<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUTUROSCUOLA &#187; 169/08</title>
	<atom:link href="http://www.futuroscuola.org/tag/16908/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuroscuola.org</link>
	<description>RIFORMA SCUOLA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 17:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Valanghe di ricorsi al TAR contro la riforma Gelmini</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/valanghe-di-ricorsi-al-tar-contro-la-riforma-gelmini/</link>
		<comments>http://www.futuroscuola.org/valanghe-di-ricorsi-al-tar-contro-la-riforma-gelmini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[169/08]]></category>
		<category><![CDATA[17 ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[alunni]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[Aprile]]></category>
		<category><![CDATA[art. 4]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[camera dei deputati]]></category>
		<category><![CDATA[Collegio]]></category>
		<category><![CDATA[comma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[D.L]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[DELLA REPUBBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Dl 112]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[esami]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[facoltà]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Fascista]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[GENITORI]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[informare]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[istituti tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[legge 133]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[lingua]]></category>
		<category><![CDATA[LOCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[maestro unico]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro]]></category>
		<category><![CDATA[miur]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[permanente]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[Piano]]></category>
		<category><![CDATA[piano programmatico]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDENTE]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESSIONALI]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[programmatico]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[realtà]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[RICHIESTA]]></category>
		<category><![CDATA[ridimensionamento]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[SCRIVERE]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuola privata]]></category>
		<category><![CDATA[scuola pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[SCUOLE]]></category>
		<category><![CDATA[senato]]></category>
		<category><![CDATA[ssis]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[tempo pieno]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Uil]]></category>
		<category><![CDATA[unico]]></category>
		<category><![CDATA[unitario]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[voto di fiducia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroscuola.org/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare le richieste degli italiani (genitori, insegnanti, alunni, CNPI, regioni&#8230;), in molti hanno deciso di adire per vie legali.
clicca su link per conoscerne alcune: RICORSI GELMINI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
RICORSO
 
omissis -dati sensibili-
tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto l&#8217;atteggiamento dittatoriale del ministro Gelmini che, per capriccio e/o incompetenza, continua diritta per la sua strada, senza ascoltare le richieste degli italiani (genitori, insegnanti, alunni, CNPI, regioni&#8230;), in molti hanno deciso di adire per vie legali.</p>
<p>clicca su link per conoscerne alcune: <a href="http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/ricorsi_Gelmini/indice.htm" target="_blank">RICORSI GELMINI</a></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2361" title="giustizia_e_questione_morale" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/03/giustizia_e_questione_morale-100x100.jpg" alt="giustizia_e_questione_morale" width="100" height="100" />TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">DEL LAZIO</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">RICORSO</span></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>omissis -dati sensibili-</em></p>
<p>tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Avv. Corrado Mauceri, Avv. Sofia Cavini, Avv. Marianna Gorpia, Avv. Luca Marchi, Avv. Francesca Scatolini, Avv. Angela Nozzi, Avv. Chiara Lombardo, Avv. Paolo Solimeno, Avv. Flora Di Giorgio, Avv. Roberto Passini, Avv. Andrea Frosali, Avv. Patrizia Dal Monte, Avv. Lucio Seconnino, Avv. Gabriella Zampieri, Avv. Domenico Fata, Avv. Gabriele Dalle Luche, Avv. Daniele Giannini, Avv. I. Tiribilli, Avv. A. Corallo, Avv. G. Raffaelli, Avv. C. Bolelli, Avv. Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, V.le Angelico n. 45, come da mandato in calce al presente atto propongono ricorso</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Contro</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </span></strong>(da ora MIUR), nella persona del Ministro pro-tempore in carica;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</span></strong>, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">CONSIGLIO DEI MINISTRI</span></strong><strong>, </strong>nella persona del Presidente pro-tempore in carica</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">per l&#8217;annullamento</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">previa sospensione</span></strong></p>
<p>della CM n. 4 MIUR prot. n. 381/R.U.U 04 del 15 gennaio 2009 non pubblicata formalmente avente ad oggetto &#8220;<em>Iscrizioni alle scuole dell&#8217;infanzia e alle scuole di ogni</em></p>
<p><em> <span id="more-2356"></span>ordine e grado, riguardanti l&#8217;anno scolastico 2009/2010</em>&#8220;, nella parte relativa alle iscrizioni nella scuola dell&#8217;infanzia e del I ciclo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti</p>
<p align="center"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">e per quanto occorrer possa</span></em></strong></p>
<p>dello schema di Piano Programmatico predisposto dal Ministero dell&#8217;Istruzione Università e Ricerca (da ora MIUR) di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ed a tutt&#8217;oggi formalmente non adottato.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">FATTO</span></strong></p>
<p>L&#8217;art. 64 del DL 112/08 convertito con modifiche nella L. 133/08 stabilisce: 1. <em>Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l&#8217;anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.</em></p>
<p><em>2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione </em>delle dotazioni organiche del personale <em>amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l&#8217;anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</em></p>
<p><em>3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell&#8217;utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.</em></p>
<p><em>4. Per l&#8217;attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell&#8217;attuale assetto</em> <em>ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:</em></p>
<p><em>a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell&#8217;impiego dei docenti;</em></p>
<p><em>b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso  la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari,  con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;</em></p>
<p><em>c. revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia di formazione delle classi; </em></p>
<p><em>d. rimodulazione dell&#8217;attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;</em></p>
<p><em>e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;</em></p>
<p><em>f. ridefinizione dell&#8217;assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;</em></p>
<p><em>f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l&#8217;articolazione dell&#8217;azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell&#8217;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l&#8217;attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell&#8217;offerta formativa;</em></p>
<p><em>f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.</em></p>
<p><em>4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell&#8217;ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l&#8217;obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all&#8217;articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L&#8217;obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo» (omissis).</em></p>
<p>La normativa di legge sopra riportata prevede la predisposizione da parte del MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze di un &#8220;Piano programmatico&#8221; di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico; il comma 4, in attuazione di detto piano ed in relazione agli interventi ed alle misure annuali ivi individuati, prevede l&#8217;adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con i quali si dovrebbe provvedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico.</p>
<p>Con D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni in L. n. 169 del 30/10/2008 all&#8217;art. 4 è stato previsto: <em>&#8220;Nell&#8217;ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all&#8217;articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e&#8217; ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola&#8221;</em>.</p>
<p>In data 3.09.2008, il MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha predisposto <strong><span style="text-decoration: underline;">lo schema di piano programmatico di interventi</span></strong> &#8220;<em>volti ad una maggiore razionalizzazione dell&#8217;utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico</em>&#8220;; detto schema è stato inoltrato per i prescritti pareri sia alle competenti Commissioni Parlamentari sia alla Conferenza Unificata ex art. 8 Dl.vo n. 281/97. In data 27/11/2008 la VII Commissione della Camera dei Deputati ed in data 03/12/2008 la VII Commissione del Senato hanno espresso i previsti pareri, che, peraltro, contengono numerose condizioni alle quali il MIUR si sarebbe dovuto attenere nell&#8217;adozione formale di detto Piano.</p>
<p>A seguito di detti pareri con osservazioni il MIUR di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze avrebbe dovuto valutare le osservazioni contenute nei pareri e provvedere successivamente alla formale adozione del  Piano.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">A  tutt&#8217;oggi, però, detto Piano non è stato formalmente adottato.</span></strong></p>
<p>Sulla base del &#8220;Piano programmatico&#8221;, regolarmente adottato dopo l&#8217;acquisizione dei prescritti pareri, il Governo avrebbe dovuto emanare i regolamenti di cui all&#8217;art. 17, comma 2 della L. n. 400/88, osservando il seguente percorso:</p>
<p>a) proposta del MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e Finanze.</p>
<p>b) Acquisizione del parere della Conferenza Unificata ex D.Lvo n. 281/97.</p>
<p>c) Parere del Consiglio di Stato.</p>
<p>d) Deliberazione del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>Nelle more di tale procedimento il MIUR, <strong><span style="text-decoration: underline;">sulla base di uno schema di regolamento</span></strong>, con l&#8217;impugnata C.M. ha impartito le istruzioni per le iscrizioni degli alunni per l&#8217;a.s. 2009/2010; tali istruzioni però anticipano una normativa ancora in fieri e sono in contrasto con la normativa attualmente vigente e con tutta l&#8217;organizzazione didattica adottata nelle istituzioni scolastiche ed in particolare con il POF di ciascuna scuola che, come è noto, si deve adottare prima dell&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico.</p>
<p>Si deve peraltro rilevare che, in data 28.01.2009 la Conferenza Unificata ex art. 8 Dl.vo n. 281/97 ha formulato il prescritto parere sullo schema di regolamento; da detto parere si evince in modo inequivocabile che la maggioranza delle Regioni e l&#8217;ANCI hanno espresso parere negativo sia con riferimento allo schema di piano programmatico, sia per i tagli degli organici e delle compresenze, sia per l&#8217;integrazione scolastica.</p>
