l&#8217;indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle</p>
<p>condizioni previste dall&#8217;art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II &#8211; D.L. 325/87,</p>
<p>convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell&#8217;art. 2 della legge</p>
<p>29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell&#8217;ufficio ove presti</p>
<p>servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d&#8217;autorità,</p>
<p>nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la</p>
<p>quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.</p>
<p>d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di</p>
<p>famiglia.</p>
<p>Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se viene</p>
<p>allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In</p>
<p>tale documentazione deve essere precisata la decorrenza dell&#8217;iscrizione anagrafica, che deve</p>
<p>essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all&#8217;albo dell&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente dell&#8217;O.M. concernente l&#8217;indicazione dei termini di presentazione</p>
<p>della domanda. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come</p>
<p>modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la residenza può essere</p>
<p>comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall&#8217;interessato, sostitutiva del</p>
<p>certificato medesimo nella quale l&#8217;interessato dichiari che la decorrenza dell&#8217;iscrizione</p>
<p>anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all&#8217;albo</p>
<p>dell&#8217;ufficio territorialmente competente dell&#8217;O.M. concernente l&#8217;indicazione dei termini di</p>
<p>presentazione della domanda.</p>
<p>18</p>
<p>2. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di</p>
<p>trasferimento.</p>
<p>3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni</p>
<p>contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della</p>
<p>legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il</p>
<p>richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.</p>
<p>4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l&#8217;esistenza di un figlio</p>
<p>maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità</p>
<p>permanente ed assoluta a proficuo lavoro.</p>
<p>5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli</p>
<p>organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell&#8217;attribuzione del relativo punteggio.</p>
<p>6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare</p>
<p>destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione</p>
<p>dell&#8217;ordinanza. In tal caso, per l&#8217;attribuzione del punteggio, deve essere presentata una</p>
<p>dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.</p>
<p>7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere</p>
<p>documentato con certificato rilasciato dall&#8217;istituto di cura.</p>
<p>8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato</p>
<p>dalle competenti unità sanitarie locali.</p>
<p>9. Dalla certificazione si deve rilevare se l&#8217;assiduità della terapia sia tale da comportare</p>
<p>necessariamente la residenza nella sede dell&#8217;istituto di cura.</p>
<p>10. L&#8217;interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge</p>
<p>o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento,</p>
<p>in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano</p>
<p>essere assistiti.</p>
<p>11. Nell&#8217;ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti &#8220;al</p>
<p>figlio&#8221; si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in</p>
<p>affidamento.</p>
<p>19</p>
<p>ART. 10 -PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E</p>
<p>TRENTO</p>
<p>1. Per l&#8217;a.s. 2009/2010 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province</p>
<p>autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di</p>
<p>cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni della</p>
<p>contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da:</p>
<p>- D.L.vo 24.07.1996, n.434;</p>
<p>- D.P.R. 15.07.1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni;</p>
<p>e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.</p>
<p>2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel</p>
<p>presente Contratto, con la limitazione prevista al 2° comma, dell&#8217;art. 2, per il personale docente</p>
<p>della Provincia di Trento.</p>
<p>20</p>
<p>ART. 11 &#8211; PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D&#8217;UFFICIO PER</p>
<p>INCOMPATIBILITA&#8217;</p>
<p>Il personale docente ed educativo trasferito d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art.468, del D.L.vo n. 297/94,</p>
<p>per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento o</p>
<p>l&#8217;assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale é stato trasferito.</p>
<p>Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola,</p>
<p>l&#8217;istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno essere annullate.</p>
<p>21</p>
<p>ART. 12 &#8211; CONTENZIOSO</p>
<p>1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall&#8217;autorità/ufficio territoriale</p>
<p>competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l&#8217;attribuzione del punteggio, il</p>
<p>riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del</p>
<p>personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica</p>
<p>dell&#8217;atto, rivolto all&#8217;organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l&#8217;adozione degli</p>
<p>eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni</p>
<p>sui reclami sono atti definitivi.</p>
<p>2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono</p>
<p>lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,</p>
<p>137 e 138 del CCNL 29/11/2007 (1).</p>
<p>______________</p>
<p>(1) Art. 135 &#8211; Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 1 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato</p>
<p>e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto</p>
<p>dall&#8217;art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che</p>
<p>secondo le forme previste dall&#8217;articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto</p>
<p>collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come</p>
<p>integrato dall&#8217;Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003, sulla base di quanto previsto</p>
<p>dai successivi commi del presente articolo.</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di</p>
<p>contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all&#8217;art. 484 del</p>
<p>T.U. n. 297/1994.</p>
<p>3. Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria</p>
<p>per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la</p>
<p>pubblicazione degli atti della procedura.</p>
<p>4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata</p>
<p>presso l&#8217;ufficio del contenzioso dell&#8217;amministrazione competente e presso l&#8217;ufficio territoriale</p>
<p>di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p>Limitatamente alle controversie riguardanti le materie della mobilità e delle assunzioni, sia a</p>
<p>tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di</p>
<p>tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici</p>
<p>giorni dalla pubblicazione o notifica dell&#8217;atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma</p>
<p>restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.</p>
<p>5. La richiesta deve indicare:</p>
<p>- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è</p>
<p>addetto;</p>
<p>- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;</p>
<p>- l&#8217;esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;</p>
<p>- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l&#8217;eventuale delega ad altro</p>
<p>soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte</p>
<p>conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.</p>
<p>6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l&#8217;amministrazione compie un primo</p>
<p>esame sommario che può concludersi con l&#8217;accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso</p>
<p>contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l&#8217;ufficio di segreteria e</p>
<p>la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l&#8217;Amministrazione</p>
<p>individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per</p>
<p>l&#8217;esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell&#8217;ufficio di segreteria di cui al</p>
<p>comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni</p>
<p>dell&#8217;amministrazione. L&#8217;ufficio di segreteria provvederà, all&#8217;atto della comparizione,</p>
<p>22</p>
<p>all&#8217;identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrato nel</p>
