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La valutazione in decimi non è legge e quindi non è obbligatoria

bologna_torri-garisenda-asinelli9Le norme che mancano, considerazioni dopo i fatti della “Longhena” di Bologna

Una norma per creare obblighi di fare o non fare dev’essere vigente, l’avvocato Mariastella Gelmini del Foro di Brescia, quale operatore del diritto ce lo insegna. In merito alla valutazione in decimi, che si vorrebbe considerare già pienamente reintrodotta nella scuole primarie e secondarie di primo grado, va ricordato la norma che dovrebbe disciplinare la fattispecie al momento manca, essa non è stata inserita nell’ordinamento: si tratta del regolamento attuativo previsto dall’articolo 3 comma 5 della legge 30 ottobre 2008 n.169, la cosiddetta “Riforma Tremonti – Gelmini”. Allo stato attuale il regolamento è ancora al vaglio degli organi competenti, esso sarà vigente solo se e quando saranno concluse le fasi di controllo previste ed una volta promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica. Ovviamente i funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione, di fronte alla mancanza di norme, non hanno mai emesso atti autoritativi in merito alla reintroduzione della valutazione numerica, esistono solo due circolari, entrambi firmate dal direttore generale dell’ufficio VI “per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica” dottor Mario Giacomo Dutto, la Circolare n.100 dell’11 dicembre 2008, e la circolare n.10 del 23 gennaio 2009. Trattandosi di circolari si tratta di atti meramente esplicativi che non creano obblighi nei confronti dei destinatari, a maggior ragione ciò non sussiste se esse sono relative a norme non ancora vigenti. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che le circolari non sono atti normativi, ciò anche in un recente pronunciamento, nella sentenza n. 237 del 2009 si legge che “le circolari non vincolano gli uffici gerarchicamente subordinati (…) ai quali è data facoltà di disattendere il contenuto delle direttive senza che tale comportamento possa essere invocato quale causa di nullità o vizio dell’atto impositivo per difformità rispetto alla circolare esplicativa”. Un orientamento che era stato già chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, sezioni unite civili (Sentenza 2 novembre 2007, n. 23031). Una giurisprudenza che dovrà essere sicuramente valutata alla luce della determinazione di sottoporre ad ispezione, le determinazioni di coloro che ricoprono il pubblico ufficio di docente della scuola primaria “Longhena” di Bologna, i quali pur attenendosi ad un preciso ordine di servizio adottato dal Dirigente Scolastico, che reintroduceva la valutazione numerica solo sulla base delle circolari e non di atti normativi vigenti, hanno inserito la valutazione in decimi esprimendola con il massimo punteggio “10”. L’anno scolastico è iniziato quando nemmeno la legge 169/2008 era vigente, nei primi due mesi non esisteva la valutazione in decimi, ed i giudizi (non numerci) avevano una scala di valori di diversa: l’introduzione in itinere ha creato un’evidente impossibilità di procedere ad una conversione della valutazione in cifre numeriche. La valutazione intermedia (primo quadrimestre) è di fatto tecnicamente impossibile, quindi nel dubbio, esprimendo il massimo, i docenti della scuola “Longhena” hanno adottato la decisione più favorevole al fine di non ledere legittimi interessi dell’utenza. Coloro, politici di alto livello, che sostengono la sussistenza di violazioni normative, sanno benissimo che nel caso di specie semplicemente esse non esistono.

Salvatore Pizzo
Cronista giudiziario in Parma e docente di scuola primaria statale

Rassegna stampa dal web (13/02/2009):

venerdì 13 febbraio 2009

http://www.corrierediaversaegiugliano.it/index.php?option=com_content&task=view&id=8294&Itemid=66


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