<p>Inoltre, in data del 12/02/2009 il Consiglio Nazionale della P.I. ha espresso <strong><span style="text-decoration: underline;">all&#8217;unanimità</span></strong> un parere negativo sullo schema di regolamento, affermando nelle conclusioni: <em>&#8220;che le criticità evidenziate compongono un quadro formativo che:</em></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <em>Compromette l&#8217;efficacia dell&#8217;offerta formativa nelle scuole dell&#8217;infanzia e nel primo ciclo di istruzione;</em></li>
<li> <em>Lede la dignità dell&#8217;istruzione pubblica;</em></li>
<li> <em>Non garantisce pari opportunità di offerta e di scelta nell&#8217;intero territorio nazionale&#8221;.</em></li>
</ul>
<p>Il MIUR, nonostante tali pareri negativi ha mantenuto l&#8217;impugnata CM che, in palese violazione della normativa vigente, impartisce disposizioni vincolanti come se il regolamento, ancora in fieri, fosse già in vigore; peraltro, così come lo schema di regolamento, anche la CM contrasta anche con lo schema di Piano Programmatico.</p>
<p>In particolare per quanto riguarda la <strong><span style="text-decoration: underline;">scuola dell&#8217;infanzia</span></strong> la CM de qua prevede l&#8217;apertura delle iscrizioni, nelle scuole statali e paritarie, per i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2009 e, in presenza di particolari condizioni (disponibilità di posti, accertamento dell&#8217;avvenuto esaurimento di eventuali liste d&#8217;attesa), anche ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2010. Le ore settimanali previste sono 40 (8 ore giornaliere). A richiesta e in base alle disponibilità si potrà arrivare fino a un massimo di 50 ore. Prosegue inoltre l&#8217;esperienza delle &#8216;<em>sezioni primavera&#8217;</em> per i bambini dai 2 ai 3 anni.</p>
<p>Con riferimento alla <strong><span style="text-decoration: underline;">scuola primaria</span></strong> i genitori sono obbligati ad iscrivere le bambine ed i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2009. Possono iscriversi anticipatamente anche i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2010. Per le prime classi sarà introdotto l&#8217;insegnante unico di riferimento che avrà la responsabilità formativa globale dell&#8217;alunno. La CM impugnata prevede che al momento delle iscrizioni i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale esprimano, in ordine di priorità, le preferenze rispetto all&#8217;articolazione dell&#8217;orario settimanale: 24 o 27 ore che sono i due modelli di base; le famiglie potranno scegliere anche il modello classi a 30 ore (con attività opzionali) e quello a 40 ore (tempo pieno). La medesima CM prevede però anche l&#8217;abolizione delle compresenze. Per le classi successive alle prime continuano i modelli orari in atto.</p>
<p>Per la scuola <strong><span style="text-decoration: underline;">secondaria di primo grado</span></strong>, la CM prevede che i genitori all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione esprimano la scelta tra i modelli orari di 30 ore o di tempo prolungato di 36 ore (prolungabile fino a 40 ore). Nel modello a 30 ore, 29 saranno di insegnamento curriculare e di potenziamento della lingua italiana. Con riferimento all&#8217;insegnamento della lingua straniera, nella CM si legge che le famiglie da quest&#8217;anno possono, in sede di iscrizione e con vincolo di non variare tale scelta per l&#8217;intero corso della secondaria di primo grado, possono chiedere l&#8217;inglese potenziato: 5 ore di inglese, anziché 3 di inglese più 2 di una seconda lingua comunitaria. Le famiglie dunque potranno decidere di impiegare le 2 ore della seconda lingua comunitaria per l&#8217;insegnamento dell&#8217;inglese.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra sommariamente esposto è evidente che il Ministero con la C.M. impugnata non si sia limitato ad informare le famiglie dei provvedimenti in corso di approvazione che potrebbero modificare l&#8217;assetto del sistema scolastico, ma ha dato indicazioni operative come se detti provvedimenti fossero stati già adottati e fossero già vincolanti; difatti ha allegato i modelli delle domande di iscrizione redatti in base alla normativa  ancora in corso di adozione.</p>
<p>I ricorrenti sono genitori di bambini che nell&#8217;a.s. 2009/2010 dovranno frequentare la scuola dell&#8217;infanzia e/o scuola primaria e docenti della scuola dell&#8217;infanzia e primaria, tutti interessati al mantenimento dell&#8217;attuale assetto organizzativo della scuola dell&#8217;infanzia e primaria sia per quanto concerne l&#8217;efficacia didattica, sia anche per le concrete esigenze familiari e lavorative.</p>
<p>La contrazione del tempo scuola, l&#8217;abolizione delle compresenze, l&#8217;introduzione dell&#8217;insegnante prevalente sono alcuni degli interventi previsti che incidono in modo fortemente negativo sull&#8217;efficacia didattica e sull&#8217;organizzazione scolastica con conseguente contrazione anche degli organici del personale della scuola.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">DIRITTO</span></strong></p>
<p>Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">MOTIVI</span></strong></p>
<p><strong>1) <span style="text-decoration: underline;">VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E SEGNATAMENTE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34 COST.</span></strong></p>
<p>L&#8217;art. 3, 2 comma della Costituzione afferma un principio cardine della democrazia del nostro ordinamento costituzionale: il principio di uguaglianza sostanziale: <em>&#8220;E&#8217; compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l&#8217;uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese&#8221;</em>.</p>
<p>L&#8217;illustre giurista ed anche membro dell&#8217;Assemblea Costituente, Piero Calamandrei, scriveva nel 1946 (&#8220;Il Ponte&#8221; n. 1, gennaio 1946 p. 3 &#8211; 14): <em>&#8220;Il problema della democrazia si pone dunque, prima di tutto come un problema di istruzione&#8221;</em> e precisava: <em>&#8220;E&#8217; perciò evidente che non si ha vera democrazia la dove l&#8217;accesso all&#8217;istruzione non è  garantita in misura pari a tutti i cittadini: perchè, importando necessariamente la diversa cultura una diversa possibilità di partecipazione alla vita politica, il privilegio dell&#8217;istruzione si risolve necessariamente in privilegio politico&#8221;</em>.</p>
<p>In considerazione di tale funzione &#8220;costituzionale&#8221; della scuola (come affermava Calamandrei) la Costituzione agli artt. 33 e 34 afferma  che <em>&#8220;la Repubblica &#8230; &#8220;istituisce scuole per tutti gli ordini e gradi&#8221;</em> e che <em>&#8220;la scuola è aperta a tutti&#8221;</em> ed infine che &#8220;<em>l&#8217;istruzione inferiore, impartita per almeno otto  anni,  è  obbligatoria  e  gratuita&#8221;</em>.</p>
<p>La Costituzione prevede quindi in materia di istruzione scolastica un  nucleo di norme precettive che impongono allo Stato l&#8217;obbligo di organizzare l&#8217;offerta di istruzione pubblica non solo in modo corrispondente alla domanda sociale, ma tale da poter effettivamente eliminare tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che possono precludere il diritto di tutti ed un&#8217;istruzione uguale e qualificata.</p>
<p>L&#8217;istruzione scolastica non è quindi nel nostro ordinamento costituzionale un servizio pubblico a disposizione dell&#8217;utenza, ma è una funzione istituzionale volta a realizzare quell&#8217;uguaglianza sostanziale che è la precondizione  della  democrazia  di  un  Paese.</p>
<p>La spesa statale per l&#8217;istruzione scolastica ha quindi un carattere assolutamente prioritario e non può condizionare l&#8217;offerta formativa statale; la spesa per la scuola statale deve essere, certamente razionale ed efficace, evitando ogni eventuale spreco, ma deve essere comunque adeguata all&#8217;effettiva domanda sociale al fine di consentire a tutti l&#8217;acquisizione di un&#8217;istruzione qualificata. Razionalizzazione della spesa per la scuola significa quindi realizzare una scuola statale e qualificata per tutti.</p>
<p>L&#8217;art. 64 della L. n. 133/08 e l&#8217;art. 4 della L. n. 169/08 prevedono invece una riduzione della spesa per la scuola statale pari a circa otto miliardi nel triennio 2009/2011 senza alcuna giustificazione logica; si riduce il tempo scuola, si riducono drasticamente gli organici e si modifica l&#8217;organizzazione didattica al solo scopo di ridurre la spesa senza alcuna considerazione degli effetti negativi che ne possono derivare; si sono cioè adeguate l&#8217;offerta formativa e l&#8217;organizzazione didattica all&#8217;esigenza, decisa aprioristicamente, di ridurre di circa 8 miliardi  la spesa per la scuola; difatti l&#8217;art. 64 della L. n. 133/08 quantifica l&#8217;importo della riduzione della spesa nel triennio, limitandosi ad indicare soltanto alcuni settori di intervento: aumento del rapporto docenti/studenti ed all&#8217;art. 4 del D.L. n. 137/08 l&#8217;introduzione del cd maestro unico demandando l&#8217;individuazione di tutti gli altri settori di intervento ai successivi provvedimenti regolamentari.</p>
<p>Il legislatore quindi non ha previsto una riduzione della spesa per eliminare determinate spese superflue, ma ha deciso a priori la riduzione nel triennio della spesa di circa 8 miliardi per esigenze di contenimento della spesa pubblica a prescindere dell&#8217;effettivo fabbisogno della scuola e quindi anche con una possibile contrazione dell&#8217;offerta formativa e soprattutto con un sacrificio della qualità di tale offerta.</p>
<p>Si deve inoltre rilevare che il settore del sistema scolastico individuato con l&#8217;impugnata CM (la scuola primaria) è quello più qualificato e più importante per la funzione determinante che la formazione primaria ha nel processo formativo.</p>
<p>Con l&#8217;art. 4 della L. n. 169/08 si prevede una trasformazione del modello didattico in vigore nella scuola primaria (il cd modulo di cui all&#8217;art. 121 del D.Lgs. n. 297/94) con il modello del cd insegnante unico; anche tale ripristino di un modello didattico, ormai superato, è stato disposto non sulla base di una valutazione adeguata degli aspetti didattici e pedagogici ritenuti più idonei, ma soltanto sulla base dell&#8217;esigenza di ridurre la spesa, senza alcuna considerazione sulla conseguente dequalificazione dell&#8217;attività didattica.</p>
<p>Come si è già prima rilevato, <strong><span style="text-decoration: underline;">il CNPI</span></strong> che è l&#8217;organo che ha una specifica competenza di consulenza tecnica e professionale per il Ministro (art. 23 Dlvo n. 297/94) <strong><span style="text-decoration: underline;">con un voto unanime ha giudicato tali innovazioni lesive dell&#8217;efficacia didattica e della dignità formativa</span></strong>.</p>
<p>La normativa di legge su cui si fonda l&#8217;impugnata CM è pertanto palesemente illegittima perchè, comportando pesanti ed ingiustificati tagli alla spesa per la scuola statale, comprome la funzione istituzionale dell&#8217;istruzione pubblica, così come strutturata dal combinato disposto degli artt. 3, 33 e 34; tale funzione per la sua rilevanza costituzionale non può difatti essere compressa con logiche finanziarie, ma deve essere garantita nel massimo delle potenzialità.</p>
<p><strong>2)</strong> <strong><span style="text-decoration: underline;">VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 64 DEL 25.6.2008 N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 E VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST.</span></strong></p>
<p>Come si è prima rilevato l&#8217;art. 64 ha previsto un procedimento complesso che presuppone anzitutto l&#8217;adozione di un Piano Programmatico di interventi; a tale fine il MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia predispone detto Piano, <strong><span style="text-decoration: underline;">sentita</span></strong> la Conferenza Unificata di cui all&#8217;art. 8 del D.Lgs. n. 281/97 <strong><span style="text-decoration: underline;">e previo parere</span></strong> della Commissione Parlamentare; quindi l&#8217;iter previsto dal legislatore era il seguente:</p>
<p>a) Definizione di uno schema di piano da sottoporre all&#8217;esame della Conferenza Unificata ed alle Commissioni parlamentari;</p>
<p>b) parere della Conferenza Unificata ex art. 8 DL.gs n. 281/97;</p>
<p>c) parere delle Commissioni parlamentari;</p>
<p>d) adozione formale del piano programmatico.</p>
<p>Difatti, dopo avere <strong><span style="text-decoration: underline;">sentito</span></strong> la Conferenza Unificata e dopo avere acquisito il <strong><span style="text-decoration: underline;">previo parere</span></strong> delle Commissioni Parlamentari il MIUR di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia avrebbe dovuto predisporre il piano.</p>