<p>verbale di cui ai commi 8 e 9.</p>
<p>7. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle</p>
<p>assunzioni, l&#8217;amministrazione deve pubblicare all&#8217;albo dell&#8217;ufficio di segreteria di cui al comma</p>
<p>2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli</p>
<p>eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire</p>
<p>all&#8217;amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della</p>
<p>notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte</p>
<p>dell&#8217;amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.</p>
<p>8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di</p>
<p>convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale,</p>
<p>predisposto dall&#8217;ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice</p>
<p>del lavoro competente ai sensi dell&#8217;articolo 411 del Codice di procedura civile. Il processo</p>
<p>verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o</p>
<p>di una associazione sindacale, presso la Direzione provinciale del lavoro competente, che</p>
<p>provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell&#8217;articolo 411</p>
<p>del Codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non</p>
<p>riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto</p>
<p>dall&#8217;articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more</p>
<p>dell&#8217;acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà</p>
<p>comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.</p>
<p>9. In caso di mancato accordo tra le parti, l&#8217;ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di</p>
<p>mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di</p>
<p>un&#8217;associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.</p>
<p>10. Qualora l&#8217;amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l&#8217;ufficio di cui al</p>
<p>comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.</p>
<p>Qualora l&#8217;amministrazione non si presenti all&#8217;udienza di trattazione, sarà comunque stilato un</p>
<p>processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà</p>
<p>depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al</p>
<p>precedente comma 8.</p>
<p>11. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del</p>
<p>tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità</p>
<p>amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30</p>
<p>marzo 2001, n. 165.</p>
<p>Art. 136 &#8211; Arbitrato</p>
<p>(art. 2 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>1. Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un</p>
<p>arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all&#8217;art. 5,</p>
<p>comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.</p>
<p>Art. 137 &#8211; Modalità di designazione dell&#8217;arbitro</p>
<p>(art. 3 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>(cfr. nota n. 49 del CCNL 24/7/2003)</p>
<p>1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all&#8217; altra parte</p>
<p>secondo le modalità previste dall&#8217;art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la</p>
<p>controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall&#8217;art. 3 del medesimo</p>
<p>CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata, entro i successivi 10</p>
<p>giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle</p>
<p>categorie previste dall&#8217;art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.</p>
<p>In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e</p>
<p>presso la camera arbitrale competente, all&#8217;estrazione a sorte dell&#8217;arbitro, scelto nell&#8217;ambito della</p>
<p>lista arbitrale regionale prevista dall&#8217;art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.</p>
<p>Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell&#8217;estrazione a sorte degli</p>
<p>arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall&#8217;art. 6, comma 2, del</p>
<p>CCNQ 23-1-2001.</p>
<p>23</p>
<p>2. Ciascuna delle parti può rifiutare l&#8217;arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di</p>
<p>parentela o affinità entro il quarto grado con l&#8217;altra parte, o motivi non sindacabili di</p>
<p>incompatibilità personale.</p>
<p>Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all&#8217;arbitrato, ferma restando la</p>
<p>possibilità di adire l&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p>3. L&#8217;atto di accettazione dell&#8217;incarico da parte dell&#8217;arbitro deve essere depositato, a cura delle</p>
<p>parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell&#8217;art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del</p>
<p>23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del</p>
<p>procedimento.</p>
<p>4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale</p>
<p>regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l&#8217;istituzione cui</p>
<p>appartiene l&#8217;interessato.</p>
<p>5. Si applicano per l&#8217;arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.</p>
<p>Art. 138 &#8211; Norma finale</p>
<p>(art. 4 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data</p>
<p>23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.</p>
<p>24</p>
<p>TITOLO II &#8211; SEZIONE PERSONALE DOCENTE -</p>
<p>ART. 13 &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si</p>
<p>applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi</p>
<p>compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria</p>
<p>e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di</p>
<p>II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di</p>
<p>trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale</p>
<p>insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la</p>
<p>qualifica di insegnante tecnico-pratico.</p>
<p>2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo</p>
<p>che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell&#8217; articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in</p>
<p>ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come</p>
<p>provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell&#8217;ambito</p>
<p>della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle</p>
<p>operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia</p>
<p>di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d&#8217;ufficio con punti zero.</p>
<p>Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede</p>
<p>definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d&#8217;ufficio dei titolari D.O.P., prima</p>
<p>delle operazioni della III fase &#8211; ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale</p>
<p>interprovinciale. A tal fine, seguendo l&#8217;ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al</p>
<p>movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d&#8217;ufficio la prima sede disponibile in ambito</p>
<p>provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di</p>
<p>viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la</p>
<p>prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di</p>
<p>distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la</p>
<p>preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le</p>
<p>preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del</p>
<p>capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti</p>
<p>della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di</p>
<p>primo grado titolari su classe di concorso partecipano d&#8217;ufficio sui posti di istruzione per l&#8217;età</p>
<p>adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri</p>
<p>territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.</p>
<p>25</p>
<p>CAPO I &#8211; DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA&#8217; PER I MOVIMENTI</p>
<p>ART. 14 &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I MOVIMENTI</p>
<p>1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino</p>
<p>vacanti e compresi nella pianta organica relativa all&#8217;organico di diritto dell&#8217;anno scolastico</p>
<p>2009/2010.</p>
<p>Sono posti d&#8217;insegnamento quelli costituiti con:</p>
<p>1) attività di sostegno;</p>
<p>2) corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i Centri Territoriali;</p>
<p>3) dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;</p>
<p>4) posti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera appartenenti all&#8217;organico di circolo della</p>
<p>scuola primaria;</p>
<p>5) posti attivati presso strutture ospedaliere;</p>
<p>6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola primaria, per i</p>
<p>quali esiste il ruolo speciale).</p>
<p>Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti</p>
<p>dell&#8217;organico di circolo stabilito e valido per l&#8217;anno scolastico dal quale decorrono i movimenti</p>
