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	<title>FUTUROSCUOLA &#187; accademico</title>
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		<title>Stop a raccomandati e rettori a vita</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:34:06 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Stop a raccomandati e rettori a vita: parte la “rinascita morale” degli atenei
Gelmini: «Massimo due mandati e liste nazionali per reclutare i docenti»
Lauro: «Chi assume incapaci ne pagherà le conseguenze»
Mai più concorsi locali, banditi dai singoli atenei, per posti destinati ai raccomandati di turno. Il sistema in vigore, che ha prodotto tanti guasti, sarà archiviato. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2489" title="giudiceef6" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/04/giudiceef6-100x100.jpg" alt="giudiceef6" width="100" height="100" />Stop a raccomandati e rettori a vita: parte la “rinascita morale” degli atenei</p>
<p>Gelmini: «Massimo due mandati e liste nazionali per reclutare i docenti»<br />
Lauro: «Chi assume incapaci ne pagherà le conseguenze»</p>
<p>Mai più concorsi locali, banditi dai singoli atenei, per posti destinati ai raccomandati di turno. Il sistema in vigore, che ha prodotto tanti guasti, sarà archiviato. E’ in arrivo il disegno di legge che riforma la governance degli atenei e il sistema di reclutamento dei ricercatori e dei docenti. Sarà  anche rivista la normativa dell’autonomia universitaria perché «non risponda più a logiche corporative e autoreferenziali». Il ministro Mariastella Gelmini presenterà a Palazzo Chigi il testo prima di Pasqua. L’obiettivo è quello di superare i conflitti di interesse con una «netta attribuzione delle responsabilità» per garantire «trasparenza ed efficienza» degli atenei anche con un «sistema di incentivi e disincentivi».</p>
<p><span id="more-2488"></span>Tre i punti centrali. «Ai rettori non più di due mandati», ciascuno della durata di quattro anni, per evitare il fenomeno aberrante dei rettori “a vita” che, in barba alla democrazia, si fanno rieleggere modificando gli statuti. C’è chi è arrivato a collezionare fino a nove mandati consecutivi, è accaduto a Brescia, ma anche Cagliari non scherza, con sei mandati. Per rimettere in sesto la governance si prevede la «netta attribuzione dei compiti e delle responsabilità tra Consiglio di amministrazione e Senato accademico» per evitare sovrapposizioni tra i due organismi. Inoltre regole nuove per le assunzioni dei docenti con «l’introduzione di forti elementi di competizione meritocratica».</p>
<p>Viene cancellata la legge Berlinguer: gli atenei non potranno più fare i bandi locali. Il provvedimento è adottato per evitare che gli aspiranti al ruolo di ricercatore o di docente vengano esaminati da commissioni addomesticate. Negli ultimi dieci anni, infatti, con accordi sotto banco il “maestro” riusciva a mandare in cattedra il suo allievo. Ma torniamo alla selezione. Chi supererà le prove otterrà «l’abilitazione scientifica» che sarà riferita ad una determinata fascia della docenza e che avrà la «durata di cinque anni». «L’abilitazione si conseguirà sulla base di un esame dei titoli scientifici del candidato, ma conseguire l’abilitazione non significherà automaticamente essere assunti», spiega Andrea Lenzi, presidente del Consiglio universitario nazionale, uno dei membri del tavolo per la riforma. «La lista degli abilitati &#8211; continua Lenzi &#8211; sarà a numero aperto, come avviene in Francia. Ogni anno i candidati potranno concorrere e sottoporsi alle prove, poi gli atenei, a loro discrezione, faranno le chiamate».</p>
<p>Come saranno composte le commissioni? Le procedure di selezione saranno affidate a un comitato di settore, uno per ogni ambito scientifico-disciplinare, composto da professori ordinari estratti a sorte da liste di eletti in numero triplo. Il sorteggio tra eletti, però, potrebbe essere il tallone d’Achille dell’intero sistema. Già, perché chi dice che in ogni settore non vengano eletti i soliti noti?<br />
Si spezza, comunque, la logica del bando localistico su singolo posto. Secondo la Gelmini, infatti, «qualunque formula che leghi le abilitazioni al fabbisogno degli atenei porta inevitabilmente a privilegiare i “desiderata” delle sedi banditrici». «Il disegno di legge del ministro raccoglie ampio consenso», sostiene il senatore Pdl Giusppe Valditara, autore di un altro ddl sull’università, simile a quello che presenterà il governo. Che aggiunge: «E’ superato il concorso con il membro interno, che in questi anni, oltre ad avere cancellato ogni forma di mobilità indispensabile alla vitalità degli atenei (il 98% di candidati-vincitori ha partecipato a concorsi fatti in casa), ha anche compromesso la possibilità di dare giudizi rigorosi e imparziali».<br />
Ma dai sindacati arrivano critiche. Gaetano Dammacco, della Cisl università, sostiene che «non si può fare la riforma senza consultare i sindacati: dopo una prima convocazione il tavolo tecnico non si è più riunito». Inoltre secondo Dammacco «non ci sarebbe bisogno di ricominciare da capo: c’è la legge Moratti, mai attuata, ma neppure abrogata, che ripristinava le liste nazionali».</p>
<p>Cattedre barattate, concorsi truccati, carriere lampo. I baroni finora hanno blindato le nomine negli atenei. Sono stati fatti patti scellerati, altro che logiche meritocratiche. Sono andati in cattedra parenti e amici degli amici, amanti, rampolli e fidanzate, ma anche tanti portaborse. Gli accordi erano funzionali al mantenimento delle lobby accademiche, il meccanismo dei concorsi-farsa era semplice: il “maestro” controllava la commissione facendosi nominare presidente e faceva in modo che i componenti fossero degli amici. Non contavano i titoli scientifici quanto il cognome, l’asservimento e l’appartenenza. Così finora ha vinto la cooptazione: sono stati fatti perfino bandi con un solo partecipante, ritagliati sulle sue caratteristiche. Se c’erano altri concorrenti con metodi intimidatori erano invitati a liberare il campo. Ai commissari veniva recapitato il “medaglione” o “santino” con il profilo del predestinato a vincere. Ogni tentativo di moralizzare il sistema finora è fallito. Le Procure di mezza Italia hanno aperto inchieste: Bari, Firenze, Siena, Bologna, Messina, Palermo, Roma, Napoli al riguardo hanno brutte storie da raccontare. «La corruzione nei concorsi è un fenomeno strutturale», afferma Nunzio Miraglia dell’Associazione nazionale docenti universitari. Mentre Giovanni Grasso, direttore del Dipartimento di Scienze biomediche dell’ateneo di Siena, punta il dito contro i «comitati di affari» che hanno fatto degenerare il sistema. Vedremo se stavolta le nuove regole riusciranno a cancellare il nepotismo e a dare speranze ai giovani meritevoli. Intanto, qualche cosa negli atenei si muove, nascono comitati per la «rinascita morale».<br />
Anche i passaggi di carriera avvenivano con oscure manovre, la riforma farà chiarezza anche su questo punto. Verrà operata una distinzione fra reclutamento e promozione, entrambi subordinati al titolo di abilitazione. Prima gli atenei erano costretti a bandire concorsi «teoricamente aperti» anche quando il concorso serviva a promuovere un docente interno, situazione da cui scaturivano abusi. In futuro ci sarà un «sistema a due fasi». Se per esempio un professore associato aspira a diventare ordinario dovrà prima prendere l’abilitazione da ordinario sottoponendosi al «giudizio» della comunità scientifica che esaminerà le sue qualità di studioso per poi essere valutato dal proprio ateneo in riferimento alla ricerca e all’attività didattica. Essere abilitati a un ruolo superiore non significherà avere la promozione assicurata. Anche perché, dopo tante carriere generosamente elargite, in tempi di bilanci in rosso si chiede agli atenei di far rientrare le promozioni in un budget finanziario compatibile.<br />
Si vedrà se tutto questo sarà efficace. Il dissesto dell’università richiede una robusta cura, altri tentativi di riforma si sono risolti in una serie di non riforme. Ma stavolta c’è la leva finanziaria che dovrebbe convincere gli atenei a pratiche più virtuose, anche perché il governo per ridurre i tagli del 2010 pretende rigore di spesa e volontà di cambiamento.</p>
<p>di Anna Maria Sersale ROMA (30 marzo)<br />
Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=52781&amp;sez=HOME_SCUOLA" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Contratto Collettivo Nazionale Integrativo mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. 2009/2010</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:40:42 +0000</pubDate>
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1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 , sottoscritto nell&#8217;anno 2009 il giorno 12 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale
TRA la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n.112 del [...]]]></description>
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<p>1 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A. per l&#8217;a.s. 2009/2010 , sottoscritto nell&#8217;anno 2009 il giorno 12 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale</p>
<p>TRA la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n.112 del 18 dicembre 2007.</p>
<p>E i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola</p>
<p>PREMESSO:</p>
<p>- che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art:10);</p>
<p>- che il C.C.N.L. citato, all&#8217;art. 4, comma 2, prevede una cadenza di norma biennale della mobilità compartimentale da attuarsi in presenza di una corrispondente durata di definizione dell&#8217;organico;</p>
<p>- che è necessario assicurare con la massima tempestività l&#8217;avvio delle operazioni propedeutiche all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico 2009/10, anche al fine di procedere tempestivamente alle eventuali assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano triennale contenuto nella finanziaria 2007;</p>
<p>LE PARTI CONCORDANO</p>
<p>ü sulla necessità di orientare il presente contratto agli obiettivi, fissati nell&#8217;Intesa sulla conoscenza, sottoscritta il 27 giugno 2007, della stabilità dell&#8217;organizzazione scolastica e della continuità dell&#8217;azione educativa; obiettivi ribaditi dal CCNL, sottoscritto il 29 novembre 2007, che all&#8217;art. 4 comma 2 lett. A) richiama la garanzia della &#8220;stabilità pluriennale dell&#8217;organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente&#8221;;</p>
<p><span id="more-2052"></span></p>
<p>ü sulla necessità di definire un percorso graduale e progressivo idoneo a raggiungere i predetti</p>
<p>obiettivi anche attraverso l&#8217;attivazione in via sperimentale, a partire dall&#8217;anno scolastico</p>
<p>2009/10 di modelli organizzativi diretti a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad</p>
<p>accrescerne efficienza ed efficacia;</p>
<p>ü sull&#8217;esigenza, nel contesto del predetto percorso, di garantire, prioritariamente, la stabilità</p>
<p>pluriennale dell&#8217;organico e di conseguenza la continuità del servizio dei docenti ed in</p>
<p>particolare per quelli impegnati nell&#8217;attività di sostegno, nelle scuole collocate in aree a</p>
<p>rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti in ospedali;</p>
<p>ü sulla necessità di avviare tempestivamente un calendario di incontri per la realizzazione dei</p>
<p>predetti obiettivi.</p>
<p>In base a tale linee prospettiche di intervento e degli impegni temporali assunti, le parti concordano il</p>
<p>seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,</p>
<p>educativo ed A.T.A. per l&#8217;anno scolastico 2009/10.</p>
<p>2</p>
<p>TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA -</p>
<p>ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO</p>
<p>1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4</p>
<p>comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del</p>
<p>personale della scuola.</p>
<p>2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale</p>
<p>docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l&#8217;anno</p>
<p>scolastico 2009/10.</p>
<p>3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende</p>
<p>avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.</p>
<p>4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, all&#8217;atto della informativa sugli organici</p>
<p>per l&#8217;a.s. 2009/10 per verificare le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai</p>
<p>provvedimenti attuativi, tuttora in fase di emanazione, della legge 133/2008 e per gestire il</p>
<p>soprannumero e l&#8217;esubero del personale docente ed A.T.A. interessato, al fine di ricercare le</p>
<p>opportune forme di tutela in fase di mobilità e di utilizzazione.</p>
<p>5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono</p>
<p>definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell&#8217;art. 462 del D.l.vo n.</p>
<p>297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.</p>
<p>3</p>
<p>- ART. 2 &#8211; MOBILITA&#8217; TERRITORIALE A DOMANDA E D&#8217;UFFICIO &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d&#8217;ufficio, contenute nel</p>
<p>presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo</p>
<p>ed A.T.A con o senza sede definitiva di titolarità.</p>
<p>2. In attuazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale</p>
<p>docente, educativo assunto dopo l&#8217;entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale</p>
<p>o successiva all&#8217;1/9/1999 &#8211; con esclusione del personale di cui all&#8217;art. 7, comma 1, punti I), III)</p>
<p>e V) del presente Contratto &#8211; non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un</p>
<p>triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare</p>
<p>al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla</p>
<p>decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per</p>
<p>l&#8217;a.s. 2009/10 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica</p>
<p>1/9/2007 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica</p>
<p>1/9/2006 o precedente. Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo</p>
<p>indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell&#8217;ambito della</p>
<p>provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto)</p>
<p>contestualmente all&#8217;altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia,</p>
<p>partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo</p>
<p>C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista</p>
<p>la permanenza effettiva, per almeno tre anni, nelle scuole a carattere statale della provincia</p>
<p>stessa, ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.</p>
<p>Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la titolarità della sede ai sensi degli</p>
<p>articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine</p>
<p>di ottenere la sede definitiva nell&#8217;ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase</p>
<p>del movimento ( articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale titolare</p>
<p>nella provincia.</p>
<p>3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento,</p>
<p>soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati</p>
<p>nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a</p>
<p>partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non</p>
<p>ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di</p>
<p>titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di</p>
<p>individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d&#8217;ufficio e</p>
<p>l&#8217;ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente</p>
<p>contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.</p>
<p>4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle</p>
<p>competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento o</p>
<p>l&#8217;utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di</p>
<p>cui al presente contratto.</p>
<p>4</p>
<p>ART. 3 -MOBILITA&#8217; PROFESSIONALE &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si</p>
<p>applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali,</p>
<p>istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione</p>
<p>della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della</p>
<p>specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i</p>
<p>passaggi di cattedra (con le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici</p>
<p>ed agli assistenti di cattedra), della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Si</p>
<p>intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre i</p>
<p>termini ordinari stabiliti dall&#8217;O.M., analogamente a quanto previsto per il personale in</p>
<p>soprannumero, il personale che consegua tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le</p>
<p>sessioni riservate.</p>
<p>In particolare può chiedere il passaggio:</p>
<p>nel ruolo della scuola dell&#8217;infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell&#8217;abilitazione</p>
<p>specifica all&#8217;insegnamento nelle scuole dell&#8217;infanzia:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole primarie;</p>
<p>b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado &#8211; ivi compreso il personale diplomato;</p>
<p>c) il personale educativo;</p>
<p>nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all&#8217;insegnamento</p>
<p>nelle scuole primarie:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole dell&#8217;infanzia;</p>
<p>b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai</p>
<p>ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;</p>
<p>c) il personale educativo;</p>
<p>nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e</p>
<p>della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole dell&#8217;infanzia, primarie e della scuola secondaria di</p>
<p>secondo grado ed artistica;</p>
<p>b) il personale educativo;</p>
<p>nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso</p>
<p>del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è</p>
<p>prevista:</p>
<p>a) il personale insegnante delle scuole dell&#8217;infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo</p>
<p>grado;</p>
<p>b) il personale educativo;</p>
<p>c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare</p>
<p>nei ruoli del personale insegnante laureato;</p>
<p>nel ruolo della scuola dell&#8217;infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di</p>
<p>sostegno:</p>
<p>a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto,</p>
<p>possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l&#8217;insegnamento sul corrispondente</p>
<p>posto di sostegno.</p>
<p>Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:</p>
<p>a) insegnanti di scuola dell&#8217;infanzia;</p>
<p>b) insegnanti di scuola primaria;</p>
<p>c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;</p>
<p>d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli</p>
<p>dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;</p>
<p>5</p>
<p>che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della</p>
<p>formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi</p>
<p>quadriennali e quinquennali sperimentali dell&#8217;istituto magistrale conseguiti entro l&#8217;anno</p>
<p>scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3 ).</p>
<p>Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell&#8217;ambito della scuola</p>
<p>secondaria di II grado può essere richiesto da:</p>
<p>a) insegnanti di scuola dell&#8217;infanzia;</p>
<p>b) insegnanti di scuola primaria;</p>
<p>c) personale educativo;</p>
<p>d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;</p>
<p>e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli</p>
<p>dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;</p>
<p>che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C</p>
<p>richiesta.</p>
<p>Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola ( dell&#8217;infanzia, primaria,</p>
<p>scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il</p>
<p>passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più</p>
<p>province. Nell&#8217;ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di</p>
<p>concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di</p>
<p>trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di</p>
<p>ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento</p>
<p>o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.</p>
<p>Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello</p>
<p>Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in</p>
<p>possesso della specifica abilitazione.</p>
<p>Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo</p>
<p>grado può essere richiesto:</p>
<p>- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado,</p>
<p>ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata, che siano in possesso della</p>
<p>prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta;</p>
<p>- dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti</p>
<p>Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella</p>
<p>C richiesta.</p>
<p>2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei</p>
<p>prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della</p>
<p>stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24</p>
<p>luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 29 novembre 2007 ( data di entrata in</p>
<p>vigore del CCNL vigente).</p>
<p>_______________</p>
<p><em>(1) Conservano valore di abilitazione all&#8217;insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio</em></p>
<p><em>conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell&#8217;istituto</em></p>
<p><em>magistrale, entro l&#8217;anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.</em></p>
<p>6</p>
<p>ART.4 &#8211; FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI</p>
<p>1) Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:</p>
<p>I fase: Trasferimenti nell&#8217;ambito del comune;</p>
<p>II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;</p>
<p>III fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.</p>
<p>7</p>
<p>ART. 5 &#8211; RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA</p>
<p>1. Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono precedute dalle</p>
<p>assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che</p>
<p>cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il</p>
<p>personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all&#8217;estero, il</p>
<p>personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell&#8217;art.</p>
<p>1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi</p>
<p>dell&#8217;art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, che, nell&#8217;anno scolastico 2008/2009,</p>
<p>ha perso la propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui all&#8217;art.35, comma 5,</p>
<p>della legge 27.12.2002, n.289 (finanziaria 2003), e il personale docente, vincitore dei concorsi a</p>
<p>cattedra nei licei classici e scientifici presso le scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad</p>
<p>una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di</p>
<p>concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all&#8217;atto del collocamento fuori ruolo.</p>
<p>2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell&#8217;assegnazione della</p>
<p>scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio</p>
<p>entro i termini stabiliti dall&#8217;O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento</p>
<p>fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell&#8217;art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto</p>
<p>all&#8217;assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre</p>
<p>il personale utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al</p>
<p>personale di cui prima, all&#8217;assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel</p>
<p>comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli</p>
<p>elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L&#8217;assegnazione deve essere disposta</p>
<p>dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al C.E.D. delle domande di</p>
<p>mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l&#8217;anno scolastico 2009/10,</p>
<p>garantendo, comunque, all&#8217;interessato di produrre istanza di trasferimento qualora, per</p>
<p>mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste.</p>
<p>Nell&#8217;ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto</p>
<p>come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna</p>
<p>delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima</p>
<p>delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale</p>
<p>interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione</p>
<p>non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato a sede</p>
<p>definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente</p>
<p>rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si</p>
<p>applicano anche al personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all&#8217;INDIRE ed</p>
<p>all&#8217;INVALSI e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.</p>
<p>3. Per il personale docente ed educativo, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto</p>
<p>scuola, il Direttore Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande</p>
<p>prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell&#8217;ultimo dei movimenti previsti dispone la</p>
<p>restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui</p>
<p>posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti</p>
<p>per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al</p>
<p>momento dell&#8217;accesso al ruolo precedente.</p>
<p>4. In attuazione di quanto previsto, all&#8217;art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore</p>
<p>Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni</p>
<p>dalla pubblicazione dell&#8217;ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione alla qualifica di</p>
<p>provenienza nei confronti del personale A.T.A. che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti</p>
<p>e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a</p>
<p>tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento</p>
<p>dell&#8217;accesso nella qualifica di precedente provenienza.</p>
<p>8</p>
<p>ART. 6 -SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA&#8217;</p>
<p>1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d&#8217;ufficio e per quelle</p>
<p>di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall&#8217;inizio dell&#8217;anno</p>
<p>scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato</p>
<p>giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a</p>
<p>cura dell&#8217;ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno</p>
<p>fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.</p>
<p>-</p>
<p>1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e</p>
<p>II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti</p>
<p>per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, ai sensi dell&#8217;art.11,</p>
<p>comma 9, della legge 124/1999. Per la classe di concorso A077 non si effettuano passaggi di</p>
<p>ruolo, in quanto non ancora definiti i relativi titoli di accesso a regime. Sono consentiti</p>
<p>esclusivamente i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra di tutti coloro che sono in</p>
<p>possesso della prescritta abilitazione e sono già inseriti in graduatoria permanente di strumento e</p>
<p>che vi abbiano prestato 360 giorni di servizio.</p>
<p>2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:</p>
<p>a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per</p>
<p>l&#8217;organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);</p>
<p>b) le cattedre ed i posti già vacanti all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico o che si dovessero rendere</p>
<p>vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i</p>
<p>termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;</p>
<p>c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo</p>
<p>indeterminato;</p>
<p>Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale riammesso</p>
<p>in servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2.</p>
<p>3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti</p>
<p>in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.</p>
<p>4. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano</p>
<p>l&#8217;equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso</p>
<p>l&#8217;attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali</p>
<p>operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale</p>
<p>provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la</p>
<p>sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di</p>
<p>posto ( comune/sostegno).</p>
<p>5. Le operazioni di mobilità del personale A.T.A. relative alla terza fase si effettuano sul 50%</p>
<p>delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità,</p>
<p>fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.</p>
<p>6. Ai fini della ripartizione dei posti di cui ai precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le</p>
<p>operazioni di mobilità relative alla terza fase l&#8217;eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano</p>
<p>presenti nella provincia domande di mobilità professionale, e che tra le preferenze sia compreso</p>
<p>almeno un codice sintetico di tipo provincia, di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati</p>
<p>nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto.</p>
<p><em>(1) Sono comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti dall&#8217;istituzione di nuovi</em></p>
<p><em>indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell&#8217;organico di diritto dell&#8217;A.S. a cui si</em></p>
<p><em>riferiscono le operazioni di mobilità.</em></p>
<p>9</p>
<p>ART.7 &#8211; SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI</p>
<p>1. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria</p>
<p>e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative</p>
<p>delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di</p>
<p>precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In</p>
<p>caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.</p>
<p>I) DISABILITA&#8217; E GRAVI MOTIVI DI SALUTE</p>
<p>Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune</p>
<p>o dalla provincia di provenienza dell&#8217;interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta,</p>
<p>nell&#8217;ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:</p>
<p>1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991</p>
<p>n.120);</p>
<p>2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).</p>
<p>II) PERSONALE TRASFERITO D&#8217;UFFICIO NELL&#8217;ULTIMO QUINQUENNIO</p>
<p>RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE</p>
<p>TITOLARITA&#8217;</p>
<p>Il personale scolastico trasferito d&#8217;ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa</p>
<p>di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola,</p>
<p>circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra</p>
<p>o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio</p>
<p>successivo al provvedimento suddetto. A partire dall&#8217;a.s. 2000/2001 tale precedenza è</p>
<p>subordinata all&#8217;aver presentato domanda condizionata. (6) (7)</p>
<p>La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è</p>
<p>titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta</p>
<p>precedenza opera esclusivamente nell&#8217;ambito della tipologia di titolarità al momento</p>
<p>dell&#8217;avvenuto trasferimento d&#8217;ufficio ( posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).</p>
<p>Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun</p>
<p>anno del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove</p>
<p>erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o</p>
<p>istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del</p>
<p>modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato</p>
<p>trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa &#8220;dichiarazione di servizio</p>
<p>continuativo&#8221;, facente parte dell&#8217;apposito allegato all&#8217;O.M.. Nel caso di espressione di</p>
<p>preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica</p>
<p>dove l&#8217;interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre</p>
<p>istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel</p>
<p>comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della</p>
<p>precedenza di cui al successivo punto IV).</p>
<p>L&#8217;adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro</p>
<p>nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della</p>
<p>dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile é riportato nell&#8217;apposito allegato</p>
<p>all&#8217;O.M. dei trasferimenti, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si</p>
<p>è stati trasferiti d&#8217;ufficio ed all&#8217;anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora</p>
<p>l&#8217;interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l&#8217;istituto o centro territoriale da cui é stato</p>
<p>trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio, nell&#8217;apposita casella del modulo-domanda, oppure non</p>
<p>alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri</p>
<p>10</p>
<p>per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro</p>
<p>territoriale competente del distretto da cui é stato trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio.</p>
<p>Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame é assegnata al</p>
<p>circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza é stato</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo quinquennio (1). Nella scuola dell&#8217;infanzia la precedenza di cui</p>
<p>al presente comma é parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il</p>
<p>docente beneficiario di detta precedenza é stato trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo quinquennio (2).</p>
<p>L&#8217;utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il</p>
<p>trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del</p>
<p>servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il</p>
<p>trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene</p>
<p>nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio, o rimasto in soprannumero sulla</p>
<p>provincia, ottenga l&#8217;assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora</p>
<p>il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente</p>
<p>titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non</p>
<p>sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio</p>
<p>nel quinquennio è riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto</p>
<p>soprannumerario. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la</p>
<p>formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell&#8217;individuazione del soprannumerario</p>
<p>da trasferire d&#8217;ufficio, sia per l&#8217;attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale</p>
<p>partecipa ai trasferimenti d&#8217;ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base</p>
<p>alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.</p>
<p>La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì</p>
<p>riconosciuta, nel quinquennio, al docente trasferito d&#8217;ufficio dalla predetta scuola o istituto ai</p>
<p>posti della D.O.P. provinciale, qualora l&#8217;interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio</p>
<p>successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.</p>
<p>La continuità didattica o di servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del</p>
<p>personale scolastico trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola</p>
<p>domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.</p>
<p>Il personale, trasferito d&#8217;ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di</p>
<p>attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può</p>
<p>usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma</p>
<p>mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di</p>
<p>trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla</p>
<p>richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente</p>
<p>titolarità.</p>
<p>Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto</p>
<p>al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio</p>
<p>iniziale.</p>
<p>Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver prodotto</p>
<p>domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun</p>
<p>anno del quinquennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l&#8217;aver ottenuto nel corso del</p>
<p>quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la</p>
<p>continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.</p>
<p>III) PERSONALE DISABILE E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI</p>
<p>CURE CONTINUATIVE</p>
<p>11</p>
<p>Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell&#8217;ambito di ciascuna delle tre fasi, viene</p>
<p>riconosciuta la precedenza, nell&#8217;ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti</p>
<p>condizioni:\</p>
<p>1) disabili di cui all&#8217;art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall&#8217;art. 601 del D.L.vo n. 297/94,</p>
<p>con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,</p>
<p>seconda e terza della tabella &#8220;A&#8221; annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;</p>
<p>2) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo</p>
<p>(ad esempio chemioterapia ); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze</p>
<p>espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in</p>
<p>cui esista un centro di cura specializzato;</p>
<p>3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell&#8217;art. 33 della legge n. 104/92,</p>
<p>richiamato dall&#8217;art. 601, del D. L.vo n. 297/94.</p>
<p>Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza</p>
<p>nell&#8217;ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia</p>
<p>espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni</p>
<p>scolastiche comprese in esso.</p>
<p>Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita</p>
<p>certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 &#8211; Documentazione e Certificazioni.</p>
<p>IV) PERSONALE TRASFERITO D&#8217;UFFICIO NELL&#8217;ULTIMO QUINQUENNIO</p>
<p>RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA&#8217;</p>
<p>Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto</p>
<p>di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai</p>
<p>movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti</p>
<p>richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3).</p>
<p>Detta precedenza opera esclusivamente nell&#8217;ambito della tipologia di titolarità al momento</p>
<p>dell&#8217;avvenuto trasferimento d&#8217;ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).</p>
<p>Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell&#8217;apposito riquadro del modulo</p>
<p>domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d&#8217;ufficio o, in assenza di posti ivi</p>
<p>richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato quinquennio</p>
<p>é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato,</p>
<p>con apposita dichiarazione personale, l&#8217;anno del trasferimento d&#8217;ufficio (5) (7).</p>
<p>Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto</p>
<p>soprannumerario nei centri per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta, per il rientro nel</p>
<p>comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto,</p>
<p>dal quale è stato trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre</p>
<p>disponibili nel comune.</p>
<p>Per il personale trasferito d&#8217;ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda</p>
<p>condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per</p>
<p>l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di</p>
<p>precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.</p>
<p>Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano</p>
<p>rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di</p>
<p>precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate.</p>
<p>Il personale, trasferito d&#8217;ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di</p>
<p>attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità,</p>
<p>non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente</p>
<p>titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la</p>
<p>domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale</p>
<p>rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di</p>
<p>precedente titolarità.</p>
<p>12</p>
<p>Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto</p>
<p>al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio</p>
<p>iniziale.</p>
<p>Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver prodotto</p>
<p>domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun</p>
<p>anno del quinquennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l&#8217;aver ottenuto nel corso del</p>
<p>quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la</p>
<p>continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.</p>
<p>V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO DISABILE, OVVERO ASSISTENZA DEL</p>
<p>FIGLIO UNICO AL GENITORE DISABILE</p>
<p>Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all&#8217;art. 33 commi 5 e 7</p>
<p>della L. 104/92, richiamato dall&#8217;art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche</p>
<p>adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al coniuge e al</p>
<p>solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora</p>
<p>entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all&#8217;assistenza del figlio disabile grave</p>
<p>perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di</p>
<p>entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza,</p>
<p>conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.</p>
<p>In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell&#8217;assistenza deriva dalla circostanza,</p>
<p>documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di</p>
<p>effettuare l&#8217;assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente</p>
<p>oggettive, tali da non consentire l&#8217;effettiva e continuativa assistenza. La suddetta</p>
<p>autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l&#8217;unico a</p>
<p>convivere con il soggetto disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata</p>
<p>dall&#8217;interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle</p>
<p>disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato</p>
<p>dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di</p>
<p>famiglia.</p>
<p>Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza</p>
<p>limitatamente ai trasferimenti nell&#8217;ambito e per la provincia o diocesi per gli insegnanti di</p>
<p>religione cattolica che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a</p>
<p>condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub</p>
<p>comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui,</p>
<p>prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni</p>
<p>scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti,</p>
<p>limitatamente ai comuni con più distretti a condizione che venga richiesta come prima</p>
<p>preferenza una scuola ubicata nel distretto di residenza dell&#8217;assistito diverso da quello di</p>
<p>titolarità.</p>
<p>L&#8217;indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il</p>
<p>distretto scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo</p>
<p>allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata</p>
<p>indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento</p>
<p>da parte dell&#8217;ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta</p>
<p>l&#8217;annullamento dell&#8217;intera domanda. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo</p>
<p>le preferenze analitiche relative al comune o distretto</p>
<p>É riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che,</p>
<p>obbligati all&#8217;assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa</p>
<p>a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p>
<p>La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.</p>
<p>Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore</p>
<p>13</p>
<p>ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni</p>
<p>mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di</p>
<p>handicap.</p>
<p>Per beneficiare della precedenza prevista dall&#8217;art.33, della legge n. 104/92, gli interessati</p>
<p>dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9</p>
<p>- Documentazione e Certificazioni.</p>
<p>La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.</p>
<p>VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA</p>
<p>In base al disposto dell&#8217;art. 1, 5° comma, legge 10.3.1987, n. 100, dell&#8217;art. 10, 2° comma, del</p>
<p>D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell&#8217;art. 17, legge</p>
<p>28.07.1999 n. 266 e dell&#8217;art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge</p>
<p>convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l&#8217;indennità di pubblica</p>
<p>sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell&#8217;ambito della</p>
<p>fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a</p>
<p>condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella</p>
<p>quale é stato trasferito d&#8217;ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all&#8217;atto del</p>
<p>collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune</p>
<p>viciniore. Analoga precedenza é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai</p>
<p>fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell&#8217;ambito di tale</p>
<p>provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla</p>
<p>mobilità professionale.</p>
<p>Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l&#8217;apposita casella del</p>
<p>modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9.</p>
<p>I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d&#8217;ufficio del coniuge, possono</p>
<p>presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in</p>
<p>cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non</p>
<p>possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni</p>
<p>categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall&#8217;O.M. sulla mobilità del personale</p>
<p>scolastico.</p>
<p>Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito,</p>
<p>possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo</p>
<p>anno scolastico.</p>
<p>VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI</p>
<p>DEGLI ENTI LOCALI</p>
<p>Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a</p>
<p>norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l&#8217;esercizio del</p>
<p>mandato, ha titolo, nell&#8217;ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel</p>
<p>trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio</p>
<p>mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, é loro riconosciuta, nella</p>
<p>fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di</p>
<p>espletamento del proprio mandato amministrativo.</p>
<p>Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità</p>
<p>professionale.</p>
<p>Al termine dell&#8217;esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della</p>
<p>precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del</p>
<p>mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.</p>
<p>14</p>
<p>VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL&#8217;ASPETTATIVA</p>
<p>SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998</p>
<p>Il personale che riprende servizio al termine dell&#8217;aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.</p>
<p>sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per</p>
<p>la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.</p>
<p>Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla</p>
<p>mobilità professionale.</p>
<p>Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato</p>
<p>mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni</p>
<p>contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della</p>
<p>legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>
<p>2. I docenti ed il personale A.T.A., con l&#8217;esclusione del direttore dei servizi generali ed</p>
<p>amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:</p>
<p>Punto I) handicap e gravi motivi di salute;</p>
<p>Punto III) personale portatore di handicap;</p>
<p>Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di</p>
<p>prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l&#8217;interessato (nel caso in cui i genitori</p>
<p>non possano provvedere all&#8217;assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di</p>
<p>scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di handicap;</p>
<p>Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti</p>
<p>Locali;</p>
<p>non sono inseriti nella graduatoria d&#8217;istituto per l&#8217;identificazione dei perdenti posto da trasferire</p>
<p>d&#8217;ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario</p>
<p>il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Per gli amministratori degli enti</p>
<p>locali tale esclusione va applicata solo durante l&#8217;esercizio del mandato amministrativo.</p>
<p>Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento</p>
<p>delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l&#8217;ordine di cui sopra.</p>
<p>__________________</p>
<p><em>1) I docenti della scuola primaria che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel</em></p>
<p><em>circolo di precedente titolarità, su un posto dell&#8217;organico del medesimo, devono indicare,</em></p>
<p><em>nell&#8217;apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del plesso sede di</em></p>
<p><em>circolo</em></p>
<p><em>2) I docenti della scuola dell&#8217;infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro</em></p>
<p><em>nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell&#8217;organico del medesimo, devono indicare,</em></p>
<p><em>nell&#8217;apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede</em></p>
<p><em>dell&#8217;organico di scuola dell&#8217;infanzia in cui hanno diritto alla precedenza</em></p>
<p><em>3) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione,</em></p>
<p><em>ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un quinquennio a partire dall&#8217;anno</em></p>
<p><em>scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo</em></p>
<p><em>comune.</em></p>
<p><em>4) Per posto richiedibile si intende l&#8217;esistenza nel comune di una istituzione scolastica</em></p>
<p><em>corrispondente al ruolo di appartenenza dell&#8217;interessato, a prescindere dall&#8217;effettiva vacanza di</em></p>
<p><em>un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.</em></p>
<p><em>5) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l&#8217;ordine di graduatoria</em></p>
<p><em>indipendentemente dall&#8217;anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.</em></p>
<p><em>6) E&#8217; equiparato il personale perdente posto trasferito d&#8217;ufficio senza aver presentato domanda.</em></p>
<p><em>7) L&#8217;obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei</em></p>
<p><em>docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o</em></p>
<p><em>cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.</em></p>
<p>15</p>
<p>ART. 8 &#8211; ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI</p>
<p>Il personale scolastico ( parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi</p>
<p>dell&#8217;art.33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2000/2001 non</p>
<p>è più destinatario di una precedenza nell&#8217;ambito delle operazioni di mobilità; al fine di</p>
<p>realizzare l&#8217;assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di</p>
<p>utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal</p>
<p>CCNI sulla mobilità annuale.</p>
<p>16</p>
<p>- ART. 9 &#8211; DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI</p>
<p>1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:</p>
<p>a) Certificazioni mediche.</p>
<p>Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata</p>
<p>dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all&#8217;art.4, della legge n. 104/92.</p>
<p>Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda,</p>
<p>gli interessati, ai sensi dell&#8217;art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni</p>
<p>dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con</p>
<p>certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso</p>
<p>l&#8217;A.S.L. da cui e&#8217; assistito l&#8217;interessato. La mancata emissione dell&#8217;accertamento definitivo per il</p>
<p>decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento</p>
<p>provvisorio.</p>
<p>Tale accertamento produce effetto fino all&#8217;emissione dell&#8217;accertamento definitivo da parte della</p>
<p>commissione medica di cui all&#8217;art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge</p>
<p>n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E&#8217; fatto obbligo</p>
<p>all&#8217;interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del</p>
<p>relativo atto.</p>
<p>Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all&#8217;art. 21, della legge n.104/92 è</p>
<p>necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il</p>
<p>grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima,</p>
<p>seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.</p>
<p>Tenuto conto che le certificazioni relative all&#8217;invalidità e quelle relative all&#8217;accertamento della</p>
<p>disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:</p>
<p>- per le persone disabili maggiorenni di cui all&#8217;art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni</p>
<p>deve risultare la situazione di gravità della disabilità;</p>
<p>- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la</p>
<p>situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e</p>
<p>permanente, così come previsto dall&#8217;art.3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto</p>
<p>di quanto disposto dall&#8217;art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il</p>
<p>genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello</p>
<p>o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale</p>
<p>n.233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti</p>
<p>specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.</p>
<p>28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003</p>
<p>n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;</p>
<p>- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente</p>
<p>risultare l&#8217;assiduità della terapia e l&#8217;istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le</p>
<p>certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..</p>
<p>Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo</p>
<p>le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del</p>
<p>beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.</p>
<p>b) Documentazione del rapporto di parentela e dell&#8217;assistenza continuativa</p>
<p>Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella</p>
<p>conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi</p>
<p>o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il</p>
<p>soggetto disabile, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7,</p>
<p>dovranno documentare i seguenti &#8220;status e condizioni&#8221; secondo le modalità appresso indicate:</p>
<p>17</p>
<p>- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve</p>
<p>essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi</p>
<p>delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato</p>
<p>dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di</p>
<p>famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.</p>