<p>Quindi è chiaro che il Piano Programmatico si sarebbe dovuto adottare <strong><span style="text-decoration: underline;">dopo</span></strong> l&#8217;acquisizione dei pareri; del resto se il legislatore ha richiesto l&#8217;acquisizione di detti pareri, è logico che il Piano avrebbe dovuto anzitutto considerare detti pareri e che quindi doveva essere adottato successivamente a tali pareri.</p>
<p>E&#8217; pure evidente che per acquisire i pareri il MIUR avrebbe dovuto predisporre uno schema o  una bozza di piano; e difatti ciò è stato fatto; sia la Conferenza Unificata che le Commissioni parlamentari hanno esaminato lo schema di piano ed hanno formulato il prescritto parere con numerose osservazioni.</p>
<p>I pareri erano senza dubbio consultivi e non vincolanti; quindi il MIUR non era tenuto ad uniformarsi a tali pareri, ma era tenuto ad esaminarli e ad emanare il Piano dopo averli esaminati.</p>
<p>Dagli atti che si conoscono allo stato attuale non risulta però che dopo l&#8217;acquisizione dei pareri sia stato adottato di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia il Piano Programmatico; di conseguenza l&#8217;impugnata CM che anticipa i regolamenti è illegittima anche perchè <strong><span style="text-decoration: underline;">il MIUR non ha mai adottato di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia il Piano Programmatico degli interventi</span></strong> che è il necessario presupposto dei regolamenti.</p>
<p>Nè lo schema presentato alle Commissioni Parlamentari ed alla Conferenza Unificata può essere considerato il piano previsto dell&#8217;art. 64 citato, anche perchè il piano programmatico doveva essere adottato ovviamente <strong><span style="text-decoration: underline;">dopo l&#8217;acquisizione dei pareri</span></strong>; peraltro detti pareri sono stati formulati con molte osservazioni; quindi il MIUR, pur non essendo vincolato ad uniformarsi, avrebbe dovuto prendere in esame anche tali osservazioni.</p>
<p>Per compiutezza di difesa si deve ipotizzare che per il MIUR lo schema di Piano presentato alle Commissioni Parlamentari ed alla Conferenza Unificata sia da considerarsi il Piano Programmatico previsto dall&#8217;art. 64 citato; in tale caso però è evidente che tale Piano è stato predisposto prima dell&#8217;acquisizione dei prescritti pareri e quindi senza  tenerne conto; di conseguenza è palesemente illegittimo.</p>
<p>Si deve infine ipotizzare che il MIUR abbia ritenuto di adottare, dopo l&#8217;acquisizione dei prescritti pareri, lo schema già predisposto, senza fare alcuna modificazione; in tale caso però il Piano Programmatico, eventualmente adottato in tale modo, si deve ritenere pur sempre illegittimo perchè manca il concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e comunque non è stato in alcun modo formalmente adottato; essendo un atto presupposto rispetto ai regolamenti era ovviamente necessaria la formale adozione del Piano con l&#8217;espresso riferimento ai pareri acquisiti.</p>
<p><strong>3) <span style="text-decoration: underline;">VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST. ED ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA&#8217; ED INGIUSTIZIA.</span></strong></p>
<p>La stessa normativa è palesemente illegittima per manifesta irragionevolezza; difatti detta normativa si propone la razionalizzazione della spesa per l&#8217;istruzione e nello stesso tempo prevede interventi che, come ha affermato il CNPI (che è l&#8217;organo tecnico che meglio di ogni altro organo può valutare la coerenza e l&#8217;incidenza positiva o negativa degli interventi), inficiano l&#8217;efficacia didattica del sistema scolastico ed in particolare delle scuola primaria riconosciuta anche a  livello internazionale il settore dell&#8217;istruzione più efficace; non realizza quindi il fine dichiarato, ma il risultato opposto: la dequalificazione della scuola pubblica.</p>
<p>Detta normativa, come si è prima rilevato, è stata introdotta per effetto di due Decreti Legge, convertiti in legge con voto di fiducia e quindi senza un&#8217;adeguata discussione in Parlamento, ma soprattutto senza un&#8217;adeguata indagine da parte del Governo, Ministero e Parlamento sulla validità, sotto il profilo dell&#8217;efficacia didattica, delle innovazioni previste.</p>
<p>Il Consiglio Nazionale P.I., sentito con riferimento allo schema di regolamento applicativo per la scuola dell&#8217;infanzia e per il I ciclo, come si è  prima rilevato, ha espresso un parere fortemente e totalmente negativo non solo sullo schema di regolamento, ma anche sulla normativa di legge che ne è il presupposto.</p>
<p>Non c&#8217;è dubbio pertanto che la normativa dell&#8217;art. 64 L. n. 137/08 e dell&#8217;art. 4 della L. n. 169/08 sia censurabile anche per manifesta illogicità e contraddittorietà tra le finalità che il legislatore si propone (la razionalizzazione della spesa dell&#8217;istruzione) e l&#8217;efficacia concreta di tali interventi che invece dequalificano il sistema scolastico e quindi per violazione dell&#8217;art. 97 Cost. con conseguente illegittimità dell&#8217;impugnata CM.</p>
<p><strong>4) <span style="text-decoration: underline;">ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL&#8217;ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 E DELL&#8217;ART. 4 DL 01/09/2008 N. 137, C.TO IN L. 30/10/2008, N. 169 PER VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 77 E 97 DELLA COSTITUZIONE</span>.</strong></p>
<p>Il secondo comma dell&#8217;art. 77 della Costituzione testualmente recita &#8220;<em>Quando, in casi straordinari di necessità e d&#8217;urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni&#8221;</em>.</p>
<p>Presupposto dell&#8217;esercizio del potere legislativo da parte del Governo a mezzo della decretazione d&#8217;urgenza è la sussistenza di una situazione oggettiva e straordinaria che renda necessaria ed urgente l&#8217;adozione di un decreto avente forza di legge; per la decretazione di urgenza da parte del Governo occorre quindi il concorso di tre necessarie condizioni:</p>
<p>a)      la straordinarietà della circostanza e cioè la non prevedibilità di essa;</p>
<p>b)      la necessarietà dell&#8217;intervento;</p>
<p>c)      l&#8217;urgenza.</p>
<p>Nel caso in esame l&#8217;art. 64 ha previsto una riduzione della spesa per la scuola per complessivi 8 miliardi nel triennio; tale intervento prevede un percorso articolato prima con un piano programmatico e dopo con l&#8217;adozione di uno o più regolamenti nell&#8217;arco di dodici mesi con un&#8217;indicazione generica dei relativi settori di intervento.</p>
<p>A parte le considerazioni, prima svolte sull&#8217;inopportunità di tale intervento, è fuor di dubbio che nel caso in esame le tre necessarie condizioni per la decretazione di urgenza non sussistevano. E&#8217; sufficiente rilevare che si tratta di interventi previsti nel giugno 2008, che ancora a tutt&#8217;oggi sono in corso di perfezionamento; quindi il ricorso alla decretazione di urgenza era privo di alcun fondamento ed è palesemente irragionevole, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento.</p>
<p>E&#8217; vero che entrambi i Decreti legge n.112/08 e 137/08 sono stati convertiti in legge, ma la conversione in legge per le sue stesse modalità procedimentali, non può sanare l&#8217;uso arbitrario da parte del Governo di un potere che non aveva.</p>
<p>Sotto tale profilo la Corte Costituzionale con sentenza n. 128/2008 ha chiaramente evidenziato che &#8220;<em>Questa Corte, con recente pronuncia (sentenza n. 171 del 2007), nel dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale di un decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei requisiti di cui </em><a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009859&amp;">all&#8217;art. 77, comma secondo, della Costituzione</a><em>, ha affermato, richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l&#8217;urgenza di provvedere tramite l&#8217;utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell&#8217;adozione del predetto atto, di modo che l&#8217;eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell&#8217;ambito applicativo costituzionalmente previsto&#8221;. </em>La sentenza prosegue nell&#8217;affermare che &#8220;<em>tale difetto di presupposti, «una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge» ed ha escluso, con ciò, l&#8217;eventuale efficacia sanante di quest&#8217;ultima, dal momento che «affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie&#8221;.</em></p>
<p>Alla luce anche dell&#8217;orientamento ormai pacifico della giurisprudenza i due decreti legge sui quali si fondano gli impugnati atti sono illegittimi per violazione dell&#8217;art. 77 Cost. con conseguente illegittimità di tutti gli atti conseguenti.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">5) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 3, 33 E 34 COST. CONCERNENTE IL PRINCIPIO DELL&#8217;AUTOSUFFICIENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO STATALE.</span></strong></p>
<p>La CM n. 4/09 <strong><span style="text-decoration: underline;">per la scuola dell&#8217;infanzia</span></strong> prevede tra l&#8217;altro: <em>&#8220;l&#8217;offerta formativa per la scuola dell&#8217;infanzia è assicurata da Stato, Comuni e scuole paritarie&#8221;</em>; la CM muove dal presupposto che anche le scuole private paritarie concorrono all&#8217;offerta formativa statale e che quindi sia previsto, almeno per le scuole dell&#8217;infanzia, un sistema integrato tra scuole statali e scuole private paritarie; di conseguenza esclude a priori l&#8217;adeguamento dell&#8217;offerta della scuola dell&#8217;infanzia statale alla complessiva domanda sociale; la scuola dell&#8217;infanzia privata non sarà liberamente scelta, ma in talune realtà sarà l&#8217;unica offerta perchè non ci sarà una scuola statale per tutti.</p>
<p>Una tale ipotesi contrasta però in modo palese con l&#8217;art. 33 Cost. sotto tre profili:</p>
<p>1) il secondo comma dell&#8217;art. 33 impone alla Repubblica l&#8217;obbligo di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi e quindi anche le scuole dell&#8217;infanzia; afferma cioè il principio dell&#8217;autosufficienza del sistema scolastico statale;</p>
<p>2) l&#8217;art. 34 afferma il principio secondo cui la scuola statale deve essere aperta a tutti e quindi l&#8217;offerta della scuola statale deve essere corrispondente alla domanda sociale.</p>
<p>3) Lo Stato deve garantire a tutti l&#8217;accesso alla scuola dell&#8217;infanzia statale al fine di garantire a tutti il diritto di accedere ad un insegnamento pluralista e non confessionale, e quindi alternativo all&#8217;insegnamento della scuola privata paritaria che può essere confessionale.</p>
<p>Si deve difatti rilevare che l&#8217;art. 33 Cost. al 4 comma, laddove prevede la parità scolastica stabilisce che <em>&#8220;la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse <span style="text-decoration: underline;">piena libertà </span> &#8230;&#8221;</em>, cioè deve garantire alle scuole private la libertà di scegliere di essere scuole cd di tendenza e quindi anche di orientamento confessionale.</p>
<p>Di conseguenza le scuole dell&#8217;infanzia private paritarie, potendo legittimamente prevedere un progetto educativo orientato in senso confessionale (di qualsiasi confessione), non sono tenute a garantire la libertà di insegnamento ed il pluralismo culturale; gli insegnanti difatti per contratto collettivo devono impegnarsi a realizzare <em>&#8220;l&#8217;indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l&#8217;istituzione&#8221;</em> e la Corte Costituzionale in una nota sentenza (n. 195/1972) ha affermato che la libertà di istituire scuole di tendenza prevale sulla libertà di insegnamento, nel senso che gli insegnanti di una scuola privata devono concorrere alla realizzazione del progetto educativo della scuola, anche se di orientamento confessionale.</p>
<p>Scuole statali e scuole private paritarie non possono quindi garantire lo stesso insegnamento; la frequenza di una scuola statale o di una scuola privata non può essere determinata dalla carenza di scuole statali; la scelta di una scuola privata che può essere di tendenza, deve essere assolutamente libera.</p>
<p>Si deve inoltre rilevare che la frequenza della scuola dell&#8217;infanzia privata comporta l&#8217;onere di una retta e quindi comporta un&#8217;ulteriore discriminazione; non tutti difatti possono accedere anche per motivi economici alle scuole dell&#8217;infanzia private; di conseguenza, in mancanza di un&#8217;offerta pubblica corrispondente alla domanda sociale, molti bambini sarebbero ingiustamente esclusi.</p>