<p>medesimi, ivi compresi i posti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera, i posti di sostegno, i</p>
<p>posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in</p>
<p>scuole speciali, nonché i posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i</p>
<p>centri territoriali.</p>
<p>Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell&#8217;organico,</p>
<p>individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l&#8217;indicazione del codice e</p>
<p>della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l&#8217;insegnamento della lingua</p>
<p>straniera dell&#8217;organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei</p>
<p>titoli richiesti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera (1) I suddetti docenti possono esprimere</p>
<p>l&#8217;ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza di tale indicazione la priorità viene</p>
<p>attribuita al posto di lingua.</p>
<p>L&#8217;organico di scuola dell&#8217;infanzia ed primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile</p>
<p>tramite l&#8217;indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.</p>
<p>Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell&#8217;infanzia sono utilizzabili i posti</p>
<p>dell&#8217;organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le strutture</p>
<p>ospedaliere , ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l&#8217;anno scolastico dal quale</p>
<p>decorrono i movimenti medesimi. I posti dell&#8217;organico, di sostegno e di tipo speciale,</p>
<p>individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l&#8217;indicazione del codice e</p>
<p>della dizione in chiaro del circolo medesimo. L&#8217;organico delle sezioni aggregate a scuole</p>
<p>secondarie di I grado é richiedibile mediante l&#8217;indicazione del codice al quale é assegnato</p>
<p>l&#8217;organico medesimo.</p>
<p>Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di</p>
<p>organico-sede (compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli della dotazione organica</p>
<p>provinciale (D.O.P.) &#8211; con l&#8217;esclusione della scuola dell&#8217;infanzia e primaria &#8211; e a quelli della</p>
<p>D.O.S della scuola secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si</p>
<p>rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito</p>
<p>riportate.</p>
<p>Si può dar luogo alle operazioni della III fase &#8211; trasferimenti da fuori provincia e passaggi &#8211; solo</p>
<p>dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, dei docenti soprannumerari sull&#8217;organico sede provinciale, sulla</p>
<p>dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa</p>
<p>della sede definitiva di titolarità.</p>
<p>2. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei</p>
<p>passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti</p>
<p>fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell&#8217;articolo 5, in relazione all&#8217;eventuale restituzione al</p>
<p>ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si</p>
<p>26</p>
<p>rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all&#8217;inizio delle</p>
<p>operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.</p>
<p>3. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al</p>
<p>sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.</p>
<p>4. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili neppure per le</p>
<p>operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico</p>
<p>successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto é limitato</p>
<p>ad un solo anno scolastico.</p>
<p>____________</p>
<p><em>(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d&#8217;insegnante elementare</em></p>
<p><em>con il superamento anche della prova facoltativa di lingua straniera, ovvero sessioni riservate</em></p>
<p><em>per il conseguimento dell&#8217;idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di</em></p>
<p><em>lingua straniera; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio</em></p>
<p><em>autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o</em></p>
<p><em>di laurea in Lingue straniere valida per l&#8217;insegnamento della specifica lingua straniera nella</em></p>
<p><em>scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un</em></p>
<p><em>periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all&#8217;estero con collocamento fuori ruolo</em></p>
<p><em>relativamente all&#8217;area linguistica della zona in cui é stato svolto il servizio all&#8217;estero.</em></p>
<p>27</p>
<p>ART. 15 &#8211; SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA E PRIMARIA</p>
<p>1. Prima di eseguire la terza fase della mobilità (trasferimenti interprovinciali e passaggi), si</p>
<p>procede alla assegnazione della sede definitiva, anche d&#8217;ufficio, nei confronti di tutti gli</p>
<p>insegnanti comunque già di ruolo nella provincia ed attualmente in attesa di sede.</p>
<p>2. L&#8217;eventuale trasferimento a domanda e d&#8217;ufficio nell&#8217;ambito della provincia da posto di tipo</p>
<p>speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente</p>
<p>alla scuola primaria, da posto di lingua straniera ad altro tipo posto, e viceversa, disposto nel</p>
<p>corso della II fase, pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia,</p>
<p>ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in</p>
<p>attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei</p>
<p>senza sede, che invece risultavano disponibili all&#8217;inizio delle operazioni di mobilità.</p>
<p>3. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti</p>
<p>di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei</p>
<p>bandi di concorso, gli uffici scolastici provinciali possono procedere alla rettifica puntuale dei</p>
<p>singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l&#8217;effettiva disponibilità per</p>
<p>le nomine dei vincitori.</p>
<p>4. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale</p>
<p>perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non</p>
<p>potendo essere trasferite d&#8217;ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra</p>
<p>tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo</p>
<p>comune.</p>
<p>5. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell&#8217;organico di diritto della scuola dell&#8217;infanzia e</p>
<p>primaria, resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es.</p>
<p>comune, speciale, sostegno, lingua straniera nella scuola primaria) eventualmente disposto nel</p>
<p>corso dei movimenti &#8211; compresi quelli della terza fase &#8211; non é utilizzabile per i trasferimenti</p>
<p>interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell&#8217;ambito della provincia medesima, vi siano</p>
<p>docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia o, in</p>
<p>subordine, comunque su posto comune.</p>
<p>28</p>
<p>ART. 16 &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO</p>
<p>1. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di</p>
<p>cattedra e di ruolo, che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascuna classe</p>
<p>di concorso, dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell&#8217;organico di diritto, ivi</p>
<p>compresi quelli attivati presso i Centri Territoriali, quelli delle dotazioni organiche provinciali e</p>
<p>quelli delle D.O.S. della scuola secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti valori:</p>
<p>a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle</p>
<p>dotazioni organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che</p>
<p>otterranno la sede nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;</p>
<p>b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44,della legge 270/1982.</p>
<p>c) numero dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli anni scolastici</p>
<p>precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti o</p>
<p>cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina (1).</p>
<p>2. Nel disporre i trasferimenti nell&#8217;ambito della provincia dalle classi di concorso a posti di</p>
<p>sostegno e viceversa deve essere salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione</p>
<p>del personale di cui ai punti b),c), del comma 1 del presente articolo.</p>
<p>3. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare é utilizzabile anche nel</p>
<p>corso dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.</p>
<p>4. Sui posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di</p>
<p>conseguenza il numero di tali posti non é preso in considerazione ai fini della determinazione</p>
<p>del numero dei passaggi di cattedra.</p>
<p>______________</p>