<p>- l&#8217;attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e</p>
<p>20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la</p>
<p>propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000,</p>
<p>n.445,così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>
<p>L&#8217;assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33,</p>
<p>commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della</p>
<p>domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di</p>
<p>comunicazione al SIDI delle domande. E&#8217; fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale</p>
<p>termine l&#8217;eventuale cessazione dell&#8217;attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente</p>
<p>perdita del diritto alla precedenza.</p>
<p>Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto</p>
<p>disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla</p>
<p>competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai</p>
<p>sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed</p>
<p>integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>
<p>- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il</p>
<p>medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile</p>
<p>perché totalmente inabili ( sentenza della orte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare</p>
<p>la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.</p>
<p>c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10-</p>
<p>comma II &#8211; D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e</p>
<p>dell&#8217;art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 .</p>
<p>Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare</p>
<p>o del personale cui viene corrisposta l&#8217;indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle</p>
<p>condizioni previste dall&#8217;art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II &#8211; D.L. 325/87,</p>
<p>convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell&#8217;art. 2 della legge</p>
<p>29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell&#8217;ufficio ove presti</p>
<p>servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d&#8217;autorità,</p>
<p>nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la</p>
<p>quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.</p>
<p>d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di</p>
<p>famiglia.</p>
<p>Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se viene</p>
<p>allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In</p>
<p>tale documentazione deve essere precisata la decorrenza dell&#8217;iscrizione anagrafica, che deve</p>
<p>essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all&#8217;albo dell&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente dell&#8217;O.M. concernente l&#8217;indicazione dei termini di presentazione</p>
<p>della domanda. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come</p>
<p>modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la residenza può essere</p>
<p>comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall&#8217;interessato, sostitutiva del</p>
<p>certificato medesimo nella quale l&#8217;interessato dichiari che la decorrenza dell&#8217;iscrizione</p>
<p>anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all&#8217;albo</p>
<p>dell&#8217;ufficio territorialmente competente dell&#8217;O.M. concernente l&#8217;indicazione dei termini di</p>
<p>presentazione della domanda.</p>
<p>18</p>
<p>2. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di</p>
<p>trasferimento.</p>
<p>3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni</p>
<p>contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della</p>
<p>legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il</p>
<p>richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.</p>
<p>4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l&#8217;esistenza di un figlio</p>
<p>maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità</p>
<p>permanente ed assoluta a proficuo lavoro.</p>
<p>5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli</p>
<p>organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell&#8217;attribuzione del relativo punteggio.</p>
<p>6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare</p>
<p>destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione</p>
<p>dell&#8217;ordinanza. In tal caso, per l&#8217;attribuzione del punteggio, deve essere presentata una</p>
<p>dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.</p>
<p>7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere</p>
<p>documentato con certificato rilasciato dall&#8217;istituto di cura.</p>
<p>8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato</p>
<p>dalle competenti unità sanitarie locali.</p>
<p>9. Dalla certificazione si deve rilevare se l&#8217;assiduità della terapia sia tale da comportare</p>
<p>necessariamente la residenza nella sede dell&#8217;istituto di cura.</p>
<p>10. L&#8217;interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge</p>
<p>o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento,</p>
<p>in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano</p>
<p>essere assistiti.</p>
<p>11. Nell&#8217;ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti &#8220;al</p>
<p>figlio&#8221; si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in</p>
<p>affidamento.</p>
<p>19</p>
<p>ART. 10 -PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E</p>
<p>TRENTO</p>
<p>1. Per l&#8217;a.s. 2009/2010 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province</p>
<p>autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di</p>
<p>cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni della</p>
<p>contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da:</p>
<p>- D.L.vo 24.07.1996, n.434;</p>
<p>- D.P.R. 15.07.1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni;</p>
<p>e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.</p>
<p>2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel</p>
<p>presente Contratto, con la limitazione prevista al 2° comma, dell&#8217;art. 2, per il personale docente</p>
<p>della Provincia di Trento.</p>
<p>20</p>
<p>ART. 11 &#8211; PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D&#8217;UFFICIO PER</p>
<p>INCOMPATIBILITA&#8217;</p>
<p>Il personale docente ed educativo trasferito d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art.468, del D.L.vo n. 297/94,</p>
<p>per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento o</p>
<p>l&#8217;assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale é stato trasferito.</p>
<p>Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola,</p>
<p>l&#8217;istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno essere annullate.</p>
<p>21</p>
<p>ART. 12 &#8211; CONTENZIOSO</p>
<p>1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall&#8217;autorità/ufficio territoriale</p>
<p>competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l&#8217;attribuzione del punteggio, il</p>
<p>riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del</p>
<p>personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica</p>
<p>dell&#8217;atto, rivolto all&#8217;organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l&#8217;adozione degli</p>
<p>eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni</p>
<p>sui reclami sono atti definitivi.</p>
<p>2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono</p>
<p>lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,</p>
<p>137 e 138 del CCNL 29/11/2007 (1).</p>
<p>______________</p>
<p>(1) Art. 135 &#8211; Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 1 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato</p>
<p>e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto</p>
<p>dall&#8217;art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che</p>
<p>secondo le forme previste dall&#8217;articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto</p>
<p>collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come</p>
<p>integrato dall&#8217;Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003, sulla base di quanto previsto</p>
<p>dai successivi commi del presente articolo.</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di</p>
<p>contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all&#8217;art. 484 del</p>
<p>T.U. n. 297/1994.</p>
<p>3. Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria</p>
<p>per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la</p>
<p>pubblicazione degli atti della procedura.</p>
<p>4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata</p>
<p>presso l&#8217;ufficio del contenzioso dell&#8217;amministrazione competente e presso l&#8217;ufficio territoriale</p>
<p>di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p>Limitatamente alle controversie riguardanti le materie della mobilità e delle assunzioni, sia a</p>
<p>tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di</p>
<p>tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici</p>
<p>giorni dalla pubblicazione o notifica dell&#8217;atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma</p>
<p>restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.</p>
<p>5. La richiesta deve indicare:</p>
<p>- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è</p>
<p>addetto;</p>
<p>- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;</p>
<p>- l&#8217;esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;</p>
<p>- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l&#8217;eventuale delega ad altro</p>
<p>soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte</p>
<p>conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.</p>
<p>6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l&#8217;amministrazione compie un primo</p>
<p>esame sommario che può concludersi con l&#8217;accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso</p>
<p>contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l&#8217;ufficio di segreteria e</p>
<p>la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l&#8217;Amministrazione</p>
<p>individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per</p>
<p>l&#8217;esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell&#8217;ufficio di segreteria di cui al</p>
<p>comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni</p>
<p>dell&#8217;amministrazione. L&#8217;ufficio di segreteria provvederà, all&#8217;atto della comparizione,</p>
<p>22</p>
<p>all&#8217;identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrato nel</p>
<p>verbale di cui ai commi 8 e 9.</p>
<p>7. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle</p>
<p>assunzioni, l&#8217;amministrazione deve pubblicare all&#8217;albo dell&#8217;ufficio di segreteria di cui al comma</p>
<p>2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli</p>
<p>eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire</p>
<p>all&#8217;amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della</p>
<p>notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte</p>
<p>dell&#8217;amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.</p>
<p>8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di</p>
<p>convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale,</p>
<p>predisposto dall&#8217;ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice</p>
<p>del lavoro competente ai sensi dell&#8217;articolo 411 del Codice di procedura civile. Il processo</p>
<p>verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o</p>
<p>di una associazione sindacale, presso la Direzione provinciale del lavoro competente, che</p>
<p>provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell&#8217;articolo 411</p>
<p>del Codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non</p>
<p>riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto</p>
<p>dall&#8217;articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more</p>
<p>dell&#8217;acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà</p>
<p>comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.</p>
<p>9. In caso di mancato accordo tra le parti, l&#8217;ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di</p>
<p>mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di</p>
<p>un&#8217;associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.</p>
<p>10. Qualora l&#8217;amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l&#8217;ufficio di cui al</p>
<p>comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.</p>
<p>Qualora l&#8217;amministrazione non si presenti all&#8217;udienza di trattazione, sarà comunque stilato un</p>
<p>processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà</p>
<p>depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al</p>
<p>precedente comma 8.</p>
<p>11. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del</p>
<p>tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità</p>
<p>amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30</p>
<p>marzo 2001, n. 165.</p>
<p>Art. 136 &#8211; Arbitrato</p>
<p>(art. 2 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>1. Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un</p>
<p>arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all&#8217;art. 5,</p>
<p>comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.</p>
<p>Art. 137 &#8211; Modalità di designazione dell&#8217;arbitro</p>
<p>(art. 3 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>(cfr. nota n. 49 del CCNL 24/7/2003)</p>
<p>1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all&#8217; altra parte</p>
<p>secondo le modalità previste dall&#8217;art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la</p>
<p>controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall&#8217;art. 3 del medesimo</p>
<p>CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata, entro i successivi 10</p>
<p>giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle</p>
<p>categorie previste dall&#8217;art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.</p>
<p>In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e</p>
<p>presso la camera arbitrale competente, all&#8217;estrazione a sorte dell&#8217;arbitro, scelto nell&#8217;ambito della</p>
<p>lista arbitrale regionale prevista dall&#8217;art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.</p>
<p>Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell&#8217;estrazione a sorte degli</p>
<p>arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall&#8217;art. 6, comma 2, del</p>
<p>CCNQ 23-1-2001.</p>
<p>23</p>
<p>2. Ciascuna delle parti può rifiutare l&#8217;arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di</p>
<p>parentela o affinità entro il quarto grado con l&#8217;altra parte, o motivi non sindacabili di</p>
<p>incompatibilità personale.</p>
<p>Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all&#8217;arbitrato, ferma restando la</p>
<p>possibilità di adire l&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p>3. L&#8217;atto di accettazione dell&#8217;incarico da parte dell&#8217;arbitro deve essere depositato, a cura delle</p>
<p>parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell&#8217;art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del</p>
<p>23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del</p>
<p>procedimento.</p>
<p>4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale</p>
<p>regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l&#8217;istituzione cui</p>
<p>appartiene l&#8217;interessato.</p>
<p>5. Si applicano per l&#8217;arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.</p>
<p>Art. 138 &#8211; Norma finale</p>
<p>(art. 4 dell&#8217;accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)</p>
<p>1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data</p>
<p>23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.</p>
<p>24</p>
<p>TITOLO II &#8211; SEZIONE PERSONALE DOCENTE -</p>
<p>ART. 13 &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si</p>
<p>applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi</p>
<p>compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria</p>
<p>e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di</p>
<p>II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di</p>
<p>trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale</p>
<p>insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la</p>
<p>qualifica di insegnante tecnico-pratico.</p>
<p>2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo</p>
<p>che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell&#8217; articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in</p>
<p>ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come</p>
<p>provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell&#8217;ambito</p>
<p>della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle</p>
<p>operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia</p>
<p>di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d&#8217;ufficio con punti zero.</p>
<p>Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede</p>
<p>definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d&#8217;ufficio dei titolari D.O.P., prima</p>
<p>delle operazioni della III fase &#8211; ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale</p>
<p>interprovinciale. A tal fine, seguendo l&#8217;ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al</p>
<p>movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d&#8217;ufficio la prima sede disponibile in ambito</p>
<p>provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di</p>
<p>viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la</p>
<p>prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di</p>
<p>distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la</p>
<p>preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le</p>
<p>preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del</p>
<p>capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti</p>
<p>della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di</p>
<p>primo grado titolari su classe di concorso partecipano d&#8217;ufficio sui posti di istruzione per l&#8217;età</p>
<p>adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri</p>
<p>territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.</p>
<p>25</p>
<p>CAPO I &#8211; DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA&#8217; PER I MOVIMENTI</p>
<p>ART. 14 &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I MOVIMENTI</p>
<p>1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino</p>
<p>vacanti e compresi nella pianta organica relativa all&#8217;organico di diritto dell&#8217;anno scolastico</p>
<p>2009/2010.</p>
<p>Sono posti d&#8217;insegnamento quelli costituiti con:</p>
<p>1) attività di sostegno;</p>
<p>2) corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i Centri Territoriali;</p>
<p>3) dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;</p>
<p>4) posti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera appartenenti all&#8217;organico di circolo della</p>
<p>scuola primaria;</p>
<p>5) posti attivati presso strutture ospedaliere;</p>
<p>6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola primaria, per i</p>
<p>quali esiste il ruolo speciale).</p>
<p>Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti</p>
<p>dell&#8217;organico di circolo stabilito e valido per l&#8217;anno scolastico dal quale decorrono i movimenti</p>
<p>medesimi, ivi compresi i posti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera, i posti di sostegno, i</p>
<p>posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in</p>
<p>scuole speciali, nonché i posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i</p>
<p>centri territoriali.</p>
<p>Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell&#8217;organico,</p>
<p>individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l&#8217;indicazione del codice e</p>
<p>della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l&#8217;insegnamento della lingua</p>
<p>straniera dell&#8217;organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei</p>
<p>titoli richiesti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera (1) I suddetti docenti possono esprimere</p>
<p>l&#8217;ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza di tale indicazione la priorità viene</p>
<p>attribuita al posto di lingua.</p>
<p>L&#8217;organico di scuola dell&#8217;infanzia ed primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile</p>
<p>tramite l&#8217;indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.</p>
<p>Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell&#8217;infanzia sono utilizzabili i posti</p>
<p>dell&#8217;organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le strutture</p>
<p>ospedaliere , ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l&#8217;anno scolastico dal quale</p>
<p>decorrono i movimenti medesimi. I posti dell&#8217;organico, di sostegno e di tipo speciale,</p>
<p>individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l&#8217;indicazione del codice e</p>
<p>della dizione in chiaro del circolo medesimo. L&#8217;organico delle sezioni aggregate a scuole</p>
<p>secondarie di I grado é richiedibile mediante l&#8217;indicazione del codice al quale é assegnato</p>
<p>l&#8217;organico medesimo.</p>
<p>Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di</p>
<p>organico-sede (compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli della dotazione organica</p>
<p>provinciale (D.O.P.) &#8211; con l&#8217;esclusione della scuola dell&#8217;infanzia e primaria &#8211; e a quelli della</p>
<p>D.O.S della scuola secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si</p>
<p>rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito</p>
<p>riportate.</p>
<p>Si può dar luogo alle operazioni della III fase &#8211; trasferimenti da fuori provincia e passaggi &#8211; solo</p>
<p>dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, dei docenti soprannumerari sull&#8217;organico sede provinciale, sulla</p>
<p>dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa</p>
<p>della sede definitiva di titolarità.</p>
<p>2. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei</p>
<p>passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti</p>
<p>fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell&#8217;articolo 5, in relazione all&#8217;eventuale restituzione al</p>
<p>ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si</p>
<p>26</p>
<p>rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all&#8217;inizio delle</p>
<p>operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.</p>
<p>3. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al</p>
<p>sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.</p>
<p>4. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili neppure per le</p>
<p>operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico</p>
<p>successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto é limitato</p>
<p>ad un solo anno scolastico.</p>
<p>____________</p>
<p><em>(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d&#8217;insegnante elementare</em></p>
<p><em>con il superamento anche della prova facoltativa di lingua straniera, ovvero sessioni riservate</em></p>
<p><em>per il conseguimento dell&#8217;idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di</em></p>
<p><em>lingua straniera; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio</em></p>
<p><em>autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o</em></p>
<p><em>di laurea in Lingue straniere valida per l&#8217;insegnamento della specifica lingua straniera nella</em></p>
<p><em>scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un</em></p>
<p><em>periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all&#8217;estero con collocamento fuori ruolo</em></p>
<p><em>relativamente all&#8217;area linguistica della zona in cui é stato svolto il servizio all&#8217;estero.</em></p>
<p>27</p>
<p>ART. 15 &#8211; SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA E PRIMARIA</p>
<p>1. Prima di eseguire la terza fase della mobilità (trasferimenti interprovinciali e passaggi), si</p>
<p>procede alla assegnazione della sede definitiva, anche d&#8217;ufficio, nei confronti di tutti gli</p>
<p>insegnanti comunque già di ruolo nella provincia ed attualmente in attesa di sede.</p>
<p>2. L&#8217;eventuale trasferimento a domanda e d&#8217;ufficio nell&#8217;ambito della provincia da posto di tipo</p>
<p>speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente</p>
<p>alla scuola primaria, da posto di lingua straniera ad altro tipo posto, e viceversa, disposto nel</p>
<p>corso della II fase, pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia,</p>
<p>ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in</p>
<p>attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei</p>
<p>senza sede, che invece risultavano disponibili all&#8217;inizio delle operazioni di mobilità.</p>
<p>3. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti</p>
<p>di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei</p>
<p>bandi di concorso, gli uffici scolastici provinciali possono procedere alla rettifica puntuale dei</p>
<p>singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l&#8217;effettiva disponibilità per</p>
<p>le nomine dei vincitori.</p>
<p>4. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale</p>
<p>perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non</p>
<p>potendo essere trasferite d&#8217;ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra</p>
<p>tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo</p>
<p>comune.</p>
<p>5. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell&#8217;organico di diritto della scuola dell&#8217;infanzia e</p>
<p>primaria, resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es.</p>
<p>comune, speciale, sostegno, lingua straniera nella scuola primaria) eventualmente disposto nel</p>
<p>corso dei movimenti &#8211; compresi quelli della terza fase &#8211; non é utilizzabile per i trasferimenti</p>
<p>interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell&#8217;ambito della provincia medesima, vi siano</p>
<p>docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia o, in</p>
<p>subordine, comunque su posto comune.</p>
<p>28</p>
<p>ART. 16 &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO</p>
<p>1. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di</p>
<p>cattedra e di ruolo, che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascuna classe</p>
<p>di concorso, dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell&#8217;organico di diritto, ivi</p>
<p>compresi quelli attivati presso i Centri Territoriali, quelli delle dotazioni organiche provinciali e</p>
<p>quelli delle D.O.S. della scuola secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti valori:</p>
<p>a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle</p>
<p>dotazioni organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che</p>
<p>otterranno la sede nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;</p>
<p>b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44,della legge 270/1982.</p>
<p>c) numero dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli anni scolastici</p>
<p>precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti o</p>
<p>cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina (1).</p>
<p>2. Nel disporre i trasferimenti nell&#8217;ambito della provincia dalle classi di concorso a posti di</p>
<p>sostegno e viceversa deve essere salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione</p>
<p>del personale di cui ai punti b),c), del comma 1 del presente articolo.</p>
<p>3. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare é utilizzabile anche nel</p>
<p>corso dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.</p>
<p>4. Sui posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di</p>
<p>conseguenza il numero di tali posti non é preso in considerazione ai fini della determinazione</p>
<p>del numero dei passaggi di cattedra.</p>
<p>______________</p>
<p><em>(1) Nel predetto contingente non va più compreso il numero di cattedre e posti accantonati,</em></p>
<p><em>nell&#8217;anno scolastico precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti</em></p>
<p><em>inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali di cui all&#8217;art. 8 bis legge 426/88. Qualora la</em></p>
<p><em>riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza giurisdizionale o D.P.R. di</em></p>
<p><em>accoglimento di ricorso straordinario, i relativi posti verranno individuati nelle disponibilità</em></p>
<p><em>dell&#8217;anno di definizione dei ricorsi medesimi.</em></p>
<p>29</p>
<p>CAPO II &#8211; ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI</p>
<p>ART. 17 &#8211; MODALITA&#8217; DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L&#8217;ISTRUZIONE E LA</p>
<p>FORMAZIONE DELL&#8217;ETA&#8217; ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA SCUOLA</p>
<p>PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO</p>
<p>1. I movimenti a domanda sui posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta nella scuola</p>
<p>elementare e nella secondaria di I grado vengono disposti sui Centri Territoriali soltanto se gli</p>
<p>interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i</p>
<p>relativi codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.</p>
<p>2. L&#8217;assegnazione sui posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i centri</p>
<p>territoriali viene disposta anche d&#8217;ufficio secondo quanto previsto dal presente contratto, fatto</p>
<p>salvo quanto previsto all&#8217;art. 1 comma 4.</p>
<p>30</p>
<p>ART. 18 &#8211; MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI -</p>
<p>CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE</p>
<p>1. I movimenti su cattedre per le quali é previsto il completamento in una o due scuole della</p>
<p>medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta</p>
<p>esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non é differenziabile a livello delle</p>
<p>singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti</p>
<p>che agli ambiti territoriali (1).</p>
<p>Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l&#8217;orario di</p>
<p>insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come</p>
<p>verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito</p>
<p>per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà</p>
<p>intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una</p>
<p>cattedra nella scuola di titolarità, l&#8217;interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.</p>
<p>2. Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima</p>
<p>delle scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà</p>
<p>automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.</p>
<p>3. Tali assorbimenti avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell&#8217;organico, sia priva di</p>
<p>titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente.</p>
<p>4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere</p>
<p>trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.</p>
<p>5. Si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni</p>
<p>scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più</p>
<p>disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti</p>
<p>trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l&#8217;orario d&#8217;obbligo nelle scuole nelle quali il</p>
<p>nuovo organico prevede il completamento d&#8217;orario.</p>
<p>6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle</p>
<p>cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d&#8217;ufficio, sono le seguenti:</p>
<p>1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine</p>
<p>sequenziale:</p>
<p>a) le cattedre interne alle scuole;</p>
<p>b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;</p>
<p>c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;</p>
<p>2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine</p>
<p>sequenziale:</p>
<p>a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica,</p>
<p>secondo l&#8217;ordine del bollettino;</p>
<p>b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o</p>
<p>istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine del bollettino;</p>
<p>c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto</p>
<p>compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine del bollettino.</p>
<p>7. Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in</p>
<p>considerazione solo se l&#8217;interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi,</p>
<p>contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.</p>
<p>31</p>
<p>8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si</p>
<p>procede all&#8217;esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.</p>
<p>POSTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO</p>
<p>9. Nell&#8217;ambito di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il</p>
<p>trasferimento é disposto su cattedre.</p>
<p>10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini</p>
<p>dell&#8217;assegnazione del tipo posto &#8220;cattedre&#8221;, avviene secondo il seguente ordine:</p>
<p>1) cattedre interne alla scuola;</p>
<p>2) cattedre orario esterne stessa sede;</p>
<p>3) cattedre orario esterne fuori sede;</p>
<p>tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più</p>
<p>scuole dello stesso o di diverso comune.</p>
<p>11. All&#8217;interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente viene assegnata la prima scuola in</p>
<p>cui sia disponibile una cattedra secondo l&#8217;ordine risultante dall&#8217;elenco ufficiale.</p>
<p>12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell&#8217;ambito di ognuno dei</p>
<p>predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e</p>
<p>la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta</p>
<p>da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.</p>
<p>CATTEDRE ORARIO, CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO E ORGANICI</p>
<p>DISTINTI NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE</p>
<p>13. Coloro che desiderano il trasferimento, nell&#8217;ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al</p>
<p>corso serale, devono farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso</p>
<p>serale, comprensiva della dizione in chiaro della scuola con l&#8217;indicazione &#8220;serale&#8221; e del codice</p>
<p>corrispondente al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale</p>
<p>al corso diurno, sempre nell&#8217;ambito dello stesso istituto, devono farne specifica richiesta</p>
<p>riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa presente che</p>
<p>tali trasferimenti sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell&#8217;ambito della stessa</p>
<p>sede. Analoga precedenza viene attribuita a coloro che chiedono il trasferimento nell&#8217;ambito</p>
<p>dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e</p>
<p>funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di</p>
<p>concorso, nell&#8217;ambito del comune.</p>
<p>14. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre</p>
<p>orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il</p>
<p>corso serale di ciascun istituto richiesto.</p>
<p>15. Nel caso in cui l&#8217;insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune,</p>
<p>provincia), poichè tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario che funzionano in</p>
<p>corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne</p>
<p>esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le</p>
<p>preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.</p>
<p>16. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente abbia</p>
<p>richiesto anche il corso serale, barrando l&#8217;apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale</p>
<p>tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:</p>
<p>a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine</p>
<p>del bollettino;</p>
<p>32</p>
<p>b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l&#8217;ordine</p>
<p>del bollettino.</p>
<p>17. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come</p>
<p>cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le</p>
<p>cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi</p>
<p>diurni e corsi serali.</p>
<p>_______________</p>
<p><em>(1) Nel caso in cui l&#8217;aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le caselle</em></p>
<p><em>relative alle due tipologie di cattedre orario, è considerata valida l&#8217;indicazione inerente a</em></p>
<p><em>&#8220;cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi&#8221;,</em></p>
<p><em>in quanto tale preferenza é comprensiva anche dell&#8217;altra indicazione inerente alle sole cattedre</em></p>
<p><em>orario tra istituti dello stesso comune.</em></p>
<p>33</p>
<p>ART. 19 &#8211; SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI</p>
<p>1. Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome.</p>
<p>Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l&#8217;aspirante ne avrà fatta</p>
<p>esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo</p>
<p>delle preferenze non deve essere superiore a 15 (1).</p>
<p>2. I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri</p>
<p>istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.</p>
<p>3. Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei</p>
<p>movimenti, come parte integrante dell&#8217;istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli</p>
<p>elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per</p>
<p>l&#8217;istituto principale.</p>
<p>_____________</p>
<p><em>(1) Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della</em></p>
<p><em>sede principale, nonché quelle associate, anche nell&#8217;ambito dello stesso comune, ad istituti di</em></p>
<p><em>ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento . Le suddette sezioni associate, sia site</em></p>
<p><em>nello stesso comune dell&#8217;istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come</em></p>
<p><em>istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.</em></p>
<p>34</p>
<p>CAPO III &#8211; PERDENTI POSTO</p>
<p>ART.20-INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO</p>
<p>DELLA RETE SCOLASTICA</p>
<p>1. Al fine dell&#8217;individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:</p>
<p>A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.</p>
<p>Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni</p>
<p>di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul</p>
<p>trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:</p>
<p>I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno</p>
<p>luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria ai fini dell&#8217;individuazione dei perdenti posto;</p>
<p>II) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare</p>
<p>un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e</p>
<p>tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in</p>
<p>graduatorie distinte ai fini dell&#8217;individuazione dei perdenti posto.</p>
<p>B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di</p>
<p>organico.</p>
<p>Nella scuola primaria e dell&#8217;infanzia l&#8217;individuazione del perdente posto avviene come segue:</p>
<p>I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei</p>
<p>circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto</p>
<p>comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria, distinta per tipologia, per l&#8217;individuazione del perdente posto;</p>
<p>II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole</p>
<p>dell&#8217;infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel</p>
<p>circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente</p>
<p>scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell&#8217;infanzia medesime possono esprimere, al fine</p>
<p>di garantire la continuità didattica, un&#8217;opzione per l&#8217;acquisizione della titolarità nel circolo e/o</p>
<p>istituto comprensivo di confluenza. L&#8217;ufficio territorialmente competente, sulla base di tale</p>
<p>opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all&#8217;assegnazione di titolarità dei predetti</p>
<p>docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell&#8217;infanzia.</p>
<p>Ai fini dell&#8217;individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di</p>
<p>arrivo si procede alla formulazione di un&#8217;unica graduatoria comprendente sia i docenti già</p>
<p>facenti parte dell&#8217;organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neotitolari</p>
<p>a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti che hanno</p>
<p>acquisito la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo mediante le modalità</p>
<p>precedentemente illustrate, possono, comunque, produrre domanda di trasferimento.</p>
<p>C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.</p>
<p>Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi</p>
<p>gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e</p>
<p>l&#8217;attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello</p>
<p>stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti</p>
<p>secondo le seguenti modalità.</p>
<p>L&#8217;ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle</p>
<p>35</p>
<p>istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di</p>
<p>dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti</p>
<p>dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla</p>
<p>scuola o dalle scuole di cui é cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto,</p>
<p>verranno assegnati, con priorità nell&#8217;istituto, ivi compresi gli istituti comprensivi, in cui è</p>
<p>confluita la sede di servizio, o la sede in cui prestano il numero prevalente di ore nell&#8217;anno in</p>
<p>corso e, in subordine, sui restanti posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal</p>
<p>dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle</p>
<p>istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola</p>
<p>soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase</p>
<p>di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II)</p>
<p>dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI AL</p>
<p>PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto.</p>
<p>D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni</p>
<p>scolastiche funzionanti nello stesso comune.</p>
<p>Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre</p>
<p>istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il personale</p>
<p>docente dell&#8217;istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell&#8217;istituto di</p>
<p>confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.</p>
<p>L&#8217;ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un&#8217;unica</p>
<p>graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle</p>
<p>istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti</p>
<p>soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle</p>
<p>istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati con priorità sui</p>
<p>posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una</p>
<p>delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come</p>
<p>soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una</p>
<p>delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.</p>
<p>E) Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D) non si realizzi</p>
<p>un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche di scuola secondaria, le succursali, le</p>
<p>sezioni staccate, e/o i corsi coinvolti continueranno ad essere sede di organico perchè ubicati in</p>
<p>diverso comune o appartenenti a diverso ordine e tipo, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in</p>
<p>graduatorie distinte ai fini dell&#8217;individuazione dei perdenti posto.</p>
<p>Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole</p>
<p>di cui sopra con l&#8217;attribuzione delle relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso comune</p>
<p>il personale docente titolare dell&#8217;istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a</p>
<p>transitare mediante esercizio di opzione nell&#8217;istituto di confluenza secondo l&#8217;ordine di</p>
<p>graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico</p>
<p>della nuova scuola.</p>
<p>I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a</p>
<p>domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell&#8217;istituto di confluenza, come</p>
<p>previsto al punto II) dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI</p>
<p>COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto. A tal fine gli stessi</p>
<p>possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il</p>
<p>codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.</p>
<p>F) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determina la cessazione del</p>
<p>funzionamento di un istituto di scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata, e/o di</p>
<p>corsi senza attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto, i titolari del punto di</p>
<p>erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza di cui al</p>
<p>punto II) dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI AL</p>
<p>PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto, per il rientro, in fase di mobilità</p>
<p>nell&#8217;istituto viciniore a quello di precedente titolarità o, in mancanza di posti richiedibili, nel</p>
<p>36</p>
<p>distretto sub-comunale o comune viciniore a quello di precedente titolarità come previsto al</p>
<p>punto IV) dall&#8217;art. 7 &#8211; Sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI</p>
<p>AL PERSONALE DELLA SCUOLA &#8211; del presente contratto.</p>
<p>A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di</p>
<p>precedente titolarità il codice della scuola prescelta.</p>
<p>2. Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui al precedente comma si applicano i criteri</p>
<p>previsti negli articoli da 21 a 24 del presente CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e dei</p>
<p>servizi Allegato D per le parti riferite ai trasferimenti d&#8217;ufficio e all&#8217;individuazione del</p>
<p>soprannumerario.</p>
<p>37</p>
<p>ART.21 &#8211; INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA E</p>
<p>PRIMARIA</p>
<p>1. L&#8217;individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui</p>
<p>posti dell&#8217;organico di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in</p>
<p>scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per l&#8217;istruzione e la formazione</p>
<p>dell&#8217;età adulta della scuola primaria attivati presso i Centri territoriali. Per l&#8217;individuazione del</p>
<p>soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le</p>
<p>modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.</p>
<p>2. L&#8217;individuazione dei soprannumerari viene effettuata, ad eccezione dei posti dell&#8217;organico di</p>
<p>circolo, distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto, la</p>
<p>contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non é compensata dalla</p>
<p>eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.</p>
<p>3. Nell&#8217;organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle</p>
<p>tipologie di posto che compongono l&#8217;organico stesso (posto comune, lingua inglese, lingua</p>
<p>francese, lingua tedesca, lingua spagnola). Il personale in soprannumero su ognuna delle</p>
<p>tipologie di posto per l&#8217;insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità,</p>
<p>confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono</p>
<p>individuati i docenti perdenti posto sull&#8217;organico dell&#8217;istituto. A tal fine l&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i</p>
<p>termini fissati per l&#8217;inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell&#8217;organico i</p>
<p>docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l&#8217;insegnamento della lingua straniera.</p>
<p>4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato</p>
<p>dall&#8217;O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione</p>
<p>all&#8217;albo dell&#8217;istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari (1). Allo</p>
<p>scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi</p>
<p>della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio. Ogni</p>
<p>elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita</p>
<p>dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così</p>
<p>come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il dirigente</p>
<p>scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto</p>
<p>i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda</p>
<p>di trasferimento. Ai fini dell&#8217;esclusione dalla graduatoria per l&#8217;identificazione dei perdenti posto</p>
<p>da trasferire d&#8217;ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) e VII)</p>
<p>dell&#8217;art.7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I del presente contratto, debbono essere</p>
<p>prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione</p>
<p>delle domande di trasferimento previsti dall&#8217;O.M. Qualora l&#8217;interessato non abbia provveduto a</p>
<p>dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui</p>
<p>sopra, il dirigente scolastico provvede d&#8217;ufficio all&#8217;attribuzione del punteggio spettante sulla</p>
<p>base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza é determinata in base alla</p>
<p>maggiore età anagrafica.</p>
<p>5. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica, devono notificare per iscritto</p>
<p>immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si</p>
<p>dovrà procedere al trasferimento d&#8217;ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da</p>
<p>considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di</p>
<p>comunicazione dell&#8217;accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel</p>
<p>caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento,</p>
<p>l&#8217;eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella</p>
<p>precedente. La proroga dei termini si estende anche all&#8217;eventuale domanda di passaggio di</p>
<p>ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo</p>
<p>richiesto.</p>
<p>38</p>
<p>6. Ai fini dell&#8217;eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l&#8217;istruzione dell&#8217;età</p>
<p>adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli</p>
<p>insegnanti titolari di tali posti di ciascun Centro Territoriale in base ai punteggi della tabella di</p>
<p>valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura</p>
<p>prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d&#8217;ufficio sulla base del servizio di</p>
<p>ruolo prestato nell&#8217;ambito dei corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta, nel distretto</p>
<p>relativo al centro territoriale di attuale titolarità.</p>
<p>7. La graduatoria degli insegnanti titolari in corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta</p>
<p>attivati presso ciascun centro territoriale é pubblicata all&#8217;albo dell&#8217; istituzione scolastica</p>
<p>competente in data stabilita con apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse</p>
<p>operazioni.</p>
<p>8. I docenti dei corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i Centri</p>
<p>Territoriali individuati come perdenti posto saranno trasferiti d&#8217;ufficio; pertanto, il contingente</p>
<p>dei posti disponibili, da determinare ai fini dei trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine,</p>
<p>viene diminuito in corrispondenza al numero dei predetti docenti perdenti posto; tale</p>
<p>decremento è disposto sulla aliquota dei posti di tipo comune.</p>
<p>9. Per le situazioni di soprannumero relative all&#8217;organico determinato per l&#8217;anno scolastico in cui</p>
<p>sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa</p>
<p>scuola o istituto o posto per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivato presso i centri</p>
<p>territoriali, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, nel seguente ordine:</p>
<p>- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell&#8217;organico o di</p>
<p>quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a</p>
<p>domanda;</p>
<p>- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell&#8217;organico o di</p>
<p>quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero</p>
<p>dal precedente primo settembre per mobilità d&#8217;ufficio o a domanda condizionata (2).</p>
<p>Nell&#8217;ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.</p>
<p><em>_____________</em></p>
<p><em>(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici</em></p>
<p><em>(servizio, famiglia e titoli).</em></p>
<p><em>(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella</em></p>
<p><em>scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici</em></p>
<p><em>precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il personale docente perdente posto</em></p>
<p><em>che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come</em></p>
<p><em>prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.</em></p>
<p>39</p>
<p>ART. 22 &#8211; TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL&#8217;INFANZIA E</p>
<p>PRIMARIA</p>
<p>1. Il trasferimento d&#8217;ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella</p>
<p>graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al</p>
<p>precedente articolo 21, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente</p>
<p>posto, fermo restando che l&#8217;accoglimento della domanda di trasferimento, anche se</p>
<p>condizionata, prevale sul trasferimento d&#8217;ufficio.</p>
<p>2. I docenti da trasferire d&#8217;ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili</p>
<p>sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla</p>
<p>apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore</p>
<p>età anagrafica.</p>
<p>3. L&#8217;insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal</p>
<p>dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 21,</p>
<p>qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi</p>
<p>commi del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni</p>
<p>interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come</p>
<p>perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di</p>
<p>sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se</p>
<p>si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione</p>
<p>posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a</p>
<p>comunicare tutti i dati di cui sopra all&#8217;ufficio territorialmente competente.</p>
<p>4. L&#8217;ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell&#8217;esattezza delle indicazioni</p>
<p>fornite dall&#8217;insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.</p>
<p>5. L&#8217;insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti</p>
<p>a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente.</p>
<p>Non si procede al trasferimento d&#8217;ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la</p>
<p>domanda di trasferimento, anche se condizionata.</p>
<p>6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al</p>
<p>permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d&#8217;ufficio. In</p>
<p>entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i</p>
<p>trasferimenti a domanda.</p>
<p>7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l&#8217;insegnante si considera a tutti gli effetti</p>
<p>come trasferito d&#8217;ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti</p>
<p>domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel</p>
<p>modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità,</p>
<p>purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all&#8217;intero comune di</p>
<p>titolarità. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di</p>
<p>titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui</p>
<p>al TITOLO I, art. 7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti</p>