<p>Le scuole private non possono quindi concorrere a formare l&#8217;offerta scolastica complessiva; tale offerta deve essere garantita, come afferma la Costituzione, dallo Stato e deve essere garantita a tutti al fine di evitare ogni possibile discriminazione tra gli alunni; tutti i bambini hanno difatti diritto di potere frequentare la scuola dell&#8217;infanzia statale che garantisce una formazione pluralista e non confessionale.</p>
<p>Il sistema integrato tra pubblico e privato, previsto dalla CM n. 4/09 oltre a contrastare con il principio dell&#8217;autosufficienza del sistema scolastico statale (art. 33 e 34 Cost.) comporterebbe una palese ed inammissibile discriminazione in quanto alcuni alunni, in violazione anche dell&#8217;art. 3 Cost., sarebbero ingiustamente esclusi dalle scuole statali e costretti a frequentare le scuole private che possono essere di orientamento confessionale.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">6) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL&#8217;AUTONOMIA SCOLASTICA DI CUI AGLI ARTT. 33, 1 COMMA E 117, 2 COMMA COST. E DELL&#8217;ART. 3 DPR N. 275/1999.</span></strong></p>
<p>Come si è già rilevato, l&#8217;art. 33 al primo comma afferma il principio della libertà di insegnamento che comporta l&#8217;autonomia del sistema scolastico statale; l&#8217;art. 33 della Costituzione coniuga quindi il principio generale della libertà di insegnamento (<em>&#8220;la scienza e l&#8217;arte sono libere e libero ne è l&#8217;insegnamento&#8221;</em>) con l&#8217;esigenza delle norme generali dell&#8217;istruzione (<em>&#8220;la Repubblica detta la norme generali dell&#8217;istruzione&#8221;</em>).</p>
<p>La giusta esigenza di un progetto culturale e didattico nazionale deve quindi nel nostro ordinamento conciliarsi con il principio democratico del pluralismo culturale e quindi della libertà di insegnamento (cioè didattica e metodologica).</p>
<p>La giusta istituzionalizzazione dell&#8217;istruzione scolastica non deve però comportare la statalizzazione della didattica e della cultura; è quindi necessario un giusto equilibrio tra le finalità generali dell&#8217;istruzione scolastica che lo Stato deve definire con le norme generali sull&#8217;istruzione ed i contenuti e metodi specifici che devono essere demandati al mondo della scuola.</p>
<p>La libertà di insegnamento esclude quindi la cd didattica e/o pedagogia di Stato che è la caratteristica dei regimi totalitari e che caratterizzava il regime fascista che con il Ministero della Cultura Popolare stabiliva gli indirizzi culturali e didattici della scuola del regime.</p>
<p>La libertà di insegnamento di ciascun insegnante nel nostro ordinamento costituzionale è vista quindi nell&#8217;ambito di un sistema nazionale in cui ciascun insegnante concorre con il proprio contributo a formare il progetto culturale nazionale; non quindi una libertà <strong><span style="text-decoration: underline;">da</span></strong> un progetto nazionale, ma libertà <strong><span style="text-decoration: underline;">in</span></strong> un progetto condiviso e partecipato.</p>
<p>Deve esserci una sintesi tra libertà di insegnamento e le norme generali sull&#8217;istruzione; a tale fine è però necessario che le norme nazionali che attengono alle scelte culturali, metodologiche, didattiche e pedagogiche non siano etereimposte, ma siano partecipate e condivise e soprattutto rispettose degli ambiti che, nel progetto unitario a livello nazionale, devono essere demandate all&#8217;autonomia scolastica.</p>
<p>A tale fine l&#8217;art. 117, 2 comma della Costituzione prevede  espressamente che la legislazione statale e regionale in materia di istruzione devono salvaguardare l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche; la Corte Costituzionale nella sentenza n. 13/2004 ha a tale proposito precisato &#8220;<em>è assorbente il rilievo che tale autonomia non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell&#8217;esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare&#8221;.</em></p>
<p>Sulla base dei suesposti principi è evidente che il legislatore nella definizione delle norme generali sull&#8217;istruzione e di un progetto culturale nazionale non può nè imporre modelli didattici rigidi nè, tanto meno, intervenire con provvedimenti restrittivi che vanificano i progetti definiti dalle istituzioni scolastiche.</p>
<p>A tale proposito si deve rilevare che l&#8217;art. 3 del DPR n. 275/99 (Regolamento sull&#8217;autonomia scolastica) stabilisce: &#8220;<em>(Piano dell&#8217;offerta formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell&#8217;offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell&#8217;identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell&#8217;ambito della loro autonomia. 2. Il Piano dell&#8217;offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell&#8217;articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell&#8217;offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il Piano dell&#8217;offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il Piano dell&#8217;offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione.</em>&#8221;</p>
<p>La CM impugnata prevedendo i moduli orari, l&#8217;esclusione delle compresenze e l&#8217;organizzazione didattica ha, però, illegittimamente invaso la sfera riservata all&#8217;autonomia scolastica proponendo addirittura una pedagogia governativa che mal si addice ad una società democratica.</p>
<p>Peraltro, l&#8217;art. 3 del DPR 275/99 citato, prevede, all&#8217;ultimo comma che <em>&#8220;il POF (Piano dell&#8217;offerta formativa) è consegnato agli alunni e alle famiglie all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione&#8221;</em>.</p>
<p>E&#8217; di tutta evidenza, quindi, che le iscrizioni debbano essere fatte sulla base dei modelli didattici adottati nel POF di ciascuna scuola sulla base della normativa vigente e non sulla base di una CM adottata, peraltro, sulla base di regolamenti ancora inesistenti.</p>
<p>Nè si può sostenere che l&#8217;art. 4 del DL n. 133/08, c.to in L. n. 169/08 ha introdotto per la scuola primaria un modello didattico nuovo rispetto a quello previsto in precedenza e che pertanto detta CM trova fondamento nella normativa di legge, pur in assenza del regolamento applicativo.</p>
<p>La normativa dell&#8217;art. 4 della citata legge per la sua genericità non è immediatamente applicativa senza un puntuale regolamento, che difatti lo stesso art. 4 prevede espressamente.</p>
<p>La CM si fonda su una normativa di legge generica e di dubbia legittimità costituzionale e di per sè inidonea ad abrogare la normativa precedente e pertanto allo stato è inapplicabile.</p>
<p>Non c&#8217;è dubbio pertanto che tale circolare sia illegittima per violazione del principio dell&#8217;autonomia scolastica e per violazione dell&#8217;art. 3 DPR n. 275/99.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">7) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 4 D.L. N. 133/08, C.TO IN L. 169/08 E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL&#8217;ART. 3 COST. E DEL DIRITTO ALL&#8217;ISTRUZIONE DI CUI AGLI ARTT. 33 E 34.</span></strong></p>
<p>Con la CM n. 04/2009 il Ministro per la scuola primaria propone ai genitori quattro modelli didattici, stabilendo che successivamente i modelli didattici di ciascuna istituzione scolastica saranno definiti sulla base delle dotazioni organiche che saranno assegnate.</p>
<p>L&#8217;art. 4 del DL n. 133/08, c.to in L. 169/08 stabilisce però: <em>&#8220;Nei regolamenti si tiene <strong><span style="text-decoration: underline;">comunque</span></strong> conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola&#8221;.</em></p>
<p>Di conseguenza la scelta del tempo scuola da parte delle famiglie non può essere subordinata alla dotazione degli organici; al contrario le dotazioni degli organici devono essere correlate alle scelte della famiglia.</p>
<p>Peraltro la prospettata subordinazione delle scelte delle famiglie alla consistenza degli organici comporterebbe che in talune scuole le esigenze possono essere soddisfatte ed in altre invece possono non essere soddisfatte per effetto degli organici inadeguati con conseguente ingiusta discriminazione.</p>
<p>La CM è pertanto illegittima perchè stravolge la stessa norma dell&#8217;art. 4 e comunque viola il principio della parità di trattamento per quanto attiene il diritto all&#8217;istruzione.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> <img src='http://www.futuroscuola.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL&#8217;ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. 6.8.2008 N. 133 E DELL&#8217;ART. 4 DL N. 137/08 C.TO IN L. 169/08 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 70 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA&#8217; DERIVATA.</span></strong></p>
<p>Il comma 4 dell&#8217;art. 64 del DL. 112/08 convertito nella legge 133/08, per l&#8217;attuazione del Piano programmatico e dell&#8217;art. 4 del DL n. 133/08 c.to in L. n. 169/08 saranno emanati regolamenti ex art. 17 comma 2 della L. 400/88 che possono avere contenuto modificativo delle disposizioni legislative vigenti (cd &#8220;delegificazione&#8221;).</p>
<p>Tale previsione, tuttavia, viola i principi dell&#8217;ordinamento in materia di gerarchia delle fonti, nonché la stessa norma richiamata con l&#8217;art. 17, comma 2 della legge 23.8.1988 n. 400, sotto due profili:</p>
<p>a) violazione del principio della riserva di legge;</p>
<p>b) violazione del principio della predeterminazione per legge dei criteri generali.</p>
<p>a) Per quanto attiene alla violazione del principio della riserva di legge, lo stesso art. 17, comma 2 della L. n. 400/88, esclude la potestà regolamentare delegata per le materie per le quali è prevista una riserva di legge assoluta; tali potestà regolamentare sarebbe  invece  possibile  per  materie  coperte  da  riserva relativa.</p>
<p>La Costituzione invero non prevede tale distinzione anche perchè per la verità non prevede nemmeno l&#8217;ipotesi di una delega del legislatore al potere regolamentare e cioè della cd &#8220;delegificazione&#8221;; la Costituzione difatti afferma il rigoroso principio della gerarchia delle fonti secondo cui gli atti del Governo che hanno forza di legge e che quindi possono modificare e/o abrogare una precedente legge sono: i decreti legge ed i decreti legislativi.</p>
<p>Ciò premesso, e dando ormai per acquisito nel nostro ordinamento, il regolamento delegato con efficacia abrogativa delle disposizioni di legge, tale principio deve essere osservato in modo scrupoloso in modo da evitare un pericoloso svuotamento del ruolo del Parlamento.</p>
<p>Si è già rilevato che l&#8217;istruzione scolastica nel nostro ordinamento costituzionale per il ruolo che deve svolgere (creare condizioni di uguaglianza e garantire a tutti una piena cittadinanza) è una funzione essenziale dello Stato e non uno dei tanti servizi pubblici.</p>
<p>Nello stesso tempo l&#8217;istruzione statale in uno Stato democratico non può essere, a differenza dell&#8217;istruzione degli Stati totalitari, espressione della maggioranza al potere; difatti l&#8217;art. 33 al primo comma afferma il principio fondamentale della libertà di insegnamento e quindi del pluralismo culturale.</p>
<p>Come si è già prima precisato, la libertà di insegnamento deve coniugarsi con un progetto culturale, didattico e pedagogico nazionale; in questo senso la Costituzione all&#8217;art. 33, 2 comma ha affermato &#8220;la Repubblica detta le norme generali sull&#8217;istruzione&#8221; nel senso che le norme generali sull&#8217;istruzione non possono essere espressione di una maggioranza governativa, ma devono essere espressione di un percorso condiviso e partecipato che deve avere la sua più alta ed ampia sintesi  nel Parlamento e quindi nella legge.</p>
<p>L&#8217;attribuzione delle norme generali sull&#8217;istruzione alla potestà legislativa del Parlamento è peraltro confermata nell&#8217;art. 117 lett. 2 della Costituzione che riserva espressamente allo Stato tale potestà legislativa.</p>
<p>Si deve infine rilevare che la necessità che le norme generali sull&#8217;istruzione siano espressione di una larga maggioranza parlamentare trova anche il suo fondamento nell&#8217;esigenza di dare una stabilità alle linee fondamentali dell&#8217;ordinamento scolastico.</p>
<p>Tale esigenza per la verità richiederebbe addirittura un procedimento legislativo aggravato o comunque una maggioranza qualificata per impedire o comunque limitare che ogni maggioranza parlamentare possa imporre un proprio progetto culturale con grave disagio per il  mondo della scuola e soprattutto per l&#8217;efficacia del sistema scolastico.</p>