<p><em>(1) Nel predetto contingente non va più compreso il numero di cattedre e posti accantonati,</em></p>
<p><em>nell&#8217;anno scolastico precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti</em></p>
<p><em>inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali di cui all&#8217;art. 8 bis legge 426/88. Qualora la</em></p>
<p><em>riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza giurisdizionale o D.P.R. di</em></p>
<p><em>accoglimento di ricorso straordinario, i relativi posti verranno individuati nelle disponibilità</em></p>
<p><em>dell&#8217;anno di definizione dei ricorsi medesimi.</em></p>
<p>29</p>
<p>CAPO II &#8211; ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI</p>
<p>ART. 17 &#8211; MODALITA&#8217; DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L&#8217;ISTRUZIONE E LA</p>
<p>FORMAZIONE DELL&#8217;ETA&#8217; ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA SCUOLA</p>
<p>PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO</p>
<p>1. I movimenti a domanda sui posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta nella scuola</p>
<p>elementare e nella secondaria di I grado vengono disposti sui Centri Territoriali soltanto se gli</p>
<p>interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i</p>
<p>relativi codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.</p>
<p>2. L&#8217;assegnazione sui posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i centri</p>
<p>territoriali viene disposta anche d&#8217;ufficio secondo quanto previsto dal presente contratto, fatto</p>
<p>salvo quanto previsto all&#8217;art. 1 comma 4.</p>
<p>30</p>
<p>ART. 18 &#8211; MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI -</p>
<p>CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE</p>
<p>1. I movimenti su cattedre per le quali é previsto il completamento in una o due scuole della</p>
<p>medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta</p>
<p>esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non é differenziabile a livello delle</p>
<p>singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti</p>
<p>che agli ambiti territoriali (1).</p>
<p>Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l&#8217;orario di</p>
<p>insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come</p>
<p>verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito</p>
<p>per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà</p>
<p>intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una</p>
<p>cattedra nella scuola di titolarità, l&#8217;interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.</p>
<p>2. Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima</p>
<p>delle scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà</p>
<p>automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.</p>
<p>3. Tali assorbimenti avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell&#8217;organico, sia priva di</p>
<p>titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente.</p>
<p>4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere</p>
<p>trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.</p>
<p>5. Si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni</p>
<p>scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più</p>
<p>disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti</p>
<p>trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l&#8217;orario d&#8217;obbligo nelle scuole nelle quali il</p>
<p>nuovo organico prevede il completamento d&#8217;orario.</p>
<p>6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle</p>
<p>cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d&#8217;ufficio, sono le seguenti:</p>
<p>1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine</p>
<p>sequenziale:</p>
<p>a) le cattedre interne alle scuole;</p>
<p>b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;</p>
<p>c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;</p>
<p>2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine</p>
<p>sequenziale:</p>
<p>a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica,</p>
<p>secondo l&#8217;ordine del bollettino;</p>
<p>b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o</p>
<p>istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine del bollettino;</p>
<p>c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto</p>
<p>compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine del bollettino.</p>
<p>7. Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in</p>
<p>considerazione solo se l&#8217;interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi,</p>
<p>contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.</p>
<p>31</p>
<p>8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si</p>
<p>procede all&#8217;esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.</p>
<p>POSTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO</p>
<p>9. Nell&#8217;ambito di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il</p>
<p>trasferimento é disposto su cattedre.</p>
<p>10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini</p>
<p>dell&#8217;assegnazione del tipo posto &#8220;cattedre&#8221;, avviene secondo il seguente ordine:</p>
<p>1) cattedre interne alla scuola;</p>
<p>2) cattedre orario esterne stessa sede;</p>
<p>3) cattedre orario esterne fuori sede;</p>
<p>tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più</p>
<p>scuole dello stesso o di diverso comune.</p>
<p>11. All&#8217;interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente viene assegnata la prima scuola in</p>
<p>cui sia disponibile una cattedra secondo l&#8217;ordine risultante dall&#8217;elenco ufficiale.</p>
<p>12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell&#8217;ambito di ognuno dei</p>
<p>predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e</p>
<p>la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta</p>
<p>da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.</p>
<p>CATTEDRE ORARIO, CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO E ORGANICI</p>
<p>DISTINTI NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE</p>
<p>13. Coloro che desiderano il trasferimento, nell&#8217;ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al</p>
<p>corso serale, devono farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso</p>
<p>serale, comprensiva della dizione in chiaro della scuola con l&#8217;indicazione &#8220;serale&#8221; e del codice</p>
<p>corrispondente al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale</p>
<p>al corso diurno, sempre nell&#8217;ambito dello stesso istituto, devono farne specifica richiesta</p>
<p>riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa presente che</p>
<p>tali trasferimenti sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell&#8217;ambito della stessa</p>
<p>sede. Analoga precedenza viene attribuita a coloro che chiedono il trasferimento nell&#8217;ambito</p>
<p>dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e</p>
<p>funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di</p>
<p>concorso, nell&#8217;ambito del comune.</p>
<p>14. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre</p>
<p>orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il</p>
<p>corso serale di ciascun istituto richiesto.</p>
<p>15. Nel caso in cui l&#8217;insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune,</p>
<p>provincia), poichè tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario che funzionano in</p>
<p>corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne</p>
<p>esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le</p>
<p>preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.</p>
<p>16. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente abbia</p>
<p>richiesto anche il corso serale, barrando l&#8217;apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale</p>
<p>tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:</p>
<p>a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine</p>
<p>del bollettino;</p>
<p>32</p>
<p>b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine</p>
<p>del bollettino.</p>
<p>17. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come</p>
<p>cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le</p>
<p>cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi</p>
<p>diurni e corsi serali.</p>
<p>_______________</p>
<p><em>(1) Nel caso in cui l&#8217;aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le caselle</em></p>
<p><em>relative alle due tipologie di cattedre orario, è considerata valida l&#8217;indicazione inerente a</em></p>
<p><em>&#8220;cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi&#8221;,</em></p>
<p><em>in quanto tale preferenza é comprensiva anche dell&#8217;altra indicazione inerente alle sole cattedre</em></p>
<p><em>orario tra istituti dello stesso comune.</em></p>