<p>nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d&#8217;ufficio senza</p>
<p>aver presentato alcuna domanda.</p>
<p>8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa tipologia di</p>
<p>sostegno, ovvero di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità</p>
<p>dell&#8217;interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata.</p>
<p>9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no),</p>
<p>ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d&#8217;ufficio</p>
<p>nell&#8217;ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine,</p>
<p>40</p>
<p>l&#8217;insegnante viene trasferito d&#8217;ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente</p>
<p>titolarità sempre sulla base dell&#8217;apposita tabella di viciniorietà all&#8217;uopo predisposta e</p>
<p>pubblicizzata prima dell&#8217;effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con</p>
<p>D.M. 3 febbraio 1983. Il trasferimento d&#8217;ufficio dei titolari di posto comune viene disposto su</p>
<p>posti di tipo comune e in subordine sui posti di istruzione per l&#8217;età adulta seguendo la tabella di</p>
<p>viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.</p>
<p>10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente</p>
<p>viene assegnato in soprannumero sull&#8217;organico provinciale.</p>
<p>11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile</p>
<p>riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell&#8217;ordine, nel</p>
<p>comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella</p>
<p>precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.</p>
<p>12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di</p>
<p>posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.</p>
<p>13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari</p>
<p>di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l&#8217;ufficio territorialmente competente</p>
<p>procede al loro trasferimento d&#8217;ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel</p>
<p>corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di</p>
<p>posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l&#8217;interessato possegga il relativo</p>
<p>titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su</p>
<p>posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l&#8217;insegnante è</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio con le modalità e secondo l&#8217;ordine precedentemente indicato ad una delle</p>
<p>scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla</p>
<p>base della citata tabella di viciniorietà e sempre &#8211; all&#8217;interno di ciascun ambito territoriale -</p>
<p>prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso</p>
<p>del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale</p>
<p>possegga il relativo titolo.</p>
<p>14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti</p>
<p>titolari di posto di sostegno, l&#8217;ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento</p>
<p>d&#8217;ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l&#8217;effettuazione dei</p>
<p>trasferimenti a domanda nell&#8217;ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla</p>
<p>medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l&#8217;interessato possegga il relativo</p>
<p>titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su</p>
<p>posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo</p>
<p>titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d&#8217;ufficio con le modalità e secondo</p>
<p>l&#8217;ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal</p>
<p>comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di</p>
<p>viciniorietà e sempre &#8211; all&#8217;interno di ciascun ambito territoriale &#8211; prima su posto di sostegno per</p>
<p>il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo</p>
<p>speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.</p>
<p>15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai</p>
<p>precedenti commi nell&#8217;ambito dell&#8217;intera provincia l&#8217;ufficio territorialmente competente li</p>
<p>assegna definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il</p>
<p>quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune, ivi</p>
<p>compresi, quelli dell&#8217;organico di circolo, secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e</p>
<p>10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità ( art. 7</p>
<p>punti II e IV) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare.</p>
<p>16. L&#8217;eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma</p>
<p>su posto comune, é limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed é utile ai fini del</p>
<p>41</p>
<p>compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l&#8217;anno scolastico successivo,</p>
<p>l&#8217;insegnante sarà considerato perdente posto nell&#8217;ambito della scuola di precedente titolarità per</p>
<p>il tipo di posto di cui era titolare.</p>
<p>17. Quanto previsto dai precedenti commi 13, 14 e 15 si attua qualora durante il movimento non</p>
<p>sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione a</p>
<p>posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo nell&#8217;ambito</p>
<p>del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella</p>
<p>precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà.</p>
<p>Nel caso di cui al comma 15, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso</p>
<p>delle operazioni, ai fini dell&#8217;assegnazione a posto normale nell&#8217;ambito del comune al quale</p>
<p>appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente</p>
<p>assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorità, esclusivamente qualora permanga l&#8217;assenza</p>
<p>di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell&#8217;intero</p>
<p>ambito provinciale.</p>
<p>18. Gli insegnanti titolari su corsi per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i</p>
<p>centri territoriali, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al</p>
<p>permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell&#8217;apposita sezione del modulodomanda,</p>
<p>preferenze relative a scuole o altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per</p>
<p>l&#8217;eventuale applicazione dell&#8217;apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei</p>
<p>predetti docenti, viene considerato quello a cui appartiene la scuola definita sede amministrativa</p>
<p>del centro territoriale medesimo.</p>
<p>19. I docenti in questione, qualora non sia stato possibile trasferirli a domanda, vengono</p>
<p>trasferiti d&#8217;ufficio su posti di tipo comune secondo la tabella di viciniorietà a partire dal comune</p>
<p>in cui ricade la sede amministrativa. Qualora non sia stato possibile trasferirli sui predetti tipi di</p>
<p>posto dell&#8217;intera provincia, vengono trasferiti d&#8217;ufficio su altri posti per l&#8217;istruzione e la</p>
<p>formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i centri territoriali, secondo l&#8217;ordine con cui questi</p>
<p>ultimi compaiono nel B.U. delle scuole primarie o, in subordine, in soprannumero sull&#8217;organico</p>
<p>provinciale.</p>
<p><em>(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima nelle scuole</em></p>
<p><em>comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in quella parte</em></p>
<p><em>di distretto inclusa nel comune di titolarità), e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di</em></p>
<p><em>titolarità.</em></p>
<p>42</p>
<p>ART. 23 &#8211; INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E</p>
<p>II GRADO</p>
<p>A) individuazione dei docenti soprannumerari sull&#8217;organico sede.</p>
<p>1. Non si procede all&#8217;individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia</p>
<p>possibile costituire l&#8217;orario con 18 ore settimanali d&#8217;insegnamento utilizzando spezzoni orari</p>
<p>della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.</p>
<p>Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali &#8211; rispetto all&#8217;organico di diritto</p>
<p>determinato per l&#8217;anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi &#8211; risultano in</p>
<p>soprannumero, si procede al trasferimento d&#8217;ufficio. Ai fini dell&#8217;identificazione dei docenti in</p>
<p>soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione</p>
<p>allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della</p>
<p>scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio. Ovviamente le esigenze di</p>
<p>famiglia di cui alle lettere &#8220;a&#8221; e &#8220;d&#8221; del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione</p>
<p>con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l&#8217;individuazione dei docenti</p>
<p>soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento</p>
<p>indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola</p>
<p>secondaria di I grado con attività di sostegno, l&#8217;individuazione dei docenti soprannumerari sarà</p>
<p>effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati</p>
<p>dell&#8217;udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il</p>
<p>docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in</p>
<p>possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell&#8217;ambito della stessa</p>
<p>scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d&#8217;ufficio con precedenza al trasferimento</p>
<p>su tale posto.</p>
<p>2. Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d&#8217;ufficio di cui al</p>
<p>precedente primo comma, ove non siano stati riassorbiti nell&#8217;organico di diritto relativo all&#8217;anno</p>
<p>scolastico per il quale sono disposti i trasferimenti d&#8217;ufficio, i docenti che nell&#8217;anno scolastico</p>
<p>precedente a tale anno sono stati di fatto individuati come soprannumerari e sono stati quindi di</p>
<p>fatto utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità.</p>
<p>Ai fini dei trasferimenti d&#8217;ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli</p>
<p>interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.</p>
<p>3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di</p>
<p>trasferimento, formulano e affiggono all&#8217;Albo le graduatorie per l&#8217;individuazione dei</p>
<p>soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli</p>
<p>interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai</p>
<p>fini dell&#8217;esclusione dalla graduatoria d&#8217;istituto per l&#8217;identificazione dei perdenti posto da</p>
<p>trasferire d&#8217;ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII)</p>
<p>dell&#8217;art.7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; del TITOLO I del presente contratto, debbono essere</p>
<p>prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione</p>
<p>delle domande di trasferimento previsti dall&#8217;O.M. sulla mobilità del personale della scuola.</p>
<p>Qualora l&#8217;interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini</p>
<p>della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d&#8217;ufficio</p>
<p>all&#8217;attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di</p>
<p>punteggio, la precedenza é determinata in base alla maggiore età anagrafica.</p>
<p>4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica, devono notificare per iscritto</p>
<p>immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si</p>
<p>dovrà procedere al trasferimento d&#8217;ufficio.</p>
<p>43</p>
<p>5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del</p>
<p>trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all&#8217;O.M. sulla mobilità, nei termini e</p>
<p>secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.</p>
<p>6. Per l&#8217;individuazione del soprannumerario sui posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età</p>
<p>adulta attivati presso i Centri Territoriali il dirigente scolastico competente formula distinte</p>
<p>graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni</p>
<p>concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti</p>
<p>corsi.</p>
<p>7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti</p>
<p>nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente,</p>
<p>poi, che l&#8217;insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o</p>
<p>istituto di titolarità o nel centro territoriale di titolarità su posti per l&#8217;istruzione e la formazione</p>
<p>dell&#8217;età adulta, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la</p>
<p>sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere</p>
<p>negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.</p>
<p>In tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni</p>
<p>diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il</p>
<p>codice relativo all&#8217;intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative</p>
<p>a comuni diversi da quello di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a</p>
<p>domanda. I docenti, nell&#8217;eventualità che non sia possibile il trasferimento a domanda per le</p>
<p>preferenze espresse, sono trasferiti d&#8217;ufficio a norma delle disposizioni che seguono. Non si dà</p>
<p>corso al trasferimento d&#8217;ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare</p>
<p>nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita</p>
<p>con completamento di altri istituti o sedi.</p>
<p>8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a</p>
<p>domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del</p>
<p>modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa</p>
<p>che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze</p>
<p>espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di</p>
<p>soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d&#8217;ufficio solo qualora il docente non venga</p>
<p>soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare</p>
<p>ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si</p>
<p>precisa, alla luce di quanto previsto dall&#8217;art. 7 punto II, che in tal caso vengono meno sia il</p>
<p>diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della</p>
<p>continuità di servizio.</p>
<p>9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta</p>
<p>attivati presso i Centri Territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata</p>
<p>nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell&#8217;ambito del distretto di attuale titolarità su</p>
<p>posti per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta.</p>
<p>10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento,</p>
<p>emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche</p>
<p>determinate per l&#8217;anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l&#8217;ufficio territorialmente</p>
<p>competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in</p>
<p>soprannumero secondo la graduatoria formulata sulla base della tabella di valutazione con le</p>
<p>precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio, tenendo presente che devono essere valutati</p>
<p>soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della</p>
<p>domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici formulate le graduatorie, le affiggono</p>
<p>immediatamente all&#8217;albo insieme alla comunicazione dell&#8217;ufficio territorialmente competente</p>
<p>contenente l&#8217;indicazione della nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro</p>
<p>posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno</p>
<p>pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della</p>
<p>44</p>
<p>predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all&#8217;O.M. sulla</p>
<p>mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di</p>
<p>trasferimento e/o di passaggio, l&#8217;eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma,</p>
<p>sostituisce integralmente quella precedente; l&#8217;interessato potrà, altresì, integrare o modificare la</p>
<p>domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la</p>
<p>precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di</p>
<p>passaggio di ruolo é ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità</p>
<p>relative al ruolo richiesto. I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari,</p>
<p>insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.</p>
<p>11. Per le situazioni di soprannumero relative all&#8217;organico determinato per l&#8217;anno scolastico in</p>
<p>cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa</p>
<p>scuola o istituto o posto per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivato presso i centri</p>
<p>territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in</p>
<p>soprannumero, ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, nel seguente ordine:</p>
<p>- docenti di ruolo entrati a far parte dell&#8217;organico dell&#8217;istituto o del centro territoriale con</p>
<p>decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;</p>
<p>- docenti di ruolo entrati a far parte dell&#8217;organico dell&#8217;istituto o del centro territoriale dagli anni</p>
<p>scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per</p>
<p>mobilità d&#8217;ufficio o a domanda condizionata (2).</p>
<p>Nell&#8217;ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.</p>
<p>12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l&#8217;organico</p>
<p>dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero</p>
<p>va individuata con riferimento all&#8217;organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà</p>
<p>si é verificata nei corsi diurni, ovvero all&#8217;organico dei corsi serali se la situazione di</p>
<p>soprannumerarietà si é verificata nei corsi serali. Nel caso di Istituti di Istruzione Superiore che</p>
<p>comprendono diverse tipologie, poiché gli organici sono distinti, la posizione di soprannumero</p>
<p>va individuata con riferimento ai rispettivi organici.</p>
<p>13. Analogamente, nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, sezioni</p>
<p>staccate o scuole coordinate, poiché le sezioni o scuole vanno considerate, ai fini dei</p>
<p>trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va</p>
<p>individuata con riferimento all&#8217;organico della scuola o istituto principale se la situazione di</p>
<p>soprannumerarietà si é verificata nella scuola o istituto principale ovvero all&#8217;organico della</p>
<p>sezione associata, sezione staccata o scuola coordinata in cui si é verificata se la situazione di</p>
<p>soprannumerarietà.</p>
<p>B) PERSONALE IN SOPRANNUMERO SU POSTI DI DOTAZIONI ORGANICHE</p>
<p>PROVINCIALI (D.O.P.)</p>
<p>14. L&#8217;ufficio territorialmente competente formula, distintamente per classe di concorso, una</p>
<p>graduatoria di tutti i docenti della provincia titolari sulle dotazioni organiche provinciali</p>
<p>(D.O.P). Diversamente da quanto indicato al precedente undicesimo comma, lettera A), del</p>
<p>presente articolo, nelle graduatorie dei docenti soprannumerari su dotazioni organiche</p>
<p>provinciali (D.O.P) non saranno differenziati i docenti che sono entrati a far parte di tale</p>
<p>organico con decorrenza dal precedente primo settembre da quelli entrati a far parte del predetto</p>
<p>organico negli anni scolastici antecedenti; essi saranno infatti graduati unicamente sulla base dei</p>
<p>punteggi di cui al successivo capoverso.</p>
<p>15. A tal fine, l&#8217;ufficio territorialmente competente graduerà i docenti predetti in base al</p>
<p>punteggio loro attribuito dal dirigente scolastico dell&#8217;istituto in cui prestano servizio. Il dirigente</p>
<p>scolastico attribuirà il punteggio in base alla tabella A) di valutazione dei titoli per i</p>
<p>trasferimenti tenendo conto esclusivamente delle lettere A), B), A1), B2) del titolo I, delle</p>
<p>45</p>
<p>lettere B), C) del titolo II e del titolo III dell&#8217;ALLEGATO D. A parità di punteggio prevale la</p>
<p>maggiore età anagrafica.</p>
<p>16. Il dirigente scolastico invita, pertanto, gli interessati a compilare e presentare, entro 20</p>
<p>giorni successivi alla data fissata dall&#8217;ufficio territorialmente competente, l&#8217;apposita scheda</p>
<p>allegata all&#8217;O.M. sulla mobilità in cui gli stessi, oltre agli elementi analitici che concorrono alla</p>
<p>formazione del punteggio, dovranno dichiarare anche il comune (o, in caso di comuni</p>
<p>contenenti più distretti, il distretto) da cui intendono essere trasferiti d&#8217;ufficio nell&#8217;ipotesi in cui</p>
<p>si vengano a trovare in posizione di soprannumero alla fine del movimento a domanda.</p>
<p>17. Le voci che danno luogo al punteggio dovranno essere documentate in conformità a quanto</p>
<p>previsto nelle presenti disposizioni.</p>
<p>18. Coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento, possono produrre in fotocopia la</p>
<p>documentazione allegata a tale domanda. Il dirigente scolastico appone su ogni scheda i relativi</p>
<p>punteggi analitici con il totale e dichiara nell&#8217;apposita casella della scheda se l&#8217;interessato ha</p>
<p>prodotto o meno domanda di trasferimento. Invia, quindi, entro la data fissata dall&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente, tutte le schede ripartite per classi di concorso, con plico a parte,</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità del docente.</p>
<p>19. Per i docenti che non compilano la scheda, la stessa viene compilata d&#8217;ufficio dal dirigente</p>
<p>scolastico, attribuendo loro il punteggio in base alla documentazione esistente agli atti della</p>
<p>scuola.</p>
<p>20. L&#8217;ufficio territorialmente competente , formulate le graduatorie (1) per distinte classi di</p>
<p>concorso in base alle predette schede, le affigge all&#8217;albo nei 15 giorni successivi alla data di cui</p>
<p>al comma 16 con l&#8217;indicazione, accanto a ciascun nominativo, anche del comune o distretto</p>
<p>richiesto. Avverso la graduatoria gli interessati potranno produrre entro 10 giorni motivato</p>
<p>reclamo. L&#8217;ufficio territorialmente competente, esaminati i reclami, pubblicherà in via definitiva</p>
<p>la predetta graduatoria nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria</p>
<p>all&#8217;albo. Tale graduatoria sarà utilizzata per i trasferimenti d&#8217;ufficio dei docenti titolari sulle</p>
<p>dotazioni organiche provinciali in soprannumero che non hanno prodotto domanda di</p>
<p>trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti.</p>
<p>21. Sono considerati in soprannumero, distintamente per classi di concorso, i docenti titolari</p>
<p>sulle dotazioni organiche provinciali numericamente eccedenti il numero di posti di dotazione</p>
<p>organica provinciale determinati relativamente all&#8217;anno per il quale sono disposti i trasferimenti.</p>
<p>Ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, sono considerati in posizione di soprannumero i docenti che</p>
<p>nella suesposta graduatoria hanno totalizzato il minor punteggio.</p>
<p>22. Resta ferma la facoltà dei docenti di cui alla presente lettera B) di presentare domanda di</p>
<p>trasferimento o passaggio.</p>
<p><em>_________________</em></p>
<p><em>(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici</em></p>
<p><em>(servizio, famiglia e titoli).</em></p>
<p><em>(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella</em></p>
<p><em>scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici</em></p>
<p><em>precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il personale docente perdente posto</em></p>
<p><em>che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come</em></p>
<p><em>prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.</em></p>
<p>46</p>
<p>ART. 24 &#8211; TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI</p>
<p>I E II GRADO ED ARTISTICA</p>
<p>A) DOCENTI TITOLARI SULL&#8217; ORGANICO SEDE DEGLI ISTITUTI -</p>
<p>1. L&#8217;insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico</p>
<p>sulla base della graduatoria formulata dal capo d&#8217;istituto ai sensi del presente contratto, può</p>
<p>partecipare ai trasferimenti a domanda.</p>
<p>2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della</p>
<p>propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta</p>
<p>nell&#8217;apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare</p>
<p>comunque al movimento.</p>
<p>3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi</p>
<p>previsti per i movimenti a domanda.</p>
<p>4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti</p>
<p>domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel</p>
<p>modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità,</p>
<p>purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all&#8217;intero comune di</p>
<p>titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di</p>
<p>titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui</p>
<p>al TITOLO I, art. 7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti</p>
<p>nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d&#8217;ufficio senza</p>
<p>aver presentato alcuna domanda.</p>
<p>5. Ovviamente, qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell&#8217;istituto di titolarità</p>
<p>dell&#8217;interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento</p>
<p>condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più</p>
<p>soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente</p>
<p>scolastico.</p>
<p>6. In ogni caso non si procede al trasferimento d&#8217;ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia</p>
<p>stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.</p>
<p>7. Qualora il perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero</p>
<p>nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ambito del comune</p>
<p>di titolarità (1) su posto eventualmente disponibile.</p>
<p>8. Ove ciò non sia possibile il docente sarà trasferito d&#8217;ufficio, secondo l&#8217;ordine delle operazioni</p>
<p>di cui in allegato C al presente TITOLO II, sugli altri comuni della provincia seguendo l&#8217;ordine</p>
<p>indicato nell&#8217;apposita tabella di viciniorietà (all&#8217;uopo predisposta e pubblicizzata prima</p>
<p>dell&#8217;effettuazione dei movimenti).</p>
<p>9. Qualora, infine, nell&#8217;intera provincia non fosse disponibile alcun posto, il docente sarà</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio su un posto di D.O.P., anche in soprannumero.</p>
<p>10. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler</p>
<p>partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata</p>
<p>nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze</p>
<p>espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede,</p>
<p>senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda.</p>
<p>47</p>
<p>Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga</p>
<p>la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d&#8217;ufficio secondo le modalità</p>
<p>indicate nei precedenti commi.</p>
<p>11. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del</p>
<p>trasferimento d&#8217;ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d&#8217;ufficio medesimo,</p>
<p>si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della</p>
<p>graduatoria ai sensi del presente contratto.</p>
<p>12. Nella scuola secondaria i trasferimenti d&#8217;ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti</p>
<p>su tutti i posti e le cattedre (comprese, nell&#8217;ambito della scuola secondaria di primo grado, le</p>
<p>cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d&#8217;insegnamento in classi a tempo</p>
<p>prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all&#8217; art. 278 del D.Lvo n. 297/94, per</p>
<p>l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta) e dotazioni organiche provinciali. I trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i</p>
<p>docenti titolari su classi di concorso, atteso che l&#8217;assegnazione &#8220;ex novo&#8221; su detti posti</p>
<p>presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell&#8217;identificazione del</p>
<p>comune da cui procedere per l&#8217;eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza</p>
<p>dei docenti titolari su posti di insegnamento per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta</p>
<p>attivati presso i centri territoriali viene considerato il comune di appartenenza della sede</p>
<p>amministrativa del centro territoriale di titolarità.</p>
<p>I trasferimenti d&#8217;ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:</p>
<p>1) in scuole del comune di titolarità (1);</p>
<p>2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;</p>
<p>3) sui posti di istruzione per l&#8217;età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi</p>
<p>siano sedi amministrative di centri territoriali, limitatamente alla scuola secondaria di I grado;</p>
<p>4) su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo contingente</p>
<p>assegnato;</p>
<p>Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per</p>
<p>ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l&#8217;assegnazione delle cattedre avviene nel seguente</p>
<p>ordine:</p>
<p>1).cattedre interne alla scuola</p>
<p>2) cattedre orario esterne stessa sede</p>
<p>3) cattedre orario esterne fuori sede</p>
<p>Il trasferimento d&#8217;ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella</p>
<p>scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti</p>
<p>disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.</p>
<p>In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il</p>
<p>docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:</p>
<p>1. sostegno per minorati psicofisici;</p>
<p>2. sostegno per minorati dell&#8217;udito;</p>
<p>3. sostegno per minorati della vista.</p>
<p>48</p>
<p>B) DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE</p>
<p>13. I docenti titolari su posto di dotazione organica provinciale che abbiano presentato domanda</p>
<p>di trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a</p>
<p>domanda contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede.</p>
<p>14. Dopo l&#8217;effettuazione dei trasferimenti a domanda nell&#8217;ambito della provincia, qualora</p>
<p>sussistano ancora posizioni di soprannumero sulle D.O.P., si procederà al trasferimento d&#8217;ufficio</p>
<p>degli insegnanti individuati come soprannumerari, prima di dare corso alle operazioni inerenti</p>
<p>alla terza fase dei movimenti.</p>
<p>15. In particolare il docente in soprannumero sulla D.O.P., sempre che non sia già stato</p>
<p>trasferito a domanda (2) verrà trasferito d&#8217;ufficio sulla corrispondente classe di concorso di</p>
<p>organico sede normale nel comune o nel distretto validamente indicati (3) dall&#8217;interessato e</p>
<p>riportati nella graduatoria redatta dall&#8217;ufficio territorialmente competente secondo le relative</p>
<p>disposizioni del presente contratto, ovvero, in mancanza di valida indicazione, nel comune</p>
<p>capoluogo della provincia di titolarità.</p>
<p>16. In mancanza di posti disponibili, il docente viene trasferito sulla corrispondente classe di</p>
<p>concorso su un Centro Territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni</p>
<p>in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.</p>
<p>17. Detti trasferimenti d&#8217;ufficio verranno disposti sulla base del punteggio attribuito agli</p>
<p>interessati nella graduatoria formulata dagli uffici scolastici provinciali ai sensi del presente</p>
<p>contratto. Ovviamente, ove non sia stato possibile, per carenza di posti di organico-sede, operare</p>
<p>il trasferimento d&#8217;ufficio, i predetti docenti eccedenti la dotazione organica provinciale</p>
<p>permangono nello status di docente soprannumerario rispetto alla complessiva dotazione</p>
<p>organica della provincia.</p>
<p>________________________</p>
<p><em>(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima in scuola</em></p>
<p><em>compresa nel distretto di titolarità quindi nei distretti viciniori compresi nello stesso comune di</em></p>
<p><em>titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l&#8217;effettuazione dei trasferimenti in sede.</em></p>
<p><em>Per i distretti anomali (comprendenti cioè una porzione di un comune e comuni limitrofi) il</em></p>
<p><em>trasferimento è disposto prima in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e</em></p>
<p><em>quindi nei distretti viciniori dello stesso comune di titolarità, sulla base delle disponibilità</em></p>
<p><em>risultanti dopo l&#8217;effettuazione dei trasferimenti in sede.</em></p>
<p><em>(2) Il perdente posto titolare di dotazione organica provinciale può presentare solo domanda di</em></p>
<p><em>trasferimento non condizionata. La condizione eventualmente apposta rende nulla l&#8217;intera</em></p>
<p><em>domanda di trasferimento.</em></p>
<p><em>(3)Qualora tale comune comprenda più distretti il trasferimento sarà disposto, sempre sulla</em></p>
<p><em>base della tabella di viciniorietà, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali</em></p>
<p><em>degli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado ed artistica. Nel caso in cui esso</em></p>
<p><em>comprenda una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto anomalo), il</em></p>
<p><em>trasferimento sarà disposto a partire dalla parte di distretto compresa nel grande comune.</em></p>
<p>49</p>
<p>CAPO IV &#8211; SEQUENZA DELLE OPERAZIONI</p>
<p>ART. 25 &#8211; FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI</p>
<p>1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:</p>
<p>I fase comunale dei trasferimenti;</p>
<p>II fase provinciale dei trasferimenti;</p>
<p>III fase della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.</p>
<p>Per i circoli didattici e/o istituti comprensivi che comprendono plessi di scuola primaria o scuole</p>
<p>dell&#8217;infanzia ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l&#8217;individuazione</p>
<p>delle fasi dei trasferimenti é rappresentato dal comune dove ha sede la direzione dell&#8217;istituto.</p>
<p>Per la scuola primaria il movimento tra plessi é consentito solo per i posti di organico delle</p>
<p>scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella scuola dell&#8217;infanzia il</p>
<p>movimento tra le scuole é consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle</p>
<p>scuole attivate presso strutture ospedaliere.</p>
<p>- I fase : trasferimenti dei docenti richiedenti l&#8217;assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o</p>
<p>circolo o plesso o istituto nell&#8217;ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il</p>
<p>personale titolare in altro comune trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio per soppressione di posto,</p>
<p>che chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarità;</p>
<p>nonché il personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I), dell&#8217;art.7 -</p>
<p>TITOLO I. Analogamente, i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi</p>
<p>comuni partecipano a domanda a tale fase per il rientro nel quinquennio nel comune di</p>
<p>precedente titolarità, a decorrere dall&#8217;anno scolastico successivo a quello dell&#8217;entrata in vigore</p>
<p>della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.</p>
<p>- II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l&#8217;assegnazione a comuni diversi da quello di</p>
<p>titolarità ovvero a posti delle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e viceversa, nell&#8217;ambito</p>
<p>della stessa provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell&#8217;ambito</p>
<p>della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i docenti che transitano da posti di</p>
<p>sostegno della scuola dell&#8217;infanzia, primaria e secondaria di I grado e dai posti D.O.S. della</p>
<p>scuola secondaria a posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.</p>
<p>- III fase: passaggi dei docenti richiedenti l&#8217;assegnazione a cattedre o posti della propria</p>
<p>provincia di titolarità, ivi compresi i posti della D.O.P. &#8211; con l&#8217;esclusione della scuola primaria e</p>
<p>dell&#8217;infanzia; trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.</p>
<p>L&#8217;ordine delle operazioni derivante dall&#8217;applicazione del sistema delle precedenze alle predette</p>
<p>fasi dei movimenti è riportato in allegato C al presente TITOLO III.</p>
<p>50</p>
<p>CAPO V &#8211; POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO</p>
<p>DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE</p>
<p>ART. 26 &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p>1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere</p>
<p>assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.</p>
<p>2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento</p>
<p>a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d&#8217;ufficio ai soli</p>
<p>docenti titolari su tali tipi posto.</p>
<p>3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno</p>
<p>comporta la permanenza per almeno un quinquennio. Tale obbligo non si applica nei confronti</p>
<p>dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o</p>
<p>cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale</p>
<p>personale conserva titolo alle precedenze di cui all&#8217;art. 7 punti II) e IV) del presente contratto.</p>
<p>Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole é</p>
<p>considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale</p>
<p>disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato,</p>
<p>alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente</p>
<p>comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel senso della</p>
<p>intercambiabilità nell&#8217;ambito delle tre tipologie di servizio descritte.</p>
<p>4. Ai fini del computo del quinquennio (che include l&#8217;eventuale anno di decorrenza giuridica</p>
<p>derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n.</p>
<p>333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), é calcolato l&#8217;anno scolastico in corso.</p>
<p>5. L&#8217;insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che</p>
<p>non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la</p>
<p>medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad</p>
<p>indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di</p>
<p>specializzazione.</p>
<p>6. L&#8217;insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che</p>
<p>ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni</p>
<p>quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere</p>
<p>ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.</p>
<p>7. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono</p>
<p>partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e</p>
<p>grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l&#8217;obbligo</p>
<p>di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato</p>
<p>il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti</p>
<p>di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.</p>
<p>8. Gli insegnanti delle scuole dell&#8217;infanzia e primarie, in attesa di sede definitiva, immessi in</p>
<p>ruolo per l&#8217;insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico</p>
<p>differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente</p>
<p>a quello per il quale é stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di</p>
<p>sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.</p>
<p>51</p>
<p>9. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado, in attesa di sede definitiva, possono</p>
<p>indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo é stata</p>
<p>disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del</p>
<p>prescritto titolo di specializzazione.</p>
<p>_________________________________</p>
<p><em>(1) La richiesta per tali sedi deve essere espressa puntualmente tra le preferenze del modulo</em></p>
<p><em>domanda.</em></p>
<p>52</p>
<p>ART. 27 &#8211; INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO &#8211; SCUOLA</p>
<p>DELL&#8217;INFANZIA</p>
<p>1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell&#8217;udito,</p>
<p>salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, é richiesto il relativo titolo conseguito al</p>
<p>termine del corso previsto dall&#8217; art. 325, del D.L.vo n. 297/94. (1)</p>
<p>2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti é necessario il titolo di specializzazione per</p>
<p>minorati della vista conseguito presso l&#8217;istituto statale &#8220;Romagnoli&#8221; o in altri istituti autorizzati</p>
<p>dal ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di</p>
<p>specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti</p>
<p>riconosciuti dal ministero.</p>
<p>3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al</p>
<p>termine di corsi istituiti ai sensi dell&#8217;art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di</p>
<p>abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il</p>
<p>metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico</p>
<p>secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato</p>
<p>corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell&#8217; art. 279, del D.L.vo n. 297/94.</p>
<p>4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi</p>
<p>ed ambliopi), per minorati dell&#8217;udito (sordomuti e sordastri) é richiesto: il titolo di</p>
<p>specializzazione per l&#8217;insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e</p>
<p>dell&#8217;udito conseguito al termine del corso previsto dall&#8217;art. 325 del D.Lvo n. 297/94 (1) ovvero</p>
<p>il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione</p>
<p>primaria.</p>
<p>5. L&#8217;interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a</p>
<p>livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di</p>
<p>sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, comune, speciale e di sostegno,</p>
<p>graduando l&#8217;ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando &#8211; nell&#8217;ordine</p>
<p>prescelto &#8211; le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).</p>
<p>6. Qualora l&#8217;aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il</p>
<p>trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.</p>
<p>7. Ove invece l&#8217;aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con</p>
<p>le seguenti modalità:</p>
<p>a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie</p>
<p>tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l&#8217;ordine espresso dal docente;</p>
<p>b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima</p>
<p>tipologia di posto prescelta dall&#8217;aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella</p>
<p>singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono</p>
<p>esaminate le altre tipologie di posto, secondo l&#8217;ordine indicato dall&#8217;aspirante nelle predette</p>
<p>caselle del modulo domanda allegato all&#8217; O.M. sulla mobilità.</p>
<p>8. Nell&#8217;ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell&#8217;ordine espresso nel</p>
<p>modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in</p>
<p>cui l&#8217;interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di</p>
<p>specializzazione. Il trasferimento d&#8217;ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà</p>
<p>disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell&#8217;istituto di titolarità, poi</p>
<p>negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le</p>
<p>apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, l&#8217;eventuale</p>
<p>53</p>
<p>assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del</p>
<p>relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il</p>
<p>seguente ordine :</p>
<p>- sostegno per minorati psicofisici;</p>
<p>- sostegno per minorati dell&#8217;udito;</p>
<p>- sostegno per minorati della vista.</p>
<p>___________________</p>
<p><em>(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli</em></p>
<p><em>insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per</em></p>
<p><em>precedente movimento.</em></p>
<p><em>(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine</em></p>
<p><em>preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella &#8216;2&#8242; senza aver</em></p>
<p><em>contrassegnato la casella &#8216;1&#8242;, etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima</em></p>
<p><em>tipologia di posto di attuale titolarità.</em></p>
<p>54</p>
<p>ART. 28 &#8211; INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO &#8211; SCUOLA PRIMARIA</p>
<p>1. L&#8217;impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o classi differenziali o in classi</p>
<p>con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che</p>
<p>vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.</p>
<p>2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l&#8217;insegnamento nelle scuole primarie</p>
<p>carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di</p>
<p>trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che,</p>
<p>alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da</p>
<p>almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con</p>
<p>legge 3/4/1958, n. 585.</p>
<p>3. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai</p>
<p>ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi), individuati come</p>
<p>perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali</p>
<p>posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune,</p>
<p>nel caso in cui abbiano già soddisfatto l&#8217;impegno quinquennale.</p>
<p>4. Per l&#8217;accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno</p>
<p>é richiesto:</p>
<p>- scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali, titolo di</p>
<p>specializzazione per l&#8217;insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso</p>
<p>previsto dall&#8217; art. 325, del D.l.vo n.297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello</p>
<p>specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;</p>
<p>- scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, titolo di specializzazione per</p>
<p>l&#8217;insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall&#8217; art. 325, del</p>
<p>D.l.vo n.297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in</p>
<p>scienze della formazione primaria;</p>
<p>- scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell&#8217;udito, titolo di specializzazione per</p>
<p>l&#8217;insegnamento ai minorati dell&#8217;udito conseguito al termine del corso previsto dall&#8217;art.325, del</p>
<p>D.l.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in</p>
<p>scienze della formazione primaria;</p>
<p>- classi differenziali presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione</p>
<p>per l&#8217;insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall&#8217; art. 8,</p>
<p>del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di</p>
<p>specializzazione autorizzati dal Ministero della P.I. d&#8217;intesa con quello di Grazia e Giustizia (1);</p>
<p>- scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell&#8217;</p>
<p>art. 365, del D.l.vo n. 297/94.</p>
<p>5. Ai sensi dell&#8217; art. 127 &#8211; 2 comma &#8211; D.L.vo n. 297/94, i posti di sostegno sono istituiti con</p>
<p>riferimento al circolo per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il</p>
<p>funzionamento, possono essere attivati anche in più plessi o, comunque, in un plesso diverso da</p>
<p>quello sede del circolo. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per il</p>
<p>titolare l&#8217;obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la relativa attività si svolge.</p>
<p>6. L&#8217;insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a</p>
<p>livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell&#8217;organico e</p>
<p>di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto dell&#8217;organico, speciale e di</p>
<p>sostegno, graduando l&#8217;ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando -</p>
<p>nell&#8217;ordine prescelto &#8211; le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).</p>
<p>7. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta</p>
<p>di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.</p>
<p>55</p>
<p>8. Ove invece l&#8217;aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con</p>
<p>le seguenti modalità:</p>
<p>a) in caso di preferenza puntuale (3) vengono progressivamente esaminate le varie</p>
<p>tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l&#8217;ordine espresso dal docente nella apposita</p>
<p>sezione del modulo domanda;</p>
<p>b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima</p>
<p>tipologia di posto prescelta dall&#8217;aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella</p>
<p>singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno</p>
<p>esaminate le altre tipologie di posto, secondo l&#8217;ordine indicato dall&#8217;aspirante stesso nella</p>
<p>suddetta sezione del modulo domanda.</p>
<p>9. Nell&#8217;ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell&#8217;ordine espresso nel</p>
<p>modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in</p>
<p>cui l&#8217;interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di</p>
<p>specializzazione. Il trasferimento d&#8217;ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà</p>
<p>disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell&#8217;istituto di titolarità, poi</p>
<p>negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le</p>
<p>apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, l&#8217;eventuale</p>
<p>assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del</p>
<p>relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il</p>
<p>seguente ordine:</p>
<p>- sostegno per minorati psicofisici;</p>
<p>- sostegno per minorati dell&#8217;udito;</p>
<p>- sostegno per minorati della vista.</p>
<p><em>__________________</em></p>
<p><em>(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli</em></p>
<p><em>insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per</em></p>
<p><em>precedente movimento.</em></p>
<p><em>(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine</em></p>
<p><em>preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella &#8216;2&#8242; senza aver</em></p>
<p><em>contrassegnato la casella &#8216;1&#8242;, etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima</em></p>
<p><em>tipologia di posto di attuale titolarità.</em></p>
<p><em>(3) Si ricorda che la preferenza dei posti di sostegno va espressa mediante la trascrizione del</em></p>
<p><em>codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo o dell&#8217;istituto</em></p>
<p><em>comprensivo.</em></p>
<p>56</p>
<p>ART. 29 &#8211; SOSTEGNO &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</p>
<p>1. I posti di sostegno possono essere assegnati nell&#8217;ambito delle tre tipologie solo ai docenti in</p>
<p>possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente</p>
<p>all&#8217;istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l&#8217;ordine espresso</p>
<p>dall&#8217;aspirante. Ove l&#8217;interessato abbia validamente indicato, nell&#8217;apposita sezione del modulo</p>
<p>domanda, il possesso di più titoli validi per l&#8217;accesso a diverse tipologie di sostegno, ciascuna</p>
<p>preferenza verrà esaminata, nell&#8217;ordine espresso dal docente, per tutte le tipologie di sostegno</p>
<p>richiedibili. Per ciascuna preferenza le tipologie di sostegno verranno esaminate graduando</p>
<p>l&#8217;ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando nell&#8217;ordine prescelto le</p>
<p>apposite caselle numerate del modulo domanda.</p>
<p>Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui</p>
<p>l&#8217;interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di</p>
<p>specializzazione.</p>
<p>2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 27 e 28 per gli insegnanti di scuola</p>
<p>dell&#8217;infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di</p>
<p>sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari</p>
<p>di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l&#8217;accesso ai posti di sostegno, potranno</p>
<p>chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno</p>
<p>sia su classi di concorso.</p>
<p>Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel</p>
<p>modulo domanda l&#8217;ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le</p>
<p>apposite caselle numerate. Nell&#8217;ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia</p>
<p>puntuale che sintetica) del modulo domanda.</p>
<p>3. Non é prevista la fase di compensazione nell&#8217;ambito delle tre tipologie di sostegno.</p>
<p>57</p>
<p>ART. 30 &#8211; SOSTEGNO &#8211; SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO</p>
<p>1. E&#8217; costituito, per l&#8217;istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale di posti di</p>
<p>sostegno per l&#8217;integrazione scolastica di studenti portatori di handicap, in conformità a quanto</p>
<p>prescritto dall&#8217;art. 13, della legge n.104/92.</p>
<p>Il predetto contingente é ripartito in quattro aree disciplinari:</p>
<p>- scientifica-fisica-naturalistica;</p>
<p>- umanistica-linguistica-musicale;</p>
<p>- tecnico-professionale-artistica;</p>
<p>- psicomotoria;</p>
<p>ognuna delle quali raggruppa le varie classi di concorso ad essa attinenti come descritta</p>
<p>nell&#8217;elenco allegato alla specifica O.M. I posti del predetto contingente sono richiedibili per</p>
<p>trasferimento e per passaggio dai docenti forniti del prescritto titolo di specializzazione.</p>
<p>2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo</p>
<p>di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare</p>
<p>al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza</p>
<p>per tale dotazione nell&#8217;apposita sezione del modulo domanda, con l&#8217;indicazione del codice</p>
<p>meccanografico riportato nel B.U. dell&#8217;anagrafe delle scuole ed istituti dell&#8217;istruzione secondaria</p>
<p>di II grado.</p>
<p>3. Il movimento è disposto su posti del contingente provinciale di sostegno corrispondenti</p>
<p>all&#8217;area disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di</p>
<p>trasferimento, ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di</p>
<p>passaggio.</p>
<p>4. I docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all&#8217;obbligatoria</p>
<p>permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il</p>
<p>passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l&#8217;obbligo di</p>
<p>permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati. Ai fini del computo del</p>
<p>quinquennio é calcolato l&#8217;anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce,</p>
<p>comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell&#8217;ambito del sostegno agli alunni handicappati.</p>
<p>In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il</p>
<p>trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia</p>
<p>nell&#8217;ambito della stessa area disciplinare, sia da un&#8217;area all&#8217;altra del sostegno. Gli insegnanti di</p>
<p>sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di</p>
<p>partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo</p>
<p>comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo</p>
<p>quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la</p>
<p>classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di</p>
<p>concorso o per altro ruolo.</p>
<p>5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno sia</p>
<p>nell&#8217;ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili</p>
<p>ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.</p>
<p>58</p>
<p>ART. 31 &#8211; SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE</p>
<p>In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le</p>
<p>strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque</p>
<p>maturato almeno tre anni di esperienza nei predetti corsi, é prevista una priorità per la mobilità</p>