<p>Da quanto sommariamente esposto non può esserci dubbio che le norme generali sull&#8217;istruzione scolastica rientrino nella riserva assoluta di legge.</p>
<p>Nel caso in questione invece non solo con gli art. 64 D.L. n. 112/06 c.to in L. n. 133/08 e con l&#8217;art. 4 DL n. 137/08 c.to in L. 169/08 si è delegato al potere regolamentare del Governo &#8220;la revisione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico&#8221;, ma tale delega è stata addirittura disposta con decreto legge (sia pure convertito successivamente in legge, ma con voto di fiducia); <strong><span style="text-decoration: underline;">il Governo cioè ha delegato se stesso ad emanare regolamenti con efficacia modificatrice delle norme di legge vigenti.</span></strong></p>
<p>E&#8217; evidente pertanto che le citate norme di legge che hanno conferito al potere regolamentare del Governo tale delega siano lesive dei principi costituzionali concernenti la funzione legislativa e segnatamente dell&#8217;art. 33, 70, 97 e 117, 2 comma della Costituzione.</p>
<p>Le citate disposizioni del DL n. 112/08 c.to in L. 133/08 e DL n. 137/08 c.to in L. 169/08 sono pure censurabili per violazione delle suindicate norme costituzionali sotto altri profili perchè il legislatore delegante non solo è lo stesso delegato (!), ma soprattutto perchè ha conferito una delega in bianco.</p>
<p>La norma dell&#8217;art. 17, comma 2 della L. 23/08/1988 n. 400 difatti prevede che nel conferimento della delega il legislatore debba determinare &#8220;le norme generali regolatrici della materia&#8221;; l&#8217;art. 64 del DL n. 112/08, c.to in L. 133/08 ha conferito invece una delega ampia per la &#8220;revisione dell&#8217;attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico&#8221; limitandosi ad indicare soltanto alcuni &#8220;titoli&#8221;; <strong><span style="text-decoration: underline;">non esiste quindi la necessaria determinazione delle norme generali.</span></strong></p>
<p>La delega è stata conferita pertanto, con evidente illogicità, in palese violazione della stessa norma invocata.</p>
<p>Le stesse considerazioni valgono anche per l&#8217;art. 4 del D.L. n. 137/08 c.to in L. N. 169/08 che, dopo avere reintrodotto il cd &#8220;insegnante unico&#8221; rinvia ai regolamenti per la definizione del tempo scuola senza alcun criterio generale.</p>
<p>L&#8217;impugnata CM è pertanto palesemente illegittima per illegittimità derivata.</p>
<p><strong>9) <span style="text-decoration: underline;">ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL&#8217;ART. 64, 3° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. N. 133/08,</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong>IN RELAZIONE ALL&#8217;ART. 117, 3° E 6° COMMA, COST.</strong></span></p>
<p>La normativa dell&#8217;art. 64 L. n. 112/08, c.to in L. n. 133/08 è anche censurabile per violazione dell&#8217;art. 117, 6° comma, della Costituzione.</p>
<p>La norma costituzionale citata, prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo ed esclusivamente nelle materie di legislazione esclusiva e che in materia di legislazione concorrente tale potestà spetta esclusi­vamente alla Regione.</p>
<p>Orbene, come si è già rilevato il Piano programmatico non è stato adottato, ma lo schema adottato in funzione del successivo regolamento si deve ritenere illegittimo dal momento che la norma costituzionale di cui all&#8217;art. 117, 6° comma, esclude che nelle materie di legislazione concorrente lo Stato abbia potere regolamentare.</p>
<p>Come è noto, infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la materia dell&#8217;istruzione forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma Cost.) ed allo Stato è rimessa la sola competenza esclusiva in materia di <em>&#8220;norme generali sull&#8217;istruzione&#8221;</em> (art. 117, secondo comma, lettera <em>n</em>).</p>
<p>Conseguentemente, in materia di organizzazione scolastica, lo Stato, ai sensi dell&#8217;art. 117, III co. ultimo periodo, può limitarsi a dettare i principi fondamentali, ma non può adottare norme di dettaglio sulla organizzazione scolastica e sulla distribuzione interna del personale scolastico, la cui disciplina è di competenza esclusiva delle Regioni.</p>
<p>La Corte Costituzionale, infatti, ha recentemente affermato che: <em>&#8220;una volta attribuita l&#8217;istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall&#8217;art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, <span style="text-decoration: underline;">compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla com­petenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica</span>, tuttora di com­pe­tenza regionale&#8221; </em>(tra le altre: Corte Cost. 13.1.2004 n. 13).</p>
<p>Lo schema del piano programmatico e l&#8217;impugnata CM che anticipa il regolamento attuativo il Ministro hanno però dettato disposizioni dettagliate sull&#8217;organizzazione didattica invadendo oltre che l&#8217;autonomia scolastica, le potestà legislative e regolamentai delle Regioni.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Domanda di sospensione</span></strong></p>
<p>Il fumus boni juris è di tutta evidenza; la CM è priva di ogni fondamento giuridico.</p>
<p>Il periculum in mora è pure evidente; difatti come risulta dalle notizie di stampa la maggior parte delle famiglie ha richiesto il tempo pieno che in base all&#8217;impugnata CM non solo non è garantito, ma viene proposto senza  compresenze  e  quindi  fortemente  ridimensionato.</p>
<p>Infine si deve rilevare che l&#8217;impugnata CM richiede  alle famiglie una scelta senza alcuna proposta certa.</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">P.Q.M.</span></strong></p>
<p>Si chiede, previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale degli art. 64 del DL n. 112 del 2008, c.to in L. n. 133 del 06/10/1908 e dell&#8217;art. 4 del DL n. 137/08 c.to in L. 30/10/2008 n. 169 per violazione degli art. 3, 33, 34, 70, 77, 97, 117 comma 2, 3 e 6, l&#8217;accoglimento del ricorso  con conseguente annullamento degli atti impugnati con ogni conseguenziale effetto di legge e vittoria di spese di giudizio.</p>
<p><strong><em>Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. </em></strong><strong><em>9 e</em></strong><em> <strong>segg. del DPR n. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è INDETERMINATO.</strong></em></p>
<p><strong><em>Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: </em></strong><a href="mailto:lucamarchi@inwind.it">lucamarchi@inwind.it</a></p>
<p>Roma, 12/03/2009</p>
<p align="right">Avv. Corrado Mauceri, Avv. Sofia Cavini, Avv. Marianna Gorpia,</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Luca Marchi, Avv. Francesca Scatolini, Avv. Angela Nozzi,</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Chiara Lombardo, Avv. Paolo Solimeno, Avv. Flora Di Giorgio</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Roberto Passini, Avv. Andrea Frosali, Avv. Patrizia Dal Monte</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Lucio Seconnino, Avv. Gabriella Zampieri, Avv. Domenico Fata</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Gabriele Dalle Luche, Avv. Daniele Giannini, Avv. I. Tiribilli</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. A. Corallo, Avv. G. Raffaelli, Avv. C. Bolelli,</p>
<p align="right">
<p align="right">Avv. Fausto Buccellato</p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">MANDATO</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio anche disgiuntamente in primo e secondo grado ed in fase esecutiva gli Avv.ti Corrado Mauceri, Cavini Sofia, Gorpia Marianna, Luca Marchi, Francesca Scatolini, Angela Nozzi Avv. Chiara Lombardo, Avv. Paolo Solimeno, Avv. Flora Di Giorgio, Avv. Roberto Passini, Avv. Andrea Frosali, Avv. Patrizia Dal Monte, Avv. Lucio Seconnino, Avv. Gabriella Zampieri, Avv. Domenico Fata, Avv. Gabriele Dalle Luche, Avv. Daniele Giannini, Avv. I. Tiribilli, Avv. A. Corallo, Avv. G. Raffaelli, Avv. C. Bolelli e Fausto Buccellato conferendo loro tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di firmare il ricorso, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare e transigere e rinunciare agli atti ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell&#8217;Avv. Fausto Buccellato in Roma, V.le Angelico n. 45.</p>
<p>Dichiariamo  altresì  di essere stati informati in conformità al disposto del D.L.vo n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modiche e integrazioni ed autorizzo pertanto il trattamento dei dati personali per  le  finalità  connesse  all&#8217;espletamento  del  presente  mandato.</p>
<p>Roma, 12/03/2009</p>
<p>F.to:</p>
<p>Cognome e nome                                                     Firma</p>
<p>______________________________________________________</p>
<p>______________________________________________________</p>
<p>______________________________________________________</p>
<p>A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell&#8217;Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</span></strong>, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani</p>
<p>A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell&#8217;Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <strong><span style="text-decoration: underline;">MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZIE</span></strong>, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani</p>
<p>A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell&#8217;Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <strong><span style="text-decoration: underline;">CONSIGLIO DEI MINISTRI</span></strong>, nella persona del Presidente pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/ricorsi_Gelmini/testo_ricorso_colettivo_CM4.htm" target="_blank">IPERBOLE</a>
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroscuola.org/valanghe-di-ricorsi-al-tar-contro-la-riforma-gelmini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il C.N.P.I. chiede una profonda revisione dei provvedimenti adottati (le motivazioni)</title>
		<link>http://www.futuroscuola.org/il-cnpi-chiede-una-profonda-revisione-dei-provvedimenti-adottati-le-motivazioni/</link>
		<comments>http://www.futuroscuola.org/il-cnpi-chiede-una-profonda-revisione-dei-provvedimenti-adottati-le-motivazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riforma Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[169/08]]></category>
		<category><![CDATA[alunni]]></category>
		<category><![CDATA[Aprile]]></category>
		<category><![CDATA[art. 4]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Collegio]]></category>
		<category><![CDATA[comma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[D.L]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[dibattito]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[dissenso]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[elementare]]></category>
		<category><![CDATA[esami]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[GENITORI]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[lingua]]></category>
		<category><![CDATA[LOCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[maestro unico]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro]]></category>
		<category><![CDATA[miur]]></category>
		<category><![CDATA[musicale]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[occupazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ordinamenti]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[Piano]]></category>
		<category><![CDATA[preoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[PRESIDENTE]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESSIONALI]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[realtà]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Rettori]]></category>
		<category><![CDATA[RICHIESTA]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuola pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[SCUOLE]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[stazione]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[tempo pieno]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[unico]]></category>
		<category><![CDATA[unitario]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[uova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuroscuola.org/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[
Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca
Dipartimento per l&#8217;Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per l&#8217;Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.