<p>33</p>
<p>ART. 19 &#8211; SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI</p>
<p>1. Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome.</p>
<p>Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l&#8217;aspirante ne avrà fatta</p>
<p>esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo</p>
<p>delle preferenze non deve essere superiore a 15 (1).</p>
<p>2. I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri</p>
<p>istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.</p>
<p>3. Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei</p>
<p>movimenti, come parte integrante dell&#8217;istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli</p>
<p>elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per</p>
<p>l&#8217;istituto principale.</p>
<p>_____________</p>
<p><em>(1) Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della</em></p>
<p><em>sede principale, nonché quelle associate, anche nell&#8217;ambito dello stesso comune, ad istituti di</em></p>
<p><em>ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento . Le suddette sezioni associate, sia site</em></p>
<p><em>nello stesso comune dell&#8217;istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come</em></p>
<p><em>istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.</em></p>
<p>34</p>
<p>CAPO III &#8211; PERDENTI POSTO</p>
<p>ART.20-INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO</p>
<p>DELLA RETE SCOLASTICA</p>
<p>1. Al fine dell&#8217;individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:</p>
<p>A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.</p>
<p>Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni</p>
<p>di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul</p>
<p>trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:</p>
<p>I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno</p>
<p>luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria ai fini dell&#8217;individuazione dei perdenti posto;</p>
<p>II) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare</p>
<p>un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e</p>
<p>tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in</p>
<p>graduatorie distinte ai fini dell&#8217;individuazione dei perdenti posto.</p>
<p>B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di</p>
<p>organico.</p>
<p>Nella scuola primaria e dell&#8217;infanzia l&#8217;individuazione del perdente posto avviene come segue:</p>
<p>I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei</p>
<p>circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto</p>
<p>comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria, distinta per tipologia, per l&#8217;individuazione del perdente posto;</p>
<p>II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole</p>
<p>dell&#8217;infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel</p>
<p>circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente</p>
<p>scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell&#8217;infanzia medesime possono esprimere, al fine</p>
<p>di garantire la continuità didattica, un&#8217;opzione per l&#8217;acquisizione della titolarità nel circolo e/o</p>
<p>istituto comprensivo di confluenza. L&#8217;ufficio territorialmente competente, sulla base di tale</p>
<p>opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all&#8217;assegnazione di titolarità dei predetti</p>
<p>docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell&#8217;infanzia.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di</p>
<p>arrivo si procede alla formulazione di un&#8217;unica graduatoria comprendente sia i docenti già</p>
<p>facenti parte dell&#8217;organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neotitolari</p>
<p>a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti che hanno</p>
<p>acquisito la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo mediante le modalità</p>
<p>precedentemente illustrate, possono, comunque, produrre domanda di trasferimento.</p>
<p>C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.</p>
<p>Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi</p>
<p>gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e</p>
<p>l&#8217;attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello</p>
<p>stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti</p>
<p>secondo le seguenti modalità.</p>
<p>L&#8217;ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle</p>
<p>35</p>
<p>istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di</p>
<p>dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti</p>
<p>dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla</p>
<p>scuola o dalle scuole di cui é cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto,</p>
<p>verranno assegnati, con priorità nell&#8217;istituto, ivi compresi gli istituti comprensivi, in cui è</p>
<p>confluita la sede di servizio, o la sede in cui prestano il numero prevalente di ore nell&#8217;anno in</p>
<p>corso e, in subordine, sui restanti posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal</p>
<p>dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle</p>
<p>istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola</p>
<p>soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase</p>
<p>di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II)</p>
<p>dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI AL</p>
<p>PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto.</p>
<p>D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni</p>
<p>scolastiche funzionanti nello stesso comune.</p>
<p>Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre</p>
<p>istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il personale</p>
<p>docente dell&#8217;istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell&#8217;istituto di</p>
<p>confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.</p>
<p>L&#8217;ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle</p>
<p>istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti</p>
<p>soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle</p>
<p>istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati con priorità sui</p>
<p>posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una</p>
<p>delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come</p>
<p>soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una</p>
<p>delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.</p>
<p>E) Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D) non si realizzi</p>
<p>un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche di scuola secondaria, le succursali, le</p>
<p>sezioni staccate, e/o i corsi coinvolti continueranno ad essere sede di organico perchè ubicati in</p>
<p>diverso comune o appartenenti a diverso ordine e tipo, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in</p>
<p>graduatorie distinte ai fini dell&#8217;individuazione dei perdenti posto.</p>
<p>Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole</p>
<p>di cui sopra con l&#8217;attribuzione delle relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso comune</p>
<p>il personale docente titolare dell&#8217;istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a</p>
<p>transitare mediante esercizio di opzione nell&#8217;istituto di confluenza secondo l&#8217;ordine di</p>
<p>graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico</p>
<p>della nuova scuola.</p>
<p>I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a</p>
<p>domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell&#8217;istituto di confluenza, come</p>
<p>previsto al punto II) dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI</p>
<p>COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto. A tal fine gli stessi</p>
<p>possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il</p>
<p>codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.</p>
<p>F) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determina la cessazione del</p>
<p>funzionamento di un istituto di scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata, e/o di</p>
<p>corsi senza attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto, i titolari del punto di</p>
<p>erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza di cui al</p>
<p>punto II) dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI AL</p>
<p>PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto, per il rientro, in fase di mobilità</p>
<p>nell&#8217;istituto viciniore a quello di precedente titolarità o, in mancanza di posti richiedibili, nel</p>
<p>36</p>
<p>distretto sub-comunale o comune viciniore a quello di precedente titolarità come previsto al</p>
<p>punto IV) dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI</p>
<p>AL PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto.</p>