<p>territoriale nella prima, e seconda e terza fase. A tal fine, nell&#8217;articolo 14, comma 1, del presente</p>
<p>contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.</p>
<p>59</p>
<p>ART. 32 &#8211; SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI</p>
<p>1. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, é prevista una priorità per la</p>
<p>mobilità territoriale della seconda fase, ai fini dell&#8217;accesso ai corsi per l&#8217;istruzione e la</p>
<p>formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i centri territoriali ed ai corsi serali, a favore del</p>
<p>personale che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei</p>
<p>corsi per lavoratori, nei corsi per l&#8217;educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.</p>
<p>60</p>
<p>CAPO VI &#8211; DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRIMARIA</p>
<p>ART. 33 &#8211; PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA PRIMARIA</p>
<p>1. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali</p>
<p>(istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5</p>
<p>anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere,</p>
<p>secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali</p>
<p>del personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio</p>
<p>nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo.</p>
<p>Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che</p>
<p>sono disciplinati con le presenti disposizioni.</p>
<p>2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non é richiesto il periodo minimo di servizio di cui al</p>
<p>comma 1.</p>
<p>3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda &#8211; redatta in</p>
<p>conformità all&#8217;apposito modello &#8211; all&#8217;ufficio territorialmente competente della provincia di</p>
<p>titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.</p>
<p>4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo e per una</p>
<p>sola provincia.</p>
<p>5. L&#8217;elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio é pubblicato all&#8217;albo</p>
<p>dell&#8217;ufficio territorialmente competente alla data prevista dall&#8217;O.M. sulla mobilità del personale</p>
<p>della scuola.</p>
<p>Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l&#8217;insegnamento nelle scuole primarie carcerarie,</p>
<p>istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo normale possono</p>
<p>produrre domanda di trasferimento, anche in provincia diversa, a condizione che risultino iscritti</p>
<p>nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, ivi compreso l&#8217;anno scolastico in corso.</p>
<p>6. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario é disposto secondo le modalità del</p>
<p>presente articolo in quanto compatibili.</p>
<p>7. Tale passaggio &#8211; disposto manualmente dagli uffici scolastici provinciali competenti &#8211; deve</p>
<p>essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell&#8217;ambito del ruolo carcerario.</p>
<p>8. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, devono produrre</p>
<p>apposita domanda all&#8217;ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la</p>
<p>presentazione della domanda di trasferimento.</p>
<p>61</p>
<p>CAPO VII &#8211; DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA</p>
<p>ART. 34 &#8211; AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO</p>
<p>1. A seguito del D.M. N. 354 del 10.8.1998, integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998, relativo alla</p>
<p>costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità</p>
<p>professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze</p>
<p>tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti in possesso di</p>
<p>abilitazione per una delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono</p>
<p>partecipare alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo</p>
<p>ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.</p>
<p>2. In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, per le classi di concorso</p>
<p>appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:</p>
<p>Ambito 1</p>
<p>25/A Disegno e storia dell&#8217;arte;</p>
<p>28/A Educazione artistica .</p>
<p>Ambito 2</p>
<p>29/A Educazione fisica II grado;</p>
<p>30/A Educazione fisica I grado.</p>
<p>Ambito 3</p>
<p>31/A Educazione musicale II grado;</p>
<p>32/A Educazione musicale I grado.</p>
<p>Ambito 4</p>
<p>43/A Ital., storia, educ. civica nella media;</p>
<p>50/A Materie letterarie negli istituti II grado.</p>
<p>Ambito 5</p>
<p>45/A Lingua straniera;</p>
<p>46/A Lingue e civiltà straniere.</p>
<p>Ambito 8:</p>
<p>per i docenti in possesso dell&#8217;abilitazione per la classe di concorso 49/A é previsto il passaggio</p>
<p>alle classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30</p>
<p>gennaio 1998, n. 39, il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.</p>
<p>In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza</p>
<p>per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione</p>
<p>professionale. Fino all&#8217;espletamento dei suddetti corsi di riconversione nell&#8217;ambito provinciale</p>
<p>conservano validità, ai soli fini dei passaggi di cattedra, i titoli di studio che danno accesso alle</p>
<p>classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti della tabella C:</p>
<p>Ambito 10</p>
<p>4/C esercitazioni aeronautiche;</p>
<p>8/C esercitazioni di circolazione aerea.</p>
<p>Ambito 11</p>
<p>6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni;</p>
<p>12/C esercitazioni di modellismo;</p>
<p>16/C esercitazioni di tecnologia ceramica;</p>
<p>62</p>
<p>34/C laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica;</p>
<p>40/C laboratorio per le industrie ceramiche.</p>
<p>Ambito 12</p>
<p>5/C esercitazioni agrarie;</p>
<p>14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole.</p>
<p>Ambito 13</p>
<p>7/C esercitazioni di abbigliamento e moda;</p>
<p>10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti;</p>
<p>22/C laboratori di tecnologie tessili e dell&#8217;abbigl..</p>
<p>Ambito 14</p>
<p>17/C eserc. di teoria della nave e costr. Nav.;</p>
<p>23/C lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. Aeron..</p>
<p>Ambito 15</p>
<p>24/C lab. di chimica e chimica industr.;</p>
<p>35/C lab. di tecnica microbiologica.</p>
<p>Ambito 16</p>
<p>26/C lab. di elettronica;</p>
<p>27/C lab. di elettrotecnica.</p>
<p>Ambito 17</p>
<p>28/C lab. di fisica atomica e nucl.;</p>
<p>29/C lab. di fisica e fisica appl..</p>
<p>Ambito 18</p>
<p>30/C lab. di informatica gestionale;</p>
<p>31/C lab. di informatica industriale.</p>
<p>Ambito 19</p>
<p>41/C lab. tecnol. per il marmo, reparti di arch.;</p>
<p>42/C lab. tecnol. per il marmo, rep. scult. smodellat..</p>
<p>Ambito 20</p>
<p>50/C tecnica dei servizi, eserc. pratiche di cucina;</p>
<p>51/C tecnica dei servizi, eserc. prat. di sala e bar;</p>
<p>52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.</p>
<p>Ambito 6:</p>
<p>per i docenti titolari della classe di concorso 75/A &#8220;Datt., stenogr., tratt. testi e dati&#8221; è previsto il</p>
<p>passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A &#8220;Trattamento testi&#8221;. I docenti inseriti nelle</p>
<p>graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla 76/A</p>
<p>possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell&#8217;istituto di precedente titolarità del</p>
<p>titolare della classe 76/A che ha perso posto nel quinquennio precedente.</p>
<p>63</p>
<p>ART. 35 &#8211; PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</p>
<p>1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti</p>
<p>appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari</p>
<p>finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio,</p>
<p>dell&#8217;abilitazione e dell&#8217;anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.</p>
<p>2. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I</p>
<p>grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell&#8217;art. 325, del D.L.vo n.</p>
<p>297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità.</p>
<p>3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi</p>
<p>particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come</p>
<p>perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali</p>
<p>possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra,</p>
<p>nel caso in cui abbiano già soddisfatto l&#8217;impegno quinquennale.</p>
<p>64</p>
<p>ART. 36 &#8211; PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI NELLA SCUOLA</p>
<p>SECONDARIA DI II GRADO</p>
<p>1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il passaggio di</p>
<p>cattedra può essere chiesto, tenuto conto della nuova configurazione delle classi di concorso</p>
<p>introdotta dal D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche, nell&#8217;ambito del ruolo dei docenti</p>
<p>laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica per qualunque classe di</p>
<p>concorso purché l&#8217;aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove richiesta.</p>
<p>Nell&#8217;ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e</p>
<p>artistica, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla</p>
<p>base di quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 34. Il passaggio di cattedra per le classi di</p>
<p>concorso comprese nella tabella D (insegnamenti d&#8217;arte applicata) allegata al D.M. 334/94 (e</p>
<p>successive modifiche) può essere richiesto a condizione che l&#8217;aspirante sia in possesso di uno</p>
<p>dei seguenti requisiti:</p>
<p>- inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli a posti di</p>
<p>insegnante di arte applicata negli istituti d&#8217;arte;</p>
<p>- frequenza di corso di riconversione di cui all&#8217;art. 1 lettera A del D.M. 231/94 conseguente</p>
<p>all&#8217;utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per</p>
<p>passaggio.</p>
<p>2. E&#8217; consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il</p>
<p>passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti é prescritto il possesso anche della</p>
<p>specializzazione conseguita a norma dell&#8217;art.325, del D.L.vo n. 297/94, congiunta</p>
<p>all&#8217;accertamento dei titoli professionali per la classe di concorso cl 73/A &#8211; vita di relazione.</p>
<p>3. E&#8217; consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di</p>
<p>II grado e artistica a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti di cui</p>
<p>alla legge 30/7/1973, n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione</p>
<p>secondaria di II grado per sordomuti é prescritto il possesso anche della specializzazione di cui</p>
<p>al citato art. 325, del D.l.vo n. 297/94.</p>
<p>4. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli</p>
<p>istituti normali é prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo.</p>
<p>5. Tenuto conto che i movimenti relativi agli istituti aventi particolari finalità sono gestiti con</p>
<p>procedure non automatizzate, le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a</p>
<p>istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente della provincia richiesta.</p>
<p>6. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a</p>
<p>istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente della provincia dove l&#8217;aspirante al passaggio é titolare nel</p>
<p>corrente anno scolastico.</p>
<p>65</p>
<p>ART. 37 &#8211; PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNAMENTI DI ARTE</p>
<p>APPLICATA</p>
<p>Il passaggio di ruolo per classi di concorso comprese nella tabella D allegata al D.M. 334/94 e</p>
<p>successive modifiche é condizionato al possesso di uno dei requisiti indicati nell&#8217;art. 36, comma</p>
<p>1, del presente contratto per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.</p>
<p>66</p>
<p>CAPO VIII &#8211; DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA</p>
<p>ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA</p>
<p>1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n.</p>
<p>186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda, secondo quanto previsto dal</p>
<p>presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza</p>
<p>ubicata nella stessa regione di titolarità che per acquisire la titolarità in diversa regione e</p>
<p>conseguente assegnazione al contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in entrambe le</p>
<p>ipotesi, la collocazione dell&#8217;insegnante nel settore formativo di appartenenza.</p>
<p>2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla</p>
<p>mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell&#8217;ambito</p>
<p>dell&#8217;insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra</p>
<p>diocesi, anche ubicata in regione diversa.</p>
<p>3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai</p>
<p>commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato</p>
<p>dall&#8217;ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.</p>
<p>4. Ferma restando l&#8217;assegnazione all&#8217;istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione</p>
<p>cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:</p>
<p>I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione</p>
<p>cattolica della medesima diocesi,</p>
<p>II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,</p>
<p>III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione</p>
<p>cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,</p>
<p>IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,</p>
<p>V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione</p>
<p>cattolica in diocesi di altra regione.</p>
<p>All&#8217;interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di</p>
<p>religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle</p>
<p>utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.</p>
<p>5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti</p>
<p>d&#8217;organico così come definiti dall&#8217;art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186 , tenuto conto dei</p>
<p>posti effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell&#8217;anno di riferimento e fatto salvo</p>
<p>l&#8217;accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione</p>
<p>delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come</p>
<p>per il restante personale docente di cui al presente contratto.</p>
<p>6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere riconosciute per quanto compatibili le</p>
<p>precedenze previste dall&#8217;art. 7 del presente contratto.</p>
<p>Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle</p>
<p>tabelle di valutazione allegate al presente contratto.</p>
<p>67</p>
<p>TITOLO III &#8211; SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO</p>
<p>ART. 38 &#8211; DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p>
<p>1. Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente si</p>
<p>applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.</p>
<p>2. Il trasferimento del personale educativo sia maschile che femminile viene effettuato,</p>
<p>indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a quanto previsto nell&#8217;art. 4 ter</p>
<p>della legge n. 333 del 20 agosto 2001. E&#8217; richiesto il possesso della specializzazione ove</p>
<p>prescritta.</p>
<p>3. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in</p>
<p>base ai criteri previsti negli articoli 3 e 37 del presente contratto.</p>
<p>68</p>
<p>ART. 39 &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i</p>
<p>convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell&#8217;art. 4</p>
<p>ter, della legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre</p>
<p>province oltre a quella di titolarità.</p>
<p>2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più</p>
<p>di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le</p>
<p>province richieste secondo le modalità stabilite dall&#8217;O.M.(Allegato A). Della domanda</p>
<p>riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di</p>
<p>trasferimento ad altra provincia.</p>
<p>3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da</p>
<p>quella di titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l&#8217;ordine di</p>
<p>priorità in cui si desidera il movimento.</p>
<p>4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono</p>
<p>partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.</p>
<p>5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d&#8217;ufficio per incompatibilità ai</p>
<p>sensi dell&#8217;art. 467, del D.Lvo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di</p>
<p>incompatibilità che ha dato luogo all&#8217;applicazione dell&#8217;art.468, del D.Lvo n.297/94. L&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo</p>
<p>conto del parere espresso circa l&#8217;incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio</p>
<p>scolastico provinciale a norma dell&#8217;art.469, del D.Lvo n. 297/94.</p>
<p>69</p>
<p>ART. 40 &#8211; INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO</p>
<p>1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell&#8217;istituto la necessità di</p>
<p>procedere alla soppressione di posto in organico, l&#8217;ufficio territorialmente competente</p>
<p>predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata</p>
<p>comunicazione ai dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli</p>
<p>istitutori titolari nell&#8217;istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all&#8217;albo della</p>
<p>direzione.</p>
<p>2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procede alla individuazione di</p>
<p>eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di un&#8217; unica graduatoria.</p>
<p>3. L&#8217;individuazione degli educatori soprannumerari è effettuata attraverso la graduatoria unica</p>
<p>del personale educativo come previsto dalla legge n. 333/01.</p>
<p>E&#8217; fatta salva la quota parte di educatori dello stesso sesso dei convittori utile a garantire le</p>
<p>attività convittuali scorrendo la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria,</p>
<p>qualora, in applicazione del contratto di scuola, il Dirigente Scolastico ne individui la necessità.</p>
<p>4. Il dirigente scolastico competente, provvede &#8211; entro 10 giorni dalla data di pubblicazione</p>
<p>della tabella organica &#8211; alla formazione e pubblicazione all&#8217;albo della direzione delle graduatorie</p>
<p>relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di</p>
<p>identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella</p>
<p>di valutazione per i trasferimenti d&#8217;ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato</p>
<p>dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle</p>
<p>disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art.</p>
<p>15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il capo d&#8217;istituto formula le predette graduatorie tenendo</p>
<p>presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine</p>
<p>previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell&#8217;esclusione dalla</p>
<p>graduatoria d&#8217;istituto per l&#8217;identificazione dei perdenti posto da trasferire d&#8217;ufficio dei soggetti</p>
<p>beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell&#8217;art. 7 &#8211; sistema delle</p>
<p>precedenze &#8211; del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le</p>
<p>situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di</p>
<p>trasferimento previsti dall&#8217;O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l&#8217;interessato</p>
<p>non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione</p>
<p>della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d&#8217;ufficio all&#8217;attribuzione del</p>
<p>punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è</p>
<p>determinata in base alla maggiore età anagrafica.</p>
<p>5. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori interessati possono presentare, entro 10 giorni</p>
<p>dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al dirigente scolastico.</p>
<p>6. Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente scolastico entro 15 giorni provvede alle rettifiche</p>
<p>delle graduatorie. Queste ultime, così definite, devono essere immediatamente comunicate</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente con le deduzioni in ordine ai reclami.</p>
<p>7. Gli istitutori individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l&#8217;inclusione</p>
<p>nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini</p>
<p>per la presentazione &#8211; entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all&#8217;albo delle graduatorie &#8211; del</p>
<p>modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi</p>
<p>precedenti. Nel caso in cui l&#8217;istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di</p>
<p>trasferimento, l&#8217;eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce</p>
<p>integralmente quella precedente.</p>
<p>70</p>
<p>ART.41 &#8211; DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E</p>
<p>PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE</p>
<p>1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle</p>
<p>dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici provinciali. I posti di cui al presente</p>
<p>comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all&#8217;organico di diritto stabilito l&#8217;a.s.</p>
<p>dal quale decorrono i movimenti medesimi.</p>
<p>Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle</p>
<p>vacanze determinate si a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni,</p>
<p>collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini</p>
<p>fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.</p>
<p>2. Gli uffici scolastici provinciali comunicano, entro la data prevista nell&#8217;O.M., di tali</p>
<p>disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici provinciali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta</p>
<p>e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre province,</p>
<p>ne cura l&#8217;immediata pubblicazione all&#8217;albo, unitamente a quelli relativi alla propria.</p>
<p>3. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al</p>
<p>ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale</p>
<p>educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di</p>
<p>assegnazione definitiva di sede a decorrere dall&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico successivo e pertanto</p>
<p>potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno</p>
<p>scolastico, fatto salvo quanto previsto nell&#8217;articolo 5 comma 3, relativamente al rientro nel ruolo</p>
<p>di provenienza.</p>
<p>4. La graduatoria, distinta per le tre fasi della mobilità territoriale, degli istitutori interessati al</p>
<p>movimento è pubblicata all&#8217;albo dell&#8217;ufficio territorialmente competente in data stabilita con</p>
<p>apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno</p>
<p>la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali</p>
<p>rettifiche.</p>
<p>71</p>
<p>ART. 42 &#8211; PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI</p>
<p>1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo</p>
<p>servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall&#8217;art.</p>
<p>12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo.</p>
<p>Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori</p>
<p>appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di</p>
<p>specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai</p>
<p>ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.</p>
<p>2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al</p>
<p>comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.</p>
<p>3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda &#8211; redatta in</p>
<p>conformità all&#8217;apposito modello allegato all&#8217;O.M. sulla mobilità (allegato B) &#8211; per il tramite</p>
<p>della istituzione di titolarità all&#8217;ufficio scolastico provinciale della provincia per cui si chiede il</p>
<p>movimento (ed anche a quella di titolarità laddove venga richiesto movimento per provincia</p>
<p>diversa) nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.</p>
<p>4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per non più di tre province.</p>
<p>5. L&#8217;elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all&#8217;albo</p>
<p>dell&#8217;ufficio territorialmente competente alla data prevista dall&#8217;O.M..</p>
<p>72</p>
<p>ART. 43 &#8211; MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI</p>
<p>PASSAGGIO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO</p>
<p>1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo (ordinario o</p>
<p>speciale)e per non più di tre province.</p>
<p>2. La domanda, redatta in conformità dell&#8217;apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni</p>
<p>ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente</p>
<p>art. 39 e dall&#8217;apposita O.M. sulla mobilità.</p>
<p>3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi</p>
<p>non vengono prese in considerazione.</p>
<p>4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute</p>
<p>nell&#8217;apposita O.M. sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute</p>
<p>nell&#8217;O.M. per quanto attiene alla documentazione delle domande.</p>
<p>73</p>
<p>TITOLO IV &#8211; SEZIONE PERSONALE A.T.A.</p>
<p>ART. 44 &#8211; DESTINATARI</p>
<p>1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente accordo, si applicano al</p>
<p>personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo</p>
<p>indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.</p>
<p>2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con</p>
<p>rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di</p>
<p>titolarità, ivi compreso il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell&#8217;articolo 59 del</p>
<p>CCNL 29 novembre 2007. Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso</p>
<p>delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della</p>
<p>provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d&#8217;ufficio con punti zero. Resta salva la</p>
<p>possibilità di presentare domanda per altra provincia.</p>
<p>Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a sede</p>
<p>definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III</p>
<p>fase &#8211; ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine,</p>
<p>seguendo l&#8217;ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun</p>
<p>aspirante verrà assegnata d&#8217;ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale &#8211; per una</p>
<p>delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal</p>
<p>comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un</p>
<p>grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso,</p>
<p>invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un</p>
<p>Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia</p>
<p>si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora il</p>
<p>personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità verrà assegnato sui Centri</p>
<p>Territoriali della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi</p>
<p>amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida</p>
<p>espressa.</p>
<p>3. Il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già assunto dagli Enti</p>
<p>Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, può a domanda, essere trasferito per l&#8217;a.s.</p>
<p>2009/10 su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo, purchè vi sia la relativa</p>
<p>disponibilità di posto.</p>
<p>4. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che</p>
<p>non siano in possesso del titolo di studio previsto per un&#8217;area professionale continuano a</p>
<p>permanere nell&#8217;istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione</p>
<p>attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall&#8217;art.48 del C.C.N.L. 24.7.2003 e</p>
<p>dell&#8217;art. 50 del presente contratto.</p>
<p>74</p>
<p>CAPO I &#8211; DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E</p>
<p>PASSAGGI</p>
<p>ART. 45 &#8211; POSTI DISPONIBILI</p>
<p>1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili tutti i posti previsti dall&#8217;organico di diritto dell&#8217;anno</p>
<p>scolastico 2009/10 secondo le fattispecie di seguito elencate:</p>
<p>a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, che</p>
<p>devono essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall&#8217;O.M. sui</p>
<p>trasferimenti;</p>
<p>b) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;</p>
<p>c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al</p>
<p>sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;</p>
<p>d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale,</p>
<p>nonché a seguito della mobilità professionale.</p>
<p>2. L&#8217;elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all&#8217;albo dell&#8217;ufficio territorialmente</p>
<p>competente entro il termine previsto dall&#8217;O.M. sui trasferimenti.</p>
<p>3. Per l&#8217;individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire le</p>
<p>eventuali nuove situazioni dei posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo</p>
<p>l&#8217;approvazione da parte dell&#8217;U.S.P. della pianta organica, dovranno comunicare allo stesso</p>
<p>ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di assistente tecnico, indicando i nominativi del</p>
<p>personale a tempo indeterminato assegnato con decorrenza dall&#8217;anno scolastico cui si</p>
<p>riferiscono le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione comporti casi di</p>
<p>soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare agli uffici territorialmente</p>
<p>competenti i nominativi dei soprannumerari.</p>
<p>4. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di</p>
<p>profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dal numero</p>
<p>complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali,</p>
<p>debbono essere detratti :</p>
<p>a) totale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e A.T.A. con</p>
<p>rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede definitiva;</p>
<p>b) personale in soprannumero sull&#8217;organico provinciale;</p>
<p>c) accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto e per la chiamata diretta</p>
<p>(L.68 del 12.3.1999).</p>
<p>5. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei</p>
<p>passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti</p>
<p>interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il</p>
<p>numero di posti necessario per le procedure concorsuali in atto, per la chiamata diretta e per il</p>
<p>personale in soprannumero.</p>
<p>6. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali</p>
<p>in atto sono individuati per area professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla base</p>
<p>delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l&#8217;effettuazione dei</p>
<p>movimenti relativi all&#8217;anno scolastico precedente e residuate dopo le operazioni di assunzioni a</p>
<p>tempo indeterminato relative al medesimo anno.</p>
<p>75</p>
<p>CAPO II &#8211; SEQUENZA DELLE OPERAZIONI</p>
<p>art. 46 &#8211; FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI</p>
<p>1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:</p>
<p>I &#8211; fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l&#8217;assegnazione nell&#8217;ambito del comune</p>
<p>di titolarità;</p>
<p>II &#8211; fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l&#8217;assegnazione a comuni diversi da</p>
<p>quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia;</p>
<p>III &#8211; fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a</p>
<p>province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.</p>
<p>L&#8217;ordine delle operazioni derivante dall&#8217;applicazione del sistema delle precedenze alle predette</p>
<p>fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.</p>
<p>76</p>
<p>CAPO III &#8211; PERDENTI POSTO</p>
<p>ART. 47 &#8211; DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA &#8211; DIRETTORI DEI</p>
<p>SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI &#8211; INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE</p>
<p>SOPRANNUMERARIO</p>
<p>1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni oggetto di</p>
<p>provvedimenti di dimensionamento, devono presentare domanda di trasferimento, compilando</p>
<p>obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la trattazione della casistica di</p>
<p>cui al presente articolo. In particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le tabelle</p>
<p>di valutazione per i trasferimenti, allegato E. Coloro i quali abbiano interesse a permanere in</p>
<p>una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui è coinvolta la propria scuola,</p>
<p>prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere</p>
<p>negativamente al trasferimento incondizionato a domanda (riportata nell&#8217;altra casella della</p>
<p>predetta sezione del modulo domanda già citato nel presente comma).</p>
<p>2. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, di cui al precedente comma 1, titolari di</p>
<p>istituzioni scolastiche coinvolte in un &#8220;singolo dimensionamento&#8221; (1), confluiscono, durante le</p>
<p>operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di &#8220;singolo dimensionamento&#8221; finalizzata alla</p>
<p>eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso</p>
<p>&#8220;singolo dimensionamento&#8221; ovvero per l&#8217;individuazione del personale perdente posto da</p>
<p>trasferire d&#8217;ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Se il provvedimento di</p>
<p>dimensionamento predetto riguarda più istituti e determina il permanere di due o più istituzioni</p>
<p>scolastiche, l&#8217;assegnazione, effettuata secondo i criteri di cui sopra, viene disposta tenendo</p>
<p>conto della precedente titolarità del direttore dei servizi generali ed amministrativi non perdente</p>
<p>posto. Nel caso contrario l&#8217;assegnazione all&#8217;istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento,</p>
<p>avviene secondo l&#8217;ordine del bollettino ufficiale delle scuole, qualora non siano state espresse</p>
<p>preferenze.</p>
<p>3. Le graduatorie sono formulate in base alle precedenze previste dall&#8217;art.7, comma 1, punti I),</p>
<p>III), V) e VII) e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio, allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso</p>
<p>degli interessati e le situazioni che si vengano a verificare entro il termine previsto per la</p>
<p>presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata</p>
<p>dalla maggiore età anagrafica.</p>
<p>4. Il personale coinvolto nel processo di ogni singolo dimensionamento della rete scolastica</p>
<p>viene invitato dall&#8217;ufficio territorialmente competente a presentare domanda entro i termini di</p>
<p>scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento</p>
<p>di dimensionamento, altrimenti, se individuato come perdente posto, è trasferito d&#8217;ufficio.</p>
<p>5. L&#8217;ufficio territorialmente competente acquisite al Sistema Informativo le domande di cui al</p>
<p>comma 1 del presente articolo, comunica ai destinatari la graduatoria del &#8220;singolo</p>
<p>dimensionamento&#8221; che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della</p>
<p>graduatoria, possono presentare domanda all&#8217;ufficio territorialmente competente al fine di</p>
<p>prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami possono essere</p>
<p>presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso ufficio</p>
<p>territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l&#8217;esito del</p>
<p>reclamo.</p>
<p>6. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto ha titolo a</p>
<p>rientrare con precedenza nella istituzione scolastica derivante dall&#8217;unificazione qualora il posto</p>
<p>si renda disponibile nel corso dei movimenti e sempre secondo l&#8217;ordine di graduatoria derivante</p>
<p>dalla tabella dei trasferimenti d&#8217;ufficio allegato E.</p>
<p>__________________</p>
<p><em>(1) Si definisce &#8220;singolo dimensionamento&#8221; l&#8217;insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra</em></p>
<p><em>loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso l&#8217;acquisizione o la cessione di</em></p>
<p><em>istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.</em></p>
<p><em>Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola</em></p>
<p><em>C: le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento.</em></p>
<p>77</p>
<p>ART. 48 &#8211; DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE</p>
<p>DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO</p>
<p>INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO</p>
<p>1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento che</p>
<p>verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d&#8217;ufficio.</p>
<p>2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli</p>
<p>previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l&#8217;avvertenza che detto personale, nel</p>
<p>compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel</p>
<p>caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento</p>
<p>qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della</p>
<p>domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d&#8217;ufficio. Il</p>
<p>personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere</p>
<p>della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze</p>
<p>relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima tra le preferenze, anche il</p>
<p>codice relativo all&#8217;intero comune di titolarità. Le preferenze espresse, anche relative a comuni</p>
<p>diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.</p>
<p>Pertanto, il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 &#8211; sistema delle precedenze &#8211; punto II), viene</p>
<p>riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o</p>
<p>d&#8217;ufficio, nell&#8217;ultimo quinquennio.</p>
<p>3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio</p>
<p>con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d&#8217;istituto nell&#8217;apposita casella del modulo</p>
<p>domanda.</p>
<p>4. La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di</p>
<p>soprannumerarietà, comporta in ogni caso il trasferimento d&#8217;ufficio secondo il punteggio</p>
<p>attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente.</p>
<p>5. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di</p>
<p>trasferimento, formulano e affiggono all&#8217;albo le graduatorie per l&#8217;individuazione dei perdenti</p>
<p>posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all&#8217;allegato E al presente accordo con le</p>
<p>precisazioni concernenti i trasferimenti d&#8217;ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati</p>
<p>soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della</p>
<p>domanda di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all&#8217;organico determinato</p>
<p>per l&#8217;anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in</p>
<p>soprannumero, ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, nel seguente ordine:</p>
<p>- personale entrato a far parte dell&#8217;organico dell&#8217;istituto con decorrenza dal precedente primo</p>
<p>settembre per mobilità a domanda;</p>
<p>- personale entrato a far parte dell&#8217;organico dell&#8217;istituto, dagli anni scolastici precedenti quello</p>
<p>di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d&#8217;ufficio o a domanda</p>
<p>condizionata (1).</p>
<p>Nell&#8217;ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.</p>
<p>6. Per gli assistenti tecnici l&#8217;individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie</p>
<p>comprendenti il personale appartenente alla stessa area.</p>
<p>7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5</p>
<p>del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla</p>
<p>graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente per il tramite del dirigente scolastico entro 10 giorni dalla</p>
<p>78</p>
<p>pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati</p>
<p>l&#8217;esito del reclamo.</p>
<p>8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati</p>
<p>contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione</p>
<p>alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d&#8217;ufficio insieme a quelli dei</p>
<p>soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso</p>
<p>comune, o, laddove non ci sia disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.</p>
<p>9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale</p>
<p>appartenente alle categorie di cui all&#8217;art.7, comma 1, punti I), III), V) e VII) del presente</p>
<p>accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il</p>
<p>coinvolgimento anche delle predette categorie; in particolare, in caso di unificazione tra scuole,</p>
<p>il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.</p>
<p>10. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni</p>
<p>che si verificano entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento.</p>
<p>11. I trasferimenti d&#8217;ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorietà determinati dagli uffici</p>
<p>territorialmente competenti, sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute</p>
<p>prima dell&#8217;effettuazione del movimento, e, nell&#8217;ambito del singolo comune o distretto (per i</p>
<p>comuni comprendenti più distretti), secondo l&#8217;ordine del bollettino. Le suddette tabelle devono</p>
<p>tener conto delle distanze chilometriche e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi.</p>
<p>Successivamente i trasferimenti d&#8217;ufficio sono disposti sui Centri Territoriali della provincia</p>
<p>secondo la tabella di viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili nell&#8217;intera provincia, il</p>
<p>personale A.T.A. rimanere in soprannumero sull&#8217;organico provinciale.</p>
<p>12. Il trasferimento d&#8217;ufficio degli assistenti tecnici viene effettuato esaminando ciascun ambito</p>
<p>territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e,</p>
<p>successivamente, se non richiesta, per l&#8217;area comprensiva del laboratorio ove l&#8217;assistente tecnico</p>
<p>perdente posto risulta titolare. Nell&#8217;ambito della singola area professionale il laboratorio è</p>
<p>assegnato secondo l&#8217;ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata</p>
<p>alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.</p>
<p>13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di</p>
<p>movimento, il trasferimento d&#8217;ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti</p>
<p>l&#8217;area per la quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari.</p>
<p>14. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicate altresì alle nuove posizioni di</p>
<p>soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l&#8217;anno</p>
<p>scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla base della</p>
<p>nuova tabella organica, notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione</p>
<p>di soprannumero con l&#8217;avvertenza che nei loro confronti viene avviata la procedura prevista per</p>
<p>i trasferimenti d&#8217;ufficio.</p>
<p>15. In tali ipotesi gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti</p>
<p>interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui ai</p>
<p>precedenti commi quinto e sesto.</p>
<p>16. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento,</p>
<p>ma in ogni caso prima dell&#8217;inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di</p>
<p>personale perdente posto gli uffici territorialmente competenti notificano per iscritto</p>
<p>immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare</p>
<p>domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le</p>
<p>eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti.</p>
<p>79</p>
<p>INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO</p>
<p>DELLA RETE SCOLASTICA</p>
<p>17 Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si</p>
<p>realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di</p>
<p>diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo</p>
<p>dimensionamento &#8211; ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi</p>
<p>generali ed amministrativi &#8211; confluisce in un&#8217;unica graduatoria (distinta per profilo) al fine</p>
<p>dell&#8217;individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo.</p>
<p>I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro,</p>
<p>provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia</p>
<p>all&#8217;ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.</p>
<p>18. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma</p>
<p>17 del presente articolo, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi</p>
<p>alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all&#8217;ufficio</p>
<p>territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla</p>
<p>pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati</p>
<p>l&#8217;esito del reclamo.</p>
<p>19. L&#8217;ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla</p>
<p>graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all&#8217;organico complessivo delle</p>
<p>istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale A.T.A. non</p>
<p>perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti</p>
<p>modalità:</p>
<p>I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche</p>
<p>trasformate in comprensive) di titolarità nell&#8217;anno in corso, nel caso in cui sia accertata la</p>
<p>relativa disponibilità.</p>
<p>II Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto ha diritto</p>
<p>ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell&#8217;istituto diverso da</p>
<p>quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione</p>
<p>staccata) sui posti rimasti disponibili<em>.</em></p>
<p>III Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto &#8211; in base alle</p>
<p>preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica &#8211; sui posti ancora disponibili, nelle</p>
<p>istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.</p>
<p>IV. Infine, l&#8217;ufficio territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente</p>
<p>posto, a presentare domanda di trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei</p>
<p>provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può</p>
<p>comunque presentare domanda di mobilità.</p>
<p>20. Il personale di cui al punto III del comma 19, del presente articolo può chiedere a domanda</p>
<p>di usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità (anche se trasformata in</p>
<p>comprensiva) dell&#8217;anno in corso. Comunque, tale operazione precede il riassorbimento del</p>
<p>personale di cui al punto IV del comma 19 del presente articolo.</p>
<p>21. Il personale di cui al punto IV del comma 19 del presente articolo può chiedere a domanda</p>
<p>di usufruire della precedenza per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo</p>
<p>dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità. Tale precedenza opera in</p>
<p>subordine a quella prevista dal comma 20, del presente articolo.</p>
<p>22. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento,</p>
<p>ma in ogni caso prima dell&#8217;inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di</p>
<p>80</p>
<p>personale perdente posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli uffici territorialmente</p>
<p>competenti, notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di</p>
<p>soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5</p>
<p>giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono</p>
<p>integralmente quelle precedenti.</p>
<p>________________________</p>
<p><em>(1)Il personale trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di</em></p>
<p><em>precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici</em></p>
<p><em>precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il personale perdente posto che, nel</em></p>
<p><em>corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima</em></p>
<p><em>preferenza è soddisfatto per altre preferenze.</em></p>
<p>81</p>
<p>ART. 49 &#8211; PERSONALE SOPRANNUMERARIO SULL&#8217;ORGANICO PROVINCIALE</p>
<p>1. Il personale in soprannumero sull&#8217;organico provinciale è tenuto a presentare domanda di</p>
<p>movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle</p>
<p>preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d&#8217;ufficio.</p>
<p>I soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d&#8217;ufficio, il trasferimento a domanda</p>
<p>o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell&#8217;organico</p>
<p>provinciale, possono rientrare nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti d&#8217;ufficio</p>
<p>nell&#8217;ultimo quinquennio usufruendo della precedenza di cui all&#8217;art.7, comma 1, punti II) e IV).</p>
<p>Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa</p>
<p>al movimento e viene graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella</p>
<p>scuola di precedente titolarità.</p>
<p>2. Il trasferimento d&#8217;ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici</p>
<p>precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase dell&#8217;ordine delle</p>
<p>operazioni (allegato F &#8211; lettera C)</p>
<p>82</p>
<p>CAPO IV &#8211; MOBILITÀ PROFESSIONALE</p>
<p>ART. 50 &#8211; MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE</p>
<p>1. I passaggi da uno all&#8217;altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L.</p>
<p>del 29.11.2007 sono disposti nell&#8217;ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle</p>
<p>disponibilità residuate dopo l&#8217;effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei</p>
<p>passaggi nell&#8217;ambito della stessa provincia relativi a personale soprannumerario appartenente a</p>
<p>profili in esubero.</p>
<p>2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area può essere disposta unicamente</p>
<p>a favore del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo</p>
<p>quanto previsto all&#8217;art. 3 comma 2. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la</p>
<p>partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di</p>
<p>riconversione previsti dall&#8217;art. 48, lettera B, del CCNL del 29 luglio 2007.</p>
<p>Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla</p>
<p>mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale</p>
<p>previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.</p>
<p>3 .Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al</p>
<p>titolo II della tabella in allegato E.</p>
<p>83</p>
<p>ART. 51 &#8211; SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)</p>
<p>1. Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che</p>
<p>trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai</p>
<p>fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in</p>
<p>una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo</p>
<p>domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.</p>
<p>2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in</p>
<p>provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica</p>
<p>ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o</p>
<p>scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale,</p>
<p>anche se non c&#8217;è mutamento di titolarità da una provincia all&#8217;altra.</p>
<p>3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in</p>
<p>cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha</p>
<p>carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di</p>
<p>titolarità da una provincia all&#8217;altra.</p>
<p>84</p>
<p>CAPO V &#8211; ASSISTENTI TECNICI</p>
<p>ART. 52 &#8211; ASSISTENTI TECNICI</p>
<p>1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell&#8217;ambito dell&#8217;area professionale di titolarità può</p>
<p>essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell&#8217;ambito della provincia il trasferimento degli</p>
<p>assistenti tecnici da un&#8217;area professionale ad un&#8217;altra può essere disposto purché sia stato</p>
<p>comunque salvaguardato, relativamente all&#8217;area professionale richiesta, il numero dei posti</p>
<p>necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il</p>
<p>personale in soprannumero compreso quello dell&#8217;art.49. Comunque i trasferimenti da un&#8217;area</p>
<p>professionale all&#8217;altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell&#8217;allegato F, fase I, punti B) e C),</p>
<p>sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell&#8217;ambito della stessa area professionale</p>
<p>come riportato nell&#8217;allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento</p>
<p>degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un&#8217;area ad un&#8217;altra), è disposto nei limiti</p>
<p>delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto</p>
<p>stabilito nell&#8217; art. 6, parte comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da</p>
<p>un&#8217;area ad un&#8217;altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda</p>
<p>relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso</p>
<p>secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il</p>
<p>trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l&#8217;istituto di attuale titolarità;</p>
<p>in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede.</p>
<p>Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono</p>
<p>considerate per la singola preferenza, secondo l&#8217;ordine riportato sulla domanda e, nell&#8217;ambito</p>
<p>della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l&#8217;ordine previsto dalla</p>
<p>tabella di corrispondenza precitata.</p>
<p>2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un&#8217;area professionale all&#8217;altra sono quelli</p>
<p>previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007 oppure quelli previsti dalla tabella B) del</p>
<p>C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto</p>
<p>personale.</p>
<p>3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei</p>
<p>titoli equipollenti a quelli codificati.</p>
<p>4. Devono essere considerati equipollenti:</p>
<p>a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da attestato di</p>
<p>qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge n.</p>
<p>845/78.</p>
<p>Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con</p>
<p>la specificità dell&#8217; attestato. L&#8217;ufficio territorialmente competente valuta l&#8217;esatta corrispondenza</p>
<p>di tale attribuzione. Gli attestati in questione devono essere corredati da idonea certificazione</p>
<p>comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;</p>
<p>b) gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all&#8217;area</p>
<p>professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all&#8217;art. 50 del presente accordo.</p>
<p>5. Ai laboratori &#8220;Conduzione e manutenzione impianti termici&#8221; (codice H07) e &#8220;Termotecnica e</p>
<p>macchine a fluido&#8221; (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono</p>
<p>accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e</p>
<p>di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla</p>
<p>ordinanza ministeriale sulla mobilità.</p>
<p>6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 &#8211; RRG7 &#8211; RRG8 -</p>
<p>RRG9 &#8211; RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell&#8217;area &#8220;Imbarcazioni scuola -</p>
<p>85</p>
<p>impianti elettrici &#8211; conduzione caldaie a vapore&#8221; (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso</p>
<p>del titolo di &#8220;Conduttore di caldaie a vapore&#8221; rilasciato dall&#8217;ispettorato del lavoro (codice</p>
<p>RRGA).</p>