MIURAOODGOS prot. n. 1304 Roma, 12.2.2009                                                                                                                                              All&#8217;On.le Ministro
Oggetto: Parere sullo schema di regolamento concernente la revisione dell&#8217;assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell&#8217;infanzia e del primo
ciclo di istruzione
Adunanza del 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2049" title="logofuturoscuola-l1" src="http://www.futuroscuola.org/wp-content/uploads/2009/02/logofuturoscuola-l1-100x100.gif" alt="logofuturoscuola-l1" width="100" height="100" /></p>
<p style="text-align: center;">Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</p>
<p style="text-align: center;">Dipartimento per l&#8217;Istruzione</p>
<p style="text-align: center;">Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di</p>
<p style="text-align: center;">Istruzione e per l&#8217;Autonomia Scolastica</p>
<p style="text-align: center;">Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">MIURAOODGOS prot. n. 1304 Roma, 12.2.2009                                                                                                                                              All&#8217;On.le Ministro</p>
<p>Oggetto: <em>Parere sullo schema di regolamento concernente la revisione dell&#8217;assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell&#8217;infanzia e del primo</em></p>
<p><em>ciclo di istruzione</em></p>
<p><strong>Adunanza del 12 febbraio 2009</strong></p>
<p><strong>IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</strong></p>
<p>Vista la nota prot. n. 13303 del 29 dicembre 2008 ( Dipartimento per l&#8217;Istruzione) con la quale il Ministro ha richiesto il parere del C.N.P.I. in merito all&#8217;argomento in oggetto;</p>
<p>Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;</p>
<p>Vista la relazione della Commissione redazionale, appositamente costituita per l&#8217;esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all&#8217;argomento in oggetto specificato;</p>
<p>dopo ampio ed approfondito dibattito:</p>
<p>esprime il proprio parere nei seguenti termini:</p>
<p><strong>PREAMBOLO</strong></p>
<p>Il CNPI richiama, preliminarmente, alcune questioni di carattere generale emerse durante l&#8217;esame dello Schema di Regolamento per il quale è stato richiesto formale parere.</p>
<p>Già nell&#8217;ordine del giorno approvato all&#8217;unanimità nella seduta del 17 novembre 2008, il CNPI esprimeva, sulle anticipazioni dei contenuti di provvedimenti che il Governo intendeva adottare sulla scuola e che successivamente sono stati recepiti nelle leggi n. 133 e n. 169 del 2008, &#8221; <em>fermo dissenso e viva preoccupazione sulle scelte operate che, se confermate, comportano &#8230; una destrutturazione del sistema scolastico pubblico ed una netta riduzione quantitativa e qualitativa dell&#8217;offerta formativa</em>&#8220;.</p>
<p>Il CNPI chiedeva, altresì, : &#8221; <em>una profonda revisione dei provvedimenti adottati, a partire da quanto previsto per la scuola primaria con l&#8217;introduzione dell&#8217;insegnante unico e l&#8217;orario di 24 ore settimanali</em>&#8220;.</p>
<p>Il CNPI, esaminato lo Schema di Regolamento, non può che confermare questo orientamento integrandolo con le seguenti valutazioni.</p>
<p><strong>1. Autonomia delle istituzioni scolastiche</strong></p>
<p>A fronte di un percorso che attribuisce alle istituzioni scolastiche autonome (dPR 275/99) prerogative in ordine alla flessibilità, alla quota del 20% del curricolo,</p>
<p><span id="more-2048"></span>agli interventi compensativi e di sostegno alle eccellenze, si prospettano misure strutturali che limitano fortemente la stessa autonomia.</p>
<p>E&#8217; previsto, infatti, l&#8217;azzeramento delle compresenze e di fatto di tutte le forme di utilizzo del personale docente in compiti diversi dall&#8217;insegnamento frontale. Una scelta che nella scuola non solo influisce pesantemente sulla qualità dell&#8217;offerta formativa ma compromette il ruolo e le competenze progettuali dei collegi docenti che potevano, sino ad oggi, contare sull&#8217;utilizzo del personale per realizzare nella scuola le opportunità sopra richiamate.</p>
<p><strong>2. Armonizzazione dei Piani di studio e delle Indicazioni per il curricolo</strong></p>
<p>La prospettata essenzializzazione/armonizzazione dei due documenti culturali da consegnare alle istituzioni scolastiche autonome affinché, attraverso il POF definiscano ed organizzino le loro scelte, induce il CNPI ad evidenziare alcune problematicità:</p>
<p> il Regolamento interviene immediatamente, ristrutturandoli, sui modelli organizzativi senza conoscere i contenuti che dovrebbero derivare dall&#8217;armonizzazione dei Piani di studio e delle Indicazioni per il curricolo che seguono impostazioni pedagogiche diverse;</p>
<p> la fase triennale di <em>&#8220;prima attuazione&#8221;</em>, affidata alle scuole a partire dall&#8217;anno scolastico 2009/10, senza una verifica della sperimentazione precedente, relativa alle Indicazioni per il curricolo, interferisce con le scelte già operate dalle scuole e con gli esiti delle stesse.</p>
<p>Il CNPI si riserva di esprimere le proprie valutazioni attraverso il <em>&#8220;prescritto parere&#8221; </em>sull&#8217;Atto di indirizzo che sarà predisposto sulle azioni di monitoraggio che verranno affidate all&#8217;ANSAS e all&#8217;INVALSI, nonché sul documento di revisione delle Indicazioni da redigere alla fine del triennio previsto in <em>&#8220;prima attuazione&#8221;</em>.</p>
<p><strong>3. Applicazione degli assetti ordinamentali</strong></p>
<p>I cambiamenti strutturali prospettati sono notevoli e coinvolgono, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, anche le classi successive alla prima, superando quanto disposto dalla legge.</p>
<p>Non tenendo conto:</p>
<p> delle scelte organizzative e didattiche della scuola</p>
<p> delle scelte già operate dalle famiglie</p>
<p> della prassi consolidata di una graduale implementazione di modifiche ordinamentali</p>
<p>si realizza una completa destrutturazione dell&#8217;organizzazione scolastica in atto.</p>
<p>In coerenza con il lavoro dei Comitati orizzontali, oltre alle considerazioni espresse in premessa, si riportano di seguito le osservazioni e i rilievi emersi in quelle sedi.</p>
<p><strong>Comitato Orizzontale Scuola Materna</strong></p>
<p>Al comma 1 dell&#8217;art. 2 si delinea l&#8217;età di accesso alla scuola dell&#8217;infanzia. Il COSMAT ritiene opportuno anche un esplicito richiamo alle finalità di questa scuola, ribadendo il concetto che essa è e deve essere prima scuola, il luogo dove il bambino sviluppa la capacità di conoscere ed essere riconosciuto dagli altri per ciò che è e che può divenire.</p>
<p>E&#8217; opportuno inoltre evidenziare come l&#8217;ambiente educativo debba essere organizzato in modo che i bambini possano sviluppare non soltanto competenze più o meno scandite in traguardi, bensì e soprattutto possano sviluppare una propria e indifferenziata capacità di conoscere, entrando in relazione piena e ricca con gli altri e il mondo. Scuola dell&#8217;infanzia, dunque, come luogo per crescere insieme, ricordare, conoscere il mondo, sognare, essere felici; scuola che aiuta a consolidare la propria identità, un corpo proprio, un <em>intelligere</em>, un sentire, un immaginare propri.</p>
<p>Al comma 2 il COSMAT contesta la riproposizione dell&#8217;anticipo anche se riconosce un fattore di vincolo nella normativa primaria. Tale contestazione nasce in primo luogo dalla considerazione che non rispetta il diritto dei bambini ad avere assicurati ambienti educativi &#8220;pensati&#8221; per la loro età; poi per ragioni di ordine pedagogico in quanto l&#8217;anticipo rischia di incidere negativamente sull&#8217;identità culturale e pedagogica della scuola dell&#8217;infanzia italiana, consolidatamente ritenuta valida ai vertici mondiali. Al COSMAT, inoltre, non risultano esperienze pregresse e positive relative all&#8217;anticipo, piuttosto si segnala che la gestione dell&#8217;istituto dell&#8217;anticipo è stata lasciata alla esclusiva richiesta delle famiglie provocando così ricadute negative sulla qualità dell&#8217;offerta formativa.</p>
<p>Il COSMAT &#8211; anche alla luce degli obiettivi assegnati a Lisbona agli Stati membri della UE in termini di incremento di servizi educativi, soprattutto nella fascia 0/3 &#8211; sottolinea l&#8217;importanza dell&#8217;incremento delle <em>&#8220;sezioni primavera&#8221; </em>(come previsto al comma 3) che possono rappresentare, laddove non esiste l&#8217;asilo-nido, una risposta adeguata ai bisogni educativi dei bambini di età inferiore ai tre anni e consentire al Paese di recuperare il terreno perduto sul fronte dei servizi all&#8217;infanzia. Per il funzionamento di tali sezioni è indispensabile però richiamare esplicitamente gli specifici criteri di funzionamento già declinati nella Direttiva Direttoriale n. 37 del 10 aprile 2008 emanata da codesto ministero.</p>
<p>Affinché a questa esperienza innovativa &#8211; <em>&#8220;sezioni primavera&#8221; </em>- che vede interagire più soggetti: Stato, Regioni, Enti Locali, istituzioni scolastiche statali e non, siano assicurati tutti i supporti necessari in termini di progettualità dell&#8217;innovazione, occorre prevedere che l&#8217;esperienza &#8211; sia sul livello amministrativo e di governance sia sul livello della qualità educativa erogata &#8211; venga supportata da azioni sistematiche di monitoraggio coordinate dal livello centrale.</p>
<p>Al comma 4 il Regolamento in esame prevede che l&#8217;istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avvenga in collaborazione con gli Enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle Scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso. Il COSMAT ritiene che la promozione di <em>&#8220;tavoli territoriali interistituzionali&#8221; </em>con la presenza della Scuola statale e non, degli enti locali e delle parti sociali &#8211; quali luoghi adatti per il governo della programmazione locale riferita ai servizi educativi e alla Scuola dell&#8217;infanzia &#8211; sia assolutamente opportuna per far in modo che tra domanda dell&#8217;utenza e offerta del territorio vi sia chiara sintonia.</p>
<p>Un&#8217;adeguata programmazione non potrà però prescindere da una puntuale ricognizione dell&#8217;esistente, e al pari dovrà poter usufruire di risorse certe per una adeguata risposta al fabbisogno ancora alto dell&#8217;utenza. A tal proposito occorre sia esplicitato senza equivoci che l&#8217;obiettivo della generalizzazione della scuola dell&#8217;infanzia resti una priorità inderogabile di primaria responsabilità dello Stato.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;orario di funzionamento della scuola dell&#8217;infanzia il COSMAT accoglie positivamente che l&#8217;orario di funzionamento resti disciplinato dall&#8217;art. 104 del decreto-legge n. 297/94 e dall&#8217;art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 59/04 e si mantenga così la contitolarità dei docenti almeno nel modello a 40 ore settimanali. Tale modulo di funzionamento consente azioni contemporanee di più docenti strategicamente utili, specie nei contesti odierni che vedono una densa e generalizzata complessità nella vita delle sezioni. Questa modalità rende possibile una adeguata offerta educativa e l&#8217;attuazione di un modello organizzativo rispondente ai differenziati, diversi e specifici bisogni educativi dei bambini in questa fascia di età.</p>