<p>A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di</p>
<p>precedente titolarità il codice della scuola prescelta.</p>
<p>2. Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui al precedente comma si applicano i criteri</p>
<p>previsti negli articoli da 21 a 24 del presente CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e dei</p>
<p>servizi Allegato D per le parti riferite ai trasferimenti d&#8217;ufficio e all&#8217;individuazione del</p>
<p>soprannumerario.</p>
<p>37</p>
<p>ART.21 &#8211; INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA E</p>
<p>PRIMARIA</p>
<p>1. L&#8217;individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui</p>
<p>posti dell&#8217;organico di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in</p>
<p>scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per l&#8217;istruzione e la formazione</p>
<p>dell&#8217;età adulta della scuola primaria attivati presso i Centri territoriali. Per l&#8217;individuazione del</p>
<p>soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le</p>
<p>modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.</p>
<p>2. L&#8217;individuazione dei soprannumerari viene effettuata, ad eccezione dei posti dell&#8217;organico di</p>
<p>circolo, distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto, la</p>
<p>contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non é compensata dalla</p>
<p>eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.</p>
<p>3. Nell&#8217;organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle</p>
<p>tipologie di posto che compongono l&#8217;organico stesso (posto comune, lingua inglese, lingua</p>
<p>francese, lingua tedesca, lingua spagnola). Il personale in soprannumero su ognuna delle</p>
<p>tipologie di posto per l&#8217;insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità,</p>
<p>confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono</p>
<p>individuati i docenti perdenti posto sull&#8217;organico dell&#8217;istituto. A tal fine l&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i</p>
<p>termini fissati per l&#8217;inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell&#8217;organico i</p>
<p>docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera.</p>
<p>4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato</p>
<p>dall&#8217;O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione</p>
<p>all&#8217;albo dell&#8217;istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari (1). Allo</p>
<p>scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi</p>
<p>della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio. Ogni</p>
<p>elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita</p>
<p>dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così</p>
<p>come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il dirigente</p>
<p>scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto</p>
<p>i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda</p>
<p>di trasferimento. Ai fini dell&#8217;esclusione dalla graduatoria per l&#8217;identificazione dei perdenti posto</p>
<p>da trasferire d&#8217;ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) e VII)</p>
<p>dell&#8217;art.7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I del presente contratto, debbono essere</p>
<p>prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione</p>
<p>delle domande di trasferimento previsti dall&#8217;O.M. Qualora l&#8217;interessato non abbia provveduto a</p>
<p>dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui</p>
<p>sopra, il dirigente scolastico provvede d&#8217;ufficio all&#8217;attribuzione del punteggio spettante sulla</p>
<p>base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza é determinata in base alla</p>
<p>maggiore età anagrafica.</p>
<p>5. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica, devono notificare per iscritto</p>
<p>immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si</p>
<p>dovrà procedere al trasferimento d&#8217;ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da</p>
<p>considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di</p>
<p>comunicazione dell&#8217;accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel</p>
<p>caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento,</p>
<p>l&#8217;eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella</p>
<p>precedente. La proroga dei termini si estende anche all&#8217;eventuale domanda di passaggio di</p>
<p>ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo</p>
<p>richiesto.</p>
<p>38</p>
<p>6. Ai fini dell&#8217;eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l&#8217;istruzione dell&#8217;età</p>
<p>adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli</p>
<p>insegnanti titolari di tali posti di ciascun Centro Territoriale in base ai punteggi della tabella di</p>
<p>valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura</p>
<p>prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d&#8217;ufficio sulla base del servizio di</p>
<p>ruolo prestato nell&#8217;ambito dei corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta, nel distretto</p>
<p>relativo al centro territoriale di attuale titolarità.</p>
<p>7. La graduatoria degli insegnanti titolari in corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta</p>
<p>attivati presso ciascun centro territoriale é pubblicata all&#8217;albo dell&#8217; istituzione scolastica</p>
<p>competente in data stabilita con apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse</p>
<p>operazioni.</p>
<p>8. I docenti dei corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i Centri</p>
<p>Territoriali individuati come perdenti posto saranno trasferiti d&#8217;ufficio; pertanto, il contingente</p>
<p>dei posti disponibili, da determinare ai fini dei trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine,</p>
<p>viene diminuito in corrispondenza al numero dei predetti docenti perdenti posto; tale</p>
<p>decremento è disposto sulla aliquota dei posti di tipo comune.</p>
<p>9. Per le situazioni di soprannumero relative all&#8217;organico determinato per l&#8217;anno scolastico in cui</p>
<p>sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa</p>
<p>scuola o istituto o posto per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivato presso i centri</p>
<p>territoriali, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, nel seguente ordine:</p>
<p>- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell&#8217;organico o di</p>
<p>quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a</p>
<p>domanda;</p>
<p>- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell&#8217;organico o di</p>
<p>quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero</p>
<p>dal precedente primo settembre per mobilità d&#8217;ufficio o a domanda condizionata (2).</p>
<p>Nell&#8217;ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.</p>
<p><em>_____________</em></p>
<p><em>(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici</em></p>
<p><em>(servizio, famiglia e titoli).</em></p>
<p><em>(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella</em></p>
<p><em>scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici</em></p>
<p><em>precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il personale docente perdente posto</em></p>
<p><em>che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come</em></p>
<p><em>prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.</em></p>
<p>39</p>
<p>ART. 22 &#8211; TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA E</p>
<p>PRIMARIA</p>
<p>1. Il trasferimento d&#8217;ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella</p>
<p>graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al</p>
<p>precedente articolo 21, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente</p>
<p>posto, fermo restando che l&#8217;accoglimento della domanda di trasferimento, anche se</p>
<p>condizionata, prevale sul trasferimento d&#8217;ufficio.</p>
<p>2. I docenti da trasferire d&#8217;ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili</p>
<p>sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla</p>
<p>apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore</p>
<p>età anagrafica.</p>
<p>3. L&#8217;insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal</p>
<p>dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 21,</p>
<p>qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi</p>
<p>commi del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni</p>
<p>interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come</p>
<p>perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di</p>
<p>sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se</p>
<p>si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione</p>