<p>7. Al laboratorio &#8220;Conduzione e manutenzione di autoveicoli&#8221; (codice I32), appartenente all&#8217;area</p>
<p>meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta</p>
<p>patente di guida &#8220;D&#8221;, accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di</p>
<p>almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già</p>
<p>allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale</p>
<p>A.T.A..</p>
<p>86</p>
<p>ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO</p>
<p>ALLEGATO C &#8211; ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI</p>
<p>PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO</p>
<p>ALLEGATO D &#8211; TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI</p>
<p>87</p>
<p>ALLEGATO C &#8211; ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI</p>
<p>PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO</p>
<p>- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE -</p>
<p>1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della</p>
<p>provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell&#8217;ambito del comune</p>
<p>a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.</p>
<p>Prima dell&#8217;effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità,</p>
<p>mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali</p>
<p>autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico</p>
<p>non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto ( educandati, sezioni ospedaliere).</p>
<p>Nell&#8217;ambito di questa fase l&#8217;ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:</p>
<p>A1) trasferimenti a domanda, nell&#8217;ambito della scuola primaria, tra i posti dell&#8217;organico</p>
<p>(comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) del proprio circolo o</p>
<p>istituto comprensivo di titolarità.(0)</p>
<p>A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell&#8217;art.</p>
<p>7 &#8211; TITOLO I del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza;</p>
<p>(sono compresi i trasferimenti interprovinciali)</p>
<p>B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei</p>
<p>docenti trasferiti nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza</p>
<p>di cui al punto II) dell&#8217;art 7 &#8211; TITOLO I del presente contratto; nonché, limitatamente alla</p>
<p>scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari</p>
<p>di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A (2), nonché,</p>
<p>limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come</p>
<p>soprannumerari titolari negli istituti di cui all&#8217;art. 20, lettera C;</p>
<p>C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso</p>
<p>serale nell&#8217;ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell&#8217;ambito dello stesso Istituto di</p>
<p>Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso</p>
<p>comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell&#8217;ambito del</p>
<p>comune.</p>
<p>D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell&#8217;ordine di cui al punto</p>
<p>III)-1)- 2) e 3) dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I del presente contratto;</p>
<p>(0) <em>Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua straniera sono tenuti a garantire per un triennio</em></p>
<p><em>l&#8217;insegnamento della lingua straniera; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto</em></p>
<p><em>comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell&#8217;ambito dell&#8217;operazione</em></p>
<p><em>di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua straniera. Resta ferma la</em></p>
<p><em>possibilità di trasferimenti</em><strong>, </strong><strong><em>sia su posto di lingua straniera che su posto comune</em></strong><strong><em>, </em></strong><em>in altri circoli.</em></p>
<p><strong><em>(1) </em></strong><em>Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella</em></p>
<p><em>apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato</em></p>
<p><em>spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete</em></p>
<p><em>scolastica, la precedenza é riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di</em></p>
<p><em>cui va riportata l&#8217;attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell&#8217;apposita casella del modulo</em></p>
<p><em>domanda.</em></p>
<p><em>(2) </em><em>La precedenza é valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di</em></p>
<p><em>unificazione che ha coinvolto la scuola ove l&#8217;aspirante risulta soprannumerario</em>.</p>
<p>88</p>
<p>D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V)</p>
<p>dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I del presente contratto limitatamente ai comuni con più distretti;</p>
<p>E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all&#8217;art. 31 del</p>
<p>TITOLO II del presente contratto;</p>
<p>E) trasferimenti a domanda in sede (3);</p>
<p>F) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto</p>
<p>soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui al</p>
<p>punto IV) dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I del presente contratto;</p>
<p>G) trasferimenti d&#8217;ufficio, nell&#8217;ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di</p>
<p>posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola</p>
<p>prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda.</p>
<p>2. Per ciascuna delle operazioni l&#8217;ordine di graduatoria degli aspiranti é determinato, per</p>
<p>ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione</p>
<p>dei titoli allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito</p>
<p>nell&#8217;ultimo quinquennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo,</p>
<p>scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle</p>
<p>esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita</p>
<p>alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e</p>
<p>precedenza, la posizione in graduatoria é determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.</p>
<p>(3) <em>In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio</em></p>
<p><em>spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.</em></p>
<p><em>(4) </em><em>In questo stesso punto dell&#8217;ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni</em></p>
<p><em>scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere</em></p>
<p><em>dall&#8217;anno scolastico successivo a quello dell&#8217;entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune</em><em>.</em></p>
<p><em>(5) </em><em>Per i docenti di scuola primaria o dell&#8217;infanzia trasferiti nell&#8217;ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, quale</em></p>
<p><em>comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola</em></p>
<p><em>dell&#8217;infanzia di precedente titolarità</em><em>.</em></p>
<p>89</p>
<p>- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -</p>
<p>1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all&#8217;altro della</p>
<p>provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano</p>
<p>anche i titolari di posto per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta. Nell&#8217;ambito di questa</p>
<p>fase l&#8217;ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:</p>
<p>A) trasferimenti d&#8217;ufficio, secondo l&#8217;ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità</p>
<p>stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell&#8217;organico sede che non</p>
<p>abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento</p>
<p>(trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;</p>
<p>B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell&#8217;art.</p>
<p>7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell&#8217;art.</p>
<p>7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI)</p>
<p>dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all&#8217;art. 31 del</p>
<p>TITOLO II del presente contratto;</p>
<p>E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all&#8217;art. 32 del</p>
<p>TITOLO II del presente contratto;</p>
<p>E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII)</p>
<p>dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente</p>
<p>delle D.O.P. ed i docenti privi della sede), che non usufruiscono di alcuna precedenza (1).</p>
<p>Per la scuola dell&#8217;infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell&#8217;ambito delle</p>
<p>operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei</p>
<p>docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre</p>
<p>curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso</p>
<p>comune.</p>
<p>Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1)</p>
<p>E2), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di</p>
<p>sostegno richiesta vi siano &#8211; a livello provinciale &#8211; situazioni di esubero o, comunque, quando il</p>
<p>numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.</p>
<p>G) trasferimenti d&#8217;ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica</p>
<p>provinciale (D.O.P.) che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti</p>
<p>operazioni;</p>
<p>H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune</p>
<p>ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale</p>
<p>nell&#8217;ambito della provincia;</p>
<p>I) trasferimenti d&#8217;ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a</p>
<p>domanda nel corso della precedenti operazioni.</p>
<p>2. Nell&#8217;ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo</p>
<p>l&#8217;ordine di graduatoria. L&#8217;ordine di graduatoria é determinato sulla base di tutti gli elementi</p>
<p>indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d&#8217;ufficio il punteggio</p>
<p>considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d&#8217;ufficio medesimo, é</p>
<p>quello attribuito dai dirigenti scolastici (o, per i titolari su D.O.P., dagli uffici scolastici</p>
<p>provinciali) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative</p>
<p><strong><em>(1) </em></strong><em>In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio</em></p>
<p><em>spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.</em></p>
<p>90</p>
<p>disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L&#8217;ordine in cui</p>
<p>vengono esaminate le richieste é dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza</p>
<p>la posizione in graduatoria é determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.</p>
<p>91</p>
<p>- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -</p>
<p>1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote</p>
<p>paritetiche, di cui al comma 4 dell&#8217; art 6 (parte comune) del presente contratto; qualora il</p>
<p>calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all&#8217;unità</p>
<p>superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni in questione sono</p>
<p>effettuate nell&#8217;ordine sottoindicato:</p>
<p>I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite del 50% delle disponibilità assegnate alla</p>
<p>terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:</p>
<p>a) passaggi di cattedra, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al</p>
<p>punto I) dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto</p>
<p>I) dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>c) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso</p>
<p>soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all&#8217;inizio delle operazioni di</p>
<p>mobilità nel limite del riassorbimento dell&#8217;esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai</p>
<p>ruoli della scuola dell&#8217;infanzia e primaria;</p>
<p>d) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse</p>
<p>o soprannumerarie accertate numericamente come tali all&#8217;inizio delle operazioni di mobilità nel</p>
<p>limite del riassorbimento dell&#8217;esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della</p>
<p>scuola dell&#8217;infanzia e primaria;</p>
<p>e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell&#8217;anno scolastico precedente a</p>
<p>quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso -</p>
<p>diversa da quella di titolarità &#8211; per la quale sono forniti dell&#8217;abilitazione;</p>
<p>f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell&#8217;anno scolastico precedente a quello</p>
<p>cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso &#8211; diversa da</p>
<p>quella di titolarità &#8211; per la quale sono forniti dell&#8217;abilitazione; passaggi di ruolo nella scuola di II</p>
<p>grado degli insegnanti di scuola primaria e di scuola dell&#8217;infanzia della provincia utilizzati nelle</p>
<p>attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano</p>
<p>cessati nell&#8217;ultimo quinquennio dalle predette attività;</p>
<p>g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna</p>
<p>precedenza;</p>
<p>h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.</p>
<p>Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente punto sono effettuate anche</p>
<p>oltre il predetto limite numerico del 50% (aliquota assegnata alla mobilità professionale</p>
<p>nell&#8217;ambito della disponibilità della terza fase). Inoltre alle operazioni di cui al presente punto è</p>
<p>attribuito anche l&#8217;eventuale posto dispari di cui all&#8217;art. 6, comma 6.</p>
<p>II) I trasferimenti interprovinciali sono effettuati sulle disponibilità residuate dopo le operazioni</p>
<p>di cui al precedente punto I, secondo l&#8217;ordine di seguito riportato:</p>
<p>92</p>
<p>i) trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o</p>
<p>soprannumerarie accertate numericamente come tali all&#8217;inizio delle operazioni di mobilità, nel</p>
<p>limite del riassorbimento dell&#8217;esubero;</p>
<p>j) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III)</p>
<p>dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>k) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V)</p>
<p>dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>l) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di</p>
<p>personale che percepisce l&#8217;indennità di pubblica sicurezza ai sensi della L.100/87, beneficiari</p>
<p>della precedenza di cui al punto VI) dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>m) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell&#8217;art.</p>
<p>7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>n) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto</p>
<p>VIII dell&#8217;art. 7 &#8211; TITOLO I &#8211; del presente contratto;</p>
<p>o) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.</p>
<p>III) Le operazioni di mobilità professionale interprovinciale e di mobilità professionale residuale</p>
<p>nella provincia sotto elencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e</p>
<p>disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti punti I) e II) del presente comma, secondo</p>
<p>l&#8217;ordine di seguito riportato:</p>
<p>p) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della</p>
<p>precedenza di cui al punto I), art 7, titolo I);</p>
<p>q) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso</p>
<p>soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all&#8217;inizio delle operazioni di</p>
<p>mobilità nel limite del riassorbimento dell&#8217;esubero; passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra</p>
<p>provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate</p>
<p>numericamente come tali all&#8217;inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento</p>
<p>dell&#8217;esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell&#8217;infanzia e</p>
<p>primaria;</p>
<p>r) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell&#8217;anno scolastico</p>
<p>precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di</p>
<p>concorso &#8211; diversa da quella di titolarità &#8211; per la quale sono forniti dell&#8217;abilitazione;</p>
<p>s) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna</p>
<p>precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle</p>
<p>operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità</p>
<p>di terza fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di</p>
<p>punteggio.</p>
<p>2. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti</p>
<p>interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all&#8217;interno della</p>
<p>secondaria di II grado vanno ad incrementare l&#8217;aliquota assegnata alla mobilità della terza fase</p>
<p>nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo l&#8217;ordine delle operazioni riportate nel</p>
<p>comma precedente e nel rispetto delle relative aliquote (1).-</p>
<p>3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti</p>
<p>provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.</p>
<p>93</p>
<p>4. Nell&#8217;ambito di ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili</p>
<p>vengono disposti secondo l&#8217;ordine di graduatoria. L&#8217;ordine di graduatoria é determinato sulla</p>
<p>base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica</p>
<p>tipologia di movimento. L&#8217;ordine in cui vengono esaminate le richieste é dato dal più alto</p>
<p>punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria é determinata dalla</p>
<p>maggiore anzianità anagrafica.</p>
<p>5. Il passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di primo grado su classi di concorso é disposto</p>
<p>con priorità rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio nei ruoli delle</p>
<p>scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno é disposto manualmente dagli uffici</p>
<p>scolastici provinciali competenti dopo l&#8217;effettuazione delle procedure automatizzate.</p>
<p>6. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro</p>
<p>ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative</p>
<p>allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si</p>
<p>effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.</p>
<p>7. Per la scuola secondaria di primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a</p>
<p>classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle</p>
<p>istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogo esame contestuale viene</p>
<p>effettuato per le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari</p>
<p>sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.</p>
<p><em>(1) Ad esempio, qualora alla disponibilità iniziale della terza fase, determinata in tre posti</em></p>
<p><em>(ripartiti in: 2 posti ai trasferimenti interprovinciali, 1 posto alla mobilità professionale) si</em></p>
<p><em>aggiunga una ulteriore disponibilità, a ciascuna delle operazioni della terza fase vanno</em></p>
<p><em>attribuiti 2 posti</em>.</p>
<p>94</p>
<p>ALLEGATO D &#8211; TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI</p>
<p>A) &#8211; TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A</p>
<p>DOMANDA E D&#8217;UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO</p>
<p>I &#8211; ANZIANITÀ DI SERVIZIO</p>
<p>Tipo di servizio Punteg</p>
<p>gio</p>
<p>A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza</p>
<p>giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) Punti 6</p>
<p>A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di</p>
<p>appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al</p>
<p>punteggio di cui al punto A) Punti 6</p>
<p>B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o</p>
<p>riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro</p>
<p>servizio di ruolo prestato nella scuola dell&#8217;infanzia (4) Punti 3</p>
<p>B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di</p>
<p>servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge 603/66 nella</p>
<p>scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola</p>
<p>secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) Punti 3</p>
<p>B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o</p>
<p>riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro</p>
<p>servizio di ruolo nella scuola dell&#8217;infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o</p>
<p>istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e</p>
<p>B1) Punti 3</p>
<p>B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo</p>
<p>effettivamente prestato come &#8220;specialista&#8221; per l&#8217;insegnamento della lingua straniera</p>
<p>dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di</p>
<p>cui alle lettere B e B2) rispettivamente:</p>
<p>- se il servizio é prestato nell&#8217;ambito del plesso di titolarità</p>
<p>- se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolarità</p>
<p>Punti 0,5</p>
<p>Punti 1</p>
<p>C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni</p>
<p>scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari</p>
<p>di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado</p>
<p>(5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i</p>
<p>trasferimenti d&#8217;ufficio si veda anche la nota 5 bis).</p>
<p>Per ogni ulteriore anno di servizio:</p>
<p>entro il quinquennio</p>
<p>oltre il quinquennio</p>
<p>per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia</p>
<p>Punti 6</p>
<p>Punti 2</p>
<p>Punti 3</p>
<p>C1) per la sola scuola primaria:</p>
<p>per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di</p>
<p>continuità, a partire dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno scolastico 97/98, come</p>
<p>docente &#8220;specializzato&#8221; per l&#8217;insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello</p>
<p>previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)</p>
<p>per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di</p>
<p>continuità, a partire dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno scolastico 97/98, come</p>
<p>docente &#8220;specialista&#8221; per l&#8217;insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello</p>
<p>previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)</p>
<p>Punti 1,5</p>
<p>Punti 3</p>
<p>D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l&#8217;a.s.</p>
<p>2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento</p>
<p>provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l&#8217;abbiano</p>
<p>revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum,</p>
<p>un punteggio aggiuntivo di (5ter) Punti</p>
<p>10</p>
<p>95</p>
<p>II &#8211; ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)</p>
<p>Tipo di esigenza Punteggio</p>
<p>A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge</p>
<p>o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal</p>
<p>tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) Punti 6</p>
<p>B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) Punti 4</p>
<p>C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il</p>
<p>diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti</p>
<p>totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 3</p>
<p>D) per la cura e l&#8217;assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,</p>
<p>tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e</p>
<p>permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel</p>
<p>comune richiesto (9) Punti 6</p>
<p>96</p>
<p>III &#8211; TITOLI GENERALI (15)</p>
<p>Tipo di titolo Punteggio</p>
<p>A) per ogni promozione di merito distinto &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Punti 3</p>
<p>B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per</p>
<p>l&#8217;accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della</p>
<p>domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) Punti 12</p>
<p>C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea</p>
<p>previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90</p>
<p>(artt. 4, 6, <img src='http://www.futuroscuola.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o</p>
<p>libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi</p>
<p>attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano</p>
<p>riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis),</p>
<p>ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell&#8217;ambito</p>
<p>delle scienze dell&#8217;educazione e/o nell&#8217;ambito delle discipline attualmente</p>
<p>insegnate dal docente</p>
<p>- per ogni diploma &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di</p>
<p>corso)</p>
<p>Punti 5</p>
<p>D) per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma</p>
<p>Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di</p>
<p>studio attualmente necessario per l&#8217;accesso al ruolo di appartenenza</p>
<p>(12)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 3</p>
<p>E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13)</p>
<p>previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90</p>
<p>(artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2°</p>
<p>livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari</p>
<p>statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali</p>
<p>o pareggiati nell&#8217;ambito delle scienze dell&#8217;educazione e/o nell&#8217;ambito delle</p>
<p>discipline attualmente insegnate dal docente (14)</p>
<p>- per ogni corso</p>
<p>( è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici )</p>
<p>Punti 1</p>
<p>F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi</p>
<p>compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea</p>
<p>magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di</p>
<p>musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per</p>
<p>l&#8217;accesso al ruolo di appartenenza (12) Punti 5</p>
<p>G) per il conseguimento del titolo di &#8220;dottorato di ricerca&#8221;</p>
<p>(si valuta un solo titolo)</p>
<p>Punti 5</p>
<p>H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamentoformazione</p>
<p>linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal</p>
<p>ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle</p>
<p>istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP</p>
<p>oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell&#8217;università</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 1</p>
<p>I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di</p>
<p>istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R.</p>
<p>23.7.1998 n.323, fino all&#8217;anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente</p>
<p>di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa</p>
<p>l&#8217;attività svolta dal docente di sostegno all&#8217;alunno handicappato che sostiene</p>
<p>l&#8217;esame&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Punti 1</p>
<p>N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,</p>
<p>sono valutati fino ad un massimo di Punti 10</p>
<p>97</p>
<p>B) &#8211; TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA&#8217;</p>
<p>PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO</p>
<p>I &#8211; ANZIANITÀ DI SERVIZIO:</p>
<p>Tipo di servizio Punteggio</p>
<p>A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla</p>
<p>decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) Punti 6</p>
<p>A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel</p>
<p>ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in</p>
<p>aggiunta al punteggio di cui al punto A Punti 6</p>
<p>B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto</p>
<p>o riconoscibile ai fini della carriera per ogni anno di servizio preruolo o di</p>
<p>altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell&#8217;infanzia (4) Punti 3</p>
<p>B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni</p>
<p>anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell&#8217;art. 5 della</p>
<p>legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina</p>
<p>in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al</p>
<p>punto B)</p>
<p>Punti 3</p>
<p>B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto</p>
<p>o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di</p>
<p>altro servizio di ruolo nella scuola dell&#8217;infanzia, effettivamente prestato (2) in</p>
<p>scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di</p>
<p>cui al punto B) e B1) . Punti 3</p>
<p>B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo</p>
<p>effettivamente prestato come &#8220;specialista&#8221; per l&#8217;insegnamento della lingua</p>
<p>straniera dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno scolastico 97/98 (in</p>
<p>aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:</p>
<p>- se il servizio è prestato nell&#8217;ambito del plesso di titolarità</p>
<p>- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità</p>
<p>Punti 0,5</p>
<p>Punti 1</p>
<p>C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi</p>
<p>tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di</p>
<p>servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola</p>
<p>secondaria di secondo grado (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),</p>
<p>A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d&#8217;ufficio si veda anche la</p>
<p>nota 5 bis).</p>
<p>Per ogni ulteriore anno di servizio:</p>
<p>entro il quinquennio</p>
<p>oltre il quinquennio</p>
<p>per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia</p>
<p>Punti 6</p>
<p>Punti 2</p>
<p>Punti 3</p>
<p>C1) per la sola scuola primaria:</p>
<p>per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza</p>
<p>soluzione di continuità, a partire dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno</p>
<p>scolastico 97/98, come docente &#8220;specializzato&#8221; per l&#8217;insegnamento della</p>
<p>lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2),</p>
<p>B3), C)</p>
<p>per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza</p>
<p>soluzione di continuità, a partire dall&#8217;anno scolastico 92/93 fino all&#8217;anno</p>
<p>scolastico 97/98, come docente &#8220;specialista&#8221; per l&#8217;insegnamento della lingua</p>
<p>straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)</p>
<p>Punti 1,5</p>
<p>Punti 3</p>
<p>D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per</p>
<p>l&#8217;a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di</p>
<p>trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato</p>
<p>domanda, l&#8217;abbiano revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto dopo il</p>
<p>predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5 ter) Punti 10</p>
<p>98</p>
<p>II &#8211; TITOLI GENERALI (15)</p>
<p>Tipo di titolo Punteggio</p>
<p>A)per ogni promozione di merito distinto Punti 3</p>
<p>B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per</p>
<p>l&#8217;accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della</p>
<p>domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) Punti 12</p>
<p>B1) per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli accesso ai ruoli</p>
<p>di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quello di cui al</p>
<p>punto B), per ogni concorso Punti 6</p>
<p>C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-laurea</p>
<p>prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90</p>
<p>(artt. 4, 6, <img src='http://www.futuroscuola.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> ovvero dal decreto n. 509/99 attivata dalle università statali o</p>
<p>libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi</p>
<p>attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano</p>
<p>riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis),</p>
<p>ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell&#8217;ambito</p>
<p>delle scienze dell&#8217;educazione e/o nell&#8217;ambito delle discipline attualmente</p>
<p>insegnate dal docente</p>
<p>- per ogni diploma</p>
<p>( è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di</p>
<p>corso)</p>
<p>Punti 5</p>
<p>D) per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma</p>
<p>Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di</p>
<p>studio attualmente necessario per l&#8217;accesso al ruolo richiesto (12) Punti 3</p>
<p>E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13)</p>
<p>previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.</p>
<p>341/90 (artt. 4, 6, <img src='http://www.futuroscuola.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di</p>
<p>1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti</p>
<p>universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione</p>
<p>fisica statali o pareggiati, nell&#8217;ambito delle scienze dell&#8217;educazione e/o</p>
<p>nell&#8217;ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)</p>
<p>- per ogni corso</p>
<p>( è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)</p>
<p>Punti 1</p>
<p>F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi</p>
<p>compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea</p>
<p>magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di</p>
<p>musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per</p>
<p>l&#8217;accesso al ruolo richiesto (12)</p>
<p>Punti 5</p>
<p>G) per ogni titolo di &#8220;dottorato di ricerca&#8221; conseguito Punti 5</p>
<p>H) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamentoformazione</p>
<p>linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal</p>
<p>ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici provinciali, delle</p>
<p>istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP, oggi</p>
<p>IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell&#8217;università Punti 1</p>
<p>99</p>
<p>I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di</p>
<p>istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R.</p>
<p>23.7.1998 n.323, fino all&#8217;anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente</p>
<p>di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa</p>
<p>l&#8217;attività svolta dal docente di sostegno all&#8217;alunno handicappato che svolge</p>
<p>l&#8217;esame Punti 1</p>
<p>L) CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per</p>
<p>un periodo non inferiore a 180 gg) prestato in utilizzazione nello stesso posto</p>
<p>o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio Punti 3</p>
<p>100</p>
<p>NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D&#8217;UFFICIO E</p>
<p>DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL&#8217;INFANZIA, PRIMARIA,</p>
<p>SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II</p>
<p>GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO</p>
<p>P R E M E S S A</p>
<p>Ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di</p>
<p>passaggio di ruolo e per l&#8217;individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:</p>
<p>- nell&#8217;anzianità di servizio non si tiene conto dell&#8217;anno scolastico in corso;</p>
<p>- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la</p>
<p>presentazione della domanda;</p>
<p>- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d&#8217;ufficio) è</p>
<p>necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso</p>
<p>dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre</p>
<p>dell&#8217;anno in cui si effettua il trasferimento.</p>
<p>L&#8217;anzianità&#8217; di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata</p>
<p>dall&#8217;interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato</p>
<p>all&#8217;O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.</p>
<p>L&#8217;anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati</p>
<p>successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni</p>
<p>anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato. Per gli istituti e</p>
<p>scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi</p>
<p>effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale</p>
<p>sia possibile il passaggio di cattedra. L&#8217;anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina</p>
<p>nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista</p>
<p>dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato</p>
<p>prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti</p>
<p>quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi</p>
<p>nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico</p>
<p>(scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima</p>
<p>dell&#8217;entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel</p>
<p>quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli</p>
<p>diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è</p>
<p>valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.</p>
<p>L&#8217;anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di</p>
<p>appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di</p>
<p>appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici</p>
<p>nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di</p>
<p>ruolo prestato nella scuola dell&#8217;infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella</p>
<p>scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato</p>
<p>nell&#8217;insegnamento della religione cattolica. L&#8217;anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il</p>
<p>servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al</p>
<p>termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell&#8217;infanzia,</p>
<p>fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile,</p>
<p>nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la</p>
<p>carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in</p>
<p>scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il</p>
<p>sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di</p>
<p>impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 33 del CCNL 24/7/2003 è da valutare</p>
<p>con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto</p>
<p>una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.</p>
<p>101</p>
<p>La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale</p>
<p>proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo</p>
<p>servizio di docente nelle scuole statali.</p>
<p>Per gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso</p>
<p>del diploma rilasciato dall&#8217;I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l&#8217;ordinamento anteriore alla</p>
<p>legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).</p>
<p>La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero,</p>
<p>mentre nella mobilità d&#8217;ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono</p>
<p>valutati per intero &#8211; il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi).</p>
<p>Nel caso della mobilità d&#8217;ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio preruolo,</p>
<p>che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di</p>
<p>5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all&#8217;attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente</p>
<p>calcolo:</p>
<p>primi 4 anni (valutati per intero) Þ 4 anni x 3 punti = 12 punti</p>
<p>rimanenti 2 anni (valutati due terzi) Þ 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti</p>
<p>_______</p>
<p>totale: 12 punti + 4 punti Þ 16 punti.</p>
<p>Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio</p>
<p>di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i</p>
<p>servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio</p>
<p>dell&#8217;anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della</p>
<p>legge n. 251 del 5.6.1985.</p>
<p>Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole</p>
<p>isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza,</p>
<p>puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a</p>
<p>quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire</p>
<p>che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente</p>
<p>esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4</p>
<p>anni di preruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d&#8217;ufficio,</p>
<p>mentre quello derivante da 8 anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella</p>
<p>d&#8217;ufficio.</p>
<p>Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi</p>
<p>di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero,</p>
<p>a condizione che nel relativo anno scolastico l&#8217;interessato abbia prestato un servizio non</p>
<p>inferiore a 180 giorni. In caso contrario l&#8217;anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà</p>
<p>attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto</p>
<p>Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III &#8211; Congedo di maternità, Capo IV &#8211; Congedo di</p>
<p>paternità, Capo V &#8211; Congedo parentale, Capo VII &#8211; Congedi per la malattia del figlio) devono</p>
<p>essere computati nell&#8217;anzianità di servizio a tutti gli effetti.</p>
<p>Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge 13.8.1984, n.</p>
<p>476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio</p>
<p>- a norma dell&#8217;art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 &#8211; da parte di amministrazioni statali, di enti</p>
<p>pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di</p>
<p>durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini</p>
<p>del trasferimento a domanda o d&#8217;ufficio &#8211; lettera A) e lettera B), nella parte relativa al servizio in</p>
<p>altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto</p>
<p>della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai fini della</p>
<p>progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va</p>
<p>102</p>
<p>valutato ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa</p>
<p>scuola.</p>
<p>Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della</p>
<p>ricostruzione di carriera.</p>
<p>N O T E</p>
<p>(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell&#8217;infanzia; b) alla scuola</p>
<p>primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado</p>
<p>e artistica.</p>
<p>Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall&#8217;anno</p>
<p>scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell&#8217;articolo 8</p>
<p>della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.</p>
<p>Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale</p>
<p>durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell&#8217;art. 23 comma 5 del CCNL</p>
<p>sottoscritto il 4/8/1995 e dell&#8217;art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.</p>
<p>Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione,</p>
<p>nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti</p>
<p>di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d&#8217;ufficio sia richiesto</p>
<p>indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia,</p>
<p>infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio é raddoppiato.</p>
<p>Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica</p>
<p>di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il</p>
<p>punteggio é raddoppiato. Per l&#8217;attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della</p>
<p>residenza in sede.</p>
<p>Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.</p>
<p>(2) Ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere</p>
<p>effettivamente prestato &#8211; salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di</p>
<p>leva o per il sostitutivo servizio civile &#8211; per il periodo previsto per la valutazione di un intero</p>
<p>anno scolastico.</p>
<p>(3) La dizione &#8216;piccole isole&#8217; è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione,</p>
<p>ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).</p>
<p>Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito</p>
<p>indipendentemente dal luogo di residenza dell&#8217;interessato.</p>
<p>(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l&#8217;anzianità derivante da decorrenza</p>
<p>giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non é stato prestato alcun</p>
<p>servizio o se il servizio non é stato prestato nel ruolo di appartenenza.</p>
<p>Nella stessa misura é valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o</p>
<p>ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto</p>
<p>riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti</p>
<p>dagli artt. 485, 490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio</p>
<p>prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70</p>
<p>n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero</p>
<p>il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su</p>
<p>posti di sostegno.</p>
<p>103</p>
<p>Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione,</p>
<p>nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti</p>
<p>di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d&#8217;ufficio sia richiesto</p>
<p>indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia,</p>
<p>infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio é raddoppiato.</p>
<p>Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica</p>
<p>di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il</p>
<p>punteggio é raddoppiato. Per l&#8217;attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della</p>
<p>residenza in sede.</p>
<p>Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo</p>
<p>dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente</p>
<p>nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici,</p>
<p>va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.</p>
<p>Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo</p>
<p>degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.</p>
<p>(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di</p>
<p>attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di</p>
<p>Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di</p>
<p>valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall&#8217;interessato con apposita dichiarazione</p>
<p>personale conforme all&#8217;apposito modello allegato all&#8217;O.M. sulla mobilità del personale. Il primo</p>
<p>anno del triennio per l&#8217;attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a</p>
<p>partire dall&#8217;anno scolastico 2003/2004. L&#8217;introduzione nell&#8217;a.s. 1998/99 dell&#8217;organico di</p>
<p>circolo, per la scuola primaria, e nell&#8217;a.s. 1999/2000 per la scuola dell&#8217;infanzia e per la scuola</p>
<p>primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità</p>
<p>del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso</p>
<p>di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente</p>
<p>all&#8217;introduzione dell&#8217;organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.</p>
<p>Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell&#8217;organico (comune e lingua) nello stesso</p>
<p>circolo non interrompe la continuità di servizio.</p>
<p>Si precisa che, per l&#8217;attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere,</p>
<p>per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere</p>
<p>dalla tipologia di handicap) o &#8211; per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed</p>
<p>artistica &#8211; nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di</p>
<p>servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la</p>
<p>prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per</p>
<p>l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini</p>
<p>dell&#8217;assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità</p>
<p>del posto per l&#8217;istruzione e la formazione dell&#8217;età adulta a suo tempo individuati a livello di</p>
<p>distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i</p>
<p>docenti titolari in corsi serali la continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato</p>
<p>sullo stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale).</p>
<p>Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della</p>
<p>precedenza di cui all&#8217;art. 7, titolo I, punto II), &#8211; Personale trasferito d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo</p>
<p>quinquennio del presente contratto.</p>
<p>Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata</p>
<p>prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle</p>
<p>norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il</p>
<p>punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di</p>
<p>salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio</p>
<p>104</p>
<p>militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel</p>
<p>caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio</p>
<p>Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di</p>
<p>esonero dall&#8217;insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la</p>
<p>partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23</p>
<p>dicembre 1998, n° 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi</p>
<p>del D.L. 28/8/2000, n° 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n° 306, per il</p>
<p>servizio prestato nelle scuole militari. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della</p>
<p>rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il</p>
<p>servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla</p>
<p>titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine</p>
<p>dell&#8217;attribuzione del punteggio in questione.Non interrompe la continuità del servizio</p>
<p>l&#8217;utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il</p>
<p>trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun</p>
<p>anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell&#8217;istituto di precedente titolarità</p>
<p>ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell&#8217;istituto di precedente</p>
<p>titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del</p>
<p>presente contratto &#8211; alle condizioni ivi previste &#8211; che, a seguito del trasferimento d&#8217;ufficio, sia</p>
<p>attualmente titolare su posti DOP.</p>
<p>Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della</p>
<p>graduatoria interna di istituto ai fini dell&#8217;individuazione del soprannumerario da trasferire</p>
<p>d&#8217;ufficio.</p>
<p>La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito</p>
<p>d&#8217;ufficio nell&#8217;ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e</p>
<p>non anche della domanda di passaggio.</p>
<p>Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver</p>
<p>prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in</p>
<p>ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l&#8217;aver</p>
<p>ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda</p>
<p>non interrompe la continuità del servizio.</p>
<p>Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella</p>
<p>scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio</p>
<p>dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in quanto</p>
<p>soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi</p>
<p>da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell&#8217;art. 278 del D.L.vo</p>
<p>n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d&#8217;ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi</p>
<p>diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la</p>
<p>lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie</p>
<p>affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all&#8217;art. 5 del</p>
<p>D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in</p>
<p>questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 1 del D.L.vo n.</p>
<p>35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere</p>
<p>considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata</p>
<p>prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno</p>
<p>scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e</p>
<p>di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale</p>
<p>soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro</p>
<p>nell&#8217;istituto di precedente titolarità.</p>
<p>Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l&#8217;interessato ha</p>
<p>prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.</p>
<p>105</p>
<p>Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale</p>
<p>trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e</p>
<p>artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il</p>
<p>punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe</p>
<p>A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l&#8217;istituto di titolarità.</p>
<p>Non va valutato l&#8217;anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.</p>
<p>(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l&#8217;individuazione del soprannumerario ed ai</p>
<p>fini del trasferimento d&#8217;ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità</p>
<p>didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:</p>
<p>C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità</p>
<p>senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),</p>
<p>A1), B), B1), B2), B3)</p>
<p>- entro il quinquennio &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>- oltre il quinquennio &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Punti 2</p>
<p>Punti 3</p>
<p>Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l&#8217;individuazione del soprannumerario ed</p>
<p>ai fini del trasferimento d&#8217;ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di</p>
<p>attuale titolarità, nella seguente misura:</p>
<p>C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità</p>
<p>senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),</p>
<p>A1), B), B1), B2), B3)</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 1</p>
<p>Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l&#8217;interessato ha</p>
<p>prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende</p>
<p>comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del</p>
<p>personale trasferito in quanto soprannumerario.</p>
<p>Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver</p>
<p>prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in</p>
<p>ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l&#8217;aver</p>
<p>ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda</p>
<p>non interrompe la continuità del servizio.</p>
<p>Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere</p>
<p>altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.</p>
<p>Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l&#8217;istruzione</p>
<p>dell&#8217;età adulta).</p>
<p>Qualora il docente al termine del quinquennio non sia rientrato nella scuola di precedente</p>
<p>titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui</p>
<p>alla lett. C 0)anche per tutti i 5 anni del quinquennio.</p>
<p>Non va valutato l&#8217;anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.</p>
<p>Il punteggio di cui alla lettera C 0) non é cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello</p>
<p>previsto dalla lettera C).</p>
<p>( 5 ter ) Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un</p>
<p>qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni, alle condizioni previste</p>
<p>nelle Tabelle di cui sopra, a partire dalla mobilità per l&#8217;anno scolastico 2000/2001, in quanto</p>
<p>trattasi di norma contrattuale introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.</p>
<p>L&#8217;anno scolastico 2007/2008 (anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi nell&#8217;anno</p>
<p>scolastico 2005/06) sarà l&#8217;ultimo anno utile per l&#8217;acquisizione del punteggio aggiuntivo a</p>
<p>seguito della maturazione del triennio.</p>
<p>Si chiarisce che tale punteggio potrà essere utilizzato anche successivamente a tale periodo.</p>
<p>Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto</p>
<p>soprannumerari e, per la scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua)</p>
<p>106</p>
<p>dell&#8217;organico nello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di</p>
<p>precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio,</p>
<p>una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in</p>
<p>ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l&#8217;assegnazione provvisoria, fatta eccezione in</p>
<p>caso di rientro, entro il quinquennio, nella scuola di precedente titolarità.</p>
<p>Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver</p>
<p>prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in</p>
<p>ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l&#8217;aver</p>