<p>Studi recenti, anche a livello europeo, hanno dimostrato che, per rendere possibile a tutti i bambini la concreta possibilità di usufruire di qualità educativa come pari opportunità, senza dover sottostare ai limiti derivanti dai contesti socio-culturali di provenienza, è indispensabile che vengano definiti criteri di funzionamento e, attraverso l&#8217;investimento sistematico di adeguate risorse, essi diventino esigibili su tutto il territorio nazionale. Nel nostro paese la definizione di questi criteri ha spesso un percorso tormentato e non chiaramente definito.</p>
<p>Tuttavia, per assicurare la qualità educativa nella scuola dell&#8217;infanzia è imprescindibile il riferimento a:</p>
<p>- un numero di bambini per sezione che non superi le 25 unità;</p>
<p>- una contemporaneità dei docenti assicurata in ogni modello di funzionamento;</p>
<p>- spazi adeguati alle necessità di movimento in sicurezza dei bambini da 3 a 6 anni;</p>
<p>- un ambiente scolastico reso funzionale all&#8217;apprendimento;</p>
<p>- il sostegno alla formazione in servizio.</p>
<p>Il progetto educativo proposto dalla scuola deve poter tenere conto di questi indicatori e deve altresì poter usufruire delle indispensabili risorse per la sua concretizzazione.</p>
<p>L&#8217;organizzazione del tempo scuola &#8211; fondata sul modello a 40 ore settimanali &#8211; risulta già il più apprezzato dalle famiglie, ma anche il più funzionale ad assicurare che il tempo-scuola possa divenire <em>&#8220;giornata educativa&#8221;</em>. Per queste ragioni il COSMAT ritiene che tale modello di funzionamento dovrebbe essere proposto come <em>&#8220;modello privilegiato&#8221; </em>perché a più alto rendimento pedagogico-didattico.</p>
<p>Le istanze dei genitori devono essere tenute in considerazione, ma compete alla scuola elaborare una proposta complessiva che tenga conto insieme delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dal territorio.</p>
<p>L&#8217;affermazione contenuta nel Regolamento: <em>&#8220;Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell&#8217;infanzia con l&#8217;inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie&#8221; </em>pare eccessiva e troppo condizionante il piano e il modello organizzativo della Scuola.</p>
<p>L&#8217;organizzazione scolastica e il progetto educativo devono restare prerogativa imprescindibile del collegio dei docenti nella sua capacità di tener conto della realtà, delle intenzioni e del contesto in cui opera. In tal modo si valorizza la professionalità e la responsabilità docente, si attua l&#8217;autonomia didattica e si risponde alle esigenze del territorio.</p>
<p>Per quanto concerne il comma 6, la previsione &#8211; specie nelle località più isolate &#8211; dell&#8217;inserimento di bambini dai due ai tre anni nella sezione di scuola dell&#8217;infanzia, laddove vi è limitata presenza di bambini di tre/sei anni, vede il COSMAT disponibile purché ciò avvenga in stretto raccordo con le Autonomie Locali e in spazi progettualmente pensati e configuranti un servizio educativo dedicato.</p>
<p>Sarà importante che il numero massimo dei bambini di due/tre anni inseriti in queste realtà, non superi le tre unità e si preveda inequivocabilmente che il numero complessivo di bambini richiesto in queste situazioni, per mantenere o istituire la sezione, possa essere non superiore a 12 unità e comunque contenuto entro il massimo delle 20 unità.</p>
<p>Tali spazi, comunque presidiati dalla scuola dell&#8217;infanzia, richiedono naturalmente, oltre a una adeguata progettazione, un supporto di educatori e di personale in raccordo con le autonomie locali, in modo da assicurare una elevata qualità educativa anche in questo tipo di scuole che insistono nelle località a maggior disagio.</p>
<p><strong>Comitato Orizzontale Scuola Elementare</strong></p>
<p>Affrontare nel merito il contenuto degli articoli del Regolamento che si riferiscono alla Scuola primaria presuppone assumere i parametri che hanno sino ad oggi caratterizzato l&#8217;organizzazione del lavoro e dell&#8217;offerta didattica nella scuola primaria:</p>
<p>_ l&#8217;autonomia didattica ed organizzativa che ha permesso alle scuole autonome di proporsi nel territorio e alle famiglie sia in termini di offerta di tempi scuola che di flessibilità di una proposta sempre più attenta alle situazioni degli alunni (disabilità, disagio, disturbi dell&#8217;apprendimento, interculturalità, eccellenze);</p>
<p>_ la collegialità del gruppo dei docenti, risorsa di professionalità e di relazioni interpersonali per un&#8217;azione formativa centrata sull&#8217;alunno, sull&#8217;attività laboratoriale, sulla programmazione e valutazione collegiale;</p>
<p>_ la contemporaneità quale strumento programmato a sostegno di un&#8217;attività didattica caratterizzata dalla possibilità di personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi.</p>
<p>È alla luce di tali elementi che si possono valutare le ricadute sulla scuola reale chiamata ad affrontare una destrutturazione dei modelli organizzativi e didattici in atto.</p>
<p>L&#8217;esame di una proposta di <em>&#8220;tempi scuola&#8221;</em>, per di più articolata in quattro opzioni, presuppone la conoscenza dei contenuti che però dovrebbero derivare dall&#8217;applicazione, per un triennio, delle Indicazioni nazionali allegate al decreto legislativo 59/04, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo allegate al decreto ministeriale 31.7.2007. Tale situazione espone le scuole al rischio di difformità interpretative e di una divaricazione dell&#8217;offerta formativa sul territorio.</p>
<p>L&#8217;operazione prevista, affidata ad un atto di indirizzo che individuerà i criteri dell&#8217;armonizzazione di assetti pedagogici, didattici ed organizzativi, sembra non considerare le profonde differenze tra i due testi. Il COSE si riserva di esprimere il proprio parere su tale provvedimento. Si fa comunque presente che il comma 10 dell&#8217;art. 4 del citato Regolamento, già prevede l&#8217;emanazione di un decreto ministeriale, di natura non regolamentare, che individuerà titoli prioritari per <em>&#8220;l&#8217;insegnamento della musica e pratica musicale&#8221; </em>nella scuola primaria (introduzione di una nuova disciplina) che devono essere posseduti dai docenti operanti nell&#8217;ambito dell&#8217;istituto o di reti di scuole, intervenendo in tal modo anche nell&#8217;organizzazione del servizio.</p>
<p>Riguardo l&#8217;art. 4 dello schema di Regolamento si osserva quanto segue:</p>
<p>1. Con i dispositivi previsti si <em>&#8220;supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze&#8221;</em>. Il Regolamento sostituisce, anche nella fase transitoria nelle classi successive alla prima, il gruppo docente nonostante le leggi deleganti non prevedano una tale soluzione destrutturando i modelli didattici in atto. Il comma 6 dell&#8217;articolo tace, invece, sui criteri per la determinazione degli organici per <em>&#8220;soddisfare l&#8217;orario delle attività didattiche&#8221; </em>per le classi che non funzioneranno secondo il modello del <em>&#8220;maestro unico&#8221;</em>.</p>
<p>2. Con la sostituzione del precedente assetto di fatto si interferisce con l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche. Infatti il modello della classe affidata ad un insegnante e funzionante per 24 ore settimanali, che l&#8217;art. 4 della legge 30.10.2008, n. 169, prevedeva come una delle modalità organizzative solo per le classi prime, offerte alla scelta delle famiglie, diventa, da subito, <em>&#8220;il modello&#8221; </em>della scuola pubblica. In tal modo si rendono residuali gli altri modelli, con eccezione per il tempo pieno. Le opzioni a 27 o 30 ore settimanali risulteranno fortemente condizionate dall&#8217;effettiva disponibilità di organico nonostante l&#8217;attuale domanda di tempo scuola si attesti per il 93,4% delle classi cosiddette <em>&#8220;a modulo&#8221; </em>con un orario pari o superiore alle 30 ore settimanali.</p>
<p>3. L&#8217;affermazione secondo cui le classi successive alla prima <em>&#8220;continueranno a funzionare &#8230; secondo i modelli orari in atto&#8221; </em>ma <em>&#8220;senza compresenze&#8221; </em>compromette sostanzialmente, cambiando le regole e abbandonando una consolidata prassi di graduale applicazione delle modifiche ordinamentali, la possibilità degli alunni interessati di completare il loro percorso di studi sulla base delle scelte operate in avvio dello stesso, intaccando il principio della continuità.</p>
<p>4. La soppressione delle ore di compresenza/contemporaneità è un peggioramento drastico dell&#8217;offerta, della flessibilità organizzativa e induce a ricercare risorse compensative esterne all&#8217;istituzione scolastica non sempre garantite e che producono ulteriori differenziazioni dell&#8217;offerta formativa.</p>
<p>5. L&#8217;organizzazione del tempo pieno come prospettata al comma 7 dell&#8217;articolo 4 ha forti limitazioni strutturali: l&#8217;annullamento delle compresenze e la loro trasformazione in organico di istituto di fatto riorganizza l&#8217;offerta di questo modello di organizzazione fondata sulla contitolarità dei due docenti per classe che si ripartiscono gli interventi didattici. Il Regolamento dovrebbe prevedere, per tutte le classi funzionanti e nella logica della gradualità, criteri per la determinazione della dotazione organica che tengano conto dell&#8217;articolazione oraria del tempo scuola, proposta alle famiglie nel POF, anche in base alla disponibilità di servizi (trasporti, mensa), delle necessità derivanti dal tempo mensa e dall&#8217;organizzazione di classi a tempo pieno.</p>
<p>All&#8217;autonomia organizzativa delle scuole, nel rispetto delle norme contrattuali, la possibilità di configurare le modalità di impiego dei docenti che, come recita il dPR 275/99, richiamato nello schema di Regolamento, possono essere diversificate anche in base alle diverse scelte metodologico-didattiche della scuola.</p>
<p>Appare, a dir poco, infelice la formulazione per cui si renderebbe necessaria una formazione professionale <em>&#8220;finalizzata all&#8217;adattamento al nuovo modello organizzativo&#8221; </em>(art. 4, comma 11). La formazione in servizio dei docenti, infatti, ha da sempre valorizzato l&#8217;autonomia professionale, l&#8217;esperienza didattica e non può essere ricondotta a mere logiche adattive.</p>
<p>Si ritiene, infine, necessario che l&#8217;articolo 7, relativamente alle abrogazioni, contenga indicazioni precise e circoscritte al fine di evitare espressioni troppo generiche ed estensive, foriere di possibile confusione e contenzioso.</p>
<p><strong>Comitato Orizzontale per la Scuola media</strong></p>