<p>posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a</p>
<p>comunicare tutti i dati di cui sopra all&#8217;ufficio territorialmente competente.</p>
<p>4. L&#8217;ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell&#8217;esattezza delle indicazioni</p>
<p>fornite dall&#8217;insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.</p>
<p>5. L&#8217;insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti</p>
<p>a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente.</p>
<p>Non si procede al trasferimento d&#8217;ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la</p>
<p>domanda di trasferimento, anche se condizionata.</p>
<p>6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al</p>
<p>permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d&#8217;ufficio. In</p>
<p>entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i</p>
<p>trasferimenti a domanda.</p>
<p>7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l&#8217;insegnante si considera a tutti gli effetti</p>
<p>come trasferito d&#8217;ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti</p>
<p>domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel</p>
<p>modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità,</p>
<p>purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all&#8217;intero comune di</p>
<p>titolarità. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di</p>
<p>titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui</p>
<p>al TITOLO I, art. 7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti</p>
<p>nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d&#8217;ufficio senza</p>
<p>aver presentato alcuna domanda.</p>
<p>8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa tipologia di</p>
<p>sostegno, ovvero di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità</p>
<p>dell&#8217;interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata.</p>
<p>9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no),</p>
<p>ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d&#8217;ufficio</p>
<p>nell&#8217;ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine,</p>
<p>40</p>
<p>l&#8217;insegnante viene trasferito d&#8217;ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente</p>
<p>titolarità sempre sulla base dell&#8217;apposita tabella di viciniorietà all&#8217;uopo predisposta e</p>
<p>pubblicizzata prima dell&#8217;effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con</p>
<p>D.M. 3 febbraio 1983. Il trasferimento d&#8217;ufficio dei titolari di posto comune viene disposto su</p>
<p>posti di tipo comune e in subordine sui posti di istruzione per l&#8217;età adulta seguendo la tabella di</p>
<p>viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.</p>
<p>10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente</p>
<p>viene assegnato in soprannumero sull&#8217;organico provinciale.</p>
<p>11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile</p>
<p>riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell&#8217;ordine, nel</p>
<p>comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella</p>
<p>precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.</p>
<p>12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di</p>
<p>posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.</p>
<p>13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari</p>
<p>di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l&#8217;ufficio territorialmente competente</p>
<p>procede al loro trasferimento d&#8217;ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel</p>
<p>corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di</p>
<p>posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l&#8217;interessato possegga il relativo</p>
<p>titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su</p>
<p>posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l&#8217;insegnante è</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio con le modalità e secondo l&#8217;ordine precedentemente indicato ad una delle</p>
<p>scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla</p>
<p>base della citata tabella di viciniorietà e sempre &#8211; all&#8217;interno di ciascun ambito territoriale -</p>
<p>prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso</p>
<p>del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale</p>
<p>possegga il relativo titolo.</p>
<p>14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti</p>
<p>titolari di posto di sostegno, l&#8217;ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento</p>
<p>d&#8217;ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l&#8217;effettuazione dei</p>
<p>trasferimenti a domanda nell&#8217;ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla</p>
<p>medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l&#8217;interessato possegga il relativo</p>
<p>titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su</p>
<p>posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo</p>
<p>titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d&#8217;ufficio con le modalità e secondo</p>
<p>l&#8217;ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal</p>
<p>comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di</p>
<p>viciniorietà e sempre &#8211; all&#8217;interno di ciascun ambito territoriale &#8211; prima su posto di sostegno per</p>
<p>il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo</p>
<p>speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.</p>
<p>15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai</p>
<p>precedenti commi nell&#8217;ambito dell&#8217;intera provincia l&#8217;ufficio territorialmente competente li</p>
<p>assegna definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il</p>
<p>quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune, ivi</p>
<p>compresi, quelli dell&#8217;organico di circolo, secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e</p>
<p>10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità ( art. 7</p>
<p>punti II e IV) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare.</p>
<p>16. L&#8217;eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma</p>
<p>su posto comune, é limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed é utile ai fini del</p>
<p>41</p>
<p>compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l&#8217;anno scolastico successivo,</p>
<p>l&#8217;insegnante sarà considerato perdente posto nell&#8217;ambito della scuola di precedente titolarità per</p>
<p>il tipo di posto di cui era titolare.</p>
<p>17. Quanto previsto dai precedenti commi 13, 14 e 15 si attua qualora durante il movimento non</p>
<p>sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione a</p>
<p>posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo nell&#8217;ambito</p>
<p>del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella</p>
<p>precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà.</p>
<p>Nel caso di cui al comma 15, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso</p>
<p>delle operazioni, ai fini dell&#8217;assegnazione a posto normale nell&#8217;ambito del comune al quale</p>
<p>appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente</p>
<p>assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorità, esclusivamente qualora permanga l&#8217;assenza</p>
<p>di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell&#8217;intero</p>
<p>ambito provinciale.</p>
<p>18. Gli insegnanti titolari su corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i</p>
<p>centri territoriali, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al</p>
<p>permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell&#8217;apposita sezione del modulodomanda,</p>
<p>preferenze relative a scuole o altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per</p>
<p>l&#8217;eventuale applicazione dell&#8217;apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei</p>
<p>predetti docenti, viene considerato quello a cui appartiene la scuola definita sede amministrativa</p>
<p>del centro territoriale medesimo.</p>
<p>19. I docenti in questione, qualora non sia stato possibile trasferirli a domanda, vengono</p>
<p>trasferiti d&#8217;ufficio su posti di tipo comune secondo la tabella di viciniorietà a partire dal comune</p>
<p>in cui ricade la sede amministrativa. Qualora non sia stato possibile trasferirli sui predetti tipi di</p>
<p>posto dell&#8217;intera provincia, vengono trasferiti d&#8217;ufficio su altri posti per l&#8217;istruzione e la</p>
<p>formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i centri territoriali, secondo l&#8217;ordine con cui questi</p>
<p>ultimi compaiono nel B.U. delle scuole primarie o, in subordine, in soprannumero sull&#8217;organico</p>
<p>provinciale.</p>