<p>ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda</p>
<p>non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo. Analogamente non perde il punteggio</p>
<p>aggiuntivo il docente trasferito d&#8217;ufficio o a domanda condizionala che nel quinquennio non</p>
<p>richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.</p>
<p>(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data</p>
<p>di pubblicazione dell&#8217;ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno</p>
<p>tre mesi.</p>
<p>La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con</p>
<p>certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute</p>
<p>nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15 della legge 16</p>
<p>gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell&#8217;iscrizione stessa;</p>
<p>dall&#8217;iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito</p>
<p>per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell&#8217;ordinanza.</p>
<p>Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l&#8217;assistenza dei familiari (lettera D della</p>
<p>Tabella A &#8211; Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l&#8217;esigenza</p>
<p>familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano</p>
<p>l&#8217;insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative</p>
<p>richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni</p>
<p>educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le</p>
<p>preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata</p>
<p>dall&#8217;interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.</p>
<p>Per quanto attiene all&#8217;organico della scuola dell&#8217;infanzia e primaria, qualora il comune di</p>
<p>residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera</p>
<p>D della Tabella a &#8211; Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il</p>
<p>punteggio va attribuito per il comune sede dell&#8217;istituzione scolastica che abbia un plesso nel</p>
<p>comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di</p>
<p>cui alla lettera D della Tabella a &#8211; Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle</p>
<p>lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.</p>
<p>Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell&#8217;ambito della stessa</p>
<p>sede</p>
<p>( per sede si intende &#8220;comune&#8221;).</p>
<p>(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l&#8217;individuazione del soprannumerario, le</p>
<p>esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla</p>
<p>scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:</p>
<p>lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare é residente nel comune di</p>
<p>titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di</p>
<p>ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano</p>
<p>l&#8217;insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto</p>
<p>attiene all&#8217;organico della scuola dell&#8217;infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del</p>
<p>familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della</p>
<p>Tabella a &#8211; Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va</p>
<p>attribuito per il comune sede dell&#8217;istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di</p>
<p>107</p>
<p>residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla</p>
<p>lettera D della Tabella a &#8211; Parte II.</p>
<p>lettera B) e lettera C) valgono sempre;</p>
<p>lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere</p>
<p>prestata l&#8217;assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore,</p>
<p>qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.</p>
<p>Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d&#8217;ufficio del</p>
<p>soprannumerario.</p>
<p>(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio</p>
<p>e il 31 dicembre dell&#8217;anno in cui si effettua il trasferimento.</p>
<p>(9) La valutazione é attribuita nei seguenti casi:</p>
<p>a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;</p>
<p>b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di</p>
<p>cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.</p>
<p>c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da</p>
<p>attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990,</p>
<p>n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa,</p>
<p>ovvero, presso la residenza abituale con l&#8217;assistenza del medico di fiducia come previsto dall&#8217;art.</p>
<p>122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.</p>
<p>(10) E&#8217;equiparata all&#8217;inclusione in graduatoria di merito l&#8217;inclusione in terne di concorsi a</p>
<p>cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola</p>
<p>dell&#8217;infanzia non sono valutabili nell&#8217;ambito della scuola primaria, così come, i concorsi</p>
<p>ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell&#8217;ambito degli istituti</p>
<p>della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante</p>
<p>diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell&#8217;ambito del</p>
<p>ruolo dei docenti diplomati.</p>
<p>I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi</p>
<p>della scuola primaria.</p>
<p>I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello</p>
<p>superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.</p>
<p>A norma dell&#8217;art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella</p>
<p>l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 &#8211; i cui atti</p>
<p>sono stati approvati con D.M.28/2/80 &#8211; é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola</p>
<p>secondaria di primo grado.</p>
<p>Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell&#8217;abilitazione o</p>
<p>dell&#8217;idoneità all&#8217;insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del</p>
<p>conseguimento dell&#8217;abilitazione.</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola</p>
<p>abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l&#8217;accesso a</p>
<p>posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.</p>
<p>Tale punteggio spetta anche per l&#8217;accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso</p>
<p>ambito disciplinare per il quale si è conseguita l&#8217;idoneità in un concorso ordinario per esami e</p>
<p>titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.</p>
<p>108</p>
<p>(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai</p>
<p>corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con</p>
<p>provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 &#8211; 1°</p>
<p>comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle</p>
<p>università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle</p>
<p>università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di</p>
<p>prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti</p>
<p>dal decreto 3.11.1999, n. 509.</p>
<p>Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti</p>
<p>dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che</p>
<p>presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami</p>
<p>specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).</p>
<p>(11 bis) Si ricorda che a norma dell&#8217;art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con</p>
<p>modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo,</p>
<p>politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università</p>
<p>statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle</p>
<p>disposizioni di legge.</p>
<p>Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l&#8217;insegnamento ad</p>
<p>alunni in situazione di handicap di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l&#8217;eventuale</p>
<p>riferimento alla Legge 341/90 &#8211; commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati</p>
<p>dalle Scuole di Specializzazione per l&#8217;insegnamento nella scuola secondaria (SISS).</p>
<p>Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia</p>
<p>per l&#8217;accesso ai ruoli sia per il passaggio.</p>
<p>(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l&#8217;accesso al ruolo</p>
<p>d&#8217;appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze</p>
<p>motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto</p>
<p>Superiore di Educazione Fisica (ISEF).</p>
<p>Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo</p>
<p>richiesto per l&#8217;accesso al ruolo di appartenenza.</p>
<p>Analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.</p>
<p>(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.</p>
<p>(14) I corsi tenuti a decorrere dall&#8217;anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se</p>
<p>di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e</p>
<p>con esame finale.</p>
<p>(15) limitatamente alla mobilità nell&#8217;ambito dell&#8217;insegnamento della religione cattolica sono</p>
<p>considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive</p>
<p>modificazioni ed integrazioni</p>
<p>109</p>
<p>ALLEGATI PERSONALE A.T.A.</p>
<p>ALLEGATO E &#8211; TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI</p>
<p>ALLEGATO F &#8211; ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI</p>
<p>PASSAGGI DEL PERSONALE ATA</p>
<p>110</p>
<p>ALLEGATO E &#8211; TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI</p>
<p>A &#8211; TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A</p>
<p>DOMANDA, D&#8217;UFFICIO E DELLA MOBILITA&#8217; PROFESSIONALE DEL PERSONALE</p>
<p>A.T.A.</p>
<p>I &#8211; ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )</p>
<p>Tipo di servizio Punteggio</p>
<p>A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente</p>
<p>prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo</p>
<p>professionale di appartenenza (2) (a) (per i trasferimenti a domanda è da</p>
<p>computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della</p>
<p>domanda) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 2</p>
<p>A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente</p>
<p>prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo</p>
<p>professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole</p>
<p>in aggiunta al punteggio di cui al punto A) &#8211; (a) (per i trasferimenti a</p>
<p>domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di</p>
<p>presentazione della domanda)</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 2</p>
<p>B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o</p>
<p>di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11)</p>
<p>(a)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 1</p>
<p>B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o</p>
<p>di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole</p>
<p>o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B)</p>
<p>(3) (11)</p>
<p>(a)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>..</p>
<p>Punti 1</p>
<p>C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo</p>
<p>effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o</p>
<p>negli Enti Locali</p>
<p>(b)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>&#8230;&#8230;..</p>
<p>Punti 1</p>
<p>D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza</p>
<p>soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità</p>
<p>(4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)</p>
<p>entro il quinquennio</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>oltre il quinquennio</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia</p>
<p>Punti 8</p>
<p>Punti 12</p>
<p>E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di</p>
<p>appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità</p>
<p>(4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che</p>
<p>non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti</p>
<p>d&#8217;ufficio)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 4</p>
<p>F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per</p>
<p>l&#8217;a.s.2000/01, non presentano o non abbiano presentato domanda di</p>
<p>trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo</p>
<p>presentato domanda, l&#8217;abbiano revocata nei termini previsti, viene</p>
<p>riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle</p>
<p>lettere A) e B) , C) e D) (e)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Punti 40</p>
<p>111</p>
<p>(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli</p>
<p>Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del</p>
<p>servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel</p>
<p>profilo di responsabile amministrativo.</p>
<p>(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli</p>
<p>Enti Locali: per quest&#8217;ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il</p>
<p>servizio di cui alla lettera A) e B).</p>
<p>(c)Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli</p>
<p>Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del</p>
<p>servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel</p>
<p>profilo di responsabile amministrativo</p>
<p>(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di</p>
<p>servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale</p>
<p>titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.</p>
<p>(e) Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi</p>
<p>periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni alle condizioni previste nelle Tabelle</p>
<p>di cui sopra, a partire dalla mobilità per l&#8217;anno scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma</p>
<p>contrattuale introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.</p>
<p>L&#8217;anno scolastico 2007/2008 (anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi nell&#8217;anno</p>
<p>scolastico 2005/06) sarà l&#8217;ultimo anno utile per l&#8217;acquisizione del punteggio aggiuntivo a</p>
<p>seguito della maturazione del triennio.</p>
<p>Si chiarisce che tale punteggio potrà essere utilizzato anche successivamente a tale periodo.</p>
<p>Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto</p>
<p>soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità, fa</p>
<p>maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si</p>
<p>perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il</p>
<p>trasferimento, il passaggio o l&#8217;assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro</p>
<p>il quinquennio, nella scuola di precedente titolarità.</p>
<p>Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver prodotto</p>
<p>domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun</p>
<p>anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l&#8217;aver</p>
<p>ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda</p>
<p>non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo. Analogamente non perde il punteggio</p>
<p>aggiuntivo il docente trasferito d&#8217;ufficio o a domanda condizionala che nel quinquennio non</p>
<p>richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.</p>
<p>(f) Vanno computati nell&#8217;anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e</p>
<p>non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III &#8211; Congedo di</p>
<p>maternità, Capo IV &#8211; Congedo di paternità, Capo V &#8211; Congedo parentale, Capo VII &#8211; Congedi</p>
<p>per la malattia del figlio)</p>
<p>112</p>
<p>II &#8211; ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):</p>
<p>Tipo di esigenza Punteggio</p>
<p>A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di</p>
<p>personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con</p>
<p>atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai</p>
<p>genitori o ai figli (5)</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 24</p>
<p>B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni</p>
<p>(6)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 16</p>
<p>C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il</p>
<p>diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti</p>
<p>totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Punti 12</p>
<p>D) per la cura e l&#8217;assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,</p>
<p>ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al</p>
<p>lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1),</p>
<p>nonché per l&#8217;assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma</p>
<p>terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con</p>
<p>l&#8217;assistenza del medico di fiducia (art.122 &#8211; comma III &#8211; D.P.R. 309/90), o</p>
<p>presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 &#8211; 118 &#8211; 122 D.P.R.</p>
<p>309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede</p>
<p>della struttura medesima (8) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 24</p>
<p>III &#8211; titoli generali</p>
<p>Tipo di titolo Punteggio</p>
<p>A) per l&#8217;inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per</p>
<p>l&#8217;accesso al ruolo di appartenenza</p>
<p>(9)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Punti 12</p>
<p>B) per l&#8217;inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per</p>
<p>l&#8217;accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Punti 12</p>
<p>113</p>
<p>NOTE</p>
<p>(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15 della</p>
<p>legge 16 gennaio 2003 n. 3, l&#8217;interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta</p>
<p>libera l&#8217;esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe,</p>
<p>nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di</p>
<p>ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere</p>
<p>comprovata l&#8217;esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La</p>
<p>residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione</p>
<p>personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come</p>
<p>modificato ed integrato dall&#8217;art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato</p>
<p>con certificato rilasciato dall&#8217;istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge</p>
<p>ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare</p>
<p>di necessità la residenza nella sede dell&#8217;istituto di cura deve essere, invece, documentato con</p>
<p>certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall&#8217;ufficio sanitario</p>
<p>o da una commissione medico-militare; in questo caso, l&#8217;interessato dovrà altresì comprovare,</p>
<p>con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R.</p>
<p>28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003,</p>
<p>n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel</p>
<p>comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i</p>
<p>medesimi possono essere assistiti.</p>
<p>Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle</p>
<p>disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall&#8217;art.</p>
<p>15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.</p>
<p>(2) E&#8217; valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato</p>
<p>effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio</p>
<p>previsto dalla presente voce i seguenti servizi:</p>
<p>- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli</p>
<p>della carriera esecutiva ai sensi dell&#8217;art.8, della legge n.463/78; il servizio di ruolo prestato quale</p>
<p>accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell&#8217;art.49, della</p>
<p>legge n.312/80;</p>
<p>- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell&#8217;attuale profilo, ai</p>
<p>sensi dell&#8217;art.19, del D.P.R. 399/88 e dell&#8217;art.38, del D.P.R. 209/87;</p>
<p>il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o</p>
<p>assegnazione provvisoria;</p>
<p>- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile</p>
<p>amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell&#8217;art. 11 bis del</p>
<p>C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;</p>
<p>- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale</p>
<p>appartenenza per effetto dell&#8217;art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché il</p>
<p>ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R.</p>
<p>31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti</p>
<p>dell&#8217;amministrazione centrale e periferica;</p>
<p>il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi</p>
<p>dell&#8217;art. 23 &#8211; comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del</p>
<p>profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;</p>
<p>- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali</p>
<p>previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n.588 (per l&#8217;ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei</p>
<p>custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e</p>
<p>degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli</p>
<p>degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);</p>
<p>- per l&#8217;attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o</p>
<p>istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;</p>
<p>114</p>
<p>al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza</p>
<p>assegni ai sensi dell&#8217;art.2, della legge 13/08/1984, n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca</p>
<p>o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati</p>
<p>stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente</p>
<p>voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;</p>
<p>- per l&#8217;attribuzione dei punteggi previsti per l&#8217;anzianità di servizio &#8211; punto I, lettere A), B), C),</p>
<p>D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell&#8217;art.21, della</p>
<p>legge 9.8.1978,n.463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità</p>
<p>di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;</p>
<p>- in applicazione dell&#8217;art. 3, comma 6, dell&#8217;accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000</p>
<p>sottoscritto ai sensi dell&#8217;art. 8, della Legge n.124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio</p>
<p>prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti</p>
<p>a quello prestato nelle scuole dell&#8217;infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi</p>
<p>Enti, considerato che l&#8217;assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di</p>
<p>un&#8217;unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell&#8217;ente stesso.</p>
<p>Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);</p>
<p>- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato .</p>
<p>(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, nonché del servizio prestato nel ruolo personale</p>
<p>docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d&#8217;ufficio si</p>
<p>valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4</p>
<p>anni è valutato per i due terzi (2/3).</p>
<p>Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:</p>
<p>- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;</p>
<p>- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera</p>
<p>ai sensi dell&#8217;art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della</p>
<p>legge n.958/86, nonché&#8217; il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella</p>
<p>misura prevista dall&#8217;art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui</p>
<p>riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;</p>
<p>- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla</p>
<p>decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere</p>
<p>considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti</p>
<p>inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il</p>
<p>servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni</p>
<p>mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.</p>
<p>(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio.Si</p>
<p>precisa che per l&#8217;attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la</p>
<p>titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel</p>
<p>medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio</p>
<p>coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella</p>
<p>scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di</p>
<p>mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle</p>
<p>norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.</p>
<p>Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve</p>
<p>essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed</p>
<p>aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il</p>
<p>sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio</p>
<p>previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di</p>
<p>esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso</p>
<p>di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di</p>
<p>nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola</p>
<p>sdoppiata o aggregata al fine dell&#8217;attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la</p>
<p>continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero</p>
<p>115</p>
<p>nella scuola di titolarità, né l&#8217;utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento,</p>
<p>soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la</p>
<p>continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il</p>
<p>medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente</p>
<p>istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di</p>
<p>precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del</p>
<p>servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata</p>
<p>complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.</p>
<p>Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l&#8217;utilizzazione per la sostituzione del DSGA,</p>
<p>ai sensi dell&#8217;art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005, da parte del personale responsabile</p>
<p>amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.</p>
<p>Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d&#8217;ufficio senza aver prodotto</p>
<p>domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun</p>
<p>anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l&#8217;aver</p>
<p>ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda</p>
<p>non interrompe la continuità del servizio.</p>
<p>(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l&#8217;interessato</p>
<p>abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il</p>
<p>rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato</p>
<p>trasferito d&#8217;ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del quinquennio.</p>
<p>(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l&#8217;individuazione del soprannumerario, le</p>
<p>esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla</p>
<p>scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:</p>
<p>- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune</p>
<p>di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di</p>
<p>residenza del familiare, a condizione che in quest&#8217;ultimo comune non esistano altre istituzioni</p>
<p>scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi</p>
<p>si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a</p>
<p>laboratori compresi nell&#8217;area di appartenenza degli interessati</p>
<p>- lettera b) e lettera c) valgono sempre;</p>
<p>- lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere</p>
<p>prestata l&#8217;assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso</p>
<p>viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.</p>
<p>Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d&#8217;ufficio del</p>
<p>soprannumerario.</p>
<p>(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi</p>
<p>a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell&#8217;ordinanza, vi risieda effettivamente con</p>
<p>iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede il</p>
<p>ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione</p>
<p>personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come</p>
<p>modificato ed integrato dall&#8217;art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali dovrà essere</p>
<p>indicata la decorrenza dell&#8217;iscrizione stessa. Si prescinde dall&#8217;iscrizione anagrafica quando si</p>
<p>tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di</p>
<p>pubblicazione dell&#8217;ordinanza. In tal caso ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio la dichiarazione</p>
<p>personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come</p>
<p>modificato ed integrato dall&#8217;art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà contenere</p>
<p>l&#8217;anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di</p>
<p>residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D</p>
<p>della Tabella A &#8211; Parte II, a condizione che in quest&#8217;ultimo comune non esistano altre istituzioni</p>
<p>scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi</p>
<p>si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a</p>
<p>laboratori compresi nell&#8217;area di appartenenza degli interessati . I punteggi per le esigenze di</p>
<p>famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.</p>
<p>116</p>
<p>(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano</p>
<p>per i trasferimenti nell&#8217;ambito della stessa sede ( per sede si intende &#8220;comune&#8221;).</p>
<p>(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1°</p>
<p>gennaio e il 31 dicembre dell&#8217;anno in cui si effettua il trasferimento.</p>
<p>(7) La valutazione e&#8217; attribuita nei seguenti casi:</p>
<p>a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;</p>
<p>b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto</p>
<p>di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell&#8217;istituto medesimo.</p>
<p>(8) Per l&#8217;attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta</p>
<p>libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate</p>
<p>ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un</p>
<p>programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei</p>
<p>genitori.</p>
<p>(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di</p>
<p>responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio é</p>
<p>attribuito anche per l&#8217;inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui</p>
<p>all&#8217;art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali</p>
<p>ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.</p>
<p>(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello</p>
<p>di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito</p>
<p>per l&#8217;inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di</p>
<p>personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e</p>
<p>titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell&#8217;art. 8</p>
<p>comma 3 della L. n. 124/99.</p>
<p>(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell&#8217;Accordo ARAN &#8211; OOSS 8.3.2002</p>
<p>e art. 58, del CCNL 24.7.2003, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non</p>
<p>di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la</p>
<p>continuità.</p>
<p>117</p>
<p>ALLEGATO F &#8211; ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI</p>
<p>PASSAGGI DEL PERSONALE ATA</p>
<p>EFFETTUAZIONE DELLA I FASE</p>
<p>Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della</p>
<p>provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell&#8217;ambito del comune</p>
<p>cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.</p>
<p>a</p>
<p>A1)</p>
<p>Assegnazione di sede dei direttori dei servizi generali amministrativi sulla base di quanto</p>
<p>previsto dall&#8217;art. 47 del presente contratto.</p>
<p>A2) Trasferimenti del personale ( ad eccezione dei direttori dei servizi generali ed</p>
<p>amministrativi ) che usufruiscono della precedenza prevista dal comma 18 dell&#8217;art. 48 del</p>
<p>presente contratto.</p>
<p>A3) Trasferimenti del personale (ad eccezione dei direttori dei servizi generali ed</p>
<p>amministrativi) che usufruiscono della precedenza prevista dal comma 19 dell&#8217;art. 48 del</p>
<p>presente contratto.</p>
<p>A4) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto I, n.</p>
<p>2) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia</p>
<p>di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)</p>
<p>B) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d&#8217;ufficio, o a domanda in quanto</p>
<p>soprannumerario, nell&#8217;ultimo quinquennio (precedenza di cui al punto II dell&#8217;art.7),</p>
<p>compreso il personale di cui all&#8217;art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nella</p>
<p>scuola di precedente titolarità(6), qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più</p>
<p>aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il</p>
<p>trasferimento a domanda (4).</p>
<p>C) Trasferimenti a domanda nell&#8217;ambito dello stesso istituto da un&#8217;area all&#8217;altra del personale</p>
<p>appartenente al profilo di assistente tecnico.</p>
<p>D) Trasferimenti, a domanda, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III)</p>
<p>- 1), 2) e 3) dell&#8217;art. 7, titolo I del presente contratto.</p>
<p>D0) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto V)</p>
<p>dell&#8217;art. 7, titolo I del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.</p>
<p>D1) Trasferimenti a domanda in sede (1) (2).</p>
<p>D2) Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che</p>
<p>si muova su un&#8217;area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al</p>
<p>punto III) &#8211; 1), 2) e 3) dell&#8217;art.7, titolo I del presente contratto</p>
<p>D3) Trasferimenti a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si</p>
<p>muova su un&#8217;area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al</p>
<p>punto V) dell&#8217;art. 7, titolo I del presente contratto, limitatamente ai comuni con più</p>
<p>distretti.</p>
<p>D4) Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente</p>
<p>tecnico che si muova su un&#8217;area diversa da quella di titolarità, (1) (2).</p>
<p>E) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d&#8217;ufficio, o a domanda condizionata</p>
<p>in quanto soprannumerario, nell&#8217;ultimo quinquennio &#8211; compreso il personale di cui all&#8217;art.</p>
<p>49 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di</p>
<p>cui al punto IV) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli</p>
<p>interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a</p>
<p>118</p>
<p>domanda (3) (4).</p>
<p>E1) Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico</p>
<p>che si muova su un&#8217;area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d&#8217;ufficio, o a</p>
<p>domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell&#8217;ultimo quinquennio &#8211; compreso il</p>
<p>personale di cui all&#8217;art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di</p>
<p>precedente titolarità, di cui al punto IV) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto. In</p>
<p>caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per</p>
<p>il trasferimento a domanda (3) (4).</p>
<p>F) Trasferimenti d&#8217;ufficio in sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni</p>
<p>dell&#8217;organico di diritto determinate per l&#8217;anno scolastico cui si riferisce il trasferimento</p>
<p>che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le</p>
<p>scuole richieste (2).</p>
<p>F1) Trasferimenti d&#8217;ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di</p>
<p>assistente tecnico che si muova su un&#8217;area diversa rispetto a quella di titolarità, rispetto</p>
<p>alle dotazioni dell&#8217;organico di diritto determinate per l&#8217;anno scolastico cui si riferisce il</p>
<p>trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia</p>
<p>ottenuto le scuole richieste (2).</p>
<p>EFFETTUAZIONE DELLA II FASE</p>
<p>La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all&#8217;altro della provincia</p>
<p>nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei</p>
<p>centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello cui appartiene la sede</p>
<p>amministrativa del centro territoriale.</p>
<p>A) Trasferimenti d&#8217;ufficio da fuori sede del personale soprannumerario rispetto alle</p>
<p>dotazioni dell&#8217;organico di diritto determinate per l&#8217;anno scolastico cui si riferisce il</p>
<p>trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non</p>
<p>abbia ottenuto le scuole richieste (2).</p>
<p>A1) Trasferimenti d&#8217;ufficio da fuori sede del personale appartenente al profilo di assistente</p>
<p>tecnico che si muova per un&#8217;area diversa da quella di titolarità, soprannumerario</p>
<p>rispetto alle dotazioni dell&#8217;organico di diritto determinate per l&#8217;anno scolastico cui si</p>
<p>riferisce il trasferimento, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola</p>
<p>prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).</p>
<p>B1) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di</p>
<p>cui al punto III) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto (1), nell&#8217;ambito della</p>
<p>provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.</p>
<p>B2) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di</p>
<p>cui al punto V) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto (1), nell&#8217;ambito della</p>
<p>provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.</p>
<p>B3) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di</p>
<p>cui al punto VI) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto (1), nell&#8217;ambito della</p>
<p>provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.</p>
<p>B4) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di</p>
<p>cui al punto VII) dell&#8217;art.7- titolo I &#8211; del presente contratto (1), nell&#8217;ambito della</p>
<p>provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.</p>
<p>B5) Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell&#8217;ambito della provincia del personale</p>
<p>che non usufruisce di alcuna preferenza.</p>
<p>B6) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di</p>
<p>assistente tecnico che si muova per un&#8217;area diversa da quella di titolarità beneficiario</p>
<p>della precedenza di cui al punto III) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto (1),</p>
<p>119</p>
<p>nell&#8217;ambito della provincia.</p>
<p>B7) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di</p>
<p>assistente tecnico che si muova per un&#8217;area diversa da quella di titolarità beneficiario</p>
<p>della precedenza di cui al punto V) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto (1),</p>
<p>nell&#8217;ambito della provincia.</p>
<p>B8) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di</p>
<p>assistente tecnico che si muova per un&#8217;area diversa da quella di titolarità beneficiario</p>
<p>della precedenza di cui al punto VI) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto (1),</p>
<p>nell&#8217;ambito della provincia .</p>
<p>B9) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di</p>
<p>assistente tecnico che si muova per un&#8217;area diversa da quella di titolarità beneficiario</p>
<p>della precedenza di cui al punto VII) dell&#8217;art. 7 &#8211; titolo I &#8211; nell&#8217;ambito della provincia.</p>
<p>B10) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di</p>
<p>assistente tecnico che si muova per un&#8217;area diversa da quella di titolarità che non</p>
<p>usufruisce di alcuna precedenza.</p>
<p>C) Trasferimenti d&#8217;ufficio del personale senza sede di titolarità.</p>
<p>EFFETTUAZIONE DELLA III FASE</p>
<p>Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l&#8217;ordine seguente</p>
<p>nel rispetto delle aliquote di cui al comma 5 dell&#8217;art. 6 (Titolo I) del presente contratto.</p>
<p>A) Passaggi a domanda da uno ad altro profilo della stessa area nell&#8217;ambito della</p>
<p>provincia di tutto il personale che risulti soprannumerario nella provincia, nel limite</p>
<p>delle disponibilità previste dal presente accordo.</p>
<p>B) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari</p>
<p>della precedenza di cui al punto III) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto.</p>
<p>B1) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari</p>
<p>della precedenza di cui al punto V) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto.</p>
<p>B2) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari</p>
<p>della precedenza di cui al punto VI) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto.</p>
<p>B3) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto</p>
<p>VII) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo 1 &#8211; del presente contratto</p>
<p>B4) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari</p>
<p>della precedenza di cui al punto VIII) dell&#8217;art.7 &#8211; titolo I &#8211; del presente contratto.</p>
<p>B5) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che non usufruiscono di</p>
<p>alcuna precedenza.</p>
<p>C1) Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero,</p>
<p>beneficiario della precedenza di cui al punto I), n. 2 &#8211; art.7 &#8211; titolo I) del presente</p>
<p>contratto.</p>
<p>C2) Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero.</p>
<p>Ferme restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa sede o al</p>
<p>medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio complessivo più alto e, a</p>
<p>parità di punteggio, i più anziani di età.</p>
<p>NOTE</p>
<p>Per &#8220;sede&#8221; si intende &#8220;il comune&#8221;</p>
<p>Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per &#8220;sede&#8221; va inteso il</p>
<p>comune sede di distretto.</p>
<p>120</p>
<p>E&#8217; trattato in tal punto dell&#8217;ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni</p>
<p>scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.</p>
<p>Per il personale titolare in altro comune trasferito nell&#8217;ultimo quinquennio per soppressione di</p>
<p>posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di precedente titolarità, non sono</p>
<p>attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i</p>
<p>trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di</p>
<p>precedente titolarità.</p>
<p>Per tale personale, soprannumerario sull&#8217;organico provinciale, che chiede di tornare alla scuola</p>
<p>o al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di</p>
<p>famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola</p>
<p>istituzione scolastica di precedente titolarità.</p>
<p>Per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, compreso il personale di cui</p>
<p>all&#8217;art.49 (5) il rientro sulla scuola di precedente titolarità è consentito su tutte le aree</p>
<p>professionali richieste a domanda.</p>
<p>Roma,</p>
<p>Per l&#8217;Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali</p>
<p>__Firmato___________ F.L.C-C.G.I.L____Firmato______________</p>
<p>___Firmato__________ C.I.S.L.Scuola ____Firmato______________</p>
<p>U.I.L.Scuola______Firmato______________</p>
<p>S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.___Firmato_____</p>
<p>GILDA-UNAMS____Firmato____________
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>L&#8217;onda colpisce l&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno accademico alla Sapienza</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:01:40 +0000</pubDate>
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Corteo per la sicurezza delle scuole nella capitale
Proteste &#8220;no Gelmini&#8221; a Torino, presidio rettorato a Napoli
ROMA (28 novembre) &#8211; Blitz degli studenti dell&#8217;Onda oggi alla Sapienza: circa 200 manifestanti hanno fatto irruzione questa mattina nell&#8217;Aula magna, dove era in corso la cerimonia di inaugurazione dell&#8217;anno accademico. Il rettore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/frati-20081128_frati1.jpg" rel="lightbox[1649]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1651" title="frati-20081128_frati1" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/frati-20081128_frati1-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Sapienza, l&#8217;Onda ferma l&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno accademico. Frati: «Fascisti»<br />
Corteo per la sicurezza delle scuole nella capitale<br />
Proteste &#8220;no Gelmini&#8221; a Torino, presidio rettorato a Napoli</p>
<p>ROMA (28 novembre) &#8211; <strong>Blitz degli studenti dell&#8217;Onda oggi alla Sapienza</strong>: circa 200 manifestanti hanno fatto irruzione questa mattina nell&#8217;Aula magna, dove era in corso la cerimonia di inaugurazione dell&#8217;anno accademico. <strong>Il rettore Luigi Frati è stato costretto a lasciare l&#8217;aula</strong> mentre gli studenti urlavano slogan contro di lui: «Dimettiti, buffone». Interrotta anche la lectio magistralis della professoressa Irene Bossoni. «Gli studenti in aula i baroni sott&#8217;acqua», uno degli slogan scanditi dai manifestanti, che hanno anche srotolato degli striscioni: «L&#8217;onda sale, verso lo sciopero generale».</p>
<p>Gli studenti protestano perché «rispetto ai tagli effettuati dal governo e alla legge 133, il rettore già un mese fa si era posto contro il movimento, e aveva invitato a trattare con un governo che taglia al sistema universitario e scolastico. I risultati poi si vedono: la tragedia di Rivoli è una dimostrazione». <strong>Gli studenti avevano chiesto di entrare per poter fare una comunicazione. «Invece &#8211; spiega un rappresentante dell&#8217;Onda &#8211; ci hanno militarizzato la città universitaria per non farci entrare in Aula magna». Un gruppo di studenti riferisce di essere stato apostrofato con il termine «fascisti» dal rettore dell&#8217;università. </strong></p>
<p><strong><span id="more-1649"></span></strong></p>
<p><strong>Frati: fascista chi ha fatto il blitz.</strong> Il rettore, dal canto suo, ha ammesso di averli definiti fascisti: «Ho detto fascisti agli studenti che hanno fatto il blitz, perché per me fascista è uno che non fa parlare gli altri &#8211; ha spiegato Frati &#8211; Ed è un termine, questo, che posso dire di usare a ragion veduta, visto che mio padre era un partigiano».</p>
<p><strong>Corteo per la sicurezza nelle scuole. Un altro corteo a Roma</strong> ha visto sfilare oggi gli studenti delle scuole superiori, da piazza Barberini al ministero dell&#8217;Economia, per denunciare le carenze di sicurezza degli edifici scolastici dopo che il crollo del controsoffitto al liceo Darwin di Rivoli (Torino) ha causato la morte di un 17enne.</p>
<p><strong>«Berlusconi</strong> <strong>vergogna».</strong> Oltre un centinaio di studenti ha sostato questa mattina davanti Palazzo Grazioli, la residenza di Berlusconi. Gli studenti del movimento «scuole in rivolta» hanno gridato «vergogna» e «buffone» al presidente del Consiglio, per denunciare «la gravità delle parole di Berlusconi, che ha definito una tragica fatalità l&#8217;incidente al liceo Darwin.</p>
<p><strong>Proteste anche a Torino</strong>. Alcune decine di studenti del movimento &#8220;no Gelmini&#8221; hanno fatto irruzione al centro congressi Torino Incontra, dove il sindaco Sergio Chiamparino ha riunito gli stati generali per discutere sul futuro della città. Gli studenti sono entrati in sala, dove hanno letto un documento sulla protesta universitaria.</p>
<p><strong>Chiamparino: protesta legittima ma semplicistica</strong>. «La loro protesta è legittima ma alcune cose sono un pò troppo semplicistiche. Pongono un problema vero, quello degli investimenti nella formazione e nella ricerca come fattori di sviluppo». Così il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, ha commentato l&#8217;irruzione degli studenti al convegno.</p>
<p><strong>Napoli. «Trombetti deve dimettersi».</strong> È un coro unanime quello degli studenti che hanno presidiato oggi il Rettorato presso l&#8217;Università degli studi di Napoli Federico II, per protestare contro la decisione dello stesso rettore Guido Trombetti che, con un decreto, ha sospeso le elezioni universitarie per il biennio 2008- 2010, previste per il 2 e 3 dicembre. Alla base di questa decisione ci sarebbe l&#8217;occupazione di un&#8217;aula presso la facoltà di Sociologia. Le componenti studentesche minacciano di occupare le facoltà e il Rettorato sperando, così, che il Rettore revochi il decreto.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=36145&amp;sez=HOME_SCUOLA" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Le novità del decreto legge 180 sulle università</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/le-novita-del-decreto-legge-180-sulle-universita/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 19:14:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le novità del decreto legge 180 sulle università
ROMA (27 novembre) &#8211; In materia di reclutamento di professori il decreto legge sull&#8217;Università, secondo la sintesi diffusa del ministero dell&#8217;Istruzione, indica che «le commissioni che giudicheranno gli aspiranti professori universitari di prima e seconda fascia saranno composte, a differenza di quanto accadeva fino ad ora, da quattro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/gelmini-bibbia.jpg" rel="lightbox[1634]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1635" title="gelmini-bibbia" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/gelmini-bibbia-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Le novità del decreto legge 180 sulle università</strong></p>
<p><strong>ROMA (27 novembre</strong>) &#8211; In materia di reclutamento di professori il decreto legge sull&#8217;Università, secondo la sintesi diffusa del ministero dell&#8217;Istruzione, indica che «le commissioni che giudicheranno gli aspiranti professori universitari di prima e seconda fascia saranno composte, a differenza di quanto accadeva fino ad ora, da quattro professori sorteggiati da un elenco di commissari eletti a loro volta da una lista di ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e da 1 solo professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando. Si evita così il rischio di predeterminare l&#8217;esito dei concorsi e si incoraggia un più ampio numero di candidati a partecipare».<br />
<strong>Reclutamento</strong> Quanto al reclutamento ricercatori, «in attesa di un riordino organico del sistema di reclutamento dei ricercatori universitari le commissioni che giudicheranno i candidati al concorso saranno composte da un professore associato nominato dalla facoltà che richiede il bando e da due professori ordinari sorteggiati da una lista di commissari eletti tra i professori appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando. La valutazione dei candidati avverrà secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale». In materia di buona gestione degli atenei, «le università con una spesa per il personale troppo elevata (più del 90% dello stanziamento statale) non potranno effettuare nuove assunzioni</p>
<p>La norma pone un freno alle gestioni finanziarie non adeguate di alcune università (soprattutto nel rapporto entrate-uscite). Da oggi le università che spendono più del 90% dei finanziamenti statali (Fondo di Finanziamento Ordinario) in stipendi non potranno bandire concorsi per docenti, ricercatori o personale amministrativo».</p>
<p><strong>Turn over</strong> Ancora sul fronte dei ricercatori, «per favorire l&#8217;assunzione dei giovani ricercatori, il blocco del</p>
<p><span id="more-1634"></span>turn over (a quota 20% nelle altre amministrazioni) viene elevato al 50%. Delle possibili assunzioni presso le Università, almeno il 60% dovrà essere riservato ai nuovi ricercatori». E, ancora: «I bandi di concorso per posti da ricercatore già banditi sono esclusi dal turn over», quindi «2.300 ricercatori dunque saranno esclusi dal blocco del turn over». Comunque «gli enti di ricerca sono esclusi dal blocco delle assunzioni che è entrato in vigore per tutte le amministrazioni pubbliche». Il ministero sottolinea che «queste tre iniziative permetteranno di assumere 4.000 nuovi ricercatori».</p>
<p><strong>Finanziamenti</strong> Quanto alla ripartizione delle risorse, «più finanziamenti (cioè il 7% del Fondo del Finanziamento Ordinario e del Fondo Straordinario della Finanziaria 2008) saranno distribuiti alle Università migliori: quelle con offerta formativa, con qualità della ricerca scientifica, qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche migliori.</p>
<p>Università virtuose Le università più virtuose saranno individuate in tempi molto brevi attraverso i parametri di valutazione Civr (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) e Cnvsu (Comitato nazionale valutazione del sistema universitario). Per la prima volta in Italia -rivendica il Ministero- si distribuiscono soldi alle Università in base a standard di qualità». Sotto la voce “studenti” l&#8217;assicurazione che «per la priva volta in Italia tutti gli aventi diritto avranno la borsa di studio.</p>
<p><strong>Borse di studio</strong> L&#8217;incremento di 135 milioni di euro sarà destinato ai ragazzi capaci e meritevoli, privi di mezzi economici. 180mila ragazzi oggi sono idonei a ricevere la borsa di studio e l&#8217;esonero dalle tasse universitarie, ma solo 140mila li ottengono di fatto già oggi» Infine «65 milioni per nuove strutture per il 2009», ovvero «1.700 posti letto in più per studenti universitari. Saranno realizzati progetti per le residenze universitarie». <br />
Università, negli emendamenti al decreto aumenti solo per chi fa ricerca</p>
<p>È costituita l&#8217;anagrafe dei professori, dove vi sarà l&#8217;obbligo per tutti i docenti di pubblicare l&#8217;elenco delle loro attività di ricerca scientifica. Il decreto e gli emendamenti impongono poi tolleranza zero verso le università con i conti in rosso e prevedono l&#8217;obbligo per i rettori, in sede di approvazione del bilancio, di pubblicare i risultati dell&#8217;attività di ricerca, della formazione e del trasferimento tecnologico dell&#8217;università. I fondi saranno destinati agli atenei in base ai meriti e alla qualità della ricerca e della didattica.</p>
<p>Gelmini: una vera e propria svolta «Il decreto approvato dal governo e gli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura del Senato sono una vera e propria svolta nel sistema accademico in Italia», ha commentato il ministro dell&#8217;Istruzione, Mariastella Gelmini, sottolineando che «da vent&#8217;anni si parlava di come legare il merito alla carriera dei professori e di come vincolare i finanziamenti all&#8217;università in base a parametri che ne valutassero la qualità. Per la prima volta le carriere dei docenti non saranno legate a scatti automatici ma, come previsto dagli emendamenti approvati in commissione, al merito ed alla ricerca effettivamente svolta».</p>
<p>La strada intrapresa per la riforma dell&#8217;università italiana è quella giusta, ci saranno anche delle proteste, ma vanno eliminate le «caste» che bloccano il sistema e le «piaghe» che lo indeboliscono, ha aggiunto la Gelmini. Per far tornare l&#8217;università del nostro Paese ai livelli di quelle europee e per dare a tutti i ragazzi la possibilità di studiare e non di avere soltanto un «pezzo di carta», la Gelmini ha ricordato che il decreto prevede risorse «mai stanziate prima» per le residenze universitarie e le borse di studio. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=11792&amp;sez=HOME_SCUOLA&amp;npl=&amp;desc_sez=" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
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		<title>Decreto-legge 180 sulle università</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 19:00:32 +0000</pubDate>
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Decreto-legge 180 sulle università
Con la relazione del sen. Valditara l&#8217;Aula stamattina ha avviato l&#8217;esame del ddl 1197, di conversione del decreto-legge n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita del sistema universitario e della ricerca.