<p>La scuola secondaria di primo grado, impegnata fin dalla legge istitutiva ad assicurare la <em>&#8220;formazione dell&#8217;uomo e del cittadino&#8221; </em>contrastando la dispersione e l&#8217;insuccesso scolastico, a compimento degli <em>&#8220;almeno 8 anni&#8221; </em>di istruzione previsti dalla Costituzione italiana, rappresenta, a parere del COSME, una scelta ordinamentale inedita nel panorama europeo che va mantenuta nelle sue finalità per garantire a tutti i preadolescenti gli apprendimenti e le competenze necessarie per l&#8217;esercizio dei diritti di cittadinanza. Una storia e un&#8217;esperienza che avrebbe dovuto essere attentamente monitorata prima di procedere a una nuova revisione degli ordinamenti, in presenza di Raccomandazioni importanti del Consiglio e della Commissione europei, al fine di garantire competenze culturali di cittadinanza più estese.</p>
<p>Il COSME, dopo le legittime preoccupazioni in merito alle scelte culturali, che avevano comportato oggettive difficoltà nel passaggio dai Programmi del &#8216;79 ai Piani di studio personalizzati, aveva ritenuto importante la fase di innovazione, aperta da un più esteso obbligo di istruzione (decennale). Una scelta nel segno della continuità educativa con la scuola primaria e con il biennio della scuola superiore attraversato da un importante processo di cambiamento.</p>
<p>In questa fase, con riferimento alle previsioni dell&#8217;art. 5 dello schema di Regolamento, tornano in evidenza legittime preoccupazioni; il COSME osserva che si è di fronte a un impoverimento culturale complessivo dell&#8217;offerta formativa, stanti l&#8217;impostazione rigida dell&#8217;orario di insegnamento, la riduzione del tempo scuola e conseguentemente dei docenti impiegati nelle classi a tempo normale e a tempo prolungato.</p>
<p>Non è accettabile un orario settimanale rigido ridisegnato secondo la logica dei <em>&#8220;tagli di organici&#8221; </em>senza tener conto di quanto è nella competenza delle istituzioni scolastiche autonome e di quanto andrebbe garantito nel percorso di studi previsto da un obbligo di istruzione ormai decennale.</p>
<p>Nello specifico si fa notare che la previsione dell&#8217;insegnamento di <em>&#8220;inglese potenziato&#8221; </em>da realizzare con la soppressione dell&#8217;insegnamento della seconda lingua comunitaria impoverisce la qualità della formazione complessiva degli allievi di questo segmento scolastico ed è in contrasto con le linee generali di politica scolastica a livello comunitario e con le impostazioni culturali in materia di insegnamento-apprendimento di più lingue comunitarie.</p>
<p>Anche sul piano giuridico non pare legittima la soppressione di fatto di una parte <em>&#8220;obbligatoria&#8221; </em>del curricolo.</p>
<p>Sia la possibilità di incrementare l&#8217;insegnamento della lingua inglese che della lingua italiana per gli alunni stranieri, che non trovano il COSME contrario in linea di principio, non possono che trovare applicazione se non in una previsione di attività aggiuntive, con specifica dotazione di risorse professionali, che non portino a una riduzione dell&#8217;orario settimanale curricolare obbligatorio per ciascun alunno.</p>
<p>Riguardo al tempo scuola assicurato in via ordinaria (tempo normale) il COSME ricorda che esso garantiva 30 ore settimanali (con 11 ore di lettere e 3 ore di educazione tecnica) a cui si aggiungevano due ore per una seconda lingua comunitaria, fino a 33 ore con ora opzionale.</p>
<p>Di questo assetto non vi è traccia nello schema di Regolamento, anzi si ipotizza un orario di 29 ore più 1 di approfondimento in materie letterarie, prevedendo anche la possibilità dell&#8217;inglese potenziato. Il COSME a riguardo ritiene che le ore di materie letterarie (9 + 1) debbano essere ricondotte a 10.</p>
<p>Riguardo al tempo prolungato se ne intravede il superamento, essendo presenti molti vincoli che ne impedirebbero di fatto l&#8217;estensione, la sopravvivenza, di fatto la stessaistituzione.</p>
<p>Dire, infatti, che si autorizzeranno classi a Tempo Prolungato <em>&#8220;nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia&#8221;</em>, indipendentemente, quindi, dalle richieste delle famiglie, <em>&#8220;tenendo conto di esigenze formative globalmente accertate&#8221;</em>, in presenza <em>&#8220;di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane&#8221;</em>, solo se si potrà <em>&#8220;garantire il funzionamento di un corso intero a Tempo Prolungato&#8221; </em>condiziona pesantemente la sopravvivenza di questo importante modello culturale e organizzativo a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie. Senza compresenze e contemporaneità si prospetta un&#8217;offerta formativa riduzionista con una evidente unica finalità di risparmio della spesa, resa più grave dall&#8217;indebolimento dell&#8217;intero asse culturale che fa riferimento a arte e immagine, musica, tecnologia, con evidente danno per la dimensione <em>&#8220;operativa&#8221; </em>laboratoriale.</p>
<p>Lo schema di Regolamento, inoltre, nel preannunciare un decreto cui è demandato il compito di definire le classi di concorso e di abilitazione, prospetta una idea di flessibilità, che in materia di utilizzo del personale lascia intravedere un ulteriore problema.</p>
<p>A parere del COSME, l&#8217;orario settimanale proposto in 29 ore settimanale + 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento di materie letterarie non trova giustificazione, stante anche le spesso richiamate esigenze di garantire apprendimenti linguistici e nell&#8217;area storico-geografica significativi, un tempo scuola già ridotto per effetto di quanto disposto in questo ambito con il decreto legislativo 59/04.</p>
<p>L&#8217;orario settimanale degli studenti va, a parere del COSME, ricondotto nel così detto <em>&#8220;tempo normale&#8221; </em>almeno alle 30 ore settimanali di curricolo obbligatorio prevedendo la possibilità di continuare a garantire, oltre le 30 ore, la seconda lingua comunitaria. Alle scuole autonome, alla comunità tecnico professionale spetta la responsabilità di adottare le eventuali articolazioni necessarie, anche in rapporto al contesto.</p>
<p>Oltre che per il generico riferimento a 33 ore annuali di approfondimento si rinnovano i dubbi già espressi nel parere sul DM che avrebbe dovuto avviare la sperimentazione con riferimento all&#8217;articolo 1 della legge 169/08, per altro ad oggi non ancora emanato:</p>
<p>l&#8217;eventualità che si debbano prevedere nel curricolo obbligatorio un certo numero di ore per il nuovo insegnamento di <em>&#8220;Cittadinanza e Costituzione&#8221; </em>evidenzia una ulteriore riduzione di orario e proprio nell&#8217;area storico-geografica ritenuta unanimemente un&#8217;area culturale di particolare rilevanza per l&#8217;educazione alla cittadinanza.</p>
<p>La fase transitoria, già prevista dall&#8217;art. 14, comma 3, Dlgs. 19.2.2004, n. 59, trova inquesta fase, se si dovesse procedere senza tener conto delle evidenti difficoltà connesse a una applicazione <em>tout court </em>delle norme previste, nuova linfa (si parla infatti di <em>&#8220;prima attuazione&#8221; </em>per il prossimo triennio) <em>&#8220;al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento &#8230;. e fino alla messa a regime della scuola secondaria di I grado, l&#8217;assetto organico &#8230;. viene confermato secondo i criteri fissati dal d.P.R. 14.5.1982, n. 782&#8243;</em>.</p>
<p>D&#8217;altra parte lo stesso schema di Regolamento, all&#8217;art. 4, c. 3, afferma che le nuove articolazioni dell&#8217;orario scolastico e, quindi, il nuovo ordinamento <em>&#8220;riguardano a regime l&#8217;intero percorso della scuola primaria e, per l&#8217;a.s. 2009/10, solo le classi prime &#8230;&#8221;</em>, previsione prevista anche negli schemi di Regolamento per la scuola superiore.</p>
<p>Va esplicitato, quindi, in coerenza con quanto affermato in premessa, che il cambiamento dell&#8217;attuale assetto ordinamentale della scuola secondaria di I grado vada applicato con gradualità a partire dalle sole classi prime.</p>
<p>Si osserva, inoltre, che la stessa Relazione che illustra l&#8217;art. 1 dello schema di Regolamento sostiene che <em>&#8220;la decorrenza di applicazione delle norme contenute nel</em></p>
<p><em>regolamento viene fissata all&#8217;anno scolastico 2009/10&#8243; </em>e la specifica formulazione utilizzata fa intendere che l&#8217;attuazione è realizzata in maniera graduale.</p>
<p>Per quanto riguarda le problematiche specifiche del <em>&#8220;tempo prolungato&#8221; </em>e del tempo pieno nella scuola secondaria di primo grado, il COSME ritiene fortemente lesivo per il diritto allo studio condizionarne il funzionamento a requisiti per la sua attivazione (durata, servizi e condizioni strutturali/logistiche, rientri pomeridiani), tutti evidentemente suscettibili di variazione, anche in rapporto alle caratteristiche del territorio in cui sono allocate le scuole.</p>
<p>Il monte-ore previsto, come si evince dalla tabella tracciata nell&#8217;art. 5 comma 9, va definito in 38 ore medie settimanali, elevabili a 40 comprensive del tempo dedicato alla mensa. L&#8217;opportunità formativa della mensa andrebbe garantita anche dove esista una richiesta di tempo normale e di classi di strumento musicale.</p>
<p>Al fine di rendere realmente attuabile il tempo prolungato è necessario che vi sia un&#8217;effettiva disponibilità di risorse umane per il tempo eventualmente dedicato alla mensa.</p>
<p>Ciò può scaturire o da un incremento di organico o con il mantenimento di posti-orario (cattedre) inferiori a 18 ore settimanali, garantendo tutte le opportunità formative che una scuola autonoma mette a disposizione dei propri studenti.</p>
<p>Va, inoltre, mantenuta la salvaguardia dello stesso numero di autorizzazioni all&#8217;attivazione delle classi a tempo prolungato registrato, a livello nazionale, nell&#8217;anno scolastico precedente, così come, peraltro, previsto per il tempo pieno della scuola primaria.</p>
<p><strong>CONCLUSIONI</strong></p>
<p>Il CNPI critica fortemente la scelta di fondo sottesa al Regolamento in quanto non coerente con le prerogative delle istituzioni scolastiche autonome, lese sui principi che regolano l&#8217;autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo secondo quanto disposto dal dPR 275/99.</p>
<p>Il CNPI rileva come il Regolamento, nel prospettare un&#8217;ampia offerta di tempi scuola, possa alimentare nelle famiglie aspettative che, in assenza di congrue e correlate risorse, potranno difficilmente essere soddisfatte mettendo la scuola nella difficile situazione di dover ri-orientare le scelte e riorganizzare l&#8217;offerta. Il CNPI ritiene, infine, che le criticità evidenziate compongono un quadro formativo che</p>
<p> compromette l&#8217;efficacia dell&#8217;offerta formativa nella scuola dell&#8217;infanzia e nel primo ciclo di istruzione;</p>
<p> lede la dignità dell&#8217;istituzione scolastica pubblica;</p>
<p> non garantisce pari opportunità di offerta e di scelta sull&#8217;intero territorio nazionale.</p>
<p>Il Segretario Il Vice Presidente</p>
<p>Maria Rosario Cocca Mario Guglietti
<p align="center"><B><br />
<span style="color: red; font-size: 10pt; font-family: verdana">IMPORTANTE</span></B></p>
<p align="center"><B><span style="color: red; font-size: 7pt; font-family: verdana">Non inserire richieste di chiarimenti e domande tecniche in questa sezione, spostati in “<a href="http://www.futuroscuola.org/forum/"><strong>FORUM</strong></a>”</span>.
<p align="center"><B></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroscuola.org/il-cnpi-chiede-una-profonda-revisione-dei-provvedimenti-adottati-le-motivazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