<p><em>(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima nelle scuole</em></p>
<p><em>comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in quella parte</em></p>
<p><em>di distretto inclusa nel comune di titolarità), e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di</em></p>
<p><em>titolarità.</em></p>
<p>42</p>
<p>ART. 23 &#8211; INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E</p>
<p>II GRADO</p>
<p>A) individuazione dei docenti soprannumerari sull&#8217;organico sede.</p>
<p>1. Non si procede all&#8217;individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia</p>
<p>possibile costituire l&#8217;orario con 18 ore settimanali d&#8217;insegnamento utilizzando spezzoni orari</p>
<p>della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.</p>
<p>Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali &#8211; rispetto all&#8217;organico di diritto</p>
<p>determinato per l&#8217;anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi &#8211; risultano in</p>
<p>soprannumero, si procede al trasferimento d&#8217;ufficio. Ai fini dell&#8217;identificazione dei docenti in</p>
<p>soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione</p>
<p>allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della</p>
<p>scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio. Ovviamente le esigenze di</p>
<p>famiglia di cui alle lettere &#8220;a&#8221; e &#8220;d&#8221; del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione</p>
<p>con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l&#8217;individuazione dei docenti</p>
<p>soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento</p>
<p>indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola</p>
<p>secondaria di I grado con attività di sostegno, l&#8217;individuazione dei docenti soprannumerari sarà</p>
<p>effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati</p>
<p>dell&#8217;udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il</p>
<p>docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in</p>
<p>possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell&#8217;ambito della stessa</p>
<p>scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d&#8217;ufficio con precedenza al trasferimento</p>
<p>su tale posto.</p>
<p>2. Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d&#8217;ufficio di cui al</p>
<p>precedente primo comma, ove non siano stati riassorbiti nell&#8217;organico di diritto relativo all&#8217;anno</p>
<p>scolastico per il quale sono disposti i trasferimenti d&#8217;ufficio, i docenti che nell&#8217;anno scolastico</p>
<p>precedente a tale anno sono stati di fatto individuati come soprannumerari e sono stati quindi di</p>
<p>fatto utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità.</p>
<p>Ai fini dei trasferimenti d&#8217;ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli</p>
<p>interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.</p>
<p>3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di</p>
<p>trasferimento, formulano e affiggono all&#8217;Albo le graduatorie per l&#8217;individuazione dei</p>
<p>soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli</p>
<p>interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai</p>
<p>fini dell&#8217;esclusione dalla graduatoria d&#8217;istituto per l&#8217;identificazione dei perdenti posto da</p>
<p>trasferire d&#8217;ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII)</p>
<p>dell&#8217;art.7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I del presente contratto, debbono essere</p>
<p>prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione</p>
<p>delle domande di trasferimento previsti dall&#8217;O.M. sulla mobilità del personale della scuola.</p>
<p>Qualora l&#8217;interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini</p>
<p>della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d&#8217;ufficio</p>
<p>all&#8217;attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di</p>
<p>punteggio, la precedenza é determinata in base alla maggiore età anagrafica.</p>
<p>4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica, devono notificare per iscritto</p>
<p>immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si</p>
<p>dovrà procedere al trasferimento d&#8217;ufficio.</p>
<p>43</p>
<p>5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del</p>
<p>trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all&#8217;O.M. sulla mobilità, nei termini e</p>
<p>secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.</p>
<p>6. Per l&#8217;individuazione del soprannumerario sui posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età</p>
<p>adulta attivati presso i Centri Territoriali il dirigente scolastico competente formula distinte</p>
<p>graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni</p>
<p>concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti</p>
<p>corsi.</p>
<p>7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti</p>
<p>nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente,</p>
<p>poi, che l&#8217;insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o</p>
<p>istituto di titolarità o nel centro territoriale di titolarità su posti per l&#8217;istruzione e la formazione</p>
<p>dell&#8217;età adulta, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la</p>
<p>sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere</p>
<p>negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.</p>
<p>In tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni</p>
<p>diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il</p>
<p>codice relativo all&#8217;intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative</p>
<p>a comuni diversi da quello di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a</p>
<p>domanda. I docenti, nell&#8217;eventualità che non sia possibile il trasferimento a domanda per le</p>
<p>preferenze espresse, sono trasferiti d&#8217;ufficio a norma delle disposizioni che seguono. Non si dà</p>
<p>corso al trasferimento d&#8217;ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare</p>
<p>nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita</p>
<p>con completamento di altri istituti o sedi.</p>
<p>8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a</p>
<p>domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del</p>
<p>modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa</p>
<p>che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze</p>
<p>espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di</p>
<p>soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d&#8217;ufficio solo qualora il docente non venga</p>
<p>soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare</p>
<p>ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si</p>
<p>precisa, alla luce di quanto previsto dall&#8217;art. 7 punto II, che in tal caso vengono meno sia il</p>
<p>diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della</p>
<p>continuità di servizio.</p>
<p>9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta</p>
<p>attivati presso i Centri Territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata</p>
<p>nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell&#8217;ambito del distretto di attuale titolarità su</p>
<p>posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta.</p>
<p>10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento,</p>
<p>emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche</p>
<p>determinate per l&#8217;anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l&#8217;ufficio territorialmente</p>
<p>competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in</p>
<p>soprannumero secondo la graduatoria formulata sulla base della tabella di valutazione con le</p>
<p>precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio, tenendo presente che devono essere valutati</p>
<p>soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della</p>
<p>domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici formulate le graduatorie, le affiggono</p>
<p>immediatamente all&#8217;albo insieme alla comunicazione dell&#8217;ufficio territorialmente competente</p>
<p>contenente l&#8217;indicazione della nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro</p>
<p>posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno</p>
<p>pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della</p>
<p>44</p>
<p>predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all&#8217;O.M. sulla</p>
<p>mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di</p>
<p>trasferimento e/o di passaggio, l&#8217;eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma,</p>
<p>sostituisce integralmente quella precedente; l&#8217;interessato potrà, altresì, integrare o modificare la</p>
<p>domanda di passaggio di cattedra in