Come si legge nell&#8217;introduzione delle schede di lettura del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/logo_interne-senato.gif" rel="lightbox[1631]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1632" title="logo_interne-senato" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/logo_interne-senato-200x71.gif" alt="" width="152" height="57" /></a><strong>Giovedì 27 novembre 2008</strong><br />
<strong>Decreto-legge 180 sulle università</strong><br />
<strong>Con la relazione del sen. <a href="http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sanasen&amp;leg=16&amp;id=17656" target="_blank">Valditara </a>l&#8217;Aula stamattina ha avviato l&#8217;esame del ddl 1197, di conversione del decreto-legge n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita del sistema universitario e della ricerca.</strong></p>
<p>Come si legge nell&#8217;introduzione delle schede di lettura del Servizio studi, «la relazione illustrativa al testo del decreto-legge specifica che le disposizioni introdotte sono volte a migliorare la qualità del sistema universitario e della ricerca attraverso meccanismi che, da una parte, rendono selettivi i finanziamenti destinati ai concorsi e, dall&#8217;altra, consentono di espletare i concorsi già banditi o da bandire entro il 30 novembre 2008, secondo nuovi criteri che affidano anche al sorteggio l&#8217;individuazione dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa dei candidati.<br />
Il provvedimento reca norme volte a sostenere l&#8217;incremento qualitativo delle attività delle università statali, privilegiando nelle assegnazioni delle risorse i risultati dei processi formativi e della ricerca scientifica, la razionalizzazione dei corsi, delle strutture e delle sedi didattiche.<br />
Ulteriori disposizioni riguardano gli studenti capaci e meritevoli, a favore dei quali si incrementano le risorse per la concessione di borse di studio e la realizzazione di alloggi universitari.<br />
Il provvedimento reca, altresì, norme volte a limitare gli effetti di riduzione delle dotazioni organiche degli enti di ricerca.<br />
L&#8217;Analisi tecnico-normativa reca tra le ragioni di necessità e urgenza l&#8217;esigenza di dettare norme che</p>
<p><span id="more-1631"></span> dispongano una distribuzione delle risorse, a partire dall&#8217;anno accademico 2008/2009, in funzione di criteri di efficacia ed efficienza di funzionamento delle università, nonché della necessità di disciplinare, in attesa del riordino dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure concorsuali, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito, nonché di escludere gli enti di ricerca dalla riduzione degli assetti organizzativi prevista dall&#8217;articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di assicurare risorse aggiuntive tese a garantire l&#8217;esercizio del diritto allo studio».</p>
<p>Nella <a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=16&amp;id=00316859&amp;part=doc_dc-sedetit_sldc-genbl_pdicssu&amp;parse=no" target="_blank">seduta del 12 novembre </a>in Commissione è stato anche deciso di svolgere una indagine <a href="http://www.senato.it/commissioni/4569/106761/160735/sommarioindagini.htm" target="_blank">conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università</a>. In considerazione del fatto che l&#8217;anno 2010 rappresenta un passaggio cruciale per gli atenei italiani finanziati con contributo pubblico, è parsa opportuna una riflessione sugli aspetti che maggiormente rischiano di gravare sui bilanci universitari, determinando condizioni di squilibrio, per individuare margini di miglioramento e di risparmio. Fra gli aspetti da approfondire, è stato evidenziato anche il numero dei corsi di laurea e di laurea specialistica, che negli ultimi anni hanno subito un incremento vertiginoso giungendo a superare la soglia dei 5.500.</p>
<p><a href="http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier_071.pdf" target="_blank">Schede di lettura del Servizio studi (294 KB) »</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.senato.it/notizie/index.htm" target="_blank">Senato della Repubblica</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Si vergogni Ministro, fare speculazione politica anche in questi momenti&#8230;</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:07:21 +0000</pubDate>
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Il ministro: emergenza nazionale, mancano soldi
di Claudio Marincola
ROMA (24 novembre) &#8211; «Sono entrata nella scuola di Rivoli, ho visitato l’Istituto, l’aula di Vito, ho incontrato i suoi familiari e parlato con gli studenti. Ho trovato dolore, amarezza e anche tanta rabbia. Queste cose, lo ripeto, non devono più succedere».
Ministro Gelmini altri ministri hanno pronunciato prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/gelmini-burattino-taglia-taglia1.jpg" rel="lightbox[1609]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1610" title="gelmini-burattino-taglia-taglia1" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/gelmini-burattino-taglia-taglia1-104x200.jpg" alt="" width="104" height="200" /></a></p>
<p><strong>Il ministro: emergenza nazionale, mancano soldi</strong></p>
<p>di Claudio Marincola<br />
ROMA (24 novembre) &#8211; «<strong>Sono entrata nella scuola di Rivoli</strong>, ho visitato l’Istituto, l’aula di Vito, ho incontrato i suoi familiari e parlato con gli studenti. Ho trovato dolore, amarezza e anche tanta rabbia. Queste cose, lo ripeto, non devono più succedere».<br />
Ministro Gelmini altri ministri hanno pronunciato prima di lei la stessa frase, “queste cose non devono più succedere”. Ma intanto 2 edifici su 3 nel nostro Paese sono ancora insicuri; 4 su 10 sono privi di palestra, il 50% ha un impianto elettrico che risale agli anni ’40. E i soffitti continuano a venire giù.<br />
«<strong>Guardi, posso dirle che fin dal mio insediamento, dalla prima audizione, circa sei mesi fa, ho posto subito il tema della sicurezza e dell’edilizia scolastica tra le priorità</strong>. Ora a Rivoli è presto, non sappiamo cos’è successo di preciso, quali sono state le cause della tragedia.Le dinamiche non sono chiare. Ci sono autorità, c’è la magistratura che sta indagando. Dobbiamo aspettare le conclusioni».<br />
Ha pensato che avrebbero potuto accoglierla con i fischi?<br />
«In quella scuola c’era dolore, un dolore composto. Ma anche tanto rispetto. E io sono andata lì per capire e per portare la presenza delle Istituzioni. E’ evidente che Rivoli e San Giuliano mettono in evidenza un problema, quella che, senza farci prendere dal panico, chiamerei una vera emergenza nazionale. <strong>Noi stiamo cercando di ridurre il numero delle scuole anche per questo, per un discorso di sicurezza e razionalizzazione».</strong></p>
<p><span id="more-1609"></span></p>
<p>L’opposizione accusa il governo di aver tagliato, con la Finanziaria in discussione al Senato, 22 milioni e passa di euro. Facevano parte di un fondo di 100 milioni riservato alla sicurezza scolastica.<br />
«Non è cosi, anzi è vero il contrario. <strong>Se si va a vedere l’articolo 7 bis del Decreto ministeriale l’edilizia scolastica è tra le infrastrutture strategiche da finanziare con il Cipe. Segno che si era perfettamente consapevoli della situazione</strong>. L’opposizione può chiedere i soldi perché a differenza di noi non ha responsabilità di governo».</p>
<p>Quanti miliardi servono? E dove li prendiamo?<br />
<strong>«Con esattezza non saprei dirle. Sono risorse che bisogna trovare, attualmente abbiamo a disposizione una cifra non sufficiente. Perché non è un problema di qualche correttivo, qui si tratta di reimpostare la spesa. Senza una rimodulazione, senza un taglio degli sprechi, questo problema, non mi stancherò mai di dirlo, non lo risolveremo mai. Potrei aggiungere che certe competenze in materia di edilizia scolastica sono distribuite in più enti. Ma non è questo il punto, né il momento per far ricadere certe responsabilità sulle Province. Le risorse si devono trovare in un altro modo».<br />
</strong>Lo ha detto a Tremonti?<br />
«Tremonti lo sa dall’inizio. E’ d’accordo con me. Ne ho parlato anche con Bertolaso con il quale abbiamo varato una task-force e pianificato un intervento per le prime cento scuole. Ho chiesto, e l&#8217;avrò entro gennaio, un’anagrafe completa delle scuole. Al ministro Fitto ho chiesto poi la convocazione della Conferenza unificata Regioni, Province e Comuni. Insomma, io non mi sto certo muovendo da adesso. Ma le faccio notare che dei 43 miliardi di euro che costituiscono il bilancio della Pubblica istruzione il 97% se ne va in spesa corrente. Resta un 3% (circa 1 miliardo e 300 milioni, ndr) scarso per gli investimenti. Con risorse così limitate non si fa niente quando dinanzi hai una voragine. Riuscire a intervenire senza cambiare il meccanismo di spesa, senza perdere tempo e senza tagliare gli sprechi, è pura utopia. Rischiamo solo di buttare altri soldi come prima di noi hanno fatto gli altri. Insomma, non posso chiedere 10 miliardi a Tremonti e lasciare i meccanismi di spesa così come sono».</p>
<p>Un esempio di quello che per la Gelmini è uno “spreco”?<br />
«Potrei farle tanti esempi, a cominciare dal numero di indirizzi delle scuole superiori. Ma anche all’interno stesso del Ministero: le risorse sono appaltate alle singole direzioni. Con i dirigenti stiamo mettendo a punto una due diligence per spostare finanziamenti attualmente allocati in microprogetti di sperimentazione. <strong>Progetti perfettamente inutili. Ho preferito destinare fondi strutturali all’aggiornamento degli insegnanti o agli studenti e finanziare progetti per disabili, musica e sport. Dinanzi ad una emergenza così strutturale come la sicurezza e l’edilizia scolastica tutti dobbiamo darci da fare».</strong></p>
<p>Non farà come l’ex ministro Mussi che voleva ridurre i corsi di laurea e poi abbiamo toccato il tetto dei 5500?<br />
«Non è certo colpa di Mussi, non è lui il responsabile. La verità è che quando le risorse ci sono tutti trovano il modo per spenderle. Quando invece bisogna ridurle non c’è collaborazione. Nessuno vuole sottoporsi alla fatica di razionalizzare».</p>
<p>A che punto è il decreto sulla scuola superiore?<br />
<strong>«Abbiamo importanti disegni di legge presentati dalla maggioranza e dall’opposizione che vanno ad affrontare il tema della governance. C’è un dibattito in corso e spero che prosegua. Sto lavorando insieme ai miei collaboratori a un nuovo sistema dell’istruzione Tecnica e professionale. È importante capitalizzare il lavoro della commissione De Toni avviato dal precedente governo. In un momento di crisi come questo credo che la scuola debba dare risposte adeguate sia alle imprese che al territorio. E dall’opposizione, devo dire, ho colto negli ultimi tempi qualche segnale importante. La Garavaglia, ad esempio, il mio ministro-ombra è persona che stimo molto».</strong></p>
<p><strong>Gli studenti però restano sul piede di guerra. E a</strong> proposito: il nuovo rettore della Sapienza di Roma l’ha invitata all’inaugurazione del nuovo anno accademico. Ci andrà?<br />
«Mi hanno invitato in tanti altri posti, vedremo, ora non saprei dirle. So solo che sono serena e continuo a lavorare con impegno e determinazione».</p>
<p>E’ sempre favorevole all’abolizione del valore legale del titolo di studio?<br />
«Lo vedo come un punto d’arrivo, non ho cambiato idea. Ma in un ordine ideale, nelle linee guida, metto: reclutamento, governance, valutazione e dottorato di ricerca. La prima cosa da fare è lavorare alla correzione del decreto sull’università, all’allocazione di 500 milioni di euro “per la meritocrazia” e al nuovo sistema di valutazione del Civr».</p>
<p>Berlusconi lo sente spesso?<br />
«Quasi tutti i giorni, l’ultima volta ieri».</p>
<p>Che vi siete detti?<br />
«Le posso dire quello che ci ripetiamo sempre: di non fare come hanno fatto altri governi che hanno tirato a campare, perché non stiamo qui a scaldare la sedia. E siamo aperti al confronto con chi ci sta».<br />
 <br />
Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=11578&amp;sez=HOME_SCUOLA&amp;npl=&amp;desc_sez=" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Gelmini: parole, parole, parole&#8230; clicca sui link per vedere le smentite</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:28:54 +0000</pubDate>
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 Il ministro Mariastella Gelmini
ROMA &#8211; Ministro Gelmini, il mondo dell&#8217;Università torna in piazza. Il nostro giornale pubblica un sondaggio   in cui il governo cala nei consensi e anche lei, dopo essere arrivata a quota 42 nel gradimento, perde cinque punti. Non crede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/ho-visto-la-gelmini.jpg" rel="lightbox[1448]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1576" title="ho-visto-la-gelmini" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/ho-visto-la-gelmini-147x200.jpg" alt="" width="114" height="126" /></a>Gelmini: &#8220;Capisco i giovani ma solo cambiando c&#8217;è futuro&#8221;<br />
di LUIGI CONTU e MARIO REGGIO</p>
<p> Il ministro Mariastella Gelmini<br />
ROMA &#8211; <strong>Ministro Gelmini, il mondo dell&#8217;Università torna in piazza. Il nostro giornale pubblica un </strong><a href="http://www.repubblica.it/speciale/2008/sondaggi_ipr/fiducia_nel_governo12ottobre.html" target="_blank"><strong>sondaggio </strong></a><strong>  in cui </strong><a href="http://www.futuroscuola.org/governo-e-berlusconi-in-calo-la-fiducia/" target="_blank"><strong>il governo cala nei consensi </strong></a><strong>e anche lei, dopo essere arrivata a quota 42 nel gradimento, perde cinque punti. Non crede che sia giunto il momento di avviare una riflessione autocritica sulle decisioni fin qui adottate?<br />
</strong>&#8220;Quando si fanno riforme profonde si paga sempre un prezzo in termini di critiche e di resistenza al cambiamento. Resto convinta che il paese abbia diritto ad un sistema della formazione moderno e competitivo e che sia mio preciso dovere lavorare in questa direzione. Accanto a chi mi contesta le assicuro che sono molte di più <a href="http://www.futuroscuola.org/?s=auto+blindata+gelmini" target="_blank">le persone che incontro per strada </a>e che mi incoraggiano a non mollare&#8221;.</p>
<p><strong>La accusano di avere <a href="http://www.futuroscuola.org/scontro-gelmini-tremonti/" target="_blank">accettato troppo supinamente i tagli imposti da Tremonti </a>con la legge</strong></p>
<p><strong><span id="more-1448"></span>finanziaria.</strong><br />
&#8220;Il Governo di cui faccio parte è stato votato con un <strong><a href="http://www.futuroscuola.org/taglia-la-scuola-spesa-fuori-controllo-politica-le-uscite-nel-2008-sono-salite-di-13-milioni/" target="_blank">mandato preciso: ridurre il debito pubblico</a></strong>, il terzo al mondo e riqualificare la spesa. E&#8217; mio preciso dovere, come di ogni altro componente del governo, contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Le assicuro che da subito mi sono resa conto che le spese per il funzionamento e il <a href="http://www.futuroscuola.org/?file_id=11" target="_blank">personale della scuola erano fuori controllo </a>ed ho ritenuto indispensabile intervenire. L&#8217;Italia spende in istruzione come la Germania, ma i soldi vengono spesi male. Usare meglio il denaro pubblico è un obbligo morale verso le nuove generazioni&#8221;.</p>
<p><strong>Eppure i fondi per il tagli dell&#8217;Ici li avete trovati facilmente. Forse si poteva studiare un taglio più graduato che consentisse magari di evitare la misura che più ha fatto discutere il mondo della scuola: l&#8217;introduzione del maestro unico alle elementari. Possibile che su questo punto così controverso non ci siano spazi per ripensamenti? </strong></p>
<p>&#8220;<strong>I soldi non c&#8217;entrano</strong>. <strong>* ndr.(vedi quanto affermato poco prima)</strong> L&#8217;introduzione del maestro prevalente risponde alla necessità di <a href="http://www.futuroscuola.org/no-al-maestro-unico-netto-dissenso-delle-associazioni-pedagogiche/" target="_blank">avere un punto di riferimento educativo </a>che accompagni la crescita personale e scolastica del bambino. Al maestro prevalente <a href="http://www.futuroscuola.org/?file_id=18" target="_blank">sarà affiancato il maestro di inglese </a>e di religione. L&#8217;introduzione di più maestri ha portato l&#8217;Italia dal 3 posto all&#8217;8 nelle classifiche internazionali di qualità della nostra scuola elementare. Voglio inoltre ricordare che il <a href="http://www.coordinamentoitp.it/new/patroncini13.htm" target="_blank">maestro prevalente è presente in tutti i paesi d&#8217;Europa</a>. Tutti sanno che l&#8217;introduzione dei 3 maestri è servita per dare più posti di lavoro proprio quando i bambini diminuivano. Un&#8217;esigenza sociale comprensibile, ma non certo formativa e che comunque oggi non ci possiamo più permettere&#8221;.</p>
<p><span style="font-size: 9.5pt; color: #222222; line-height: 115%; font-family: 'Lucida Sans Unicode','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: IT;"><strong>E il tempo pieno? (ndr. <a href="http://www.inventati.org/apm/scuola/materiali/Il_Sogno_di_una_scuola_cap_4_3.pdf" target="_blank">storia del tempo pieno</a>)</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 9.5pt; color: #222222; line-height: 115%; font-family: 'Lucida Sans Unicode','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: IT;">&#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=b24CrqgXXBU&amp;feature=PlayList&amp;p=04FEA82EDF580FC8&amp;index=19" target="_blank">Sul tempo pieno si è fatta una cinica disinformazione</a>, creando un immotivato allarmismo tra le </span><span style="font-size: 9.5pt; color: #222222; line-height: 115%; font-family: 'Lucida Sans Unicode','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: IT;">famiglie. Come lei sa purtroppo una bugia ripetuta 10 volte può diventare, per qualcuno, una verità. Il tempo pieno non diminuirà, anzi già dal prossimo anno con l&#8217;eliminazione delle compresenze e il ritorno al maestro prevalente ci saranno 50.000 bambini in più che potranno usufruire del tempo pieno&#8221;.<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: 9.5pt; color: #222222; line-height: 115%; font-family: 'Lucida Sans Unicode','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: IT;"><strong>Eppure ha rappresentato una stagione di forte innovazione pedagogica. Lei se la sente di confermare l&#8217;impegno al mantenimento dell&#8217;orario scolastico senza che i tagli previsti comportino un peggioramento della qualità dell&#8217;insegnamento?</strong><br />
&#8220;Per la prima volta si affronta il tema della qualità seriamente. La scuola in Italia è come un motore rotto. E&#8217; inutile aggiungere benzina, cioè soldi, se il motore è guasto. Noi vogliamo rivedere i meccanismi di spesa pubblica nella scuola per eliminare le inefficienze e destinare i soldi nella qualità. Ricordo inoltre che la finanziaria prevede che il 30%dei tagli verrà reinvestito per incentivare i professori migliori con un premio produttività annuo che potrà arrivare fino a 7.000 euro&#8221;. </span></p>
<p><span style="font-size: 9.5pt; color: #222222; line-height: 115%; font-family: 'Lucida Sans Unicode','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: IT;"><strong>Torniamo all&#8217;università. L&#8217;Onda torna in piazza mentre lei ha riaperto un confronto con il mondo accademico e con i sindacati. Cosa si sente di dire a quei ragazzi delle scuole superiori e dell&#8217;università che sfileranno a Roma e che hanno forti preoccupazioni per il loro futuro?<br />
</strong>&#8220;A questi ragazzi dico che <a href="http://www.societacivile.it/focus/articoli_focus/gelmini.html" target="_blank">capisco il loro disagio </a>e che la loro preoccupazione è anche la mia. Io sto dalla loro parte, anch&#8217;io sono stata studente e ho avuto preoccupazione per il futuro. Mi ha particolarmente colpito lo slogan &#8216;La vostra crisi non la pagheremo noi&#8217;, ma io penso che questi ragazzi stiano già pagando un prezzo che si traduce in scarsa mobilità sociale, mancanza di un posto di lavoro sicuro e sfiducia nel futuro. Ma proprio questo stato di cose mi convince che occorre avere il coraggio di cambiare. Il mio impegno è per una scuola ed una università che promuovano i talenti dei giovani, creando veramente pari opportunità e garanzie di titoli di studio spendibili nel mondo del lavoro. Io lavoro perché almeno una università italiana possa essere annoverata tra le prime 100 al mondo, perché si affermi un sistema di allocazione delle risorse basato sulla qualità della ricerca e il Paese sappia rispondere a questa difficile congiuntura dotandosi di un sistema di formazione moderno ed efficiente. E&#8217; una sfida difficile, di cui avverto come ministro la piena responsabilità, ma sono anche consapevole che per vincerla occorre il contributo di tutti&#8221;. </span></p>
<p><span style="font-size: 9.5pt; color: #222222; line-height: 115%; font-family: 'Lucida Sans Unicode','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: IT;"><strong>Difficile avere il contributo di tutti se si esclude una parte del sindacato. Anche lei, come il presidente Berlusconi, ha voluto privilegiare il rapporto con Cisl e Uil.</strong><br />
&#8220;Guardi è esattamente il contrario. E&#8217; la Cgil che ha alzato le barricate contro il governo e si è isolata in un angolo. Era già successo nel 2002 col patto per l&#8217;Italia. La Cgil si dimostra sempre di più il sindacato dello status quo, l&#8217;ostacolo al cambiamento, l&#8217;avversario del futuro dei giovani. Io voglio il dialogo, le mie porte sono spalancate per chi ha proposte, ma sono chiuse per chi vuole difendere lo status quo&#8221;. </span></p>
<p><span style="font-size: 9.5pt; color: #222222; line-height: 115%; font-family: 'Lucida Sans Unicode','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: IT;"><strong>Ma i rettori, e non la Cgil, hanno spiegato che i tagli previsti al fondo ordinario del 2010 metteranno tutti gli ateneiin ginocchio. Ed anche il presidente Napolitano ha più volte espresso preoccupazione per i tagli.<br />
</strong>&#8220;Il punto è un altro: nel 2010 le università dicono che non potranno più pagare sedi e stipendi. Ma io mi chiedo e chiedo loro: come hanno investito i soldi in questi anni? Erano proprio indispensabili 5500 corsi di laurea? Sono proprio indispensabili 90 università e 320 sedi distaccate? Io mi attiverò per garantire la sopravvivenza degli atenei, ma se la mia azione è accompagnata da una autocritica del sistema universitario allora il confronto sarà più costruttivo. In questo momento è chiaro che la strada per conquistare maggiori risorse passa obbligatoriamente attraverso riforme profonde e coraggiose, che mi auguro possano giovarsi del contributo dell&#8217;opposizione e di tutto il mondo accademico&#8221;. </span></p>
<div><span style="font-size: 9.5pt; color: #222222; line-height: 115%; font-family: 'Lucida Sans Unicode','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: IT;">(14 novembre 2008)<br />
Fonte: <a href="http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/scuola_e_universita/servizi/scuola-2009-7/interv-gelmini/interv-gelmini.html" target="_blank">repubblica</a><span style="font-size: 9.5pt; color: #222222; line-height: 115%; font-family: 'Lucida Sans Unicode','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: IT;"> </span></span></div>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Fo tra gli studenti: il governo scricchiola</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:51:53 +0000</pubDate>
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Fo tra gli studenti: il governo scricchiola
 
 
 MILANO (19 novembre) &#8211; Presidio anti-Tremonti oggi all&#8217;università Cattolica di Milano, organizzato dagli studenti in occasione della visita del ministro dell&#8217;Economia all&#8217;ateneo, per l&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno accademico.
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Fo tra gli studenti: il governo scricchiola<br />
 <br />
 <br />
 MILANO (19 novembre) &#8211; Presidio anti-Tremonti oggi all&#8217;università Cattolica di Milano, organizzato dagli studenti in occasione della visita del ministro dell&#8217;Economia all&#8217;ateneo, per l&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno accademico.</p>
<p>Un centinaio di manifestanti si è disposto dietro le transenne allestite dalla forze dell&#8217;ordine, all&#8217;angolo tra via Santa Valeria e via Necchi, al lato dell&#8217;ingresso principale dell&#8217;università. Dietro, uno striscione che recitava: «Tremonti, più che Robin Hood, principe Giovanni». I ragazzi hanno allestito poi un gazebo per la raccolta di firme contro la legge 133.</p>
<p>Tra loro anche Dario Fo, che ha parlato dei movimenti di protesta: «La possibilità che il governo ritorni sui suoi passi a proposito dei tagli alle Università dipende dalla quantità e dal peso della protesta», ha detto.<br />
 <br />
Il governo ha scricchiolato. «Già nelle ultime manifestazioni il governo ha un pò scricchiolato. Ha cercato di minimizzare e ha smesso di usare termini duri. Si sa però che useranno mezzi pesanti e qui si vedrà la tenuta del movimento».</p>
<p>I ragazzi non sono caduti nella trappola. «Questi ragazzi hanno dimostrato un&#8217;intelligenza straordinaria perché non sono caduti nella trappola. A Roma, ad esempio, dove i fascisti con l&#8217;appoggio della polizia</p>
<p><span id="more-1520"></span>hanno addirittura organizzato delle provocazioni senza però riuscire a farle esplodere &#8211; ha detto Fo riferendosi agli scontri di Piazza Navona lo scorso 30 ottobre &#8211; tanto che i picchiatori sono finiti in un servizio di Chi l&#8217;ha visto e hanno fatto irruzione nella televisione perché presi in contropiede».</p>
<p>Università privata non mette al sicuro. Il Premio Nobel, accompagnato da Franca Rame, ha ricordato che «siamo presenti nel movimento già da un mese e più» e, a proposito del presidio organizzato dagli studenti della Cattolica, ha concluso: «La Cattolica si è sempre mossa con i piedi di piombo. Anche nel &#8216;68 arrivò con un mese di ritardo. Ma hanno capito che la loro condizione di studenti di una Università privata non li mette al sicuro».</p>
<p>Cossiga folle, ma lucido. Fo è intervenuto anche sulle dichiarazioni di Cossiga a proposito di come combattere le mobilitazioni studentesche: «Quel personaggio folle che è il presidente della Repubblica in pensione Francesco Cossiga ha detto una cosa come un deficiente ma con una lucidità spaventosa».</p>
<p>Corteo dopo il presidio. Gli studenti hanno presidiato le uscite dell&#8217;ateneo privato milanese in attesa del passaggio del ministro dell&#8217;Economia (avvenuto da un&#8217;uscita laterale che dà su via Necchi) salutato con cori (&#8220;Tremonti non ti vogliamo&#8221;) e striscioni (tra gli altri uno che recitava &#8220;tagliatevi lo stipendio non il nostro futuro&#8221; e &#8220;benvenuto mister tagli&#8221;). Al termine del presidio un piccolo corteo formato da una quarantina di persone, tra studenti dell&#8217;università Statale e ragazzi del scuole superiori, è partito dall&#8217;università e, dopo aver percorso le vie del centro, è arrivato in piazza Duomo. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=35028&amp;sez=HOME_SCUOLA&amp;ssez=UNIVERSITA" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Incontro Gelmini-Consiglio Universitario: «Corsi inutili, riduzione del 20%»</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:02:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Incontro Gelmini-Consiglio Universitario: «Corsi inutili, riduzione del 20%»
 
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/incontro-gelmini-consiglio.bmp" rel="lightbox[1470]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1471" title="incontro-gelmini-consiglio" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/incontro-gelmini-consiglio.bmp" alt="" width="148" height="124" /></a>Incontro Gelmini-Consiglio Universitario: «Corsi inutili, riduzione del 20%»<br />
 <br />
ROMA (18 novembre) &#8211; Il ministro dell&#8217;Istruzione Mariastella Gelmini oggi ha incontrato il Consiglio Universitario Nazionale (Cun). Il Cun sta lavorando a una razionalizzazione dei corsi che potrebbe portare a una riduzione di circa il 20% degli stessi. Intanto alla Sapienza serata-concerto organizzato dagli Studenti in Movimento. Ma le manifestazioni contro la riforma dell&#8217;università non si placano. A Padova blitz di una cinquantina di studenti del collettivo di Scienze politiche dell&#8217;Università di Padova, vicino ai Disobbedienti, durante la riunione del gruppo &#8220;Studenti per le libertà&#8221;, legata a Forza Italia.</p>
<p>Incontro Gelmini-Cun. Il Consiglio Universitario Nazionale (Cun) ha presentato alla Gelmini il progetto di razionalizione dei corsi che porterà a una riduzione del 20% dei corsi di laurea, pari a circa mille corsi in meno. Il Presidente del Consiglio Universitario Nazionale Andrea Lenzi ha sottolineato che «in Italia esistono più di 5000 corsi di laurea quasi il doppio rispetto al 1999, anno in cui siamo passati da un sistema universitario monociclo a un sistema a ciclo spezzato (il 3+2 con 3 anni di base e 2 di specializzazione). Proprio questa scelta ha portato ad un fisiologico raddoppio dei corsi di laurea». Secondo Lenzi alcuni corsi sono strategici, «ma molti vanno rimodulati o addirittura cancellati». Oltre a corsi molto piccoli per numero di studenti, «necessari perché molto specifici» altri risultano «inutili» perché hanno un «obiettivo formativo e uno sbocco professionale incerto». Su questi ultimi si sta concentrando il lavoro del Cun. «Abbiamo calcolato &#8211; concldue Lenzi &#8211; che, grazie a questa razionalizzazione, il numero dei corsi subirà una riduzione di circa il 20%».</p>
<p><span id="more-1470"></span></p>
<p>Per la Rete degli studenti medi invece «continua ad essere impossibile avviare un dialogo con chi non vuole sentire le istanze delle studentesse e degli studenti in mobilitazione da inizio settembre». L&#8217;organizzazione insieme all&#8217;Unione degli studenti, ha abbandonato il tavolo con il ministro Gelmini. Lo scontro è avvenuto soprattutto sul «ripristino del voto di condotta valido ai fini della bocciatura».</p>
<p>La festa dell&#8217;&#8221;Onda&#8221;. Un palco con i colori rossi e blu sul viale alle spalle del Rettorato come scenografia per &#8220;Siamo in Onda&#8221;. «Ci tengo a precisarlo, io sono nato e morirò antifascista». Così Andrea Rivera ha esordito sul palco. Dopo la voce registrata di Peppino Impastato presa da i microfoni di Radio Aut, Rivera ha letto un comunicato dei musicisti che si esibiranno nella serata: «Sosterremo l&#8217;Onda per sempre, non vi abbandoneremo mai», ha detto Rivera, che tornando sulle dichiarazioni di ieri riguardo al Blocco studentesco ha aggiunto: «Non giustificherò mai le manganellate, nemmeno quelle eventuali della polizia nel caso voi voleste occupare dei binari. Per ogni manganellata che prenderete dalla polizia io mi costituirò parte civile». Rivera ha parlato anche del Vaticano: «L&#8217;Onda si è propagata anche all&#8217;estero, anche San Marino si è espressa. Solo il Vaticano non ha voluto dire nulla». Poi rivolto alla Gelmini: «Saremo sempre contro i decreti 133 e 16: ho un dubbio, che il ministro Gelmini dopo la riforma elementare passi alle scuole medie: farò Media Shopping». «Se l&#8217;università sarà privatizzata finirà come Alitalia. Magari se la comprerà l&#8217;industriale Beretta», ha detto Rivera. Il concerto è stato aperto da Simone Cristicchi. Ospiti tra gli altri Daniele Silvestri, Valerio Mastandrea,  Tete de Bois, Assalti Frontali e Lillo&amp;Greg, Tre allegri Ragazzi Morti, Momo, Dario Vergassola. Presenti anche contributi video di Ascanio Celestini, Antionio Rezza e Moni Ovadia. Nel documento preparato dagli studenti letto dal palco si legge: «Un onda meravigliosa e seducente che molti hanno pensato senza successo di cavalcare di imbrigliare di rappresentare [...] ma noi siamo l&#8217;onda che è diventata marea ingovernabile che travolge qualunque ostacolo le si pari di fronte, che non ha paura e che, a forza della propria gioia, sta lentamente trasformando tutto ciò che incontra riversandosi tra le strade della città».</p>
<p>Un blitz a Padova ha interrotto una riunione del gruppo &#8220;Studenti per le libertà&#8221;, legata a Forza Italia. L&#8217;incontro, nella sala dell&#8217;antico Ghetto, in centro storico, doveva affrontare il tema della crisi economica e finanziaria. Un gruppo di universitari che si riconoscono nell&#8217;ambiente del centro sociale Pedro è entrato nel locale srotolando uno striscione con la scritta «Siamo l&#8217;onda che vi travolgerà». Grazie all&#8217;intervento della Digos della Questura la contro manifestazione si è risolta in una decina di minuti di battibecchi a distanza tra le opposte fazioni «Indignazione» e disappunto sono stati espressi dalla parlamentare di Forza Italia Giustina Destro. «Ancora una volta gli estremisti di sinistra &#8211; ha affermato &#8211; dimostrano di essere contro la libertà di espressione e contro la libera circolazione delle idee che invece, a parole, difendono». La Digos valuterà se denunciare i partecipanti al blitz per manifestazione non autorizzata.</p>
<p>Presidio contro il ministro dell&#8217;Economia Giulio Tremonti mercoledì a Milano dove parteciperà all&#8217;inaugurazione dell&#8217;Anno accademico alla Cattolica.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=34985&amp;sez=HOME_SCUOLA&amp;ssez=UNIVERSITA" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Università, la giungla dei corsi fantasma: 1.469 hanno meno di 15 iscritti</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:49:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Università, la giungla dei corsi fantasma: 1.469 hanno meno di 15 iscritti
Guarda l&#8217;elenco
di Anna Maria Sersale
ROMA (11 novembre) &#8211; La corsa alla moltiplicazione delle cattedre ha prodotto enormi distorsioni. L’università degli sprechi è ingolfata da una selva di corsi di laurea, di cui molti con pochi immatricolati e pochi iscritti. Non sempre necessità formative giustificano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/universita-sprechi.jpg" rel="lightbox[1410]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1411" title="universita-sprechi" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/universita-sprechi-300x180.jpg" alt="" width="154" height="92" /></a><strong>Università, la giungla dei corsi fantasma: 1.469 hanno meno di 15 iscritti</strong></p>
<p><a href="http://www.ilmessaggero.it/documenti_pdf/immatricolati_Corso_Anagrafe.pdf" target="_blank">Guarda l&#8217;elenco</a></p>
<p>di Anna Maria Sersale<br />
ROMA (11 novembre) &#8211; La corsa alla moltiplicazione delle cattedre ha prodotto enormi distorsioni. L’università degli sprechi è ingolfata da una selva di corsi di laurea, di cui molti con pochi immatricolati e pochi iscritti. Non sempre necessità formative giustificano il mantenimento di corsi con un gruppetto esiguo di frequentanti. Certo, ci sono settori specialistici che vanno comunque salvati. Nè si può ragionare solo in termini numerici.</p>
<p>Tuttavia i dati statistici del ministero dell’Università sono allarmanti: abbiamo 40 corsi con un solo immatricolato, 767 con dieci o meno immatricolati e 1.260 con 15 o meno immatricolati. Inoltre abbiamo 235 corsi con un solo iscritto, 1.109 con 10 o meno iscritti e 1.469 con 15 o meno iscritti. La gran parte sono di area sanitaria. Riguardano professioni che vanno dall’ostetricia alla dietistica, all’ortottica, alla radiologia medica, all’igiene dentale, alle tecniche di neurofisiopatologia, alle tecniche diagnostiche o audiometriche.</p>
<p>Ma il problema dei corsi di laurea con pochissimi immatricolati riguarda anche altri settori. Spesso le università si sono fatte concorrenza a suon di sigle e hanno cercato di attrarre iscritti con titoli che promettevano specializzazioni da utilizzare con facilità sul mercato del lavoro.</p>
<p>Ma se le università si sono gonfiate di corsi sanitari semideserti lo devono a una legge del 1999 che prevede un accordo Stato-Regioni secondo cui gli atenei sono obbligati a garantire le specializzazioni sanitarie. «Sì, la programmazione di quei corsi non è nostra &#8211; spiega Andrea Lenzi, presidente del Consiglio universitario<span id="more-1410"></span> nazionale &#8211; Ogni regione può dire quest’anno mi serve un audiometrista in più, ho bisogno di un ostetrico, e le università del territorio provvedono. La programmazione sanitaria è regionale. In realtà per gli atenei sono corsi in perdita, non c’è dubbio che questa materia andrebbe tutta rivista. Però questo non è uno scandalo delle università, le colpe vanno addebitate alle regioni»</p>
<p>«Parliamoci chiaro &#8211; continua Lenzi &#8211; per gli atenei questi corsi sono un guaio, anche perché il ministero per gli studenti di questi corsi paga la metà della quota pro-capite, perché sostiene che costino meno. La verità è che siamo costretti a tenerli in piedi a prescindere dal numero degli iscritti. Quanto ai corsi con meno di 15 iscritti, rilevo un errore del ministero. I dati vengono solitamente rilevati mentre sono ancora aperte le immatricolazioni, così che i numeri sono spesso falsati».</p>
<p>Ma c’è una giustificazione per tutto? «No &#8211; ammette il presidente del Cun Lenzi &#8211; Ci sono corsi inutili, non potrei negarlo. Corsi che vanno chiusi, eliminati. Però attenti a non cancellare specializzazioni preziose, solo perché sembrano strane o poco comprensibili. Prima di tagliare mi auguro che ci sia una revisione».<br />
E di revisione parlano anche i rettori Luigi Frati della Sapienza e Renato Lauro di Tor Vergata. Dice Lauro: «Con il 3+2 c’è stata ovunque una proliferazione di corsi, anche perché in periodi di scarsezza di risorse avere molti studenti significa aumentare le entrate. Però la politica di attrarre studenti non sempre paga. Nel senso che ci siamo ritrovati con dei corsi sguarniti, che sono diventati un peso e che in certi casi non hanno neppure aiutato gli studenti ad inserirsi nel mercato del lavoro».</p>
<p>Ma il ministro dell’università Mariastella Gelmini ipotizza tagli e invita gli atenei a rivedere i corsi in attesa di dettare criteri per la formazione e il mantenimento di un corso di laurea. Intanto, qualche cosa si muove. Frati della Sapienza è già al lavoro con il suo staff per innalzare i livelli “minimi” di frequenza dei corsi e Lauro di Tor Vergata ha già preso una decisione: «D’accordo con il Senato accademico abbiamo stabilito che con meno di 30 studenti il corso non parte. Ci potrà essere qualche eccezione, ma sarà valutata di caso in caso».</p>
<p>Il problema dei corsi con pochi iscritti, comunque, è ben più ampio. Non riguarda solo le 22 professioni sanitarie. Basta esaminare la banca dati del ministero dell’università per scoprire una lunga lista di corsi con due, tre, quattro, sei, dieci o quindici immatricolati. I dati sono relativi alle lauree triennali dell’anno accademico 2007-2008. Ecco qualche esempio. Nella facoltà di Scienze e tecnologie chimiche di Parma il corso di laurea in Scienza e tecnologia del packaging ha 15 immatricolati, così Tecniche erboristiche della facoltà di Scienze farmaceutiche a Perugia. Ancora 15 iscritti a Milano-Bicocca nel corso di Tecnologie orafe della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Idem per Archeologia del Mediterraneo a Enna. Passiamo a 14 immatricolati per il corso di laurea in Protezione delle piante della Statale di Milano; a 13 per Scienze della Sicurezza economica finanziaria di Tor Vergata; ancora 13 immatricolati a Gestione e tecnica del territorio dell’università Mediterranea di Reggio Calabria; 13 a Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della facoltà di Medicina della II Università di Napoli, sede di Sant’Angelo dei Lombardi.</p>
<p>Anche Filosofia a Cassino ha registrato solo 13 immatricolati, 12 Politica del territorio dell’università di Trieste, sede Gorizia. Scarso anche il corso di laurea in Produzioni vegetali, con 12 immatricolati, nella sede di Lamezia Terme, dipendente da Reggio Calabria. Ancora 12 nel corso di Formatore per l’e-learning e multimedialità di Macerata. Ingegneria per il territorio e l’ambiente di Rieti, sede distaccata della Sapienza, ha 11 immatricolati. Fisica e Tecnologia avanzate a Siena ne ha 10, Chimica applicata a Firenze 11; Scienze dell’Ambiente a Isernia 11; Gestione degli agrosistemi a Perugia 10; così a Padova e a Feltre Tecniche della prevenzione; Ingegneria agroindustriale a Celano, sede distaccata dell’Aquila, anch’esso 10 immatricolati: Ingegneria agroalimentare a Campobasso 9; Diritto dell’Ambiente a Teramo 8; Operatore giuridico a Enna 8; Scienze biologiche a Palermo 7; Biotecnologie alimentari alla Parthenope di Napoli 6; Educatore e divulgatore ambientale a Viterbo 4; fino ad avere uno o due immatricolati nei corsi sanitari sparsi in tutta Italia, da Tecnica della riabilitazione psichiatrica di Taranto, dipendente dall’Università di Bari a Igiene dentale di Brindisi, a Tecniche di neurofisiopatologia di Firenze e così via per centinaia di corsi.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=34417&amp;sez=HOME_SCUOLA" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
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		<title>La Gelmini ha paura dei giornalisti? Continuano aggressioni ai politici della maggioranza</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 19:13:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Scuola, i faticosi giorni della Gelmini: ministro non incontra la stampa, polemica
 
ROMA (8 novembre) &#8211; E&#8217; polemica per il presunto allontamento dei giornalisti da un seminario della Confindustria sulla scuola  Sanremo a cui ha partecipato il ministro della Publica istruzione Mariastella Gelmini.
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/gelmini-paura-dei-giornalisti.jpg" rel="lightbox[1302]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1303" title="gelmini-paura-dei-giornalisti" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/gelmini-paura-dei-giornalisti-150x150.jpg" alt="" width="122" height="116" /></a>Scuola, i faticosi giorni della Gelmini: ministro non incontra la stampa, polemica</p>
<p> <br />
ROMA (8 novembre) &#8211; E&#8217; polemica per il presunto allontamento dei giornalisti da un seminario della Confindustria sulla scuola  Sanremo a cui ha partecipato il ministro della Publica istruzione Mariastella Gelmini.</p>
<p>Sono stati 20 giorni faticosi per la Gelmini per le proteste e le forti polemiche sulle sue riforme di scuola e università. Ma anche con una legge portata a casa nonostante tutto, e un nuovo corso per ridare efficienza agli atenei, grazie a un decreto tecnico per le urgenze a ad un ddl da portare avanti con il dialogo. E se le piazze sono ancora «calde» della protesta di ieri degli studenti, prova generale dello sciopero generale dei sindacati di università e ricerca del 14 novembre, oggi il ministro è stata al centro di una nuova polemica, per un incontro di Confindustria a Sanremo. Riunione già prevista a porte chiuse, hanno spiegato gli organizzatori, ma con i giornalisti, speranzosi di un suo intervento pubblico fuori Roma dopo giorni di assenza, che sono stati «allontanati» dalle forze dell&#8217;ordine.</p>
<p><span id="more-1302"></span></p>
<p>Con tanto di protesta di Fnsi, Associazione ligure della stampa e opposizione. Ma con pronta replica di Confindustria che ha spiegato come il ministro non sia stato responsabile della «chiusura delle porte» del convegno dell&#8217;Hotel Royal, «riservatezza» che è stata applicata in tutti e due o giorni di lavoro dei direttori dell&#8217;organismo imprenditoriale. Chiamata fuori per Gelmini anche da fonti di Viale Trastevere: il ministro era soltanto ospite e non mai chiesto di allontanare i giornalisti.</p>
<p>Ma la Federazione Nazionale della Stampa ha giudicato «inaccettabile» l&#8217;episodio: «Chiediamo fermamente al governo di abbandonare questo atteggiamento di fastidio. Lasciateci lavorare. Se oggi il ministro Gelmini avesse rispettato i giornalisti &#8211; ha spiegato la Fnsi &#8211; si sarebbe risparmiata una lezione scadente e una brutta notizia che comunque dobbiamo raccontare». Mentre il senatore del Pd Roberto Di Giovan Paolo si è chiesto «perché il ministro dell&#8217;Istruzione ha paura dei giornalisti?».</p>
<p>Gelmini ha tenuto negli ultimi 20 giorni due conferenze stampa a Palazzo Chigi, il 22 ottobre e due giorni fa, e ha parlato al Senato; oltre agli interventi su agenzie, tv, quotidiani e periodici. Ma è dal 20 ottobre che non partecipa ad un evento pubblico non istituzionale. Il giorno prima aveva ricevuto gli applausi degli studenti padani, ma il 20 al suo arrivo ad un convegno al teatro Monza era stata contestata in piazza da alcune centinaia di persone. Eppure il 15 ottobre aveva inaugurato l&#8217;anno accademico al Campus Biomedico di Roma senza alcun problema. Inoltre, il ministro a Viale Trastevere ha visto a più riprese le associazioni degli studenti e dei genitori. Ma il diradarsi di presenze ad eventi (era attesa da atenei da Nord a Sud) è stato sicuramente per seguire i consigli di chi, per motivi di sicurezza, le ha chiesto di non partecipare a incontri pubblici che<br />
potevano causare disordini.</p>
<p>Confindustria &#8220;benedice&#8221; la Gelmini. Quello sulla scuola è «un decreto che taglia alcuni costi e rimette a posto i numeri». È il parere del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, intervenuta oggi a Sanremo agli Stati generali dei direttori di Confindustria. Ma, ha aggiunto Marcegaglia, «non bisogna fermarsiqui. È necessario varare una riforma sul merito, sull&#8217;efficienza e sulla qualità. Quello che è stato fatto andava fatto, ora bisogna continuare su questi temi».<br />
 <br />
«La scuola italiana così com&#8217;è non va bene &#8211; ha detto -: a chi protesta dico che dovrebbe guardare la classifica a livello europeo. Siamo sempre stati negli ultimi posti. Non possiamo più andare avanti così». Al ministro Gelmini, che oggi è intervenuta a Sanremo, Emma Marcegaglia ha detto che «va proseguita la volontà di riforma del sistema. Le ultime aperture fatte sui ricercatori, l&#8217;attenzione al merito e all&#8217;efficienza degli Atenei sono significative e siamo convinti che la riforma della scuola e dell&#8217;Università sia molto importante».</p>
<p>«Abbiamo chiesto anche una riforma degli Istituti Tecnici &#8211; ha aggiunto &#8211; per le nostre imprese è un elemento fondamentale». La presidente di Confindustria ha detto che il ministro Gelmini ha assicurato su questo tema l&#8217;impegno del ministero «e presto diventerà realtà ». Per quello che riguarda i tagli alla ricerca, Marcegaglia ha sottolineato che «ci sono riduzioni di spese che andavano fatte perché se guardiamo i parametri europei rispetto a quelli italiani, i nostri sono assolutamente fuori luogo. Adesso &#8211; ha concluso &#8211; bisogna continuare la riforma, investire nel merito, nella qualità, nella tecnologia e nella autonomia. Il progetto riforma quindi va portata avanti».</p>
<p>Forza Italia denuncia aggressione verbale. Il portavoce regionale di Forza Italia in Campania, Ernesto Caccavale, ha riferito di essere stato «ricoperto di fischi, insulti, aggredito verbalmente e quasi anche fisicamente» oggi a Castel Volturno (Caserta) dove è intervenuto agli Stati generali delle scuole del Sud promossi dalla Regione Campania. Caccavale ha spiegato di aver ottenuto dall&#8217;assessore regionale, Corrado Gabriele, la possibilità di intervenire dal palco ma di essere stato impedito dall&#8217;andare avanti a causa della contestazione subito. «Sono andato via accompagnato dal servizio d&#8217;ordine della manifestazione», aggiunge Caccavale. «Questi signori dicono di essere democratici ma si tratta &#8211; spiega &#8211; della democrazia totalitaria per cui parlare solo chi è d&#8217;accordo con loro».</p>
<p>Lotta studentesca: altre mobilitazioni. Lotta Studentesca, movimento giovanile di Forza Nuova, annuncia che proseguirà le «mobilitazioni anti decreto Gelmini in tutta Italia, partendo da Padova». «Il Governo &#8211; è detto in una nota &#8211; non si rende conto che con questo atteggiamento non costruttivo, non sta facendo altro che radicalizzare la nostra opposizione e la protesta. Ringraziamo i manifestanti di sinistra che in questi giorni difficili hanno continuato a credere nella trasversalità delle proteste».</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=34291&amp;sez=HOME_SCUOLA" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Linee guida di riforma dell&#8217;Università</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:00:56 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Università, nuove regole per i concorsi
Gelmini: tagli restano, ma meno dolorosi
Premi agli atenei virtuosi. Il Pd: passo indietro del governo
Ancora proteste in tutta Italia, venerdì tre cortei a Roma
ROMA (6 novembre) &#8211; Via libera del governo alle linee guida di riforma dell&#8217;Università su autonomia, responsabilità e merito. Il ministro dell&#8217;Istruzione, Mariastella Gelmni, ha poi assicurato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/gelmini-ansa_13811142_10260.jpg" rel="lightbox[1245]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1246" title="gelmini-ansa_13811142_10260" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/gelmini-ansa_13811142_10260-215x300.jpg" alt="" width="98" height="131" /></a>Università, nuove regole per i concorsi<br />
Gelmini: tagli restano, ma meno dolorosi</p>
<p>Premi agli atenei virtuosi. Il Pd: passo indietro del governo<br />
Ancora proteste in tutta Italia, venerdì tre cortei a Roma</p>
<p><strong>ROMA (6 novembre) &#8211; Via libera del governo alle linee guida di riforma dell&#8217;Università su autonomia, responsabilità e merito</strong>. Il ministro dell&#8217;Istruzione, Mariastella Gelmni, ha poi assicurato che i concorsi già banditi si faranno. Stanziati 135 milioni di euro per borse di studio di ragazzi meritevoli e 65 milioni per residenze universitarie.</p>
<p><strong>I tagli previsti per il 2010, nella manovra economica varata la scorsa estate, «rimangono»</strong> ma <strong>«abbiamo davanti un anno per cominciare un percorso di riforma che possa rendere quel taglio meno doloroso»,</strong> ha detto il ministro dell&#8217;Istruzione Mariastella Gelmini in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che oggi ha varato le linee guida per l&#8217;università e ha approvato anche un decreto legge sul settore. Per il ministro, procedere alla «razionalizzazione dei corsi, all&#8217;eliminazione dei corsi con un solo studente, alla diminuzione delle sedi decentrate» farà «realizzare risparmi che renderanno quel taglio meno doloroso».</p>
<p><strong>«Facciamo un appello a chi vuole dare un contributo, perché c&#8217;è tutto il tempo necessario per una riforma condivisa. Non vogliamo tornare alla concertazione, ma vogliamo un confronto che è assunzione di responsabilità»,</strong> ha affermato ancora il ministro.</p>
<p>«Chi difende lo status quo può non condividere questo provvedimento che punta a introdurre la meritocrazia nella ricerca. <strong>Si tratta di provvedimenti francamente difficilmente criticabili</strong>», ha</p>
<p><span id="more-1245"></span>detto ancora Gelmini. «Preciso subito che si tratta di due documenti distinti &#8211; ha sottolineato -. Le linee guida rappresentano un documento programmatico e di legislatura, che offriamo al dibattito con il mondo accademico ma che sarà oggetto di discussione anche in Parlamento, nelle commissioni e in Aula». «Nel decreto vanno solo le misure non differibili, perché vogliamo dare un segnale importante alle Università. Intendiamo aprire un dialogo con il mondo universitario e nel Parlamento», ha proseguito il ministro.</p>
<p>I concorsi. «Voglio subito precisare &#8211; ha poi aggiunto &#8211; che non ci sarà nessun blocco per i concorsi universitari già banditi». Il decreto interviene in particolare sui concorsi per professori e ricercatori. Sono 1.800 per 3.700 idoneità da professore e 320 posti da ricercatore. Il ministro ha anche assicurato che i concorsi «non saranno posticipati di molto. Entro fine gennaio &#8211; ha detto &#8211; saranno pronte le commissioni con le nuove modalità. Non ci sarà dunque nessun blocco, nessun rinvio, ma solo un leggero slittamento di qualche settimana». Quanto alla composizione delle commissioni, il ministro ha spiegato che saranno eletti 15 membri e tra questi verranno sorteggiati i quattro che si aggiungono al membro interno.</p>
<p><strong>«Ci sono 500 milioni di euro da destinare sulla base del merito, della qualità scientifica della ricerca, in maniera meritocratica»</strong>, ha rilevato poi Gelmini. «Si tratta di un segnale significativo. Vuol dire che è possibile spendere meglio le risorse e puntare sulla qualità. Non è corretto &#8211; aggiunge il ministro &#8211; trattare tutte le università allo stesso modo, quelle virtuose e quelle no. Queste ultime non potranno indire nuovi concorsi per nuove assunzioni di professori o di personale in genere». <strong>«Nel decreto abbiamo stanziato 135 milioni di euro da destinare alle borse di studio di ragazzi meritevoli e capaci»,</strong> ha detto ancora Gelmini. Il decreto sull&#8217;università varato oggi, prevede anche <strong>«65 milioni di euro per le residenze universitarie». </strong></p>
<p><strong>Il provvedimento contiene poi lo sblocco del turn over per gli enti di ricerca. «Per ogni docente che andrà in pensione &#8211; ha spiegato il ministro dell&#8217;Istruzione &#8211; le Università potranno assumere due in alcuni casi tre ricercatori a costo inalterato».</strong></p>
<p><strong>Ridurre corsi e sedi distaccate</strong>: è l&#8217;appello agli atenei che, secondo quanto ha dichiarato il ministro dell&#8217;Istruzione, va in contemporanea con il provvedimento varato oggi. «Il decreto &#8211; ha detto &#8211; va letto in parallelo con la richiesta alle Università ad eliminare i corsi frequentati da pochi studenti e l&#8217;impegno da parte degli stessi atenei a non  aumentare le sedi distaccate».<br />
 <br />
<strong>Il Pd: passo indetro governo. «Il decreto sull&#8217;università segna una inversione di rotta del governo</strong>». Lo sottolinea Luciano Modica, responsabile Università del Pd. « La linea politica seria e propositiva del PD e le proteste di studenti, professori e rettori hanno avuto un primo riscontro &#8211; spiega &#8211; si riduce il blocco delle assunzioni di giovani ricercatori e si reintegrano le borse di studio per gli studenti meno abbienti. Certo, <strong>rimangono tutte le preoccupazioni legate al taglio dei fondi di funzionamento (-46% al netto degli stipendi), stabilito con il decreto Ici e alla permanenza del blocco di metà del turnover</strong>. Il nostro <strong>giudizio complessivo è sospeso &#8211; conclude &#8211; lo daremo quando avremo modo di leggere il testo del decreto».</strong></p>
<p><strong>I rettori accolgono con favore il decreto legge sull&#8217;università varato oggi dal consiglio dei ministri</strong>. «La Crui &#8211; rileva una nota della Conferenza dei rettori &#8211; esprime un forte e pieno apprezzamento per il provvedimento appena varato dal Governo che affronta positivamente alcune urgenze fondamentali per la vita universitaria. Esso &#8211; osserva &#8211; rappresenta un passaggio importante anche quale premessa per la determinazione di un clima più costruttivo e di collaborazione nel quale affrontare le questioni legislative e finanziarie aperte».</p>
<p><strong>La mobilitazione. Intanto proseguono un po&#8217; in tutta Italia le manifestazioni contro il decreto-Gelmini</strong>. Nonostante la definitiva conversione in legge del decreto 137, le mobilitazioni studentesche infatti continuano e domani in diverse città italiane (tra cui Roma, Napoli, Firenze, Siena, Genova e Bari) «gli studenti scenderanno di nuovo in piazza per ribadire la proprie contrarietà allo smantellamento della scuola e dell&#8217;università pubbliche messo in atto dal Governo Berlusconi». Lo annuncia l&#8217;Unione degli studenti in una nota aggiungendo che «nel frattempo, moltissime scuole continuano ad essere in mobilitazione, con occupazioni, autogestioni, lezioni in piazza».</p>
<p>Venerdì tre distinti cortei di studenti universitari e delle scuole superiori della Capitale protesteranno a Roma contro la riforma e i tagli agli atenei previsti dalla legge 133. Gli universitari della Sapienza partiranno dalla sede di piazzale Aldo Moro, mentre quelli dell&#8217;ateneo di Roma 3 si metteranno in marcia da Piazzale Osiense. Gli studenti delle scuole superiori di Roma si riuniranno, invece, a piazza Barberini prima di raggiungere in corteo i manifestanti delle università a piazza Venezia.</p>
<p>Oggi intanto gli studenti di alcune scuole romane, Colonna, De Pinedo, Elsa Morante e Keplero hanno dato vita a un corteo spontaneo che ha attraversato il centro della città.</p>
<p><strong>Studenti lavavetri a Palermo e Perugia</strong>. Per protestare contro la riforma Gelmini, un gruppo di studenti del Liceo linguistico Ninni Cassarà ha inscenato una singolare protesta: i ragazzi si sono improvvisati lavavetri ai semafori. Armati di bottiglie con acqua e detergenti e panni lavavetri, i ragazzi si sono sistemati ai semafori per tentare di fare conoscere ai cittadini il perché della protesta. Studenti lavavetri anche a Perugia per mostrare, hanno detto gli organizzatorei della protesta, «quale sarà il nostro futuro se saranno aumentate le tasse».</p>
<p><strong>Padova</strong>. Trecento studenti dei collettivi di scienze politiche e del movimento contro la riforma Gelmini hanno sfilato in corteo questa mattina a Padova. Durante il corteo, dietro allo striscione «Noi non pagheremo la vostra riforma», vi è stato qualche momento di tensione: davanti alla sede della Confindustria padovana alcuni manifestanti hanno lanciato dei sacchetti di vernice rossa contro le vetrate ed in piazzale della Stanga per una ventina di minuti un troncone del corteo ha bloccato il traffico. Dopo l&#8217;intervento della Polizia, che non è ricorsa all&#8217;uso della forza, il corteo si è sciolto.</p>
<p><strong>Cosenza</strong>. È stata molto partecipata la notte bianca svoltasi all&#8217;Università della Calabria e organizzata dal comitato di lotta in vista della manifestazione di domani. Alcune migliaia di studenti hanno partecipato alle iniziative in programma svoltesi a ritmo di reggae di Mujina Crew e Kosa Nostra Klan. All&#8217;Unical, dove le attività sono sempre bloccate, proseguono le iniziative di didattica alternativa. Per oggi sono previsti una serie di seminari e alcune lezioni di piazza.</p>
<p><strong>Ancona e Camerino</strong>. Prosegue con lezioni in piazza e sit in la mobilitazione degli studenti dell&#8217;Università Politecnica delle Marche.</p>
<p><strong>L&#8217;Università della Tuscia ha eliminato intanto 23 corsi di laurea su 66, pari al 34%</strong>. Si tratta di corsi con pochi iscritti, alcuni meno di 10, per i quali sono state bloccate le immatricolazioni prima dell&#8217;approvazione delle leggi 126 e 133. Gli stessi corsi, istituiti con precedenti ordinamenti, sono attualmente mantenuti in vita fino al conseguimento della laurea da parte degli iscritti. «Intendiamo denunciare con forza &#8211; scrivono &#8211; la grave disinformazione e la perdurante distorsione dei fatti relativi ad alcuni aspetti del funzionamento del nostro sistema universitario». Secondo il documento, l&#8217;ateneo della Tuscia, una volta scremati i corsi ad esaurimento, ad iniziare dall&#8217;anno accademico 2009-2010, avrà 8.051 iscritti per 43 corsi. Una media di oltre 187 studenti ciascuno, che sono destinati ad<br />
aumentare, in quanto le iscrizioni al prossimo anno accademico sono già 10.325, il 65% delle quali provenienti da fuori provincia.</p>
<p>Fonte <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=34144&amp;sez=HOME_SCUOLA" target="_blank">ilmessaggero</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>l&#8217;Onda non si ferma, Da Nord al Sud prosegue la contestazione</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:11:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Atenei e scuole, l&#8217;Onda non si ferma
Pdl e Lega: &#8220;Accordo sulla riforma&#8221;
Da Nord al Sud prosegue la contestazione. A Genova in scena il &#8220;minuto di terrore&#8221;
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/londa.bmp" rel="lightbox[1214]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1218" title="londa" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2008/11/londa.bmp" alt="" width="167" height="95" /></a>Atenei e scuole, l&#8217;Onda non si ferma<br />
Pdl e Lega: &#8220;Accordo sulla riforma&#8221;<br />
Da Nord al Sud prosegue la contestazione. <strong>A Genova in scena il &#8220;minuto di terrore&#8221;<br />
Il rettore della Statale di Milano: &#8220;Con i soldi degli atenei si paga l&#8217;abolizione dell&#8217;Ici&#8221;</strong></p>
<p> <strong>ROMA</strong> &#8211; &#8220;C&#8217;è un perfetto accordo nella maggioranza per migliorare l&#8217;università tagliando i numerosi sprechi che ci sono&#8221;. Lo ha detto il presidente dei deputati della Lega Roberto Cota, dopo il vertice di maggioranza a Palazzo Grazioli, con il presidente del<br />
Consiglio Silvio Berlusconi e il ministro dell&#8217;Istruzione Mariastella Gelmini. &#8220;La riforma &#8211; aggiunge Gasparri &#8211; è una questione a tappe: ci sarà un disegno di legge complessivo, alcune linee guida e decreti per questioni urgenti&#8221;.</p>
<p><strong>Un commento positivo</strong> sulla strada scelta dal governo arriva dalla presidente dei senatori del Pd, Anna <strong>Finocchiaro</strong>: &#8220;Si sta facendo strada un po&#8217; di realismo. Verrebbe quasi da dire che avevamo ragione noi&#8221;. Per Anna Finocchiaro, comunque &#8221;hanno avuto ragione studenti e docenti e rettori che hanno manifestato contro l&#8217;arroganza del governo&#8221;.</p>
<p><strong>Intanto l&#8217;Onda non si ferma</strong>. Da Nord al Sud, in decine di licei e università prosegue la contestazione, mentre il rettore dell&#8217;università Statale di Milano, Enrico Decleva, ha spiegato che &#8220;il taglio più drastico è quello di 470 milioni tolti all&#8217;università per coprire l&#8217;abolizione dell&#8217;Ici. E questo &#8211; ha aggiunto &#8211; è assolutamente intollerabile&#8221;.</p>
<p><strong>LA MOBILITAZIONE CITTA&#8217; PER CITTA&#8217;</strong></p>
<p>Contro il decreto Gelmini,<strong> a Roma centinaia</strong> di studenti manifestano sotto le finestre del ministero dell&#8217;Istruzione. Questo pomeriggio a Giurisprudenza tre costituzionalisti spiegheranno i riflessi legali della riforma. Il liceo Tacito è occupato, l&#8217;Orazio è in assemblea straordinaria, il nautico Colonna ha dato vita ad un corteo spontaneo che ha attraversato il quartiere San Paolo per concludersi al ministero dell&#8217;Istruzione.</p>
<p><strong>A Pisa</strong>, i precari della ricerca di Scienze politiche, si sono <strong>astenuti ieri dagli esami</strong>, mentre i colleghi fiorentini si sono trasformati in lavavetri per protesta. A Siena occhi puntati sulle decisioni di cda e senato accademico, che ieri hanno proposto tagli e sacrifici per rimettere in equilibrio in quattro anni un bilancio oggi in rosso di 54 milioni di euro. Già l&#8217;anno prossimo previste misure per risparmiare 17 milioni di euro.</p>
<p><strong>Occupazioni &#8220;bianche&#8221; a Palermo</strong>. Concluse quelle dell&#8217;Umberto e del Garibaldi, parte quella del</p>
<p><span id="more-1214"></span>Cannizzaro. Gli studenti del liceo scientifico di via Arimondi hanno votato l&#8217;occupazione bianca, scegliendo lezioni quasi regolari di mattina e di occupare l&#8217;istituto nel pomeriggio e durante la notte. Il liceo socio-psico-pedagogico Regina Margherita è entrato in autogestione.</p>
<p>A <strong>Napoli assemblee tra studenti, docenti, ricercatori e dottorandi</strong>. Si è discusso per ore, sul futuro dell&#8217;università e della protesta. Ieri in molte scuole è ripresa la normale attività didattica, ma sono numerosi, ancora, gli istituti in autogestione o in assemblea permanente.</p>
<p><strong>A Bari l&#8217;onda del movimento studentesco è rientrata nelle aule, in vista della manifestazione regionale del prossimo 7 novembre.</strong> Sul fronte dell&#8217;università da ieri è ripartito il calendario delle lezioni in piazza, che dopo l&#8217;avvio nel centro della città adesso si concentreranno nella zona del Politecnico e nelle periferie.</p>
<p><strong>A Milano all&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno accademico al Politecnico, il rettore Ballio ha lanciato il suo attacco ai governo</strong>: &#8220;Ridurre il finanziamento pubblico alle Università significa far morire i nostri atenei. Il nostro rischia la chiusura&#8221;. Bacchettate per l&#8217;esecutivo anche dal governatore Formigoni. Denunciati dai carabinieri quattro studenti dell&#8217;istituto magistrale Agnesi che avevano organizzato un picchetto davanti a scuola.</p>
<p><strong>A Torino, dopo Palazzo Nuovo, sede di Fisica e Agraria, occupata anche la Palazzina Einaudi che ospita Scienze politiche e Giurisprudenza</strong>. Anche le scuole superiori non mollano e fissano un fitto calendario di appuntamenti della protesta. Mercoledì pomeriggio faranno un presidio davanti a Palazzo Lascaris in occasione dell&#8217;Assemblea plenaria della Consulta regionale dei giovani &#8220;Casa ai giovani, tra proprietà e precarietà&#8221; a cui interviene il ministro Meloni.</p>
<p>E a <strong>Treviso, venti avvocati si sono detti disposti a difendere gli studenti</strong> coinvolti nell&#8217;inchiesta sulla manifestazione spontanea nel giorno dello sciopero generale della scuola.</p>
<p><strong>A Genova</strong> per denunciare lo stato di panico in cui &#8220;si trovano l´Università e la scuola pubblica in Italia, con le leggi 133 e Gelmini&#8221;, gli universitari si sono inventati il &#8220;minuto di terrore&#8221;. Un esempio?: alle 11.30 di ieri mattina, in piazza Matteotti, l&#8217;urlo di una sirena della seconda guerra mondiale ha squarciato l&#8217;aria. I ragazzi sono scappati urlando sulle scalinate di Palazzo Ducale, attraversando la piazza terrorizzati e facendo preoccupare i passanti.</p>
<p><strong>Intanto domani partirà l&#8217;occupazione a Lettere, ma senza blocco della didattica</strong>. Gli studenti di Scienze della formazione da mercoledì scorso sono in assemblea 24 ore su 24, e dormono in Facoltà. Questa sera, alla fine del Festival della cultura, assemblea plenaria di tutte le Facoltà a Scienze della Formazione.</p>
<p>A <strong>Parma, lezione-show di anatomia degli studenti di Medicina</strong> e intervento speciale di un avvocato di Giurisprudenza sui margini di miglioramento della legge 133. Sono questi gli appuntamenti speciali del calendario di lezioni in piazza per i prossimi giorni.</p>
<p>Infine,<br />
(4 novembre 2008)</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/scuola_e_universita/servizi/scuola-2009-6/proteste-4-nov/proteste-4-nov.html" target="_blank">repubblica</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
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		<title>Formigoni: Il mio è un invito al ripensamento</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:09:35 +0000</pubDate>
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